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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11160 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 04/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 36407 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. FOGLIANI ENZO, giusta Parte_1
delega in calce alla memoria di costituzione del nuovo avvocato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE CARLO ANNA ROSA MARIA per CP_1 procura generale alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 09/10/2024, , premesso di aver Parte_1
subito un infortunio sul lavoro in data 3.8.2018, cadendo da una impalcatura posta a
9 metri dal piano di calpestio, mentre lavorava, senza alcuna regolarizzazione del rapporto, a lavori di ristrutturazione di un'abitazione alle dipendenze di Pt_2
poi condannato in sede penale per lesioni colpose con sentenza Persona_1
n. 5429/2024, ha esposto che a seguito dell'infortunio ha ripostato postumi estremamente gravi, che lo costringono sulla sedia a rotelle (in particolare: paraplegia
1 con alvo e vescica neurologici, stato ansioso-depressivo reattivo), valutabili complessivamente almeno nel 95% di invalidità secondo le tabelle , oltre ad CP_1 un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 180 e che, ciononostante,
l non ha sin qui riconosciuto l'infortunio lavorativo denunciato in data CP_1
28.7.2021 con richiesta di indennizzo, poi reiterata a novembre 2021, marzo 2022 e ottobre 2023.
Ha quindi convenuto in giudizio l' affinché, accertato l'infortunio subito, CP_1
l sia condannato al riconoscimento in suo favore della rendita per danno CP_2
biologico e ai benefici economici connessi, con vittoria di spese.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per CP_1
genericità e contestando, nel merito, l'avversa pretesa, evidenziando l'assenza di prova dell'occasione di lavoro, instando nel rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, l' , preso atto della sentenza del giudice penale di CP_1 condanna del datore di lavoro, si è reso disponibile a rivalutare il caso in via amministrativa.
All'esito dell'iter amministrativo, l' ha riconosciuto l'infortunio CP_2 lavorativo con postumi permanenti nella misura del 90% ed una invalidità temporanea assoluta dal 5.8.2018 al 29.12.2022 per complessivi 1609 giorni.
All'odierna udienza, entrambe le parti hanno dato atto dell'avvenuta soddisfazione della pretesa attorea instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'intervenuto riconoscimento dell'infortunio lavorativo occorso il
5.8.2018 ed altresì della liquidazione e pagamento della rendita per danno biologico in rapporto ad una invalidità del 90% nonché dell'indennizzo per ITA per 1609 gg., va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere come da conforme richiesta delle parti.
2. Quanto alla liquidazione delle spese di lite, entrambe le parti hanno domandato la compensazione integrale e la stessa appare senz'altro giustificata tenuto conto, per 2 un verso, del fatto che l'accertamento dell'occasione di lavoro è stato possibile solo a seguito della conclusione del processo penale avverso il datore di lavoro, condannato con sentenza n. 5429 del 22.4.2024, e, per altro verso, della condotta collaborativa tenuta nel corso del giudizio dall' , il quale ha prontamente riaperto il caso CP_1 riconoscendo le ragioni del ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 09/10/2024, così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice
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