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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/11/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 633/2022 del R.G.A.C. posta in decisione all'udienza, sostituita con deposito di note scritte, del 9 luglio 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc e pendente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, via Prisciano n.28, Parte_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Marco Zelli, che lo rappresenta e difende, come da atto di citazione attore
e
(c.f. ) e (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 CodiceFiscale_3 entrambe elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Bertoloni n. 41, presso lo studio dell'avv.
UR RE, che lo rappresenta e difende, come da comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t. elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Massimo n. 24, presso lo studio dell'avv. Fabio
Fava, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Oggetto: responsabilità da circolazione di veicoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1
, oltreché la compagnia assicurativa CP_2 Controparte_3 chiedendo l'accertamento della responsabilità del sig. , ai sensi dell'art. 2054 c.c., Controparte_1 per il sinistro subito il 21.9.2011, e la conseguente condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni derivanti, quantificati in € 37.587,04.
A fondamento ha dedotto: il guasto meccanico al proprio veicolo, verificatosi nella notte del
21.9.2011, percorrendo la strada provinciale Cassia in direzione Monterosi;
l'abbandono del mezzo inservibile e l'essersi incamminato a piedi lungo il lato destro della strada;
l'essere stato investito dal veicolo Toyota Yaris T.g. DD 548 XH, condotto dal sig. , di proprietà del sig. Controparte_1 CP_2
e assicurato per la responsabilità civile presso la
[...] Controparte_3
(polizza n. 57954727); i soccorsi chiamati dal sig. presente al momento Controparte_4 dell'accaduto; i rilievi eseguiti dai Carabinieri giunti sul posto;
il proprio ingresso presso il pronto soccorso dell'ospedale Gemelli dove, per le lesioni personali gravi riportate, consistenti in “… trauma cranico commotivo con piccola contusione cerebrale-frattura costale … ferita cuoio capelluto …” venivano riconosciuti 40 giorni di prognosi;
le ulteriori visite e accertamenti, eseguiti nei giorni successivi, da cui emergevano “fratture teste di I I e III metatarso di sinistra", “notevole rigidità dolorosa del rachide cervicale con brachialgia bilaterale e notevole contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale cervicale” e infine “esiti gliotici a livello del centro semiovale di sinistra alla convessità alla base del peduncolo mesencefalico di sinistra si reperta immagine ovolare ipointensa nelle sequenze per emosiderina, del diametro trasverso di 5 mm. compatibile con esiti di piccolo sanguinamento;
ulteriori puntiformi analoghe alterazioni del segnale (2-3 mm) si osservano nella sostanza bianca delle corone radiate e centri simiovali compatibili con esiti di danno assonale;
si conferma accentuazione dello spazio liquorale in regione polare temporale bilateralmente come per cisti liquorale” oltre al riconoscimento di altri 30 giorni di prognosi; l'inoltro, con missiva a mezzo posta del 24.12.2011, alla compagnia assicurativa convenuta di una formale richiesta di risarcimento danni ai sensi degli artt. 148 e 149 C.d.s.; il procedimento penale svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di
Viterbo, per il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p.; la sua conclusione, avvenuta con la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Viterbo n. 11/2019 che accertava la responsabilità penale del sig. per il reato ascritto, condannandolo al pagamento di € 400,00 di multa, e Controparte_1 disponeva in capo all'imputato e alla , nella qualità di responsabile civile, il Controparte_5 pagamento di una provvisionale per € 10.000; l'adempimento da parte della compagnia assicurativa che, a mezzo assegno, versava all'attore l'intero importo;
l'appello, proposto dal solo CP_1
, avverso la sentenza del giudice di primo grado;
la sentenza 15/2020 con il Tribunale di Viterbo
[...] dichiarava prescritto il reato, confermando al contempo le statuizioni civili;
il danno biologico subito per come accertato dalla perizia di parte elaborata dal dottor;
il danno morale Persona_1 patito derivante dal non aver potuto svolgere le normali attività quotidiane e lavorative per un importante arco temporale;
le spese mediche nelle more sostenute.
Si sono costituiti e , i quali hanno chiesto dichiararsi preliminarmente CP_1 CP_2
l'improcedibilità della domanda del ricorrente per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita, nel merito, il rigetto della pretesa e, in subordine, la riduzione del risarcimento nella misura di giustizia, avanzando, in ogni caso, azione di manleva nei confronti della compagnia assicurativa.
A supporto hanno dedotto: la dinamica del sinistro per come ricostruita dal Giudice di Pace nella sentenza di primo grado, poi confermata dalla Corte di Appello, e ormai coperta da giudicato;
la preclusione ad una diversa ricostruzione della condotta tenuta dal sig. in occasione Controparte_1 del sinistro;
la facoltà, tuttavia, per il giudice civile di sindacare il comportamento tenuto dall'attore al momento dell'investimento, aspetto non adeguatamente investigato dal giudice penale;
i vari elementi che rendevano opportuna tale nuova indagine anche ai sensi dell'art.1227 c.c.; la sanzione, irrogata al ricorrente in quell'occasione, per illecita circolazione su strada statale (violazione dell'art. 175 6° e 16 °c. C.d.S.); gli esiti dell'esame tossicologico a cui veniva sottoposto il sig. all'entrata Pt_1 nel pronto soccorso, dai quali risultava un tasso di etanolo nel sangue pari a 75 mg/l; l'utilizzo di cannabioidi e, raramente, cocaina dichiarato dal in occasione del suo ricovero al pronto Pt_1 soccorso dell'ospedale Gemelli;
la circostanza per cui, prima di essere investito, l'attore percorreva,
a piedi, la carreggiata, dando le spalle al senso di marcia e senza indossare il giubbotto retroriflettente, violando così gli artt. 190 1°c. e 165 n.5 del Codice della Strada;
i danni riportati dall'auto esclusivamente sul lato sinistro, da cui poteva desumersi che il percorreva la via sul Pt_1 margine sinistro e non destro della carreggiata;
la copertura assicurativa, garantita dalla polizza n.
513/57954727 stipulata con la compagnia , della circolazione stradale del veicolo Toyota CP_3 coinvolto nell'incidente; la sproporzione del quantum risarcitorio domandato rispetto alle lesioni effettivamente riportate e accertate.
Costituitasi tardivamente, la Zurich Insurance Plc ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata e, in via subordinata, l'accertamento della condotta colposa di ai sensi dell'art.1227 c.c.. Parte_1
A supporto ha dedotto: l'assenza di prova in ordine alla totale ed esclusiva responsabilità del signor nella causazione dell'investimento pedonale, all'effettiva entità dei danni, alla Controparte_1 totale ed esclusiva riferibilità degli stessi al sinistro per cui è causa nonché alla loro quantificazione;
l'insufficienza, sotto tale profilo, dell'accertamento condotto dal giudice penale al solo fine di determinare la condanna provvisionale;
i rilievi svolti dai Carabinieri che, giunti sul posto, avevano accertato l'assenza di testimoni al momento dell'incidente, le caratteristiche della strada, composta da due carreggiate separate da uno spartitraffico rilevato, l'assenza di illuminazione e, infine, la sanzione irrogata al er violazione degli artt. 175 1° e 16°c. C.d.S.; le diverse condotte colpose Pt_1 tenute dall'attore, in occasione del sinistro, il quale aveva omesso tanto di segnalare la presenza della sua vettura ferma sulla strada, quanto di indossare il giubbotto catarifrangente, a cui doveva aggiungersi l'aver cambiato bruscamente la propria direzione in un punto della sede stradale in cui l'illuminazione era insufficiente e il transito ai pedoni vietato;
la sproporzione del quantum risarcitorio domandato rispetto alle lesioni effettivamente riportate e accertate, tanto più che tutti i documenti depositati dall'attore non risultavano essere degli originali, ma mere copie prive dei requisiti di cui all'art.2719 c.c.; l'assenza di prova in ordine al danno morale effettivamente patito da parte del Pt_1
l'inadeguatezza, da ultimo, delle c.d. Tabelle Milanesi nel quantificare il risarcimento del danno e la preferenza per le Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma.
Assegnato termine per lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita, constatato il fallimento della stessa;
concessi i termini di cui all'art. 183 6°c. c.p.c. e conferito l'incarico al consulente tecnico d'ufficio, all'udienza del 25.9.2024 è stata formulata proposta di conciliazione della causa mediante il riconoscimento, a tacitazione di ogni pretesa, dell'importo di € 4.000,00 all'attore, il quale, però, non ha aderito. Rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
9.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta dall'attore è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
A fronte di un illecito dannoso idoneo ad integrare tanto gli estremi di un reato quanto un'ipotesi di responsabilità aquiliana, l'ordinamento riconosce al danneggiato idonea tutela sia in sede penale che civile. Pertanto, laddove venga attivata la prima, e il relativo procedimento giunga a conclusione, si pone il tema degli effetti della sentenza penale sull'eventuale giudizio civile che il soggetto danneggiato ben potrebbe intraprendere in un momento successivo.
Posto il tenore letterale degli artt. 651 e ss. c.p.p., laddove prevedono che il giudicato penale si formi essenzialmente sul fatto, sui suoi caratteri e sull'affermazione che lo stesso sia stato commesso dall'imputato, i principi generali dell'unità della giurisdizione e dell'economia processuale impongono di accogliere un'interpretazione estensiva della disposizione e dello stesso concetto di fatto di reato, che ben può estendersi anche al comportamento tenuto dalla persona offesa. La sindacabilità di quest'ultimo in sede penale, infatti, risulta necessaria quando da tale accertamento potrebbe dipendere il riconoscimento di alcune circostanze del reato o, come nel caso di specie, delle statuizioni civili fissate nel dispositivo.
Tale considerazione sembra confortare quanto deciso dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ipotesi di una pronuncia penale dichiarativa della prescrizione del reato con previsioni delle statuizioni civili, ha chiarito che “l'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato – costituitosi parte civile – preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227 comma 1, c.c.”
(Cass.26009/2023 e Cass. 6278/2025). Risultato che, peraltro, appare coerente con la pronuncia Cass.
4504/2001, richiamata dai sig.ri nella loro comparsa di costituzione e risposta, la quale se ha CP_1 riconosciuto il potere del giudice civile di indagare sulle altre “modalità del fatto” solo se non
“considerate dal giudice penale ai fini del giudizio”.
Nella concreta fattispecie, va confermato, sul punto, quanto già statuito nell'ordinanza del 4.10.2023.
Difatti, nel definire il giudizio di appello, il Tribunale di Viterbo, sezione penale, nella sentenza n.
15/2020, oltre a dichiarare prescritta la fattispecie di cui all'art.590 c.p., ascritta al sig. CP_1
, ha confermato le statuizioni civili già previste dal giudice di primo grado.
[...]
In particolare, dalla lettura della parte motiva del provvedimento giurisdizionale, emerge chiaramente come l'autorità giudiziaria abbia adeguatamente indagato le modalità del fatto anche in relazione al comportamento tenuto, in quell'occasione, dalla persona offesa, ossia dal sig. Pt_1
Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle conseguenze giuridiche del comportamento del pedone investito, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 590
c.p., il giudicante ha provveduto ad esaminare la condotta di entrambe i soggetti coinvolti nella vicenda, specificando, quanto al , che “era sicuramente nelle condizioni di avvistare il pedone CP_1 in quanto: (a) viaggiava con i fari accesi, essendo notte;
(b) il fatto è avvenuto su un tratto sostanzialmente rettilineo e con tempo sereno. Una volta avuta contezza del pedone, il CP_1 avrebbe dovuto procedere con la massima attenzione marciando a velocità moderata e con ogni cautela necessaria, preparandosi altresì alla possibilità di realizzare eventuali manovre di emergenza onde fronteggiare comportamenti imprudenti del e, quanto al che “la circostanza che Pt_1 Pt_1 la vittima abbia improvvisamente attraversato la carreggiata costituisce profilo che non ha trovato alcun riscontro”, aggiungendo che “neppure il , omettendo di rendere dichiarazioni nel giudizio CP_1 di primo grado, ha dato conto di una simile dinamica del fatto”, argomentando, inoltre, che “Anche il nel dare conto delle dichiarazioni raccolte dal prevenuto nell'immediatezza, non riferiva CP_4 che questi avesse fatto cenno ad un attraversamento improvviso della strada da parte della vittima” ed, infine, concludendo che “alla luce delle osservazioni che precedono, anche a voler ammettere che la vittima abbia attraversato la carreggiata – così comportandosi in modo assai imprudente – ciò non escluderebbe la responsabilità del prevenuto” (cfr. sentenza n. 15/2020, sezione penale del Tribunale di Viterbo).
Emerge, dunque, plasticamente come il giudice penale abbia ampiamente valutato, nel ricostruire il fatto di reato, anche il comportamento tenuto in quell'occasione dalla persona offesa, odierna ricorrente, con la conseguenza che un'ulteriore indagine, in tal senso, anche al sol fine di valutare l'applicabilità dell'art.1227 1°c. c.c., risulta, in questa sede, del tutto preclusa dal giudicato penale sul punto già formatosi.
Cristallizzato, dunque, il fatto e con esso l'esclusiva responsabilità per lo stesso del , in merito CP_1 alle conseguenze pregiudizievoli derivate dal sinistro, il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto nei limiti che seguono.
In relazione a tale profilo, va osservato che la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.
26972/2008, ha precisato che lo stesso, identificandosi con il pregiudizio determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria e che eventuali sottocategorie non possono che assumere una mera valenza descrittiva.
Pertanto, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che, peraltro, ha ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private.
Nel caso di specie, le indagini peritali del Ctu, all'uopo nominato, condotte con metodo coerente e scevro da vizi, hanno riscontrato “esiti permanenti menomativi della complessiva integrità psicofisica consistenti in sindrome del traumatizzato cranico caratterizzata da cefalea, difficoltà di concentrazione ed ansia;
tali esiti menomativi permanenti dell'integrità psico – fisica del ricorrente sono diretta conseguenza delle lesioni riportate a causa del sinistro occorsogli”. Il medesimo professionista ha concluso, pertanto, riconoscendo in capo al danneggiato un'invalidità temporanea di 10 giorni al 100%, di 30 giorni al 50%, con postumi permanenti pari all'8%.
Risultato da ritenersi congruo e condivisibile tanto più che i consulenti tecnici di parte nominati non hanno ritenuto opportuno formulare alcun tipo di osservazione all'elaborato peritale.
La percentuale di invalidità permanente, riconosciuta dall'ausiliario del giudice, il suo derivare da quello che si può considerare un sinistro stradale, occorso il 21.9.2011, implica l'applicazione, ai fini della liquidazione del danno, delle tabelle per le microlesioni permanenti di cui all'art. 139 d.lgs.
209/2005 recante il c.d. codice delle assicurazioni private, riferite all'anno 2011.
Ne consegue che, considerata l'età del danneggiato al momento del fatto (32 anni), il danno biologico all'epoca dell'accadimento può essere quantificato nel seguente modo: € 11.349,17 in ragione dell'invalidità permanente;
€ 442,80 per l'invalidità temporanea totale per 10 giorni, nonché € 664,20 per l'invalidità temporanea parziale del 50 % per 30 giorni.
Per il danno morale subito da parte ricorrente, quale conseguenza del sinistro, va rilevato che se da un lato è vero che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”
(cfr. Cass. 339/2016), dall'altro lato è parimenti vero che in ragione dell'età dell'attore al momento dell'evento, delle modalità di accadimento dello stesso e dei numerosi accertamenti a cui il danneggiato si è dovuto sottoporre, si può presumere il turbamento avvertito in conseguenza dello stesso in misura apprezzabile.
Ciò induce ad incrementare la somma riconosciuta a titolo di danno biologico, pari ad € 12.456,17, di un ulteriore 10% (€ 1.245,61), per complessivi € 13.701,78 (12.456,17 + 1.245,61).
Deve, invece, escludersi, nel caso di specie, la possibilità di riconoscere anche un'eventuale personalizzazione del danno, in ragione dell'assenza di specifica allegazione e di idonei elementi probatori.
Alla somma di € 13.701,78 deve aggiungersi, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, quanto dovuto per il mancato godimento della somma liquidata oggetto di risarcimento, dovendosi riconoscere gli interessi compensativi secondo il criterio elaborato nella sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712.
La somma capitale deve essere quindi progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici
ISTAT, con applicazione degli interessi al tasso legale, divenendo così di € 15.675,81, fino alla data della 28.3.2019 quando, come riconosciuto da parte attrice già nel proprio atto introduttivo, la compagnia assicurativa, odierna convenuta, ha versato al a somma riconosciuta a quest'ultimo Pt_1
a titolo di provvisionale dal giudice penale, € 10.000,00.
Successivamente al pagamento da parte della compagnia assicurativa, risultava, pertanto, ancora dovuta l'ammontare di € 5.675,81, sul quale deve nuovamente applicarsi il criterio rivalutativo indicato, fino all'attualità, con applicazione degli interessi al tasso legale ex art.1282 c.c., fino alla data della pubblicazione della sentenza.
Devono, poi, aggiungersi le spese mediche sostenute dal sig. adeguatamente provate Parte_1 attraverso il deposito delle ricevute e degli scontrini in atti, con conseguente riconoscimento della somma di € 732,51, oltre rivalutazione come per legge.
Sul punto, la contestazione della compagnia assicurativa, avanzata ai sensi dell'art.2729 c.c., risulta oltreché inammissibile, data la tardiva costituzione della , anche del tutto generica, non avendo CP_3 parte convenuta indicato alcunché in ordine alle ragioni per cui le fotocopie versate in atti dall'attore dovrebbero presentare rilevanti discrasie rispetto ai relativi originali.
La domanda di manleva proposta dai sig.ri nei confronti della compagnia assicurativa Zurich CP_1 insurance plc, invece, può dichiararsi fondata, risultando agli atti la polizza e avendo la stessa compagnia riconosciuto l'idoneità della stessa a coprire i danni derivanti dal sinistro oggetto di causa.
La liquidazione delle stesse, in base al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. e relative tabelle, deve avvenire in base ai valori pari ai minimi, vista la semplicità delle questioni trattate. Peraltro, l'esito complessivo della lite e il rifiuto di parte attrice di aderire alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 25.9.2024, per un importo di poco inferiore a quello liquidato nel presente provvedimento, inducono a liquidare tali spese in favore del procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosi antistatario, tenendo conto della differenza tra l'importo oggetto della proposta e quello effettivamente riconosciuto.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, tra loro.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda avanzata dall'attore nei confronti dei convenuti e , CP_2 Controparte_1 condannandoli al pagamento in favore di della somma di € 5.675,81 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi compensativi nei limiti di cui in motivazione ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
b) accoglie la domanda avanzata dall'attore nei confronti dei convenuti e , CP_2 Controparte_1 condannandoli, al pagamento in favore di della somma di € 732,51 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre interessi come per legge;
c) accoglie la domanda di manleva promossa da e nei confronti della CP_1 CP_2
Compagnia Zurich Insurance P.L.C. e per l'effetto condanna quest'ultima a tenere indenne e manlevare e da tutte le somme che questi saranno tenuti a pagare in forza CP_1 CP_2 dei capi a) e b) della presente pronuncia;
d) condanna tutti i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 1.280,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore dell'avv. Marco
Zelli dichiaratosi antistatario;
e) pone le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Viterbo, 21.11.2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 633/2022 del R.G.A.C. posta in decisione all'udienza, sostituita con deposito di note scritte, del 9 luglio 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc e pendente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, via Prisciano n.28, Parte_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Marco Zelli, che lo rappresenta e difende, come da atto di citazione attore
e
(c.f. ) e (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 CodiceFiscale_3 entrambe elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Bertoloni n. 41, presso lo studio dell'avv.
UR RE, che lo rappresenta e difende, come da comparsa di costituzione e risposta;
Convenuti
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t. elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Massimo n. 24, presso lo studio dell'avv. Fabio
Fava, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Oggetto: responsabilità da circolazione di veicoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1
, oltreché la compagnia assicurativa CP_2 Controparte_3 chiedendo l'accertamento della responsabilità del sig. , ai sensi dell'art. 2054 c.c., Controparte_1 per il sinistro subito il 21.9.2011, e la conseguente condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni derivanti, quantificati in € 37.587,04.
A fondamento ha dedotto: il guasto meccanico al proprio veicolo, verificatosi nella notte del
21.9.2011, percorrendo la strada provinciale Cassia in direzione Monterosi;
l'abbandono del mezzo inservibile e l'essersi incamminato a piedi lungo il lato destro della strada;
l'essere stato investito dal veicolo Toyota Yaris T.g. DD 548 XH, condotto dal sig. , di proprietà del sig. Controparte_1 CP_2
e assicurato per la responsabilità civile presso la
[...] Controparte_3
(polizza n. 57954727); i soccorsi chiamati dal sig. presente al momento Controparte_4 dell'accaduto; i rilievi eseguiti dai Carabinieri giunti sul posto;
il proprio ingresso presso il pronto soccorso dell'ospedale Gemelli dove, per le lesioni personali gravi riportate, consistenti in “… trauma cranico commotivo con piccola contusione cerebrale-frattura costale … ferita cuoio capelluto …” venivano riconosciuti 40 giorni di prognosi;
le ulteriori visite e accertamenti, eseguiti nei giorni successivi, da cui emergevano “fratture teste di I I e III metatarso di sinistra", “notevole rigidità dolorosa del rachide cervicale con brachialgia bilaterale e notevole contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale cervicale” e infine “esiti gliotici a livello del centro semiovale di sinistra alla convessità alla base del peduncolo mesencefalico di sinistra si reperta immagine ovolare ipointensa nelle sequenze per emosiderina, del diametro trasverso di 5 mm. compatibile con esiti di piccolo sanguinamento;
ulteriori puntiformi analoghe alterazioni del segnale (2-3 mm) si osservano nella sostanza bianca delle corone radiate e centri simiovali compatibili con esiti di danno assonale;
si conferma accentuazione dello spazio liquorale in regione polare temporale bilateralmente come per cisti liquorale” oltre al riconoscimento di altri 30 giorni di prognosi; l'inoltro, con missiva a mezzo posta del 24.12.2011, alla compagnia assicurativa convenuta di una formale richiesta di risarcimento danni ai sensi degli artt. 148 e 149 C.d.s.; il procedimento penale svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di
Viterbo, per il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p.; la sua conclusione, avvenuta con la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Viterbo n. 11/2019 che accertava la responsabilità penale del sig. per il reato ascritto, condannandolo al pagamento di € 400,00 di multa, e Controparte_1 disponeva in capo all'imputato e alla , nella qualità di responsabile civile, il Controparte_5 pagamento di una provvisionale per € 10.000; l'adempimento da parte della compagnia assicurativa che, a mezzo assegno, versava all'attore l'intero importo;
l'appello, proposto dal solo CP_1
, avverso la sentenza del giudice di primo grado;
la sentenza 15/2020 con il Tribunale di Viterbo
[...] dichiarava prescritto il reato, confermando al contempo le statuizioni civili;
il danno biologico subito per come accertato dalla perizia di parte elaborata dal dottor;
il danno morale Persona_1 patito derivante dal non aver potuto svolgere le normali attività quotidiane e lavorative per un importante arco temporale;
le spese mediche nelle more sostenute.
Si sono costituiti e , i quali hanno chiesto dichiararsi preliminarmente CP_1 CP_2
l'improcedibilità della domanda del ricorrente per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita, nel merito, il rigetto della pretesa e, in subordine, la riduzione del risarcimento nella misura di giustizia, avanzando, in ogni caso, azione di manleva nei confronti della compagnia assicurativa.
A supporto hanno dedotto: la dinamica del sinistro per come ricostruita dal Giudice di Pace nella sentenza di primo grado, poi confermata dalla Corte di Appello, e ormai coperta da giudicato;
la preclusione ad una diversa ricostruzione della condotta tenuta dal sig. in occasione Controparte_1 del sinistro;
la facoltà, tuttavia, per il giudice civile di sindacare il comportamento tenuto dall'attore al momento dell'investimento, aspetto non adeguatamente investigato dal giudice penale;
i vari elementi che rendevano opportuna tale nuova indagine anche ai sensi dell'art.1227 c.c.; la sanzione, irrogata al ricorrente in quell'occasione, per illecita circolazione su strada statale (violazione dell'art. 175 6° e 16 °c. C.d.S.); gli esiti dell'esame tossicologico a cui veniva sottoposto il sig. all'entrata Pt_1 nel pronto soccorso, dai quali risultava un tasso di etanolo nel sangue pari a 75 mg/l; l'utilizzo di cannabioidi e, raramente, cocaina dichiarato dal in occasione del suo ricovero al pronto Pt_1 soccorso dell'ospedale Gemelli;
la circostanza per cui, prima di essere investito, l'attore percorreva,
a piedi, la carreggiata, dando le spalle al senso di marcia e senza indossare il giubbotto retroriflettente, violando così gli artt. 190 1°c. e 165 n.5 del Codice della Strada;
i danni riportati dall'auto esclusivamente sul lato sinistro, da cui poteva desumersi che il percorreva la via sul Pt_1 margine sinistro e non destro della carreggiata;
la copertura assicurativa, garantita dalla polizza n.
513/57954727 stipulata con la compagnia , della circolazione stradale del veicolo Toyota CP_3 coinvolto nell'incidente; la sproporzione del quantum risarcitorio domandato rispetto alle lesioni effettivamente riportate e accertate.
Costituitasi tardivamente, la Zurich Insurance Plc ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata e, in via subordinata, l'accertamento della condotta colposa di ai sensi dell'art.1227 c.c.. Parte_1
A supporto ha dedotto: l'assenza di prova in ordine alla totale ed esclusiva responsabilità del signor nella causazione dell'investimento pedonale, all'effettiva entità dei danni, alla Controparte_1 totale ed esclusiva riferibilità degli stessi al sinistro per cui è causa nonché alla loro quantificazione;
l'insufficienza, sotto tale profilo, dell'accertamento condotto dal giudice penale al solo fine di determinare la condanna provvisionale;
i rilievi svolti dai Carabinieri che, giunti sul posto, avevano accertato l'assenza di testimoni al momento dell'incidente, le caratteristiche della strada, composta da due carreggiate separate da uno spartitraffico rilevato, l'assenza di illuminazione e, infine, la sanzione irrogata al er violazione degli artt. 175 1° e 16°c. C.d.S.; le diverse condotte colpose Pt_1 tenute dall'attore, in occasione del sinistro, il quale aveva omesso tanto di segnalare la presenza della sua vettura ferma sulla strada, quanto di indossare il giubbotto catarifrangente, a cui doveva aggiungersi l'aver cambiato bruscamente la propria direzione in un punto della sede stradale in cui l'illuminazione era insufficiente e il transito ai pedoni vietato;
la sproporzione del quantum risarcitorio domandato rispetto alle lesioni effettivamente riportate e accertate, tanto più che tutti i documenti depositati dall'attore non risultavano essere degli originali, ma mere copie prive dei requisiti di cui all'art.2719 c.c.; l'assenza di prova in ordine al danno morale effettivamente patito da parte del Pt_1
l'inadeguatezza, da ultimo, delle c.d. Tabelle Milanesi nel quantificare il risarcimento del danno e la preferenza per le Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma.
Assegnato termine per lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita, constatato il fallimento della stessa;
concessi i termini di cui all'art. 183 6°c. c.p.c. e conferito l'incarico al consulente tecnico d'ufficio, all'udienza del 25.9.2024 è stata formulata proposta di conciliazione della causa mediante il riconoscimento, a tacitazione di ogni pretesa, dell'importo di € 4.000,00 all'attore, il quale, però, non ha aderito. Rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
9.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta dall'attore è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
A fronte di un illecito dannoso idoneo ad integrare tanto gli estremi di un reato quanto un'ipotesi di responsabilità aquiliana, l'ordinamento riconosce al danneggiato idonea tutela sia in sede penale che civile. Pertanto, laddove venga attivata la prima, e il relativo procedimento giunga a conclusione, si pone il tema degli effetti della sentenza penale sull'eventuale giudizio civile che il soggetto danneggiato ben potrebbe intraprendere in un momento successivo.
Posto il tenore letterale degli artt. 651 e ss. c.p.p., laddove prevedono che il giudicato penale si formi essenzialmente sul fatto, sui suoi caratteri e sull'affermazione che lo stesso sia stato commesso dall'imputato, i principi generali dell'unità della giurisdizione e dell'economia processuale impongono di accogliere un'interpretazione estensiva della disposizione e dello stesso concetto di fatto di reato, che ben può estendersi anche al comportamento tenuto dalla persona offesa. La sindacabilità di quest'ultimo in sede penale, infatti, risulta necessaria quando da tale accertamento potrebbe dipendere il riconoscimento di alcune circostanze del reato o, come nel caso di specie, delle statuizioni civili fissate nel dispositivo.
Tale considerazione sembra confortare quanto deciso dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ipotesi di una pronuncia penale dichiarativa della prescrizione del reato con previsioni delle statuizioni civili, ha chiarito che “l'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato – costituitosi parte civile – preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227 comma 1, c.c.”
(Cass.26009/2023 e Cass. 6278/2025). Risultato che, peraltro, appare coerente con la pronuncia Cass.
4504/2001, richiamata dai sig.ri nella loro comparsa di costituzione e risposta, la quale se ha CP_1 riconosciuto il potere del giudice civile di indagare sulle altre “modalità del fatto” solo se non
“considerate dal giudice penale ai fini del giudizio”.
Nella concreta fattispecie, va confermato, sul punto, quanto già statuito nell'ordinanza del 4.10.2023.
Difatti, nel definire il giudizio di appello, il Tribunale di Viterbo, sezione penale, nella sentenza n.
15/2020, oltre a dichiarare prescritta la fattispecie di cui all'art.590 c.p., ascritta al sig. CP_1
, ha confermato le statuizioni civili già previste dal giudice di primo grado.
[...]
In particolare, dalla lettura della parte motiva del provvedimento giurisdizionale, emerge chiaramente come l'autorità giudiziaria abbia adeguatamente indagato le modalità del fatto anche in relazione al comportamento tenuto, in quell'occasione, dalla persona offesa, ossia dal sig. Pt_1
Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle conseguenze giuridiche del comportamento del pedone investito, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 590
c.p., il giudicante ha provveduto ad esaminare la condotta di entrambe i soggetti coinvolti nella vicenda, specificando, quanto al , che “era sicuramente nelle condizioni di avvistare il pedone CP_1 in quanto: (a) viaggiava con i fari accesi, essendo notte;
(b) il fatto è avvenuto su un tratto sostanzialmente rettilineo e con tempo sereno. Una volta avuta contezza del pedone, il CP_1 avrebbe dovuto procedere con la massima attenzione marciando a velocità moderata e con ogni cautela necessaria, preparandosi altresì alla possibilità di realizzare eventuali manovre di emergenza onde fronteggiare comportamenti imprudenti del e, quanto al che “la circostanza che Pt_1 Pt_1 la vittima abbia improvvisamente attraversato la carreggiata costituisce profilo che non ha trovato alcun riscontro”, aggiungendo che “neppure il , omettendo di rendere dichiarazioni nel giudizio CP_1 di primo grado, ha dato conto di una simile dinamica del fatto”, argomentando, inoltre, che “Anche il nel dare conto delle dichiarazioni raccolte dal prevenuto nell'immediatezza, non riferiva CP_4 che questi avesse fatto cenno ad un attraversamento improvviso della strada da parte della vittima” ed, infine, concludendo che “alla luce delle osservazioni che precedono, anche a voler ammettere che la vittima abbia attraversato la carreggiata – così comportandosi in modo assai imprudente – ciò non escluderebbe la responsabilità del prevenuto” (cfr. sentenza n. 15/2020, sezione penale del Tribunale di Viterbo).
Emerge, dunque, plasticamente come il giudice penale abbia ampiamente valutato, nel ricostruire il fatto di reato, anche il comportamento tenuto in quell'occasione dalla persona offesa, odierna ricorrente, con la conseguenza che un'ulteriore indagine, in tal senso, anche al sol fine di valutare l'applicabilità dell'art.1227 1°c. c.c., risulta, in questa sede, del tutto preclusa dal giudicato penale sul punto già formatosi.
Cristallizzato, dunque, il fatto e con esso l'esclusiva responsabilità per lo stesso del , in merito CP_1 alle conseguenze pregiudizievoli derivate dal sinistro, il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto nei limiti che seguono.
In relazione a tale profilo, va osservato che la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.
26972/2008, ha precisato che lo stesso, identificandosi con il pregiudizio determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria e che eventuali sottocategorie non possono che assumere una mera valenza descrittiva.
Pertanto, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che, peraltro, ha ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private.
Nel caso di specie, le indagini peritali del Ctu, all'uopo nominato, condotte con metodo coerente e scevro da vizi, hanno riscontrato “esiti permanenti menomativi della complessiva integrità psicofisica consistenti in sindrome del traumatizzato cranico caratterizzata da cefalea, difficoltà di concentrazione ed ansia;
tali esiti menomativi permanenti dell'integrità psico – fisica del ricorrente sono diretta conseguenza delle lesioni riportate a causa del sinistro occorsogli”. Il medesimo professionista ha concluso, pertanto, riconoscendo in capo al danneggiato un'invalidità temporanea di 10 giorni al 100%, di 30 giorni al 50%, con postumi permanenti pari all'8%.
Risultato da ritenersi congruo e condivisibile tanto più che i consulenti tecnici di parte nominati non hanno ritenuto opportuno formulare alcun tipo di osservazione all'elaborato peritale.
La percentuale di invalidità permanente, riconosciuta dall'ausiliario del giudice, il suo derivare da quello che si può considerare un sinistro stradale, occorso il 21.9.2011, implica l'applicazione, ai fini della liquidazione del danno, delle tabelle per le microlesioni permanenti di cui all'art. 139 d.lgs.
209/2005 recante il c.d. codice delle assicurazioni private, riferite all'anno 2011.
Ne consegue che, considerata l'età del danneggiato al momento del fatto (32 anni), il danno biologico all'epoca dell'accadimento può essere quantificato nel seguente modo: € 11.349,17 in ragione dell'invalidità permanente;
€ 442,80 per l'invalidità temporanea totale per 10 giorni, nonché € 664,20 per l'invalidità temporanea parziale del 50 % per 30 giorni.
Per il danno morale subito da parte ricorrente, quale conseguenza del sinistro, va rilevato che se da un lato è vero che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”
(cfr. Cass. 339/2016), dall'altro lato è parimenti vero che in ragione dell'età dell'attore al momento dell'evento, delle modalità di accadimento dello stesso e dei numerosi accertamenti a cui il danneggiato si è dovuto sottoporre, si può presumere il turbamento avvertito in conseguenza dello stesso in misura apprezzabile.
Ciò induce ad incrementare la somma riconosciuta a titolo di danno biologico, pari ad € 12.456,17, di un ulteriore 10% (€ 1.245,61), per complessivi € 13.701,78 (12.456,17 + 1.245,61).
Deve, invece, escludersi, nel caso di specie, la possibilità di riconoscere anche un'eventuale personalizzazione del danno, in ragione dell'assenza di specifica allegazione e di idonei elementi probatori.
Alla somma di € 13.701,78 deve aggiungersi, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, quanto dovuto per il mancato godimento della somma liquidata oggetto di risarcimento, dovendosi riconoscere gli interessi compensativi secondo il criterio elaborato nella sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712.
La somma capitale deve essere quindi progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici
ISTAT, con applicazione degli interessi al tasso legale, divenendo così di € 15.675,81, fino alla data della 28.3.2019 quando, come riconosciuto da parte attrice già nel proprio atto introduttivo, la compagnia assicurativa, odierna convenuta, ha versato al a somma riconosciuta a quest'ultimo Pt_1
a titolo di provvisionale dal giudice penale, € 10.000,00.
Successivamente al pagamento da parte della compagnia assicurativa, risultava, pertanto, ancora dovuta l'ammontare di € 5.675,81, sul quale deve nuovamente applicarsi il criterio rivalutativo indicato, fino all'attualità, con applicazione degli interessi al tasso legale ex art.1282 c.c., fino alla data della pubblicazione della sentenza.
Devono, poi, aggiungersi le spese mediche sostenute dal sig. adeguatamente provate Parte_1 attraverso il deposito delle ricevute e degli scontrini in atti, con conseguente riconoscimento della somma di € 732,51, oltre rivalutazione come per legge.
Sul punto, la contestazione della compagnia assicurativa, avanzata ai sensi dell'art.2729 c.c., risulta oltreché inammissibile, data la tardiva costituzione della , anche del tutto generica, non avendo CP_3 parte convenuta indicato alcunché in ordine alle ragioni per cui le fotocopie versate in atti dall'attore dovrebbero presentare rilevanti discrasie rispetto ai relativi originali.
La domanda di manleva proposta dai sig.ri nei confronti della compagnia assicurativa Zurich CP_1 insurance plc, invece, può dichiararsi fondata, risultando agli atti la polizza e avendo la stessa compagnia riconosciuto l'idoneità della stessa a coprire i danni derivanti dal sinistro oggetto di causa.
La liquidazione delle stesse, in base al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. e relative tabelle, deve avvenire in base ai valori pari ai minimi, vista la semplicità delle questioni trattate. Peraltro, l'esito complessivo della lite e il rifiuto di parte attrice di aderire alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 25.9.2024, per un importo di poco inferiore a quello liquidato nel presente provvedimento, inducono a liquidare tali spese in favore del procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosi antistatario, tenendo conto della differenza tra l'importo oggetto della proposta e quello effettivamente riconosciuto.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, tra loro.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie la domanda avanzata dall'attore nei confronti dei convenuti e , CP_2 Controparte_1 condannandoli al pagamento in favore di della somma di € 5.675,81 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi compensativi nei limiti di cui in motivazione ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
b) accoglie la domanda avanzata dall'attore nei confronti dei convenuti e , CP_2 Controparte_1 condannandoli, al pagamento in favore di della somma di € 732,51 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre interessi come per legge;
c) accoglie la domanda di manleva promossa da e nei confronti della CP_1 CP_2
Compagnia Zurich Insurance P.L.C. e per l'effetto condanna quest'ultima a tenere indenne e manlevare e da tutte le somme che questi saranno tenuti a pagare in forza CP_1 CP_2 dei capi a) e b) della presente pronuncia;
d) condanna tutti i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 1.280,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore dell'avv. Marco
Zelli dichiaratosi antistatario;
e) pone le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Viterbo, 21.11.2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi