Articolo 2 della Legge 28 gennaio 1970, n. 18
Articolo 1
Versione
3 marzo 1970
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 120 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 marzo 1970
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente