Trib. Paola, sentenza 08/03/2025, n. 266
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Sentenza 8 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Paola, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, riguarda una controversia per risarcimento danni promossa da un attore nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. L'attore ha richiesto l'accertamento della responsabilità dell'ASP per danni subiti a seguito di interventi chirurgici, chiedendo un risarcimento complessivo di € 580.688,00. L'ASP, dal canto suo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria e ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendo un eventuale ridimensionamento dei danni richiesti.

Il giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione, argomentando che il termine di prescrizione decorre dalla data dell'intervento contestato e che non sono stati presentati atti interruttivi validi. Ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità della struttura sanitaria è di natura contrattuale e che l'onere della prova grava sull'attore. Inoltre, ha evidenziato che la mancata partecipazione a un procedimento di conciliazione non comporta decadenze processuali. Pertanto, la domanda dell'attore è stata rigettata e le spese del giudizio sono state compensate, riflettendo la complessità della materia trattata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Paola, sentenza 08/03/2025, n. 266
    Giurisdizione : Trib. Paola
    Numero : 266
    Data del deposito : 8 marzo 2025

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