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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/08/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 356/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Savino, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Moncalieri, P.zza Failla n. 3 bis
APPELLANTE
Contro con sede legale in Torino, via Cernaia n. 7, in persona del Controparte_1
viceresponsabile , nonché Responsabile Ufficio Contenzioso, dott.ssa Controparte_2
per procura speciale rogito notaio del 11.03.2024, rep. n. Controparte_3 Persona_2
86447, racc. 18536, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Re e Claudia Re, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Torino, C.so Vinzaglio n. 4
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 221/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea in data
13/02/2024
- Fideiussione
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: si riportano le conclusioni del giudizio di primo grado:
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1462/2021, RG 3657/2021, emesso dal
Tribunale di Ivrea - dott. Alessandro Scialabba – il 19.12.2021, depositato il 20.12.2021, per le ragioni sopra esposte;
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: fissare un termine entro il quale la parte opposta avvii il tentativo obbligatorio di mediazione ex
D.Lgs. 28/2010;
NEL MERITO: dichiarare nullo, annullare e/o revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1462/2021, RG 3657/2021, emesso dal Tribunale di Ivrea - dott. Alessandro Scialabba – il 19.12.2021, depositato il 20.12.2021, nei confronti dei sigg. e e, per Parte_1 Persona_1
l'effetto, mandare assolti gli odierni attori opponenti dalle pretese avversarie tutte, per le ragioni e le causali di cui alla narrativa in diritto e, conseguentemente, condannare parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno in via equitativa a favore degli attori ex art. 1226
c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere la nomina di CTU, al fine di analizzare il conto corrente ed i due contratti di mutuo fondiario, per accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti ed al fine di valutare il valore cauzionale dell'immobile, al tempo della stipulazione dei due contratti di mutuo, ed il superamento della soglia di finanziabilità ex art. 38 c. 2 T.U.B.;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di esposti, diritti ed onorari, spese 15% spese generali, oltre oneri di legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonella Savino.”
Per parte appellata:
“Disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, “rigettata ogni richiesta istruttoria ex adverso avanzata, nel merito dell'appello ex adverso proposto:
pagina 2 di 9 - respingersi in toto l'appello proposto dalla signora “perché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto come dimostrato dalle argomentazioni tutte contenute nei propri atti di parte e confermarsi integralmente la sentenza n. 221/2024 emessa in data 9.2.2024 e pubblicata in data 13.2.2024 dal
Tribunale di Ivrea in composizione monocratica nella persona del Giudice unico Dott.ssa Stefania
FROJO;
- in ogni caso, con il favore delle spese e compensi del presente grado di giudizio ex D.M. 147/2022 per le considerazioni svolte in diritto in tutti i propri atti di parte.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e quale erede del coniuge, proponeva opposizione dinanzi al Parte_1 Persona_1
Tribunale di Ivrea avverso il decreto ingiuntivo in data 19/12/2021, con il quale veniva loro ingiunto, nella qualità di fideiussori della società Conte Arredamenti s.a.s., dichiarata fallita il 02/10/2018, il pagamento in favore di dell'importo di € 170.000,00. Controparte_1
L'opponente, al di là di eccepire l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, contestava, nel merito, sotto svariati profili la fondatezza della domanda.
L'opponente eccepiva infatti la nullità dei contratti di fideiussione, in quanto stipulati prima della sottoscrizione del contratto di apertura di credito e dei mutui ipotecari, dai quali originava il credito azionato in via monitoria, nonché la nullità dei contratti di mutuo, per violazione dell'art. 38 T.U.B., quindi la decadenza dall'azione, ex art. 1957 c.c. Contestava infine l'opponente la sussistenza della prova del credito e il fatto che non avesse dato atto della sua insinuazione al Controparte_1
passivo della società Conte Arredamenti s.a.s.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_1
opposizione e dando atto di essersi insinuata al passivo del fallimento e di avere altresì ricavato la somma di € 164.662,30 dall'espropriazione immobiliare, proposta nei confronti di ed Persona_1
, avendo quelli nei contratti di mutuo assunto la veste di terzi datori di ipoteca. Parte_1
Quindi la con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., rinunciava a far valere nei confronti dei CP_1
garanti il credito di € 33.458,26, originato dallo scoperto di conto corrente n. 32/700-8, limitando la pretesa ai crediti originati dai due contratti di mutuo, per l'ammontare di € 129.368,22, in dipendenza dal contratto di mutuo fondiario n. 32/41916, e di € 65.040,33, in dipendenza del contratto di mutuo fondiario n. 32/47956.
2. Con sentenza pronunciata in data 13/02/2024 il Tribunale di Ivrea ha respinto l'opposizione e condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 9 Il Tribunale ha anzitutto ritenuto che la avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa CP_1 gravante, quanto all'esistenza delle obbligazioni principali garantite, vista le attestazioni di erogazione e le quietanze contenute nei due contratti di mutuo.
Quanto alle eccezioni sollevate in merito alla garanzia prestata, la sentenza ha osservato come l'art. 1938 c.c. consenta che sia prestata fideiussione anche per obbligazioni future, quindi non rilevava il fatto che il contratto di fideiussione fosse stato concluso in data antecedente alla stipula dei contratti di mutuo;
con riferimento, invece, all'eccezione di decadenza, ex art. 1957 c.c., ha ritenuto che
“L'interpretazione complessiva del testo contrattuale (e segnatamente l'esplicita previsione del pagamento “a semplice richiesta scritta”) nonché la sua collocazione in un atto distinto e separato dal titolo costitutivo dell'obbligazione garantita, conducono a qualificare il negozio come un contratto autonomo di garanzia con conseguente inapplicabilità alla fattispecie negoziale della previsione legale contenuta nell'art. art. 1957 c.c. (Sez.3, Sentenza n. 7883 del 2017)” (v. pag. 5 sentenza impugnata).
Per il resto, la pronuncia di primo grado ha disatteso l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo, per violazione dell'art. 38, co. 2, TUB, anche alla luce della pronuncia delle SS.UU. n. 33719/2022; infine ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata riguardo alla pluralità delle azioni di recupero intraprese dalla rilevando comunque che l'espropriazione forzata sugli immobili, oggetto dell'ipoteca, si CP_1
era conclusa prima della proposizione del procedimento monitorio e la aveva scomputato dagli CP_1
estratti conto certificati dei mutui quanto ricavato in sede esecutiva.
3. Avverso la suddetta pronuncia, notificata in data 13/02/2024, ha proposto appello , con Parte_1
atto di citazione notificato il 14/03/2024, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, e sulla base di un unico motivo di gravame, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1462/2021 emesso dal
Tribunale di Ivrea.
Si è costituita l'appellata chiedendo la reiezione dell'appello, in quanto Controparte_1
infondato.
Con l'unico motivo d'impugnazione parte appellante lamenta il rigetto della sua eccezione “relativa alla decadenza dell'obbligazione principale, fulcro dell'intera opposizione”, affermando che la decisione di primo grado debba essere censurata “per violazione dell'art. 1957 c.c. ed errata interpretazione del contratto di fideiussione” (v. pag. 4 atto d'appello).
Sostiene infatti l'appellante che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, “la qualifica del contratto di fideiussione, quale contratto autonomo di garanzia, non incide sull'applicazione dell'art.
1957 c.c.” (v. pag. 5 atto d'appello), secondo quanto desumibile dalla pronuncia n. 5598/2020 della
Corte di Cassazione, dovendosi l'art. 1957 c.c. applicare in generale alle garanzie, anche al di fuori dal puro ambito fideiussorio.
pagina 4 di 9 Pertanto, nel caso di specie, essendo decorsi, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, più di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, e cioè dal momento dell'invio nel 2014 “della lettera di revoca”, la era decaduta dalla facoltà di agire nei confronti del garante. CP_1 contesta la fondatezza dell'appello, rilevando come la pronuncia della Controparte_1
Suprema Corte, citata dall'appellante, non sostenga affatto l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia, bensì semplicemente escluda che la clausola di pagamento “a prima richiesta”, inserita in un contratto di fideiussione, sia incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. La sentenza in oggetto, dunque, non contrasterebbe e non smentirebbe l'orientamento giurisprudenziale precedente, secondo cui il contratto autonomo di garanzia - quale è quello oggetto di causa - ha quale connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'obbligato principale, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, con conseguente generale inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.
L'esame del motivo d'appello deve essere preceduto da una precisazione, che si impone alla luce del contenuto della memoria di replica alla conclusionale, depositata da parte appellante.
Nel riassumere il contenuto dell'atto d'appello - anche riportandolo testualmente in alcuni suoi passaggi - si è dato conto di come, a fronte delle molteplici contestazioni svolte nel giudizio di primo grado da al credito fatto valere dalla afferenti sia alle Parte_1 Controparte_1
obbligazioni principali, sia al rapporto di garanzia, con la presente impugnazione sia stato censurato unicamente il passaggio della sentenza, con cui è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. al contratto de quo, qualificato come contratto autonomo di garanzia, e in dipendenza proprio della qualificazione giuridica attribuitagli.
Ancora con la comparsa conclusionale ha ribadito come: “La qualifica di contratto di Parte_1
fideiussione, quale contratto autonomo di garanzia, non incide sull'applicazione dell'art. 1957 c.c., come invece è stato statuito nella sentenza di primo grado...
….
…
Ne discende che il termine di decadenza ex art. 1957 c.c. non verrà meno neppure quando le fideiussioni bancarie omnibus vengano qualificate come dei veri e propri contratti autonomi di garanzia.” (v. pag. 5 comparsa conclusionale); salvo con la memoria di replica precisare che: “Codesta difesa non ha mai affermato che il contratto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra sia un Pt_1 contratto autonomo di garanzia, contrariamente a quanto afferma controparte”, per poi proseguire affermando che la presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” non è da sola sufficiente a definire il contratto come contratto autonomo di garanzia, trattandosi di clausola che può essere pagina 5 di 9 presente anche nel contratto di fideiussione, e concludendo che: “Codesta difesa ritiene errata
l'interpretazione data dal Giudice, in quanto la citata sentenza del 2017 della Suprema Corte è stata superata dalla sentenza n. 5598 del 28.02.2020, la quale chiarisce che la qualifica di contratto di fideiussione, come contratto autonomo di garanzia, non incide sull'applicazione dell'art. 1957 c.c.” (v. pag. 2 memoria di replica).
Le argomentazioni contenute nella memoria di replica presentano margini di equivocità, poiché il tema non afferisce al fatto se abbia affermato che il contratto da lei sottoscritto (come pure Parte_1
quello di identico contenuto sottoscritto dal suo dante causa, sia un contratto Persona_1
autonomo di garanzia, bensì se abbia censurato la qualificazione giuridica del contratto operata dal
Tribunale e da cui sono state fatte discendere determinate conseguenze in ordine alla disciplina applicabile, in particolare per quanto concerne il disposto dell'art. 1957 c.c., ovvero abbia - come correttamente deve ritenersi - solo censurato la valutazione d'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia.
È evidente, infatti, come l'atto d'appello non muova alcuna censura, né generica, né tanto meno specifica, ai criteri d'interpretazione enunciati dal Giudice di primo grado - esplicitati a pag. 5 della motivazione e sopra testualmente riportati - i quali l'hanno condotto a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, limitandosi a sostenere che da quella qualificazione non sarebbe dovuta discendere la conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.
Ogni altra diversa considerazione che si voglia leggere nella memoria di replica esulerebbe pertanto dall'ambito definito dall'atto d'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con sua conseguente inammissibilità.
4. La questione, oggetto del presente giudizio d'appello, afferisce dunque all'applicabilità o meno – in difetto di qualsivoglia richiamo espresso contenuto nel regolamento negoziale – della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia.
Secondo le ricostruzioni dottrinarie e giurisprudenziali il contratto autonomo di garanzia si differenzia dalla fideiussione per l'assenza del vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa. Pertanto, mentre nella fideiussione l'obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale sono strettamente connesse tra di loro, nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione assunta dal garante è completamente autonoma rispetto a quella principale.
Secondo la giurisprudenza, dall'autonomia di tale tipo di garanzia derivano svariate conseguenze, per cui “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente
pagina 6 di 9 preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.” (v. Cass. 17/06/2022 n. 19693).
Altro portato dell'autonomia della garanzia è che questa sia svincolata dal rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., per cui la garanzia può essere fatta valere a prescindere dall'inoltro di richieste stragiudiziali o dall'avvio nei confronti dell'obbligato principale di azioni giudiziali, trattandosi di rapporti distinti e tra essi autonomi, in cui l'obbligazione del garante si pone in maniera del tutto indipendente rispetto all'obbligo della prestazione primaria, essendo qualitativamente diversa dall'obbligazione garantita e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il versamento di una somma predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (v. Cass. 31/03/2021 n. 8874; Cass. 10/01/2025 n.
660).
Tutta la giurisprudenza, che si è espressa riguardo all'interpretazione dell'art. 1957 c.c. in relazione al contratto autonomo di garanzia, muoveva dall'esame di casi in cui la disciplina negoziale richiamava espressamente la clausola di cui all'art. 1957 c.c., ovvero prevedeva un termine di decadenza entro cui far valere il diritto nei confronti del garante, ed in tal senso è pervenuta a ritenere che una siffatta pattuizione “…può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria...” (v. Cass. 21/05/2008 n. 13078; in senso conforme Cass. 26/09/2017 n. 22346).
E ciò sull'assunto che “la decadenza prevista in tema di fideiussione dell'art. 1957 c.c. per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento “a prima richiesta”. In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di pagamento” (v. Cass. 21/05/2008 n. 13078; e in senso conforme Cass. n. 22346/2017).
Da ciò consegue che nel caso di contratto autonomo di garanzia, che non estenda pattiziamente – come
è nel caso di specie – la disciplina dell'art. 1957 c.c., tale disposizione codicistica, dettata per il diverso pagina 7 di 9 contratto di fideiussione, non risulta applicabile, secondo quanto condivisibilmente ritenuto sul punto dalla sentenza impugnata.
Né vale a mutare tale conclusione, il richiamo operato da parte appellante alla sentenza n. 5598/2020 della Suprema Corte, citata quale espressione di un mutamento giurisprudenziale in tema di applicabilità dell'art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia.
La pronuncia in oggetto riguarda anzitutto una diversa fattispecie contrattuale, e cioè una fideiussione,
e nello specifico una fideiussione di regresso, ed affronta la questione interpretativa concernente la compatibilità, o meno, di una clausola “a prima richiesta” con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., in un'ipotesi in cui “la Corte d'Appello ha accertato che la polizza azionata con il monitorio non costituiva un contratto autonomo di garanzia, e comunque si è pronunciata nel merito dell'eccezione ex art. 1957 c.c., implicitamente ritenendola ammissibile.” (v. Cass. 28/02/2020 n. 5598).
Essendo quello il thema decidendum, e l'ambito devoluto alla Suprema Corte, la quale ha precisato che la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita neppure dove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, il passaggio successivo, in cui viene affermato che la disposizione è espressione “di un'esigenza di protezione del fideiussore, che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente”, rappresenta un obiter dictum, non esprimendo alcun principio di diritto, che sia pertinente al caso esaminato e che sia premessa indefettibile delle regole applicate nella decisione della controversia.
Qualsiasi pronuncia giudiziale ha infatti la funzione di dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, per cui ogni affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, in quanto costituisce un'enunciazione puramente incidentale priva di relazione causale con il decisum. (v. Cass. 27/04/2001 n. 6088; Cass. 08/02/2012 n. 1815).
Pertanto, quell'isolato passaggio, inserito in un ragionamento, che riguardava una fattispecie difforme dalla presente, non può valere a sovvertire le conclusioni più volte espresse dalla giurisprudenza di legittimità, che trovano il loro logico fondamento nella natura giuridica propria del contratto autonomo di garanzia, e che sono state ancora successivamente ribadite dalla sentenza della Cassazione n. 660 del
10/01/2025.
Sulla scorta delle argomentazioni esposte, l'appello deve pertanto essere respinto, poiché, in assenza di una clausola pattizia, che richiami il disposto dell'art. 1957 c.c., qualificata la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia, non può ad esso essere estesa la disciplina legale dettata per il contratto pagina 8 di 9 di fideiussione, ed in specie quelle disposizioni, che costituiscono espressione del carattere accessorio della garanzia.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 ad € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi prossimi ai minimi previsti per le fasi di studio (€ 1.489,00), introduttiva (€ 1.100,00) e decisionale (€ 2.552,00) dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione dell'unica questione trattata nel presente grado di giudizio, e così complessivamente € 5.141,00.
In considerazione della reiezione dell'appello, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1 già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
221/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 13/02/2024, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 5.141,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, , del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/07/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 356/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Savino, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Moncalieri, P.zza Failla n. 3 bis
APPELLANTE
Contro con sede legale in Torino, via Cernaia n. 7, in persona del Controparte_1
viceresponsabile , nonché Responsabile Ufficio Contenzioso, dott.ssa Controparte_2
per procura speciale rogito notaio del 11.03.2024, rep. n. Controparte_3 Persona_2
86447, racc. 18536, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Re e Claudia Re, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Torino, C.so Vinzaglio n. 4
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 221/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea in data
13/02/2024
- Fideiussione
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: si riportano le conclusioni del giudizio di primo grado:
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1462/2021, RG 3657/2021, emesso dal
Tribunale di Ivrea - dott. Alessandro Scialabba – il 19.12.2021, depositato il 20.12.2021, per le ragioni sopra esposte;
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: fissare un termine entro il quale la parte opposta avvii il tentativo obbligatorio di mediazione ex
D.Lgs. 28/2010;
NEL MERITO: dichiarare nullo, annullare e/o revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1462/2021, RG 3657/2021, emesso dal Tribunale di Ivrea - dott. Alessandro Scialabba – il 19.12.2021, depositato il 20.12.2021, nei confronti dei sigg. e e, per Parte_1 Persona_1
l'effetto, mandare assolti gli odierni attori opponenti dalle pretese avversarie tutte, per le ragioni e le causali di cui alla narrativa in diritto e, conseguentemente, condannare parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno in via equitativa a favore degli attori ex art. 1226
c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere la nomina di CTU, al fine di analizzare il conto corrente ed i due contratti di mutuo fondiario, per accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti ed al fine di valutare il valore cauzionale dell'immobile, al tempo della stipulazione dei due contratti di mutuo, ed il superamento della soglia di finanziabilità ex art. 38 c. 2 T.U.B.;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di esposti, diritti ed onorari, spese 15% spese generali, oltre oneri di legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonella Savino.”
Per parte appellata:
“Disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, “rigettata ogni richiesta istruttoria ex adverso avanzata, nel merito dell'appello ex adverso proposto:
pagina 2 di 9 - respingersi in toto l'appello proposto dalla signora “perché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto come dimostrato dalle argomentazioni tutte contenute nei propri atti di parte e confermarsi integralmente la sentenza n. 221/2024 emessa in data 9.2.2024 e pubblicata in data 13.2.2024 dal
Tribunale di Ivrea in composizione monocratica nella persona del Giudice unico Dott.ssa Stefania
FROJO;
- in ogni caso, con il favore delle spese e compensi del presente grado di giudizio ex D.M. 147/2022 per le considerazioni svolte in diritto in tutti i propri atti di parte.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e quale erede del coniuge, proponeva opposizione dinanzi al Parte_1 Persona_1
Tribunale di Ivrea avverso il decreto ingiuntivo in data 19/12/2021, con il quale veniva loro ingiunto, nella qualità di fideiussori della società Conte Arredamenti s.a.s., dichiarata fallita il 02/10/2018, il pagamento in favore di dell'importo di € 170.000,00. Controparte_1
L'opponente, al di là di eccepire l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, contestava, nel merito, sotto svariati profili la fondatezza della domanda.
L'opponente eccepiva infatti la nullità dei contratti di fideiussione, in quanto stipulati prima della sottoscrizione del contratto di apertura di credito e dei mutui ipotecari, dai quali originava il credito azionato in via monitoria, nonché la nullità dei contratti di mutuo, per violazione dell'art. 38 T.U.B., quindi la decadenza dall'azione, ex art. 1957 c.c. Contestava infine l'opponente la sussistenza della prova del credito e il fatto che non avesse dato atto della sua insinuazione al Controparte_1
passivo della società Conte Arredamenti s.a.s.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_1
opposizione e dando atto di essersi insinuata al passivo del fallimento e di avere altresì ricavato la somma di € 164.662,30 dall'espropriazione immobiliare, proposta nei confronti di ed Persona_1
, avendo quelli nei contratti di mutuo assunto la veste di terzi datori di ipoteca. Parte_1
Quindi la con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., rinunciava a far valere nei confronti dei CP_1
garanti il credito di € 33.458,26, originato dallo scoperto di conto corrente n. 32/700-8, limitando la pretesa ai crediti originati dai due contratti di mutuo, per l'ammontare di € 129.368,22, in dipendenza dal contratto di mutuo fondiario n. 32/41916, e di € 65.040,33, in dipendenza del contratto di mutuo fondiario n. 32/47956.
2. Con sentenza pronunciata in data 13/02/2024 il Tribunale di Ivrea ha respinto l'opposizione e condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 9 Il Tribunale ha anzitutto ritenuto che la avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa CP_1 gravante, quanto all'esistenza delle obbligazioni principali garantite, vista le attestazioni di erogazione e le quietanze contenute nei due contratti di mutuo.
Quanto alle eccezioni sollevate in merito alla garanzia prestata, la sentenza ha osservato come l'art. 1938 c.c. consenta che sia prestata fideiussione anche per obbligazioni future, quindi non rilevava il fatto che il contratto di fideiussione fosse stato concluso in data antecedente alla stipula dei contratti di mutuo;
con riferimento, invece, all'eccezione di decadenza, ex art. 1957 c.c., ha ritenuto che
“L'interpretazione complessiva del testo contrattuale (e segnatamente l'esplicita previsione del pagamento “a semplice richiesta scritta”) nonché la sua collocazione in un atto distinto e separato dal titolo costitutivo dell'obbligazione garantita, conducono a qualificare il negozio come un contratto autonomo di garanzia con conseguente inapplicabilità alla fattispecie negoziale della previsione legale contenuta nell'art. art. 1957 c.c. (Sez.3, Sentenza n. 7883 del 2017)” (v. pag. 5 sentenza impugnata).
Per il resto, la pronuncia di primo grado ha disatteso l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo, per violazione dell'art. 38, co. 2, TUB, anche alla luce della pronuncia delle SS.UU. n. 33719/2022; infine ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata riguardo alla pluralità delle azioni di recupero intraprese dalla rilevando comunque che l'espropriazione forzata sugli immobili, oggetto dell'ipoteca, si CP_1
era conclusa prima della proposizione del procedimento monitorio e la aveva scomputato dagli CP_1
estratti conto certificati dei mutui quanto ricavato in sede esecutiva.
3. Avverso la suddetta pronuncia, notificata in data 13/02/2024, ha proposto appello , con Parte_1
atto di citazione notificato il 14/03/2024, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, e sulla base di un unico motivo di gravame, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1462/2021 emesso dal
Tribunale di Ivrea.
Si è costituita l'appellata chiedendo la reiezione dell'appello, in quanto Controparte_1
infondato.
Con l'unico motivo d'impugnazione parte appellante lamenta il rigetto della sua eccezione “relativa alla decadenza dell'obbligazione principale, fulcro dell'intera opposizione”, affermando che la decisione di primo grado debba essere censurata “per violazione dell'art. 1957 c.c. ed errata interpretazione del contratto di fideiussione” (v. pag. 4 atto d'appello).
Sostiene infatti l'appellante che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, “la qualifica del contratto di fideiussione, quale contratto autonomo di garanzia, non incide sull'applicazione dell'art.
1957 c.c.” (v. pag. 5 atto d'appello), secondo quanto desumibile dalla pronuncia n. 5598/2020 della
Corte di Cassazione, dovendosi l'art. 1957 c.c. applicare in generale alle garanzie, anche al di fuori dal puro ambito fideiussorio.
pagina 4 di 9 Pertanto, nel caso di specie, essendo decorsi, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, più di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, e cioè dal momento dell'invio nel 2014 “della lettera di revoca”, la era decaduta dalla facoltà di agire nei confronti del garante. CP_1 contesta la fondatezza dell'appello, rilevando come la pronuncia della Controparte_1
Suprema Corte, citata dall'appellante, non sostenga affatto l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia, bensì semplicemente escluda che la clausola di pagamento “a prima richiesta”, inserita in un contratto di fideiussione, sia incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. La sentenza in oggetto, dunque, non contrasterebbe e non smentirebbe l'orientamento giurisprudenziale precedente, secondo cui il contratto autonomo di garanzia - quale è quello oggetto di causa - ha quale connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'obbligato principale, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, con conseguente generale inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.
L'esame del motivo d'appello deve essere preceduto da una precisazione, che si impone alla luce del contenuto della memoria di replica alla conclusionale, depositata da parte appellante.
Nel riassumere il contenuto dell'atto d'appello - anche riportandolo testualmente in alcuni suoi passaggi - si è dato conto di come, a fronte delle molteplici contestazioni svolte nel giudizio di primo grado da al credito fatto valere dalla afferenti sia alle Parte_1 Controparte_1
obbligazioni principali, sia al rapporto di garanzia, con la presente impugnazione sia stato censurato unicamente il passaggio della sentenza, con cui è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. al contratto de quo, qualificato come contratto autonomo di garanzia, e in dipendenza proprio della qualificazione giuridica attribuitagli.
Ancora con la comparsa conclusionale ha ribadito come: “La qualifica di contratto di Parte_1
fideiussione, quale contratto autonomo di garanzia, non incide sull'applicazione dell'art. 1957 c.c., come invece è stato statuito nella sentenza di primo grado...
….
…
Ne discende che il termine di decadenza ex art. 1957 c.c. non verrà meno neppure quando le fideiussioni bancarie omnibus vengano qualificate come dei veri e propri contratti autonomi di garanzia.” (v. pag. 5 comparsa conclusionale); salvo con la memoria di replica precisare che: “Codesta difesa non ha mai affermato che il contratto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra sia un Pt_1 contratto autonomo di garanzia, contrariamente a quanto afferma controparte”, per poi proseguire affermando che la presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” non è da sola sufficiente a definire il contratto come contratto autonomo di garanzia, trattandosi di clausola che può essere pagina 5 di 9 presente anche nel contratto di fideiussione, e concludendo che: “Codesta difesa ritiene errata
l'interpretazione data dal Giudice, in quanto la citata sentenza del 2017 della Suprema Corte è stata superata dalla sentenza n. 5598 del 28.02.2020, la quale chiarisce che la qualifica di contratto di fideiussione, come contratto autonomo di garanzia, non incide sull'applicazione dell'art. 1957 c.c.” (v. pag. 2 memoria di replica).
Le argomentazioni contenute nella memoria di replica presentano margini di equivocità, poiché il tema non afferisce al fatto se abbia affermato che il contratto da lei sottoscritto (come pure Parte_1
quello di identico contenuto sottoscritto dal suo dante causa, sia un contratto Persona_1
autonomo di garanzia, bensì se abbia censurato la qualificazione giuridica del contratto operata dal
Tribunale e da cui sono state fatte discendere determinate conseguenze in ordine alla disciplina applicabile, in particolare per quanto concerne il disposto dell'art. 1957 c.c., ovvero abbia - come correttamente deve ritenersi - solo censurato la valutazione d'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia.
È evidente, infatti, come l'atto d'appello non muova alcuna censura, né generica, né tanto meno specifica, ai criteri d'interpretazione enunciati dal Giudice di primo grado - esplicitati a pag. 5 della motivazione e sopra testualmente riportati - i quali l'hanno condotto a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, limitandosi a sostenere che da quella qualificazione non sarebbe dovuta discendere la conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.
Ogni altra diversa considerazione che si voglia leggere nella memoria di replica esulerebbe pertanto dall'ambito definito dall'atto d'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con sua conseguente inammissibilità.
4. La questione, oggetto del presente giudizio d'appello, afferisce dunque all'applicabilità o meno – in difetto di qualsivoglia richiamo espresso contenuto nel regolamento negoziale – della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia.
Secondo le ricostruzioni dottrinarie e giurisprudenziali il contratto autonomo di garanzia si differenzia dalla fideiussione per l'assenza del vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa. Pertanto, mentre nella fideiussione l'obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale sono strettamente connesse tra di loro, nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione assunta dal garante è completamente autonoma rispetto a quella principale.
Secondo la giurisprudenza, dall'autonomia di tale tipo di garanzia derivano svariate conseguenze, per cui “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente
pagina 6 di 9 preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.” (v. Cass. 17/06/2022 n. 19693).
Altro portato dell'autonomia della garanzia è che questa sia svincolata dal rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957, co. 1, c.c., per cui la garanzia può essere fatta valere a prescindere dall'inoltro di richieste stragiudiziali o dall'avvio nei confronti dell'obbligato principale di azioni giudiziali, trattandosi di rapporti distinti e tra essi autonomi, in cui l'obbligazione del garante si pone in maniera del tutto indipendente rispetto all'obbligo della prestazione primaria, essendo qualitativamente diversa dall'obbligazione garantita e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il versamento di una somma predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (v. Cass. 31/03/2021 n. 8874; Cass. 10/01/2025 n.
660).
Tutta la giurisprudenza, che si è espressa riguardo all'interpretazione dell'art. 1957 c.c. in relazione al contratto autonomo di garanzia, muoveva dall'esame di casi in cui la disciplina negoziale richiamava espressamente la clausola di cui all'art. 1957 c.c., ovvero prevedeva un termine di decadenza entro cui far valere il diritto nei confronti del garante, ed in tal senso è pervenuta a ritenere che una siffatta pattuizione “…può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria...” (v. Cass. 21/05/2008 n. 13078; in senso conforme Cass. 26/09/2017 n. 22346).
E ciò sull'assunto che “la decadenza prevista in tema di fideiussione dell'art. 1957 c.c. per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento “a prima richiesta”. In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di pagamento” (v. Cass. 21/05/2008 n. 13078; e in senso conforme Cass. n. 22346/2017).
Da ciò consegue che nel caso di contratto autonomo di garanzia, che non estenda pattiziamente – come
è nel caso di specie – la disciplina dell'art. 1957 c.c., tale disposizione codicistica, dettata per il diverso pagina 7 di 9 contratto di fideiussione, non risulta applicabile, secondo quanto condivisibilmente ritenuto sul punto dalla sentenza impugnata.
Né vale a mutare tale conclusione, il richiamo operato da parte appellante alla sentenza n. 5598/2020 della Suprema Corte, citata quale espressione di un mutamento giurisprudenziale in tema di applicabilità dell'art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia.
La pronuncia in oggetto riguarda anzitutto una diversa fattispecie contrattuale, e cioè una fideiussione,
e nello specifico una fideiussione di regresso, ed affronta la questione interpretativa concernente la compatibilità, o meno, di una clausola “a prima richiesta” con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., in un'ipotesi in cui “la Corte d'Appello ha accertato che la polizza azionata con il monitorio non costituiva un contratto autonomo di garanzia, e comunque si è pronunciata nel merito dell'eccezione ex art. 1957 c.c., implicitamente ritenendola ammissibile.” (v. Cass. 28/02/2020 n. 5598).
Essendo quello il thema decidendum, e l'ambito devoluto alla Suprema Corte, la quale ha precisato che la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita neppure dove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, il passaggio successivo, in cui viene affermato che la disposizione è espressione “di un'esigenza di protezione del fideiussore, che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente”, rappresenta un obiter dictum, non esprimendo alcun principio di diritto, che sia pertinente al caso esaminato e che sia premessa indefettibile delle regole applicate nella decisione della controversia.
Qualsiasi pronuncia giudiziale ha infatti la funzione di dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, per cui ogni affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, in quanto costituisce un'enunciazione puramente incidentale priva di relazione causale con il decisum. (v. Cass. 27/04/2001 n. 6088; Cass. 08/02/2012 n. 1815).
Pertanto, quell'isolato passaggio, inserito in un ragionamento, che riguardava una fattispecie difforme dalla presente, non può valere a sovvertire le conclusioni più volte espresse dalla giurisprudenza di legittimità, che trovano il loro logico fondamento nella natura giuridica propria del contratto autonomo di garanzia, e che sono state ancora successivamente ribadite dalla sentenza della Cassazione n. 660 del
10/01/2025.
Sulla scorta delle argomentazioni esposte, l'appello deve pertanto essere respinto, poiché, in assenza di una clausola pattizia, che richiami il disposto dell'art. 1957 c.c., qualificata la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia, non può ad esso essere estesa la disciplina legale dettata per il contratto pagina 8 di 9 di fideiussione, ed in specie quelle disposizioni, che costituiscono espressione del carattere accessorio della garanzia.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 ad € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi prossimi ai minimi previsti per le fasi di studio (€ 1.489,00), introduttiva (€ 1.100,00) e decisionale (€ 2.552,00) dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione dell'unica questione trattata nel presente grado di giudizio, e così complessivamente € 5.141,00.
In considerazione della reiezione dell'appello, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1 già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
221/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 13/02/2024, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 5.141,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, , del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/07/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
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