Ordinanza cautelare 1 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01678/2025REG.PROV.COLL.
N. 08836/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8836 del 2023, proposto da
NT De ZO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Udine, via Mercatovecchio n. 28;
contro
ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione e AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 00117/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADER e AGEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 80/2023 R.R. il Signor NT De ZO, produttore di latte fresco bovino, impugnava dinanzi al Tar per il Friuli Venezia Giulia la comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 inviata a seguito dell’omesso versamento del c.d. prelievo quote latte di cui alle cartelle:
n. 09120207150060535000, notificata il 16 marzo 2015, per un importo pari a € 54.715,71 (riferita alle campagne lattiere 2005/06, 2006/07 e 2007/08);
n. 09120207180098525000, notificata il 10 dicembre 2018, per un importo pari a € 3.609,09 (relativa alla campagna 1996/97).
Il Tar, all’esito della camera di consiglio fissata per la discussione cautelare, con sentenza in forma semplificata n. 117 del 24 marzo 2023, respingeva il ricorso rilevando (in estrema sintesi) la ritualità delle comunicazioni dell’amministrazione (cui riconosceva effetto interruttivo della prescrizione della pretesa avanzata dall’amministrazione) e l’omessa impugnazione dei presupposti provvedimenti (« intimazione di prelievo e/o cartelle di pagamento »).
Il Signor De ZO impugnava la sentenza di primo grado con appello depositato il 9 novembre 2023 deducendo l’intervenuta prescrizione del debito e lamentando l’omesso rilievo dell’illegittimità degli atti impositivi impugnati per violazione del sovraordinato diritto unionale.
L’amministrazione si costituiva in giudizio il 15 novembre 2023 sviluppando le proprie pretese con memoria depositata il 27 novembre successivo con la quale eccepiva l’inammissibilità del primo motivo di appello per omessa formulazione di specifiche censure rivolte alla sentenza impugnata, confutando tuttavia nel merito le avverse censure.
Contestualmente presentava « istanza di ammissione prove documentali ai sensi dell’art. 104 c.p.a. ».
Alla camera di consiglio del 30 novembre 2023, con ordinanza n. 4819/2023 veniva respinta l’istanza di sospensione per difetto del periculum in mora e, all’esito della pubblica udienza del 20 aprile 2025, la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve affermarsi l’ammissibilità ex art. 104 c.p.a. delle produzioni dell’amministrazione.
Come infatti già chiarito dalla giurisprudenza la condizione dell’indispensabilità ai fini della decisione della documentazione il cui deposito sia stato omesso in primo grado e quella dell’impossibilità non imputabile alla parte, nei sensi di cui all’art. 104 c.p.a., non sono condizioni concorrenti ma alternative, nel senso che entrambe possono singolarmente determinare l’ammissibilità del deposito tardivo ( ex multis , Cons. Stato Sez. VI, 1316 del 9 febbraio 2024).
Nel caso di specie è pacifica la necessità e decisività di quanto depositato dall’amministrazione che documenta:
la notifica alla data del 16 marzo 2015 della cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare 2005/06, 2006/07 e 2007/08 (peraltro impugnata con ricorso dichiarato inammissibile con sentenza del Tar n. 352 del 17 luglio 2015);
la notifica alla data del 10 dicembre 2018 della cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare 1996/97.
L’amministrazione allega ulteriormente (v. memoria difensiva datata 23 novembre 2023, alle pagg. 16-22, lett. A –D cui si rinvia) gli sfavorevoli esiti delle iniziative processuali intraprese dall’appellante in merito a ciascuna delle campagne lattiere cui si riferiscono gli atti oggetto del presente giudizio.
Quanto al merito della controversia, parte appellante, con un primo capo d’impugnazione, deduce « sull’eccezione di prescrizione della pretesa di pagamento e di riscossione dell’amministrazione – violazione di legge e falsa applicazione di legge anche per vizio derivato in relazione alla norma dell’art.3 co.1° reg. (ce) n.2988/1995 – in via gradata violazione della norma sostanziale generale dell’art.2948 c.c. ».
A tal proposito evidenzia che nel giudizio di primo grado l’amministrazione non avrebbe comprovato l’avvenuta notifica degli atti di « accertamento/imputazione » costituenti presupposto delle cartelle di pagamento che determinavano l’iscrizione ipotecaria contestata.
« In via gradata » è dedotto lo spirare del termine quinquennale ex art. 2948, comma 1 n. 4, c.c. per decorso del relativo termine dalla comunicazione delle imputazioni di prelievo ai primi acquirenti.
ADER eccepisce l’inammissibilità della censura posto che la questione relativa alla prescrizione del credito veniva affrontata dal Tar che, con statuizioni non oggetto di specifiche e puntuali censure, affermava « che al ricorrente è stata inviata, rituale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 29 settembre 2022, il che, oltre ad appalesare la manifesta infondatezza del primo motivo di impugnazione, vale di per sé anche ad interrompere ogni termine di prescrizione in relazione alle cartelle di pagamento, asseritamente notificate nell’anno 2015 e 2018, rispetto alle quali sono state, peraltro, emesse anche le intimazioni di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 di cui dianzi si è riferito ».
Le suesposte censure sono infondate.
Circa i profili afferenti le dedotte mancate notifiche non può che richiamarsi quanto documentato dall’amministrazione con i sopra menzionati depositi, non contestati dall’appellante.
Il Collegio prende inoltre atto della circostanza che non costituisce oggetto di contestazione la statuizione del giudice di prime dì cure circa l’intervenuta comunicazione di iscrizione ipotecaria del 29 settembre 2022.
Accertata, anche all’esito della disposta ammissione delle integrazioni documentali di AGEA, l’avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione, non può che richiamarsi il pacifico orientamento della Sezione per il quale:
deve ritenersi applicabile « il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”) » atteso che « il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050) »;
« non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659) »;
« non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali » (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316)
Con il secondo capo d’impugnazione l’appellante deduce « Illegittimità derivata e diretta della sentenza impugnata per manifesta e grave violazione del diritto unionale. Questione di illegittimità unionale della statuizione endogena contestata per grave e manifesto contrasto con il diritto unionale » censurando la sentenza nella parte in cui respingeva il secondo motivo di appello (in questa sede sostanzialmente riproposto) sul rilievo che le censure ivi formulate dovessero essere rivolte agli atti presupposti (indicati nelle intimazioni di prelievo e nelle cartelle di pagamento).
A sostegno della pretesa erroneità della sentenza allega la mancata considerazione delle pronunzie della Corte di Giustizia in merito alle annualità comprese fa la campagna 1995/96 e quella 2009/10 con le quali veniva riconosciuta la nullità dei prelievi imputati in ragione dell’illegittimità dei criteri utilizzati (redistribuzione delle quote inutilizzate per categorie prioritarie in luogo del criterio proporzionale) con necessità di procedere al ricalcolo dei prelievi « malamente comminati agli allevatori ».
A parere dell’appellante la contrarietà degli atti di imputazione con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, genericamente evocata senza puntuali riferimenti giurisprudenziali, comporterebbe un obbligo di disapplicazione degli stessi « senza alcun bisogno di preventive sollecitazioni del privato ».
Il motivo è infondato.
In merito alla questione la Sezione ha da tempo assunto una posizione consolidata. recentemente ribadita (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9338), affermando che:
- « la violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità. Con l’assorbente conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio »;
- « per la giurisprudenza la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr. Cons. St., VI, n. 8 del 2024; Cons. St., VI, n. 11168 del 2023) »;
- « il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, costituisce diretto corollario del principio di certezza delle situazioni giuridiche e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e HoffmannLa Roche del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come volativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) »
In senso conforme è stato ulteriormente precisato che « alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., Cons. Stato, sez. V, n. 3072/2009; Id., sez. VI, n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa "diretta" – laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto –, sia essa "indiretta" come nella presente fattispecie – in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione –, si risolve nel vizio di violazione di legge che determina l’annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento » (Cons. Stato, Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9017).
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO