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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/04/2025, n. 6243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6243 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20437, Ruolo Generale dell'anno 2022, e trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, in via Caposile n. 10, presso lo studio dell'avv.to Germano
Giannella, da cui è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dall'avv.to Antonio Marino, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Roma, in via Giovanni Antonelli n. 47, presso lo studio dell'avv.to Giampaolo D'Angelo, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per la parte attrice (verbale dell'udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.): “…
l'avv.to Giannella Germano, anche in sostituzione dell'avv.to Antonio Marino, … insiste come in atti e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
si richiama agli scritti conclusionali, depositati nei termini assegnati, e in via preliminare insiste per il rinnovo della ctu …”;
1 per la parte convenuta (verbale dell'udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.):
“… l'avv.to D'Angelo Giampaolo … insiste come in atti e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
si richiama agli scritti conclusionali, depositati nei termini assegnati
...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, ritualmente notificata al convenuto l'attore Controparte_1 [...]
proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
18485/2020 del 18-24/11/2020 (r.g. n. 55017/2020), in cui l'EN allegava che con ricorso per decreto ingiuntivo il convenuto aveva richiesto al Tribunale di Roma di ingiungere ad esso attore il pagamento di € 1.147.500,00, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese di procedura, allegando la pretesa effettuazione di un prestito infruttifero, asseritamente oggetto di riconoscimento di debito;
che era stato emesso il d.i. n. 18485/2020, provvisoriamente esecutivo, con cui appunto gli era stato ingiunto il pagamento della predetta somma, oltre interessi e spese;
che il decreto ingiuntivo non gli era stato ritualmente notificato, avendo invero appreso dell'esistenza dello stesso solo in data 17/2/2022, in occasione della notificazione dell'atto di precetto, fondato sul predetto decreto ingiuntivo;
che era suo interesse proporre opposizione tardiva, ex artt. 645 e 650 c.p.c., avverso il suddetto decreto ingiuntivo, atteso che -come detto- il decreto ingiuntivo mai gli era stato ritualmente notificato, come del resto emergeva dagli allegati provvedimenti del 20/7/2021 e del
18/10/2021, con cui il Giudice del monitorio aveva rigettato per due volte l'istanza di emanazione di certificato di titolo esecutivo europeo, proprio sul presupposto che la notifica del decreto ingiuntivo non si fosse mai perfezionata;
che infatti la notifica del predetto decreto ingiuntivo, presuntivamente effettuata in Lussemburgo, in Rue Louvigny ET04, non si era mai perfezionata, in quanto non risultava avvenuta a mani proprie del debitore né risultava specificato il nominativo di persona convivente o dipendente del debitore, che avesse ricevuto in concreto la presunta notificazione, il tutto come meglio indicato in citazione;
che del resto nell'atto di precetto non era stata neanche indicata la data della presunta avvenuta notifica del titolo;
che pertanto l'opposizione era tempestiva, irrilevante essendo, in relazione all'art. 650, comma 3, c.p.c., la notificazione del precetto, mero atto propedeutico all'esecuzione; che nel merito l'opposizione era fondata, in quanto, non negati la conoscenza e i pregressi rapporti con l'ingiungente, la prova del preteso credito per asseriti finanziamenti era tratta solo da un ipotetico riconoscimento di debito, asseritamente sottoscritto da esso EN in data
2/10/2013; che non esisteva alcun rapporto di mutuo con l'ingiungente e che al riguardo
2 andava disconosciuta la sottoscrizione del preteso atto di riconoscimento di debito prodotto in copia dall'ingiungente, disconoscimento corroborato dal parere della dott.ssa Persona_1
, iscritta all'Albo del Tribunale Civile e Penale di Roma, allegato in atti, il tutto come
[...]
meglio argomentato in citazione;
che pertanto disconosceva l'autografia della pretesa sottoscrizione in calce al predetto documento, di cui disconosceva altresì la conformità all'originale; che disconosceva formalmente, in caso di produzione in giudizio dell'originale dell'atto di ricognizione del debito, qualsiasi firma o sottoscrizione apposta sul predetto documento;
che in subordine, quand'anche il documento in questione fosse stato ritenuto genuino come riconoscimento di debito, andava evidenziato che l'ingiungente aveva effettivamente individuato la tipologia del rapporto sottostante -ossia un preteso mutuo-, con la conseguenza che l'astrazione processuale, che avrebbe esonerato il ricorrente da specifiche allegazioni e prove a sostegno della pretesa vantata, non aveva più ragion d'essere, avendo invero l'ingiungente implicitamente e inequivocabilmente abdicato in favore dell'ordinaria ripartizione degli oneri probatori, incombenti sullo stesso vista la sua posizione di attore sostanziale;
che pertanto, avendo l'ingiungente rinunciato ai vantaggi processuali di cui all'art. 1988 c.c., gravava sullo stesso, che aveva chiesto la restituzione di una pretesa somma data in prestito, l'onere di provare ex art. 2697 c.c. l'avvenuta consegna del denaro con obbligo di esso attore alla restituzione, circostanze fattuali da contestare, in quanto mai esso attore aveva ricevuto denaro da parte dell'ingiungente; che, alla luce delle argomentazioni in fatto e in diritto sull'ammissibilità e fondatezza dell'opposizione, aveva diritto di ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni meglio esposte in citazione. Tanto premesso, l'EN instava in citazione per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ … voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare e pregiudiziale: sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 18485/2020 emesso dal Tribunale ordinario di Roma (RG 55017/2020), come consentito dall'art. 650 comma 3 c.p.c., ricorrendo i gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa ed anche per quanto stabilito dall'art. 644 c.p.c. per cui il decreto d'ingiunzione diventa inefficace se non notificato entro un termine perentorio nonché per quanto disposto dall'art. 186 ter c.p.c. per cui la provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei ed essendo comunque la presente opposizione fondata su prova scritta a norma dell'art. 648 c.p.c.. Nel merito in via preliminare: in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa accertare e
3 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo, non essendo stato notificato nel termine di sessanta/novanta giorni dalla pronuncia, con ogni conseguenza anche sulle spese e gli onorari di detto provvedimento. Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la fondatezza della domanda avanzata e, per tutti i motivi esposti in narrativa, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o invalidità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, respingendosi l'avversa domanda, e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto Pt_1 poiché controparte non vanta alcun diritto di credito, considerando anche l'avvenuto disconoscimento dell'allegato 1 al fascicolo monitorio di controparte come ampiamente detto in narrativa e come da parere depositato. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, previa quantificazione del minor valore di quanto eventualmente dovuto al sig. , revocare comunque Controparte_1
l'impugnato decreto ingiuntivo e ridurre il quantum dello stesso nella minor somma effettivamente dovuta in ragione di quanto sul punto sarà provato dalla controparte. Con la vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 12/4/2022 era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 4/7/2022, come indicato in citazione, al 12/7/2022.
Sull'istanza ex art. 649 c.p.c. era aperto apposito subprocedimento, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 26/4/2022, procedimento che terminava con l'accoglimento dell'istanza stessa sul presupposto dell'operato disconoscimento della sottoscrizione in calce all'allegato riconoscimento di debito.
In data 9/7/2022 si costituiva nel giudizio di merito l'opposto il Controparte_1
quale, eccepita l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della proposta opposizione, allegava che il decreto ingiuntivo n. 18485/2020, emesso provvisoriamente esecutivo, era stato ritualmente notificato il 26/1/2021 a mezzo del Servizio UNEP (Ufficio Atti Esteri), essendo l'EN cittadino italiano, all'epoca residente A.I.R.E. e precisamente in 41A
Route d'Arlon (L 7415 Brouch-Lussemburgo) e domiciliato in 12 Rue UI DE
(L-2522 Lussemburgo); che le difese dell'EN, tanto con riferimento alla pretesa nullità della notificazione del decreto ingiuntivo quanto con riferimento alla pretesa infondatezza del credito esatto in via monitoria, erano infondate;
che infatti il decreto ingiuntivo era stato correttamente consegnato il 15/12/2020 all'UNEP della Corte di Appello di Roma (Ufficio
Atti Esteri), che, ai sensi del Regolamento CE n. 1393/2007, lo aveva inviato all'Ufficiale
4 Giudiziario, , dello ”; che l'Ufficiale Giudiziario ( Persona_2 Persona_3 [...]
-secondo la vigente normativa in Lussemburgo- in data 19/1/2021 Persona_4 aveva effettuato un'autonoma verifica per accertare che l'ingiunto fosse effettivamente presente nel Registro dei cittadini italiani AIRE residenti in [...], come da documento prodotto;
che all'esito della predetta verifica, in data 20/1/2021, l'Ufficiale
Giudiziario incaricato aveva proceduto a notificare all'indirizzo desunto dal Registro il decreto ingiuntivo in questione, come inequivocabilmente riportato in atti;
che pertanto la notificazione -effettuata “a norma della legge dello Stato membro richiesto”- era stata eseguita in data 22/1/2021 al domicilio del destinatario e pervenuto all'UNEP della Corte
d'Appello di Roma (Ufficio Atti Esteri) il 26/2/2021, come in atti;
che il duplice provvedimento di rigetto del Giudice del monitorio riguardava la mancata concessione del titolo esecutivo europeo e non aveva effetto sulla validità/esistenza del decreto ingiuntivo n.
18485/2020 (RG n. 55017/2020), quanto invece solo ed esclusivamente sull'impossibilità di poterlo eseguire all'estero, rimanendo quindi lo stesso del tutto valido ed efficace in Italia;
che di conseguenza ne derivava la validità/efficacia del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo ex artt. 633, 642 e segg., ritualmente notificato all'odierno EN secondo la normativa vigente in Lussemburgo;
che conseguentemente l'opposizione tardiva era inammissibile, in quanto la notificazione era stata correttamente eseguita e l'EN avrebbe dovuto tempestivamente proporre l'opposizione; che inoltre l'opposizione era infondata anche nel merito, atteso che l'atto di riconoscimento di debito del 2/10/2013 era stato effettivamente sottoscritto dall'EN anche alla presenza di , dottore Persona_5
commercialista, come da dichiarazione resa e sottoscritta in data 12/4/2022, depositata in atti;
che era infondata altresì ogni deduzione circa il sovvertimento dell'onere della prova;
che conseguentemente era da rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.. Tanto premesso, l'opposto concludeva in comparsa di risposta nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis: in difetto di prova scritta o di pronta soluzione dell'opposizione avversaria, in via preliminare e pregiudiziale: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 18485/2020 emesso dal Tribunale ordinario di Roma (RG 55017/2020), non ricorrendo i gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa ed anche per quanto stabilito dall'art. 644 c.p.c.; in via principale: respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig.
poiché tardiva/intempestiva e, quindi, inammissibile oltreché infondata in Parte_1
5 fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto
Decreto Ingiuntivo n. 18485/2020 (RG n. 55017/2020) e Repert. n. 12250/2020 del
24.11.2020, provvisoriamente esecutivo ex artt. 633, 642 e segg., ove s'ingiunge al sig.
[...]
il pagamento della somma di euro 1.147.500,00 oltre interessi come da domanda, Pt_1
oltre alle relative spese legali del procedimento per 4.500,00 euro, oltre spese generali, IVA e
CPA e oltre euro 870,00 per le spese vive;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto: emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter cpc, sul presupposto dell'esistenza della prova scritta del diritto, in ogni caso condannare il sig. al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma di 1.147.500,00 oltre interessi come da domanda ed oltre Controparte_1
alle relative spese legali, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, per i motivi meglio esposti in narrativa, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CAP come per legge”.
All'udienza di prima comparizione del 12/7/2022, comparsi i procuratori delle parti, si dava atto a verbale che il procuratore di parte attrice insisteva come in atti e che il procuratore di parte convenuta, nel riportarsi ai propri scritti, faceva presente che, “… previo ordine del
Giudice, è disponibile a depositare l'originale della scrittura privata contenente il riconoscimento di debito;
chiede a tal fine termine per l'incombente …” e che il procuratore di parte attrice si riservava “… di far esaminare l'originale al momento non disponibile …”; all'esito, sospesa ogni ulteriore decisione, era disposto rinvio all'udienza del 14/9/2022 sempre per trattazione, con assegnazione a parte opposta di termine fino al 29/7/2022 per procedere al deposito in Cancelleria dell'originale della scrittura privata del 2/10/2013, da custodire in cassaforte, e con assegnazione a parte EN di termine fino alla successiva udienza per esaminare l'originale e quindi procedere, se del caso, alla conferma del disconoscimento.
Alla successiva udienza del 14/9/2022, comparso di persona l'EN, si dava atto a verbale, per quanto di interesse, che “… (l)'EN , presa visione in data Parte_1
27/7/2022 dell'originale della scrittura privata del 2/10/2013, conferma il disconoscimento della sottoscrizione in calce nonché della scrittura vergata a mano …”; che “… (i)l procuratore dell'opposto conferma l'istanza di verificazione …” e che “… (i) procuratori chiedono i termini ex art. 183/6 c.p.c. con decorrenza dal 20/10/2022 …”; all'esito era disposto rinvio all'udienza del 15/3/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6
c.p.c..
6 Con decreto 15/2/2023 era disposto, alla luce dell'art. 127 ter c.p.c., che la predetta udienza del 15/3/2023 si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato termine fino alla data dell'udienza per depositare note di trattazione cartolare contenenti le conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare note di trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza del 24-25/4/2023, emessa a seguito di trattazione cartolare della predetta udienza, era ammessa ctu grafologica, con rinvio all'udienza del 17/5/2023 per il giuramento e il conferimento dell'incarico e con fissazione dell'udienza di p.c. al 19/2/2025 ex art. 81 bis disp. att. c.p.c..
Conferito l'incarico all'udienza del 17/5/2023 era fissato il cronoprogramma delle operazioni, con rinvio all'udienza del 16/1/2024 per esame della relazione e con conferma dell'udienza di p.c., già calendarizzata.
In data 10/12/2023 era depositata la ctu, con accertata autografia.
All'udienza del 16/1/2024, fissata appunto per esame della ctu, si dava atto a verbale che “… Il procuratore di parte attrice insiste nelle osservazioni della propria Ctp e chiede rinvio per p.c., già calendarizzata …”; che “… Il procuratore di parte convenuta, letta la ctu, chiede che venga revocata l'ordinanza ex art. 649 c.p.c.; insiste per l'ammissione dei mezzi di prova formulati nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.; fa presente che l'EN si è trasferito dal 2022 in Lussemburgo, come da certificato che chiede di poter depositare in via telematica, per cui chiede l'anticipazione dell'udienza di p.c., nonché la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. …”; che “… Il procuratore dell'EN si oppone alla richiesta di controparte di revoca dell'ordinanza di sospensione, non essendo un atto impugnabile e comunque evidenzia che nel merito controparte non ha provato la consegna delle somme. In caso di fissazione di udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. chiede l'assegnazione di termini a scadenza anteriore per il deposito di scritti conclusionali …” e che “… Il procuratore dell'opposto contesta ed eccepisce la tardività della contestazione sulla mancata consegna delle somme …”; all'esito la causa era trattenuta in decisione.
Con ordinanza riservata del 17-19/2/2024, nel premettere che la circostanza del trasferimento dell'EN in Lussemburgo non era un “… fatto nuovo o modificativo della situazione in essere …”, atteso che “… già nella dichiarazione di riconoscimento di debito, prodotta dallo stesso opposto, si faceva riferimento al domicilio del in Lussemburgo, Pt_1 ove peraltro è stata effettuata la notificazione del decreto ingiuntivo …”, era rigettata l'istanza
7 di revoca dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. “… alla luce del combinato disposto dagli artt. 649
e 177, comma 3 n. 3, c.p.c. …” ed era ritenuta “… superflua la prova per testi articolata dall'opposto …”; era disposto rinvio all'udienza del 19/2/2025, come da calendario del processo, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine fino al 20/1/2025 per deposito di note conclusionali e fino al 4/2/2025 per il deposito di repliche.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali e repliche nei termini assegnati.
All'udienza del 19/2/2025, presenti i procuratori delle parti che discutevano la causa riportandosi ai propri scritti e alle proprie difese, la causa era trattenuta in decisione -ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.- sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
2. Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è sufficiente richiamare l'ordinanza riservata del 30/4-3/5/2022, emessa a definizione del subprocedimento (n. 20437.1/2022 r.g.) aperto sull'istanza ex art. 649 c.p.c. in relazione appunto all'art. 650 c.p.c., in cui si è argomentato come segue: “…
La procedura ex art. 650 c.p.c. si articola su due fasi: una attinente alla valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione e una seconda attinente alla valutazione della fondatezza dell'opposizione, dovendo l'opposizione tardiva involgere necessariamente anche il merito della pretesa fatta valere in via monitoria (cfr. Cass. SU 14017/1991; Cass. 18791/2009); quindi, una volta ammessa l'opposizione tardiva per irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo o per caso fortuito o forza maggiore in relazione tanto alla conoscenza del decreto ingiuntivo quanto alla successiva proposizione dell'opposizione (cfr. Corte Cost.
120/1976), l'EN tardivo viene a trovarsi nelle medesime condizioni di chi ha proposto tempestivamente l'opposizione e nella sua veste di convenuto sostanziale deve difendersi, con idonea allegazione e prova, anche nel merito, come in un ordinario giudizio di cognizione
(cfr. citata Cass. 18791/2009).
Inoltre, quanto al presupposto di ammissibilità dell'opposizione tardiva, va rammentato che, oltre alla irregolarità della notificazione, l'EN ha l'onere di allegare e provare che, proprio a causa di detta irregolarità, non ha avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e che pertanto non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (cfr.
Cass. 14572/2007).
8 Nel caso di specie l'opposizione si fonda tanto su profili attinenti all'irritualità della notificazione del decreto ingiuntivo quanto sulla pretesa infondatezza nel merito della pretesa esatta in via monitoria;
quindi l'opposizione, da questo punto di vista, è ammissibile.
Non vi è contestazione da parte dell'opposto sull'ammissibilità del rimedio in relazione al termine di cui all'art. 650, comma 3, c.p.c.; quindi non è necessario soffermarsi sul punto, dovendosi semplicemente ricordare che il precetto è atto propedeutico all'esecuzione, ma che non è atto esecutivo esso stesso.
Va poi ricordato che all'art. 650, comma 2, c.p.c. è prevista, con rinvio all'art. 649 c.c., la possibilità di sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto.
Data per richiamata e nota Cass. SU 14916/2016, appare di immediata evidenza che non sarebbe rilevante qualsiasi discorso sulla non declaratoria di nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato, atteso che nel caso di specie si deve valutare
l'ammissibilità o meno di una opposizione tardiva;
quindi il principio in parola soccorrerebbe solo ed esclusivamente nel caso in cui si fosse in presenza di una opposizione tempestivamente proposta.
In ordine alla validità della notificazione del decreto ingiuntivo all'odierno EN, valgono le seguenti osservazioni.
Premesso che il Capitolo II del Regolamento CE n. 1393/2007 del 13/11/2007 individua, senza alcuna regola di priorità e/o di prevalenza, cinque modalità di notifica, regolate da un'autonoma disciplina: a) la notificazione tra 'organi mittenti' e 'organi riceventi' degli Stati (artt. 4-11); b) la 'Trasmissione per via consolare o diplomatica' (art.
12); c) la 'Notificazione e comunicazione tramite agenti diplomatici consolari' (art. 13); d) la
'Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali' (art. 14); e) la 'Notificazione o comunicazione diretta' tramite ufficiali giudiziari (art. 15), si osserva che nel caso di specie, delle cinque modalità di notificazione, è stata adottata quella sub 1 (cfr. doc. 1 di parte convenuta, a pag. 1/2).
In base all'art. 9 del citato Regolamento ('Data della notificazione o della comunicazione') è previsto che “… Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell'articolo 7, è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto” (comma 1); inoltre, premesso che l'art. 8 si riferisce al 'Rifiuto di ricevere l'atto', va ricordato che
“L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare
9 richiesta dall'organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello
Stato membro” (art. 7, comma 1); che “L'organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente: a) ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I, compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2; b) continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, saldo diversa indicazione dell'organo mittente, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole” (comma 3).
Orbene, premesso che non risultano prodotti estratti del codice di rito lussemburghese -
a detta dell'opposto osservato nel caso di specie-, evidenzia il Giudice che nel ricorso monitorio e nell'atto di notificazione simultanea del titolo esecutivo, prodotti dallo stesso opposto come proprio doc. 1, l'ingiunto risulta indicato come “… residente in 41A Route
d'Arlon e domiciliato in 12 Rue UI DE (L-2522 Lussemburgo) …” [cfr. ricorso monitorio;
nell'atto di notificazione simultanea del titolo esecutivo la residenza era indicata in 41A Route d'Arlon (L 7415 Brouch-Lussemburgo)], mentre la notificazione, asseritamente preceduta da indagini dell'Ufficiale giudiziario del luogo presso il Registro nazionale delle persone fisiche (RNPP), è stata effettuata in '1, rue Louvigny ET04 L – 1946 Luxembourg', ove, sempre asseritamente, risulterebbe il domicilio dell'ingiunto, odierno EN.
Inoltre l'opposto ha prodotto, come proprio doc. 4, atto di diffida e messa in mora del
27/5/2020, atto indirizzato al domicilio del di 12 Rue UI DE (L-2522 Pt_1
Lussemburgo) e ritualmente comunicato a mezzo raccomandata postale.
Dunque nel caso di specie, a tacer d'altro, non appare con appagante certezza la ritualità della notificazione effettuata con rilascio di copia dell'atto al , asseritamente Pt_1 dimorante in '1, rue Louvigny ET04 L – 1946 Luxembourg'.
In tale quadro ben si giustifica l'allegata non conoscibilità dell'atto da parte dell'EN in tempo utile per la proposizione tempestiva dell'opposizione.
In conclusione l'opposizione tardiva appare, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, ammissibile da questo punto di vista. Non è oggetto di causa -come detto- la sussistenza o meno del limite ostativo di cui al terzo comma dell'art. 650 c.p.c. …” (cfr. ordinanza riservata del 30/4-3/5/2022, emessa a definizione del subprocedimento n.
20437.1/2022 r.g.).
10 3. Per quanto riguarda la ricollegata questione dell'eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., si osserva che “nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644
c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650
c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.” (cfr. Cass. 1509/2019).
3.1 Nel caso di specie va escluso che si sia in presenza della fattispecie della notificazione di decreto ingiuntivo oggettivamente mancante o giuridicamente inesistente, per cui la procedura di opposizione tardiva è ammissibile, come già argomentato.
3.2 In conclusione, ribadendo le superiori osservazioni, si condividono le deduzioni svolte in comparsa conclusionale da parte EN in ordine appunto alla “… evidente ammissibilità della opposizione tardiva al decreto ingiuntivo …” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice a pag. 7).
4. Passando al merito, va ricordato che nel ricorso monitorio l'odierno opposto aveva allegato che il credito, derivante da prestito non fruttifero, risultava da riconoscimento di debito, debitamente effettuato dall'ingiunto sulla base della richiamata scrittura privata del
2/10/2013.
5. Da parte sua l'EN, per quanto qui di immediato interesse, ha disconosciuto la sottoscrizione e il contenuto della predetta scrittura privata, in parte redatta a penna.
6. Alla luce dell'operato disconoscimento, cui poi ha fatto seguito l'istanza di verificazione previo deposito dell'originale della scrittura privata, oggetto di successiva formale conferma di disconoscimento, era stata accolta l'istanza di sospensione della esecutorietà ex art. 649 c.p.c. in relazione all'art. 650, comma 2, c.p.c..
6.1 Al riguardo nella ricordata ordinanza riservata del 30/4-3/5/2022, emessa a definizione del subprocedimento n. 20437.1/2022 r.g., è stato argomentato nei seguenti termini: “…
Passando al profilo del merito, si rammenta che l'art. 650 c.p.c. prevede, al secondo comma, che “… l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'art. 649 c.p.c.”.
In relazione alla ricorrenza dei 'gravi motivi', cui fa riferimento la richiamata previsione legislativa (art. 649 c.p.c.: “il giudice istruttore, su istanza dell'EN,
11 quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.”), va rammentato che pacificamente devono essere prese in considerazione, in primo luogo, valutazioni attinenti alla verosimile fondatezza dei motivi posti a sostegno dell'opposizione e, in secondo luogo, valutazioni comparative in ordine alla quantità e qualità del danno che potrebbe subire
l'EN in caso di messa in esecuzione del titolo, in relazione al danno che potrebbe invece subire la parte opposta da un ritardo nell'esecuzione.
La verosimile fondatezza dell'opposizione deve basarsi su un giudizio necessariamente delibativo, proprio di questa fase a valutazione sommaria. Con riferimento alle contestazioni sull'esistenza stessa del credito esatto in via monitoria per effetto del disconoscimento della sottoscrizione, va ricordato che la pretesa creditoria si fonda, in base alla prospettazione in ricorso, sul riconoscimento di debito, asseritamente operato dall'odierno EN in data
2/10/2013, in relazione ad un prestito infruttifero effettuato dall'opposto in favore CP_1 dell'EN . Pt_1
Orbene, a fronte dell'operato disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'EN, osserva il Giudice, rimesso al merito ogni maggiore verifica e approfondimento, che appare opportuno accogliere l'istanza di sospensione.
Premesso che l'art. 648 c.p.c., a differenza dell'art. 186 ter c.p.c., non prevede espressamente che “la provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei …” e premesso altresì che anche l'opposta disciplina ex art. 649 c.p.c., in tema di sospensione della provvisoria esecutività, non prevede espressamente il richiamo alla rilevanza del disconoscimento in ipotesi operato dall'EN, osserva il Giudice che analoghe esigenze di cautela suggeriscono di accogliere l'istanza in parola;
infatti l'operato disconoscimento, da reiterare, come preannunciato, nel caso di deposito dell'originale e dopo l'esame dello stesso da parte dell'interessato, priva -allo stato- il documento, su cui si fonda la pretesa creditoria, di rilevanza probatoria, salvo l'esito della già preannunciata procedura di verificazione.
Non emergono inoltre elementi che consentano di ritenere meramente pretestuoso il disconoscimento ovvero verosimilmente attribuibile all'EN la sottoscrizione disconosciuta.
Dunque le superiori considerazioni, oggetto di necessario approfondimento nel pendente giudizio di merito, rendono opportuno sospendere la provvisoria esecutorietà del
12 decreto ingiuntivo opposto, in uno -si passa al secondo requisito- con la possibile attivazione, come verosimilmente si deve desumere dalla notifica del precetto, quale necessario atto propedeutico, della procedura esecutiva a danno dell'EN, il quale verrebbe a dover subire un'esecuzione per oltre un milione e centomila euro in relazione ad una pretesa creditoria che necessita di approfondimento nel merito, mentre -dall'altra parte- l'opposto, come peraltro già preannunciato, ha altri strumenti di tutela del proprio preteso credito.
Va pertanto accolta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto …” (cfr. ordinanza riservata del 30/4-3/5/2022, emessa a definizione del subprocedimento n. 20437.1/2022 r.g.).
7. Nel corso del giudizio, a fronte del reiterato disconoscimento anche dell'originale della predetta scrittura privata, è stata ammessa ctu grafologica con l'ordinanza riservata 24-
25/4/2023 con il seguente quesito: “Previa descrizione del documento in contestazione - originale della scrittura privata del 2/10/2013, depositato in Cancelleria- accerti il Ctu, sulla base degli atti di causa e di quanto necessario acquisire nel contraddittorio delle parti come firme di comparazione, coeve a quelle per cui è causa, se la sottoscrizione apposta sulla predetta scrittura e la scrittura ivi vergata a mano siano riferibili all'EN
[...]
. Pt_1
8. All'esito delle indagini e delle verifiche svolte, sono pienamente condivise dal
Giudice, in quanto sorrette da corrette valutazioni ed esenti da errori metodologici nonché adeguatamente motivate e precisate anche alla luce delle osservazioni del Ctp di parte attrice, le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, dott. il quale, facendo buon governo delle Persona_6
risultanze di causa, è pervenuto alla conclusione che “il documento denominato
RICONOSCIMENTO DI DEBITO, datato Roma, 02.10.2013, oggetto del presente accertamento tecnico, è risultato autografo in ogni sua parte, sia la compilazione manoscritta che la firma a nome apparente sono riconducibili alla mano del sig. Parte_1 [...]
(cfr. conclusioni, contenute nella ctu depositata in data 10/12/2023). Pt_1
8.1 Va evidenziato che pertanto l'autografia riguarda non solo la sottoscrizione in calce, ma anche la compilazione manoscritta -il documento, come si vedrà, oltre ad una parte redatta con caratteri di stampa, presenta parti compilate a penna-, avendo il Ctu evidenziato che “… (l)a compilazione del documento oggetto d'accertamento si presenta omogenea e riconducibile ad un singolo soggetto esecutore …” (cfr. ctu a pag. 12)
13 9. E' pertanto processualmente emerso che la scrittura privata del 2/10/2013, nella parte compilata a mano, risulta redatta dall'odierno EN, come pure è attribuibile allo stesso la sottoscrizione riportata in calce.
10. Il contenuto della predetta dichiarazione, da attribuire pertanto all'attore, è inequivoco in ordine alla natura di riconoscimento di debito.
10.1 Al riguardo -in corsivo sono riportate le parti oggetto di “… compilazione manoscritta …” (cfr. conclusioni in ctu)- nella citata scrittura, che riporta nell'intestazione
'riconoscimento di debito', è dato leggere che “L'anno 2013 il giorno 2 del mese di ottobre, si sono incontrati in Roma (RM) i sig.ri: Nato a Policoro (MT) il 07.04.1971 Parte_1
Domiciliato in Lussemburgo (L) Via/Piazza (non comprensibile) L 2661 Controparte_1
Nato a Napoli (NA) il 30/01/1950 Domiciliato in Roma (RM) via Tiburtina Antica n. 13, premesso che 1. il Sig. è e si riconosce con il presente atto debitore del Sig. Parte_1 della somma complessiva di € 1.147.500 (Euro Controparte_1
unmilionecentoquarantasettecinquecento);
2. attualmente il Sig. non ha Parte_1
momentaneamente la disponibilità finanziaria per estinguere il debito;
3. il Sig. CP_1
prendendo atto della momentanea difficoltà finanziaria del Sig. intende
[...] Parte_1 trovare con lo stesso una soluzione bonaria per l'integrale pagamento del debito. Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue A) il Sig. nel Parte_1 riconoscere il proprio debito nei confronti del Sig. , pari ad €
1.147.500 Controparte_1
(Euro unmilionecentoquarantasettecinquecento) si impegna con la sottoscrizione del presente atto al pagamento del debito con le seguenti modalità: da definire entro il 17.10.2013 Roma
02 ottobre 2013. Sig. Sig. ” (cfr. scrittura del 2/10/2013). Parte_1 Controparte_1
10.2 In conclusione si è in presenza di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c..
11. Prima di procedere oltre, giova ricordare, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione -lo stesso discorso, come detto, vale anche per l'opposizione tardiva, una volta ritenuta ammissibile-, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
14 Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
11.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass.
14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
11.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come appunto nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'EN, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
12. Nel caso in cui, come quello che qui ci occupa, il debitore abbia rilasciato una dichiarazione contenente un riconoscimento di debito, si verifica che il creditore -e quindi anche l'opposto- è esonerato dalla prova del credito e del rapporto fondamentale sottostante per effetto della c.d. astrazione processuale, che è superabile dalla prova, offerta dal debitore in base a conferente allegazione, che il rapporto sottostante non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento di debito.
12.1 Gli stessi principi valgono per l'ipotesi della promessa di pagamento.
13. Dunque il riconoscimento di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione -quindi non ha effetti sostanziali, nel senso che non produce l'effetto di far nascere il debito cui si riferisce-, ma ha solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi; quindi il destinatario della dichiarazione è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, che invero si presume fino a prova contraria.
15 13.1 Il suddetto effetto processuale si verifica non solo nel caso di ricognizione di debito non titolata, ma anche nel caso di ricognizione di debito titolata, ossia contenente il riferimento al rapporto giuridico sotteso (cfr. Cass. 10574/2007; Cass. 280/1997).
13.2 Peraltro non si può in ogni caso prescindere dall'esistenza e/o dalla validità di detto rapporto sottostante, con la conseguenza che viene meno qualsiasi effetto vincolante del riconoscimento di debito o della promessa di pagamento, qualora emerga processualmente, a seguito di conferente allegazione in fatto e deduzione in diritto da parte del soggetto che ha rilasciato la dichiarazione, che il suddetto rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento stesso.
13.3 In conclusione la suddetta astrazione processuale della causa debendi si traduce, in concreto, nella ricordata inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale.
13.3.1 Si tratta di giurisprudenza assolutamente consolidata: cfr. Cass. 20689/2016;
Cass. 2091/2022; Cass. 10464/2024; Cass. 31818/2024, per cui non è necessario soffermarvisi oltre.
14. Tornando al caso di specie, si è in presenza di una dichiarazione di riconoscimento di debito, con cui l'odierno EN si era riconosciuto debitore di € 1.147.500,00 nei confronti dell'odierno opposto, che aveva accordato una proroga nel pagamento, stante la riferita momentanea impossibilità di provvedere al pagamento.
14.1 Con detta dichiarazione l'attore si era riconosciuto debitore di quella somma e si era impegnato al relativo pagamento, pur non essendo a quel momento in grado di provvedervi.
15. Sussisteva -e sussiste- pertanto l'onere dell'EN, cui va processualmente attribuita la paternità della dichiarazione in questione alla luce della ricordata ctu grafologica, di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto sottostante, indicato dall'opposto in un prestito non fruttifero.
16. Prima di procedere oltre, va ricordato che nel ricorso monitorio era stato allegato che “… il sig. è creditore del sig. … della somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.147.500,00 …”; che “… tale credito è maturato a fronte di un prestito non fruttifero concesso nel passato dal sig. a favore del sig. , come da Controparte_1 Parte_1
documento di riconoscimento del debito del 02.10.2013 regolarmente sottoscritto in Roma dal sig. , che si allega (Doc. 1) …” e che “… nonostante le reiterate sollecitazioni Parte_1
16 anche a mezzo del sottoscritto procuratore con Raccomandata del 27.05.2020, nella quale si sollecitava il sig. ad assolvere bonariamente agli impegni presi, lo stesso non Parte_1
ha provveduto - nemmeno in parte - al pagamento del suddetto importo (Doc. 2) …” (cfr. ricorso monitorio).
17. Nell'atto di citazione l'EN, richiamato quanto allegato dall'ingiungente nel ricorso monitorio in ordine al preteso credito e al fatto che lo stesso era asseritamente maturato a fronte di un prestito non fruttifero concessogli in passato dal , ha dedotto CP_1 che “… la ricostruzione fattuale e la prova scritta dedotte dal sig. (il così detto CP_1
riconoscimento del debito) nel proprio ricorso rappresentano una realtà del tutto differente nella quale il sig. non è in alcun modo debitore del sig. …”; che “… il sig. Pt_1 CP_1
ha intrattenuto, nel corso degli anni, vari rapporti lavorativi e professionali con il sig. Pt_1
essendo l'odierno EN consulente e fiduciario di alcune Società appartenute CP_1 all'opposto, firmando diversi atti pubblici di acquisto/vendita di partecipazioni e di marchi per conto del sig. ”; che “… il ricorso per decreto ingiuntivo su cui si basa l'ingente Parte_2
richiesta di ingiunzione per la somma complessiva di euro 1.147.500,00, si fonda solo e unicamente su un ipotetico riconoscimento del debito presuntivamente sottoscritto in data
2.10.13 (doc.6 estratto dal fascicolo telematico) che sarebbe relativo, a dire della stessa controparte, ad un presunto prestito infruttifero già maturato …”; che, alla luce della richiamata giurisprudenza in tema di rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova, “… quanto appena riferito è certamente applicabile al caso di specie in cui il sig.
[...]
nell'azionare il credito (vale a dire la richiesta monitoria) ha effettivamente dedotto, CP_1
oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante qualificandolo in maniera esplicita come riportato nel decreto ingiuntivo oggi oggetto di opposizione in cui si legge testualmente “tale credito è maturato a fronte di un prestito non fruttifero concesso nel passato dal sig. a favore del sig. ” …”; che “… Rispetto alla Controparte_1 Parte_1
promessa di pagamento fatta valere in giudizio, il sig. riveste la posizione CP_1 processuale di attore/opposto per cui la corretta applicazione dell'articolo 1988 c.c. postulava
(come già visto) l'inversione dell'onere probatorio previsto dalla norma: laddove però, come nel caso di specie, controparte abbia effettivamente individuato la tipologia del rapporto sottostante (vale a dire un prestito infruttifero), l'astrazione processuale che esimeva il ricorrente da specifiche allegazioni e prove che dessero sostegno alla pretesa vantata, non hanno più ragion d'essere avendo il implicitamente ed inequivocabilmente abdicato CP_1 in favore dell'ordinaria ripartizione degli oneri probatori …”; che “… l'opposizione a decreto
17 ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. …”; che “… la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto (il sig. ) che fa valere un CP_1
diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa …”; che “… Poiché come già più volte riferito mai nessun rapporto di prestito personale e/o di mutuo è intervenuto fra le odierne parti, nel caso di specie, visto quanto già detto circa la rinuncia di controparte ai vantaggi processuali di cui all'art. 1988 c.c. sarà parte opposta (vale a dire il sig. ) che chiede la restituzione di una presunta somma di CP_1
denaro affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di prestito infruttifero, a dover rigorosamente provare ex art. 2697 c.c. l'avvenuta consegna del denaro;
sarà dunque onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione posto che esso non è riconosciuto dal convenuto (vale a dire il sig. ). Con l'odierna opposizione, difatti, il sig. nega Pt_1 Pt_1 di aver mai ricevuto da parte del sig. l'importo indicato nel predetto riconoscimento CP_1 del debito …” e che, alla luce di richiamata giurisprudenza in tema di restituzione di somme mutuate, “… Incombe, dunque, integralmente sul sig. l'onere di dimostrare la fonte CP_1
del presunto obbligo di restituzione, non essendo sufficiente -nel caso di contestazioni- affermare di aver corrisposto delle somme di denaro a titolo di prestito …” (cfr. atto di citazione).
18. Da parte sua in comparsa di risposta il convenuto ha dedotto che “… l'atto di riconoscimento di Debito del 02.10.2013 fu certamente sottoscritto dai sigg. e Parte_1
anche alla presenza del dottore commercialista …, come Controparte_1 Persona_5
da dichiarazione, resa e sottoscritta il 12.04.2022, che si deposita (Doc. 6), nella quale dichiara, apertis verbis: 'il riconoscimento di debito del 2 ottobre 2013, in copia retrostante, è stata sottoscritta tra i signori, e , in mia presenza' …”; che Parte_1 Controparte_1
“… il sig. ha -come anche dalla stessa controparte chiaramente ammesso- Parte_1
'intrattenuto, nel corso degli anni, vari rapporti lavorativi e professionali con il sig. CP_1 essendo l'odierno EN consulente e fiduciario di alcune Società appartenute all'opposto, firmando diversi atti pubblici di acquisto/vendita di partecipazioni e di marchi per conto del sig. (…)' …” e che “… fu lo stesso dott. , di professione CP_1 Persona_5
dottore commercialista, a mettere in contatto le due parti costituite oltreché (a) presenziare alla firma dell'atto di riconoscimento di debito del 2.10.2013 del quale -justa attività
18 istruttoria- si dimostrerà avesse anche diretta e personale conoscenza della esistenza del debito contratto dal sig. nei confronti del sig. …” (cfr. Parte_1 Controparte_1
comparsa di risposta).
19. Richiamato quanto esposto in ordine all'effetto del riconoscimento di debito, è evidente, pur a voler considerare la nota e da sempre applicata giurisprudenza in tema di oneri allegatori e probatori in caso di domanda di ripetizione di somme mutuate (cfr. Cass.
30944/2018), che con il rilascio di una dichiarazione di inequivoco contenuto, come quella che qui ci occupa, l'odierno EN ha dichiarato e riconosciuto sia l'esistenza di un proprio debito di oltre un milione di euro nei confronti dell'odierno opposto sia l'esistenza dell'obbligo di pagamento di detta somma (€ 1.147.500,00) al creditore, obbligo che in quel momento non era in grado di adempiere;
quindi l'attore ha ammesso che aveva un debito di €
1.147.500,00 e che doveva pagare detta somma, essendo già scaduto il termine per l'adempimento, ma che non era in grado di provvedere.
19.1 Il dichiarare di non avere “… momentaneamente la disponibilità finanziaria per estinguere il debito …” e di impegnarsi “… con la sottoscrizione del presente atto al pagamento del debito con le seguenti modalità …” è inequivocabilmente prova dell'esistenza dell'obbligo di pagamento dell'importo riconosciuto a credito del beneficiario della dichiarazione, il quale ha ricollegato detto debito ad un prestito non fruttifero (cfr. ricorso monitorio).
19.2 Pertanto, pur se è vero che chi agisce per la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione, è evidente che nel caso di specie la produzione della citata dichiarazione di riconoscimento di debito, processualmente da attribuire all'attore, consente di ritenere pienamente soddisfatto l'onere allegatorio e probatorio gravante sull'opposto, che sta agendo per il pagamento della somma, di cui l'attore si è riconosciuto debitore.
20. Con la predetta scrittura le parti si sono accordate per un differimento nel pagamento dell'intero debito;
infatti -come detto- al punto 2 della predetta scrittura è dato leggere che “… attualmente il Sig. non ha momentaneamente la disponibilità Parte_1 finanziaria per estinguere il debito …” e al punto 3 che “… il Sig. Controparte_1
prendendo atto della momentanea difficoltà finanziaria del Sig. intende Parte_1 trovare con lo stesso una soluzione bonaria per l'integrale pagamento del debito …”.
19 20.1 Dunque il creditore non ha rimesso il debito né integralmente né parzialmente, ma ha solo accordato di fatto una proroga nel pagamento integrale del debito.
21. E' ben vero che nella scrittura privata in questione non vi è l'indicazione del nuovo termine per l'adempimento, una volta implicitamente scaduto quello entro cui l'attore avrebbe dovuto pagare e in relazione al quale aveva manifestato la momentanea indisponibilità finanziaria.
22. Peraltro, pacifico che sussisteva l'obbligo di pagamento della predetta somma e altrettanto pacifico che l'adempimento dell'obbligazione in questione richiedeva il decorso di un nuovo termine, in concreto non determinato nella predetta scrittura, si osserva che la prestazione poteva essere legittimamente richiesta dal creditore, senza necessità di richiedere al Giudice la fissazione del termine, in quanto era trascorso, rispetto alla data della predetta scrittura, un lungo arco temporale;
infatti, anche a non voler considerare la diffida stragiudiziale del 27/5/2020 (cfr. doc. 5 dell'opposto), il decreto ingiuntivo è stato richiesto ad ottobre 2020 ed emesso a novembre 2020, a distanza quindi di sette anni dal riconoscimento di debito.
22.1 Si tratta di un lasso temporale del tutto congruo per considerare legittima la richiesta di pagamento della somma, oggetto del riconoscimento di debito.
23. L'attore, in subordine all'operato disconoscimento, ha eccepito che, avendo il ricorrente (creditore) fatto riferimento alla causa del preteso credito (cfr. ricorso monitorio:
“… tale credito è maturato a fronte di un prestito non fruttifero concesso nel passato dal sig.
a favore del sig. …”), lo stesso aveva fatto venir meno gli Controparte_1 Parte_1 effetti dell'astrazione processuale e aveva assunto l'onere di provare i presupposti per la richiesta restituzione.
24. La tesi non è condivisibile.
24.1 Al riguardo non ignora di certo il Giudice che vi è rinuncia ad avvalersi del beneficio dell'astrazione processuale nel caso in cui il creditore, oltre a indicare il rapporto sottostante, assuma l'iniziativa processuale di provare l'esistenza del rapporto sottostante che giustifica le pretesa creditoria, ma non va dimenticato che la rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova del rapporto fondamentale richiede un'inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, che è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante e chieda di provarlo con autonoma iniziativa istruttoria (cfr. Cass. 14773/2019;
20 Cass. 14066/2010), peraltro da escludere quando il promissario formuli tale richiesta istruttoria solo per reagire alle eccezioni del promittente.
25. Nel caso di specie si osserva che non vi è stata detta volontà abdicativa, connessa alla mera indicazione del rapporto fondamentale sottostante (cfr. Cass. 11775/2006; Cass.
8891/2010), anche in considerazione del fatto che la prova per testi, indicata dal convenuto fin dalla comparsa di risposta (“… 1) “Vero che è stato Lei a mettere in contatto, quindi a far conoscere, il sig. e il sig. ?”; 2) “Vero che ha visto il sig. Parte_1 Controparte_1
sottoscrivere personalmente e liberamente il documento -che si esibisce- del Parte_1
2.10.2013 dal quale risulta che quest'ultimo ha riconosciuto di essere debitore del sig.
della somma di 1.147.500,00 euro, con l'impegno di restituirla nella data Controparte_1 da definirsi entro il 17.10.2013 ?”; 3) “Vero che il documento “riconoscimento di debito del
2.10.2013” -che si mostra- è stato in sua presenza sottoscritto personalmente e liberamente anche dal sig. ?”; 4) “Vero che Lei era a conoscenza che il sig. Controparte_1 Parte_1
, al momento della sottoscrizione del documento del 2.10.2013, era effettivamente
[...] debitore del sig. della somma di euro 1.147.500,00 ?”), si riferiva al fatto Controparte_1
storico del rilascio della dichiarazione di riconoscimento di debito e non alla prova del sottostante rapporto contrattuale.
25.1 Non risulta pertanto che l'opposto, in relazione al rapporto sottostante, abbia chiesto “… "sua sponte" di provarlo …” (cfr. citata Cass. 14773/2019).
26. Proprio per questo motivo la prova costituenda di parte opposta è stata ritenuta superflua alla luce dell'esito della ctu grafologica, che aveva attribuito all'EN la paternità della dichiarazione, contenente il riconoscimento di debito.
27. Alla luce delle superiori premesse in fatto e in diritto, sarebbe stato onere di parte attrice, che pure non ha negato l'esistenza di pregressi rapporti contrattuali con il convenuto
(cfr. atto di citazione: “… il sig. ha intrattenuto, nel corso degli anni, vari rapporti Pt_1 lavorativi e professionali con il sig. essendo l'odierno EN consulente e CP_1 fiduciario di alcune Società appartenute all'opposto, firmando diversi atti pubblici di acquisto/vendita di partecipazioni e di marchi per conto del sig. . …”), allegare e CP_1
provare che la pretesa si riferiva ad un rapporto (richiamato finanziamento) in realtà inesistente ovvero invalido ovvero estinto (cfr. Cass. 21098/2013).
27.1 Solo in tal modo l'attore avrebbe vinto la presunzione (relativa) di esistenza e di validità del rapporto, sotteso al riconoscimento di debito.
21 28. Nulla risulta al riguardo, essendo rimasta mera allegazione la circostanza che non sarebbe intercorso alcun rapporto di mutuo fra le parti.
28.1 Si tratta di mera allegazione non sufficiente, contrariamente a quanto dedotto dall'EN (cfr. comparsa conclusionale dell'EN: “… In tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il presunto debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza del debito attesa l'evidente insussistenza del rapporto sottostante (nel caso di specie perché il documento su cui si fonda la richiesta è apocrifo e poiché non vi è stato alcun rapporto di prestito in essere fra le parti) spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa … non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (Cassazione sentenza 17713 del 2016) …”), a dimostrare l'inesistenza del predetto rapporto fondamentale, da presumere fino a prova contraria.
29. Le deduzioni di parte attrice, ancora richiamate negli scritti conclusioni, portano ad una inammissibile alterazione della disciplina sulla ripartizione degli oneri probatori che né in generale né in concreto il convenuto, destinatario della dichiarazione e beneficiario dell'esonero dalla prova, ha inteso accettare con l'assunzione -di propria iniziativa- dell'onere di provare detto rapporto sottostante di mutuo.
29.1. Al riguardo va ribadito che non è neanche sufficiente, ai fini della rinuncia al beneficio, il fatto che dal promissario sia stato indicato il rapporto sottostante (cfr. Cass.
13215/2023), essendo invero necessaria anche la ricordata volontà abdicativa desumibile, anche tacitamente, dal fatto che il promissario abbia inteso offrire in via autonoma e di propria iniziativa la prova del rapporto sottostante.
29.2 Si tratta di circostanza non ricorrente nel caso di specie, alla luce delle superiori osservazioni ai paragrafi 25 e 25.1, in quanto l'opposto si è limitato a richiamare il rapporto sottostante, mentre la prova, dallo stesso articolata, riguardava unicamente il fatto storico del rilascio della dichiarazione di riconoscimento di debito.
30. Osserva in conclusione il Giudice che l'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) ha soddisfatto i propri oneri probatori, a margine della richiesta di condanna dell'EN al pagamento del debito, con la produzione in giudizio della dichiarazione di riconoscimento di debito e che l'EN (attore formale, ma convenuto sostanziale) aveva
22 l'onere, non soddisfatto nel corso del giudizio, di vincere la presunzione (relativa) di esistenza del rapporto sottostante.
30.1 A quest'ultimo riguardo va ribadito che non è sufficiente negare o semplicemente contestare l'esistenza del rapporto sotteso.
31. Tali essendo le risultanze di causa, l'opposizione va rigettata in ordine al diritto dell'odierno opposto di ottenere il pagamento della somma, di cui l'odierno EN si era riconosciuto debitore.
32. Si prende atto che non vi sono state contestazioni in ordine agli interessi richiesti e liquidati.
33. In conclusione, portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto,
l'attore risulta debitore della somma esatta in via monitoria, per cui l'opposizione va rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va munito di efficacia esecutiva come per legge ex art. 653 c.p.c..
33.1 Sul punto si rammenta che l'efficacia esecutiva, conseguente alla sentenza di rigetto dell'opposizione, opera tanto nell'ipotesi in cui il decreto sia privo ab origine di clausola di provvisoria esecuzione quanto nell'ipotesi in cui ne sia privato in corso di causa con provvedimento di sospensione ex art. 649 c.p.c., come nel caso di specie (cfr. Cass.
3607/1999).
34. Per mera completezza espositiva si osserva che le conclusioni cui si è pervenuti non muterebbero neanche nel caso in cui, per ipotesi, si volesse prendere in considerazione l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. e si volesse prescindere da quanto argomentato ai superiori paragrafi 3 e 3.1.
34.1 Al riguardo invero, essendosi instaurato il contraddittorio e avendo le parti dedotto anche in ordine al merito della controversia -in particolare l'opposto ha riproposto in comparsa di risposta la domanda di condanna dell'EN al pagamento della somma oggetto di riconoscimento di debito (cfr. conclusioni in comparsa di risposta)- all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto ben può accompagnarsi la decisione sull'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso monitorio.
34.2 Pertanto nel caso che qui ci occupa la decisione, quand'anche in ipotesi fosse dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, non potrebbe che essere, alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, di condanna dell'attore al pagamento della somma risultata dovuta al convenuto.
23 35. A verbale dell'udienza di discussione il procuratore dell'opposto ha fatto riferimento alla ripetizione anche delle spese ulteriori, asseritamente sostenute per la registrazione del decreto ingiuntivo (cfr. verbale di udienza del 19/2/2025: “… L'avv.to
D'Angelo fa presente che in data 24 gennaio u.s. l'Agenzia delle Entrate ha accolto l'istanza di rateizzazione delle somme dovute allo Stato per la registrazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e che il proprio assistito sta provvedendo al relativo pagamento a rate;
ne chiede la ripetizione in caso di soccombenza della controparte …”), mentre il procuratore dell'EN si è opposto alla richiesta “… non essendo neanche certa che tale richiesta attenga al decreto ingiuntivo ed evidenzia comunque che il primo pagamento è previsto per il 5/3 p.v. …” (cfr. verbale di udienza).
36. Osserva il Giudice che la domanda in parte qua è inammissibile, in quanto la stessa, a prescindere da ogni altra considerazione, è del tutto nuova.
37. Analogamente è inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dal convenuto per la prima volta in comparsa conclusionale e non, come ultimo termine, quanto meno all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 3941/2002; Cass. 15964/2009;
Cass. 14911/2018).
38. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
38.1 Si è preso in considerazione il valore fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione '1.000.001-2.000.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa nonché dell'istruzione solo documentale.
38.2 A fronte della piena vittoria nel merito da parte del convenuto, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass. 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido;
contra, peraltro, Cass. 20838/2016).
38.2 Va ordinata la distrazione in favore del procuratore dell'opposto, che in comparsa conclusionale si è dichiarato antistatario.
39. Le spese di ctu, liquidate con decreto del 16-22/1/2024, vanno poste definitivamente a carico dell'EN per la soccombenza e anche in considerazione del fatto che l'EN ha determinato l'attivazione della procedura di verificazione, conclusasi con l'accertamento dell'infondatezza dell'operato disconoscimento.
P.Q.M.
24 definitivamente pronunciando:
• rigetta l'opposizione proposta dall'EN e conferma integralmente il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 18485/2020 del 18-24/11/2020 del Tribunale di Roma (n.
55017/2020 r.g.), che va munito di efficacia esecutiva come per legge;
• dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dall'opposto CP_1
[...]
• condanna l'EN al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'opposto, in € 22.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• ordina la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'opposto, avv.to
Giampaolo D'Angelo, dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell'EN le spese di ctu, liquidate con decreto del 16-
22/1/2024.
Così deciso a Roma, il 19/4/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
25
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20437, Ruolo Generale dell'anno 2022, e trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, in via Caposile n. 10, presso lo studio dell'avv.to Germano
Giannella, da cui è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dall'avv.to Antonio Marino, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Roma, in via Giovanni Antonelli n. 47, presso lo studio dell'avv.to Giampaolo D'Angelo, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per la parte attrice (verbale dell'udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.): “…
l'avv.to Giannella Germano, anche in sostituzione dell'avv.to Antonio Marino, … insiste come in atti e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
si richiama agli scritti conclusionali, depositati nei termini assegnati, e in via preliminare insiste per il rinnovo della ctu …”;
1 per la parte convenuta (verbale dell'udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.):
“… l'avv.to D'Angelo Giampaolo … insiste come in atti e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
si richiama agli scritti conclusionali, depositati nei termini assegnati
...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, ritualmente notificata al convenuto l'attore Controparte_1 [...]
proponeva opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
18485/2020 del 18-24/11/2020 (r.g. n. 55017/2020), in cui l'EN allegava che con ricorso per decreto ingiuntivo il convenuto aveva richiesto al Tribunale di Roma di ingiungere ad esso attore il pagamento di € 1.147.500,00, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese di procedura, allegando la pretesa effettuazione di un prestito infruttifero, asseritamente oggetto di riconoscimento di debito;
che era stato emesso il d.i. n. 18485/2020, provvisoriamente esecutivo, con cui appunto gli era stato ingiunto il pagamento della predetta somma, oltre interessi e spese;
che il decreto ingiuntivo non gli era stato ritualmente notificato, avendo invero appreso dell'esistenza dello stesso solo in data 17/2/2022, in occasione della notificazione dell'atto di precetto, fondato sul predetto decreto ingiuntivo;
che era suo interesse proporre opposizione tardiva, ex artt. 645 e 650 c.p.c., avverso il suddetto decreto ingiuntivo, atteso che -come detto- il decreto ingiuntivo mai gli era stato ritualmente notificato, come del resto emergeva dagli allegati provvedimenti del 20/7/2021 e del
18/10/2021, con cui il Giudice del monitorio aveva rigettato per due volte l'istanza di emanazione di certificato di titolo esecutivo europeo, proprio sul presupposto che la notifica del decreto ingiuntivo non si fosse mai perfezionata;
che infatti la notifica del predetto decreto ingiuntivo, presuntivamente effettuata in Lussemburgo, in Rue Louvigny ET04, non si era mai perfezionata, in quanto non risultava avvenuta a mani proprie del debitore né risultava specificato il nominativo di persona convivente o dipendente del debitore, che avesse ricevuto in concreto la presunta notificazione, il tutto come meglio indicato in citazione;
che del resto nell'atto di precetto non era stata neanche indicata la data della presunta avvenuta notifica del titolo;
che pertanto l'opposizione era tempestiva, irrilevante essendo, in relazione all'art. 650, comma 3, c.p.c., la notificazione del precetto, mero atto propedeutico all'esecuzione; che nel merito l'opposizione era fondata, in quanto, non negati la conoscenza e i pregressi rapporti con l'ingiungente, la prova del preteso credito per asseriti finanziamenti era tratta solo da un ipotetico riconoscimento di debito, asseritamente sottoscritto da esso EN in data
2/10/2013; che non esisteva alcun rapporto di mutuo con l'ingiungente e che al riguardo
2 andava disconosciuta la sottoscrizione del preteso atto di riconoscimento di debito prodotto in copia dall'ingiungente, disconoscimento corroborato dal parere della dott.ssa Persona_1
, iscritta all'Albo del Tribunale Civile e Penale di Roma, allegato in atti, il tutto come
[...]
meglio argomentato in citazione;
che pertanto disconosceva l'autografia della pretesa sottoscrizione in calce al predetto documento, di cui disconosceva altresì la conformità all'originale; che disconosceva formalmente, in caso di produzione in giudizio dell'originale dell'atto di ricognizione del debito, qualsiasi firma o sottoscrizione apposta sul predetto documento;
che in subordine, quand'anche il documento in questione fosse stato ritenuto genuino come riconoscimento di debito, andava evidenziato che l'ingiungente aveva effettivamente individuato la tipologia del rapporto sottostante -ossia un preteso mutuo-, con la conseguenza che l'astrazione processuale, che avrebbe esonerato il ricorrente da specifiche allegazioni e prove a sostegno della pretesa vantata, non aveva più ragion d'essere, avendo invero l'ingiungente implicitamente e inequivocabilmente abdicato in favore dell'ordinaria ripartizione degli oneri probatori, incombenti sullo stesso vista la sua posizione di attore sostanziale;
che pertanto, avendo l'ingiungente rinunciato ai vantaggi processuali di cui all'art. 1988 c.c., gravava sullo stesso, che aveva chiesto la restituzione di una pretesa somma data in prestito, l'onere di provare ex art. 2697 c.c. l'avvenuta consegna del denaro con obbligo di esso attore alla restituzione, circostanze fattuali da contestare, in quanto mai esso attore aveva ricevuto denaro da parte dell'ingiungente; che, alla luce delle argomentazioni in fatto e in diritto sull'ammissibilità e fondatezza dell'opposizione, aveva diritto di ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni meglio esposte in citazione. Tanto premesso, l'EN instava in citazione per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ … voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare e pregiudiziale: sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 18485/2020 emesso dal Tribunale ordinario di Roma (RG 55017/2020), come consentito dall'art. 650 comma 3 c.p.c., ricorrendo i gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa ed anche per quanto stabilito dall'art. 644 c.p.c. per cui il decreto d'ingiunzione diventa inefficace se non notificato entro un termine perentorio nonché per quanto disposto dall'art. 186 ter c.p.c. per cui la provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei ed essendo comunque la presente opposizione fondata su prova scritta a norma dell'art. 648 c.p.c.. Nel merito in via preliminare: in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa accertare e
3 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo, non essendo stato notificato nel termine di sessanta/novanta giorni dalla pronuncia, con ogni conseguenza anche sulle spese e gli onorari di detto provvedimento. Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la fondatezza della domanda avanzata e, per tutti i motivi esposti in narrativa, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o invalidità o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, respingendosi l'avversa domanda, e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto Pt_1 poiché controparte non vanta alcun diritto di credito, considerando anche l'avvenuto disconoscimento dell'allegato 1 al fascicolo monitorio di controparte come ampiamente detto in narrativa e come da parere depositato. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, previa quantificazione del minor valore di quanto eventualmente dovuto al sig. , revocare comunque Controparte_1
l'impugnato decreto ingiuntivo e ridurre il quantum dello stesso nella minor somma effettivamente dovuta in ragione di quanto sul punto sarà provato dalla controparte. Con la vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 12/4/2022 era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 4/7/2022, come indicato in citazione, al 12/7/2022.
Sull'istanza ex art. 649 c.p.c. era aperto apposito subprocedimento, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per l'udienza del 26/4/2022, procedimento che terminava con l'accoglimento dell'istanza stessa sul presupposto dell'operato disconoscimento della sottoscrizione in calce all'allegato riconoscimento di debito.
In data 9/7/2022 si costituiva nel giudizio di merito l'opposto il Controparte_1
quale, eccepita l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della proposta opposizione, allegava che il decreto ingiuntivo n. 18485/2020, emesso provvisoriamente esecutivo, era stato ritualmente notificato il 26/1/2021 a mezzo del Servizio UNEP (Ufficio Atti Esteri), essendo l'EN cittadino italiano, all'epoca residente A.I.R.E. e precisamente in 41A
Route d'Arlon (L 7415 Brouch-Lussemburgo) e domiciliato in 12 Rue UI DE
(L-2522 Lussemburgo); che le difese dell'EN, tanto con riferimento alla pretesa nullità della notificazione del decreto ingiuntivo quanto con riferimento alla pretesa infondatezza del credito esatto in via monitoria, erano infondate;
che infatti il decreto ingiuntivo era stato correttamente consegnato il 15/12/2020 all'UNEP della Corte di Appello di Roma (Ufficio
Atti Esteri), che, ai sensi del Regolamento CE n. 1393/2007, lo aveva inviato all'Ufficiale
4 Giudiziario, , dello ”; che l'Ufficiale Giudiziario ( Persona_2 Persona_3 [...]
-secondo la vigente normativa in Lussemburgo- in data 19/1/2021 Persona_4 aveva effettuato un'autonoma verifica per accertare che l'ingiunto fosse effettivamente presente nel Registro dei cittadini italiani AIRE residenti in [...], come da documento prodotto;
che all'esito della predetta verifica, in data 20/1/2021, l'Ufficiale
Giudiziario incaricato aveva proceduto a notificare all'indirizzo desunto dal Registro il decreto ingiuntivo in questione, come inequivocabilmente riportato in atti;
che pertanto la notificazione -effettuata “a norma della legge dello Stato membro richiesto”- era stata eseguita in data 22/1/2021 al domicilio del destinatario e pervenuto all'UNEP della Corte
d'Appello di Roma (Ufficio Atti Esteri) il 26/2/2021, come in atti;
che il duplice provvedimento di rigetto del Giudice del monitorio riguardava la mancata concessione del titolo esecutivo europeo e non aveva effetto sulla validità/esistenza del decreto ingiuntivo n.
18485/2020 (RG n. 55017/2020), quanto invece solo ed esclusivamente sull'impossibilità di poterlo eseguire all'estero, rimanendo quindi lo stesso del tutto valido ed efficace in Italia;
che di conseguenza ne derivava la validità/efficacia del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo ex artt. 633, 642 e segg., ritualmente notificato all'odierno EN secondo la normativa vigente in Lussemburgo;
che conseguentemente l'opposizione tardiva era inammissibile, in quanto la notificazione era stata correttamente eseguita e l'EN avrebbe dovuto tempestivamente proporre l'opposizione; che inoltre l'opposizione era infondata anche nel merito, atteso che l'atto di riconoscimento di debito del 2/10/2013 era stato effettivamente sottoscritto dall'EN anche alla presenza di , dottore Persona_5
commercialista, come da dichiarazione resa e sottoscritta in data 12/4/2022, depositata in atti;
che era infondata altresì ogni deduzione circa il sovvertimento dell'onere della prova;
che conseguentemente era da rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.. Tanto premesso, l'opposto concludeva in comparsa di risposta nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis: in difetto di prova scritta o di pronta soluzione dell'opposizione avversaria, in via preliminare e pregiudiziale: respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 18485/2020 emesso dal Tribunale ordinario di Roma (RG 55017/2020), non ricorrendo i gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa ed anche per quanto stabilito dall'art. 644 c.p.c.; in via principale: respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig.
poiché tardiva/intempestiva e, quindi, inammissibile oltreché infondata in Parte_1
5 fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto
Decreto Ingiuntivo n. 18485/2020 (RG n. 55017/2020) e Repert. n. 12250/2020 del
24.11.2020, provvisoriamente esecutivo ex artt. 633, 642 e segg., ove s'ingiunge al sig.
[...]
il pagamento della somma di euro 1.147.500,00 oltre interessi come da domanda, Pt_1
oltre alle relative spese legali del procedimento per 4.500,00 euro, oltre spese generali, IVA e
CPA e oltre euro 870,00 per le spese vive;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto: emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter cpc, sul presupposto dell'esistenza della prova scritta del diritto, in ogni caso condannare il sig. al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma di 1.147.500,00 oltre interessi come da domanda ed oltre Controparte_1
alle relative spese legali, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, per i motivi meglio esposti in narrativa, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CAP come per legge”.
All'udienza di prima comparizione del 12/7/2022, comparsi i procuratori delle parti, si dava atto a verbale che il procuratore di parte attrice insisteva come in atti e che il procuratore di parte convenuta, nel riportarsi ai propri scritti, faceva presente che, “… previo ordine del
Giudice, è disponibile a depositare l'originale della scrittura privata contenente il riconoscimento di debito;
chiede a tal fine termine per l'incombente …” e che il procuratore di parte attrice si riservava “… di far esaminare l'originale al momento non disponibile …”; all'esito, sospesa ogni ulteriore decisione, era disposto rinvio all'udienza del 14/9/2022 sempre per trattazione, con assegnazione a parte opposta di termine fino al 29/7/2022 per procedere al deposito in Cancelleria dell'originale della scrittura privata del 2/10/2013, da custodire in cassaforte, e con assegnazione a parte EN di termine fino alla successiva udienza per esaminare l'originale e quindi procedere, se del caso, alla conferma del disconoscimento.
Alla successiva udienza del 14/9/2022, comparso di persona l'EN, si dava atto a verbale, per quanto di interesse, che “… (l)'EN , presa visione in data Parte_1
27/7/2022 dell'originale della scrittura privata del 2/10/2013, conferma il disconoscimento della sottoscrizione in calce nonché della scrittura vergata a mano …”; che “… (i)l procuratore dell'opposto conferma l'istanza di verificazione …” e che “… (i) procuratori chiedono i termini ex art. 183/6 c.p.c. con decorrenza dal 20/10/2022 …”; all'esito era disposto rinvio all'udienza del 15/3/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6
c.p.c..
6 Con decreto 15/2/2023 era disposto, alla luce dell'art. 127 ter c.p.c., che la predetta udienza del 15/3/2023 si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato termine fino alla data dell'udienza per depositare note di trattazione cartolare contenenti le conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare note di trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza.
Con ordinanza del 24-25/4/2023, emessa a seguito di trattazione cartolare della predetta udienza, era ammessa ctu grafologica, con rinvio all'udienza del 17/5/2023 per il giuramento e il conferimento dell'incarico e con fissazione dell'udienza di p.c. al 19/2/2025 ex art. 81 bis disp. att. c.p.c..
Conferito l'incarico all'udienza del 17/5/2023 era fissato il cronoprogramma delle operazioni, con rinvio all'udienza del 16/1/2024 per esame della relazione e con conferma dell'udienza di p.c., già calendarizzata.
In data 10/12/2023 era depositata la ctu, con accertata autografia.
All'udienza del 16/1/2024, fissata appunto per esame della ctu, si dava atto a verbale che “… Il procuratore di parte attrice insiste nelle osservazioni della propria Ctp e chiede rinvio per p.c., già calendarizzata …”; che “… Il procuratore di parte convenuta, letta la ctu, chiede che venga revocata l'ordinanza ex art. 649 c.p.c.; insiste per l'ammissione dei mezzi di prova formulati nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.; fa presente che l'EN si è trasferito dal 2022 in Lussemburgo, come da certificato che chiede di poter depositare in via telematica, per cui chiede l'anticipazione dell'udienza di p.c., nonché la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. …”; che “… Il procuratore dell'EN si oppone alla richiesta di controparte di revoca dell'ordinanza di sospensione, non essendo un atto impugnabile e comunque evidenzia che nel merito controparte non ha provato la consegna delle somme. In caso di fissazione di udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. chiede l'assegnazione di termini a scadenza anteriore per il deposito di scritti conclusionali …” e che “… Il procuratore dell'opposto contesta ed eccepisce la tardività della contestazione sulla mancata consegna delle somme …”; all'esito la causa era trattenuta in decisione.
Con ordinanza riservata del 17-19/2/2024, nel premettere che la circostanza del trasferimento dell'EN in Lussemburgo non era un “… fatto nuovo o modificativo della situazione in essere …”, atteso che “… già nella dichiarazione di riconoscimento di debito, prodotta dallo stesso opposto, si faceva riferimento al domicilio del in Lussemburgo, Pt_1 ove peraltro è stata effettuata la notificazione del decreto ingiuntivo …”, era rigettata l'istanza
7 di revoca dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. “… alla luce del combinato disposto dagli artt. 649
e 177, comma 3 n. 3, c.p.c. …” ed era ritenuta “… superflua la prova per testi articolata dall'opposto …”; era disposto rinvio all'udienza del 19/2/2025, come da calendario del processo, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine fino al 20/1/2025 per deposito di note conclusionali e fino al 4/2/2025 per il deposito di repliche.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali e repliche nei termini assegnati.
All'udienza del 19/2/2025, presenti i procuratori delle parti che discutevano la causa riportandosi ai propri scritti e alle proprie difese, la causa era trattenuta in decisione -ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.- sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
2. Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è sufficiente richiamare l'ordinanza riservata del 30/4-3/5/2022, emessa a definizione del subprocedimento (n. 20437.1/2022 r.g.) aperto sull'istanza ex art. 649 c.p.c. in relazione appunto all'art. 650 c.p.c., in cui si è argomentato come segue: “…
La procedura ex art. 650 c.p.c. si articola su due fasi: una attinente alla valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione e una seconda attinente alla valutazione della fondatezza dell'opposizione, dovendo l'opposizione tardiva involgere necessariamente anche il merito della pretesa fatta valere in via monitoria (cfr. Cass. SU 14017/1991; Cass. 18791/2009); quindi, una volta ammessa l'opposizione tardiva per irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo o per caso fortuito o forza maggiore in relazione tanto alla conoscenza del decreto ingiuntivo quanto alla successiva proposizione dell'opposizione (cfr. Corte Cost.
120/1976), l'EN tardivo viene a trovarsi nelle medesime condizioni di chi ha proposto tempestivamente l'opposizione e nella sua veste di convenuto sostanziale deve difendersi, con idonea allegazione e prova, anche nel merito, come in un ordinario giudizio di cognizione
(cfr. citata Cass. 18791/2009).
Inoltre, quanto al presupposto di ammissibilità dell'opposizione tardiva, va rammentato che, oltre alla irregolarità della notificazione, l'EN ha l'onere di allegare e provare che, proprio a causa di detta irregolarità, non ha avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e che pertanto non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (cfr.
Cass. 14572/2007).
8 Nel caso di specie l'opposizione si fonda tanto su profili attinenti all'irritualità della notificazione del decreto ingiuntivo quanto sulla pretesa infondatezza nel merito della pretesa esatta in via monitoria;
quindi l'opposizione, da questo punto di vista, è ammissibile.
Non vi è contestazione da parte dell'opposto sull'ammissibilità del rimedio in relazione al termine di cui all'art. 650, comma 3, c.p.c.; quindi non è necessario soffermarsi sul punto, dovendosi semplicemente ricordare che il precetto è atto propedeutico all'esecuzione, ma che non è atto esecutivo esso stesso.
Va poi ricordato che all'art. 650, comma 2, c.p.c. è prevista, con rinvio all'art. 649 c.c., la possibilità di sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto.
Data per richiamata e nota Cass. SU 14916/2016, appare di immediata evidenza che non sarebbe rilevante qualsiasi discorso sulla non declaratoria di nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato, atteso che nel caso di specie si deve valutare
l'ammissibilità o meno di una opposizione tardiva;
quindi il principio in parola soccorrerebbe solo ed esclusivamente nel caso in cui si fosse in presenza di una opposizione tempestivamente proposta.
In ordine alla validità della notificazione del decreto ingiuntivo all'odierno EN, valgono le seguenti osservazioni.
Premesso che il Capitolo II del Regolamento CE n. 1393/2007 del 13/11/2007 individua, senza alcuna regola di priorità e/o di prevalenza, cinque modalità di notifica, regolate da un'autonoma disciplina: a) la notificazione tra 'organi mittenti' e 'organi riceventi' degli Stati (artt. 4-11); b) la 'Trasmissione per via consolare o diplomatica' (art.
12); c) la 'Notificazione e comunicazione tramite agenti diplomatici consolari' (art. 13); d) la
'Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali' (art. 14); e) la 'Notificazione o comunicazione diretta' tramite ufficiali giudiziari (art. 15), si osserva che nel caso di specie, delle cinque modalità di notificazione, è stata adottata quella sub 1 (cfr. doc. 1 di parte convenuta, a pag. 1/2).
In base all'art. 9 del citato Regolamento ('Data della notificazione o della comunicazione') è previsto che “… Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell'articolo 7, è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto” (comma 1); inoltre, premesso che l'art. 8 si riferisce al 'Rifiuto di ricevere l'atto', va ricordato che
“L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare
9 richiesta dall'organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello
Stato membro” (art. 7, comma 1); che “L'organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente: a) ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I, compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2; b) continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, saldo diversa indicazione dell'organo mittente, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole” (comma 3).
Orbene, premesso che non risultano prodotti estratti del codice di rito lussemburghese -
a detta dell'opposto osservato nel caso di specie-, evidenzia il Giudice che nel ricorso monitorio e nell'atto di notificazione simultanea del titolo esecutivo, prodotti dallo stesso opposto come proprio doc. 1, l'ingiunto risulta indicato come “… residente in 41A Route
d'Arlon e domiciliato in 12 Rue UI DE (L-2522 Lussemburgo) …” [cfr. ricorso monitorio;
nell'atto di notificazione simultanea del titolo esecutivo la residenza era indicata in 41A Route d'Arlon (L 7415 Brouch-Lussemburgo)], mentre la notificazione, asseritamente preceduta da indagini dell'Ufficiale giudiziario del luogo presso il Registro nazionale delle persone fisiche (RNPP), è stata effettuata in '1, rue Louvigny ET04 L – 1946 Luxembourg', ove, sempre asseritamente, risulterebbe il domicilio dell'ingiunto, odierno EN.
Inoltre l'opposto ha prodotto, come proprio doc. 4, atto di diffida e messa in mora del
27/5/2020, atto indirizzato al domicilio del di 12 Rue UI DE (L-2522 Pt_1
Lussemburgo) e ritualmente comunicato a mezzo raccomandata postale.
Dunque nel caso di specie, a tacer d'altro, non appare con appagante certezza la ritualità della notificazione effettuata con rilascio di copia dell'atto al , asseritamente Pt_1 dimorante in '1, rue Louvigny ET04 L – 1946 Luxembourg'.
In tale quadro ben si giustifica l'allegata non conoscibilità dell'atto da parte dell'EN in tempo utile per la proposizione tempestiva dell'opposizione.
In conclusione l'opposizione tardiva appare, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, ammissibile da questo punto di vista. Non è oggetto di causa -come detto- la sussistenza o meno del limite ostativo di cui al terzo comma dell'art. 650 c.p.c. …” (cfr. ordinanza riservata del 30/4-3/5/2022, emessa a definizione del subprocedimento n.
20437.1/2022 r.g.).
10 3. Per quanto riguarda la ricollegata questione dell'eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., si osserva che “nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644
c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650
c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.” (cfr. Cass. 1509/2019).
3.1 Nel caso di specie va escluso che si sia in presenza della fattispecie della notificazione di decreto ingiuntivo oggettivamente mancante o giuridicamente inesistente, per cui la procedura di opposizione tardiva è ammissibile, come già argomentato.
3.2 In conclusione, ribadendo le superiori osservazioni, si condividono le deduzioni svolte in comparsa conclusionale da parte EN in ordine appunto alla “… evidente ammissibilità della opposizione tardiva al decreto ingiuntivo …” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice a pag. 7).
4. Passando al merito, va ricordato che nel ricorso monitorio l'odierno opposto aveva allegato che il credito, derivante da prestito non fruttifero, risultava da riconoscimento di debito, debitamente effettuato dall'ingiunto sulla base della richiamata scrittura privata del
2/10/2013.
5. Da parte sua l'EN, per quanto qui di immediato interesse, ha disconosciuto la sottoscrizione e il contenuto della predetta scrittura privata, in parte redatta a penna.
6. Alla luce dell'operato disconoscimento, cui poi ha fatto seguito l'istanza di verificazione previo deposito dell'originale della scrittura privata, oggetto di successiva formale conferma di disconoscimento, era stata accolta l'istanza di sospensione della esecutorietà ex art. 649 c.p.c. in relazione all'art. 650, comma 2, c.p.c..
6.1 Al riguardo nella ricordata ordinanza riservata del 30/4-3/5/2022, emessa a definizione del subprocedimento n. 20437.1/2022 r.g., è stato argomentato nei seguenti termini: “…
Passando al profilo del merito, si rammenta che l'art. 650 c.p.c. prevede, al secondo comma, che “… l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'art. 649 c.p.c.”.
In relazione alla ricorrenza dei 'gravi motivi', cui fa riferimento la richiamata previsione legislativa (art. 649 c.p.c.: “il giudice istruttore, su istanza dell'EN,
11 quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.”), va rammentato che pacificamente devono essere prese in considerazione, in primo luogo, valutazioni attinenti alla verosimile fondatezza dei motivi posti a sostegno dell'opposizione e, in secondo luogo, valutazioni comparative in ordine alla quantità e qualità del danno che potrebbe subire
l'EN in caso di messa in esecuzione del titolo, in relazione al danno che potrebbe invece subire la parte opposta da un ritardo nell'esecuzione.
La verosimile fondatezza dell'opposizione deve basarsi su un giudizio necessariamente delibativo, proprio di questa fase a valutazione sommaria. Con riferimento alle contestazioni sull'esistenza stessa del credito esatto in via monitoria per effetto del disconoscimento della sottoscrizione, va ricordato che la pretesa creditoria si fonda, in base alla prospettazione in ricorso, sul riconoscimento di debito, asseritamente operato dall'odierno EN in data
2/10/2013, in relazione ad un prestito infruttifero effettuato dall'opposto in favore CP_1 dell'EN . Pt_1
Orbene, a fronte dell'operato disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'EN, osserva il Giudice, rimesso al merito ogni maggiore verifica e approfondimento, che appare opportuno accogliere l'istanza di sospensione.
Premesso che l'art. 648 c.p.c., a differenza dell'art. 186 ter c.p.c., non prevede espressamente che “la provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei …” e premesso altresì che anche l'opposta disciplina ex art. 649 c.p.c., in tema di sospensione della provvisoria esecutività, non prevede espressamente il richiamo alla rilevanza del disconoscimento in ipotesi operato dall'EN, osserva il Giudice che analoghe esigenze di cautela suggeriscono di accogliere l'istanza in parola;
infatti l'operato disconoscimento, da reiterare, come preannunciato, nel caso di deposito dell'originale e dopo l'esame dello stesso da parte dell'interessato, priva -allo stato- il documento, su cui si fonda la pretesa creditoria, di rilevanza probatoria, salvo l'esito della già preannunciata procedura di verificazione.
Non emergono inoltre elementi che consentano di ritenere meramente pretestuoso il disconoscimento ovvero verosimilmente attribuibile all'EN la sottoscrizione disconosciuta.
Dunque le superiori considerazioni, oggetto di necessario approfondimento nel pendente giudizio di merito, rendono opportuno sospendere la provvisoria esecutorietà del
12 decreto ingiuntivo opposto, in uno -si passa al secondo requisito- con la possibile attivazione, come verosimilmente si deve desumere dalla notifica del precetto, quale necessario atto propedeutico, della procedura esecutiva a danno dell'EN, il quale verrebbe a dover subire un'esecuzione per oltre un milione e centomila euro in relazione ad una pretesa creditoria che necessita di approfondimento nel merito, mentre -dall'altra parte- l'opposto, come peraltro già preannunciato, ha altri strumenti di tutela del proprio preteso credito.
Va pertanto accolta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto …” (cfr. ordinanza riservata del 30/4-3/5/2022, emessa a definizione del subprocedimento n. 20437.1/2022 r.g.).
7. Nel corso del giudizio, a fronte del reiterato disconoscimento anche dell'originale della predetta scrittura privata, è stata ammessa ctu grafologica con l'ordinanza riservata 24-
25/4/2023 con il seguente quesito: “Previa descrizione del documento in contestazione - originale della scrittura privata del 2/10/2013, depositato in Cancelleria- accerti il Ctu, sulla base degli atti di causa e di quanto necessario acquisire nel contraddittorio delle parti come firme di comparazione, coeve a quelle per cui è causa, se la sottoscrizione apposta sulla predetta scrittura e la scrittura ivi vergata a mano siano riferibili all'EN
[...]
. Pt_1
8. All'esito delle indagini e delle verifiche svolte, sono pienamente condivise dal
Giudice, in quanto sorrette da corrette valutazioni ed esenti da errori metodologici nonché adeguatamente motivate e precisate anche alla luce delle osservazioni del Ctp di parte attrice, le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, dott. il quale, facendo buon governo delle Persona_6
risultanze di causa, è pervenuto alla conclusione che “il documento denominato
RICONOSCIMENTO DI DEBITO, datato Roma, 02.10.2013, oggetto del presente accertamento tecnico, è risultato autografo in ogni sua parte, sia la compilazione manoscritta che la firma a nome apparente sono riconducibili alla mano del sig. Parte_1 [...]
(cfr. conclusioni, contenute nella ctu depositata in data 10/12/2023). Pt_1
8.1 Va evidenziato che pertanto l'autografia riguarda non solo la sottoscrizione in calce, ma anche la compilazione manoscritta -il documento, come si vedrà, oltre ad una parte redatta con caratteri di stampa, presenta parti compilate a penna-, avendo il Ctu evidenziato che “… (l)a compilazione del documento oggetto d'accertamento si presenta omogenea e riconducibile ad un singolo soggetto esecutore …” (cfr. ctu a pag. 12)
13 9. E' pertanto processualmente emerso che la scrittura privata del 2/10/2013, nella parte compilata a mano, risulta redatta dall'odierno EN, come pure è attribuibile allo stesso la sottoscrizione riportata in calce.
10. Il contenuto della predetta dichiarazione, da attribuire pertanto all'attore, è inequivoco in ordine alla natura di riconoscimento di debito.
10.1 Al riguardo -in corsivo sono riportate le parti oggetto di “… compilazione manoscritta …” (cfr. conclusioni in ctu)- nella citata scrittura, che riporta nell'intestazione
'riconoscimento di debito', è dato leggere che “L'anno 2013 il giorno 2 del mese di ottobre, si sono incontrati in Roma (RM) i sig.ri: Nato a Policoro (MT) il 07.04.1971 Parte_1
Domiciliato in Lussemburgo (L) Via/Piazza (non comprensibile) L 2661 Controparte_1
Nato a Napoli (NA) il 30/01/1950 Domiciliato in Roma (RM) via Tiburtina Antica n. 13, premesso che 1. il Sig. è e si riconosce con il presente atto debitore del Sig. Parte_1 della somma complessiva di € 1.147.500 (Euro Controparte_1
unmilionecentoquarantasettecinquecento);
2. attualmente il Sig. non ha Parte_1
momentaneamente la disponibilità finanziaria per estinguere il debito;
3. il Sig. CP_1
prendendo atto della momentanea difficoltà finanziaria del Sig. intende
[...] Parte_1 trovare con lo stesso una soluzione bonaria per l'integrale pagamento del debito. Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue A) il Sig. nel Parte_1 riconoscere il proprio debito nei confronti del Sig. , pari ad €
1.147.500 Controparte_1
(Euro unmilionecentoquarantasettecinquecento) si impegna con la sottoscrizione del presente atto al pagamento del debito con le seguenti modalità: da definire entro il 17.10.2013 Roma
02 ottobre 2013. Sig. Sig. ” (cfr. scrittura del 2/10/2013). Parte_1 Controparte_1
10.2 In conclusione si è in presenza di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c..
11. Prima di procedere oltre, giova ricordare, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione -lo stesso discorso, come detto, vale anche per l'opposizione tardiva, una volta ritenuta ammissibile-, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
14 Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
11.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass.
14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
11.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come appunto nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'EN, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
12. Nel caso in cui, come quello che qui ci occupa, il debitore abbia rilasciato una dichiarazione contenente un riconoscimento di debito, si verifica che il creditore -e quindi anche l'opposto- è esonerato dalla prova del credito e del rapporto fondamentale sottostante per effetto della c.d. astrazione processuale, che è superabile dalla prova, offerta dal debitore in base a conferente allegazione, che il rapporto sottostante non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento di debito.
12.1 Gli stessi principi valgono per l'ipotesi della promessa di pagamento.
13. Dunque il riconoscimento di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione -quindi non ha effetti sostanziali, nel senso che non produce l'effetto di far nascere il debito cui si riferisce-, ma ha solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi; quindi il destinatario della dichiarazione è esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, che invero si presume fino a prova contraria.
15 13.1 Il suddetto effetto processuale si verifica non solo nel caso di ricognizione di debito non titolata, ma anche nel caso di ricognizione di debito titolata, ossia contenente il riferimento al rapporto giuridico sotteso (cfr. Cass. 10574/2007; Cass. 280/1997).
13.2 Peraltro non si può in ogni caso prescindere dall'esistenza e/o dalla validità di detto rapporto sottostante, con la conseguenza che viene meno qualsiasi effetto vincolante del riconoscimento di debito o della promessa di pagamento, qualora emerga processualmente, a seguito di conferente allegazione in fatto e deduzione in diritto da parte del soggetto che ha rilasciato la dichiarazione, che il suddetto rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento stesso.
13.3 In conclusione la suddetta astrazione processuale della causa debendi si traduce, in concreto, nella ricordata inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale.
13.3.1 Si tratta di giurisprudenza assolutamente consolidata: cfr. Cass. 20689/2016;
Cass. 2091/2022; Cass. 10464/2024; Cass. 31818/2024, per cui non è necessario soffermarvisi oltre.
14. Tornando al caso di specie, si è in presenza di una dichiarazione di riconoscimento di debito, con cui l'odierno EN si era riconosciuto debitore di € 1.147.500,00 nei confronti dell'odierno opposto, che aveva accordato una proroga nel pagamento, stante la riferita momentanea impossibilità di provvedere al pagamento.
14.1 Con detta dichiarazione l'attore si era riconosciuto debitore di quella somma e si era impegnato al relativo pagamento, pur non essendo a quel momento in grado di provvedervi.
15. Sussisteva -e sussiste- pertanto l'onere dell'EN, cui va processualmente attribuita la paternità della dichiarazione in questione alla luce della ricordata ctu grafologica, di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto sottostante, indicato dall'opposto in un prestito non fruttifero.
16. Prima di procedere oltre, va ricordato che nel ricorso monitorio era stato allegato che “… il sig. è creditore del sig. … della somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.147.500,00 …”; che “… tale credito è maturato a fronte di un prestito non fruttifero concesso nel passato dal sig. a favore del sig. , come da Controparte_1 Parte_1
documento di riconoscimento del debito del 02.10.2013 regolarmente sottoscritto in Roma dal sig. , che si allega (Doc. 1) …” e che “… nonostante le reiterate sollecitazioni Parte_1
16 anche a mezzo del sottoscritto procuratore con Raccomandata del 27.05.2020, nella quale si sollecitava il sig. ad assolvere bonariamente agli impegni presi, lo stesso non Parte_1
ha provveduto - nemmeno in parte - al pagamento del suddetto importo (Doc. 2) …” (cfr. ricorso monitorio).
17. Nell'atto di citazione l'EN, richiamato quanto allegato dall'ingiungente nel ricorso monitorio in ordine al preteso credito e al fatto che lo stesso era asseritamente maturato a fronte di un prestito non fruttifero concessogli in passato dal , ha dedotto CP_1 che “… la ricostruzione fattuale e la prova scritta dedotte dal sig. (il così detto CP_1
riconoscimento del debito) nel proprio ricorso rappresentano una realtà del tutto differente nella quale il sig. non è in alcun modo debitore del sig. …”; che “… il sig. Pt_1 CP_1
ha intrattenuto, nel corso degli anni, vari rapporti lavorativi e professionali con il sig. Pt_1
essendo l'odierno EN consulente e fiduciario di alcune Società appartenute CP_1 all'opposto, firmando diversi atti pubblici di acquisto/vendita di partecipazioni e di marchi per conto del sig. ”; che “… il ricorso per decreto ingiuntivo su cui si basa l'ingente Parte_2
richiesta di ingiunzione per la somma complessiva di euro 1.147.500,00, si fonda solo e unicamente su un ipotetico riconoscimento del debito presuntivamente sottoscritto in data
2.10.13 (doc.6 estratto dal fascicolo telematico) che sarebbe relativo, a dire della stessa controparte, ad un presunto prestito infruttifero già maturato …”; che, alla luce della richiamata giurisprudenza in tema di rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova, “… quanto appena riferito è certamente applicabile al caso di specie in cui il sig.
[...]
nell'azionare il credito (vale a dire la richiesta monitoria) ha effettivamente dedotto, CP_1
oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante qualificandolo in maniera esplicita come riportato nel decreto ingiuntivo oggi oggetto di opposizione in cui si legge testualmente “tale credito è maturato a fronte di un prestito non fruttifero concesso nel passato dal sig. a favore del sig. ” …”; che “… Rispetto alla Controparte_1 Parte_1
promessa di pagamento fatta valere in giudizio, il sig. riveste la posizione CP_1 processuale di attore/opposto per cui la corretta applicazione dell'articolo 1988 c.c. postulava
(come già visto) l'inversione dell'onere probatorio previsto dalla norma: laddove però, come nel caso di specie, controparte abbia effettivamente individuato la tipologia del rapporto sottostante (vale a dire un prestito infruttifero), l'astrazione processuale che esimeva il ricorrente da specifiche allegazioni e prove che dessero sostegno alla pretesa vantata, non hanno più ragion d'essere avendo il implicitamente ed inequivocabilmente abdicato CP_1 in favore dell'ordinaria ripartizione degli oneri probatori …”; che “… l'opposizione a decreto
17 ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. …”; che “… la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto (il sig. ) che fa valere un CP_1
diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa …”; che “… Poiché come già più volte riferito mai nessun rapporto di prestito personale e/o di mutuo è intervenuto fra le odierne parti, nel caso di specie, visto quanto già detto circa la rinuncia di controparte ai vantaggi processuali di cui all'art. 1988 c.c. sarà parte opposta (vale a dire il sig. ) che chiede la restituzione di una presunta somma di CP_1
denaro affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di prestito infruttifero, a dover rigorosamente provare ex art. 2697 c.c. l'avvenuta consegna del denaro;
sarà dunque onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione posto che esso non è riconosciuto dal convenuto (vale a dire il sig. ). Con l'odierna opposizione, difatti, il sig. nega Pt_1 Pt_1 di aver mai ricevuto da parte del sig. l'importo indicato nel predetto riconoscimento CP_1 del debito …” e che, alla luce di richiamata giurisprudenza in tema di restituzione di somme mutuate, “… Incombe, dunque, integralmente sul sig. l'onere di dimostrare la fonte CP_1
del presunto obbligo di restituzione, non essendo sufficiente -nel caso di contestazioni- affermare di aver corrisposto delle somme di denaro a titolo di prestito …” (cfr. atto di citazione).
18. Da parte sua in comparsa di risposta il convenuto ha dedotto che “… l'atto di riconoscimento di Debito del 02.10.2013 fu certamente sottoscritto dai sigg. e Parte_1
anche alla presenza del dottore commercialista …, come Controparte_1 Persona_5
da dichiarazione, resa e sottoscritta il 12.04.2022, che si deposita (Doc. 6), nella quale dichiara, apertis verbis: 'il riconoscimento di debito del 2 ottobre 2013, in copia retrostante, è stata sottoscritta tra i signori, e , in mia presenza' …”; che Parte_1 Controparte_1
“… il sig. ha -come anche dalla stessa controparte chiaramente ammesso- Parte_1
'intrattenuto, nel corso degli anni, vari rapporti lavorativi e professionali con il sig. CP_1 essendo l'odierno EN consulente e fiduciario di alcune Società appartenute all'opposto, firmando diversi atti pubblici di acquisto/vendita di partecipazioni e di marchi per conto del sig. (…)' …” e che “… fu lo stesso dott. , di professione CP_1 Persona_5
dottore commercialista, a mettere in contatto le due parti costituite oltreché (a) presenziare alla firma dell'atto di riconoscimento di debito del 2.10.2013 del quale -justa attività
18 istruttoria- si dimostrerà avesse anche diretta e personale conoscenza della esistenza del debito contratto dal sig. nei confronti del sig. …” (cfr. Parte_1 Controparte_1
comparsa di risposta).
19. Richiamato quanto esposto in ordine all'effetto del riconoscimento di debito, è evidente, pur a voler considerare la nota e da sempre applicata giurisprudenza in tema di oneri allegatori e probatori in caso di domanda di ripetizione di somme mutuate (cfr. Cass.
30944/2018), che con il rilascio di una dichiarazione di inequivoco contenuto, come quella che qui ci occupa, l'odierno EN ha dichiarato e riconosciuto sia l'esistenza di un proprio debito di oltre un milione di euro nei confronti dell'odierno opposto sia l'esistenza dell'obbligo di pagamento di detta somma (€ 1.147.500,00) al creditore, obbligo che in quel momento non era in grado di adempiere;
quindi l'attore ha ammesso che aveva un debito di €
1.147.500,00 e che doveva pagare detta somma, essendo già scaduto il termine per l'adempimento, ma che non era in grado di provvedere.
19.1 Il dichiarare di non avere “… momentaneamente la disponibilità finanziaria per estinguere il debito …” e di impegnarsi “… con la sottoscrizione del presente atto al pagamento del debito con le seguenti modalità …” è inequivocabilmente prova dell'esistenza dell'obbligo di pagamento dell'importo riconosciuto a credito del beneficiario della dichiarazione, il quale ha ricollegato detto debito ad un prestito non fruttifero (cfr. ricorso monitorio).
19.2 Pertanto, pur se è vero che chi agisce per la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione, è evidente che nel caso di specie la produzione della citata dichiarazione di riconoscimento di debito, processualmente da attribuire all'attore, consente di ritenere pienamente soddisfatto l'onere allegatorio e probatorio gravante sull'opposto, che sta agendo per il pagamento della somma, di cui l'attore si è riconosciuto debitore.
20. Con la predetta scrittura le parti si sono accordate per un differimento nel pagamento dell'intero debito;
infatti -come detto- al punto 2 della predetta scrittura è dato leggere che “… attualmente il Sig. non ha momentaneamente la disponibilità Parte_1 finanziaria per estinguere il debito …” e al punto 3 che “… il Sig. Controparte_1
prendendo atto della momentanea difficoltà finanziaria del Sig. intende Parte_1 trovare con lo stesso una soluzione bonaria per l'integrale pagamento del debito …”.
19 20.1 Dunque il creditore non ha rimesso il debito né integralmente né parzialmente, ma ha solo accordato di fatto una proroga nel pagamento integrale del debito.
21. E' ben vero che nella scrittura privata in questione non vi è l'indicazione del nuovo termine per l'adempimento, una volta implicitamente scaduto quello entro cui l'attore avrebbe dovuto pagare e in relazione al quale aveva manifestato la momentanea indisponibilità finanziaria.
22. Peraltro, pacifico che sussisteva l'obbligo di pagamento della predetta somma e altrettanto pacifico che l'adempimento dell'obbligazione in questione richiedeva il decorso di un nuovo termine, in concreto non determinato nella predetta scrittura, si osserva che la prestazione poteva essere legittimamente richiesta dal creditore, senza necessità di richiedere al Giudice la fissazione del termine, in quanto era trascorso, rispetto alla data della predetta scrittura, un lungo arco temporale;
infatti, anche a non voler considerare la diffida stragiudiziale del 27/5/2020 (cfr. doc. 5 dell'opposto), il decreto ingiuntivo è stato richiesto ad ottobre 2020 ed emesso a novembre 2020, a distanza quindi di sette anni dal riconoscimento di debito.
22.1 Si tratta di un lasso temporale del tutto congruo per considerare legittima la richiesta di pagamento della somma, oggetto del riconoscimento di debito.
23. L'attore, in subordine all'operato disconoscimento, ha eccepito che, avendo il ricorrente (creditore) fatto riferimento alla causa del preteso credito (cfr. ricorso monitorio:
“… tale credito è maturato a fronte di un prestito non fruttifero concesso nel passato dal sig.
a favore del sig. …”), lo stesso aveva fatto venir meno gli Controparte_1 Parte_1 effetti dell'astrazione processuale e aveva assunto l'onere di provare i presupposti per la richiesta restituzione.
24. La tesi non è condivisibile.
24.1 Al riguardo non ignora di certo il Giudice che vi è rinuncia ad avvalersi del beneficio dell'astrazione processuale nel caso in cui il creditore, oltre a indicare il rapporto sottostante, assuma l'iniziativa processuale di provare l'esistenza del rapporto sottostante che giustifica le pretesa creditoria, ma non va dimenticato che la rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova del rapporto fondamentale richiede un'inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, che è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante e chieda di provarlo con autonoma iniziativa istruttoria (cfr. Cass. 14773/2019;
20 Cass. 14066/2010), peraltro da escludere quando il promissario formuli tale richiesta istruttoria solo per reagire alle eccezioni del promittente.
25. Nel caso di specie si osserva che non vi è stata detta volontà abdicativa, connessa alla mera indicazione del rapporto fondamentale sottostante (cfr. Cass. 11775/2006; Cass.
8891/2010), anche in considerazione del fatto che la prova per testi, indicata dal convenuto fin dalla comparsa di risposta (“… 1) “Vero che è stato Lei a mettere in contatto, quindi a far conoscere, il sig. e il sig. ?”; 2) “Vero che ha visto il sig. Parte_1 Controparte_1
sottoscrivere personalmente e liberamente il documento -che si esibisce- del Parte_1
2.10.2013 dal quale risulta che quest'ultimo ha riconosciuto di essere debitore del sig.
della somma di 1.147.500,00 euro, con l'impegno di restituirla nella data Controparte_1 da definirsi entro il 17.10.2013 ?”; 3) “Vero che il documento “riconoscimento di debito del
2.10.2013” -che si mostra- è stato in sua presenza sottoscritto personalmente e liberamente anche dal sig. ?”; 4) “Vero che Lei era a conoscenza che il sig. Controparte_1 Parte_1
, al momento della sottoscrizione del documento del 2.10.2013, era effettivamente
[...] debitore del sig. della somma di euro 1.147.500,00 ?”), si riferiva al fatto Controparte_1
storico del rilascio della dichiarazione di riconoscimento di debito e non alla prova del sottostante rapporto contrattuale.
25.1 Non risulta pertanto che l'opposto, in relazione al rapporto sottostante, abbia chiesto “… "sua sponte" di provarlo …” (cfr. citata Cass. 14773/2019).
26. Proprio per questo motivo la prova costituenda di parte opposta è stata ritenuta superflua alla luce dell'esito della ctu grafologica, che aveva attribuito all'EN la paternità della dichiarazione, contenente il riconoscimento di debito.
27. Alla luce delle superiori premesse in fatto e in diritto, sarebbe stato onere di parte attrice, che pure non ha negato l'esistenza di pregressi rapporti contrattuali con il convenuto
(cfr. atto di citazione: “… il sig. ha intrattenuto, nel corso degli anni, vari rapporti Pt_1 lavorativi e professionali con il sig. essendo l'odierno EN consulente e CP_1 fiduciario di alcune Società appartenute all'opposto, firmando diversi atti pubblici di acquisto/vendita di partecipazioni e di marchi per conto del sig. . …”), allegare e CP_1
provare che la pretesa si riferiva ad un rapporto (richiamato finanziamento) in realtà inesistente ovvero invalido ovvero estinto (cfr. Cass. 21098/2013).
27.1 Solo in tal modo l'attore avrebbe vinto la presunzione (relativa) di esistenza e di validità del rapporto, sotteso al riconoscimento di debito.
21 28. Nulla risulta al riguardo, essendo rimasta mera allegazione la circostanza che non sarebbe intercorso alcun rapporto di mutuo fra le parti.
28.1 Si tratta di mera allegazione non sufficiente, contrariamente a quanto dedotto dall'EN (cfr. comparsa conclusionale dell'EN: “… In tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il presunto debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza del debito attesa l'evidente insussistenza del rapporto sottostante (nel caso di specie perché il documento su cui si fonda la richiesta è apocrifo e poiché non vi è stato alcun rapporto di prestito in essere fra le parti) spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa … non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (Cassazione sentenza 17713 del 2016) …”), a dimostrare l'inesistenza del predetto rapporto fondamentale, da presumere fino a prova contraria.
29. Le deduzioni di parte attrice, ancora richiamate negli scritti conclusioni, portano ad una inammissibile alterazione della disciplina sulla ripartizione degli oneri probatori che né in generale né in concreto il convenuto, destinatario della dichiarazione e beneficiario dell'esonero dalla prova, ha inteso accettare con l'assunzione -di propria iniziativa- dell'onere di provare detto rapporto sottostante di mutuo.
29.1. Al riguardo va ribadito che non è neanche sufficiente, ai fini della rinuncia al beneficio, il fatto che dal promissario sia stato indicato il rapporto sottostante (cfr. Cass.
13215/2023), essendo invero necessaria anche la ricordata volontà abdicativa desumibile, anche tacitamente, dal fatto che il promissario abbia inteso offrire in via autonoma e di propria iniziativa la prova del rapporto sottostante.
29.2 Si tratta di circostanza non ricorrente nel caso di specie, alla luce delle superiori osservazioni ai paragrafi 25 e 25.1, in quanto l'opposto si è limitato a richiamare il rapporto sottostante, mentre la prova, dallo stesso articolata, riguardava unicamente il fatto storico del rilascio della dichiarazione di riconoscimento di debito.
30. Osserva in conclusione il Giudice che l'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) ha soddisfatto i propri oneri probatori, a margine della richiesta di condanna dell'EN al pagamento del debito, con la produzione in giudizio della dichiarazione di riconoscimento di debito e che l'EN (attore formale, ma convenuto sostanziale) aveva
22 l'onere, non soddisfatto nel corso del giudizio, di vincere la presunzione (relativa) di esistenza del rapporto sottostante.
30.1 A quest'ultimo riguardo va ribadito che non è sufficiente negare o semplicemente contestare l'esistenza del rapporto sotteso.
31. Tali essendo le risultanze di causa, l'opposizione va rigettata in ordine al diritto dell'odierno opposto di ottenere il pagamento della somma, di cui l'odierno EN si era riconosciuto debitore.
32. Si prende atto che non vi sono state contestazioni in ordine agli interessi richiesti e liquidati.
33. In conclusione, portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto,
l'attore risulta debitore della somma esatta in via monitoria, per cui l'opposizione va rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va munito di efficacia esecutiva come per legge ex art. 653 c.p.c..
33.1 Sul punto si rammenta che l'efficacia esecutiva, conseguente alla sentenza di rigetto dell'opposizione, opera tanto nell'ipotesi in cui il decreto sia privo ab origine di clausola di provvisoria esecuzione quanto nell'ipotesi in cui ne sia privato in corso di causa con provvedimento di sospensione ex art. 649 c.p.c., come nel caso di specie (cfr. Cass.
3607/1999).
34. Per mera completezza espositiva si osserva che le conclusioni cui si è pervenuti non muterebbero neanche nel caso in cui, per ipotesi, si volesse prendere in considerazione l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. e si volesse prescindere da quanto argomentato ai superiori paragrafi 3 e 3.1.
34.1 Al riguardo invero, essendosi instaurato il contraddittorio e avendo le parti dedotto anche in ordine al merito della controversia -in particolare l'opposto ha riproposto in comparsa di risposta la domanda di condanna dell'EN al pagamento della somma oggetto di riconoscimento di debito (cfr. conclusioni in comparsa di risposta)- all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto ben può accompagnarsi la decisione sull'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso monitorio.
34.2 Pertanto nel caso che qui ci occupa la decisione, quand'anche in ipotesi fosse dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, non potrebbe che essere, alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, di condanna dell'attore al pagamento della somma risultata dovuta al convenuto.
23 35. A verbale dell'udienza di discussione il procuratore dell'opposto ha fatto riferimento alla ripetizione anche delle spese ulteriori, asseritamente sostenute per la registrazione del decreto ingiuntivo (cfr. verbale di udienza del 19/2/2025: “… L'avv.to
D'Angelo fa presente che in data 24 gennaio u.s. l'Agenzia delle Entrate ha accolto l'istanza di rateizzazione delle somme dovute allo Stato per la registrazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e che il proprio assistito sta provvedendo al relativo pagamento a rate;
ne chiede la ripetizione in caso di soccombenza della controparte …”), mentre il procuratore dell'EN si è opposto alla richiesta “… non essendo neanche certa che tale richiesta attenga al decreto ingiuntivo ed evidenzia comunque che il primo pagamento è previsto per il 5/3 p.v. …” (cfr. verbale di udienza).
36. Osserva il Giudice che la domanda in parte qua è inammissibile, in quanto la stessa, a prescindere da ogni altra considerazione, è del tutto nuova.
37. Analogamente è inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dal convenuto per la prima volta in comparsa conclusionale e non, come ultimo termine, quanto meno all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 3941/2002; Cass. 15964/2009;
Cass. 14911/2018).
38. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
38.1 Si è preso in considerazione il valore fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione '1.000.001-2.000.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa nonché dell'istruzione solo documentale.
38.2 A fronte della piena vittoria nel merito da parte del convenuto, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass. 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido;
contra, peraltro, Cass. 20838/2016).
38.2 Va ordinata la distrazione in favore del procuratore dell'opposto, che in comparsa conclusionale si è dichiarato antistatario.
39. Le spese di ctu, liquidate con decreto del 16-22/1/2024, vanno poste definitivamente a carico dell'EN per la soccombenza e anche in considerazione del fatto che l'EN ha determinato l'attivazione della procedura di verificazione, conclusasi con l'accertamento dell'infondatezza dell'operato disconoscimento.
P.Q.M.
24 definitivamente pronunciando:
• rigetta l'opposizione proposta dall'EN e conferma integralmente il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 18485/2020 del 18-24/11/2020 del Tribunale di Roma (n.
55017/2020 r.g.), che va munito di efficacia esecutiva come per legge;
• dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dall'opposto CP_1
[...]
• condanna l'EN al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'opposto, in € 22.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• ordina la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'opposto, avv.to
Giampaolo D'Angelo, dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell'EN le spese di ctu, liquidate con decreto del 16-
22/1/2024.
Così deciso a Roma, il 19/4/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
25