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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona EL giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2746/2017 R.G., avente ad oggetto responsabilità da sinistro stradale e responsabilità da cose in custodia e vertente
FRA
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Michele Napoli in virtù di mandato a margine ELl'atto di citazione e presso lo studio ELlo stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cetrulo in virtù di Controparte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio ELl'avv. Lorenzo Raffaele Petracca;
E
(già in persona Controparte_2 Controparte_3
EL rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Zotta in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio ELlo
stesso domiciliato;
1 NONCHE'
(già quale incorporante Controparte_4 Controparte_5
e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
in persona EL procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De
Luca in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio ELlo stesso domiciliato;
E
in persona EL rappresentante legale, rappresentato e difeso Controparte_8
dall'avv. Antonio Rosario Trocino in virtù di mandato a margine ELla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio ELlo stesso domiciliato;
- CONVENUTI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima ELla
instaurazione EL presente giudizio, ELla legge n. 69 EL 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
ELlo svolgimento EL processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma ELla legge n. 69
EL 2009, nel disciplinare il contenuto ELla sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione ELlo svolgimento EL processo, ma prevede semplicemente che nella redazione ELla sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione
ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione.
Con atto di citazione notificato in data 17-7-2017 e in data 19-7-2017 Pt_1
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] Parte_2
sul minore agivano in giudizio nei confronti ELla società Persona_1
di e ELla Controparte_3 Controparte_1 [...]
[..
[...] in qualità rispettivamente di proprietario, conducente e Controparte_9
assicuratore ELl'autobus che aveva impattato contro la bicicletta condotta da e nei confronti ELla al fine di ottenere il Persona_1 Controparte_8
risarcimento EL danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, gli attori allegavano a fondamento ELla domanda che:
- in data 16-7-2013, alle ore 17,40 circa, il figlio minore mentre Persona_1
percorreva la S.P. Campana n. 2 in C.da Castellaro di VO EL TE alla guida
ELla sua bicicletta Atala Scorpion sul margine destro ELla corsia di marcia, era rimasto coinvolto in un incidente;
- l'autobus di linea moELlo Man targato DW954HZ di proprietà di
[...]
condotto da e assicurato per la RCA con CP_3 Controparte_1 CP_5
nell'affrontare una curva, aveva occupato interamente la carreggiata ed
[...]
aveva travolto il ciclista, facendolo cadere a terra;
- in seguito all'incidente aveva riportato gravi lesioni per le quali Persona_1
era stato trasportato all'Ospedale San Carlo di dove gli erano stati CP_8
diagnosticati la frattura distale EL terzo tibiale ELla diafisi ELla tibia sinistra, il distacco epifisario misto EL malleolo tibiale sinistro e contusioni escoriate ad entrambe le gambe;
- nell'immediatezza EL fatto dannoso erano intervenuti sul posto i Carabinieri di
VO EL TE, che avevano proceduto ai necessari rilievi e al sequestro dei mezzi;
- le lesioni riportate da nell'incidente avevano determinato Persona_1
postumi permanenti quantificati nella consulenza tecnica di parte nella misura EL
10% e un'inabilità temporanea totale di 61 giorni e parziale di complessivi 119, di
3 cui 29 giorni al 75% e 90 giorni al 50%;
- a causa ELl'urto la bicicletta era andata completamente distrutta;
- il sinistro si era verificato a causa ELla condotta di guida EL conducente
ELl'autobus di linea e a causa ELle condizioni ELla strada provinciale, che era priva di segnaletica orizzontale e, in particolare, ELla linea di mezzeria e di
ELimitazione ELla carreggiata ed era occupata lungo i margini ELla carreggiata da fitta vegetazione, che limitava la visibilità;
- la richiesta di risarcimento EL danno inoltrata ai responsabili e alla compagnia assicuratrice e l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita non avevano avuto alcun esito.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori, nella suddetta qualità, chiedevano che, previo accertamento ELla responsabilità EL proprietario e EL conducente
ELl'autobus di linea, nonché ELla di i convenuti venissero CP_8 CP_8
condannati, in solido fra loro o in ragione EL grado o ELla percentuale di responsabilità accertata, al pagamento ELla somma complessiva di euro 70.292,72
(di cui euro 69.992,72 a titolo di danno alla salute - comprensivo EL danno biologico, permanente e temporaneo, e ELla personalizzazione EL danno - ed euro 300,00 per i danni materiali alla bicicletta) ovvero ELla maggiore o minore somma quantificata nel corso EL giudizio, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-9-2017 si costituiva in giudizio (già , che Controparte_4 Controparte_10
contestava la ricostruzione ELla dinamica ELl'incidente fornita nell'atto introduttivo EL giudizio e chiedeva il rigetto ELla domanda, deducendo che la responsabilità ELl'incidente era ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida
EL minore, che procedendo alla guida ELla bicicletta ad elevata velocità in
4 discesa, una volta avvistato l'autobus, aveva perso il controllo EL veicolo, aveva urtato il pulman nella parte bassa anteriore sinistra ed era caduto rovinosamente al suolo, mentre nessun addebito poteva essere mosso al conducente ELl'autobus di linea che viaggiava nella propria corsia di marcia ad una velocità ridotta;
in ogni caso, la compagnia assicuratrice contestava anche il quantum ELla pretesa risarcitoria, in quanto non provato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-11-2017 si costituiva in giudizio la , che contestava l'an e il quantum Controparte_8
ELla pretesa azionata nei suoi confronti e chiedeva il rigetto ELla domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-11-2017 si costituiva in giudizio , il quale in via preliminare eccepiva la Controparte_1
nullità ELl'atto di citazione sotto il profilo ELla omessa esposizione dei fatti che costituiscono le ragioni ELla domanda e nel merito chiedeva il rigetto ELla
domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, allegando che l'autobus di linea da lui condotto al momento ELl'incidente stava procedendo in salita ad una velocità massima di 20-25 Km/h e che prima di abbordare la curva semiaperta a sinistra aveva azionato l'avvisatore acustico, sicchè l'impatto con la biciletta si era verificato esclusivamente per la condotta di guida imprudente EL minore Per_1
che procedeva in discesa a forte velocità.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28-11-2017 si costituiva in giudizio la società che contestava la Controparte_3
dinamica ELl'incidente descritta dagli attori e il quantum EL risarcimento richiesto e chiedeva il rigetto ELla domanda oppure in via subordinata che la tenesse indenne dagli effetti pregiudizievoli ELla lite. Controparte_4
Nel corso EL giudizio venivano espletati l'interrogatorio formale EL convenuto e la prova testimoniale richiesta dalle parti. Controparte_1
5 All'esito EL deposito di note in sostituzione ELl'udienza EL 29 Novembre 2024,
fissata per la precisazione ELle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti EL termine di sessanta giorni per il deposito ELle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito ELle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità ELl'atto introduttivo
EL giudizio sollevata dal convenuto : nell'atto di citazione gli Controparte_1
attori hanno allegato con sufficiente precisione i profili di responsabilità
imputabili rispettivamente al conducente EL veicolo antagonista e all'Ente
proprietario ELla strada e le conseguenze lesive che assumono ne siano derivate,
oltre che le voci di danno di cui hanno chiesto il ristoro (danno alla salute con la personalizzazione per il danno morale e danno patrimoniale per il danneggiamento ELla bicicletta).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame EL merito ELla domanda occorre rilevare che la documentazione prodotta dagli attori in allegato alle note scritte in sostituzione ELl'udienza depositate in data 28-11-2024 (rapporto redatto dai
Carabinieri di VO EL TE con i relativi allegati, fra cui i verbali di sommarie informazioni, e planimetrie relative allo stato dei luoghi prima e dopo l'incidente)
non è utilizzabile ai fini ELla decisione, in quanto depositata soltanto dopo la scadenza dei termini perentori assegnati alle parti per l'articolazione ELle prove e per il deposito di documenti e, quindi, dopo il maturare ELle preclusioni istruttorie, peraltro senza l'allegazione di un legittimo impedimento che possa giustificare la rimessione in termini ai sensi ELl'articolo 153 secondo comma c.p.c.
Inoltre, appare opportuno evidenziare che ai fini ELla ricostruzione ELla dinamica
ELl'incidente possono contribuire a fornire soltanto elementi indiziari in ordine alla ricostruzione ELl'incidente e alle condizioni ELlo stato dei luoghi in cui lo
6 stesso si è verificato le consulenze tecniche di parte prodotte rispettivamente dalla di (si veda il documento prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte CP_8 CP_8
ELl' ) e da in allegato alla memoria Controparte_11 Controparte_4
istruttoria depositata ai sensi ELl'articolo 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in data 6-4-
2018, posto che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento EL Giudice, dal momento che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive ELla parte (in tal senso Corte di cassazione n.
33503 EL 2018 e Corte di cassazione n. 23555 EL 2019).
Pertanto, il materiale probatorio rilevante e utilizzabile ai fini ELla decisione è
costituito esclusivamente dalle deposizioni rese nel corso EL giudizio dai testimoni escussi su richiesta ELle parti e dal rapporto redatto dai Carabinieri di
VO EL TE (privo dei verbali di sommarie informazioni rese dalle persone presenti) prodotto unitamente all'allegata documentazione fotografica da in allegato alla memoria istruttoria depositata ai Controparte_4
sensi ELl'articolo 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in data 6-4-2018.
Tanto premesso in ordine al materiale probatorio raccolto nel giudizio e utilizzabile ai fini ELla decisione, innanzitutto occorre verificare se sia o meno possibile accertare la precisa dinamica ELl'incidente alla luce ELle ricostruzioni fattuali fornite dalle parti e ELle emergenze ELl'istruttoria svolta.
In punto di diritto, nel caso di scontro tra veicoli, secondo la consolidata interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità, alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita dal secondo comma ELl'articolo 2054 c.c. -
che trova applicazione anche nel caso di collisione di un altro veicolo con una bicicletta (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 12524 EL 2000, Corte di cassazione n. 10304 EL 2009 e Corte di cassazione n. 31702 EL 2018 - deve
7 essere riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica EL
sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte
di cassazione n. 9353 EL 2019, Corte di cassazione n. 13540 EL 2023, Corte di cassazione n. 15152 EL 2023 e Corte di cassazione n. 7061 EL 2020: la
presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c.
ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il
grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le
cause e le modalità EL sinistro), sicchè nel caso in cui sulla base ELle emergenze processuali sia possibile accertare la dinamica ELl'incidente e l'apporto causale fornito da ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma ELl'articolo 2054 c.c.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica fra le parti che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell'atto introduttivo EL giudizio si è verificato lo scontro fra la bicicletta condotta da e l'autobus di linea moELlo Persona_1
Man condotto da , di proprietà ELla società Controparte_1 Controparte_12
e assicurato per la RCA presso (ora
[...] Controparte_10 [...]
, in quanto la relativa allegazione ad opera degli attori non ha Controparte_4
costituito oggetto di specifica contestazione da parte di alcuno dei convenuti, che,
pertanto, con il loro comportamento processuale hanno esonerato la controparte dal relativo onus probandi; in ogni caso, la verificazione ELl'incidente nelle condizioni di luogo e di tempo descritte dagli attori risulta provata anche sulla base EL rapporto redatto dai Carabinieri di VO EL TE intervenuti sul posto nella immediatezza EL sinistro (si veda il rapporto prodotto da
[...]
in allegato alla memoria istruttoria depositata ai sensi Controparte_4
ELl'articolo 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in data 6-4-2018).
Risulta, invece, specificamente contestata la dinamica ELl'incidente descritta
8 dagli attori nell'atto introduttivo EL giudizio ad opera dei convenuti, i quali hanno negato che alcun profilo di responsabilità sia addebitabile al conducente
ELl'autobus, il quale viaggiava a modesta velocità e, nell'abbordare la curva, aveva anche azionato l'avvisatore acustico, mentre il ciclista viaggiava in discesa a velocità sostenuta e, una volta avvisato l'autobus, aveva perso il controllo EL
mezzo.
Ebbene, nel corso ELl'istruttoria dalle deposizioni rese dai testi che hanno assistito all'incidente - peraltro da una posizione privilegiata, in quanto viaggiavano seduti sull'autobus di linea ai posti collocati dietro l'autista, avevano la visuale libera e in particolare la teste ha dichiarato che stava Tes_1
guardando verso la strada - è emerso che il conducente ELl'autobus di linea,
mentre percorreva la S.P. Campana n. 2 in salita in direzione bivio Rapone - VO
EL TE, nell'abbordare una curva cieca a sinistra, aveva azionato il segnalatore acustico, a quel punto erano sopraggiunti tre ragazzini che percorrevano la opposta corsia di marcia, mentre due ciclisti avevano continuato la loro corsa, il terzo aveva perso il controllo ELla bicicletta ed era caduto al suolo;
i testimoni hanno riferito che l'autobus, nell'affrontare la curva, non aveva occupato l'intera carreggiata: a tale ultimo proposito la teste ha riferito “ricordo ELlo Tes_1
spazio nella parte sinistra rispetto all'autobus e nella parte destra dei ciclisti vi era ELlo spazio per poter transitare nonostante l'ingombro EL pulman” e la teste ha dichiarato “fra l'autobus e il margine sinistro ELla carreggiata vi era Tes_2
ELlo spazio che consentiva il transito anche di una macchina” (si vedano le dichiarazioni tese dalle testi e Testimone_3 Testimone_4
riportate nel verbale di udienza ELl'11-11-2022).
In considerazione ELla coerenza tra le dichiarazioni rese dalle testi e Tes_1
ELla loro precisione e completezza, oltre che ELla loro attendibilità Tes_2
estrinseca, in quanto rese da soggetti estranei agli interessi in causa, non legati alle
9 parti da nessun rapporto neanche di conoscenza e in posizione ottimale rispetto alla scena EL sinistro, non appare idonea ad inficiare la ricostruzione EL sinistro dalle stesse fornita la deposizione resa dal teste che viaggiava Testimone_5
sull'altra bicicletta insieme a il quale ha riferito di aver abbordato Persona_1
la curva prima di lui, di essersi trovano l'autobus di fronte e di essersi dovuto spostare sulla destra per evitarlo: infatti, non soltanto il suddetto teste è legato al danneggiato da un rapporto di amicizia ed ha dichiarato di non avere assistito all'impatto ELla biciletta condotta dal con il pulman e di essersi girato Per_1
soltanto quando era riverso al suolo, ma la circostanza che il testimone Per_1
abbia riferito di essersi spostato sulla destra per evitare l'autobus dimostra che lo stesso si era trovato il mezzo di fronte perché stava procedendo al centro ELla
carreggiata e non perché l'autobus aveva invaso la semicarreggiata destinata all'opposto senso di marcia.
Dalla documentazione fotografica allegata al rapporto redatto dai Carabinieri di
VO EL TE, poi, è emerso che i verbalizzanti intervenuti sul posto nell'immediatezza EL sinistro hanno individuato sull'asfalto segni di scarrocciamento ELla bicicletta all'uscita ELla curva che aveva Persona_1
affrontato prima ELl'incidente e che il conducente ELl'autobus stava per abbordare: i suddetti segni di scarrocciamento sono stati circoscritti dagli agenti verbalizzanti con un gessetto sull'asfalto ed evidenziano che quando il ciclista ha iniziato a perdere il controllo EL mezzo si trovava quasi al centro ELla carreggiata
(si vedano le fotografie raffiguranti i segni di scarrocciamento ELla bicicletta allegate al rapporto di servizio redatto dai Carabinieri di VO EL TE prodotto in allegato alla memoria istruttoria depositata ai sensi ELl'articolo 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in data 6-4-2018) in violazione ELl'articolo 143 EL Decreto
legislativo n. 285 EL 1992 (Codice ELla strada) prevede al secondo comma che i veicoli sprovvisti di motore..devono essere tenuti più vicini possibile al margine
10 destro ELla carreggiata ed estende al terzo comma la suddetta prescrizione a tutti gli altri veicoli quando si incrociano o percorrono una curva, salvo che si tratti di strada con due carreggiate separate o con due corsie per ogni senso di marcia o di una carreggiata con unico senso di circolazione.
Alla luce ELle suesposte considerazioni, deve ritenersi che abbia trovato pieno riscontro probatorio la ricostruzione ELla dinamica EL sinistro fornita dal conducente ELl'autobus e, pertanto, non soltanto deve escludersi l'applicabilità
EL criterio presuntivo di imputazione ELla responsabilità previsto dall'articolo
2054 secondo comma c.c., ma la responsabilità ELl'incidente deve essere attribuita in via esclusiva al ciclista;
infatti, tenuto conto di tutte le circostanze EL
caso concreto può ragionevolmente ritenersi che il sinistro si sia verificato nel modo seguente: mentre l'autobus di linea percorreva la Strada provinciale
Campana n. 2 in salita in direzione VO EL TE e si apprestava ad abbordare una curva a sinistra, il conducente ha azionato il segnalatore acustico e,
nonostante l'ingombro EL mezzo condotto, ha lasciato spazio sufficiente alla sua sinistra per il transito di una macchina e, a maggior ragione, di una biciletta;
d'altro canto, a bordo ELla bicicletta che procedeva nell'opposto Persona_1
senso di marcia non soltanto ha abbordato la curva senza mantenersi sul margine destro ELla corsia di marcia percorsa (i segni di scarrocciamento sono quasi al centro ELla carreggiata) in violazione ELla norma specifica dettata dal secondo e terzo comma ELl'articolo 143 EL Codice ELla strada, ma non ha neanche adottato tutte le cautele di comune prudenza, come rallentare e spostarsi lateralmente verso il margine destro ELla corsia di marcia percorsa, che la presenza di un autobus che proveniva nel senso opposto di marcia, resa palese dal suono EL segnalatore acustico, avrebbe imposto.
Pertanto, accertata l'inoperatività ELla presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ed escluso ogni profilo di responsabilità
11 nel comportamento di guida tenuto dal conducente ELl'autobus, che ha rispettato tutte le norme specifiche imposte agli utenti ELla strada e le regole di comune prudenza, la responsabilità EL sinistro deve ritenersi riconducibile esclusivamente alla condotta di con la conseguenza che la domanda proposta da Persona_1
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sullo stesso, nei confronti EL conducente, EL proprietario e
ELl'assicuratore EL veicolo antagonista deve essere rigettata.
Resta da vagliare la responsabilità ELla , alla quale gli attori Controparte_8
hanno imputato la responsabilità o corresponsabilità EL sinistro per la omessa custodia e manutenzione EL manto stradale nel tratto di strada percorso dai due veicoli coinvolti sotto il profilo ELl'assenza di segnaletica orizzontale e, in particolare, ELla linea di mezzeria e di ELimitazione ELla carreggiata, e ELla
presenza lungo i margini ELla carreggiata di fitta vegetazione, che limitava la visibilità.
In tema di responsabilità ELla pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione ELle strade o ELle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento ELla tutela risarcitoria EL privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti ELla pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione ELle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera ELl'Ente proprietario o EL concessionario (strade, autostrade, ferrovie non
12 privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base EL riconoscimento EL
limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale EL
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento ELla tutela risarcitoria EL
privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio EL suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 EL 1997 e Corte di cassazione n. 16179
EL 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 EL R.D. n. 2056 EL 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione ELla norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità ELla responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione ELle strade e ELle loro pertinenze,
indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 EL 2020, Corte di cassazione n. 2894 EL 2018, Corte di cassazione n. 18753 EL 2017, Corte di cassazione n. 11526 EL 2017, Corte di cassazione n. 1677 EL 2016, Corte di cassazione n. 9547 EL 2015, Corte di cassazione n. 8935 EL 2013, Corte di cassazione n. 16542 EL 2012, Corte di cassazione n. 9309 EL 2012, Corte di cassazione n. 7037 EL 2012, Corte di cassazione n. 21508 EL 2011).
13 Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico EL custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso ELla natura oggettiva ELla responsabilità prevista a carico EL
custode Corte di cassazione n. 2477 EL 2018, Corte di cassazione n. 11526 EL
2017 e Corte di cassazione n. 25214 EL 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore)
che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico EL proprietario o ELl'utilizzatore ELla res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini EL riconoscimento
ELla responsabilità EL custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo ELla cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura,
escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione EL verificarsi ELl'evento dannoso.
In attuazione ELla norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione ELl'onere ELla prova facendo applicazione ELl'antico principio
onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento EL danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria EL caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un
14 fattore esterno (fatto EL terzo o ELlo stesso danneggiato), imprevedibile,
inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 EL 2018, Corte di cassazione n.
25214 EL 2014, Corte di cassazione n. 1971 EL 2000 e n. 12161 EL 2000).
Inoltre, ai fini EL riconoscimento ELla responsabilità EL custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n. 849 EL
1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 EL 1990 e Corte di cassazione n. 11264 EL 1995), fermo restando che tanto meno la cosa è
intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione ELle normali cautele da parte EL danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale
EL comportamento imprudente ELlo stesso (in tal senso Corte di cassazione n.
2430 EL 2004): qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello EL danneggiato, per la prova EL nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione EL bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 EL 2013).
Tanto premesso, in punto di fatto né dalle deposizioni rese dai testi escussi nè
dalla documentazione fotografica in atti è emerso che la strada provinciale su cui si è verificato l'incidente per cui è causa versasse in condizioni tali da renderla pericolosa per gli utenti e, in particolare, per gli autisti che transitavano in prossimità ELla curva che ci occupa.
Infatti, se è vero che effettivamente dalle fotografie allegate al rapporto redatto dai
15 Carabinieri di VO EL TE risulta che la linea di mezzeria che divideva le due corsie di marcia ELla carreggiata non era ELimitata da strisce bianche, è anche vero che la mancanza di segnaletica orizzontale non ha assunto alcuna efficienza causale nella verificazione ELl'incidente in cui sono rimasti coinvolti l'autobus e la bicicletta, il cui conducente non manteneva rigorosamente la destra in violazione ELl'obbligo specifico imposto dall'articolo 143 secondo e terzo comma ELl'articolo 143 EL Codice ELla strada.
Per quanto riguarda la presenza lungo i margini ELla carreggiata di vegetazione incolta, tale da ostruire o comunque limitare la visuale, né i testi hanno riferito tale circostanza né dalla documentazione fotografica in atti emerge l'idoneità causale
ELla vegetazione presente sui margini ELla strada in relazione al verificarsi
ELl'impatto fra la bicicletta e l'autobus, non essendo presenti in prossimità ELla
curva rami di alberi o arbusti di dimensioni tali da impedire al conducente di ciascun veicolo di avvistare il veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia.
Pertanto, escluso il nesso causale fra l'evento dannoso e lo stato ELla res oggetto
ELla custodia, la domanda risarcitoria proposta da e , Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
nei confronti ELl'Ente proprietario ELla strada deve essere rigettata.
[...]
Quanto alla regolamentazione ELle spese processuali, le stesse seguono il principio ELla soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico degli attori in solido fra loro e devono essere attribuite, per quanto riguarda il convenuto e la , rispettivamente all'avv. Antonio Controparte_1 Controparte_8
Cetrulo e all'avv. Antonio Rosario Trocino per dichiarato anticipo.
In relazione ai criteri di liquidazione ELle spese EL giudizio, le stesse devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto ELl'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi in considerazione ELla esigua complessità ELla
controversia e utilizzando lo scaglione relativo alle cause pendenti davanti al
16 Tribunale di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 EL 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 EL 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236
ELl'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento ELl'entrata in vigore EL suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 ELlo
stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che ELla analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 EL Decreto ministeriale n. 140 EL 2012 è stata fornita dalla Corte
di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 EL 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali EL nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 EL Decreto ministeriale n. 147 EL 2022
deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore EL Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona EL giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 17-7-2017 e in data 19-7-2017, da e Parte_1
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2
minore nei confronti ELla società Persona_1 Controparte_2
(già , di , di
[...] Controparte_3 Controparte_1 [...]
[...]
[...] (già e ELla , ogni Controparte_13 Controparte_10 Controparte_8
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta nei confronti ELla di CP_8 CP_8
- rigetta la domanda proposta nei confronti ELla società Controparte_2
(già , di , di
[...] Controparte_3 Controparte_1
(già ; Controparte_4 Controparte_10
- condanna e al pagamento in solido fra loro in Parte_1 Parte_2
favore di ELle spese processuali, che liquida in Controparte_4
complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna e al pagamento in solido fra loro in Parte_1 Parte_2
favore di ELle spese processuali, che liquida in complessivi Parte_3
euro 7.052,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuirsi all'avv. Antonio Cetrulo per dichiarato anticipo;
- condanna e al pagamento in solido fra loro in Parte_1 Parte_2
favore ELla società ELle spese processuali, che Controparte_2
liquida in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna e al pagamento in favore ELla Parte_1 Parte_2 CP_8
ELle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.052,00, oltre
[...]
spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Antonio
Rosario Trocino.
Potenza, 25-2-2025. Il Giudice
dott.ssa Rossella Magarelli
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona EL giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2746/2017 R.G., avente ad oggetto responsabilità da sinistro stradale e responsabilità da cose in custodia e vertente
FRA
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul figlio minore rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Michele Napoli in virtù di mandato a margine ELl'atto di citazione e presso lo studio ELlo stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cetrulo in virtù di Controparte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio ELl'avv. Lorenzo Raffaele Petracca;
E
(già in persona Controparte_2 Controparte_3
EL rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Zotta in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio ELlo
stesso domiciliato;
1 NONCHE'
(già quale incorporante Controparte_4 Controparte_5
e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
in persona EL procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De
Luca in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio ELlo stesso domiciliato;
E
in persona EL rappresentante legale, rappresentato e difeso Controparte_8
dall'avv. Antonio Rosario Trocino in virtù di mandato a margine ELla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio ELlo stesso domiciliato;
- CONVENUTI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima ELla
instaurazione EL presente giudizio, ELla legge n. 69 EL 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
ELlo svolgimento EL processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma ELla legge n. 69
EL 2009, nel disciplinare il contenuto ELla sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione ELlo svolgimento EL processo, ma prevede semplicemente che nella redazione ELla sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione
ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione.
Con atto di citazione notificato in data 17-7-2017 e in data 19-7-2017 Pt_1
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] Parte_2
sul minore agivano in giudizio nei confronti ELla società Persona_1
di e ELla Controparte_3 Controparte_1 [...]
[..
[...] in qualità rispettivamente di proprietario, conducente e Controparte_9
assicuratore ELl'autobus che aveva impattato contro la bicicletta condotta da e nei confronti ELla al fine di ottenere il Persona_1 Controparte_8
risarcimento EL danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal minore in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, gli attori allegavano a fondamento ELla domanda che:
- in data 16-7-2013, alle ore 17,40 circa, il figlio minore mentre Persona_1
percorreva la S.P. Campana n. 2 in C.da Castellaro di VO EL TE alla guida
ELla sua bicicletta Atala Scorpion sul margine destro ELla corsia di marcia, era rimasto coinvolto in un incidente;
- l'autobus di linea moELlo Man targato DW954HZ di proprietà di
[...]
condotto da e assicurato per la RCA con CP_3 Controparte_1 CP_5
nell'affrontare una curva, aveva occupato interamente la carreggiata ed
[...]
aveva travolto il ciclista, facendolo cadere a terra;
- in seguito all'incidente aveva riportato gravi lesioni per le quali Persona_1
era stato trasportato all'Ospedale San Carlo di dove gli erano stati CP_8
diagnosticati la frattura distale EL terzo tibiale ELla diafisi ELla tibia sinistra, il distacco epifisario misto EL malleolo tibiale sinistro e contusioni escoriate ad entrambe le gambe;
- nell'immediatezza EL fatto dannoso erano intervenuti sul posto i Carabinieri di
VO EL TE, che avevano proceduto ai necessari rilievi e al sequestro dei mezzi;
- le lesioni riportate da nell'incidente avevano determinato Persona_1
postumi permanenti quantificati nella consulenza tecnica di parte nella misura EL
10% e un'inabilità temporanea totale di 61 giorni e parziale di complessivi 119, di
3 cui 29 giorni al 75% e 90 giorni al 50%;
- a causa ELl'urto la bicicletta era andata completamente distrutta;
- il sinistro si era verificato a causa ELla condotta di guida EL conducente
ELl'autobus di linea e a causa ELle condizioni ELla strada provinciale, che era priva di segnaletica orizzontale e, in particolare, ELla linea di mezzeria e di
ELimitazione ELla carreggiata ed era occupata lungo i margini ELla carreggiata da fitta vegetazione, che limitava la visibilità;
- la richiesta di risarcimento EL danno inoltrata ai responsabili e alla compagnia assicuratrice e l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita non avevano avuto alcun esito.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori, nella suddetta qualità, chiedevano che, previo accertamento ELla responsabilità EL proprietario e EL conducente
ELl'autobus di linea, nonché ELla di i convenuti venissero CP_8 CP_8
condannati, in solido fra loro o in ragione EL grado o ELla percentuale di responsabilità accertata, al pagamento ELla somma complessiva di euro 70.292,72
(di cui euro 69.992,72 a titolo di danno alla salute - comprensivo EL danno biologico, permanente e temporaneo, e ELla personalizzazione EL danno - ed euro 300,00 per i danni materiali alla bicicletta) ovvero ELla maggiore o minore somma quantificata nel corso EL giudizio, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14-9-2017 si costituiva in giudizio (già , che Controparte_4 Controparte_10
contestava la ricostruzione ELla dinamica ELl'incidente fornita nell'atto introduttivo EL giudizio e chiedeva il rigetto ELla domanda, deducendo che la responsabilità ELl'incidente era ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida
EL minore, che procedendo alla guida ELla bicicletta ad elevata velocità in
4 discesa, una volta avvistato l'autobus, aveva perso il controllo EL veicolo, aveva urtato il pulman nella parte bassa anteriore sinistra ed era caduto rovinosamente al suolo, mentre nessun addebito poteva essere mosso al conducente ELl'autobus di linea che viaggiava nella propria corsia di marcia ad una velocità ridotta;
in ogni caso, la compagnia assicuratrice contestava anche il quantum ELla pretesa risarcitoria, in quanto non provato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-11-2017 si costituiva in giudizio la , che contestava l'an e il quantum Controparte_8
ELla pretesa azionata nei suoi confronti e chiedeva il rigetto ELla domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-11-2017 si costituiva in giudizio , il quale in via preliminare eccepiva la Controparte_1
nullità ELl'atto di citazione sotto il profilo ELla omessa esposizione dei fatti che costituiscono le ragioni ELla domanda e nel merito chiedeva il rigetto ELla
domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, allegando che l'autobus di linea da lui condotto al momento ELl'incidente stava procedendo in salita ad una velocità massima di 20-25 Km/h e che prima di abbordare la curva semiaperta a sinistra aveva azionato l'avvisatore acustico, sicchè l'impatto con la biciletta si era verificato esclusivamente per la condotta di guida imprudente EL minore Per_1
che procedeva in discesa a forte velocità.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28-11-2017 si costituiva in giudizio la società che contestava la Controparte_3
dinamica ELl'incidente descritta dagli attori e il quantum EL risarcimento richiesto e chiedeva il rigetto ELla domanda oppure in via subordinata che la tenesse indenne dagli effetti pregiudizievoli ELla lite. Controparte_4
Nel corso EL giudizio venivano espletati l'interrogatorio formale EL convenuto e la prova testimoniale richiesta dalle parti. Controparte_1
5 All'esito EL deposito di note in sostituzione ELl'udienza EL 29 Novembre 2024,
fissata per la precisazione ELle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti EL termine di sessanta giorni per il deposito ELle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito ELle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità ELl'atto introduttivo
EL giudizio sollevata dal convenuto : nell'atto di citazione gli Controparte_1
attori hanno allegato con sufficiente precisione i profili di responsabilità
imputabili rispettivamente al conducente EL veicolo antagonista e all'Ente
proprietario ELla strada e le conseguenze lesive che assumono ne siano derivate,
oltre che le voci di danno di cui hanno chiesto il ristoro (danno alla salute con la personalizzazione per il danno morale e danno patrimoniale per il danneggiamento ELla bicicletta).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame EL merito ELla domanda occorre rilevare che la documentazione prodotta dagli attori in allegato alle note scritte in sostituzione ELl'udienza depositate in data 28-11-2024 (rapporto redatto dai
Carabinieri di VO EL TE con i relativi allegati, fra cui i verbali di sommarie informazioni, e planimetrie relative allo stato dei luoghi prima e dopo l'incidente)
non è utilizzabile ai fini ELla decisione, in quanto depositata soltanto dopo la scadenza dei termini perentori assegnati alle parti per l'articolazione ELle prove e per il deposito di documenti e, quindi, dopo il maturare ELle preclusioni istruttorie, peraltro senza l'allegazione di un legittimo impedimento che possa giustificare la rimessione in termini ai sensi ELl'articolo 153 secondo comma c.p.c.
Inoltre, appare opportuno evidenziare che ai fini ELla ricostruzione ELla dinamica
ELl'incidente possono contribuire a fornire soltanto elementi indiziari in ordine alla ricostruzione ELl'incidente e alle condizioni ELlo stato dei luoghi in cui lo
6 stesso si è verificato le consulenze tecniche di parte prodotte rispettivamente dalla di (si veda il documento prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte CP_8 CP_8
ELl' ) e da in allegato alla memoria Controparte_11 Controparte_4
istruttoria depositata ai sensi ELl'articolo 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in data 6-4-
2018, posto che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento EL Giudice, dal momento che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive ELla parte (in tal senso Corte di cassazione n.
33503 EL 2018 e Corte di cassazione n. 23555 EL 2019).
Pertanto, il materiale probatorio rilevante e utilizzabile ai fini ELla decisione è
costituito esclusivamente dalle deposizioni rese nel corso EL giudizio dai testimoni escussi su richiesta ELle parti e dal rapporto redatto dai Carabinieri di
VO EL TE (privo dei verbali di sommarie informazioni rese dalle persone presenti) prodotto unitamente all'allegata documentazione fotografica da in allegato alla memoria istruttoria depositata ai Controparte_4
sensi ELl'articolo 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in data 6-4-2018.
Tanto premesso in ordine al materiale probatorio raccolto nel giudizio e utilizzabile ai fini ELla decisione, innanzitutto occorre verificare se sia o meno possibile accertare la precisa dinamica ELl'incidente alla luce ELle ricostruzioni fattuali fornite dalle parti e ELle emergenze ELl'istruttoria svolta.
In punto di diritto, nel caso di scontro tra veicoli, secondo la consolidata interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità, alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita dal secondo comma ELl'articolo 2054 c.c. -
che trova applicazione anche nel caso di collisione di un altro veicolo con una bicicletta (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 12524 EL 2000, Corte di cassazione n. 10304 EL 2009 e Corte di cassazione n. 31702 EL 2018 - deve
7 essere riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica EL
sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte
di cassazione n. 9353 EL 2019, Corte di cassazione n. 13540 EL 2023, Corte di cassazione n. 15152 EL 2023 e Corte di cassazione n. 7061 EL 2020: la
presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c.
ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il
grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le
cause e le modalità EL sinistro), sicchè nel caso in cui sulla base ELle emergenze processuali sia possibile accertare la dinamica ELl'incidente e l'apporto causale fornito da ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma ELl'articolo 2054 c.c.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica fra le parti che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell'atto introduttivo EL giudizio si è verificato lo scontro fra la bicicletta condotta da e l'autobus di linea moELlo Persona_1
Man condotto da , di proprietà ELla società Controparte_1 Controparte_12
e assicurato per la RCA presso (ora
[...] Controparte_10 [...]
, in quanto la relativa allegazione ad opera degli attori non ha Controparte_4
costituito oggetto di specifica contestazione da parte di alcuno dei convenuti, che,
pertanto, con il loro comportamento processuale hanno esonerato la controparte dal relativo onus probandi; in ogni caso, la verificazione ELl'incidente nelle condizioni di luogo e di tempo descritte dagli attori risulta provata anche sulla base EL rapporto redatto dai Carabinieri di VO EL TE intervenuti sul posto nella immediatezza EL sinistro (si veda il rapporto prodotto da
[...]
in allegato alla memoria istruttoria depositata ai sensi Controparte_4
ELl'articolo 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in data 6-4-2018).
Risulta, invece, specificamente contestata la dinamica ELl'incidente descritta
8 dagli attori nell'atto introduttivo EL giudizio ad opera dei convenuti, i quali hanno negato che alcun profilo di responsabilità sia addebitabile al conducente
ELl'autobus, il quale viaggiava a modesta velocità e, nell'abbordare la curva, aveva anche azionato l'avvisatore acustico, mentre il ciclista viaggiava in discesa a velocità sostenuta e, una volta avvisato l'autobus, aveva perso il controllo EL
mezzo.
Ebbene, nel corso ELl'istruttoria dalle deposizioni rese dai testi che hanno assistito all'incidente - peraltro da una posizione privilegiata, in quanto viaggiavano seduti sull'autobus di linea ai posti collocati dietro l'autista, avevano la visuale libera e in particolare la teste ha dichiarato che stava Tes_1
guardando verso la strada - è emerso che il conducente ELl'autobus di linea,
mentre percorreva la S.P. Campana n. 2 in salita in direzione bivio Rapone - VO
EL TE, nell'abbordare una curva cieca a sinistra, aveva azionato il segnalatore acustico, a quel punto erano sopraggiunti tre ragazzini che percorrevano la opposta corsia di marcia, mentre due ciclisti avevano continuato la loro corsa, il terzo aveva perso il controllo ELla bicicletta ed era caduto al suolo;
i testimoni hanno riferito che l'autobus, nell'affrontare la curva, non aveva occupato l'intera carreggiata: a tale ultimo proposito la teste ha riferito “ricordo ELlo Tes_1
spazio nella parte sinistra rispetto all'autobus e nella parte destra dei ciclisti vi era ELlo spazio per poter transitare nonostante l'ingombro EL pulman” e la teste ha dichiarato “fra l'autobus e il margine sinistro ELla carreggiata vi era Tes_2
ELlo spazio che consentiva il transito anche di una macchina” (si vedano le dichiarazioni tese dalle testi e Testimone_3 Testimone_4
riportate nel verbale di udienza ELl'11-11-2022).
In considerazione ELla coerenza tra le dichiarazioni rese dalle testi e Tes_1
ELla loro precisione e completezza, oltre che ELla loro attendibilità Tes_2
estrinseca, in quanto rese da soggetti estranei agli interessi in causa, non legati alle
9 parti da nessun rapporto neanche di conoscenza e in posizione ottimale rispetto alla scena EL sinistro, non appare idonea ad inficiare la ricostruzione EL sinistro dalle stesse fornita la deposizione resa dal teste che viaggiava Testimone_5
sull'altra bicicletta insieme a il quale ha riferito di aver abbordato Persona_1
la curva prima di lui, di essersi trovano l'autobus di fronte e di essersi dovuto spostare sulla destra per evitarlo: infatti, non soltanto il suddetto teste è legato al danneggiato da un rapporto di amicizia ed ha dichiarato di non avere assistito all'impatto ELla biciletta condotta dal con il pulman e di essersi girato Per_1
soltanto quando era riverso al suolo, ma la circostanza che il testimone Per_1
abbia riferito di essersi spostato sulla destra per evitare l'autobus dimostra che lo stesso si era trovato il mezzo di fronte perché stava procedendo al centro ELla
carreggiata e non perché l'autobus aveva invaso la semicarreggiata destinata all'opposto senso di marcia.
Dalla documentazione fotografica allegata al rapporto redatto dai Carabinieri di
VO EL TE, poi, è emerso che i verbalizzanti intervenuti sul posto nell'immediatezza EL sinistro hanno individuato sull'asfalto segni di scarrocciamento ELla bicicletta all'uscita ELla curva che aveva Persona_1
affrontato prima ELl'incidente e che il conducente ELl'autobus stava per abbordare: i suddetti segni di scarrocciamento sono stati circoscritti dagli agenti verbalizzanti con un gessetto sull'asfalto ed evidenziano che quando il ciclista ha iniziato a perdere il controllo EL mezzo si trovava quasi al centro ELla carreggiata
(si vedano le fotografie raffiguranti i segni di scarrocciamento ELla bicicletta allegate al rapporto di servizio redatto dai Carabinieri di VO EL TE prodotto in allegato alla memoria istruttoria depositata ai sensi ELl'articolo 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in data 6-4-2018) in violazione ELl'articolo 143 EL Decreto
legislativo n. 285 EL 1992 (Codice ELla strada) prevede al secondo comma che i veicoli sprovvisti di motore..devono essere tenuti più vicini possibile al margine
10 destro ELla carreggiata ed estende al terzo comma la suddetta prescrizione a tutti gli altri veicoli quando si incrociano o percorrono una curva, salvo che si tratti di strada con due carreggiate separate o con due corsie per ogni senso di marcia o di una carreggiata con unico senso di circolazione.
Alla luce ELle suesposte considerazioni, deve ritenersi che abbia trovato pieno riscontro probatorio la ricostruzione ELla dinamica EL sinistro fornita dal conducente ELl'autobus e, pertanto, non soltanto deve escludersi l'applicabilità
EL criterio presuntivo di imputazione ELla responsabilità previsto dall'articolo
2054 secondo comma c.c., ma la responsabilità ELl'incidente deve essere attribuita in via esclusiva al ciclista;
infatti, tenuto conto di tutte le circostanze EL
caso concreto può ragionevolmente ritenersi che il sinistro si sia verificato nel modo seguente: mentre l'autobus di linea percorreva la Strada provinciale
Campana n. 2 in salita in direzione VO EL TE e si apprestava ad abbordare una curva a sinistra, il conducente ha azionato il segnalatore acustico e,
nonostante l'ingombro EL mezzo condotto, ha lasciato spazio sufficiente alla sua sinistra per il transito di una macchina e, a maggior ragione, di una biciletta;
d'altro canto, a bordo ELla bicicletta che procedeva nell'opposto Persona_1
senso di marcia non soltanto ha abbordato la curva senza mantenersi sul margine destro ELla corsia di marcia percorsa (i segni di scarrocciamento sono quasi al centro ELla carreggiata) in violazione ELla norma specifica dettata dal secondo e terzo comma ELl'articolo 143 EL Codice ELla strada, ma non ha neanche adottato tutte le cautele di comune prudenza, come rallentare e spostarsi lateralmente verso il margine destro ELla corsia di marcia percorsa, che la presenza di un autobus che proveniva nel senso opposto di marcia, resa palese dal suono EL segnalatore acustico, avrebbe imposto.
Pertanto, accertata l'inoperatività ELla presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ed escluso ogni profilo di responsabilità
11 nel comportamento di guida tenuto dal conducente ELl'autobus, che ha rispettato tutte le norme specifiche imposte agli utenti ELla strada e le regole di comune prudenza, la responsabilità EL sinistro deve ritenersi riconducibile esclusivamente alla condotta di con la conseguenza che la domanda proposta da Persona_1
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sullo stesso, nei confronti EL conducente, EL proprietario e
ELl'assicuratore EL veicolo antagonista deve essere rigettata.
Resta da vagliare la responsabilità ELla , alla quale gli attori Controparte_8
hanno imputato la responsabilità o corresponsabilità EL sinistro per la omessa custodia e manutenzione EL manto stradale nel tratto di strada percorso dai due veicoli coinvolti sotto il profilo ELl'assenza di segnaletica orizzontale e, in particolare, ELla linea di mezzeria e di ELimitazione ELla carreggiata, e ELla
presenza lungo i margini ELla carreggiata di fitta vegetazione, che limitava la visibilità.
In tema di responsabilità ELla pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione ELle strade o ELle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento ELla tutela risarcitoria EL privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti ELla pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione ELle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera ELl'Ente proprietario o EL concessionario (strade, autostrade, ferrovie non
12 privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base EL riconoscimento EL
limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale EL
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento ELla tutela risarcitoria EL
privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio EL suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 EL 1997 e Corte di cassazione n. 16179
EL 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 EL R.D. n. 2056 EL 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione ELla norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità ELla responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione ELle strade e ELle loro pertinenze,
indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 EL 2020, Corte di cassazione n. 2894 EL 2018, Corte di cassazione n. 18753 EL 2017, Corte di cassazione n. 11526 EL 2017, Corte di cassazione n. 1677 EL 2016, Corte di cassazione n. 9547 EL 2015, Corte di cassazione n. 8935 EL 2013, Corte di cassazione n. 16542 EL 2012, Corte di cassazione n. 9309 EL 2012, Corte di cassazione n. 7037 EL 2012, Corte di cassazione n. 21508 EL 2011).
13 Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico EL custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso ELla natura oggettiva ELla responsabilità prevista a carico EL
custode Corte di cassazione n. 2477 EL 2018, Corte di cassazione n. 11526 EL
2017 e Corte di cassazione n. 25214 EL 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore)
che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico EL proprietario o ELl'utilizzatore ELla res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini EL riconoscimento
ELla responsabilità EL custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo ELla cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura,
escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione EL verificarsi ELl'evento dannoso.
In attuazione ELla norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione ELl'onere ELla prova facendo applicazione ELl'antico principio
onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento EL danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria EL caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un
14 fattore esterno (fatto EL terzo o ELlo stesso danneggiato), imprevedibile,
inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 EL 2018, Corte di cassazione n.
25214 EL 2014, Corte di cassazione n. 1971 EL 2000 e n. 12161 EL 2000).
Inoltre, ai fini EL riconoscimento ELla responsabilità EL custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n. 849 EL
1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 EL 1990 e Corte di cassazione n. 11264 EL 1995), fermo restando che tanto meno la cosa è
intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione ELle normali cautele da parte EL danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale
EL comportamento imprudente ELlo stesso (in tal senso Corte di cassazione n.
2430 EL 2004): qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello EL danneggiato, per la prova EL nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione EL bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 EL 2013).
Tanto premesso, in punto di fatto né dalle deposizioni rese dai testi escussi nè
dalla documentazione fotografica in atti è emerso che la strada provinciale su cui si è verificato l'incidente per cui è causa versasse in condizioni tali da renderla pericolosa per gli utenti e, in particolare, per gli autisti che transitavano in prossimità ELla curva che ci occupa.
Infatti, se è vero che effettivamente dalle fotografie allegate al rapporto redatto dai
15 Carabinieri di VO EL TE risulta che la linea di mezzeria che divideva le due corsie di marcia ELla carreggiata non era ELimitata da strisce bianche, è anche vero che la mancanza di segnaletica orizzontale non ha assunto alcuna efficienza causale nella verificazione ELl'incidente in cui sono rimasti coinvolti l'autobus e la bicicletta, il cui conducente non manteneva rigorosamente la destra in violazione ELl'obbligo specifico imposto dall'articolo 143 secondo e terzo comma ELl'articolo 143 EL Codice ELla strada.
Per quanto riguarda la presenza lungo i margini ELla carreggiata di vegetazione incolta, tale da ostruire o comunque limitare la visuale, né i testi hanno riferito tale circostanza né dalla documentazione fotografica in atti emerge l'idoneità causale
ELla vegetazione presente sui margini ELla strada in relazione al verificarsi
ELl'impatto fra la bicicletta e l'autobus, non essendo presenti in prossimità ELla
curva rami di alberi o arbusti di dimensioni tali da impedire al conducente di ciascun veicolo di avvistare il veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia.
Pertanto, escluso il nesso causale fra l'evento dannoso e lo stato ELla res oggetto
ELla custodia, la domanda risarcitoria proposta da e , Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
nei confronti ELl'Ente proprietario ELla strada deve essere rigettata.
[...]
Quanto alla regolamentazione ELle spese processuali, le stesse seguono il principio ELla soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico degli attori in solido fra loro e devono essere attribuite, per quanto riguarda il convenuto e la , rispettivamente all'avv. Antonio Controparte_1 Controparte_8
Cetrulo e all'avv. Antonio Rosario Trocino per dichiarato anticipo.
In relazione ai criteri di liquidazione ELle spese EL giudizio, le stesse devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto ELl'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi in considerazione ELla esigua complessità ELla
controversia e utilizzando lo scaglione relativo alle cause pendenti davanti al
16 Tribunale di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 EL 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 EL 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236
ELl'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento ELl'entrata in vigore EL suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 ELlo
stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che ELla analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 EL Decreto ministeriale n. 140 EL 2012 è stata fornita dalla Corte
di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 EL 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali EL nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 EL Decreto ministeriale n. 147 EL 2022
deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore EL Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona EL giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 17-7-2017 e in data 19-7-2017, da e Parte_1
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_2
minore nei confronti ELla società Persona_1 Controparte_2
(già , di , di
[...] Controparte_3 Controparte_1 [...]
[...]
[...] (già e ELla , ogni Controparte_13 Controparte_10 Controparte_8
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta nei confronti ELla di CP_8 CP_8
- rigetta la domanda proposta nei confronti ELla società Controparte_2
(già , di , di
[...] Controparte_3 Controparte_1
(già ; Controparte_4 Controparte_10
- condanna e al pagamento in solido fra loro in Parte_1 Parte_2
favore di ELle spese processuali, che liquida in Controparte_4
complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna e al pagamento in solido fra loro in Parte_1 Parte_2
favore di ELle spese processuali, che liquida in complessivi Parte_3
euro 7.052,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuirsi all'avv. Antonio Cetrulo per dichiarato anticipo;
- condanna e al pagamento in solido fra loro in Parte_1 Parte_2
favore ELla società ELle spese processuali, che Controparte_2
liquida in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna e al pagamento in favore ELla Parte_1 Parte_2 CP_8
ELle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.052,00, oltre
[...]
spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Antonio
Rosario Trocino.
Potenza, 25-2-2025. Il Giudice
dott.ssa Rossella Magarelli
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