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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2813/2023 Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2813 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1
[...]
(entrambe in rappresentanza della madre premorta Di MA ) rappresentate e difese Pt_2 dall'avv. Giuseppe Aiello;
- attrici -
nei confronti di:
Parte_3
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizia Fasulo - convenuti -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici, nel premettere di essere figlie legittime di deceduta il 6.8.1996, convenivano in giudizio gli zii e di Persona_1 Pt_3 Pt_3
(è stata invece oggetto di rinuncia la domanda spiegata nei confronti di e Pt_3 CP_1 CP_2
) per lo scioglimento delle comunioni ereditarie di (deceduto il
[...] Persona_2
20.1.1999) e (deceduta il 23.2.2021) genitori di , e Persona_3 Persona_1 Pt_3
. Pt_3
1 In particolare evidenziavano le attrici che aveva lasciato diversi cespiti Persona_2 ereditari, terreni e fabbricati, meglio elencati dal punto 1 al punto 30 dell'atto di citazione;
la ulteriori cespiti ereditari indicati nel successivo elenco sempre contenuto dall'atto di Per_3 citazione dai punti 1 a 11 .
Chiedevano dunque al Tribunale ritenere e dichiarare l'apertura della successione di Per_2
e come sopra generalizzati;
procedere all'individuazione dell'intero
[...] Persona_3 asse ereditario e, quindi, alle singole quote spettanti agli eredi, al netto della eventuale ipoteca gravante sul solo , che risulteranno dalla nominanda ctu;
per l'immobile di Parte_3
Lampedusa via Verga, ove non divisibile, procedere all'assegnazione alle odierne attrici;
condannare a corrispondere i frutti per l'uso esclusivo dell'immobile di Parte_3
Lampedusa via G. Verga dalla apertura della successione e comunque dal 2012, fino all'effettivo soddisfo nell'importo che risulterà a seguito di nominanda ctu;
ordinare ad Pt_3
la rendicontazione delle somme da lui trattenute al momento della morte della
[...] Per_3 relative al libretto di risparmio, ai buoni fruttiferi e al contante comunque rientranti nell'asse ereditario.
I convenuti si costituivano non opponendosi allo scioglimento delle comunioni, al netto della eventuale ipoteca gravante sul solo;
in via principale, per l'immobile di Parte_3
Lampedusa via Verga, l'assegnazione in suo favore;
chiedeva altresì la Parte_3 condanna delle attrici a corrispondere le somme anticipate per la manutenzione del bene.
Instaurato il contraddittorio le parti insistevano per la nomina di un c.t.u. per la stima dei beni facenti parte delle successioni.
Il Giudice, con ordinanza del 10 luglio 2024, sottoponeva all'attenzione delle parti l'assenza agli atti dei titoli di provenienza dei beni facenti parte delle due successioni;
ciò al fine di acquisire la relativa documentazione nel corso del giudizio, anche a prescindere da eventuali preclusioni processuali;
le parti, tuttavia, alla successiva udienza, non ottemperavano a quanto richiesto insistendo per la nomina di un c.t.u..
Il procedimento, dunque, veniva stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Non può darsi seguito alle operazioni di stima dei beni facenti parte delle successioni e all'elaborazione di progetti divisionali, non avendo le parti prodotto nel corso del giudizio, nonostante i rilievi del giudice al riguardo, i titoli di provenienza degli immobili del dante causa, al fine di verificare il requisito della comproprietà in favore degli eredi legittimi;
dette
2 produzioni non possono essere surrogate da meri elenchi privi di alcun riferimento ai titoli di provenienza, né dalla dichiarazione di successione rilevante ai fini fiscali e, comunque, avente mera valenza indiziaria necessitando di adeguato corredo probatorio per dimostrare l'appartenenza dei beni al patrimonio ereditario (Cass. civ. sez. II, 05/03/2024, n.5876).
Si deve altresì evidenziare come sia onere delle parti porre in essere tutte le attività necessarie a consentire il proficuo esito della divisione da loro richiesta, inclusa l'attività necessaria alla verifica preliminare della proprietà comune degli immobili e tale inadempimento determina l'inammissibilità della domanda anche in ragione alle incertezze sulla titolarità dei cespiti (terreni, fabbricati e appartamenti siti ad Agrigento e a Lampedusa), peraltro, nel caso di specie, piuttosto numerosi (v. corpose elencazioni contenute negli atti di parte e negli schemi allegati) e relativi a ben due successioni, dando origine a due diverse masse da dividere.
Né può essere riconosciuto - ai fini della determinazione dell'effettiva proprietà dei beni – valore probatorio alle risultanze catastali prodotte in giudizio che, per costante giurisprudenza, hanno una valenza meramente sussidiaria.
Peraltro significative incertezze emergono nell'atto introduttivo delle attrici anche in relazione alla stessa identificazione catastale dei beni, essendo precisato in citazione che “… è molto probabile che nel corso degli anni, come risulta dalla visura storica allegata in atti, questi immobili (fabbricati e terreni) abbiano subito delle modifiche catastali dando vita a nuove particelle e sopprimendone altre …. ” (pag. 4 atto di citazione).
La prova dell'appartenenza al de cuius o, comunque, ai condividenti dei beni asseritamente comuni, ove si tratti di immobili, va fornita con la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei cespiti, in tal modo assolvendosi un onere probatorio non così rigoroso come quello che caratterizza l'azione di rivendica, ma neppure attenuato al punto da poter essere adempiuto anche con elementi meramente indiziari ovvero tramite condotte di non contestazione, le quali, peraltro, ben poca pregnanza processuale potrebbero avere, posto che l'onere di contestazione opera per i fatti a sé sfavorevoli (in tal senso, Cass. civ., 18 giugno
1971, n. 1865), e non per i fatti a sé favorevoli, come sarebbe il riconoscimento di un diritto comune a tutte le parti in causa.
Deve, invero, considerarsi che il provvedimento che pronuncia la divisione giudiziale, scaturendo dallo stesso l'acquisto di beni immobili, va soggetto al regime di pubblicità della trascrizione nei pubblici registri, che assolve all'interesse pubblico della certezza della circolazione dei diritti reali immobiliari.
Tali interessi pubblici, ed in particolare quello relativo all'affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari, sotto il profilo della stabilità, validità ed efficacia degli atti assoggettati a controllo di legalità, sarebbero completamente frustrati laddove la prova della proprietà in capo ai comunisti dei beni di cui è richiesta la divisione fosse rimessa alla piena disponibilità delle
3 parti, libere di raggiungere tale risultato processuale semplicemente in virtù del meccanismo della “non contestazione”. Si darebbe in tale modo vita ad una pronunzia giurisdizionale che potrebbe creare un'apparenza di diritto circa la titolarità di quei beni in capo ai condividenti, sulla quale legittimamente i terzi privati e la P.A. sarebbero portati a fare affidamento, con totale compromissione della certezza nella circolazione dei diritti reali immobiliari.
Senza contare, peraltro, che nel caso di specie anche dalle sole dichiarazioni di successione versate in giudizio emerge estrema incertezza sull'effettiva appartenenza di molti beni al de cuius essendo spesso evincibile l'indicazione “si dichiara che il de cuius ha avuto il possesso del bene per oltre un ventennio in maniera pacifica e ininterrotta…”.
Anche la possibilità di produrre i titoli di provenienza tramite acquisizione integrale officiosa del c.t.u non persuade, atteso che, come recentemente ribadito da Cass. Civ. Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086, il c.t.u. può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda.
Ora, tra i fatti principali del giudizio divisorio rientrano proprio quelli dimostrativi dello stato di comunione tra le parti, sicché non potrebbe sopperirsi alla relativa lacuna probatoria con l'intervento del c.t.u.
Senza contare poi la natura esplorativa della c.t.u. in quanto il tecnico dovrebbe essere chiamato ad effettuare difficoltose ricerche presso pubblici uffici o pubblici depositari per la ricerca di non pochi titoli di provenienza relativi a terreni, fabbricati e appartamenti. E' infatti fin troppo noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova, bensì uno strumento di valutazione tecnica di elementi che devono essere forniti dalla parte cui incombe l'onere della prova.
In definitiva, la domanda di scioglimento delle comunioni e le correlate domande
(imputazione di somme anticipate per la manutenzione degli immobili, turnazione per il godimento) vanno dichiarate inammissibili.
Circa l'asserita appartenenza all'asse ereditario di buoni fruttiferi e somme di danaro va osservato che il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727
c.c., importa, quale principio generale, che la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune (Cass. n. 967/1964); nel caso di specie, anche a voler procedere ad una divisione parziale (comunque non richiesta) deve darsi atto dell'assenza di prove documentali sull'esistenza di somme di danaro o altri titoli presso istituti bancari, solo ipotizzate dalle attrici (anzi, dalle dichiarazioni di successione prodotte dai convenuti emergono conti correnti in passività presso la ). Controparte_3
Le spese sono dichiarate compensate tra le parti, entrambe onerate alla produzione dei titoli di provenienza poiché finalizzate al raggiungimento di un comune obiettivo.
p.q.m.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile ogni domanda spiegata dalle parti, compensate le spese di lite.
Agrigento, 11 febbraio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2813 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1
[...]
(entrambe in rappresentanza della madre premorta Di MA ) rappresentate e difese Pt_2 dall'avv. Giuseppe Aiello;
- attrici -
nei confronti di:
Parte_3
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizia Fasulo - convenuti -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici, nel premettere di essere figlie legittime di deceduta il 6.8.1996, convenivano in giudizio gli zii e di Persona_1 Pt_3 Pt_3
(è stata invece oggetto di rinuncia la domanda spiegata nei confronti di e Pt_3 CP_1 CP_2
) per lo scioglimento delle comunioni ereditarie di (deceduto il
[...] Persona_2
20.1.1999) e (deceduta il 23.2.2021) genitori di , e Persona_3 Persona_1 Pt_3
. Pt_3
1 In particolare evidenziavano le attrici che aveva lasciato diversi cespiti Persona_2 ereditari, terreni e fabbricati, meglio elencati dal punto 1 al punto 30 dell'atto di citazione;
la ulteriori cespiti ereditari indicati nel successivo elenco sempre contenuto dall'atto di Per_3 citazione dai punti 1 a 11 .
Chiedevano dunque al Tribunale ritenere e dichiarare l'apertura della successione di Per_2
e come sopra generalizzati;
procedere all'individuazione dell'intero
[...] Persona_3 asse ereditario e, quindi, alle singole quote spettanti agli eredi, al netto della eventuale ipoteca gravante sul solo , che risulteranno dalla nominanda ctu;
per l'immobile di Parte_3
Lampedusa via Verga, ove non divisibile, procedere all'assegnazione alle odierne attrici;
condannare a corrispondere i frutti per l'uso esclusivo dell'immobile di Parte_3
Lampedusa via G. Verga dalla apertura della successione e comunque dal 2012, fino all'effettivo soddisfo nell'importo che risulterà a seguito di nominanda ctu;
ordinare ad Pt_3
la rendicontazione delle somme da lui trattenute al momento della morte della
[...] Per_3 relative al libretto di risparmio, ai buoni fruttiferi e al contante comunque rientranti nell'asse ereditario.
I convenuti si costituivano non opponendosi allo scioglimento delle comunioni, al netto della eventuale ipoteca gravante sul solo;
in via principale, per l'immobile di Parte_3
Lampedusa via Verga, l'assegnazione in suo favore;
chiedeva altresì la Parte_3 condanna delle attrici a corrispondere le somme anticipate per la manutenzione del bene.
Instaurato il contraddittorio le parti insistevano per la nomina di un c.t.u. per la stima dei beni facenti parte delle successioni.
Il Giudice, con ordinanza del 10 luglio 2024, sottoponeva all'attenzione delle parti l'assenza agli atti dei titoli di provenienza dei beni facenti parte delle due successioni;
ciò al fine di acquisire la relativa documentazione nel corso del giudizio, anche a prescindere da eventuali preclusioni processuali;
le parti, tuttavia, alla successiva udienza, non ottemperavano a quanto richiesto insistendo per la nomina di un c.t.u..
Il procedimento, dunque, veniva stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v. Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte).
***
Non può darsi seguito alle operazioni di stima dei beni facenti parte delle successioni e all'elaborazione di progetti divisionali, non avendo le parti prodotto nel corso del giudizio, nonostante i rilievi del giudice al riguardo, i titoli di provenienza degli immobili del dante causa, al fine di verificare il requisito della comproprietà in favore degli eredi legittimi;
dette
2 produzioni non possono essere surrogate da meri elenchi privi di alcun riferimento ai titoli di provenienza, né dalla dichiarazione di successione rilevante ai fini fiscali e, comunque, avente mera valenza indiziaria necessitando di adeguato corredo probatorio per dimostrare l'appartenenza dei beni al patrimonio ereditario (Cass. civ. sez. II, 05/03/2024, n.5876).
Si deve altresì evidenziare come sia onere delle parti porre in essere tutte le attività necessarie a consentire il proficuo esito della divisione da loro richiesta, inclusa l'attività necessaria alla verifica preliminare della proprietà comune degli immobili e tale inadempimento determina l'inammissibilità della domanda anche in ragione alle incertezze sulla titolarità dei cespiti (terreni, fabbricati e appartamenti siti ad Agrigento e a Lampedusa), peraltro, nel caso di specie, piuttosto numerosi (v. corpose elencazioni contenute negli atti di parte e negli schemi allegati) e relativi a ben due successioni, dando origine a due diverse masse da dividere.
Né può essere riconosciuto - ai fini della determinazione dell'effettiva proprietà dei beni – valore probatorio alle risultanze catastali prodotte in giudizio che, per costante giurisprudenza, hanno una valenza meramente sussidiaria.
Peraltro significative incertezze emergono nell'atto introduttivo delle attrici anche in relazione alla stessa identificazione catastale dei beni, essendo precisato in citazione che “… è molto probabile che nel corso degli anni, come risulta dalla visura storica allegata in atti, questi immobili (fabbricati e terreni) abbiano subito delle modifiche catastali dando vita a nuove particelle e sopprimendone altre …. ” (pag. 4 atto di citazione).
La prova dell'appartenenza al de cuius o, comunque, ai condividenti dei beni asseritamente comuni, ove si tratti di immobili, va fornita con la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei cespiti, in tal modo assolvendosi un onere probatorio non così rigoroso come quello che caratterizza l'azione di rivendica, ma neppure attenuato al punto da poter essere adempiuto anche con elementi meramente indiziari ovvero tramite condotte di non contestazione, le quali, peraltro, ben poca pregnanza processuale potrebbero avere, posto che l'onere di contestazione opera per i fatti a sé sfavorevoli (in tal senso, Cass. civ., 18 giugno
1971, n. 1865), e non per i fatti a sé favorevoli, come sarebbe il riconoscimento di un diritto comune a tutte le parti in causa.
Deve, invero, considerarsi che il provvedimento che pronuncia la divisione giudiziale, scaturendo dallo stesso l'acquisto di beni immobili, va soggetto al regime di pubblicità della trascrizione nei pubblici registri, che assolve all'interesse pubblico della certezza della circolazione dei diritti reali immobiliari.
Tali interessi pubblici, ed in particolare quello relativo all'affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari, sotto il profilo della stabilità, validità ed efficacia degli atti assoggettati a controllo di legalità, sarebbero completamente frustrati laddove la prova della proprietà in capo ai comunisti dei beni di cui è richiesta la divisione fosse rimessa alla piena disponibilità delle
3 parti, libere di raggiungere tale risultato processuale semplicemente in virtù del meccanismo della “non contestazione”. Si darebbe in tale modo vita ad una pronunzia giurisdizionale che potrebbe creare un'apparenza di diritto circa la titolarità di quei beni in capo ai condividenti, sulla quale legittimamente i terzi privati e la P.A. sarebbero portati a fare affidamento, con totale compromissione della certezza nella circolazione dei diritti reali immobiliari.
Senza contare, peraltro, che nel caso di specie anche dalle sole dichiarazioni di successione versate in giudizio emerge estrema incertezza sull'effettiva appartenenza di molti beni al de cuius essendo spesso evincibile l'indicazione “si dichiara che il de cuius ha avuto il possesso del bene per oltre un ventennio in maniera pacifica e ininterrotta…”.
Anche la possibilità di produrre i titoli di provenienza tramite acquisizione integrale officiosa del c.t.u non persuade, atteso che, come recentemente ribadito da Cass. Civ. Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086, il c.t.u. può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda.
Ora, tra i fatti principali del giudizio divisorio rientrano proprio quelli dimostrativi dello stato di comunione tra le parti, sicché non potrebbe sopperirsi alla relativa lacuna probatoria con l'intervento del c.t.u.
Senza contare poi la natura esplorativa della c.t.u. in quanto il tecnico dovrebbe essere chiamato ad effettuare difficoltose ricerche presso pubblici uffici o pubblici depositari per la ricerca di non pochi titoli di provenienza relativi a terreni, fabbricati e appartamenti. E' infatti fin troppo noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova, bensì uno strumento di valutazione tecnica di elementi che devono essere forniti dalla parte cui incombe l'onere della prova.
In definitiva, la domanda di scioglimento delle comunioni e le correlate domande
(imputazione di somme anticipate per la manutenzione degli immobili, turnazione per il godimento) vanno dichiarate inammissibili.
Circa l'asserita appartenenza all'asse ereditario di buoni fruttiferi e somme di danaro va osservato che il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727
c.c., importa, quale principio generale, che la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune (Cass. n. 967/1964); nel caso di specie, anche a voler procedere ad una divisione parziale (comunque non richiesta) deve darsi atto dell'assenza di prove documentali sull'esistenza di somme di danaro o altri titoli presso istituti bancari, solo ipotizzate dalle attrici (anzi, dalle dichiarazioni di successione prodotte dai convenuti emergono conti correnti in passività presso la ). Controparte_3
Le spese sono dichiarate compensate tra le parti, entrambe onerate alla produzione dei titoli di provenienza poiché finalizzate al raggiungimento di un comune obiettivo.
p.q.m.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile ogni domanda spiegata dalle parti, compensate le spese di lite.
Agrigento, 11 febbraio 2025 Il Giudice
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