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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/10/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1794/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
UC CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1794/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. BORGESE CARMEN;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento di ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 L. 118/1971 e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c.,
l'odierno ricorso, con il quale, nel contestare le risultanze della
CTU, depositata nella precedente fase e con la quale l'Ausiliario aveva riconosciuto un'invalidità in misura pari al 50%, ha ritenuto che la relazione peritale fosse superficiale e biasimando il CTU per non aver pagina1 di 4
disposto ulteriori accertamenti clinici e per aver applicato non correttamente i codici di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale del 05.02.1992.
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2.- Il ricorso non è fondato, non essendovi ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'ATPO, anche a seguito delle osservazioni formulate, nelle quali la ricorrente si è limitata a formulare generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale.
3.- Contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso introduttivo, il CTU della precedente fase non si è limitato ad una mera dissertazione scientifica in ordine alle patologie riscontrate in capo all'istante, avendo evidenziato che: “L'unico trattamento efficace conosciuto è una permanente dieta priva di glutine.
Nel caso che ci occupa la è affetta da celiachia dal 2019 come Pt_1 emerge dalla documentazione versata in atti.
Invero, dalla lettera di dimissione del 24.03.22 rilasciata dall'U.O.
Pediatria del G.O.M. dell'A.O. “B.M.M.” di Reggio Calabria si evince
“Diagnosi di celiachia a Dicembre 2019 ma avvio della dieta rigorosa
a Giugno 2020. Rivediamo dopo percorso diagnostico-terapeutico complicato che probabilmente ha influito sulla lenta risposta all'avvio della dieta. Sintomi all'esordio: stipsi, dolori addominali, anemia sideropenica. Dopo l'avvio di una dieta rigorosa si registra un significativo miglioramento sia clinico che ematochimico………”.
Dall'ultimo controllo benessere clinico alvo regolare non più stipsi né dolori addominali. Non errori alimentari. In occasione dell'ultimo controllo nonostante qualche errore involontario per la prima volta ha mostrato una completa normalizzazione sierologica.
Dal referto scintigrafia ossea del 06.02.25 rilasciato dall'Istituto
Diagnostico del “Prof. Meduri” di Reggio Calabria si rilevano “piccole aree di tenue addensamento …..… situate in L5-S1 e nel condilo femorale
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mediale bilateralmente. Tali reperti potrebbero essere compatibili con la verosimile presenza di leggera artropatia. ….”.
Dal referto di visita ortopedica del 22.02.25 rilasciato dal Dott.
emerge che la è affetta da “Borsite trocanterica Persona_1 Pt_1 sinistra in quadro di alterazione posturale”.
Dal referto Rx colonna vertebrale in ort. del 26.02.25 rilasciato dallo
Studio Radiologico del “Dott. V. Arceri” di Taurianova si legge
“Lievissima scoliosi lombare destro convessa con torsione di alcuni metameri. Accentuazione della fisiologica cifosi dorsale e lordosi lombosacrale. Obliquità statica del bacino (- 6 mm a ds)”.
In atto la è in buone condizioni generali affetta da celiachia, Pt_1 anemia sideropenica (vedasi referto esami di laboratorio del 07.01.25
[... rilasciato dall'U.O.C Patologia Clinica del G.O.M. dell'A.O. “B.M.M.
) segue una dieta priva di glutine. Controparte_2
Deambulazione autonoma così come i passaggi posturali. Possibili le escursioni articolari ai 4 arti. Parimenti la flessione del tronco che avviene a 20 cm da terra.”
3.1.- Alla luce della completezza dell'indagine peritale, l'ulteriore doglianza, relativa all'omessa prescrizione di nuovi accertamenti clinici, deve ritenersi generica, non avendo la ricorrente specificato, né in sede di osservazioni, né nel ricorso introduttivo del presente giudizio, quali siano le ulteriori indagini diagnostiche e la loro utilità, ai fini dell'accertamento.
3.2.- Medesime considerazioni devono essere svolte con riferimento all'ulteriore doglianza mossa all'errata individuazione dei codici di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale del 05.02.1992. La ricorrente imputa al CTU di non aver utilizzato i codici 1004 e 9303 per l'anemia e per la tiroidite autoimmune.
In realtà, l'Ausiliario del giudice ha utilizzato proprio il codice
9303, indicato dall'istante nel ricorso introduttivo, non avendo, al contrario, fatto riferimento al codice 1004, previsto dalla Tabella allegata al D.M. 05.02.1992 per le ipotesi di “IPOTIROIDISMO GRAVE CON
RITARDO MENTALE”, non accertato nel caso di specie dal Consulente e,
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peraltro, neppure indicato nel ricorso quale patologia interessante l'istante.
4.- Tenuto conto della circostanza che, ai sensi dell'art. 13 L.
118/1971, il beneficio anelato dall'istante può essere riconosciuto soltanto in favore dei soggetti riconosciuti invalidi in misura superiore al 74%, la domanda deve essere rigettata.
5.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
Palmi, 07/10/2025
Il giudice
UC CO
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