TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11435/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata il [...] a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe D'Aniello ed Alessio
D'Aniello
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 20.09.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 22.10.2022 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per
ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento delle prestazioni richieste;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la Per_1 condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida grave senza accompagnamento e senza handicap grave.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetta, trascurando alcuni aspetti del complesso morboso.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra
, rilevando, all'esito dell'esame clinico condotto, che, nel Pt_1 caso esaminato, “bisogna considerare: 1) un orientamento spazio temporale sostanzialmente nei limiti della norma con capacità di rispondere alle domande poste;
2) una deambulazione autonoma anche se con appoggio (stampella) 3) masse muscolari normo toniche e normo trofiche agli arti inferiori;
4) forza muscolare nella norma agli arti inferiori 5) assente dispnea per sforzi di lieve e media entità
6) assenti di ausili di assorbenza”. Il ctu ha dunque così concluso:
“In fede all'esame clinico, all'iter sanitario prodotto e all'anamnesi, si evince che la GN è da Parte_1 considerarsi invalida al 100 %, non necessita dell'indennità di accompagnamento ed è portatrice di handicap art 3 comma 1 L 104/92 a decorrere dal 22.10.2022 ovvero dalla data della domanda amministrativa”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali contenendo il ricorso solo contestazioni generiche.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 20.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua