Sentenza 30 agosto 2023
Improcedibile
Sentenza 20 aprile 2026
Rigetto
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03084/2026REG.PROV.COLL.
N. 02582/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2582 del 2024, proposto dai signori AN NN, AT NN, FA NN, OS NN e AR NN, rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Bruno AN Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Comune di Casola di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, n. 4919 del 30 agosto 2023, resa inter partes , concernente un accertamento d’inottemperanza all’ordine di demolizione ed ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Casola di Napoli;
Vista la nota del 14 aprile 2026, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 aprile 2026 il consigliere GI BB e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto dell’avvocato Erik Furno;
Viste le conclusioni come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso iscritto al NRG 2296/2020, proposto dinanzi al T.a.r. Campania, i signori AN NN, AT NN, FA NN, OS NN e AR NN impugnavano il provvedimento prot. n. 1284/2020, con il quale il Comune di Casola di Napoli aveva accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione ed ingiunzione e il pagamento “ della sanzione pecuniaria pari ad Euro 20.000 ”, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380 del 2001
2. Avverso tale atto avevano articolato i seguenti quattro motivi di ricorso:
i) con il primo avevano lamentato l’illegittimità derivata dell’ordinanza impugnata alla luce dei medesimi vizi già dedotti con i ricorsi proposti avverso l’ordinanza di demolizione;
ii) con il secondo e terzo motivo avevano dedotto la carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 1 della l. n. 689 del 1981 e dell’art. 11 delle cd preleggi; la violazione del principio di irretroattività; il difetto dei presupposti sotto altro profilo; l’insufficiente istruttoria e la violazione del principio del giusto procedimento;
iii) con il quarto motivo avevano dedotto la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 e la violazione del principio del giusto procedimento.
3. Il T.a.r. competente ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
4. Al fine di ripercorrere il quadro motivazionale di tale pronuncia va evidenziato che, in primo luogo, il T.a.r. ha ritenuto che le ordinanze di demolizione impugnate con i ricorsi NRG 3478 del 2019 e NRG 4476 del 2019 non sono state sospese o annullate e, pertanto, se ne deve presumere la loro legittimità. In secondo luogo, ha rilevato che l’art. 31, comma 4 bis del d.P.R. 380 del 2001 sia pacificamente applicabile anche ai casi in cui non sia stata data esecuzione all’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001. In terzo luogo, ha ritenuto che non sussistono i dedotti profili di violazione del principio di irretroattività, in quanto la vicenda amministrativa ha avuto origine dalla ordinanza di demolizione n. 2 del 3 maggio 2019, prot. n. 3225 e, dunque, in epoca successiva all’introduzione del comma 4 bis nell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001. Infine, ha ritenuto infondato altresì il quarto motivo di ricorso evidenziando che la giurisprudenza ha qualificato il provvedimento sanzionatorio di abusi edilizi come vincolato e che, pertanto, non necessiti della preventiva comunicazione di avvio del procedimento.
5. Avverso tale pronuncia sono insorti i medesimi ricorrenti, con atto di appello notificato il 29 febbraio 2024 e depositato in data 27 marzo 2024, a mezzo del quale hanno chiesto in via istruttoria il deposito da parte dell’Amministrazione competente di tutti gli atti relativi al procedimento di interesse e, in mancanza, l’acquisizione degli stessi nei termini e nei modi opportuni, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 104 del 2010 e, in conseguenza, l’annullamento della sentenza n. 4919 del 2023.
5.1. In particolare, avverso la predetta sentenza hanno articolato i seguenti due motivi di gravame.
I) “ Error in iudicando. Violazione (o erronea applicazione) dell’art. 31, comma 4 bis del d.p.r. n. 380/01. Eccesso di potere giurisdizionale .”
Parte appellante lamenta che il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto che la sanzione di cui all’art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, sia applicabile anche alle ordinanze emanate ai sensi dell’art. 27 del medesimo Testo Unico, in quanto la citata sanzione pecuniaria si applica esclusivamente all’inottemperanza agli ordini di demolizione adottati ai sensi dell’art. 31 e non anche ai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 27, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa. Nel sistema dell’art. 27 il ripristino dello stato dei luoghi avviene mediante demolizione d’ufficio eseguita dall’Amministrazione a tutela del vincolo gravante sull’area; si osserva poi che la prassi di indirizzare l’ordinanza anche al proprietario o al responsabile dell’abuso risponde soltanto a esigenze di economicità e non incide sulla natura del potere esercitato. Pertanto, il ricorso agli artt. 27 e 31 ha carattere alternativo: nel primo caso l’Amministrazione procede direttamente alla demolizione d’ufficio, mentre nel secondo emette un’ordinanza la cui inottemperanza comporta l’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area al patrimonio comunale e l’applicazione della sanzione pecuniaria, secondo quanto affermato anche dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ne deriva l’erroneità della sentenza impugnata. Il T.a.r. avrebbe errato altresì nel ritenere regolare il procedimento, avendo considerato sufficiente il verbale di sopralluogo per accertare l’inottemperanza. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, tale verbale ha natura meramente endoprocedimentale e valore dichiarativo delle operazioni compiute dalla polizia municipale; l’effetto acquisitivo e l’applicazione della sanzione presuppongono invece un formale atto di accertamento dell’autorità amministrativa competente, che faccia propri gli esiti del sopralluogo e sia notificato all’interessato. Nel caso di specie, tale atto non risulta adottato né notificato, con conseguente difetto del presupposto necessario per l’effetto ablatorio e per l’immissione in possesso del bene. Si deduce, inoltre, che l’iniziativa sanzionatoria violerebbe i principi di legalità e colpevolezza sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto le sanzioni di natura penale non possono essere applicate nei confronti di terzi in buona fede e, nel caso di specie, gli appellanti non risultano autori dell’abuso, con conseguente violazione del divieto di responsabilità per fatto altrui. Inoltre, sebbene la giurisprudenza abbia talvolta qualificato l’ordine di demolizione come sanzione amministrativa reale a contenuto ripristinatorio efficace anche verso i successivi proprietari, tale impostazione sarebbe stata riconsiderata alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, che ha qualificato la confisca urbanistica come “pena” ai sensi dell’art. 7 CEDU, richiedendo l’accertamento di dolo o colpa. Analogamente, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis , assumerebbe natura sostanzialmente punitiva, soprattutto quando irrogata a distanza di lungo tempo dalla realizzazione dell’abuso, con conseguente violazione anche del principio di proporzionalità tra illecito e potere repressivo.
II) “ Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 .”
Parte appellante lamenta che la sanzione pecuniaria non poteva essere applicata, in quanto non risulta essere stato notificato agli stessi alcun atto di accertamento di inottemperanza alla ingiunzione di demolizione. Se il Comune avesse assicurato le garanzie partecipative agli appellanti, sarebbe stato invitato a soprassedere dalla adozione di un provvedimento illegittimo. Non essendo ciò avvenuto, non vi è dubbio per l’appellante che il provvedimento impugnato sia viziato anche per tale aspetto.
6. In data 9 aprile 2024 il Comune di Casola di Napoli si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto del gravame.
7. In data 13 aprile 2026 parte appellata ha depositato memoria al fine di argomentare nel senso dell’infondatezza dell’avverso gravame ed insistendo, quindi, per il suo rigetto.
8. In data 14 aprile 2026 parte appellante ha formalmente dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 15 aprile 2026, è stata trattenuta in decisione.
10. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
11. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
12. La definizione in rito del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese di grado.
13. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, devono considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2583/2024), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
AB CO, Presidente
GI BB, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
GI Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI BB | AB CO |
IL SEGRETARIO