Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/1986, n. 3179
CASS
Sentenza 14 maggio 1986

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Rientrano nell'unico istituto dell'indennità di anzianità anche le eventuali maggiorazioni aggiuntive - previste dalla contrattazione collettiva come condizioni di miglior favore - atteso che queste, pur collegate a specifici presupposti di attribuzione, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione di fine rapporto che - unitariamente considerata - va valutata per verificare il rispetto della prescrizione contenuta nell'art. 2120 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) e dei criteri di calcolo ivi contemplati. (nella specie il giudice del merito - dopo aver accertato che l'indennità di anzianità dei cosiddetti trasfertisti dipendenti dell'ENEL era stata calcolata in difetto perché il datore di lavoro non aveva conteggiato anche l'indennità di trasferta - aveva omesso di considerare che i lavoratori predetti avevano però beneficiato di una maggiorazione di tale indennità, pari a quattro mensilità di retribuzione, secondo la previsione contenuta nello art. 40 con legge 29 maggio 1973, e quindi aveva omesso di tenere eventualmente conto in detrazione di tale maggiorazione; la S.C. - cassando tale pronuncia per vizio di motivazione - ha enunciato il suddetto principio di diritto). ( V 3800/84, mass n 435768; ( V 1074/84, mass n 433231; ( V 4828/82, mass n 422822; ( V 3749/82, mass n 421706; ( Conf 2264/86, mass n 445411; ( Conf 97/86, mass n 443750).*

Spetta al giudice del merito accertare, caso per caso, se un compenso corrisposto al lavoratore durante lo svolgimento del rapporto abbia, in tutto od in parte, natura retributiva, avuto riguardo alla sua intrinseca struttura e alla sua funzione nonché alla sussistenza del requisito della corrispettività (rispetto alla prestazione lavorativa) e dei caratteri dell'obbligatorietà, continuità (non esclusa quest'ultima dalla variabilità del compenso) e determinatezza (o determinabilità) e stabilire di conseguenza se di esso si debba tener conto per determinare la misura dell'indennità di anzianità, ai sensi dell'art. 2121 cod. civ.. nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte con la legge n. 297 del 1982, tenendo in particolare conto che non è normalmente configurabile l'istituto della trasferta (a carattere, almeno in parte, risarcitorio) quando il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere sistematicamente la propria prestazione in luoghi sempre diversi, con la conseguenza che il maggior compenso corrisposto per tali prestazioni ha natura integralmente retributiva. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto natura esclusivamente retributiva - e non anche risarcitoria - all'indennità di guida e alla trasferta forfettizzata mensile corrisposte dall'ENEL ad alcune categorie di suoi dipendenti in ragione rispettivamente delle caratteristiche della prestazione lavorativa e del maggior disagio per il lavoratore, conseguente al fatto di dover svolgere sistematicamente la sua prestazione fuori dalla zona urbana, e quindi aveva ritenuto la computabilità dei suddetti emolumenti ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità). ( V 3292/85, mass n 440958; ( V 1919/85, mass n 439831; ( V 1074/84, mass n 433231; ( V 2899/82, mass n 420793; ( Conf 2264/86, mass n 445410; ( Conf 97/86, mass n 443748).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/1986, n. 3179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3179
    Data del deposito : 14 maggio 1986

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