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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 373/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. SEBASTIANO Parte_1
STRANGIO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1 difesa è curata dall'avv. PIETRO CAPURSO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, chiedeva il riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno sociale ex art. 3 comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, rappresentando che la relativa domanda, presentata in data 28/05/2015, era stata rigettata dall' con il seguente CP_2 motivo “mancanza di documentazione, richiesta in data 03/06/2015.”
Il denunciava l'erroneità della decisione dell'Istituto, in quanto egli aveva trasmesso Pt_1
CP_ all' la certificazione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale si evinceva la mancata produzione di redditi nelle annualità 2015 e 2016. CP_ Nella resistenza dell' il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che il ricorrente non avesse dimostrato i presupposti richiesti dalla citata normativa atteso che “la prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi.
Ed invero inevasa è rimasta inoltre, in sede di istruttoria della domanda, la richiesta dell'Istituto di definire i proventi della sua attività, in assenza di regolare presenza di dichiarazioni dei redditi, con richiesta gli estratti catastali per accertare l'eventuale possesso di immobili.
Sicché la domanda non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale deve considerarsi incompleta, non idonea, quindi, a dare impulso al procedimento di liquidazione della prestazione e a far decorrere il termine assegnato all'ente previdenziale per provvedere.
Inoltre ciò trova conferma nella circostanza che, seppur in corso di causa il ricorrente ha allegato certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante (limitatamente) la mancata dichiarazione/percezioni di redditi, di contro non prende posizione e confuta quando dedotto e provato dal resistente circa la percezione sin dal 2018 (nel medesimo periodo) del Reddito di
Inclusione. Prestazione, quest'ultima, incompatibile con la domanda del presente ricorso”
Ha interposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il censura la sentenza impugnata in quanto, contrariamente all'assunto del Tribunale Pt_1 di Locri, egli aveva prodotto nel procedimento di primo grado la certificazione riferita agli anni
2015 e 2016, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di mancata presentazione di dichiarazione reddituali per i predetti anni “e, dunque , di mancata percezione da sia di redditi di lavoro che di diversa natura -rendite finanziarie ovvero di rendite immobiliari o redditi diversi”.
Il ha inoltre impugnato la sentenza nella parte in cui era stata rigettata la domanda di Pt_1 riconoscimento del diritto a conseguire la pensione sociale, stante la percezione da parte del ricorrente, a far tempo dall'anno 2018,del c.d. reddito d'inclusione in quanto prestazione incompatibile con la pensione sociale richiesta, in quanto il reddito di inclusione era stato riconosciuto a decorrere dall'anno 2018, mentre la domanda volta al riconoscimento del diritto all'assegno sociale, ove riconosciuta, avrebbe avuto decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata il 18-5-2015 e quindi in data antecedente l'erogazione del reddito d'inclusione. L'appellante, peraltro, ha rilevato che i presupposti delle due prestazioni sono identici.
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata anche se con motivazione parzialmente diversa.
In materia, La Suprema Corte ha recentemente ribadito che “ la normativa sull'assegno sociale, disciplinata dall'art. 3 comma 6 della L. 335/1995, prevede la sussistenza, oltre ai requisiti socio-anagrafico ed economico, anche di un requisito reddituale articolato sotto un duplice profilo, soggettivo (redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento) ed oggettivo (alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura); il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede, quindi, che il cittadino ultrasessantacinquenne versi in uno stato di bisogno effettivo, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge (lo ricorda sent. n.
24954/2021).
6. È innegabile che spetti all'interessato fornire i dati illustrativi dei requisiti che gli consentano di accedere al richiesto beneficio e che in particolare, trattandosi di una prestazione espressiva di solidarietà sociale per sollevare dallo stato di bisogno effettivo, si richieda una prova rigorosa del possesso del requisito reddituale;
da tempo è stato pacificamente osservato (cfr. sent.
n. 23477/2010) che in tema di assegno sociale, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza
l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. E, ai fini dell'indicazione del requisito reddituale vengono in rilievo aspetti fattuali oggettivi di concreta dimostrazione, anche indipendenti da rilievi formali: vi concorrono i redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento ed i redditi di qualsiasi natura, tant'è che, ad esempio, non assume rilevanza la mancata richiesta da parte dell'assistito dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile (sent. 24954/21), spettando
l'assegno sociale anche a chi abbia rinunciato al diritto derivante dall'altrui obbligo di mantenimento o di alimenti (ord. n. 21573/23), e non essendo rinvenibile né dalla lettera della legge né dalla ratio dell'art. 3 comma 6 alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (sent. n. 24955/21); al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività (ord. 21699/2023).”( Cass. 14586/25)
Nel caso di specie il non ha assolto l'onere della prova su di esso incombente. Pt_1 CP_ Come correttamente rilevato dall' il ha depositato solo la certificazione Pt_1 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa alla mancata presentazione dei redditi ma nulla ha dedotto in ordine alla circostanza, non contestata, che lo stesso è titolare di partita IVA attiva ed è iscritto alla gestione contributiva artigiani, nulla ha provato in relazione alla eventuale proprietà di beni immobili non avendo prodotto, così come rilevato dal Giudice di prime cure, alcuna certificazione catastale;
nulla ha dedotto e provato in ordine al reddito del coniuge.
L'appello deve in definitiva essere rigettato
Nulla sulle spese di lite vista la dichiarazione ex art 152 bis disp att. c.p.c. in atti
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_2 sentenza n. 101/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 18/02/2023 , rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 373/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. SEBASTIANO Parte_1
STRANGIO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1 difesa è curata dall'avv. PIETRO CAPURSO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, chiedeva il riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno sociale ex art. 3 comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335, rappresentando che la relativa domanda, presentata in data 28/05/2015, era stata rigettata dall' con il seguente CP_2 motivo “mancanza di documentazione, richiesta in data 03/06/2015.”
Il denunciava l'erroneità della decisione dell'Istituto, in quanto egli aveva trasmesso Pt_1
CP_ all' la certificazione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale si evinceva la mancata produzione di redditi nelle annualità 2015 e 2016. CP_ Nella resistenza dell' il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che il ricorrente non avesse dimostrato i presupposti richiesti dalla citata normativa atteso che “la prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi.
Ed invero inevasa è rimasta inoltre, in sede di istruttoria della domanda, la richiesta dell'Istituto di definire i proventi della sua attività, in assenza di regolare presenza di dichiarazioni dei redditi, con richiesta gli estratti catastali per accertare l'eventuale possesso di immobili.
Sicché la domanda non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale deve considerarsi incompleta, non idonea, quindi, a dare impulso al procedimento di liquidazione della prestazione e a far decorrere il termine assegnato all'ente previdenziale per provvedere.
Inoltre ciò trova conferma nella circostanza che, seppur in corso di causa il ricorrente ha allegato certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante (limitatamente) la mancata dichiarazione/percezioni di redditi, di contro non prende posizione e confuta quando dedotto e provato dal resistente circa la percezione sin dal 2018 (nel medesimo periodo) del Reddito di
Inclusione. Prestazione, quest'ultima, incompatibile con la domanda del presente ricorso”
Ha interposto appello il per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il censura la sentenza impugnata in quanto, contrariamente all'assunto del Tribunale Pt_1 di Locri, egli aveva prodotto nel procedimento di primo grado la certificazione riferita agli anni
2015 e 2016, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di mancata presentazione di dichiarazione reddituali per i predetti anni “e, dunque , di mancata percezione da sia di redditi di lavoro che di diversa natura -rendite finanziarie ovvero di rendite immobiliari o redditi diversi”.
Il ha inoltre impugnato la sentenza nella parte in cui era stata rigettata la domanda di Pt_1 riconoscimento del diritto a conseguire la pensione sociale, stante la percezione da parte del ricorrente, a far tempo dall'anno 2018,del c.d. reddito d'inclusione in quanto prestazione incompatibile con la pensione sociale richiesta, in quanto il reddito di inclusione era stato riconosciuto a decorrere dall'anno 2018, mentre la domanda volta al riconoscimento del diritto all'assegno sociale, ove riconosciuta, avrebbe avuto decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata il 18-5-2015 e quindi in data antecedente l'erogazione del reddito d'inclusione. L'appellante, peraltro, ha rilevato che i presupposti delle due prestazioni sono identici.
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata anche se con motivazione parzialmente diversa.
In materia, La Suprema Corte ha recentemente ribadito che “ la normativa sull'assegno sociale, disciplinata dall'art. 3 comma 6 della L. 335/1995, prevede la sussistenza, oltre ai requisiti socio-anagrafico ed economico, anche di un requisito reddituale articolato sotto un duplice profilo, soggettivo (redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento) ed oggettivo (alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura); il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede, quindi, che il cittadino ultrasessantacinquenne versi in uno stato di bisogno effettivo, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge (lo ricorda sent. n.
24954/2021).
6. È innegabile che spetti all'interessato fornire i dati illustrativi dei requisiti che gli consentano di accedere al richiesto beneficio e che in particolare, trattandosi di una prestazione espressiva di solidarietà sociale per sollevare dallo stato di bisogno effettivo, si richieda una prova rigorosa del possesso del requisito reddituale;
da tempo è stato pacificamente osservato (cfr. sent.
n. 23477/2010) che in tema di assegno sociale, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza
l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. E, ai fini dell'indicazione del requisito reddituale vengono in rilievo aspetti fattuali oggettivi di concreta dimostrazione, anche indipendenti da rilievi formali: vi concorrono i redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento ed i redditi di qualsiasi natura, tant'è che, ad esempio, non assume rilevanza la mancata richiesta da parte dell'assistito dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile (sent. 24954/21), spettando
l'assegno sociale anche a chi abbia rinunciato al diritto derivante dall'altrui obbligo di mantenimento o di alimenti (ord. n. 21573/23), e non essendo rinvenibile né dalla lettera della legge né dalla ratio dell'art. 3 comma 6 alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (sent. n. 24955/21); al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività (ord. 21699/2023).”( Cass. 14586/25)
Nel caso di specie il non ha assolto l'onere della prova su di esso incombente. Pt_1 CP_ Come correttamente rilevato dall' il ha depositato solo la certificazione Pt_1 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa alla mancata presentazione dei redditi ma nulla ha dedotto in ordine alla circostanza, non contestata, che lo stesso è titolare di partita IVA attiva ed è iscritto alla gestione contributiva artigiani, nulla ha provato in relazione alla eventuale proprietà di beni immobili non avendo prodotto, così come rilevato dal Giudice di prime cure, alcuna certificazione catastale;
nulla ha dedotto e provato in ordine al reddito del coniuge.
L'appello deve in definitiva essere rigettato
Nulla sulle spese di lite vista la dichiarazione ex art 152 bis disp att. c.p.c. in atti
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_2 sentenza n. 101/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 18/02/2023 , rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)