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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1039/2020, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GRAVINA DANILA
Attore
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv.
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. l'odierno istante conveniva l' in data 16.02.2021 CP_2 chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dell' nella causazione CP_2 del nocumento subito, e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni
(biologico, esistenziale, di relazione e morale) subiti pari ad € 580.688,00 o quella maggiore o minore somma che si riterrà dovuta, anche ex art. 1226 cod.civ., con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda esponeva;
di essere stato sottoposto, nell'anno 1994, presso l' CP_3
, ad a un intervento di asportazione dell'ernia del disco;
che successivamente, data la
[...]
recidiva della patologia iniziale, veniva sottoposto a nuovo intervento;
che a causa della persistenza della sintomatologia, veniva trasferito presso il nosocomio dell'Annunziata di dove, CP_2
veniva fatta una diagnosi di “fistola liquorale in soggetto con ernia recidivante L4-L5 a sn”; che dopo circa due anni, veniva ricoverato presso l' , dove veniva sottoposto Controparte_4
a due interventi chirurgici;
che tali eventi erano da addebitare alla condotta imputabile ai sanitari dell' . Controparte_3
Si costituiva in giudizio la resistente che in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto ed in via subordinata in caso di accoglimento della domanda, chiedeva che fosse ridimensionata la somma richiesta a titolo di danno biologico e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di danno morale e danno esistenziale, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi la causa disposto il mutamento del rito, acquisita documentazione, ed assunta prova testimoniale, sulle conclusioni precisate con note di trattazione e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre inquadrare la fattispecie di cui è causa.
In via generale inquadrare la responsabilità del sanitario per inesatto adempimento della prestazione nell'ambito della responsabilità contrattuale ed in particolare in quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa, ai sensi degli artt.
1176, comma II, e 2236 c.c..
In tal senso si è espressa la Suprema Corte (con riferimento sia al professionista che alla casa di cura), affermando un principio oramai consolidato secondo cui “la responsabilità della casa di cura
(o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico), comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale
(tra le altre, Cass. Civ. 07/8826, Cass. civ. 07/13953).
Pertanto, in tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza -, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto e/o il “contatto” e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente e nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da fatti a lui non imputabili
(cfr. ex plurimis, Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; Cass. 28 maggio 2004, n. 10297).
Giova poi osservare che la limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave, sancita dall'art. 2236 c.c., opera – nello specifico campo della responsabilità del sanitario – soltanto per i casi implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, perché trascendono la preparazione media o non sono stati ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare (Cass. 28 maggio 2004, n. 10297; Cass. 10 maggio
2000, n. 5945).
Viceversa, nei casi in cui non si verta in ipotesi di prestazioni sanitarie involgenti metodologie e criteri ancora non acquisiti dalla scienza ufficiale, poiché in sperimentazione o in discussione, viene in considerazione anche la colpa lieve, da presumere sussistente, ogni volta che – per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione - venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente (Cass. 11 marzo 2002, n. 3492).
Tanto detto, occorre inoltre valutare l'impatto dell'art. 3 della legge n. 189 del 2012 – legge
Balduzzi – sul delineato sistema della responsabilità in ambito sanitario e sulla responsabilità del medico in particolare.
Al riguardo giova rilevare che sia la giurisprudenza di merito (Trib. Firenze 12.2.2014) che quella di legittimità (Cass.894072014) propendono per un inquadramento della stessa, anche a seguito della novella legislativa, nell'alveo della responsabilità contrattuale.
Ciò posto deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria.
Invero il consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo nel riconoscere nella vicende per cui è causa la presenza di una colpa medica conseguente alla comparsa di una fistola liquorale in conseguenza del trattamento medico di erniectomia sinistra per recidiva di ernia discale L4 – L5, aveva tuttavia modo di precisare “a pare nostro sussiste una quota di colpa professionale nella comparsa della fistola liquorale secondaria all'intervento del 10.7.1996, e tale colpa ha influito nelle complicanze tuttora presenti nel periziato”
(cfr. pag. 8 perizia).
Dunque ne deriva evidentemente che dalla data di detto intervento deve necessariamente farsi decorrere il termine di prescrizione che alla data di introduzione del presente giudizio risulta evidentemente decorso, come ritualmente eccepita dalla parte resistente nel costituirsi nel presente giudizio.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento.” (Cass n. 2971/19).
Orbene, se ne deve dedurre che se l'interruzione della prescrizione da parte di chi agisce in giudizio deve farsi decorre dall'introduzione di un giudizio e non da quello per accertamento tecnico preventivo, laddove solo nel primo effettivamente chi agisce in giudizio estrinseca la domanda risarcitoria, parimenti in detto secondo giudizio dalla parte convenuta devono essere fatte valere tutte le eccezioni di parte non rilevabili d'ufficio, quali appunto come nella fattispecie l'intervenuta prescrizione.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l'odierna parte convenuta seppur contumace nel giudizio per accertamento tecnico, costituitasi nel presente ritualmente formulava eccezione di intervenuta prescrizione.
Deve inoltre darsi che dalla documentazione versata dal ricorrente/attore nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. non risultano depositati atti interruttivi (cartelle cliniche, Cont comunicazioni della degli anni 1999 e 2001, consulenza tecnica di arte di parte e d'ufficio, ed indice atti).
Ed ancora sebbene con l'introduzione dell'art. 8, comma 1 della L. 8 marzo 2017 n. 24 come dedotto dall'istante il procedimento di accertamento della responsabilità sanitaria abbia assunto una struttura bifasica, laddove l'espletamento della conciliazione costituisce condizione di procedibilità, tuttavia dalla mancata partecipazione allo stesso consegue come sanzione che il giudice con il provvedimento che definisce cha definisce il giudizio condanna la parte al pagamento delle spese indipendentemente dall'esito dello stesso.
Pertanto decadenza processuali non risultano previste dalla norma e del resto da un'interpretazione sistematica, comprese quelle sulla contumacia, si deve affermare che la parte che si costituisce tardivamente trova il procedimento nello stato in cui lo stesso verso in base alle norme processuali, le quali in assenza di una testuale modifica, in particolare dell'art. 16 co. 2 c.p.c., non possono ritenersi derogate in via meramente interpretativa.
Riguardo alle spese del giudizio, le stesse in considerazione della fattispecie di cui è causa e della natura della pronuncia, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA le spese.
Paola, 8.3.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1039/2020, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GRAVINA DANILA
Attore
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv.
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. l'odierno istante conveniva l' in data 16.02.2021 CP_2 chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dell' nella causazione CP_2 del nocumento subito, e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni
(biologico, esistenziale, di relazione e morale) subiti pari ad € 580.688,00 o quella maggiore o minore somma che si riterrà dovuta, anche ex art. 1226 cod.civ., con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda esponeva;
di essere stato sottoposto, nell'anno 1994, presso l' CP_3
, ad a un intervento di asportazione dell'ernia del disco;
che successivamente, data la
[...]
recidiva della patologia iniziale, veniva sottoposto a nuovo intervento;
che a causa della persistenza della sintomatologia, veniva trasferito presso il nosocomio dell'Annunziata di dove, CP_2
veniva fatta una diagnosi di “fistola liquorale in soggetto con ernia recidivante L4-L5 a sn”; che dopo circa due anni, veniva ricoverato presso l' , dove veniva sottoposto Controparte_4
a due interventi chirurgici;
che tali eventi erano da addebitare alla condotta imputabile ai sanitari dell' . Controparte_3
Si costituiva in giudizio la resistente che in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto ed in via subordinata in caso di accoglimento della domanda, chiedeva che fosse ridimensionata la somma richiesta a titolo di danno biologico e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di danno morale e danno esistenziale, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi la causa disposto il mutamento del rito, acquisita documentazione, ed assunta prova testimoniale, sulle conclusioni precisate con note di trattazione e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. veniva riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre inquadrare la fattispecie di cui è causa.
In via generale inquadrare la responsabilità del sanitario per inesatto adempimento della prestazione nell'ambito della responsabilità contrattuale ed in particolare in quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa, ai sensi degli artt.
1176, comma II, e 2236 c.c..
In tal senso si è espressa la Suprema Corte (con riferimento sia al professionista che alla casa di cura), affermando un principio oramai consolidato secondo cui “la responsabilità della casa di cura
(o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico), comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale
(tra le altre, Cass. Civ. 07/8826, Cass. civ. 07/13953).
Pertanto, in tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza -, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto e/o il “contatto” e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente e nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da fatti a lui non imputabili
(cfr. ex plurimis, Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; Cass. 28 maggio 2004, n. 10297).
Giova poi osservare che la limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave, sancita dall'art. 2236 c.c., opera – nello specifico campo della responsabilità del sanitario – soltanto per i casi implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, perché trascendono la preparazione media o non sono stati ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare (Cass. 28 maggio 2004, n. 10297; Cass. 10 maggio
2000, n. 5945).
Viceversa, nei casi in cui non si verta in ipotesi di prestazioni sanitarie involgenti metodologie e criteri ancora non acquisiti dalla scienza ufficiale, poiché in sperimentazione o in discussione, viene in considerazione anche la colpa lieve, da presumere sussistente, ogni volta che – per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione - venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente (Cass. 11 marzo 2002, n. 3492).
Tanto detto, occorre inoltre valutare l'impatto dell'art. 3 della legge n. 189 del 2012 – legge
Balduzzi – sul delineato sistema della responsabilità in ambito sanitario e sulla responsabilità del medico in particolare.
Al riguardo giova rilevare che sia la giurisprudenza di merito (Trib. Firenze 12.2.2014) che quella di legittimità (Cass.894072014) propendono per un inquadramento della stessa, anche a seguito della novella legislativa, nell'alveo della responsabilità contrattuale.
Ciò posto deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria.
Invero il consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo nel riconoscere nella vicende per cui è causa la presenza di una colpa medica conseguente alla comparsa di una fistola liquorale in conseguenza del trattamento medico di erniectomia sinistra per recidiva di ernia discale L4 – L5, aveva tuttavia modo di precisare “a pare nostro sussiste una quota di colpa professionale nella comparsa della fistola liquorale secondaria all'intervento del 10.7.1996, e tale colpa ha influito nelle complicanze tuttora presenti nel periziato”
(cfr. pag. 8 perizia).
Dunque ne deriva evidentemente che dalla data di detto intervento deve necessariamente farsi decorrere il termine di prescrizione che alla data di introduzione del presente giudizio risulta evidentemente decorso, come ritualmente eccepita dalla parte resistente nel costituirsi nel presente giudizio.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento.” (Cass n. 2971/19).
Orbene, se ne deve dedurre che se l'interruzione della prescrizione da parte di chi agisce in giudizio deve farsi decorre dall'introduzione di un giudizio e non da quello per accertamento tecnico preventivo, laddove solo nel primo effettivamente chi agisce in giudizio estrinseca la domanda risarcitoria, parimenti in detto secondo giudizio dalla parte convenuta devono essere fatte valere tutte le eccezioni di parte non rilevabili d'ufficio, quali appunto come nella fattispecie l'intervenuta prescrizione.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l'odierna parte convenuta seppur contumace nel giudizio per accertamento tecnico, costituitasi nel presente ritualmente formulava eccezione di intervenuta prescrizione.
Deve inoltre darsi che dalla documentazione versata dal ricorrente/attore nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. non risultano depositati atti interruttivi (cartelle cliniche, Cont comunicazioni della degli anni 1999 e 2001, consulenza tecnica di arte di parte e d'ufficio, ed indice atti).
Ed ancora sebbene con l'introduzione dell'art. 8, comma 1 della L. 8 marzo 2017 n. 24 come dedotto dall'istante il procedimento di accertamento della responsabilità sanitaria abbia assunto una struttura bifasica, laddove l'espletamento della conciliazione costituisce condizione di procedibilità, tuttavia dalla mancata partecipazione allo stesso consegue come sanzione che il giudice con il provvedimento che definisce cha definisce il giudizio condanna la parte al pagamento delle spese indipendentemente dall'esito dello stesso.
Pertanto decadenza processuali non risultano previste dalla norma e del resto da un'interpretazione sistematica, comprese quelle sulla contumacia, si deve affermare che la parte che si costituisce tardivamente trova il procedimento nello stato in cui lo stesso verso in base alle norme processuali, le quali in assenza di una testuale modifica, in particolare dell'art. 16 co. 2 c.p.c., non possono ritenersi derogate in via meramente interpretativa.
Riguardo alle spese del giudizio, le stesse in considerazione della fattispecie di cui è causa e della natura della pronuncia, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse di parte attrice;
2) COMPENSA le spese.
Paola, 8.3.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli