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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10293/2023, pubblicata il 20/12/2023,
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA CELLINI 3 MILANO presso lo C.F._2
Studio dell'Avv. SAVIA ORAZIO SALVATORE (CF: che li C.F._3
rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._4 in VIA FELICE CAVALLOTTI 13 MILANO presso lo Studio dell'Avv. PORCU SIMONE
(CF: che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._5
-APPELLATA-
OGGETTO: locazione.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n.10293/23 del Tribunale di Milano, con la quale – dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da avverso il Controparte_1 pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo n. 901/22 da loro ottenuto per la somma di Euro 6.500,00 a titoli di canoni per la locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Basiglio via
Borgo del Majno n.25 – erano stati condannati alla restituzione della cauzione di
Euro 4.749,00, mentre erano state respinte le ulteriori domande riconvenzionali della (di risarcimento danni e di riduzione del canone). CP_1
Hanno censurato la suddetta sentenza per aver erroneamente: - esaminato le domande riconvenzionali proposte dalla nel medesimo giudizio di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo, mentre (una volta dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione) sarebbe stata preclusa la proposizione di ulteriori domande dell'opponente; - riconosciuto il diritto della conduttrice alla restituzione CP_1
della cauzione, quando l'immobile sarebbe stato rilasciato con tinteggiatura rossa, diversa da quella (bianca) con la quale era stato consegnato. Ha chiesto dunque che venisse riformata la condanna a loro carico di restituzione della cauzione, dichiarando l'inammissibilità della relativa domanda o comunque rigettandola nel merito, con condanna della al pagamento delle spese di lite per entrambi i CP_1
gradi di giudizio (compensate dal Tribunale).
ha proposto appello incidentale relativamente alla Controparte_1
dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo a suo carico, assumendo che: - l'opposizione era stata ritualmente proposta con atto di citazione notificato nel termine di 40 gg dalla sua notificazione, considerato che a fronte delle proposte domande riconvenzionali (da trattarsi con rito ordinario)
l'art.40 cpv cpc avrebbe assoggettato tutta la procedura al rito ordinario;
- il giudizio sarebbe stato improcedibile per non avere gli opposti promosso la procedura di mediazione obbligatoria dopo l'opposizione; - il contratto di locazione sarebbe stato nullo per omessa registrazione dello stesso dopo la prima scadenza.
Correttamente il Tribunale ha dichiarato la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo (notificato il 20.1.2022) proposta dalla con atto di citazione CP_1
notificato ai il 2.3.2022, con iscrizione a ruolo della causa nello Controparte_2 pagina 2 di 5 stesso giorno: trattandosi di causa soggetto al rito di cui all'art.447 bis cpc
(considerato che il decreto ingiuntivo è relativo al pagamento di canoni di locazione), l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso e per la verifica della sua tempestività occorre aver riguardo alla data di iscrizione a ruolo
(Cass. SU n.927/22), avvenuta oltre il termine di cui all'art.641 cpc.. Atteso, comunque, che anche la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta oltre il richiesto termine di gg.40 dalla notifica del decreto ingiuntivo, il primo motivo di appello incidentale si presenta del tutto infondato (a prescindere dal fatto che le modalità ed il termine per l'opposizione non potrebbe risentire certamente dell'oggetto dell'eventuale domanda riconvenzionale che dovesse essere con questa proposta, da trattarsi peraltro nella specie con il medesimo rito locatizio, avendo ad oggetto la restituzione della cauzione).
La dichiarata inammissibilità dell'opposizione non preclude l'esame delle domande riconvenzionali che l'opponente proponga con l'opposizione ex art.645 cpc (come sostenuto con il primo motivo dell'appello principale): ed infatti ciò
“comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di alt ro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte” (Cass n. 4131/24).
Va confermata altresì la statuizione relativa alla condanna dei locatori alla restituzione della cauzione (censurata con il secondo motivo dell'appello principale). Sebbene le previsioni contrattuali prevedessero che l'immobile dovesse essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui era stato locato,
e dunque con tinteggiatura delle pareti in bianco, il verbale di riconsegna
(doc.6 evidenzia accettazione dell'immobile senza contestazione di CP_1 pagina 3 di 5 danni, ed in particolare del diverso colore delle pareti: i locatori, anzi, si sono in quella sede espressamente impegnati a restituire la cauzione non appena ricevuto il saldo dei canoni, a conferma della mancanza di qualsiasi interesse a pretenderne la tinteggiatura in bianco.
Quanto agli ulteriori motivi dell'appello incidentale, si osserva che la mancata proposizione della preventiva procedura di mediazione di cui agll'art.5 co. 1 bis d lgs n.28/10 da parte degli opposti (che ne sarebbero Controparte_2
stati onerati a fronte dell'opposizione) non è stata eccepita dalla CP_1
all'udienza di prima comparizione (ma per la prima volta in comparsa conclusionale), né rilevata d'ufficio dal Tribunale, cosicché nessuna improcedibilità doveva dunque essere dichiarata (Cass. ord. 25155/20; Cass.
n. 205/24); la registrazione del contratto da parte dei locatori, poi, è imposta a pena di nullità solo con riferimento alla originaria stipulazione, e non già alle ulteriori annualità o rinnovi (Cass. n. 13870/23), e comunque non comporterebbe alcuna conseguenza sul credito dei (sancito Controparte_2
in via definitiva dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile per mancata tempestiva opposizione).
Conclusivamente deve essere respinto sia l'appello principale che quello incidentale, e attesa la soccombenza reciproca anche le spese del presente grado vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
-appellanti- CONTRO
Controparte_1
-appellata/appellante incidentale nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di MILANO n. 10293/2023, pubblicata in data 20/12/2023, così provvede: pagina 4 di 5 1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. dichiara compensate tra le parti le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater. Così deciso, in Milano il 5/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10293/2023, pubblicata il 20/12/2023,
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA CELLINI 3 MILANO presso lo C.F._2
Studio dell'Avv. SAVIA ORAZIO SALVATORE (CF: che li C.F._3
rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._4 in VIA FELICE CAVALLOTTI 13 MILANO presso lo Studio dell'Avv. PORCU SIMONE
(CF: che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._5
-APPELLATA-
OGGETTO: locazione.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n.10293/23 del Tribunale di Milano, con la quale – dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da avverso il Controparte_1 pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo n. 901/22 da loro ottenuto per la somma di Euro 6.500,00 a titoli di canoni per la locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Basiglio via
Borgo del Majno n.25 – erano stati condannati alla restituzione della cauzione di
Euro 4.749,00, mentre erano state respinte le ulteriori domande riconvenzionali della (di risarcimento danni e di riduzione del canone). CP_1
Hanno censurato la suddetta sentenza per aver erroneamente: - esaminato le domande riconvenzionali proposte dalla nel medesimo giudizio di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo, mentre (una volta dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione) sarebbe stata preclusa la proposizione di ulteriori domande dell'opponente; - riconosciuto il diritto della conduttrice alla restituzione CP_1
della cauzione, quando l'immobile sarebbe stato rilasciato con tinteggiatura rossa, diversa da quella (bianca) con la quale era stato consegnato. Ha chiesto dunque che venisse riformata la condanna a loro carico di restituzione della cauzione, dichiarando l'inammissibilità della relativa domanda o comunque rigettandola nel merito, con condanna della al pagamento delle spese di lite per entrambi i CP_1
gradi di giudizio (compensate dal Tribunale).
ha proposto appello incidentale relativamente alla Controparte_1
dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo a suo carico, assumendo che: - l'opposizione era stata ritualmente proposta con atto di citazione notificato nel termine di 40 gg dalla sua notificazione, considerato che a fronte delle proposte domande riconvenzionali (da trattarsi con rito ordinario)
l'art.40 cpv cpc avrebbe assoggettato tutta la procedura al rito ordinario;
- il giudizio sarebbe stato improcedibile per non avere gli opposti promosso la procedura di mediazione obbligatoria dopo l'opposizione; - il contratto di locazione sarebbe stato nullo per omessa registrazione dello stesso dopo la prima scadenza.
Correttamente il Tribunale ha dichiarato la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo (notificato il 20.1.2022) proposta dalla con atto di citazione CP_1
notificato ai il 2.3.2022, con iscrizione a ruolo della causa nello Controparte_2 pagina 2 di 5 stesso giorno: trattandosi di causa soggetto al rito di cui all'art.447 bis cpc
(considerato che il decreto ingiuntivo è relativo al pagamento di canoni di locazione), l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso e per la verifica della sua tempestività occorre aver riguardo alla data di iscrizione a ruolo
(Cass. SU n.927/22), avvenuta oltre il termine di cui all'art.641 cpc.. Atteso, comunque, che anche la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta oltre il richiesto termine di gg.40 dalla notifica del decreto ingiuntivo, il primo motivo di appello incidentale si presenta del tutto infondato (a prescindere dal fatto che le modalità ed il termine per l'opposizione non potrebbe risentire certamente dell'oggetto dell'eventuale domanda riconvenzionale che dovesse essere con questa proposta, da trattarsi peraltro nella specie con il medesimo rito locatizio, avendo ad oggetto la restituzione della cauzione).
La dichiarata inammissibilità dell'opposizione non preclude l'esame delle domande riconvenzionali che l'opponente proponga con l'opposizione ex art.645 cpc (come sostenuto con il primo motivo dell'appello principale): ed infatti ciò
“comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di alt ro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte” (Cass n. 4131/24).
Va confermata altresì la statuizione relativa alla condanna dei locatori alla restituzione della cauzione (censurata con il secondo motivo dell'appello principale). Sebbene le previsioni contrattuali prevedessero che l'immobile dovesse essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui era stato locato,
e dunque con tinteggiatura delle pareti in bianco, il verbale di riconsegna
(doc.6 evidenzia accettazione dell'immobile senza contestazione di CP_1 pagina 3 di 5 danni, ed in particolare del diverso colore delle pareti: i locatori, anzi, si sono in quella sede espressamente impegnati a restituire la cauzione non appena ricevuto il saldo dei canoni, a conferma della mancanza di qualsiasi interesse a pretenderne la tinteggiatura in bianco.
Quanto agli ulteriori motivi dell'appello incidentale, si osserva che la mancata proposizione della preventiva procedura di mediazione di cui agll'art.5 co. 1 bis d lgs n.28/10 da parte degli opposti (che ne sarebbero Controparte_2
stati onerati a fronte dell'opposizione) non è stata eccepita dalla CP_1
all'udienza di prima comparizione (ma per la prima volta in comparsa conclusionale), né rilevata d'ufficio dal Tribunale, cosicché nessuna improcedibilità doveva dunque essere dichiarata (Cass. ord. 25155/20; Cass.
n. 205/24); la registrazione del contratto da parte dei locatori, poi, è imposta a pena di nullità solo con riferimento alla originaria stipulazione, e non già alle ulteriori annualità o rinnovi (Cass. n. 13870/23), e comunque non comporterebbe alcuna conseguenza sul credito dei (sancito Controparte_2
in via definitiva dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile per mancata tempestiva opposizione).
Conclusivamente deve essere respinto sia l'appello principale che quello incidentale, e attesa la soccombenza reciproca anche le spese del presente grado vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
-appellanti- CONTRO
Controparte_1
-appellata/appellante incidentale nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di MILANO n. 10293/2023, pubblicata in data 20/12/2023, così provvede: pagina 4 di 5 1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. dichiara compensate tra le parti le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater. Così deciso, in Milano il 5/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
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