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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n 428/2019 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Rosa Labianca Parte_1
appellante
contro
, , con il patrocinio dell'avv. Annalisa Raguso CP_1 Controparte_2
appellate
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 14.05.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 07.01.2019 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 218/2018, emessa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia il 04.07.2018 a conclusione del giudizio rubricato al n. 189/2017 R.G., che ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria avanzata da e [“accertata la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 CP_1 Controparte_2
c.c. e condividendo le conclusioni contenute nell'elaborato peritale, si determina il relativo danno risarcibile in € 873,00, al netto di IVA, non essendoci prova agli atti dell'esborso fiscale”].
A sostegno del gravame ha dedotto la violazione, da parte del Giudice di prime di Parte_1
cure, degli artt. 115 e 132 c.p.c. per insufficiente, illogica e contradditoria motivazione adottata in assenza di un valido supporto probatorio. In particolare, parte appellante ha contestato la ricorrenza di una propria responsabilità nella causazione dei danni infiltrativi lamentati dalle attrici in primo grado ed ha chiesto la integrale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 18.04.2019, si sono costituite in giudizio e CP_1 [...]
in occasione della prima udienza di comparizione, chiedendo, preliminarmente, dichiararsi CP_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., mentre nel merito il rigetto del gravame con conferma della sentenza resa all'esito del primo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 14.05.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello non è meritevole di accoglimento.
Il filtro di ammissibilità delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della 1. n. 134/2012) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure, in concreto, sollevate. Non si giustificherebbe, altrimenti, l'eliminazione del riferimento ai "motivi specifici" presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla "motivazione dell'appello" unitariamente considerata. L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa debba contenere il "cd. progetto alternativo di decisione", ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Orbene, l'appellante ha focalizzato gli elementi di cui chiede la riforma ed indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione normativa, specificandone la rilevanza al fine della decisione.
Scendendo al merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
Le doglianze avanzate dal afferiscono all'attività istruttoria espletata nel corso del primo grado Pt_1
di giudizio;
questi ha dedotto la mancata e/o errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della documentazione in atti e delle osservazioni del CTP, ing. , alle conclusioni a cui è Per_1
pervenuto il CTU.
Ora, e hanno agito in giudizio al fine di ottenere il ristoro: dei danni CP_1 Controparte_2 da infiltrazioni;
dei danni conseguenti all'errato posizionamento del pergolato.
A sostegno della domanda hanno prodotto una consulenza tecnica di parte e materiale fotografico, attestante la condizione dell'immobile. Il CTU nominato dal Giudice di pace ha riscontrato due distinte cause determinanti i danni patiti dalle odierne appellate: “(…) una da attribuire alla posa in opera della pavimentazione del terrazzo di copertura del fabbricato, eseguita a non perfetta regola d'arte; prova ne è la colorazione più scura del materiale posto tra gli interstizi delle marmette (giunti) rispetto a quello di tutto il restante pavimento e lo sfaldamento degli stessi. La seconda, invece, è ascrivibile al deflusso delle acque meteoriche dalla copertura di proprietà , sui muri, prospettico e di confine, di proprietà Pt_1
attorea. Infatti, nei casi di abbondanti piogge, pur se la pendenza della copertura per la sua conformazione tende ad allontanare l'acqua dal confine, è probabile che una porzione defluisca lungo le pareti verticali suddette lasciando macchie scure ed aloni per la presenza, nelle acque stesse, di pulviscolo, terriccio ed altro (…) si ritiene di dover valutare l'entità dei danni prodotti ai ricorrenti solo in relazione alla seconda causa individuata;
essa infatti afferisce ad una responsabilità del confinante e, pertanto, deve essere risarcita. Per quanto attiene alla prima causa, invece, essa è ascrivibile alla cattiva realizzazione, per materiali usati o per tecniche di esecuzione errate, del pacchetto di copertura del terrazzo del fabbricato di via Bizet, 10 la cui responsabilità ricade esclusivamente in capo al proprietario ed all'esecutore dell'opera.” (cfr. pagg. 8 e ss. dell'elaborato peritale).
In questa sede il ha riproposto, in maniera pedissequa, le osservazioni mosse alla bozza della Pt_1
consulenza da parte del CTP, ing. , senza tener conto delle repliche alle stesse fornite, innanzi Per_1 al Giudice di pace, dal CTU ing. (cfr. pagg. 3 e ss. delle “controdeduzioni alle osservazioni Per_2
del CTP).
A ben vedere, dalle risultanze peritali – le cui conclusioni appaiono condivisibili in quanto rispondenti ai quesiti posti dal Giudice di primo grado ed esenti da vizi od incongruenze - e dalla documentazione fotografica allegata in atti, è emerso che la causa dei fenomeni infiltrativi lamentati dalle odierne appellate è ascrivibile (anche) alla difettosa realizzazione del pergolato da parte del , stante la Pt_1
mancanza del rialzo del muretto d'attico necessario ad arginare il deflusso delle acque piovane;
inoltre, la presenza di “un distacco dello strato di guaina sintetica impermeabilizzante, risvoltata sul cordolo di confine (sottostante la scossalina stessa) dal lato interno della proprietà ed, ancor Pt_1
di più, di un tratto di discontinuità tra le parti in lamiera costituenti la scossalina, accentua, favorisce
e direziona il fenomeno infiltrativo, tanto che la macchia scura longitudinale presente sul muro a confine (con la proprietà delle ricorrenti) si trova proprio in prossimità di esso.” (cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale).
Il C.T.U. ha quantificato i danni subiti dalle appellate ed addebitabili al in misura pari ad € Pt_1
873,00, basandosi sul listino ufficiale della Regione Puglia per l'anno 2017. A seguito della trasmissione delle osservazioni ad opera dei CCTTP il CTU ha avuto modo di chiarire quanto di seguito pedissequamente riportato, che non ha formato oggetto di specifica contestazione ad opera dell'appellante: 1. “il contestato utilizzo della probabilità delle cause individuate dal CTU nella propria relazione deriva, esclusivamente, dalla condizione in cui si trova il consulente tecnico nell'espletare il proprio incarico (…) talchè, è proprio il dover risalire, mediante un ragionamento, alle cause di un determinato effetto che determina spesso la condizione di probabilità e non di certezza”; 2. “la contestata (dal CTP) asserzione del CTU circa il non accavallamento e la non perfetta giunzione dei due tratti si può verificare chiaramente nelle fotografie nn. 13 – 14- 19 – 21- 22- 23 allegate alla relazione di consulenza tecnica di ufficio;
nelle foto nn. 22 e 23 è anche ben visibile lo scollamento, probabile causa di infiltrazione”; 3. [in relazione alle osservazioni del CTP circa il muretto ove è posta la scossalina e la pendenza della copertura, tale da far confluire l'acqua piovana verso il pluviale del , posto dalla parte opposta rispetto alla proprietà cfr. Pt_1 Controparte_3 pag. 3 delle osservazioni dell'ing. ] “la altezza del coronamento perimetrale della copertura Per_1
del fabbricato di proprietà del convenuto, su cui è posizionata la scossalina, che secondo il CTP è di circa 10 cm., non è adeguata alla tipologia della copertura stessa e non è quella prescritta dalle buone regole costruttive;
infatti, secondo i manuali di tecnologia delle costruzioni, in presenza di una copertura piana calpestabile si deve realizzare lungo il perimetro di essa, un muro verticale di protezione di almeno cm. 100 (anche per la sicurezza di cose e persone); in presenza, invece, di una copertura non calpestabile, (dove non vi è accesso per le persone) il coronamento perimetrale che deve fungere da protezione delle facciate verticali, da base per il risvolto della guaina impermeabilizzante ed anche da argine dei fenomeni atmosferici (accumulo di acqua e neve), deve avere una altezza minima di cm. 30. Il muretto d'attico esistente sulla copertura non calpestabile di proprietà è irrispettoso di tale principio costruttivo (…) Il risvolto poi, del manto di Pt_1
impermeabilizzazione palesemente scollato proprio lungo la linea di giunzione tra copertura e muretto, contrariamente a quanto afferma il c.t.p, consente all'acqua piovana di infiltrarsi verso l'interno delle murature dove trova il percorso più agevole a seconda della consistenza e della permeabilità dei materiali che incontra”; 4. “ la circostanza evidenziata dal CTP, secondo la quale il pluviale del fabbricato – sia posizionato ad una distanza non regolare dal confine CP_1 CP_2
non rileva ai fini degli argomenti in discussione in quanto le cause della avversa citazione non sono attribuibili a questioni connesse alla posizione del pluviale;
infatti le macchie presenti sulla facciata del fabbricato di parte attrice sono ben lontane dal pluviale stesso, mentre le macchie presenti sul muro di confine si trovano ad una quota più alta rispetto al terminale del pluviale e non hanno, quindi, alcuna attinenza con esso (…) la circostanza evidenziata dal CTP secondo la quale ancor prima della sopraelevazione del Vicino sarebbero evidenti segni di infiltrazione sul prospetto del fabbricato di proprietà degli attori (fotografia attribuita all'anno 2005) neppure ben visibili nella foto medesima, non assume particolare significato nella causa che ci riguarda;
il fenomeno poteva essere preesistente alla sopraelevazione per cause che non di discutono ora, ma ciò non esclude il fatto che esso sia presente oggi per i motivi esplicitati in relazione”.
Giova, peraltro, aggiungere che a fronte di specifiche indicazioni ad opera del CTU [“ (…) la altezza del coronamento perimetrale della copertura del fabbricato di proprietà del convenuto, su cui è posizionata la scossalina, che secondo il CTP è di circa 10 cm., non è adeguata alla tipologia della copertura stessa e non è quella prescritta dalle buone regole costruttive;
infatti, secondo i manuali di tecnologia delle costruzioni, in presenza di una copertura piana calpestabile si deve realizzare lungo il perimetro di essa, un muro verticale di protezione di almeno cm. 100 (anche per la sicurezza di cose e persone); in presenza, invece, di una copertura non calpestabile, (dove non vi è accesso per le persone) il coronamento perimetrale che deve fungere da protezione delle facciate verticali, da base per il risvolto della guaina impermeabilizzante ed anche da argine dei fenomeni atmosferici
(accumulo di acqua e neve), deve avere una altezza minima di cm. 30”], il CTP di parte si è limitato a rappresentare, invero genericamente “(…) il muretto nella zona incriminata è alto più di 10 cm dal piano di copertura”; anche il materiale fotografico a corredo delle osservazioni del CTP si limita a indicare l'altezza di detto manufatto con la seguente dicitura “> 10 cm”.
Ne consegue che: “a nulla rileva, allora, il calcolo della pioggia media annua, seppur sulla base di dati ufficiali, e quindi la paventata ipotesi del c.t.p. secondo cui la causa dell'esubero di acqua piovana (e talvolta anche di neve) non raccolta in copertura, sia inammissibile per le scarse piogge dei nostri climi. Al contrario, invece, la mancata regolare esecuzione anche solo di un elemento costruttivo (muretto d'attico nel caso di specie), in caso di fenomeno eccezionale, provoca i danni rilevati.”
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a seguito delle repliche rese nel corso del primo grado di giudizio, sono corroborate dal materiale fotografico prodotto in atti, non confutato dal;
Pt_1 quest'ultimo, preme ribadirlo, tanto in sede di note conclusive autorizzate depositate innanzi al
Giudice di prime cure, quanto in sede di gravame, ha meramente reiterato le osservazioni mosse dal
CTP alla bozza dell'elaborato peritale, in assenza di riferimento alle repliche di natura tecnica fornite dal CTU.
Il Giudice di pace ha correttamente operato recependo le risultanze dell'attività istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio;
la sentenza oggetto di gravame deve, dunque, trovare conferma in questa sede.
Da quanto premesso consegue l'assenza dei presupposti per la rinnovazione delle operazioni peritali, da ritenersi esaustive per le motivazioni esplicitate, ed il rigetto del gravame. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014
e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 1).
Si dà atto della ricorrenza, a carico di , dei presupposti per il versamento di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del disposto di cui all'art. 13 co. 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
e che liquida in € 662,00 per compensi professionali oltre rimborso CP_1 Controparte_2
forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Annalisa Raguso ex art. 93 c.p.c.
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione ai sensi del disposto di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 14.5.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco