TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/07/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG. 4885/2024
REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4885 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CLAUDIO ZAZA, Parte_1
TI CO e MI ELAL
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.08.2024, ritualmente notificato all' CP_1
l'11.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad accedere al Fondo di Garanzia per ottenere le ultime tre mensilità di retribuzione maturate presso l'ex datore di lavoro, con conseguente condanna CP_ dell' convenuto al pagamento di € 4.178,67 a titolo di somme diverse dal TFR, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, il ricorrente, per quanto di rilievo in questa sede, ha dedotto:
- di aver lavorato per la dal Parte_2
23.06.1980 al 07.08.2020, data in cui è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
- che, alla cessazione del rapporto di lavoro, era creditore nei confronti della predetta società dell'importo lordo complessivo di € 98.972,80, come provato, oltre che dalle buste paga, dalla diffida accertativa notificata alla
[...]
in data 26.11.2020, dall' Parte_2 [...]
; Controparte_3
- di aver notificato alla società datoriale diversi atti di precetto (in data 18.05.2021,
07.05.2021, 28.09.2021), intimando il pagamento degli importi di cui alla diffida accertativa;
- di aver altresì tentato, in data 25.10.2021, un pignoramento mobiliare presso la sede della società, con esito negativo;
- di aver notificato, in data 17.02.2022, un nuovo atto di precetto al sig. Parte_2
nella sua qualità di socio accomandatario della Fazi e Bianchi S.a.s., al
[...] quale seguiva un pignoramento presso terzi, anch'esso con esito negativo;
- che, con sentenza n. 361/2022 del 16.06.2022, il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, dichiarava il fallimento della Parte_2
[...]
- di essere stato ammesso al passivo del fallimento “per euro 70.667,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
Ammesso per euro 10.377,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per ex D.Lgs n. 80/92, ammesso per euro 17.927,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo
o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall' sono collocati in altre categorie”; CP_1
- di aver quindi presentato all' , in data 05.07.2023, domanda telematica di CP_1 liquidazione del TFR, nonché di liquidazione delle somme diverse dal TFR e ricadenti nelle ultime tre mensilità;
- che la domanda relativa al TFR veniva accolta;
- che, viceversa, con comunicazione datata 31.08.2023, l' rigettava la CP_1
domanda relativa alla liquidazione delle somme ricadenti nelle ultime tre mensilità in quanto “le somme richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo (art. 2, c. 1 D. Lgs 80/92” (cfr. doc. 14).
Argomentando in ordine all'illegittimità di quest'ultimo provvedimento, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Nel costituirsi in giudizio, peraltro, l' ha rappresentato che “Con disposizione CP_1 del 10/2/2025, alla luce della documentazione prodotta in sede di Ricorso giudiziario, nello specifico l'atto di precetto del 7.5.2021, l' ha proceduto al CP_1 riesame della domanda di intervento al Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro, accogliendo la domanda in autotutela per quanto riguarda il diritto alla prestazione. Si allega la disposizione di accoglimento del ricorso ed il provvedimento di annullamento in autotutela riferito alla reiezione della domanda di Fondo di Garanzia. Per quanto riguarda l'importo da liquidare, l'importo chiesto dal ricorrente è errato. Il ricorrente chiede la somma di 4.178,67 €, moltiplicando per 3 l'Importo Lordo del Massimale CIG per il 2024 (1392,89 €).
Tuttavia l'importo spettante, ai sensi della Circolare 70/2023, è pari a 3 volte CP_1
l'Importo Netto del Massimale CIG previsto per l'anno di maturazione dei crediti: per l'annualità 2020 l'importo spettante è pari a 2819,66 € lordi totali (939,89€ X
3)”. Alla luce di tali considerazioni, l'ente convenuto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare cessata la materia del contendere per quanto riguarda il diritto alla prestazione 2. Accertare dichiarare che l' CP_1
null'altro deve al ricorrente a titolo di ultime tre mensilità e di conseguenza respingere il ricorso per la somma maggiore richiesta 3. Spese come per legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
3.07.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, i procuratori del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta e senza CP_1
nulla eccepire in ordine al quantum liquidato, hanno aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale, essendo il pagamento intervenuto solo nelle more del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (“Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 31/08/2023, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito - FONDO GARANZIA PER
CREDITI DI LAVORO DIVERSI DA TFR", datato 10.02.2025) , non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, si ritiene che le stesse debbano essere compensate per ½, con condanna dell' al pagamento della CP_1
restante metà – liquidata nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia - avendo l'ente convenuto provveduto alla liquidazione della prestazione dedotta in lite successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ma in misura notevolmente inferiore all'importo ivi azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla refusione della restante metà, liquidata in complessivi € 656,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Tivoli, 15/07/2025
Il Giudice
IA Busoli
REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4885 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CLAUDIO ZAZA, Parte_1
TI CO e MI ELAL
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.08.2024, ritualmente notificato all' CP_1
l'11.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad accedere al Fondo di Garanzia per ottenere le ultime tre mensilità di retribuzione maturate presso l'ex datore di lavoro, con conseguente condanna CP_ dell' convenuto al pagamento di € 4.178,67 a titolo di somme diverse dal TFR, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, il ricorrente, per quanto di rilievo in questa sede, ha dedotto:
- di aver lavorato per la dal Parte_2
23.06.1980 al 07.08.2020, data in cui è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
- che, alla cessazione del rapporto di lavoro, era creditore nei confronti della predetta società dell'importo lordo complessivo di € 98.972,80, come provato, oltre che dalle buste paga, dalla diffida accertativa notificata alla
[...]
in data 26.11.2020, dall' Parte_2 [...]
; Controparte_3
- di aver notificato alla società datoriale diversi atti di precetto (in data 18.05.2021,
07.05.2021, 28.09.2021), intimando il pagamento degli importi di cui alla diffida accertativa;
- di aver altresì tentato, in data 25.10.2021, un pignoramento mobiliare presso la sede della società, con esito negativo;
- di aver notificato, in data 17.02.2022, un nuovo atto di precetto al sig. Parte_2
nella sua qualità di socio accomandatario della Fazi e Bianchi S.a.s., al
[...] quale seguiva un pignoramento presso terzi, anch'esso con esito negativo;
- che, con sentenza n. 361/2022 del 16.06.2022, il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, dichiarava il fallimento della Parte_2
[...]
- di essere stato ammesso al passivo del fallimento “per euro 70.667,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
Ammesso per euro 10.377,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per ex D.Lgs n. 80/92, ammesso per euro 17.927,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo
o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall' sono collocati in altre categorie”; CP_1
- di aver quindi presentato all' , in data 05.07.2023, domanda telematica di CP_1 liquidazione del TFR, nonché di liquidazione delle somme diverse dal TFR e ricadenti nelle ultime tre mensilità;
- che la domanda relativa al TFR veniva accolta;
- che, viceversa, con comunicazione datata 31.08.2023, l' rigettava la CP_1
domanda relativa alla liquidazione delle somme ricadenti nelle ultime tre mensilità in quanto “le somme richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo (art. 2, c. 1 D. Lgs 80/92” (cfr. doc. 14).
Argomentando in ordine all'illegittimità di quest'ultimo provvedimento, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Nel costituirsi in giudizio, peraltro, l' ha rappresentato che “Con disposizione CP_1 del 10/2/2025, alla luce della documentazione prodotta in sede di Ricorso giudiziario, nello specifico l'atto di precetto del 7.5.2021, l' ha proceduto al CP_1 riesame della domanda di intervento al Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro, accogliendo la domanda in autotutela per quanto riguarda il diritto alla prestazione. Si allega la disposizione di accoglimento del ricorso ed il provvedimento di annullamento in autotutela riferito alla reiezione della domanda di Fondo di Garanzia. Per quanto riguarda l'importo da liquidare, l'importo chiesto dal ricorrente è errato. Il ricorrente chiede la somma di 4.178,67 €, moltiplicando per 3 l'Importo Lordo del Massimale CIG per il 2024 (1392,89 €).
Tuttavia l'importo spettante, ai sensi della Circolare 70/2023, è pari a 3 volte CP_1
l'Importo Netto del Massimale CIG previsto per l'anno di maturazione dei crediti: per l'annualità 2020 l'importo spettante è pari a 2819,66 € lordi totali (939,89€ X
3)”. Alla luce di tali considerazioni, l'ente convenuto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare cessata la materia del contendere per quanto riguarda il diritto alla prestazione 2. Accertare dichiarare che l' CP_1
null'altro deve al ricorrente a titolo di ultime tre mensilità e di conseguenza respingere il ricorso per la somma maggiore richiesta 3. Spese come per legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
3.07.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, i procuratori del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta e senza CP_1
nulla eccepire in ordine al quantum liquidato, hanno aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale, essendo il pagamento intervenuto solo nelle more del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (“Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 31/08/2023, in materia di "Prestazioni a sostegno del reddito - FONDO GARANZIA PER
CREDITI DI LAVORO DIVERSI DA TFR", datato 10.02.2025) , non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, si ritiene che le stesse debbano essere compensate per ½, con condanna dell' al pagamento della CP_1
restante metà – liquidata nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia - avendo l'ente convenuto provveduto alla liquidazione della prestazione dedotta in lite successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ma in misura notevolmente inferiore all'importo ivi azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla refusione della restante metà, liquidata in complessivi € 656,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Tivoli, 15/07/2025
Il Giudice
IA Busoli