Sentenza 22 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2003, n. 8074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8074 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBI08074/03 IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto distanze nelle cultuzion SEZIONE SECONDA CIVILE Cindized Nuvis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 13023/00 - Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere 16282/00 Cron. 17793 Dott. Olindo - Consigliere SCHETTINO MALPICA Consigliere Rep.2131 Dott. Emilio - Rel. Consigliere Ud.14/01/03 Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI ER, RI GI, RI PI, RI RI AR, AN RI UI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSTINIANI 18, presso lo studio dell'avvocato GI PELLEGRINO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ER PP;
- intimato e sul 2° ricorso n 16282/00 proposto da: ER PP, elettivamente domiciliato in ROMA2003 52 P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso -1- dall'avvocato RICCARDO MARZO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
RI ER, RI GI, RI PI, RI RI AR, AN RI UI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSTINIANI 18, presso lo studio dell'avvocato GI PELLEGRINO, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 977/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 06/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi trattandosi di ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato PELLEGRINO AN, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato MARZO Riccardo, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 21 maggio 1979, PE RR conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il vicino TO GO e ne chiedeva la condanna alla demolizione dell'edificio costruito a distanza inferiore a quella regolamentare di sei metri dal confine del fondo di esso attore, in Lecce, via Balsamo, oltre al risarcimento dei danni. TO GO si costituiva e resisteva alle domande. Sopravvenuto il decesso del convenuto, il processo veniva interrotto e, quindi, riassunto nei confron- ti degli eredi TO GO, AN GO, PI GO, MA RO GO e MA UI NE ved. GO. sentenza del 6 dicembre 1983, il Tribunale di Con Lecce condannava i predetti GO ed NE demolizione del secondo piano e dell'attico alla del loro edificio, sino al rispetto della distanza di sei metri dal confine col fondo del RR, oltre al risarcimento dei danni, liquidati in complessive lire 12.000.000, con gli interessi legali dalla domanda. TO GO, AN GO, PI 3 GO, MA RO GO e MA UI NE ved. GO interponevano gravame, cui resisteva PE RR. 3 Con sentenza del 10 marzo 1987', la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame, osservando in particolare: a) che l'esistenza di piano regolatore del comune di Lecce, approvato con R.D. 8.3.1934, n.770, non impediva l'adozione di un programma di fabbricazione, quale completamento normativo del regolamento edilizio, disciplinante l'attività costruttiva fuori di ogni previsione di sistemazio- ne pianificata propria del piano regolatore (stru- mento esclusivo di sistemazione urbanistica del territorio); b) che, quindi, era da escludersi l'alternatività tra piano regolatore e programma di fabbricazione, con conseguente possibilità di coesistenza dell'uno e dell'altro, con funzioni, contenuti e caratteristiche proprie di ognuno;
c) che, prescrivendo gli artt. 47 e 105 del regolamen- to edilizio di Lecce una distanza di sei metri dal confine ed un'altezza non superiore a dodici metri nella zona di tipo estensivo destinata alla costru- zione di villini (zona C), in cui ricade la costruzione in oggetto, era evidente la violazione ravvisata dai primi giudici. 4 Per la cassazione di tale sentenza, TO RG ri, AN GO, PI GO, MA RO GO e MA UI NE ved. GO proponevano ricorso in forza di un unico, complesso motivo. PE RR resisteva con controricorso. Con sentenza del 7 novembre 1992, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, per quanto di ragione, ed annullava la sentenza impugnata, rinviando la causa per nuovo esame alla Corte t d'appello di Bari. Affermava la Corte che non poteva ammettersi la contemporanea esistenza ed operatività dei due strumenti urbanistici del piano regolatore generale del programma di fabbricazione, così che, nei e comuni provvisti di piano regolatore generale, non poteva intervenire il programma di fabbricazione, la cui materia fosse già compresa nell'oggetto, più vasto e più elaborato, del principale strumento di sistemazione urbanistica, ossia del piano regolato- re generale. Quindi, chiariva che: "nel caso in esame, essendo in vigore nel Comune di Lecce il piano regolatore generale adottato anteriormente alla legge n. 1150 del 1942 (anche se da aggiornare), come nella impugnata sentenza si riconosce, non poteva esserne invaso il campo, quanto alla materia comune, dal programma di fabbricazione intervenuto insieme al regolamento edilizio il 19 settembre 1967. In particolare, la innovazione apportata dal programma di fabbricazione alla divisione in zone del terri- torio comunale, venendo a incidere in modo diverso sulle singole zone in riferimento alle prescrizioni dettate per ciascuna dal regolamento edilizio, avrà potuto persino alterare, rispetto alla individua- zione della zona interessata dalla costruzione in base alla zonizzazione risultante dal piano regola- tore generale, la disciplina regolamentare applica- bile al fine di stabilire la distanza prescritta. Se così è stato effettivamente, non vi è dubbio che si sarebbe dovuta disapplicare, insieme con la norma del programma di fabbricazione, illegittima, in base alla quale la zona interessata fu indivi- duata come zona C di tipo estensivo destinata alla costruzione di villini, di riflesso, la norma regolamentare (art. 105) relativa alla prescrizione del distacco dei confini su strada, laterali e interni, di almeno metri 6. Ma, se nel piano regolatore generale risalente al 1934 ed eventual- mente concepito per un più ristretto territorio non fosse stata inclusa la zona di recente interessata dalla costruzione, di guisa che l'intervenuto programma di fabbricazione dovesse intendersi quale strumento inteso a colmare le 'lacune in vista dello apprestamento del nuovo piano regolatore generale, о se anche, nonostante la diversità di classifica- zione del programma di fabbricazione rispetto al vecchio piano regolatore generale, la stessa zona fosse ugualmente assoggettata alla medesima pre- scrizione regolamentare sulle distanze, il risul- tato raggiunto non si sarebbe potuto ritenere alterato;
sennonché, in proposito, nessuna specifi- ca disamina risulta essere stata eseguita. In tale stato delle cose, l'applicazione fatta della norma regolamentare sulle distanze da osservare per le costruzioni nella zona interessata si rileva priva del supporto di un esame completo sia sulla even- tuale non estensione delle previsioni del vigente piano regolatore generale alla predetta zona, sia eventuale corrispondenza della medesimasulla (individuazione come zona C di tipo estensivo) ad analoga zona assoggettata alla medesima prescrizio- ne regolamentare sulla distanza per effetto della zonizzazione risultante dal piano regolatore generale. Non essendosi tenuto conto dei predetti elementi fondamentali, è ravvisabile nella sentenza impugnata quel vizio di omesso esame di punti decisivi, che nei relativi limiti e agli effetti delle relative conseguenze, comporta l'accoglimento del ricorso. Cassandosi pertanto l'impugnata il nuovosentenza, la causa viene rimessa per esame ad altro giudice, designato come in disposi- tivo, il quale, completati gli accertamenti nel senso sopra indicato, all'esito degli stessi, emetterà la nuova decisione in uniformità con gli esposti criteri, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità." Con citazione del 21 dicembre 1992, PE RR riassumeva la causa, innanzi alla Corte d'appello di Bari. In esito a consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 6 dicembre 1999, la Corte d'appello di Bari rigettava il gravame proposto dai GO e dall'NE avversO la sopraindicata pronuncia del Tribunale di Lecce, che confermava, con condan- na dei predetti al pagamento delle ulteriori spese di lite. A motivo della decisione, esponeva che il consulen- te tecnico d'ufficio, nominato allo scopo, aveva accertato che "la zona in questione era esclusa dalla disciplina urbanistica del 1934 in quanto non tipizzata dallo stesso e al di fuori del perimetro territoriale indicato da tale strumento", così che, al riguardo, non v'era possibilità di coesistenza e coincidenza dei due strumenti urbanistici del piano regolatore generale del 1934 e del programma di fabbricazione del 1967. Chiariva, quindi, che, ai fini del decidere, in relazione a quanto prescritto dalla sentenza rescindente della Corte di Cassazio- ne, nessuna rilevanza poteva attribuirsi al fatto, discusso, se la zona in questione, all'epoca del 1967, fosse o meno urbanizzata, ed in quale misura. Precisava, poi, che 10 stesso consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che il nuovo piano regolatore generale del comune di Lecce, approvato nel 1989, in corso di causa, con riferimento alla normativa sulle distanze dal confine e distacchi tra fabbricati, contiene delle prescrizioni che non sono più favorevoli agli eredi GO." Rilevava, della domanda, propostainfine, l'inammissibilità in sede di rinvio dal RR, per maggiore liqui- dazione dei danni già liquidati dal Tribunale di Lecce, con pronuncia non appellata sul punto. TO RG Per la cassazione di tale sentenza, ri, AN GO, PI GO, MA १ RO GO e MA UI NE ved. GO hanno proposto ricorso in forza di due motivi. PE RR ha resistito' con controricorso e, al contempo, ha proposto ricorso incidentale in forza di un unico motivo. I ricorrenti principali hanno resistito con
contro
- ricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, è stata disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sul ricorso principale. Con il primo motivo, denunciando "Violazione dei criteri direttivi indicati dalla Suprema Corte. insufficiente e contraddittoria motivazione Omessa, su punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Violazione art. 105 del P. d. F. di Lecce del 1967", i ricorrenti si dolgono che il giudice di rinvio abbia ritenuto irrilevante, ai fini del decidere, la circostanza se, nel 1967, fosse o meno urbanizzata la zona, in cui ricadeva la costruzione di essi ricorrenti. Il motivo non ha pregio. 10 Ed invero, la mera lettura della sentenza rescin- dente di questa Corte, in relazione alle sentenze rescissa e rescissoria, tutte riportate innanzi, in narrativa, nei tratti essenziali, evidenzia, difformemente da quanto raffigurato dai ricorrenti, che il giudizio rescissorio del giudice di rinvio è stato reso nei limiti e secondo i criteri assegnati sentenza rescindente, che, in definitiva,dalla aveva disposto un nuovo esame della causa sul punto t urbanistica applicabile, non della normativa tra piano regolatore generale, contemporaneamente, adottato nel 1934, e programma di fabbricazione, intervenuto insieme al regolamento edilizio nel 1967, con la conseguenza dell'applicabilità alla fattispecie della norma regolamentare sul distacco di sei metri dal confine (art. 105), in ipotesi di accertata -come poi accertato dal giudice di rinvio, tramite ctu- non inclusione, nel piano regolatore generale del 1934, della zona interessa- ta dalla più recente costruzione dei ricorrenti. Altro non era dato esaminare sul punto dal giudice di rinvio, come invece supposto dal motivo in esame, che pretenderebbe demandato a quel giudice anche l'esame della circostanza esposta, da cui, poi, a quanto è dato comprendere dalle argomenta- zioni svolte allo scopo, avrebbe dovuto trarsi l'inapplicabilità alla fattispecie della sopraindi- cata norma regolamentare, pur non contestandosi l'accertata esclusione della zona in oggetto dalla disciplina urbanistica del 1934. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano il giudice di rinvio, per aver violato il nuovo piano regolatore generale del 1989 ed i principi di efficacia sanante dello jus superveniens in materia edilizia. Sostengono, infatti, che quel giudice è incorso in un evidente errore sul punto relativo alla accerta- ta (dal c.t.u.) insussistenza di disciplina più favorevole (ad essi ricorrenti) sulle distanze dal confine e distacchi tra fabbricati, in quel soprav- venuto piano regolatore generale, posto che il consulente tecnico d'ufficio aveva escluso la rilevanza dello jus superveniens solo perché aveva rilevato che nell'ipotesi di demolizione e rico- struzione, secondo le norme dettate dal nuovo P.R.G., la costruzione del RR, dovendosi distaccare di mt. 10 dall'antistante edificio dei GO, avrebbe dovuto Osservare una distanza maggiore dell'attuale rispetto al proprio confine.. " 1 Anche questo motivo non ha pregio. Ed invero, non solo i ricorrenti trascurano di indicare in ricorso, atto deputato allo scopo, nuovo piano quali più favorevoli disposizioni del regolatore generale, jus superveniens, applicabile nel giudizio di rinvio, siano state in concreto sostengono, altresì, siffatta ed violate, ma (per genericità) denuncia di viola- inammissibile zione di norme, ricollegandola a rilievo (ulterio- re) del consulente tecnico d'ufficio, di cui non è cenno alcuno nella sentenza impugnata, che, sul punto, si è limitata ad evidenziare come quel 17 il nuovo P.R.G.consulente avesse accertato che di Lecce approvato nel 1989 (in corso di causa), con riferimento alla normativa sulle distanze dal confine e distacchi tra fabbricati, contiene delle prescrizioni che non sono più favorevoli agli eredi GO." L'esposta mancanza di specificità del motivo di ricorso non può ritenersi sanata da quanto poi argomentato nella successiva memoria, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Consolidato, infatti, in relazione al principio di specificità dei motivi nell'atto di impugnazione, è l'orientamento di questa Corte sulla funzione 13 esclusivamente illustrativa delle memorie ex art. 378 c.p.c., per l'appunto rivolte a chiarire le ragioni già esposte a sostegno dei motivi di ricorso e non anche a sanare 'l'inammissibilità del ricorso, che abbia omesso di indicare o che indi- chi, in maniera vaga e generica, gli errori di attività e di giudizio in cui si pretende sia incorsa la sentenza impugnata (v. ex plurimis Cass. 14167/99, n. 4445/97, n. 1793/96 e n. 1699/96). Sul ricorso incidentale. Con unico mezzo, denunciando violazione degli artt. 345, comma primo, 394, comma primo, e 96 c.p.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che sia stata dichiarata inammissibile la domanda, proposta in sede di rinvio, anche ai sensi del citato art. 96 c.p.c., e, a suo dire, avente ad oggetto il risar- cimento dei danni ulteriori, sofferti dopo la sentenza del Tribunale di Lecce, primo giudice. Il motivo non ha pregio. Ed invero, sul rilievo che la domanda in oggetto investisse la liquidazione dei danni operata dal primo giudice, in misura di 12.000.000 di vecchie lire, oltre interessi, il giudice di rinvio ne ha correttamente motivato l'inammissibilità, non 14 avendo proposto il ricorrente alcun gravame (inci- dentale) su quel capo di sentenza, innanzi alla Corte d'appello di Lecce, in precedenza adita. E, correttamente, ne avrebbe pure dovuto dichiarare l'inammissibilità, per l'ipotesi che quella domanda non investisse la pronuncia del primo giudice in parte qua, bensì avesse ad oggetto specifico i danni sofferti dopo tale sentenza, come in sede di legittimità esposto dal ricorrente, ma senza censura alcuna della diversa interpretazione, resa t al riguardo dal giudice di rinvio. ricorrente neppure prospetta, in In effetti, il domanda siffatta sia stata propo- ricorso, che una sta nel giudizio, innanzi alla Corte d'appello di Lecce, nel quale fu pronunciata la sentenza cassata da questa Corte, e la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 394 c.p.c. è chiara nella sua lettera, laddove prevede che le parti, nel giudizio di rinvio, non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio, nel quale fu pronun- ciata la sentenza cassata, salvo che ed anche su tale punto il ricorrente nulla prospetta in ricor- so- la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, 15 г entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, tra le parti, per intero.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione, per intero. Così deciso il 14 gennaio 2003, in Roma, nella est.P 11 cods, foun camera di consiglio della seconda sezione civile. Nanceta & arbore Il presidente IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Roma_ 22 MAG. 2003 DEPOSITATO IN CANCELLONA INCRUERE C1 a 16