Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 120 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 120 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.