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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.2187/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2187/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Iole D'ANGELO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via dei Sabini n.90, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio civile in data 29 settembre 2005 in Pescara, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 27 gennaio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 4 dicembre 2024 e meglio precisate nel verbale di udienza del 27 gennaio 2025 in riferimento alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento di 200,00 Euro per ciascun figlio minore, appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara a margine dell'Atto n.88 – Parte I – Anno 2005).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 30 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2187/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Iole D'ANGELO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via dei Sabini n.90, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio civile in data 29 settembre 2005 in Pescara, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 27 gennaio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 4 dicembre 2024 e meglio precisate nel verbale di udienza del 27 gennaio 2025 in riferimento alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento di 200,00 Euro per ciascun figlio minore, appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara a margine dell'Atto n.88 – Parte I – Anno 2005).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 30 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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