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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 497/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentata e difesa da: avv. RAIMONDI Parte_1
FELICE, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv.ti CROCETTA CECILIA e Controparte_1
CROCETTA RICCARDO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato. Appello avverso la sentenza n. 318/2024 del 07/11/2024, emessa dal Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 03/07/2025.
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in oggetto ha respinto l'opposizione, proposta dalla Parte_2 con ricorso del 04/06/2024, al decreto ingiuntivo n. 19/2024 emesso in data
[...]
Parte 22.04.2024 dal G.L. presso il Tribunale di Vasto, con il quale era stato ingiunto alla di pagare in favore di medico di medicina generale in regime di Controparte_1 convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, la somma di €. 8.297,19, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di indennità per collaboratore di studio ex artt. 59 lett. B c. 6 dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale (ACN) del 2005 e 20 n. 2 dell'accordo integrativo regionale Abruzzo (AIR) del 2006, relativa agli anni 2022 e 2023, oltre accessori e spese della procedura.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione Parte passiva sollevata dalla opponente, in base alla prospettazione della ricorrente in sede monitoria, ed essendo essa titolare del rapporto di convenzione con il sanitario;
la fondatezza della domanda avanzata in via monitoria, essendo irrilevante l'assenza di provvedimenti regionali che avessero individuato la quale destinataria del pagamento dell'indennità CP_1 per collaboratore di studio, poiché di fatto l'individuazione e la verifica della sussistenza dei Parte requisiti previsti dalla contrattazione collettiva venivano operate direttamente dalle come attestato dalla Regione Abruzzo nella nota prot. n. 0340107/24 del 29/08/2024, in atti;
Parte l'omessa contestazione da parte della opponente della sussistenza di detti requisiti (con particolare riferimento al rapporto di lavoro tra la e la propria collaboratrice di studio, CP_1
ed all'orario di lavoro) e l'insussistenza di prova del pagamento Persona_1 dell'indennità; l'irrilevanza dell'eventuale incapienza del fondo all'uopo predisposto, Parte trattandosi di un fondo messo a disposizione delle per far fronte alle esigenze richieste.
Con ricorso depositato il 05/12/2024 la ha impugnato detta Parte_1 sentenza, pronunciata il 07/11/2024, depositata in pari data e notificata il giorno stesso, deducendo, nei motivi articolati, erroneità della motivazione e violazione dell'art. 59 lett. B)
c. 8 dell' poiché i compensi relativi al personale di studio sono corrisposti solo CP_2 quando nella Regione non sia stata superata la percentuale del 40% ivi fissata, da calcolarsi sugli assistiti complessivi della Regione, e per gli anni 2022 e 2023, come attestato dalla
Regione Abruzzo, detta percentuale era stata superata, rispetto alla quota del fondo regionale Contr Parte ex art. 46 dell' 2009 assegnata alla ed il fondo era risultato incapiente rispetto alla possibilità di accogliere ulteriori richieste di indennità, tra cui quella dell'appellata, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, l'incapienza del fondo era rilevante e la domanda avanzata in via monitoria era infondata.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda avanzata dall'appellata in via monitoria. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone Controparte_1
Parte l'inammissibilità per intervenuta acquiescenza, avendo la appellante interamente corrisposto le somme dovute in base all'impugnata sentenza, nonché per genericità del motivo e novità delle relative deduzioni rispetto a quelle proposte in primo grado, e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellata sono infondate.
L'acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c., come pacifico, può sussistere soltanto qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare, sicché non può integrare acquiescenza il mero spontaneo pagamento (come nella fattispecie avvenuto) di quanto dovuto in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. (cfr. Cass. Sez. L. n. 8537 del
29/05/2012 rv. 623140 – 01; Cass. Sez. 2 n. 3934 del 29/02/2016 rv. 638974 – 01; Cass. Sez.
5 n. 34539 del 16/11/2021 rv. 663032 - 01).
Non può in alcun modo ritenersi che le deduzioni su cui i motivi di gravame sono basate costituiscano eccezioni nuove agli effetti di cui all'art. 437 c. 2 c.p.c., poiché la questione della capienza del fondo era stata già esplicitamente sollevata in primo grado dall'odierna appellante, già nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. pag. 3 dell'atto, in cui si deduce, appunto, che solo il 40% del fondo sarebbe destinato all'indennità di collaboratore di studio e che l'autorizzazione regionale presupporrebbe la verifica della capienza del fondo), ed è stata espressamente trattata nella motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7).
Infine, il presente appello contiene una argomentata ricostruzione della fattispecie in base ad una differente interpretazione della disciplina di riferimento, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata, sicché soddisfa i requisiti di specificità ex art. 434 c.p.c., essendo pacifico (in base ai principi giurisprudenziali formatisi sugli artt. 342 e 434 c.p.c. previgenti, riferibili anche all'attuale formulazione dell'art. 434 c.p.c., in tutto analoga) che l'appellante il quale lamenti violazione di legge, vizi di motivazione o erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a sottoporre al giudice di appello le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado e chiederne la valutazione ex novo (cfr. Cass. Sez. U. n.
27199 del 16/11/2017 rv. 645991 – 01 e 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 - 01; Cass. Sez. L. nn. 15412 del 20/07/2020 rv. 658491 – 01 e 24604 del 04/11/2020 – ud. 5.2.2020; Cass. Sez.
6 – 3 nn. 13535 del 30/05/2018 rv. 648722 – 01 e 40560 del 17/12/2021 rv. 663516 - 01). Nel merito, l'appello è manifestamente infondato.
Ex art. 59 B c. 6 del vigente ACN per i medici di medicina generale, in atti, ai medici di assistenza primaria, individuati dalla Regione, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali,
e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, è corrisposta, a partire dal 01/01/2005, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 46 dell'ACN stesso, un'indennità annua nella misura di €. 3,50 per assistito in carico.
In base al successivo c. 8 dell'art. 59 B stesso, i compensi relativi alla medicina in rete, alla medicina di gruppo, e le indennità relative al personale di studio e all'infermiere professionale sono corrisposti quando nella Regione non siano state superate le rispettive percentuali, da calcolarsi sugli assistiti complessivi della Regione, nella seguente misura: a) il 12% per la medicina di gruppo;
b) il 9% per la medicina di rete;
c) il 40% per il collaboratore di studio;
d) l'8% per l'infermiere professionale.
Tali percentuali sono espressamente previste come riferite agli assistiti complessivi della
Regione, sicché con evidenza, già in considerazione del tenore letterale dell'accordo collettivo in esame, sono da calcolarsi quale percentuale del numero complessivo degli assistiti, e non, come sostiene l'appellante, quale percentuale di spesa rispetto alla dotazione complessiva del Contr richiamato fondo di cui all'art. 46 dell' stesso, ovvero rispetto alla quota del fondo Parte assegnata ad essa Parte Ogni riferimento alla quota del fondo assegnata alla appellante non sarebbe peraltro in alcun modo prospettabile, poiché le percentuali indicate dall'art. 59 B ACN cit. sono Parte espressamente parametrate su base complessiva regionale senza alcuna distinzione tra le subregionali.
L'interpretazione sostenuta dall'appellante, inoltre, sarebbe del tutto illogica anche dal punto di vista sistematico, per le seguenti considerazioni. Contr Il fondo ex art. 46 dell' è istituito per la retribuzione degli istituti soggetti ad incentivazione come definiti dall'art. 59 B, che sono i compensi ed indennità per la medicina in rete, la medicina di gruppo, il personale di studio e l'infermiere professionale, sopra richiamati, nonché la collaborazione informatica ex art. 59 B c. 1 b), per cui è prevista, al c.
11 dell'art. 59 B stesso, un'indennità forfetaria mensile di €. 77,47.
Pertanto, un medico di medicina generale cd. massimalista (con 1.5000 assistiti ex art. 39 dell'ACN) può percepire, su base annua, €. 929,64 per collaborazione informatica, €.
5.250,00 per collaboratore di studio, nonché, in base alle quote capitarie di cui ai c. 4 e 7 dell'art. 59 stesso, fino ad €. 10.500,00 per medicina di gruppo, rete o associata, ed €.
6.000,00 per infermiere di studio.
Tenuto conto che le percentuali di cui al citato art. 59 B c. 8 ammontano, complessivamente, al 69%, intendere tali percentuali come riferite alla dotazione complessiva del fondo di cui all'art. 46 cit. porterebbe all'assurda conclusione che alla collaborazione informatica, pur trattandosi di spesa proporzionalmente di gran lunga minore delle altre, e di attività meno rilevante per la qualità dell'assistenza sanitaria, sarebbe destinabile una quota del fondo del
31%, proporzionalmente di gran lunga maggiore. Contr Tenuto conto che i compensi e le indennità ex art. 59 B dell' costituiscono incentivazioni al raggiungimento degli obiettivi e degli standard dell'assistenza sanitaria, i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN che utilizzano un collaboratori di studio hanno quindi diritto all'indennità annua di cui all'art. 59 B c. 6 Contr Contr dell' , con risorse attinte al fondo di cui all'art. 46 dell' stesso, erogabile con riferimento ai propri assistiti nel limite di spesa del 40% degli assistiti complessivi regionali, cioè contenendo la spesa complessiva su base regionale entro detto limite, che costituisce appunto la percentuale degli assistiti raggiunta la quale gli obiettivi e gli standard possono ritenersi conseguiti.
Il limite, peraltro, è superabile, poiché, in base al successivo c. 10 dell'art. 59 B) stesso,
l'eventuale maggiore spesa derivante dal superamento di una o più delle percentuali di cui al c. 8 è compensata dalla eventuale disponibilità di risorse derivante dalla sottoutilizzazione, in relazione alle percentuali stesse, di altri istituti tra quelli di cui ai c. 4, 6 e 7, ed in tal caso i compensi e le indennità sono corrisposti nella misura e nei tempi previsti ai c. 4, 6 e 7 sia per gli istituti oggetto di compensazione che per quelli che non hanno superato le relative percentuali.
Ne segue, con evidenza, che agli effetti della spettanza e dell'erogabilità in favore dell'odierna appellata dell'indennità per cui è causa, è assolutamente irrilevante che per le Parte annualità di riferimento la appellante abbia speso complessivamente, al medesimo titolo, Contr più del 40% della quota del fondo regionale ex art. 46 dell' ad essa spettante in base ai relativi atti di ripartizione adottati dalla Regione Abruzzo nei modi di legge.
Né, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, sarebbe rilevante la complessiva Contr incapienza del fondo ex art. 46, poiché i compensi ed indennità ex art. 59 B dell' Contr costituiscono, ex artt. 8 e 59 c. 1 dell' , quota variabile, finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard di erogazione ed organizzazione dell'assistenza sanitaria previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, del trattamento economico cui ogni medico di medicina generale ha diritto ex art. 8 c. 1 lett. d) d.lgs. n. 502/1992, ed il superamento dei tetti comporta l'impossibilità di costituzione di nuove attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi ex art. 59 B cit. solo per la medicina associativa, in base al c. 5 dell'art. 59 B stesso. Contr Pertanto, in caso di incapienza del fondo rispetto alle indennità previste dall' per le Parte complessive costituzioni da parte dei medici delle citate attività ex art. 59 B, le preponenti non potrebbero in alcun caso omettere il pagamento dei compensi in favore dei medici che le abbiano successivamente istituite -poiché ciò si risolverebbe in un ingiustificato privilegio in favore delle convenzioni instaurate da più tempo, in contrasto con i più elementari principi di parità di trattamento ex art. 3 Cost. nonché in plateale violazione delle disposizioni sopra richiamate- ma semmai ridurre proporzionalmente i compensi erogabili a ciascun medico, esercitando i propri poteri di programmazione della spesa sanitaria nei limiti dei fondi disponibili, ex artt. 3 c. 6 d.lgs. n. 502/1992 e 1 c. 32 l. n. 662/1996 e relative disposizioni attuative regionali.
Ne consegue che, non risultando superata la citata percentuale del 40% degli assistiti su base regionale, e non risultando atti di programmazione di spesa sanitaria comportanti riduzione dei compensi per incapienza dei fondi, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto fondata la domanda avanzata dall'odierna appellata in via monitoria.
L'appello va perciò rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellata, dichiaratisi antistatari.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 318/2024 in data 07/11/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002. Così deciso in L'Aquila all'udienza del 03/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentata e difesa da: avv. RAIMONDI Parte_1
FELICE, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv.ti CROCETTA CECILIA e Controparte_1
CROCETTA RICCARDO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato. Appello avverso la sentenza n. 318/2024 del 07/11/2024, emessa dal Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 03/07/2025.
Svolgimento del processo
La sentenza indicata in oggetto ha respinto l'opposizione, proposta dalla Parte_2 con ricorso del 04/06/2024, al decreto ingiuntivo n. 19/2024 emesso in data
[...]
Parte 22.04.2024 dal G.L. presso il Tribunale di Vasto, con il quale era stato ingiunto alla di pagare in favore di medico di medicina generale in regime di Controparte_1 convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, la somma di €. 8.297,19, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di indennità per collaboratore di studio ex artt. 59 lett. B c. 6 dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale (ACN) del 2005 e 20 n. 2 dell'accordo integrativo regionale Abruzzo (AIR) del 2006, relativa agli anni 2022 e 2023, oltre accessori e spese della procedura.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione Parte passiva sollevata dalla opponente, in base alla prospettazione della ricorrente in sede monitoria, ed essendo essa titolare del rapporto di convenzione con il sanitario;
la fondatezza della domanda avanzata in via monitoria, essendo irrilevante l'assenza di provvedimenti regionali che avessero individuato la quale destinataria del pagamento dell'indennità CP_1 per collaboratore di studio, poiché di fatto l'individuazione e la verifica della sussistenza dei Parte requisiti previsti dalla contrattazione collettiva venivano operate direttamente dalle come attestato dalla Regione Abruzzo nella nota prot. n. 0340107/24 del 29/08/2024, in atti;
Parte l'omessa contestazione da parte della opponente della sussistenza di detti requisiti (con particolare riferimento al rapporto di lavoro tra la e la propria collaboratrice di studio, CP_1
ed all'orario di lavoro) e l'insussistenza di prova del pagamento Persona_1 dell'indennità; l'irrilevanza dell'eventuale incapienza del fondo all'uopo predisposto, Parte trattandosi di un fondo messo a disposizione delle per far fronte alle esigenze richieste.
Con ricorso depositato il 05/12/2024 la ha impugnato detta Parte_1 sentenza, pronunciata il 07/11/2024, depositata in pari data e notificata il giorno stesso, deducendo, nei motivi articolati, erroneità della motivazione e violazione dell'art. 59 lett. B)
c. 8 dell' poiché i compensi relativi al personale di studio sono corrisposti solo CP_2 quando nella Regione non sia stata superata la percentuale del 40% ivi fissata, da calcolarsi sugli assistiti complessivi della Regione, e per gli anni 2022 e 2023, come attestato dalla
Regione Abruzzo, detta percentuale era stata superata, rispetto alla quota del fondo regionale Contr Parte ex art. 46 dell' 2009 assegnata alla ed il fondo era risultato incapiente rispetto alla possibilità di accogliere ulteriori richieste di indennità, tra cui quella dell'appellata, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, l'incapienza del fondo era rilevante e la domanda avanzata in via monitoria era infondata.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda avanzata dall'appellata in via monitoria. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone Controparte_1
Parte l'inammissibilità per intervenuta acquiescenza, avendo la appellante interamente corrisposto le somme dovute in base all'impugnata sentenza, nonché per genericità del motivo e novità delle relative deduzioni rispetto a quelle proposte in primo grado, e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellata sono infondate.
L'acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c., come pacifico, può sussistere soltanto qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare, sicché non può integrare acquiescenza il mero spontaneo pagamento (come nella fattispecie avvenuto) di quanto dovuto in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. (cfr. Cass. Sez. L. n. 8537 del
29/05/2012 rv. 623140 – 01; Cass. Sez. 2 n. 3934 del 29/02/2016 rv. 638974 – 01; Cass. Sez.
5 n. 34539 del 16/11/2021 rv. 663032 - 01).
Non può in alcun modo ritenersi che le deduzioni su cui i motivi di gravame sono basate costituiscano eccezioni nuove agli effetti di cui all'art. 437 c. 2 c.p.c., poiché la questione della capienza del fondo era stata già esplicitamente sollevata in primo grado dall'odierna appellante, già nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. pag. 3 dell'atto, in cui si deduce, appunto, che solo il 40% del fondo sarebbe destinato all'indennità di collaboratore di studio e che l'autorizzazione regionale presupporrebbe la verifica della capienza del fondo), ed è stata espressamente trattata nella motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 7).
Infine, il presente appello contiene una argomentata ricostruzione della fattispecie in base ad una differente interpretazione della disciplina di riferimento, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata, sicché soddisfa i requisiti di specificità ex art. 434 c.p.c., essendo pacifico (in base ai principi giurisprudenziali formatisi sugli artt. 342 e 434 c.p.c. previgenti, riferibili anche all'attuale formulazione dell'art. 434 c.p.c., in tutto analoga) che l'appellante il quale lamenti violazione di legge, vizi di motivazione o erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a sottoporre al giudice di appello le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado e chiederne la valutazione ex novo (cfr. Cass. Sez. U. n.
27199 del 16/11/2017 rv. 645991 – 01 e 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 - 01; Cass. Sez. L. nn. 15412 del 20/07/2020 rv. 658491 – 01 e 24604 del 04/11/2020 – ud. 5.2.2020; Cass. Sez.
6 – 3 nn. 13535 del 30/05/2018 rv. 648722 – 01 e 40560 del 17/12/2021 rv. 663516 - 01). Nel merito, l'appello è manifestamente infondato.
Ex art. 59 B c. 6 del vigente ACN per i medici di medicina generale, in atti, ai medici di assistenza primaria, individuati dalla Regione, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali,
e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, è corrisposta, a partire dal 01/01/2005, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 46 dell'ACN stesso, un'indennità annua nella misura di €. 3,50 per assistito in carico.
In base al successivo c. 8 dell'art. 59 B stesso, i compensi relativi alla medicina in rete, alla medicina di gruppo, e le indennità relative al personale di studio e all'infermiere professionale sono corrisposti quando nella Regione non siano state superate le rispettive percentuali, da calcolarsi sugli assistiti complessivi della Regione, nella seguente misura: a) il 12% per la medicina di gruppo;
b) il 9% per la medicina di rete;
c) il 40% per il collaboratore di studio;
d) l'8% per l'infermiere professionale.
Tali percentuali sono espressamente previste come riferite agli assistiti complessivi della
Regione, sicché con evidenza, già in considerazione del tenore letterale dell'accordo collettivo in esame, sono da calcolarsi quale percentuale del numero complessivo degli assistiti, e non, come sostiene l'appellante, quale percentuale di spesa rispetto alla dotazione complessiva del Contr richiamato fondo di cui all'art. 46 dell' stesso, ovvero rispetto alla quota del fondo Parte assegnata ad essa Parte Ogni riferimento alla quota del fondo assegnata alla appellante non sarebbe peraltro in alcun modo prospettabile, poiché le percentuali indicate dall'art. 59 B ACN cit. sono Parte espressamente parametrate su base complessiva regionale senza alcuna distinzione tra le subregionali.
L'interpretazione sostenuta dall'appellante, inoltre, sarebbe del tutto illogica anche dal punto di vista sistematico, per le seguenti considerazioni. Contr Il fondo ex art. 46 dell' è istituito per la retribuzione degli istituti soggetti ad incentivazione come definiti dall'art. 59 B, che sono i compensi ed indennità per la medicina in rete, la medicina di gruppo, il personale di studio e l'infermiere professionale, sopra richiamati, nonché la collaborazione informatica ex art. 59 B c. 1 b), per cui è prevista, al c.
11 dell'art. 59 B stesso, un'indennità forfetaria mensile di €. 77,47.
Pertanto, un medico di medicina generale cd. massimalista (con 1.5000 assistiti ex art. 39 dell'ACN) può percepire, su base annua, €. 929,64 per collaborazione informatica, €.
5.250,00 per collaboratore di studio, nonché, in base alle quote capitarie di cui ai c. 4 e 7 dell'art. 59 stesso, fino ad €. 10.500,00 per medicina di gruppo, rete o associata, ed €.
6.000,00 per infermiere di studio.
Tenuto conto che le percentuali di cui al citato art. 59 B c. 8 ammontano, complessivamente, al 69%, intendere tali percentuali come riferite alla dotazione complessiva del fondo di cui all'art. 46 cit. porterebbe all'assurda conclusione che alla collaborazione informatica, pur trattandosi di spesa proporzionalmente di gran lunga minore delle altre, e di attività meno rilevante per la qualità dell'assistenza sanitaria, sarebbe destinabile una quota del fondo del
31%, proporzionalmente di gran lunga maggiore. Contr Tenuto conto che i compensi e le indennità ex art. 59 B dell' costituiscono incentivazioni al raggiungimento degli obiettivi e degli standard dell'assistenza sanitaria, i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN che utilizzano un collaboratori di studio hanno quindi diritto all'indennità annua di cui all'art. 59 B c. 6 Contr Contr dell' , con risorse attinte al fondo di cui all'art. 46 dell' stesso, erogabile con riferimento ai propri assistiti nel limite di spesa del 40% degli assistiti complessivi regionali, cioè contenendo la spesa complessiva su base regionale entro detto limite, che costituisce appunto la percentuale degli assistiti raggiunta la quale gli obiettivi e gli standard possono ritenersi conseguiti.
Il limite, peraltro, è superabile, poiché, in base al successivo c. 10 dell'art. 59 B) stesso,
l'eventuale maggiore spesa derivante dal superamento di una o più delle percentuali di cui al c. 8 è compensata dalla eventuale disponibilità di risorse derivante dalla sottoutilizzazione, in relazione alle percentuali stesse, di altri istituti tra quelli di cui ai c. 4, 6 e 7, ed in tal caso i compensi e le indennità sono corrisposti nella misura e nei tempi previsti ai c. 4, 6 e 7 sia per gli istituti oggetto di compensazione che per quelli che non hanno superato le relative percentuali.
Ne segue, con evidenza, che agli effetti della spettanza e dell'erogabilità in favore dell'odierna appellata dell'indennità per cui è causa, è assolutamente irrilevante che per le Parte annualità di riferimento la appellante abbia speso complessivamente, al medesimo titolo, Contr più del 40% della quota del fondo regionale ex art. 46 dell' ad essa spettante in base ai relativi atti di ripartizione adottati dalla Regione Abruzzo nei modi di legge.
Né, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, sarebbe rilevante la complessiva Contr incapienza del fondo ex art. 46, poiché i compensi ed indennità ex art. 59 B dell' Contr costituiscono, ex artt. 8 e 59 c. 1 dell' , quota variabile, finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard di erogazione ed organizzazione dell'assistenza sanitaria previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, del trattamento economico cui ogni medico di medicina generale ha diritto ex art. 8 c. 1 lett. d) d.lgs. n. 502/1992, ed il superamento dei tetti comporta l'impossibilità di costituzione di nuove attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi ex art. 59 B cit. solo per la medicina associativa, in base al c. 5 dell'art. 59 B stesso. Contr Pertanto, in caso di incapienza del fondo rispetto alle indennità previste dall' per le Parte complessive costituzioni da parte dei medici delle citate attività ex art. 59 B, le preponenti non potrebbero in alcun caso omettere il pagamento dei compensi in favore dei medici che le abbiano successivamente istituite -poiché ciò si risolverebbe in un ingiustificato privilegio in favore delle convenzioni instaurate da più tempo, in contrasto con i più elementari principi di parità di trattamento ex art. 3 Cost. nonché in plateale violazione delle disposizioni sopra richiamate- ma semmai ridurre proporzionalmente i compensi erogabili a ciascun medico, esercitando i propri poteri di programmazione della spesa sanitaria nei limiti dei fondi disponibili, ex artt. 3 c. 6 d.lgs. n. 502/1992 e 1 c. 32 l. n. 662/1996 e relative disposizioni attuative regionali.
Ne consegue che, non risultando superata la citata percentuale del 40% degli assistiti su base regionale, e non risultando atti di programmazione di spesa sanitaria comportanti riduzione dei compensi per incapienza dei fondi, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto fondata la domanda avanzata dall'odierna appellata in via monitoria.
L'appello va perciò rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellata, dichiaratisi antistatari.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 318/2024 in data 07/11/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002. Così deciso in L'Aquila all'udienza del 03/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -