Decreto cautelare 8 novembre 2024
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Capirossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Bugalla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
“ - della determinazione dirigenziale n. DD -OMISSIS-, con la quale il Dipartimento viabilità e trasporti - Direzione trasporti e mobilità sostenibile della Città metropolitana di Torino ha revocato l'autorizzazione prot. n. -OMISSIS-;
- della comunicazione avente ad oggetto “Studio di consulenza “-OMISSIS-” di -ricorrente-, Comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione prot. n. -OMISSIS-”;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, preordinati, conseguenziali e connessi ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. ET AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del -OMISSIS- la ricorrente ha richiesto alla Provincia di Torino, in qualità di erede della titolare dell’impresa “-OMISSIS-”, l’autorizzazione a proseguire l’attività per due anni ai sensi dell’art. 4 l. 11/1994 (“ Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi ”).
Con provvedimento del -OMISSIS- la Provincia di Torino ha autorizzato la ricorrente “ …a proseguire l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e richiesta certificati per conto terzi […] per il periodo di due anni a decorrere dal -OMISSIS- ”, prorogato di un altro anno con provvedimento del -OMISSIS-.
Con successivo provvedimento del -OMISSIS-, la Provincia di Torino ha autorizzato la ricorrente “ …a gestire l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e richiesta certificati per conto terzi […] fino all’espletamento dei corsi di formazione professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ”.
Con verbale del -OMISSIS- la Città Metropolitana di Torino – nel corso di un’ispezione presso i locali dell’agenzia della ricorrente nell’ambito dell’attività di vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica – ha accertato, per quanto di interesse nel presente giudizio, che “ La titolare Sig.ra -ricorrente- non è in possesso di attestato professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza e né del titolo di studio idoneo per sostenere l’esame abilitativo …”, precisando che “ La sig.ra -ricorrente- chiederà alla figlia […] di sostenere l’esame di idoneità professionale (essendo in possesso dell’idoneo titolo di studio) nella prossima sessione di esame presso questa Città Metropolitana o presso altro ente. Eventualmente si rende anche disponibile a costituire una nuova società con terza persona in possesso del titolo abilitativo ”.
Con nota del -OMISSIS- la Città Metropolitana di Torino – premesso di avere rilevato “ …gravi irregolarità, in particolare, la mancanza del titolo professionale abilitativo in capo al preposto alla gestione dell’attività di consulenza… ” e di avere, a seguito dell’audizione avvenuta in data -OMISSIS-, concesso un termine per consentire la regolarizzazione dell’attività – ha richiesto alla ricorrente la trasmissione “ 1) dell’istanza di autorizzazione di studio di consulenza per effetto della costituzione di nuova società con soggetto in possesso dell’attestato professionale di consulente automobilistico, in qualità di legale rappresentante; oppure 2) dell’istanza di sospensione dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nelle more del conseguimento dell’attestato da parte della sig.ra […] (figlia della ricorrente) … ”, precisando che, in caso contrario, si sarebbe proceduto alla revoca dell’autorizzazione, oltre alla possibile applicazione di sanzioni amministrative e salva l’eventuale responsabilità civile e penale.
Con pec del -OMISSIS- la ricorrente, riferendo che la figlia avrebbe sostenuto la prova di esame il -OMISSIS-, ha richiesto alla Città Metropolitana di Torino “ …una proroga fino al 31 dicembre 2022 con l’obiettivo di partire dal 1 gennaio 2023 con la nuova società ”.
Con comunicazione del -OMISSIS- la Città Metropolitana di Torino, in considerazione del lungo periodo di tempo già trascorso, ha richiesto alla ricorrente di “ …provvedere a regolarizzare l'attuale situazione entro il termine ultimo del -OMISSIS-…” , prorogabile, a fronte della presentazione di copia dell’iscrizione della figlia ad una sessione di esame, “… fino al -OMISSIS- al fine di proseguire l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica costituendo una società con la medesima, in qualità di legale rappresentante ”. In tale comunicazione, l’Amministrazione resistente ha specificato che, in caso di mancata regolarizzazione nei termini indicati, si sarebbe proceduto alla revoca dell’autorizzazione.
Con comunicazione del -OMISSIS-, la Città Metropolitana di Torino – preso atto del mancato superamento dell’esame da parte della figlia della ricorrente e della permanenza dell’“ assenza della figura del preposto in possesso di abilitazione professionale quale requisito fondamentale per l’esercizio dell’attività di consulenza ” – ha richiesto entro il termine del -OMISSIS- la trasmissione dell’istanza di sospensione dell’attività o di revoca dell’autorizzazione, preannunciando che, in mancanza, sarebbe stato avviato il procedimento di revoca dell’autorizzazione.
Con nota del -OMISSIS-, la Città Metropolitana di Torino ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione rilasciata alla ricorrente.
Con pec del -OMISSIS- la ricorrente, tramite il proprio legale, ha presentato le proprie osservazioni in sede procedimentale.
Con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- la Città Metropolitana di Torino ha revocato l’autorizzazione.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Con decreto presidenziale n. 437 dell’8 novembre 2024 – “ Prescindendo dalle ragioni contestate e considerato che la situazione ritenuta illegittima dalla P.A. perdura da molti anni e che l’attività professionale ad essa collegata è fonte di sostentamento della ricorrente e del suo nucleo familiare ” – è stata accolta la domanda cautelare monocratica.
Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Torino resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 496 del 13 dicembre 2024 questa Sezione – rilevato che “ …nel bilanciamento dei contrapposti interessi, sotto il profilo del periculum in mora, assumono rilievo preminente le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente, la quale, in caso di mancata sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, dovrebbe chiudere l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che esercita, quale titolare, da più di vent’anni sulla base di autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione resistente, con conseguente perdita della relativa fonte reddituale di sostentamento e danno economico ” – ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, impregiudicate le valutazioni di merito.
In data -OMISSIS-, nell’ambito di un incontro svoltosi tra le parti presso gli Uffici della Città Metropolitana di Torino, l’Amministrazione resistente – “ …verificato che la frequentazione di corsi privati per la preparazione all’esame di consulente automobilistico richiede comunque il requisito del diploma, e vista la peculiarità della situazione della sig.ra -ricorrente-, la mancata attivazione dei corsi da parte della Regione Piemonte, in via del tutto eccezionale e al fine di consentire il proseguimento dell’attività di studio di consulenza da parte della medesima… ” – ha proposto di consentire alla ricorrente l’iscrizione all’“… esame per consulente automobilistico previsto per il -OMISSIS- presso la Città Metropolitana di Torino, in deroga alla disciplina attuale che prevede il possesso del diploma ”. Tale proposta è stata accettata dalla ricorrente, la quale si è impegnata “ a provvedere all’iscrizione e a partecipare alla sessione d’esame prevista per il -OMISSIS- ” (cfr. verbale dell’incontro, doc. 27 resistente).
La ricorrente si è regolarmente presentata per sostenere la prova d’esame nel giorno indicato, ma la prova non è stata superata (doc. 28 resistente).
In vista dell’udienza pubblica, la Città Metropolitana di Torino ha depositato una memoria.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene di potere prescindere dall’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente di inammissibilità del ricorso per difetto della specificità dei motivi (art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.), risultando lo stesso comunque privo di fondamento.
3. Con sei motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, la ricorrente censura, sotto diversi profili, il provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, la ricorrente afferma che non le sarebbe necessario l’attestato di idoneità professionale per essere autorizzata ad esercitare l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, invocando a tal fine l’applicazione di una serie di norme della l. n. 264/1991 (“ Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ”) e della l. n. 11/1994 (“ Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi ").
Le censure devono ritenersi infondate anche alla luce delle puntuali difese dell’Amministrazione resistente.
3.1. Parte ricorrente richiama innanzitutto il disposto dell’art. 5, comma 4, l. n. 264/1991, a norma del quale “ L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni ”.
La norma non può ritenersi applicabile al caso di specie.
La ricorrente, infatti, non risulta avere mai assunto la qualifica di dirigente degli uffici di assistenza automobilistica dell’A.C.I., né a tale ipotesi può essere equiparato lo svolgimento di attività lavorativa presso un’agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, richiedendo la prima, a differenza della seconda, il superamento di una selezione pubblica tramite la verifica di determinate competenze. Inoltre, la norma invocata – costituendo un’eccezione alla regola della necessità del conseguimento dell’attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto – non può essere applicata analogicamente.
3.2. In secondo luogo, la ricorrente invoca l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 10 l. n. 264/1991, come modificato dall’art. 4 l. n. 11/1994, per sostenere di potere essere esonerata dal conseguire l’attestato di idoneità professionale.
Anche tale norma non risulta applicabile alla fattispecie di causa.
La disposizione richiamata riguarda coloro che, “… alla data di entrata in vigore della presente legge… ”, esercitavano l’attività “… sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ” (cfr. comma 1, richiamato nei commi 2 e 3) e detta una disciplina diversa a seconda del numero di anni di esercizio dell’attività.
La ricorrente non rientra in tale categoria di soggetti in quanto, alla data di entrata in vigore della legge citata, non esercitava l’attività sulla base di una licenza alla stessa rilasciata, ma lavorava presso l’agenzia, all’epoca di titolarità della madre. Quest’ultima, infatti, quale titolare dell’agenzia al momento dell’entrata in vigore della normativa in questione, ha beneficiato della relativa disciplina transitoria, ottenendo “ …l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale… ” (in virtù dell’effettivo esercizio dell’attività di consulenza da oltre tre anni, cfr. comma 1 e doc. 5 resistente) e l’attestato di idoneità professionale “ …anche in difetto del richiesto titolo di studio” (in virtù dell’effettivo esercizio dell’attività di consulenza da almeno cinque anni, cfr. comma 2 e docc. 6 e 7 resistente).
Del resto, la circostanza che lo svolgimento di attività lavorativa presso un’agenzia da parte di un soggetto diverso dal titolare della licenza non rilevi ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 10 l. n. 264/1991 per l’esonero dal conseguimento dell’attestato di idoneità professionale trova conferma nel fatto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, l. n. 11/1994, il familiare del titolare che ha coadiuvato (“ alla data del 5 settembre 1991 ”) nella conduzione dell’impresa deve comunque ottenere il predetto attestato di idoneità, anche se può essere ammesso a sostenere il relativo esame in assenza del richiesto titolo di studio dopo avere frequentato il corso di formazione professionale di cui al precedente comma 6 (la ricorrente, essendo erede oltre che familiare della precedente titolare dell’agenzia, ha potuto beneficiare della più favorevole disciplina di cui al comma 4 che consente anche l’esercizio provvisorio dell’attività in attesa del conseguimento dell’attestato, il quale rimane comunque un requisito imprescindibile per ottenere l’autorizzazione, ved. infra ).
3.3. Né si può ritenere, come sembrerebbe affermarsi nel ricorso, che la successione della ricorrente nella titolarità dell’agenzia della madre abbia comportato in automatico anche il subentro nella titolarità dell’autorizzazione rilasciata a quest’ultima, trattandosi di provvedimento nominativo e non “trasferibile”.
Ed infatti, l’art. 4, comma 4, l. n. 11/1994 prevede che “ In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991 ”.
Proprio in virtù di tale previsione normativa, la ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione al proseguimento dell’attività per due anni (cfr. doc. 8 resistente), a fronte della quale l’Amministrazione resistente ha, dapprima, autorizzato il richiesto proseguimento per due anni, prorogati di un altro anno (cfr. docc. 9 resistente e 7 ricorrente), come previsto dalla norma sopra citata, e successivamente, ha autorizzato la ricorrente a gestire l’attività di consulenza “ …fino all’espletamento dei corsi di formazione professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ” (cfr. doc. 9 resistente).
La ricorrente, pertanto, al fine di ottenere l’autorizzazione definitiva allo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto avrebbe dovuto ottenere l’attestato di idoneità professionale previsto dall’art. 5 l. n. 264/1991, avvalendosi, in mancanza del titolo di studio per l’ammissione all’esame, del disposto di cui all’art. 4, comma 6, l. n. 11/1994, a norma del quale “ I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo ”.
Peraltro, il fatto che la ricorrente fosse consapevole della provvisorietà delle autorizzazioni rilasciatele e della necessità di dovere conseguire l’attestato di idoneità professionale previsto dalla legge è dimostrato, oltre che dalla presentazione, a seguito della successione nella titolarità dell’agenzia, di un’istanza di autorizzazione provvisoria, dalle espresse indicazioni contenute nei provvedimenti autorizzatori sulla loro validità temporalmente limitata, nonché dalla condotta tenuta dalla stessa ricorrente a seguito dell’accertamento ispettivo del 2022, con particolare riferimento alla richiesta di proroga del termine concessole per regolarizzare la situazione, nell’ambito delle quale non ha sollevato contestazioni. Alcun legittimo affidamento sulla definitività dell’autorizzazione oggetto del provvedimento di revoca impugnato può pertanto essere riconosciuto in capo alla ricorrente.
3.4. Ciò posto, si deve nondimeno rilevare che, secondo quanto riferito dalla stessa Amministrazione resistente, la Regione non ha mai attivato i corsi di formazione professionale richiamati dal sopra citato art. 4, comma 6, l. n. 11/1994, il cui espletamento avrebbe consentito alla ricorrente di potere essere ammessa all’esame di idoneità anche in assenza del titolo di studio richiesto. La mancata attuazione della previsione normativa ha quindi indubbiamente reso più difficile per la ricorrente la possibilità di ottenere l’attestato di idoneità professionale potendo essere ammessa al relativo esame solamente conseguendo il titolo di studio richiesto dall’art. 5, comma 2, l. n. 264/1991 (diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato).
Tale circostanza, tuttavia, oltre a non essere stata oggetto di uno specifico motivo di ricorso, non può comportare di per sé il venire meno dell’obbligo di ottenere l’attestato di idoneità professionale previsto dalla legge e finalizzato ad accertare, nell’interesse pubblico, il possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento di una determinata attività.
Nel caso di specie, infatti, alla ricorrente, da un lato, è stato concesso un lungo periodo di tempo, in deroga ai termini previsti dall’art. 4, comma 4, l. n. 11/1994, per ottenere l’attestato di idoneità professionale o per costituire una società con un soggetto in possesso del predetto attestato (la prima autorizzazione provvisoria è stata rilasciata in data -OMISSIS-), e dall’altro, nelle more del presente giudizio, a seguito della fase cautelare, le è stata data in via eccezionale la possibilità di iscriversi all’esame di idoneità professionale anche in assenza del titolo di studio richiesto, con un apprezzabile intervento dell’Amministrazione resistente al fine di consentirle il proseguimento dell’attività di consulenza (tale prova di esame è stata sostenuta dalla ricorrente, ma purtroppo non è stata superata, cfr. doc. 27 e 28 resistente).
4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AE ER, Presidente
Luca Pavia, Referendario
ET AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET AN | AE ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.