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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 631/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRASSO GAETANO, Presidente e Relatore
FEDULLO EZIO, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4034/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2260 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 31.07.2025 la società Ricorrente_1 SRL in persona del presidente Consiglio Amministrazione sig. Nominativo_1 impugna l'avviso di accertamento n.2260/2025 notificato il 14.05.2025 dal Comune di Sant' Egidio del Monte Albino con il quale viene richiesto il versamento del complessivo importo di euro 47.083,00. Deduce il ricorrente i seguenti motivi di gravame:1) violazione dell'art.
6-bis L. n.212/2000; 2)Illegittimità dell'atto impugnato;
3) nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
4) violazione dell'art.1,comma 693-701 L.147/2013. Conclude per l'accoglimento del ricorso. In data 10.11.2025 si costituisce l'Ente creditore impugnando quanto sostenuto da parte ricorrente supportando la sua tesi difensiva con il deposito di documenti attestanti la regolare notifica degli atti presupposti chiedendo, in conseguenza, il rigetto del ricorso. In data 20.11.2025 la ricorrente deposita memoria ex art.32, comma 2, D.Lgs n.546/92. Alla pubblica udienza è comparsa l'avv. di parte ricorrente insistendo nell'accoglimento del ricorso anche in considerazione della sentenza favorevole resa dalla Sezione n.11 relativa all'avviso di accertamento n.213 TARI 2021. Nessun è comparso per il resistente Ente Comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente evidenzia che la ricorrente all'atto della sua costituzione in giudizio non ha proceduto al deposito di copia dell'avviso di accertamento impugnato così come previsto dall' art.22 D.
Lgs. 546/92 operando un suo tardivo deposito soltanto con la memoria ex art. 32,comma 2, depositata il giorno 20.11.2025. Relativamente alla produzione(tardiva) della sentenza n.4746/11/2025 resa dalla
Sezione n.11 la Corte rileva che la stessa è basata sulla tardiva produzione in giudizio da parte del
Comune resistente della sua documentazione probatoria per cui il Collegio della Sezione n.11 ha ritenuto” tardiva” la produzione documentale e conseguenzialmente, venendo meno il supporto probatorio, ha accolto il ricorso. Nel caso de quo la questione è del tutto differente stante la regolarità da parte dell'ente creditore nel deposito degli atti presupposti notificati antecedentemente alla società ricorrente. La richiesta di applicazione del “Giudicato esterno” al caso de quo non può trovare ingresso stante la diversità delle motivazioni riportate nel corpo della decisione innanzi richiamata.
Dalla prova documentale depositata dall'Ente resistente la Corte riscontra la presenza della dichiarazione ”TASI TARI UTENZE NON DOMESTICHE” depositata in data 11 aprile 2019 dal presidente consiglio amministrazione della società ricorrente, sig. Nominativo_1, in cui vengono riportati i riferimenti catastali degli immobili sottoposti a tassazione analiticamente indicati nei dati catastali e con il dettaglio nella voce ”NOTE” DELLE SUPERFICI NON SOGGETTE A TASSAZIONE. La Corte rileva, inoltre, che il sollecito di pagamento n.416 del 22.07.2024 relativo all'annualità 2022 TARI, richiamato nell'avviso di accertamento impugnato, risulta correttamente ricevuto dalla società a mezzo pec in data
30.07.2024. Nel sollecito vengono riportate le singole superfici tassabili così come indicate dalla società ricorrente con la sua dichiarazione dell'11 aprile 2019.Analoga situazione viene riscontrata nel sollecito di pagamento n.667 del 26.07.2022 relativo alle annualità 2020-2021 asseritamente notificato in data
12.09.2022. La Corte, in merito, alla regolarità o meno della corretta notifica, evidenzia che la prova documentale offerta dall'Ente comunale non è dimostrativa della materiale ricezione dell'atto in quanto basata sulla mera produzione della lettera raccomandata A.R. con impresso il timbro ”Al mittente per compiuta giacenza” e frontespizio avviso di ricevimento. La Corte, per quanto innanzi esposto e dettagliato, rileva l'infondatezza degli eccepiti primi due motivi(violazione dell'art.6 bis L.212/2000 per inesistenza per il caso de quo del preventivo contraddittorio- nonché dell'illegittimità dell'atto impugnato per carenza assoluta degli elementi identificativi degli immobili tassati in quanto ogni dato identificativo è stato”anticipato” con la notifica del sollecito di pagamento concepito sui dati catastali riportati nella dichiarazione a suo tempo depositata dalla ricorrente società) relativamente all'eccepita”nullità per omessa notifica degli atti presupposti” ritiene il motivo parzialmente accoglibile relativamente alle annualità 2020-2021 per una non completa dimostrazione notificatoria del sollecito n.667 del 26.07.2022.
Nessun commento merita l'ultimo motivo formulato e relativo alla” Violazione dell'art.1,comma 693-701
L.147/2013. Vi è agli atti del giudizio una dichiarazione TARI del 2019 depositata dalla società con l'espressione dei beni da sottoporre a tassazione e di quelli esenti mai sottoposta a rettifica da parte del dichiarante.
La Corte accoglie,pertanto, parzialmente il ricorso dichiarando allo stato non dovuto l'importo relativo agli anni 2020 e 2021. Le spese possono trovare la compensazione giustificata dalle motivazioni innanzi riportate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso dichiarando non dovuti gli importi relativi alle annualità 2020 e
2021.Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRASSO GAETANO, Presidente e Relatore
FEDULLO EZIO, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4034/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2260 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 31.07.2025 la società Ricorrente_1 SRL in persona del presidente Consiglio Amministrazione sig. Nominativo_1 impugna l'avviso di accertamento n.2260/2025 notificato il 14.05.2025 dal Comune di Sant' Egidio del Monte Albino con il quale viene richiesto il versamento del complessivo importo di euro 47.083,00. Deduce il ricorrente i seguenti motivi di gravame:1) violazione dell'art.
6-bis L. n.212/2000; 2)Illegittimità dell'atto impugnato;
3) nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
4) violazione dell'art.1,comma 693-701 L.147/2013. Conclude per l'accoglimento del ricorso. In data 10.11.2025 si costituisce l'Ente creditore impugnando quanto sostenuto da parte ricorrente supportando la sua tesi difensiva con il deposito di documenti attestanti la regolare notifica degli atti presupposti chiedendo, in conseguenza, il rigetto del ricorso. In data 20.11.2025 la ricorrente deposita memoria ex art.32, comma 2, D.Lgs n.546/92. Alla pubblica udienza è comparsa l'avv. di parte ricorrente insistendo nell'accoglimento del ricorso anche in considerazione della sentenza favorevole resa dalla Sezione n.11 relativa all'avviso di accertamento n.213 TARI 2021. Nessun è comparso per il resistente Ente Comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente evidenzia che la ricorrente all'atto della sua costituzione in giudizio non ha proceduto al deposito di copia dell'avviso di accertamento impugnato così come previsto dall' art.22 D.
Lgs. 546/92 operando un suo tardivo deposito soltanto con la memoria ex art. 32,comma 2, depositata il giorno 20.11.2025. Relativamente alla produzione(tardiva) della sentenza n.4746/11/2025 resa dalla
Sezione n.11 la Corte rileva che la stessa è basata sulla tardiva produzione in giudizio da parte del
Comune resistente della sua documentazione probatoria per cui il Collegio della Sezione n.11 ha ritenuto” tardiva” la produzione documentale e conseguenzialmente, venendo meno il supporto probatorio, ha accolto il ricorso. Nel caso de quo la questione è del tutto differente stante la regolarità da parte dell'ente creditore nel deposito degli atti presupposti notificati antecedentemente alla società ricorrente. La richiesta di applicazione del “Giudicato esterno” al caso de quo non può trovare ingresso stante la diversità delle motivazioni riportate nel corpo della decisione innanzi richiamata.
Dalla prova documentale depositata dall'Ente resistente la Corte riscontra la presenza della dichiarazione ”TASI TARI UTENZE NON DOMESTICHE” depositata in data 11 aprile 2019 dal presidente consiglio amministrazione della società ricorrente, sig. Nominativo_1, in cui vengono riportati i riferimenti catastali degli immobili sottoposti a tassazione analiticamente indicati nei dati catastali e con il dettaglio nella voce ”NOTE” DELLE SUPERFICI NON SOGGETTE A TASSAZIONE. La Corte rileva, inoltre, che il sollecito di pagamento n.416 del 22.07.2024 relativo all'annualità 2022 TARI, richiamato nell'avviso di accertamento impugnato, risulta correttamente ricevuto dalla società a mezzo pec in data
30.07.2024. Nel sollecito vengono riportate le singole superfici tassabili così come indicate dalla società ricorrente con la sua dichiarazione dell'11 aprile 2019.Analoga situazione viene riscontrata nel sollecito di pagamento n.667 del 26.07.2022 relativo alle annualità 2020-2021 asseritamente notificato in data
12.09.2022. La Corte, in merito, alla regolarità o meno della corretta notifica, evidenzia che la prova documentale offerta dall'Ente comunale non è dimostrativa della materiale ricezione dell'atto in quanto basata sulla mera produzione della lettera raccomandata A.R. con impresso il timbro ”Al mittente per compiuta giacenza” e frontespizio avviso di ricevimento. La Corte, per quanto innanzi esposto e dettagliato, rileva l'infondatezza degli eccepiti primi due motivi(violazione dell'art.6 bis L.212/2000 per inesistenza per il caso de quo del preventivo contraddittorio- nonché dell'illegittimità dell'atto impugnato per carenza assoluta degli elementi identificativi degli immobili tassati in quanto ogni dato identificativo è stato”anticipato” con la notifica del sollecito di pagamento concepito sui dati catastali riportati nella dichiarazione a suo tempo depositata dalla ricorrente società) relativamente all'eccepita”nullità per omessa notifica degli atti presupposti” ritiene il motivo parzialmente accoglibile relativamente alle annualità 2020-2021 per una non completa dimostrazione notificatoria del sollecito n.667 del 26.07.2022.
Nessun commento merita l'ultimo motivo formulato e relativo alla” Violazione dell'art.1,comma 693-701
L.147/2013. Vi è agli atti del giudizio una dichiarazione TARI del 2019 depositata dalla società con l'espressione dei beni da sottoporre a tassazione e di quelli esenti mai sottoposta a rettifica da parte del dichiarante.
La Corte accoglie,pertanto, parzialmente il ricorso dichiarando allo stato non dovuto l'importo relativo agli anni 2020 e 2021. Le spese possono trovare la compensazione giustificata dalle motivazioni innanzi riportate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso dichiarando non dovuti gli importi relativi alle annualità 2020 e
2021.Spese compensate.