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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/08/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 67 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. BIZZARRI ROBERTA VIA DELLA Parte_1 C.F._1
NAVE 1 62012 CIVITANOVA MARCHE
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. GHIO STEFANO Controparte_1 C.F._2
MASSIMILIANO VIALE SAN LUIGI VERSIGLIA 4 62012 CIVITANOVA MARCHE .
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.876/2022 del 11/10/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 ha convenuto in giudizio chiedendo accertare l'intervenuto Controparte_1 Parte_1
acquisto mortis causa di quadri sculture e lampade, ereditate dal padre e asseritamente indebitamente appropriate dalla convenuta.
La convenuta si è costituita resistendo e chiedendo integrarsi il contraddittorio con la citazione di altro erede, il quale è rimasto contumace. Controparte_2
Il Tribunale ha così deciso:
1) accerta e dichiara che i beni mobili oggetto di sequestro nell'ambito del procedimento penale n.
2051/2014 R.G.N.R. Trib. Macerata, meglio descritti e raffigurati nella CTU espletata nel presente giudizio sono di proprietà dell'attrice facendo parte dell'eredità di nato a [...] CP_2
Marche (MC) il 19 gennaio 1936 ed ivi deceduto l'11 novembre 2012, devolutasi ex lege alla figlia
Controparte_1
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi € 786,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi oltre al 15% per rimborso spese forfettarie sulla misura dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Ha interposto appello la si è costituita resistendo mentre il fratello Pt_1 Controparte_1 [...]
cui l'atto introduttivo è stato notificato col rito degli irreperibili il 03.02.23 non si è CP_2
costituito e va quindi dichiarato contumace.
Logica giuridica impone avviare la delibazione dal terzo motivo di appello, col quale lamenta Pt_1
errore del primo giudice nell'aver riconosciuto all'appellata qualità di erede e conseguente legittimazione all'azione promossa.
Il motivo è infondato;
il primo giudice ha correttamente applicato i principi pacifici espressi dalla
Suprema Corte, per cui laddove non sia contestato il rapporto parentale padre – figlio (come nel caso di specie) il figlio non deve dimostrare la intervenuta accettazione dell'eredità, visto che l'accettazione tacita può ricavarsi dallo stesso esercizio dell'azione (Cass.2022 n. 19091 ex multis).
Neppure può condividersi la doglianza dell'appellante per cui, nel caso, i beni apparterrebbero in eredità anche all'altro figlio (contumace) che non li ha rivendicati: la posizione della è Pt_1
indifferente ai rapporti tra i coeredi (posto che non abbia rinunciato, come l'inerzia CP_2
mantenuta verso il presente giudizio lascerebbe pure ipotizzare) mentre l'art. 533 c.c. attribuisce espressamente ad ogni coerede legittimazione a rivendicare contro chiunque li possegga i beni dell'asse.
Ancora, logica giuridica impone delibare congiuntamente il primo e secondo motivo, coi quali la Pt_1
lamenta che il primo giudice abbia ritenuto ipotizzabile un'unica donazione da parte del de cuius alla di tutti i dipinti da questa posseduti, quindi liberalità non di modico valore, anziché più Pt_1
pagina 2 di 4 donazioni ognuna di modico valore, convincimento che il Tribunale ha maturato mal valutando le prove per testi assunte nel procedimento penale contro la e rigettando le richieste istruttorie Pt_1
proposte nella causa civile.
La Corte rileva che il primo giudice non ha ritenuto dimostrata alcuna donazione, ma solo ipotizzato, per completezza di motivazione, che laddove la donazione fosse stata dimostrata (e non lo è stata) allora sarebbe logico considerare una donazione unica.
La considerazione che precede renderebbe inammissibile il motivo per difetto di interesse, posto che non è l'unicità o pluralità di donazioni che il Tribunale ha posto a fondamento dell'accoglimento della domanda della nondimeno le doglianze sono infondate, per le considerazioni che seguono. CP_1
Quanto alla valutazione delle prove, in primo luogo occorre chiarire che i verbali contenenti le deposizioni testimoniali in altri processi debbono considerarsi “prove atipiche” per cui la loro efficacia probatoria deve essere assimilata alle presunzioni semplici ex art. 2779 c.c. o ad argomenti di prova
(Cass. Civ. 5440/2010; Cass. Civ. 1593/2017).
Letti i verbali del processo penale si può affermare che le prove ivi contenute non consentono di raggiungere prova certa della sussistenza di una o più donazioni delle opere del alla CP_2
Pt_1
La circostanza che l'immobile della fosse tappezzato di quadri del quando questi viveva Pt_1 CP_1
nella medesima abitazione, non costituisce un elemento di fatto che può sostenere la tesi della esistenza di una donazione.
A ciò si aggiunga che la teste ha deposto che nel 2011/2012 il disponeva di tutte le Testimone_1 CP_1
sue opere presso il suo laboratorio visto che aveva interrotto la relazione con la Sempre la Pt_1
medesima teste ha riferito che le opere venivano poi riportate alla casa della perché questa aveva Pt_1
offerto al che doveva lasciare forzosamente il laboratorio, per custodirle la sua abitazione: ciò CP_1
che esclude la donazione.
Anche la testimonianza della non è utile a dimostrare l'intervenuta donazione delle opere Tes_2
visto che il teste ha riferito che il non ha mai accennato di aver donato le opere alla CP_1 Pt_1
Non v'è quindi motivo di riformare l'impugnata sentenza, rimanendo così assorbiti il quarto motivo
(che auspica diverso regolamento delle spese all'esito della riforma) ed il quinto (che lamenta la condanna al pagamento delle spese di ctu, che deve seguire la soccombenza).
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, verso la sola parte costituita, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagina 3 di 4 dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado alla sola Controparte_1
liquidate in euro 3.200,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 67 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. BIZZARRI ROBERTA VIA DELLA Parte_1 C.F._1
NAVE 1 62012 CIVITANOVA MARCHE
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. GHIO STEFANO Controparte_1 C.F._2
MASSIMILIANO VIALE SAN LUIGI VERSIGLIA 4 62012 CIVITANOVA MARCHE .
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.876/2022 del 11/10/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 ha convenuto in giudizio chiedendo accertare l'intervenuto Controparte_1 Parte_1
acquisto mortis causa di quadri sculture e lampade, ereditate dal padre e asseritamente indebitamente appropriate dalla convenuta.
La convenuta si è costituita resistendo e chiedendo integrarsi il contraddittorio con la citazione di altro erede, il quale è rimasto contumace. Controparte_2
Il Tribunale ha così deciso:
1) accerta e dichiara che i beni mobili oggetto di sequestro nell'ambito del procedimento penale n.
2051/2014 R.G.N.R. Trib. Macerata, meglio descritti e raffigurati nella CTU espletata nel presente giudizio sono di proprietà dell'attrice facendo parte dell'eredità di nato a [...] CP_2
Marche (MC) il 19 gennaio 1936 ed ivi deceduto l'11 novembre 2012, devolutasi ex lege alla figlia
Controparte_1
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi € 786,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi oltre al 15% per rimborso spese forfettarie sulla misura dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Ha interposto appello la si è costituita resistendo mentre il fratello Pt_1 Controparte_1 [...]
cui l'atto introduttivo è stato notificato col rito degli irreperibili il 03.02.23 non si è CP_2
costituito e va quindi dichiarato contumace.
Logica giuridica impone avviare la delibazione dal terzo motivo di appello, col quale lamenta Pt_1
errore del primo giudice nell'aver riconosciuto all'appellata qualità di erede e conseguente legittimazione all'azione promossa.
Il motivo è infondato;
il primo giudice ha correttamente applicato i principi pacifici espressi dalla
Suprema Corte, per cui laddove non sia contestato il rapporto parentale padre – figlio (come nel caso di specie) il figlio non deve dimostrare la intervenuta accettazione dell'eredità, visto che l'accettazione tacita può ricavarsi dallo stesso esercizio dell'azione (Cass.2022 n. 19091 ex multis).
Neppure può condividersi la doglianza dell'appellante per cui, nel caso, i beni apparterrebbero in eredità anche all'altro figlio (contumace) che non li ha rivendicati: la posizione della è Pt_1
indifferente ai rapporti tra i coeredi (posto che non abbia rinunciato, come l'inerzia CP_2
mantenuta verso il presente giudizio lascerebbe pure ipotizzare) mentre l'art. 533 c.c. attribuisce espressamente ad ogni coerede legittimazione a rivendicare contro chiunque li possegga i beni dell'asse.
Ancora, logica giuridica impone delibare congiuntamente il primo e secondo motivo, coi quali la Pt_1
lamenta che il primo giudice abbia ritenuto ipotizzabile un'unica donazione da parte del de cuius alla di tutti i dipinti da questa posseduti, quindi liberalità non di modico valore, anziché più Pt_1
pagina 2 di 4 donazioni ognuna di modico valore, convincimento che il Tribunale ha maturato mal valutando le prove per testi assunte nel procedimento penale contro la e rigettando le richieste istruttorie Pt_1
proposte nella causa civile.
La Corte rileva che il primo giudice non ha ritenuto dimostrata alcuna donazione, ma solo ipotizzato, per completezza di motivazione, che laddove la donazione fosse stata dimostrata (e non lo è stata) allora sarebbe logico considerare una donazione unica.
La considerazione che precede renderebbe inammissibile il motivo per difetto di interesse, posto che non è l'unicità o pluralità di donazioni che il Tribunale ha posto a fondamento dell'accoglimento della domanda della nondimeno le doglianze sono infondate, per le considerazioni che seguono. CP_1
Quanto alla valutazione delle prove, in primo luogo occorre chiarire che i verbali contenenti le deposizioni testimoniali in altri processi debbono considerarsi “prove atipiche” per cui la loro efficacia probatoria deve essere assimilata alle presunzioni semplici ex art. 2779 c.c. o ad argomenti di prova
(Cass. Civ. 5440/2010; Cass. Civ. 1593/2017).
Letti i verbali del processo penale si può affermare che le prove ivi contenute non consentono di raggiungere prova certa della sussistenza di una o più donazioni delle opere del alla CP_2
Pt_1
La circostanza che l'immobile della fosse tappezzato di quadri del quando questi viveva Pt_1 CP_1
nella medesima abitazione, non costituisce un elemento di fatto che può sostenere la tesi della esistenza di una donazione.
A ciò si aggiunga che la teste ha deposto che nel 2011/2012 il disponeva di tutte le Testimone_1 CP_1
sue opere presso il suo laboratorio visto che aveva interrotto la relazione con la Sempre la Pt_1
medesima teste ha riferito che le opere venivano poi riportate alla casa della perché questa aveva Pt_1
offerto al che doveva lasciare forzosamente il laboratorio, per custodirle la sua abitazione: ciò CP_1
che esclude la donazione.
Anche la testimonianza della non è utile a dimostrare l'intervenuta donazione delle opere Tes_2
visto che il teste ha riferito che il non ha mai accennato di aver donato le opere alla CP_1 Pt_1
Non v'è quindi motivo di riformare l'impugnata sentenza, rimanendo così assorbiti il quarto motivo
(che auspica diverso regolamento delle spese all'esito della riforma) ed il quinto (che lamenta la condanna al pagamento delle spese di ctu, che deve seguire la soccombenza).
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, verso la sola parte costituita, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagina 3 di 4 dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado alla sola Controparte_1
liquidate in euro 3.200,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4