TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7407/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Francesco L. De Cesare); Parte_1 e
(avv. Margherita Rosa DE Pasquale); CP_1
all'udienza del 26.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi in data 17.05.2019)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le CP_1 menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio del 28.10.2022 e già valutato dall' in sede amministrativa nella misura CP_1 complessiva dell' 11% unitamente al danno biologico riferiti ad altri due infortuni pregressi- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha precisato che i postumi reliquati sono ben inquadrabili con un danno biologico del 5-6% che in cumulo con le preesistenti (in quota parte anche in termini di “concorrenza”) determina una menomazione complessione pari al 12%. L' deve essere, pertanto, condannato ad erogare CP_1 alla parte ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli accessori nella misura di legge. Le spese processuali sono compensate in ragione del 50% atteso l'aumento percentuale di due punti e quelle residue– liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- sono poste a carico dell' ; le spese della consulenza tecnica CP_1 d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1 -condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1 l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 12%, con gli accessori nella misura di legge;
-compensa le spese processuali in ragione del 50% e condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 residuale, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 26.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Francesco L. De Cesare); Parte_1 e
(avv. Margherita Rosa DE Pasquale); CP_1
all'udienza del 26.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi in data 17.05.2019)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le CP_1 menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio del 28.10.2022 e già valutato dall' in sede amministrativa nella misura CP_1 complessiva dell' 11% unitamente al danno biologico riferiti ad altri due infortuni pregressi- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha precisato che i postumi reliquati sono ben inquadrabili con un danno biologico del 5-6% che in cumulo con le preesistenti (in quota parte anche in termini di “concorrenza”) determina una menomazione complessione pari al 12%. L' deve essere, pertanto, condannato ad erogare CP_1 alla parte ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli accessori nella misura di legge. Le spese processuali sono compensate in ragione del 50% atteso l'aumento percentuale di due punti e quelle residue– liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- sono poste a carico dell' ; le spese della consulenza tecnica CP_1 d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1 -condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1 l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 12%, con gli accessori nella misura di legge;
-compensa le spese processuali in ragione del 50% e condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 residuale, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 26.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
2