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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/07/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 885/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to MARIANO FERRARELLO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to DELIA CERNIGLIARO)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 28.05.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il ricorrente non possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Si rileva che parte ricorrente, soccombente, ha prodotto per la prima volta la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalle spese, nell'ambito della presente fase di opposizione, in quanto quella resa nella precedente fase dell'ATP riguarda il diverso aspetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per la quale il limite di reddito è più elevato. Le spese di lite della fase dell'ATP seguono, pertanto, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto che l' è stato assistito CP_1 in giudizio dal funzionario designato e le spese di lite devono essere decurtate del 20%, sulla base dei parametri disposti dalla sentenza n. 9878/2019 emessa il 05/02/2019 dalla sezione lavoro della Suprema Corte.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara, invece,
l'integrale compensazione delle spese di lite della presente fase di opposizione e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara il ricorrente non in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari per avere diritto alla prestazione richiesta;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase dell'ATP in favore dell' che si liquidano in complessivi € 1.440,00, oltre al rimborso delle spese vive CP_1 prenotate a debito e delle spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'ATP, come separatamente liquidate;
dichiara interamente compensate le spese di lite della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u. della presente fase di opposizione, CP_1 liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 28.05.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 885/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to MARIANO FERRARELLO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to DELIA CERNIGLIARO)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 28.05.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il ricorrente non possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Si rileva che parte ricorrente, soccombente, ha prodotto per la prima volta la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalle spese, nell'ambito della presente fase di opposizione, in quanto quella resa nella precedente fase dell'ATP riguarda il diverso aspetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per la quale il limite di reddito è più elevato. Le spese di lite della fase dell'ATP seguono, pertanto, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto che l' è stato assistito CP_1 in giudizio dal funzionario designato e le spese di lite devono essere decurtate del 20%, sulla base dei parametri disposti dalla sentenza n. 9878/2019 emessa il 05/02/2019 dalla sezione lavoro della Suprema Corte.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara, invece,
l'integrale compensazione delle spese di lite della presente fase di opposizione e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara il ricorrente non in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari per avere diritto alla prestazione richiesta;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase dell'ATP in favore dell' che si liquidano in complessivi € 1.440,00, oltre al rimborso delle spese vive CP_1 prenotate a debito e delle spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'ATP, come separatamente liquidate;
dichiara interamente compensate le spese di lite della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u. della presente fase di opposizione, CP_1 liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 28.05.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)