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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/07/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del giudice, dott.ssa
Angela Alborino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2711 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2009, avente ad oggetto: giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c.
TRA
C.F. , e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria, C.F. , P.IVA Parte_2 P.IVA_2
, (subentrata alla precedente mandataria P.IVA_3 [...]
in persona del procuratore Parte_3 avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Ruccia, in Parte_4 virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Palumbo in Genzano di Lucania (PZ) alla Via Gen.
Pennella n. 6;
ATTRICE/creditrice intervenuta ex art. 111 c.p.c.
E
CP_1
CONVENUTO/contumace/debitore esecutato
Controparte_2
CONVENUTA/contumace/comproprietaria
CP_3
CONVENUTA/contumace/comproprietaria
CP_4
1
[...] CONVENUTA/contumace/comproprietaria
Controparte_5
CONVENUTA/contumace/comproprietaria in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6
CONVENUTA/contumace/creditrice intervenuta in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.t.
CONVENUTA/contumace/creditrice intervenuta in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_8
CONVENUTA/contumace/creditrice intervenuta in persona del Curatore avv. Anna Controparte_9
Catale
CONVENUTO /contumace/ creditore intervenuto in persona del legale Controparte_10 rappresentante p.t.
CONVENUTA/contumace/creditrice intervenuta
NONCHÉ
C.F. e P. IVA , e per essa, quale Controparte_11 P.IVA_4 mandataria, C.F. e P. IVA Controparte_12
, in persona del consigliere delegato dott. P.IVA_5 CP_13 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Massimiliano Tricchinelli, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in n Pisticci - Fraz. Marconia (MT) alla Via Umbria n. 104;
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
C.F. n. , e per Controparte_14 P.IVA_6 essa (già , C.F. , P. CP_15 CP_16 P.IVA_7
IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Ruccia, in P.IVA_8 virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Modugno (BA) alla Via Ostuni n. 6;
2 TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. già , Controparte_17 Controparte_18
C.F. e P. IVA in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_9
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Romano, Parte_5
Domenico Claudio Pannoli e Cinzia Esposito, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari alla Via Argiro
n. 116;
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
, C.F. , rappresentato e difeso CP_19 C.F._1 dall'Avv. Franco Morlino, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla C.so Umberto n. 47;
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società e per essa la mandataria Parte_1 [...]
(poi subentrata alla Parte_3 Parte_2 precedente mandataria) - creditrice intervenuta ex art. 111 c.p.c. in data
18.07.2009 nell'esecuzione immobiliare n. R.G.E. 211/1998 pendente dinanzi al Tribunale di Potenza promossa nei confronti di , CP_1 quale cessionaria del credito della creditrice procedente Parte_6
-, ha instaurato il presente giudizio di divisione endoesecutiva con
[...] atto di citazione notificato nei confronti del debitore esecutato CP_1
in data 1.08.2009, della comproprietaria in data
[...] Controparte_2
1.08.2009, della comproprietaria in data 5.08.2009, della Controparte_5 comproprietaria in data 16.09.2009, della comproprietaria CP_3 in data 18.09.2009, di in data CP_4 Controparte_6
31.07.2009, poi creditrice intervenuta in data Controparte_20
10.05.2000, di in data 31.07.2009, Controparte_21
3 creditrice intervenuta in data 30.05.2003 rappresentata dalla mandataria di in data Controparte_22 Controparte_8
31.07.2009, poi quale mandatario della Controparte_23 CP_24 creditrice intervenuta in data 16.03.2004, del in Controparte_9 data 28.08.2009, creditore intervenuto in data 18.05.2004, in ottemperanza a quanto disposto dal G.E. con provvedimento del 18.04.2009 reso nell'ambito della procedura esecutiva, con cui ha disposto procedersi al giudizio di divisione in relazione ai beni pignorati e sospeso la procedura sino alla definizione di questo.
Invero, la procedura esecutiva R.G.E. n. 211/1998 è stata instaurata in danno di da con atto di pignoramento CP_1 Parte_6 immobiliare, notificato in data 19.11.1998, trascritto in data 10.12.1998 ai nn. 16666/14048, avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
1) diritti di proprietà pari alla quota di 1/4 sull'appartamento in Potenza,
Via Caserma Lucana, al 5° piano, scala A, int. 19, di vani 4 ed accessori più soffitta, cat. A/2, in catasto al foglio 48, particella 1084/17;
2) diritti di proprietà pari alla quota di 1/2 sull'appartamento in Potenza,
Viale Trieste n. 3, ora Viale Dante n. 19, al piano 3°, di vani 4 ed accessori, cat. A/3, in catasto al foglio 48, particella 650/8.
All'udienza del 16.06.2010, il G.I. ha disposto l'integrazione del Cont contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario , creditore ipotecario. All'udienza del 3.12.2010 il Giudice si è riservato per verificare l'integrità del contraddittorio e per i provvedimenti in ordine allo scioglimento della comunione, mandando alla Cancelleria dell'esecuzione per il reperimento del fascicolo della procedura esecutiva n. R.G.E. 211/1998. Con ordinanza dell'8.02.2011, resa a scioglimento della riservata, il Giudice ha onerato l'attrice della trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c. dell'ordinanza che ha disposto il giudizio di divisione e/o dell'atto introduttivo del giudizio entro il termine perentorio di giorni
4 90 e del deposito entro la data di udienza del 30.09.2011 dei certificati di iscrizioni e trascrizioni nei confronti dei comproprietari degli immobili pignorati. Alla successiva udienza, il Giudice ha autorizzato l'attore a richiedere la rettifica del dato catastale relativo alla particella 650 sub 8 di proprietà del debitore e della comproprietaria dallo Controparte_2 stesso richiesta, avendo rappresentato che nell'atto di compravendita per notaio del 27.12.1983 rep. 11592 l'immobile è stato indicato con la Per_1 particella 850. Alla successiva udienza del 19.10.2012 il Giudice ha onerato l'attore del deposito di nota/dichiarazione a firma del Notaio sulla questione rappresentata dalla parte. La causa subiva una serie di rinvii in attesa del deposito dei chiarimenti da parte del Notaio.
In data 27.09.2016 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. e per Controparte_11 essa, quale mandataria, quale Controparte_12 cessionaria del credito di riportandosi alle difese già Parte_1 svolte dalla propria dante causa.
In data 20.05.2021 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_14
e per essa quale cessionaria del credito
[...] CP_15 originariamente di poi Controparte_6 Controparte_20
All'udienza del 6.07.2021 il Giudice ha mandato la Cancelleria per l'acquisizione del fascicolo n. R.G.E. 211/1998, non rinvenuto in atti, ed ha onerato parte attrice di documentare: l'avvenuto deposito dei certificati di cui alle ordinanze del 5-8/2/2011 e 12/10/2011; la rinnovazione del pignoramento ultraventennale.
A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del
18.11.2021, il sottoscritto magistrato, frattanto divenuto assegnatario della causa, con ordinanza del 7.01.2022 ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di chiarimenti al Notaio e disposto l'acquisizione del Per_1 fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. R.G.E. 211/98.
5 In data 23.03.2022 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. (già Controparte_17
, quale cessionaria del credito di Controparte_18 [...]
riportandosi alle difese già svolte dalla propria dante causa. CP_11
All'udienza cartolare del 16.06.2022 il Giudice, richiamata l'ordinanza del
7.01.2022 nella quale, con riguardo all'immobile pignorato per i diritti di
1/2 in danno del debitore sito in Potenza al Viale Dante n. CP_1
19, già viale Trieste n. 3, identificato in catasto al foglio 48, p.lla 650, sub
8, era prospettato il difetto del titolo di provenienza del bene in capo al debitore e ritenuto, pertanto, di riservare la delibazione relativa al prospettato bene all'esito della definizione del giudizio, ha nominato quale
CTU, il geom. ritenendo necessaria la rinnovazione Persona_2 della consulenza tecnica con riguardo all'appartamento ubicato in Potenza identificato in catasto al foglio 48, p.lla 1084 sub 17 pignorato per i diritti di 1/4 in danno del debitore , stante la vetustà della perizia CP_1 di stima in atti (risalente al 14.10.2009) e l'assenza di ogni valutazione in merito alla divisibilità dell'immobile. La CTU è stata depositata in data
20.07.2023. Con ordinanza del 26.10.2023, resa a scioglimento della riservata assunta lo stesso giorno, il Giudice ha sottoposto alle parti il seguente progetto di divisione: attribuzione del bene di cui alla parte motiva a uno o più dei comproprietari oppure vendita senza incanto. Ha, poi, fissato per la discussione del progetto di divisione l'udienza del
25.01.2024.
Con comparsa di costituzione depositata il 14.06.2024, è intervenuto ex art. 111 c.p.c. , quale successore a titolo particolare dei CP_19 comproprietari , , e , CP_1 Controparte_5 CP_3 CP_4 deducendo di essere divenuto esclusivo proprietario del bene oggetto di giudizio sito in Potenza in catasto al foglio 48, particella 1084/17 in virtù di atto di donazione per notaio dott.ssa del Persona_3
17.03.2021. In particolare, ha contestato il valore attribuito all'immobile
6 dal CTU, ritenendolo eccessivo ed indicando il valore dell'unità immobiliare in € 114.000,00, ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare il suo diritto di proprietà sull'intero immobile per cui è causa;
rinnovare l'accertamento tecnico peritale;
all'esito, attribuirgli la quota pignorata, pari ad un quarto dell'intero, già di proprietà del donante , nei limiti ed al valore ad essa CP_1 attribuita con l'atto di donazione”.
Con le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 20.06.2024,
e e, per essa, Controparte_17 Controparte_14 CP_15
hanno chiesto di disporre la vendita.
[...]
Con ordinanza del 12.07.2024, a scioglimento della riserva assunta con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso all'esito dell'udienza cartolare del 20.06.2024, rilevata la sussistenza di contestazioni sul progetto di divisione, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti , CP_1
, , , Controparte_2 Controparte_5 CP_3 CP_4 [...]
e CP_6 Controparte_21 Controparte_8
, che non si sono costituiti nonostante la regolare Controparte_9 notificazione dell'atto di citazione. Va, altresì, dichiarata la contumacia di che non si è costituita in giudizio nonostante la Controparte_10 regolare notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in data
16.07.2010.
Dalla nota di trascrizione depositata nel fascicolo d'ufficio la domanda di divisione risulta trascritta in data 15.10.2009 ai nn. 17886/13603.
Il pignoramento è stato rinnovato in data 12.10.2018 ai nn. 16076/13085, come risulta dalla nota di trascrizione depositata in data 5.11.2021 da
7 e per essa, quale mandataria, Controparte_11 [...]
Controparte_12
Tanto premesso, la domanda di divisione, con riferimento all'immobile pignorato per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in danno del debitore
, sito in Potenza, identificato in catasto al foglio 48, p.lla 650, CP_1 sub 8, in comproprietà per la quota di 1/2 del diritto di proprietà con non è meritevole di accoglimento e va rigettata per i Controparte_2 motivi che seguono.
Come noto, la ratio del giudizio divisorio endoesecutivo si rinviene nella necessità di liquidare il bene oggetto di pignoramento, allorché lo stesso sia in comproprietà tra più soggetti che non siano tutti soggetti passivi dell'espropriazione: versandosi dunque nel caso di un coinvolgimento nell'espropriazione di un soggetto estraneo alla forza del titolo esecutivo, si procede all'instaurazione di un autonomo processo di scioglimento della comunione relativamente a tale bene, nel caso in cui – secondo l'ordine della graduazione di preferenze indicato dall'art. 600 co. 2 c.p.c. – non sia possibile o non sia richiesta la separazione in natura, e sempre qualora il giudice non ritenga probabile che la vendita della quota indivisa possa consentire di realizzare un prezzo pari o superiore al valore della stessa.
Il giudizio di divisione endoesecutiva rappresenta una parentesi cognitiva del processo d'espropriazione; anzi, tale momento costituisce oramai lo sviluppo “normale” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20817/2018) di ogni procedura espropriativa che abbia ad oggetto (la quota di) un bene indiviso nel momento in cui sia stata verificata l'impossibilità giuridico-economica di procedere alla separazione in natura (o manchi una richiesta in tal senso delle parti) o di venderla ad un prezzo almeno pari al valore di stima.
L'inquadramento di tale giudizio in termini di “parentesi cognitiva” (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., sent. n. 20817/2018), se da un lato ne valorizza l'indubbio legame genetico-funzionale con la procedura
8 esecutiva, dall'altro sottende la sostanziale autonomia dello stesso, che rimane soggettivamente (ed invero, la necessaria presenza di tutti i soggetti interessati è richiesta dall'art. 181 disp. att. c.p.c. esclusivamente ai fini dell'udienza e dei provvedimenti di cui all'art. 600 c.p.c., non anche alla successiva instaurazione del giudizio divisorio) ed oggettivamente
(divenendo il bene immobile ex se, e non più le ragioni creditorie del procedente, il centro focale del giudizio) distinto dal momento espropriativo, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase infra-procedimentale (cfr. Tribunale Torre
Annunziata, Sez. III, 21/07/2023, n. 2128).
Di ciò si trae conferma dall'art. 181 disp. att. c.p., che assegna al giudice dell'esecuzione - previa sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 601 c.p.c. - la competenza funzionale alla trattazione del giudizio di divisione, da svolgersi secondo l'ordinaria disciplina di cui agli artt. 784
c.p.c. e segg.
La correlazione funzionale che intercorre tra procedura esecutiva e giudizio divisionale di cognizione, stante la dimensione autonoma del secondo, comporta, inoltre, tra le più rilevanti conseguenze, che il giudice può utilizzare non soltanto le prove tempestivamente e ritualmente offerte dalle parti nel relativo giudizio, ma anche e soprattutto gli atti e i documenti già contenuti nel fascicolo dell'esecuzione (ex multis, Cass.,
Sez. 2, Ordinanza n. 4473 del 11/02/2022), a cui pertanto sarà fatto debito rimando.
Si deve, quindi, concludere che il giudizio di divisione endoesecutiva non
è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di "strumentalità necessaria" rispetto ad esso (cfr. Cass, Sez. Un.,
07/10/2019 n. 25021), mutuandone in tal modo i relativi principi.
Nell'ambito del processo esecutivo immobiliare, è necessario che il creditore procedente fornisca la prova della proprietà dei beni pignorati in
9 capo al debitore esecutato;
è evidente, infatti, che i beni oggetto di pignoramento debbano appartenere al debitore (arg. ex art. 2740 c.c.) e che, in caso di conflitto tra il terzo proprietario e l'aggiudicatario di cosa non appartenente all'esecutato, lo stesso è risolto a favore del primo, stante la disciplina dell'evizione nella vendita forzata (art. 2921 c.c.).
Al fine di evitare tali situazioni l'ordinamento impone, per il controllo della titolarità del bene, al creditore procedente di depositare, a corredo dell'istanza di vendita e comunque entro un termine perentorio, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relativi all'immobile pignorato, o una certificazione notarile sostitutiva (art. 567, co. 2, c.p.c.), tra le cui principali finalità vi è quella di consentire in primis al creditore procedente, ed in secundis al giudice dell'esecuzione, di verificare l'effettiva titolarità in capo all'esecutato della proprietà dei beni pignorati.
Nel caso di specie, con riguardo all'immobile pignorato per la quota di 1/2 del diritto di proprietà in danno di sito in Potenza e CP_1 identificato in catasto al foglio 48, p.lla 650, sub 8, manca il titolo di provenienza in capo al debitore esecutato.
Invero, dalla certificazione notarile a firma del Notaio dott. Persona_4
dell'11.11.1999 depositata nel fascicolo della procedura esecutiva e
[...] dai certificati ipotecari in atti, risulta che con l'atto di compravendita a rogito del Notaio del 27.12.1983, rep. 11592, reg.to a Potenza il Per_1
13.01.1984 al n. 317 e trascritto a Potenza il 13.01.1984 ai nn. 755/630
(indicato come titolo di provenienza) il debitore esecutato ha acquistato l'immobile in Potenza identificato al foglio 48, p.lla 850 sub 8.
E', quindi, evidente che il predetto atto di compravendita ha ad oggetto un immobile diverso da quello oggetto di pignoramento.
Pertanto, non vi è prova della effettiva titolarità del bene pignorato in capo al debitore esecutato, in mancanza del titolo di provenienza dello stesso,
10 con la conseguenza che la domanda di divisione non può trovare accoglimento.
Del resto, si osserva che non può trovare accoglimento la richiesta della terza intervenuta e, per essa, Controparte_14 CP_15 formulata con la comparsa conclusionale di “procedersi alla rettifica Per_ dell'atto di provenienza dell'atto per Notaio del 27.12.83 rep. n.
11592, nei modi innanzi indicati”, ovvero ai sensi dell'art. 59 bis legge notarile, a mezzo del Notaio rogante ovvero a mezzo di altro Notaio all'uopo incaricato onde poter dar corso al giudizio di divisione anche in relazione all'immobile censito al foglio 48, part. 650, sub 8, atteso che il termine facoltà, di cui all'articolo 59 bis della legge 16 febbraio 1913, n.
89 (inserito dall'art. 1, comma 1, d.lgs 2 luglio 2010, n. 110), chiarisce che l'intervento del notaio non avviene ad istanza di parte, ma sulla base di una valutazione discrezionale del notaio circa l'opportunità di procedere alla rettifica di un errore materiale e la sussistenza dei presupposti di legge per una rettifica certificata, laddove in ogni caso “parte” eventualmente legittimata a richiedere la rettifica deve intendersi quella dell'atto oggetto della richiesta, e considerato altresì che, vertendosi in un giudizio di cognizione ordinaria, il giudice non dispone di un siffatto potere istruttorio.
Con riferimento, poi, all'immobile pignorato per la quota di 1/4 del diritto di proprietà in danno del debitore , sito in Potenza, CP_1 identificato in catasto al foglio 48, particella 1084/17, in comproprietà per la quota di 1/4 ciascuno del diritto di proprietà con , Controparte_5 CP_3
e si rileva preliminarmente che, in pendenza di
[...] CP_4 giudizio, è stato oggetto di donazione con atto a rogito del notaio dott.ssa del 17.03.2021, rep. n. 12.413, racc. n. 8.224, in Persona_3 favore di , che pertanto ne è divenuto titolare per l'intera quota CP_19 del diritto di proprietà.
11 Il CTU, geom. nell'elaborato peritale depositato in Persona_2 data 20.07.2023, dopo aver dato atto che attualmente il suddetto bene immobile è composto da due subalterni – A) Foglio 48 – Part. 1084 – Sub
67 (Ex 17) – P 5 - Cat. A/2 – Cl. 4 – Vani 6,5 (commerciale mq. 114); B)
Foglio 48 – Part. 1084 – Sub 68 – (Ex 17) – P 9 - Cat. C/2 – Cl. 8 – mq. 9
(commerciale mq. 4) – a seguito di variazione planimetrica apportata all'abitazione per la regolarizzazione della veranda avvenuta in data
17/11/2021 protocollo di variazione n. PZ0065506, determina il valore dell'unità immobiliare in euro 182.074,00 e, quindi, della quota di 1/4 della stessa in euro 45.518,50, precisando che la quota in titolarità all'esecutato non è suscettibile di separazione in natura.
Si condivide la stima come effettuata dal CTU, alla luce sia del rigoroso metodo eseguito che della coerenza dei risultati cui è pervenuto, facendone proprie le conclusioni e ritenendo non necessaria la rinnovazione della stessa.
In definitiva, il valore complessivo della quota di proprietà del debitore esecutato ammonta ad € 45.518,50.
ha chiesto l'assegnazione della quota pignorata offrendo un CP_19 prezzo inferiore a quello indicato dal CTU (di € 11.000,00, pari al valore alla quota attribuita con l'atto di donazione, e di € 34.138,87, come indicato successivamente alla costituzione, in via subordinata, da considerarsi offerta minima ai sensi dell'art. 589 c.p.c., pari al prezzo base di € 45.518,50 con detrazione del 25%).
La richiesta di assegnazione non può trovare accoglimento.
Invero, l'attribuzione della quota, ai sensi dell'art. 720 c.c., in quanto richiesta ad un prezzo inferiore rispetto a quello stimato dal CTU, si risolverebbe in un indebito vantaggio della parte istante in danno del debitore esecutato, senza che rilevi in proposito l'eventuale adesione dei
12 creditori, (cfr. Tribunale Bari sez. II, 28/06/2022, n. 2583), che nel caso di specie non c'è, i cui diritti pure non possono essere sacrificati.
Inoltre, si osserva che l'offerta minima è un prezzo di eventuale aggiudicazione subordinata alla presenza di una sola offerta valida (o alla assenza di istanze di assegnazione), il che presuppone l'apertura della fase della vendita competitiva rivolta al mercato dei potenziali acquirenti, e trova la contropartita nel rischio (che l'offerente si assume offrendo un importo inferiore al prezzo base) di non vedersi aggiudicato il bene nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui agli artt. 572 e 573 c.p.c. Al di fuori della competizione tra i potenziali acquirenti, dunque, l'istituto della offerta minima non può operare, sicché il comproprietario che richiede l'attribuzione deve versare il prezzo.
In conclusione, la domanda di divisione con riferimento al bene in
Potenza, identificato in catasto al foglio 48, particella 1084/17 va accolta e, in assenza di una valida richiesta di attribuzione, va disposta la vendita dell'immobile.
La causa, quindi, una volta passata in giudicato la decisione sulla divisione, dovrà essere rimessa in istruttoria, a cura della parete interessata, al solo fine di eseguire le operazioni di vendita.
Il carattere unitario del processo divisionale non esclude che nell'ambito di tale processo debbano distinguersi le sentenze non definitive aventi carattere meramente strumentale in quanto destinate a dare impulso alle successive operazioni divisionali e sentenze definitive prive di tale carattere di strumentalità in quanto esauriscono la materia del contendere, sebbene non realizzino di per sé sole la concreta attribuzione dei beni ai singoli condividenti e debbano essere seguite da ulteriori operazioni.
Pertanto, ha natura definitiva anche la presente sentenza che, intervenendo nel corso del giudizio divisorio ha risolto tutte le contestazioni insorte, sia in ordine ai rispettivi diritti, sia in merito ai limiti e alle particolari
13 connotazioni di questi, rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni relative alla vendita.
Considerato che l'art. 2668, co. 2, c.c. dispone che la cancellazione della trascrizione delle domande “Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”, va disposta la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione eseguita il 15.10.2009 ai nn. 17886/13603, limitatamente al bene immobile sito in Potenza, identificato in catasto al foglio 48, p.lla 650, sub 8.
In applicazione dei principi di causalità della lite e di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico del debitore esecutato e CP_1 dell'intervenuto , in solido tra loro, ed in favore della parte CP_19 attrice, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 52.000,00), ), evidenziando in particolare che nella presente causa, tenuto conto della bassa complessità della stessa, vanno applicati i valori minimi.
In particolare, sono liquidati in favore di e per essa la Parte_1 mandataria le fasi di studio e introduzione, in favore Parte_2 di e per essa, quale mandataria, Controparte_11 [...]
la fase di studio e trattazione, e in favore di Controparte_12 [...] le fasi di studio, istruttoria e decisionale. CP_17
Si ritengono sussistenti giusti motivi atti a legittimare la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le altre parti in causa.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del debitore esecutato e CP_1 dell'intervenuto , in solido tra loro. CP_19
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa
Angela Alborino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
R.G.A.C. 2711/2009, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di , CP_1 Controparte_2 [...]
, , CP_5 CP_3 CP_4 Controparte_6 [...]
ed Controparte_21 Controparte_8 Controparte_9
Controparte_10
2) RIGETTA la domanda di divisione con riferimento all'immobile sito in Potenza, identificato in catasto al foglio 48, p.lla 650, sub 8.
3) ORDINA, al Conservatore dei RR. II. di Potenza di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita il
15.10.2009 ai nn. 17886/13603, limitatamente al bene immobile sito in
Potenza, identificato in catasto al foglio 48, p.lla 650, sub 8.
4) ACCOGLIE la domanda di divisione con riferimento all'immobile sito in Potenza, identificato in catasto al foglio 48, particella 1084, sub 17 e, per l'effetto, approva il progetto di divisione che prevede la vendita del predetto bene.
5) DISPONE che, una volta passata in giudicato la decisione sulla divisione, la causa sia rimessa in istruttoria, a cura della parte interessata, al solo fine di eseguire le operazioni di vendita.
6) DA e , in solido tra loro, a pagare CP_1 CP_19 in favore di e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2 la somma di euro 1.453,00 per compenso professionale, euro 407,95 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
7) DA e , in solido tra loro, a pagare CP_1 CP_19 in favore di e per essa, quale mandataria, Controparte_11 [...]
la somma di euro 1.754,00 per compenso Controparte_12
15 professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
8) DA e , in solido tra loro, a pagare CP_1 CP_19 in favore di la somma di euro 3.207,00 per compenso Controparte_17 professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
9) COMPENSA le spese tra le altre parti in causa.
10) PONE le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e , in solido tra loro. CP_1 CP_19
Così deciso in Potenza il 12.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Alborino
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