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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4141 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
: AVV. COSMA MARIA LUIGIA
[...]
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, CP_1 Controparte_2
DIFENSORE: AVV. FILIPPO FRANGIONI
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice:
“Voglia il giudice adito, contrariis rejectis: Dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato in data 1.1.2016 per la scadenza del 31.12.2023 e per l'effetto fissare per il rilascio la data medesima del 31.12.2023 condannando e Controparte_2 CP_1
a rilasciare l'appartamento di Via Trento Trento 280/F in Località Pozzi di Seravezza (LU)
[...] libero e vacuo da persone o cose di loro proprietà a far data dalla scadenza contrattuale, previo rigetto di ogni eccezione avversa
1 Condannare e al rimborso delle spese di lite nonché, previo accertamento Controparte_2 CP_1 della mala fede o colpa grave, al risarcimento ex art. 96 c. I cpc, ed anche ed in ogni caso al pagamento in favore dei comparenti della somma equitativa ai sensi dell'art. 96 c. III cpc, nonché del risarcimento del danno ai sensi del I coma dell'art. 96 cpc”.
➢ Parte convenuta: in via istruttoria, come da memoria integrativa. Nel merito: “Si insite per il rigetto della richiesta di convalida della licenza per finita locazione ordinando alla parte attrice, in assenza di ulteriori cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare il contratto datato 15.06.2021 fino alla sua naturale scadenza fissata il 15.06.2029 e per l'effetto condannare gli attori al pagamento di spese e condannarli altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Voglia altresì Ill.mo Tribunale adito ordinare la refusione dell'importo di euro 2.650,00 oltre interessi dalla data della sostituzione della caldaia da porsi a carico degli intimanti ed in favore dei coniugi oltre la CP_2 somma di euro 1238,00 per spese sostituzione apertura cancello. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del presente patrocinatore”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto ritualmente notificato Parte_2
e (di seguito anche soltanto “i locatori”) Parte_3 Parte_1
hanno citato e (di seguito, più brevemente, anche CP_1 Controparte_2
soltanto “i conduttori”) onde sentir convalidare la licenza per finita locazione alla scadenza del 31.12.2023, in relazione al contratto stipulato in data 1.1.2016, registrato il 20.1.2016, con il quale il comproprietario dante Parte_4
causa degli odierni ricorrenti, unitamente al fratello Persona_1
parimenti deceduto, avevano concesso in locazione ad uso abitativo l'immobile sito in loc. Pozzi, Seravezza (LU), via Trento 280/F al canone mensile di euro 500,00, per la durata di quattro anni, rinnovatosi alla prima scadenza del 31.12.2019 per ulteriori quattro anni e regolarmente disdettato per la scadenza del 31.12.2023.
§1.1 – Per opporsi alla convalida si sono costituiti i conduttori, deducendo che in base ad un successivo contratto concluso in data 15.6.2021 Parte_4
aveva concesso in locazione l'unità abitativa per la durata di quattro anni rinnovabili
2 di ulteriori quattro anni, sicché era destituita di fondamento ogni pretesa di far cessare il rapporto locatizio.
§1.2 – Previo scambio di memorie illustrative, con ordinanza del 27.12.2023 il giudice non convalidava la licenza per finita locazione e ordinava il mutamento del rito, concedendo termini per il deposito di memorie integrative.
§1.3 – Nella memoria integrativa i conduttori proponevano domanda riconvenzionale per sentir condannare i locatori a rimborsare gli importi spesi per la sostituzione della caldaia a causa del blocco non riparabile, occorso all'apparecchio, nonché per la riparazione del cancello elettrico dell'unità abitativa, per un totale di euro 2.650,00, oltre interessi dalla data della sostituzione della caldaia, oltre ad euro
1.238,00 per la riparazione del cancello.
§1.4 – Istruita con CTU calligrafica a seguito di istanza di verificazione della sottoscrizione della scrittura del 15.6.2021, disconosciuta dai locatori, la causa, all'udienza del 14.3.2025, precisate le conclusioni e svolta la discussione orale, è stata decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Dev'essere dichiarata la cessazione del contratto del 1.1.2016 alla scadenza del 31.12.2023. E' invece parzialmente fondata e da accogliere, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale. Tanto non senza precisare preliminarmente che è destituita di fondamento la richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti della competente Sovrintendenza comproprietaria
(rectius, del Ministero per i Beni e le Attività culturali), non risultando l'ente parte del contratto di locazione e, quand'anche lo fosse, ciascun locatore comproprietario ben può agire singolarmente per ottenere il rilascio dell'immobile.
§3. – Anzitutto, mette conto evidenziare che il disconoscimento della sottoscrizione apparentemente proveniente da sulla scrittura Parte_4
del 15.6.2021 appare specifico e determinato.
Esso, reiterato nelle memorie integrative, risulta tempestivamente formulato sin dall'udienza per la convalida del 30.11.2023, in particolare nelle note allegate al
3 verbale di udienza, espressamente richiamate dal giudice nel ridetto verbale, note nelle quali il disconoscimento è puntualmente circostanziato con il riferimento alla querela di falso proposta nel procedimento iscritto al r.g. n. 4190/2022, querela nel cui testo si denunciava come apocrifa la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura in verifica.
Non di meno, per quanto sia ormai ritenuta ammissibile l'istanza di verificazione della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, di cui non sia stata disconosciuta la conformità all'originale (cfr., da ultimo, Cass. sent.
n. 2777 del 2025), il CTU nominato in corso di causa, previo esame delle scritture di comparazione e della riscontrata diversità rilevante di alcuni tratti distintivi del gesto grafico, ha concluso per la redazione della sottoscrizione da parte di un terzo, in libertà e senza costrizione, che ha seguito approssimativamente alcune forme note nella scrittura dell'apparente redattore. Dunque, con alta probabilità la sottoscrizione non è stata ritenuta attribuibile a Parte_4
Da ciò consegue, impregiudicata ogni sindacato sugli effetti del contratto di locazione concluso da un solo comproprietario, che l'unico contratto di locazione regolativo del rapporto è quello originario del 1.1.2016, del quale va dichiarata la cessazione alla scadenza del 31.12.2023, con termine per il rilascio, stante il tempo trascorso dalla fine della locazione, al 15.5.2025.
§4. – La domanda riconvenzionale è fondata, a norma dell'art. 1577 c.c., limitatamente ai costi di sostituzione della caldaia, rispetto alla quale non sono stati in alcun modo contestati (se non con formula del tutto generica e stereotipata) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° co., c.p.c., i fatti costitutivi della pretesa e, in particolare, la necessità di riparazione/sostituzione, in tutta evidenza a carico dei locatori, trattandosi di intervento manutentivo d'indole straordinaria, il previo avviso ai locatori, nonché l'urgenza di provvedere stante l'essenzialità dell'intervento ai fini del godimento dell'unità abitativa.
Non così per la riparazione del cancello, rispetto al quale tali fatti non sono stati provati, tra i quali il previo avviso del locatore e l'urgenza della riparazione,
4 che, non essendo state allegate, neppure possono ricadere nella sfera di applicazione del principio di non contestazione.
I locatori vanno pertanto condannati in solido a pagare ai conduttori la somma di euro 2.650,00, con gli interessi al saggio moratorio maggiorato dalla data di deposito della memoria integrativa (nella quale è stata formulata la domanda riconvenzionale), fino al saldo.
§5. – Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigettata l'istanza di verificazione della scrittura del 15.6.2021, dichiara cessato alla scadenza del 31.12.2023 il contratto di locazione del 1.1.2016 e condanna i conduttori al rilascio dell'immobile locato libero da persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 15.5.2025.
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_2
e a rimborsare a e
[...] Parte_3 Parte_1 CP_1
la somma di euro 2.650,00, con gli interessi al saggio moratorio Controparte_3
maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c., dalla data di deposito della memoria integrativa fino al saldo.
- Compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U.
Lucca, 14 marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
5
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4141 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
: AVV. COSMA MARIA LUIGIA
[...]
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, CP_1 Controparte_2
DIFENSORE: AVV. FILIPPO FRANGIONI
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice:
“Voglia il giudice adito, contrariis rejectis: Dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato in data 1.1.2016 per la scadenza del 31.12.2023 e per l'effetto fissare per il rilascio la data medesima del 31.12.2023 condannando e Controparte_2 CP_1
a rilasciare l'appartamento di Via Trento Trento 280/F in Località Pozzi di Seravezza (LU)
[...] libero e vacuo da persone o cose di loro proprietà a far data dalla scadenza contrattuale, previo rigetto di ogni eccezione avversa
1 Condannare e al rimborso delle spese di lite nonché, previo accertamento Controparte_2 CP_1 della mala fede o colpa grave, al risarcimento ex art. 96 c. I cpc, ed anche ed in ogni caso al pagamento in favore dei comparenti della somma equitativa ai sensi dell'art. 96 c. III cpc, nonché del risarcimento del danno ai sensi del I coma dell'art. 96 cpc”.
➢ Parte convenuta: in via istruttoria, come da memoria integrativa. Nel merito: “Si insite per il rigetto della richiesta di convalida della licenza per finita locazione ordinando alla parte attrice, in assenza di ulteriori cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare il contratto datato 15.06.2021 fino alla sua naturale scadenza fissata il 15.06.2029 e per l'effetto condannare gli attori al pagamento di spese e condannarli altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Voglia altresì Ill.mo Tribunale adito ordinare la refusione dell'importo di euro 2.650,00 oltre interessi dalla data della sostituzione della caldaia da porsi a carico degli intimanti ed in favore dei coniugi oltre la CP_2 somma di euro 1238,00 per spese sostituzione apertura cancello. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del presente patrocinatore”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto ritualmente notificato Parte_2
e (di seguito anche soltanto “i locatori”) Parte_3 Parte_1
hanno citato e (di seguito, più brevemente, anche CP_1 Controparte_2
soltanto “i conduttori”) onde sentir convalidare la licenza per finita locazione alla scadenza del 31.12.2023, in relazione al contratto stipulato in data 1.1.2016, registrato il 20.1.2016, con il quale il comproprietario dante Parte_4
causa degli odierni ricorrenti, unitamente al fratello Persona_1
parimenti deceduto, avevano concesso in locazione ad uso abitativo l'immobile sito in loc. Pozzi, Seravezza (LU), via Trento 280/F al canone mensile di euro 500,00, per la durata di quattro anni, rinnovatosi alla prima scadenza del 31.12.2019 per ulteriori quattro anni e regolarmente disdettato per la scadenza del 31.12.2023.
§1.1 – Per opporsi alla convalida si sono costituiti i conduttori, deducendo che in base ad un successivo contratto concluso in data 15.6.2021 Parte_4
aveva concesso in locazione l'unità abitativa per la durata di quattro anni rinnovabili
2 di ulteriori quattro anni, sicché era destituita di fondamento ogni pretesa di far cessare il rapporto locatizio.
§1.2 – Previo scambio di memorie illustrative, con ordinanza del 27.12.2023 il giudice non convalidava la licenza per finita locazione e ordinava il mutamento del rito, concedendo termini per il deposito di memorie integrative.
§1.3 – Nella memoria integrativa i conduttori proponevano domanda riconvenzionale per sentir condannare i locatori a rimborsare gli importi spesi per la sostituzione della caldaia a causa del blocco non riparabile, occorso all'apparecchio, nonché per la riparazione del cancello elettrico dell'unità abitativa, per un totale di euro 2.650,00, oltre interessi dalla data della sostituzione della caldaia, oltre ad euro
1.238,00 per la riparazione del cancello.
§1.4 – Istruita con CTU calligrafica a seguito di istanza di verificazione della sottoscrizione della scrittura del 15.6.2021, disconosciuta dai locatori, la causa, all'udienza del 14.3.2025, precisate le conclusioni e svolta la discussione orale, è stata decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Dev'essere dichiarata la cessazione del contratto del 1.1.2016 alla scadenza del 31.12.2023. E' invece parzialmente fondata e da accogliere, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale. Tanto non senza precisare preliminarmente che è destituita di fondamento la richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti della competente Sovrintendenza comproprietaria
(rectius, del Ministero per i Beni e le Attività culturali), non risultando l'ente parte del contratto di locazione e, quand'anche lo fosse, ciascun locatore comproprietario ben può agire singolarmente per ottenere il rilascio dell'immobile.
§3. – Anzitutto, mette conto evidenziare che il disconoscimento della sottoscrizione apparentemente proveniente da sulla scrittura Parte_4
del 15.6.2021 appare specifico e determinato.
Esso, reiterato nelle memorie integrative, risulta tempestivamente formulato sin dall'udienza per la convalida del 30.11.2023, in particolare nelle note allegate al
3 verbale di udienza, espressamente richiamate dal giudice nel ridetto verbale, note nelle quali il disconoscimento è puntualmente circostanziato con il riferimento alla querela di falso proposta nel procedimento iscritto al r.g. n. 4190/2022, querela nel cui testo si denunciava come apocrifa la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura in verifica.
Non di meno, per quanto sia ormai ritenuta ammissibile l'istanza di verificazione della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, di cui non sia stata disconosciuta la conformità all'originale (cfr., da ultimo, Cass. sent.
n. 2777 del 2025), il CTU nominato in corso di causa, previo esame delle scritture di comparazione e della riscontrata diversità rilevante di alcuni tratti distintivi del gesto grafico, ha concluso per la redazione della sottoscrizione da parte di un terzo, in libertà e senza costrizione, che ha seguito approssimativamente alcune forme note nella scrittura dell'apparente redattore. Dunque, con alta probabilità la sottoscrizione non è stata ritenuta attribuibile a Parte_4
Da ciò consegue, impregiudicata ogni sindacato sugli effetti del contratto di locazione concluso da un solo comproprietario, che l'unico contratto di locazione regolativo del rapporto è quello originario del 1.1.2016, del quale va dichiarata la cessazione alla scadenza del 31.12.2023, con termine per il rilascio, stante il tempo trascorso dalla fine della locazione, al 15.5.2025.
§4. – La domanda riconvenzionale è fondata, a norma dell'art. 1577 c.c., limitatamente ai costi di sostituzione della caldaia, rispetto alla quale non sono stati in alcun modo contestati (se non con formula del tutto generica e stereotipata) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° co., c.p.c., i fatti costitutivi della pretesa e, in particolare, la necessità di riparazione/sostituzione, in tutta evidenza a carico dei locatori, trattandosi di intervento manutentivo d'indole straordinaria, il previo avviso ai locatori, nonché l'urgenza di provvedere stante l'essenzialità dell'intervento ai fini del godimento dell'unità abitativa.
Non così per la riparazione del cancello, rispetto al quale tali fatti non sono stati provati, tra i quali il previo avviso del locatore e l'urgenza della riparazione,
4 che, non essendo state allegate, neppure possono ricadere nella sfera di applicazione del principio di non contestazione.
I locatori vanno pertanto condannati in solido a pagare ai conduttori la somma di euro 2.650,00, con gli interessi al saggio moratorio maggiorato dalla data di deposito della memoria integrativa (nella quale è stata formulata la domanda riconvenzionale), fino al saldo.
§5. – Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigettata l'istanza di verificazione della scrittura del 15.6.2021, dichiara cessato alla scadenza del 31.12.2023 il contratto di locazione del 1.1.2016 e condanna i conduttori al rilascio dell'immobile locato libero da persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 15.5.2025.
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_2
e a rimborsare a e
[...] Parte_3 Parte_1 CP_1
la somma di euro 2.650,00, con gli interessi al saggio moratorio Controparte_3
maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c., dalla data di deposito della memoria integrativa fino al saldo.
- Compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U.
Lucca, 14 marzo 2025
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DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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