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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5883 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2575/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Carla Quota Presidente e relatore dott. Paolo Filippone Giudice dott.ssa Alice Zorzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2575/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BATTISTELLA MARIO e dell'avv. BUZZAVO ALESSANDRA
ATTORE contro
(C.F. ), COroparte_1 C.F._2
C.F. ), COroparte_2 C.F._3
C.F. ), CP_3 C.F._4 contumaci (tutti convenuti in qualità di eredi di , Persona_1
(DA - ), CP_4 CP_5 COroparte_6 contumace,
(C.F. ), CP_7 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. SIRCH LUCA
AN RO (C.F. ), C.F._6 con il patrocinio dell'avv. GHEZZE PAOLO
pagina 1 di 50 C.F. ), COroparte_8 P.IVA_1 contumace
(C.F. , COroparte_9 C.F._7 contumace
CONVENUTI
e contro
(C.F. ), COroparte_10 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CAPPON DANIELA e dell'avv. SARDI RENATO
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attore:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette, nel merito:
1. in via principale:
a. accertata e dichiarata la natura di donazioni e comunque di atti di liberalità dei seguenti atti posti in essere dal de cuius in favore del figlio DA RO:
-compravendita immobile in VE con atto 22.12.1983 rep. n. 74096 Notaio Dott. di Per_2
VE;
-atto di acquisto di quota societaria pari al 25% della IC s.r.l. (poi in data 7.6.2004 Parte_2 con atto rep. n. 77894 Notaio Dott. ; Per_3 dichiarare obbligato il convenuto DA RO alla collazione ex art. 737 c.c. dei beni oggetto degli atti indicati, in natura o per imputazione secondo la natura della donazione;
b. accertare e dichiarare altresì l'obbligo di restituzione, in capo al coerede Arch. DA RO, delle somme di cui agli scritti difensivi per complessivi Euro 630.000,00, in favore dell'Eredità del defunto NG. e/o comunque del coerede attore Dott. per la metà, e, per Persona_4 Parte_1
l'effetto, condannare l'Arch. DA RO alla restituzione, in favore dell'Eredità dell'NG.
[...]
ai fini della successiva divisione, di detti importi per complessivi Euro 630.000,00 e/o Per_4 comunque alla restituzione della metà dei suindicati importi, e quindi complessivi Euro 315.000,00, in favore dell'attore Dott. Parte_1
pagina 2 di 50 c. in via subordinata a quanto sub b., accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma ex art. 782
c.c. delle donazioni, poste in essere dal defunto NG. in favore del figlio Arch. DA Persona_4
RO, aventi ad oggetto gli importi di denaro di cui agli scritti difensivi, per complessivi Euro
630.000,00, con conseguente accertamento dell'obbligo e declaratoria, in capo al coerede Arch.
DA RO, alla restituzione di detti importi in favore dell'eredità dell'NG. per Persona_4 effetto della dichiarata nullità delle donazioni del de cuius in suo favore e/o comunque alla restituzione della metà di dette somme, e quindi Euro 315.000,00, in favore dell'altro coerede Dott. Pt_1
[...]
c.bis in via estrema subordinata, accertare comunque l'obbligo della collazione per imputazione ex art
737 c.c. in capo al convenuto per le donazioni di cui sub c;
d. ricostruita quindi la consistenza del valore del relictum ereditario del defunto NG. Persona_4 sulla base delle risultanze dell'inventario dell'eredità a cura del Notaio Dott. di Persona_5
VE, ed altresì sulla base di ulteriori attività, beni, sopravvenienze attive che dovessero venir accertate, in corso di causa, di titolarità del defunto NG. alla data della morte, disporre Persona_4 la divisione dell'asse ereditario, secondo le disposizioni date dal testatore nel testamento olografo
19.3.2007 pubblicato con verbale in data 16.12.2016, rep. n. 27452 Notaio Dott. di San Persona_6
IN ON RG (VR), in favore degli eredi testamentari ovvero i discendenti del de cuius Dott.
(nato a [...] l'[...] - Cod. Fisc. ) e Arch. DA Parte_1 CodiceFiscale_8
RO (nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. ), ricomprendendo nella CodiceFiscale_9 divisione anche le somme di cui sub b. od, in subordine, sub c.; con obbligo della collazione ex art. 737 c.c. delle donazioni, dirette od indirette, od atti a titolo gratuito, di cui sub a. (ed, in via estrema subordinata, di cui sub c.bis), in capo al coerede Arch.
DA RO;
includendo nella divisione tutti i beni, mobili ed immobili, questi ultimi così catastalmente descritti:
- immobile in VE costituito da appartamento al quarto piano facente parte di fabbricato in
Sestiere San Marco n. 3327 e magazzino al piano terra, identificati al Catasto Fabbricati come segue:
Comune e Sezione di VE – Zona Censuaria I - Foglio 15: mappale 54 sub 32, Sestiere di San Marco n. 3327, piani T-4, cat. A/2; mappale 54 sub 23, Sestiere di San Marco n. 3327-n.3327/A, P.T, cat. C/2; nonché quota di comproprietà (4/1000) dell'alloggio del custode al piano terra così contraddistinto: mappale 54 sub 24, Sestiere di San Marco 3327, P.T, cat. A/4;
- immobile in AD costituito da tre appartamenti nei piani seminterrato, terra e primo (più precisamente due appartamenti al 1° e 2° piano, oltre ad un mini al piano interrato e cantine), facenti pagina 3 di 50 parte del fabbricato sito in Via XX Settembre, n. 13 così identificato al Catasto Fabbricati: Comune di
AD – zona censuaria 1 – Foglio 125: mappale 582 sub 10 - cat. A/2; mappale 582 sub 17 - cat.
A/2; mappale 582 sub 9 + 582 sub 12 - cat. A/3; il tutto previa estinzione e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di sull'immobile di COroparte_8
AD, a mezzo della declaratoria dell'obbligo del pagamento del credito residuo da parte dei coeredi con l'attivo ereditario e comunque con condanna al pagamento della metà del credito residuo
(per capitale, interessi e spese) del convenuto Arch. DA RO, erede puro e semplice per
l'eccepita intervenuta decadenza dal beneficio di inventario;
e. in ogni ipotesi compensare l'eventuale debito dell'attore, a titolo dell'eventuale conguaglio in favore del convenuto all'esito della espletanda CTU, con il maggior credito dell'attore per le restituzioni delle somme di denaro di cui agli scritti difensivi da parte del convenuto e di cui alle conclusioni sub b.
e c.;
f. nella denegata ipotesi di esclusione, in tutto o in parte, dell'obbligo della collazione in capo al convenuto Arch. DA RO e di cui sub a. (ed, in via estrema subordinata, di cui sub c.bis), procedere alla formazione, ex art. 556 c.c., della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte, previa riunione fittizia dei beni di cui è stato disposto in vita a titolo di donazione, diretta od indiretta, o comunque a titolo gratuito;
così ricostruito l'asse ereditario relictum e donatum, calcolare la quota di legittima spettante all'erede
Dott. ex art. 537 c.c., in qualità di legittimario, pari a 1/3, e, per l'effetto, nel caso di Parte_1 lesione della quota di legittima spettante allo stesso, disporre la reintegrazione della predetta quota secondo il disposto di cui agli artt. 554 e segg. cod. civ., assumendo ogni conseguente statuizione di legge, ivi inclusa la riduzione delle disposizioni testamentarie e dei legati e, ove necessario, delle donazioni dirette od indirette in vita del de cuius;
g. in tutte le ipotesi procedere comunque alla divisione del patrimonio ereditario secondo le disposizioni testamentarie del defunto NG. con salvezza della quota di legittima Persona_4 dell'erede Dott. e compensazione di tutte le reciproche poste di debito e credito tra i Parte_1 condividenti che risulteranno all'esito della causa;
2. sempre nel merito in via principale:
2.1. condannare il convenuto Arch. DA RO alla corresponsione dei frutti per il godimento esclusivo dell'immobile in VE a far data dall'apertura della successione (17.1.2015) e sino alla divisione giudiziale del bene, in una misura non inferiore ad Euro 1.500,00/mese, per le ragioni di cui agli scritti difensivi;
pagina 4 di 50
2.2. accertare e dichiarare l'inefficacia, invalidità, nullità dell'atto di accettazione con beneficio di inventario in data 11.1.2017, rep. n. 41.202 Notaio Dott. di VE compiuta Persona_7 dall'Arch. DA RO per le ragioni di cui agli scritti difensivi e, per l'effetto, accertare e dichiarare che lo stesso, rispetto all'eredità del padre NG. è erede puro e semplice, con Persona_4 ogni conseguenza di legge.
2.3 ordinare al convenuto la resa di conto dal 1990 al 1998 del conto titoli cointestato con il de cuius presso CA Commerciale Italiana di cui ai docc. 46, 47, 48 dimessi dal convenuto medesimo;
3. in ogni ipotesi: rigettare le domande e le eccezioni tutte del convenuto in quanto inammissibili ed infondate, sia in fatto che in diritto, per tutto quanto dedotto negli scritti difensivi;
in particolare rigettarsi la domanda di nullità del testamento inquanto infondata sia in fatto che in diritto per quanto dedotto negli scritti difensivi.
5. In ogni ipotesi: con la rifusione delle spese diritti e compensi di lite, con rimborso delle spese generali nella percentuale del 15 ex art. 14 di Tariffa, IVA 22% e CPA 4%, le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio che sarà eventualmente disposta così come le spese di
Consulenza Tecnica di parte, oltre al contributo unificato.”;
* per il convenuto RO DA:
“in via preliminare di rito:
- disporre l'estromissione della terza chiamata sig.ra CP_7 nel merito:
1) respingere tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto;
anche in via riconvenzionale:
2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o inefficacia del testamento olografo del 19.3.2007
e, in subordine, del 13.12.2003;
3) in subordine, dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia della divisione disposta dal de cuius con testamento olografo del 19.3.2007 e, in subordine, del 13.12.2003;
4) in ulteriore subordine, risolvere la divisione di cui al testamento per inadempimento, attesa
l'impossibilità sopravvenuta di dare corso al conguaglio;
5) accertare e dichiarare che la successione è disciplinata dalla sola legge;
6) accertare e dichiarare che l'accettazione con beneficio dell'inventario dell'eredità di Pt_1
è nulla, invalida e inefficace, ovvero che egli è decaduto dal beneficio, essendo quindi erede
[...] puro semplice;
7) accertare e dichiarare la natura di donazione o di liberalità in favore di della Parte_1 compravendita tra e del 04.11.1994, avente ad oggetto il fabbricato sito Parte_1 CP_11
pagina 5 di 50 a Mestre-VE in via Antelao 15, con conseguente obbligo in capo all'attore di Parte_1 collazionare l'immobile in natura o in valore con riferimento all'epoca dell'apertura della successione ex art. 737 c.c.;
8) accertare e dichiarare – atteso che la successione è ab intestato – che gli immobili siti a AD, con i relativi accessori e quanto in esso si trovava all'apertura della successione, sono pervenuti in eredità per la quota di 1/2 all'erede-convenuto DA RO, ordinare l'attore alla Parte_1 resa del conto e comunque condannarlo a corrispondere alla massa ereditaria o al convenuto DA
RO i frutti civili per il godimento esclusivo degli stessi, dalla data dell'apertura della successione
(17.01.2015) sino alla divisione giudiziale, in misura non inferiore a € 1.200,00= al mese in linea capitale per ciascun appartamento, ovvero la diversa minore o maggiore somma quale fosse accertata in corso di causa anche tramite esperenda CTU, ritenuta di Giustizia o liquidata in via equitativa, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
9) imputare in sede divisionale a carico di e per la propria quota ereditaria la somma Parte_1 in linea capitale di euro € 240.406,42=; in subordine condannare a restituire alla Parte_1 massa ereditaria € 240.406,42=; in entrambi i casi la diversa minore o maggiore somma quale fosse accertata in corso di causa anche tramite esperenda CTU, ritenuta di Giustizia o liquidata in via equitativa, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
10) accertare e dichiarare che DA RO è creditore nei confronti della massa ereditaria o dell'erede-attore della somma in linea capitale di euro 136.470,00= - già considerata Parte_1 restituita la somma di € 30.000= di cui all'assegno paterno del 12.12.2013 - ovvero la diversa minore
o maggiore somma quale fosse accertata in corso di causa anche tramite esperenda CTU, ritenuta di
Giustizia o liquidata in via equitativa, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, da porre in compensazione parziale con il denegato, eventuale e minor debito che fosse accertato a suo carico;
11) disporre quindi la divisione dei beni ereditari - previa collazione di cui al punto 7), declaratoria della comunione ereditaria anche sugli immobili di cui al punto 8), nonché condanne e accertamenti di cui ai punti 8-9-10), con ogni conseguente resa dei conti e/o imputazione - assegnando preferibilmente ai coeredi i beni immobili in base al possesso come in attualità esercitato, con quantificazione in ogni caso dei conguagli;
12) in estremo subordine, a tutela della quota di riserva di DA RO pari ad 1/3, ricostituito
l'asse ereditario con il relictum e il donatum diretto-indiretto, calcolata la quota di riserva spettante al convenuto, accertata e quantificata la lesione, si operi la reintegra di detta ex artt. 554 e seg. c.c., disponendo la riduzione delle disposizioni testamentarie, dei legati e delle donazioni dirette ed pagina 6 di 50 indirette, e condannando l'attore alla restituzione dei beni alla massa ereditaria liberi Parte_1 da cose, persone e vincoli, nonché al pagamento dei frutti civili dalla data della presente domanda ex art. 561 c.c., da calcolarsi tramite esperenda CTU.
13) con vittoria di spese;
”;
* per parte intervenuta quale procuratrice speciale di CP_10 Parte_3
“In via principale:
1) valutare secondo giustizia la domanda di divisione formulata da parte attrice e, per l'effetto, dichiarare il Dott. e/o l'Arch. DA RO, quali eredi del de cuius NG. Parte_1 Per_4
, tenuti al pagamento, in favore della cessionaria per il tramite della mandataria
[...] Parte_3
nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'intestato Tribunale, COroparte_10 della residua somma di € 222.642,69, come risultante a seguito dell'avvenuta transazione, in data
27.2.2018, tra “ Concordato Preventivo omologato” ed Parte_4 CP_8
ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia, oltre agli interessi
[...] legali dalla data della transazione al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 28.11.2013 presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio di AD al n. 35906 – art. 5560;
2) rigettare tutte le eccezioni svolte dal convenuto Arch. DA RO in relazione al credito ipotecario ceduto da a e, per l'effetto, confermare la debenza delle COroparte_8 Parte_3 somme anche nei suoi confronti, quale erede del de cuius NG. . Persona_4
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa.”;
*
per la convenuta CP_7
“essere estromessa dal presente processo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. allegava che, in data 17.1.2015, si fosse Parte_1 aperta, a VE, la successione di suo padre, NG. che avrebbe disposto delle proprie Persona_4 sostanze:
dapprima, con testamento olografo datato 13.12.2003, pubblicato con verbale in data 29.1.2015 rep. n.
1113 Notaio Dott. di VE, Persona_8
e, successivamente, con testamento olografo datato 19.3.2007, pubblicato con verbale in data pagina 7 di 50 16.12.2016 rep. n. 27452 Notaio Dott. di San IN ON RG (VR), che avrebbe Persona_6 revocato il primo.
Eredi testamentari dell'NG. secondo entrambi i testamenti, dunque, sarebbero entrambi Persona_4
i figli: l'attore ed il convenuto DA RO. Parte_1
L'attore allegava di aver accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario, con atto di data
31.7.2015 rep. n. 108.203 Notaio Dott. che avrebbe curato anche la redazione Persona_5 dell'inventario.
Entrambi i suddetti testamenti olografi, per quanto riguarda le disposizioni in favore dei figli, sarebbero identici:
- al figlio sarebbero stati lasciati gli immobili di proprietà del de cuius siti in AD Via XX Pt_1
Settembre 13, con quanto in essi si trova;
- al figlio DA, sarebbero stati lasciati il 75% (pari alla quota di proprietà del de cuius) della società
IC s.r.l., con sede in Marghera, via del Trifoglio 21, il locale a piano terra verso il giardino a
Palazzo COarini delle Figure in VE e la concessione 99nnale cimiteriale di una tomba giardino
(n. 5, fila 2°, zona F) nel Cimitero Maggiore di AD;
- ad entrambi i figli e DA, inoltre, sarebbero stati lasciati, in parti uguali, la proprietà Pt_1 dell'appartamento del de cuius, sito a VE, e quanto in esso contenuto, oltre a quanto depositato, a qualsiasi titolo, presso CA Intesa (ex Comit) in VE, Via XXII Marzo, e presso BNL, in
VE, Bacino SE (compresa cassetta di sicurezza);
- per l'ipotesi in cui il valore della quota societaria di IC fosse risultato superiore o inferiore “fino al 10%” del valore degli immobili in AD, il de cuius avrebbe stabilito che i suoi due figli ed eredi fossero tenuti a far redigere una perizia giurata, da persone di loro comune fiducia, perché venissero effettuati i necessari conguagli.
I testamenti, infine, avrebbero previsto alcuni legati (per fratello del de cuius, un quadro Persona_1
a sua scelta;
per , amica del de cuius, una cosa a sua scelta dall'abitazione del de cuius CP_4 in VE;
per compagna del de cuius, i quadri e i libri che si trovano nell'abitazione del CP_7 de cuius in VE) e la nomina dell'esecutore testamentario.
Sull'immobile di AD, assegnato all'attore con i beni mobili nello stesso contenuti, graverebbe un'iscrizione ipotecaria, a garanzia di un debito del de cuius, in qualità di fideiussore della società
IC s.r.l., nei confronti di CP_8
pagina 8 di 50 Trattandosi di una passività ereditaria, a cui i coeredi dovrebbero far fronte, l'attore asseriva di avere diritto all'immobile, a lui assegnato dal padre, libero da qualsiasi gravame e pretendeva, quindi, che il
Tribunale, in sede di divisione, disponesse anche in ordine all'estinzione e conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, a mezzo della declaratoria dell'obbligo dei coeredi di far fronte al pagamento del credito residuo del creditore ipotecario e, in ogni caso, a mezzo della condanna del convenuto al pagamento della metà del suddetto credito garantito da ipoteca (sostenendo, peraltro, che il convenuto fosse decaduto dal beneficio di inventario di cui si era anch'egli avvalso).
Con riguardo al denaro ereditario, l'attore dichiarava che, all'apertura della successione, residuassero le somme di:
euro 118.802,97, nel c/c n. 6700110318 presso Intesa San Paolo Private Banking, cui andrebbe aggiunto il valore di un deposito amministrato di n. 25.000 azioni FEB-Ernesto Breda;
ed euro 23,01, nel c/c n. 1084026 presso CA Popolare Vicenza – Agenzia Santa Croce.
Secondo l'attore, l'unico debito ereditario sarebbe integrato dal residuo credito di CP_8
garantito dall'ipoteca iscritta sull'immobile in AD, che, in base all'inventario, risulterebbe
[...] pari ad Euro 451.644,00.
Secondo la prospettazione attorea, inoltre, si sarebbero perfezionati, mentre il de cuius era in vita,
i seguenti atti a titolo gratuito, in favore dell'odierno convenuto. DA RO:
1. l'atto, risalente al 22 Dicembre 1983, con cui l'NG. avrebbe indirettamente Persona_4 beneficiato il figlio DA di un appartamento in VE, San Marco 3327 (unità immobiliare adiacente a quella costituente l'ultimo domicilio del defunto), mettendo a disposizione dello stesso DA RO la provvista per l'acquisto del bene, pari a lire
125.000.000,00;
2. l'atto, risalente al 2004, di acquisto di quota di partecipazione di CE SR (di cui l'NG. era titolare della quota residua, nonché amministratore), pari al 25% del Persona_4 capitale sociale, in favore del convenuto DA RO, che sarebbe così divenuto di
IC s.r.l., a titolo gratuito.
L'attore qualificava espressamente entrambi i suddetti negozi giuridici come donazioni indirette, pretendendo, quindi, l'accertamento dell'obbligo della collazione in capo al convenuto, DA
RO, ex art. 737 c.c.. In subordine, l'attore chiedeva che dette donazioni fossero computate ai fini del calcolo della quota di legittima spettantegli. A tal fine, asseriva che la stima dei beni donati andasse svolta in base al valore che avevano al tempo dell'apertura della successione: la collazione pagina 9 di 50 riferita alla donazione indiretta dell'immobile in VE, dunque, sarebbe dovuta avvenire in natura o per imputazione, sul valore dell'immobile all'apertura della successione, a scelta del coerede beneficiario, mentre la collazione riferita alla partecipazione societaria si sarebbe dovuta eseguire per imputazione. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale escludesse l'obbligo di collazione, l'attore chiedeva di tutelare la sua quota di legittimario, ex art. 537 cod. civ., e, pertanto, che le indicate donazioni indirette fossero computate ai fini del calcolo, ex art. 556 c.c., della massa ereditaria composta da relictum e donatum e della conseguente quantificazione della quota legittima a lui spettante al Dott. pari a 1/3, con richiesta di reintegra nel caso di accertata Parte_1 lesione.
In aggiunta, l'attore sosteneva che il convenuto DA RO si fosse illegittimamente avvantaggiato della percezione delle seguenti ulteriori somme di denaro, uscite dal patrimonio del de cuius, nei suoi ultimi anni di vita:
- Euro 30.000,00, di cui all'assegno bancario 12.12.2013 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 10.000,00, di cui all'assegno bancario 28.1.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00, di cui all'assegno bancario 5.2.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00, di cui all'assegno bancario 12.2.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00, di cui all'assegno bancario 20.3.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 530.000,00, di cui al bonifico CA Popolare di Vicenza in data 4.4.2014, in favore di DA
RO;
- Euro 200.000,00, di cui a n. 2 assegni circolari CA Intesa 9.4.2014, di importo di Euro 100.000,00 ciascuno;
il tutto per complessivi Euro 830.000,00, per una parte dei quali l'attore precisava che pendesse già tra le stesse parti un precedente giudizio, innanzi alla Corte d'Appello di VE (di impugnazione della sentenza del Tribunale di VE di accoglimento della domanda proposta da avverso Parte_1
DA RO), avente ad oggetto la restituzione alla massa ereditaria dei due assegni circolari del
9.04.2014, di complessivi Euro 200.000,00. Nella presente causa, quindi, l'attore chiedeva l'accertamento del credito dell'asse ereditario per la residua somma di euro 630.000,00, ma limitava la domanda di ripetizione alla quota del 50% a lui spettante.
La richiesta si basava sulla tesi per cui sarebbe palese che il convenuto avesse incamerato dette somme, di esclusiva titolarità del padre NG. senza alcuna causa giustificativa, con la Persona_4
pagina 10 di 50 conseguenza che lo stesso sarebbe tenuto alla restituzione in favore dell'eredità e, comunque, in favore dell'attore, per la metà.
In via subordinata, chiedeva al Tribunale di accertare la nullità delle suddette dazioni di denaro, disposte dai conti correnti del de cuius in favore del convenuto DA RO, per complessivi Euro
630.000,00, in quanto integranti donazioni nulle, per difetto di forma, in violazione dell'art. 782 c.c., con conseguente condanna del convenuto DA RO alla restituzione di tutte le somme di che trattasi in favore dell'asse ereditario o, comunque, in favore del fratello Dott. per la Parte_1 metà.
In via ulteriormente subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui il Tribunale non ravvisasse la nullità delle indicate donazioni, le stesse avrebbero dovuto formare oggetto di collazione, in capo al coerede
DA RO, ex art. 737 c.c..
Con riguardo al godimento dell'immobile ereditario di VE, l'attore allegava che, in data
15.11.2013, il de cuius, ancora in vita, avrebbe stipulato con il convenuto DA RO un contratto di locazione ad uso abitativo, per un canone mensile di Euro 500,00, che non risulterebbe essere stato versato. L'attore dichiarava, quindi, di aver impugnato detto contratto per incapacità di intendere e volere del contraente NG. e che il Tribunale di VE avesse definito la causa, così Persona_4 statuendo: “- accerta e dichiara l'annullamento del contratto di locazione sottoscritto in data 15.11.13 dall'NG. e dall'Arch. DA RO, per incapacità del primo ex art. 428 c.c.”. Persona_4
L'appello promosso da DA RO avverso questa sentenza sarebbe stato dichiarato improcedibile, con conseguente passaggio in giudicato della decisione. Ciononostante, ad oggi, il convenuto DA
RO godrebbe ancora in via esclusiva dell'immobile, rispetto al quale l'attore avrebbe chiesto più volte la consegna delle chiavi e la cessazione dell'uso esclusivo.
L'attore chiedeva, quindi, che il convenuto fosse condannato a corrispondergli i frutti del godimento esclusivo dell'immobile, dall'apertura della successione (17.1.2015) sino alla divisione giudiziale del bene. Ai fini della quantificazione di detti frutti, segnalava che un immobile di tipologia quale quello di che trattasi potrebbe essere locato ad un canone mensile non inferiore ad Euro 1.500,00.
L'attore pretendeva, inoltre, di ottenere l'accertamento della decadenza del convenuto dal beneficio d'inventario, con riguardo all'accettazione dell'eredità oggetto di causa. Ciò in quanto, a fronte dell'apertura della successione in data 17.01.2015, le operazioni di inventario si sarebbero concluse il 15.07.2015. mentre l'odierno attore avrebbe accettato con beneficio di inventario in data
31.7.2015, il convenuto DA RO avrebbe accettato l'eredità in data 11.01.2017, con atto rep.
41202 Notaio Dott. di VE. Pertanto, DA RO, a quella data, sarebbe già Persona_7 pagina 11 di 50 decaduto dalla facoltà di accettare con beneficio di inventario, in quanto sin dall'apertura della successione, sarebbe stato nel possesso dei beni ereditari. Questo perché, essendo stato annullato il contratto di locazione stipulato con il de cuius in data 15.11.2013, con sentenza costitutiva con effetti ex tunc, il rapporto di locazione sarebbe venuto meno ab origine e, pertanto, il chiamato all'eredità si sarebbe trovato, ex tunc, nel pieno possesso dell'immobile ereditario, anziché nella sua mera detenzione quale conduttore. In ogni caso, avendo la disponibilità di detto immobile, il convenuto sarebbe stato nel pieno possesso dei beni mobili ereditari in esso contenuti.
Il convenuto, quindi, non avrebbe rispettato il disposto di cui all'art. 485 c.c., che prevederebbe per il chiamato nel possesso dei beni rigorosi termini per provvedere all'accettazione con beneficio di inventario, e, pertanto, l'attore chiedeva che il Tribunale accertasse l'invalidità, inefficacia, nullità dell'atto di accettazione di eredità 11.1.2017, rep. n. 41202 Notaio Dott. di VE e, Persona_7 per l'effetto, dichiarasse che il convenuto DA RO sia erede puro e semplice, tenuto al pagamento delle passività ereditarie senza il limite del beneficio.
Nell'atto di citazione, quindi, venivano rassegnate conclusioni corrispondenti a quelle sopra riportate, nelle premesse.
*
Con la comparsa di risposta, il convenuto AN RO eccepiva che, sin dal
19.03.2007, il de cuius NG. non sarebbe più stato titolare del 75% di IC s.r.l., bensì Persona_4 del 75% di (p iva ), ossia di una holding di partecipazioni, la quale, a sua Parte_2 P.IVA_3 volta, sarebbe stata socia unica di IC SR a s. u. (p. iva ). Inoltre, in P.IVA_4 Parte_2 data 15.01.2014, sarebbe stata posta in liquidazione, per poi fallire, dopo l'apertura della successione, in data 31.07.2015. IC SR a socio unico, d'altro canto, avrebbe mutato denominazione in
[...]
, la quale, in data 24.03.2014, avrebbe presentato un piano concordatario per, da Parte_4 ultimo, essere ammessa (il 14.04.2014) ad un concordato preventivo, con omologa del 13.11.2014 e deposito del 07.01.2015. Di fatto, dunque, IC SR (id est , alla data dell'apertura della Parte_2 successione (17 Gennaio 2015), sarebbe stata in condizioni di conclamata insolvenza e, con sentenza n.
138/15 del 13.07.2015, difatti, sarebbe poi stata dichiarata fallita. Il valore della partecipazione aziendale del de cuius, quindi, all'apertura della successione, sarebbe stato pari a zero.
La disposizione testamentaria per cui “..nel caso che il valore dell'impresa IC risultasse superiore o inferiore (fino al 10%) del valore degli immobili di AD, i miei figli eredi saranno tenuti a far redigere una perizia giurata da persone di loro comune fiducia perché possano essere effettuati i necessari conguagli”, dunque, avrebbe determinato un conguaglio pari a zero, stante pagina 12 di 50 l'inesistente valore della partecipazione destinata al convenuto CP_12
Quindi, già al momento dell'apertura della successione, secondo il convenuto, sarebbe risultato:
a) impossibile dare esecuzione alle volontà del testatore, per sopravvenuta inesistenza delle quote della
IC s.r.l. destinate a DA RO;
b) impossibile dare corso a qualsivoglia conguaglio, versando la società in stato di liquidazione.
Ritenendo che la disciplina dell'art. 1418 c.c., circa le cause di nullità del contratto, sia estensibile, ove compatibile, agli atti unilaterali, di cui all'art. 1324 c.c., il convenuta sosteneva che, nel caso di specie, il testamento fosse nullo, per mancanza di un requisito essenziale, ovvero anche e solo della mera possibilità dell'oggetto, che non risulterebbe né determinato né determinabile. Nel caso, infatti, sarebbe indubbia l'esistenza di un collegamento tra le varie disposizioni di ultima volontà; collegamento tale da ritenere che il testatore non avrebbe così disposto ove una sola clausola fosse risultata affetta da nullità.
Tanto perché, con la clausola di conguaglio, sarebbe evidente che il de cuius intendesse garantire un'equilibrata assegnazione del suo patrimonio ai figli. Ne discenderebbe che l'intero testamento, per quanto sopra, debba ritenersi nullo.
Inoltre, il convenuto evidenziava che l'onere o modus sarebbe una clausola accessoria che potrebbe essere apposta ad una liberalità, imponendo al beneficiario un determinato dovere di condotta o astensione;
secondo il convenuto, dunque, le disposizioni testamentarie, gravate da un onere a carico di entrambi i coeredi, sarebbero nulle (o, in subordine, inefficaci), ex art. 647 c.c., ultimo comma:
“l'onere impossibile o illecito si considera non apposto: rende tuttavia nulla la disposizione testamentaria se ne ha costituito il motivo determinante”. Nle presente giudizio, l'onere, ovvero il conguaglio, sarebbe diventato impossibile e dovrebbe ritenersi come non apposto, ma, poiché sarebbe evidente che il testatore avesse voluto garantire un equilibrio tra i coeredi, ritenendo di dover considerare il valore dei beni assegnati in esclusiva ai figli (e così le quote destinate al figlio DA
RO) in rapporto con l'assegnazione degli appartamenti di AD a sarebbe Parte_1 evidente che il meccanismo del conguaglio avrebbe costituito il motivo determinante della disposizione testamentaria, da ritenere, quindi, nulla. Senza la concreta possibilità di operare il conguaglio, invero, non sarebbe possibile assumere che il testatore avrebbe comunque destinato gli immobili di AD a e metà della casa di VE in comunione ai due figli. Il testamento del de cuius ing. Pt_1 [...] risulterebbe, quindi, nullo ex art. 647 c.c. Per_4
Comunque, la disposizione testamentaria de qua, se valida, sarebbe inefficace, perché, non potendosi operare il conguaglio, sarebbe impossibile rispettare la manifesta volontà del testatore e correggere la pagina 13 di 50 disparità tra i coeredi, volontà inequivoca manifestata dal testatore al momento del congegnato conguaglio.
In subordine, il convenuto sosteneva che, a fronte della succitata impossibilità, dovessero trovare applicazione le norme di cui agli artt. 1453 c.c. e segg. c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali: venuto meno un bene oggetto di disposizione testamentaria assegnato ad un solo coerede, nell'impossibilità di dare corso al conguaglio, si potrebbe chiedere la risoluzione dell'atto di divisione operata a mezzo testamento. Tanto risulterebbe possibile anche ex art. 648 c.c., pur ritenendo, nel caso, l'inadempimento di natura incolpevole rispetto ai coeredi. Da quanto sopra conseguirebbe che la successione debba trovare disciplina nelle regole della successione ex lege.
Con riguardo al passivo ereditario, in attesa della conclusione della procedura concordataria di
, il credito di assistito da ipoteca a carico degli appartamenti Parte_4 COroparte_8 in AD assegnati all'attore per effetto della fideiussione rilasciata dal de cuius Parte_1
a favore di IC s.r.l. (oggi , non potrebbe ricadere a carico degli eredi. Persona_4 Parte_4
Secondo il convenuto, invero, ove la procedura liquidatoria andasse a buon fine, la creditrice CP_8 dovrebbe trovare soddisfazione nel concordato, con ogni effetto in punto destino dell'ipoteca.
Circa la composizione dell'asse ereditario, il convenuto confermava la descrizione fornita dall'attore, salvo osservare che:
- non fosse caduta in successione la quota del 75% della società (già IC SR) in Parte_2 liquidazione, perché fallita;
- il credito di assistito da ipoteca fosse inesigibile nei confronti dei coeredi e da COroparte_8 verificare in attesa dell'esito della procedura concordataria.
In merito alle asserite donazioni che, secondo l'attore, il de cuius avrebbe disposto in favore del convenuto, questo dichiarava che:
- l'acquisto da parte di DA, in data 22.12.1983, dell'appartamento sito in VE San Marco 3327, fosse avvenuto con denaro proprio, negando, quindi, la tesi attorea per cui la relativa provvista sarebbe stata messa a sua disposizione dal padre Persona_4
- l'acquisto del 25% del capitale sociale della IC s.r.l., risalente al 2004, sarebbe sempre avvenuto con denario proprio del convenuto, negando l'asserito utilizzo di denaro proveniente dal padre.
COrariamente a quanto supposto dall'attore, dunque, entrambi gli atti sarebbero avvenuti a titolo oneroso e non sarebbero riconducibili a qualsivoglia liberalità proveniente dal padre.
pagina 14 di 50 In merito ai prelievi di denaro, per complessivi euro 830.000,00, che, secondo l'attore, sarebbero illegittimamente avvenuti dal patrimonio del de cuius, quando ancora era in vita, ed incassati dal convenuto, questi rilevava come non fosse stata proposta alcuna domanda ex art. 428 c.c. (di annullamento per incapacità naturale), essendo, del resto, decorsi anni 5 dai fatti, con conseguente prescrizione di simile azione, e sottolineando che la sentenza del Tribunale di VE, n. 173/2021, di annullamento del contratto di locazione tra il de cuius e DA RO, avrebbe valutato solo incidenter tantum le condizioni psico fisiche dell'NG. senza effetto di giudicato in Persona_4 punto di incapacità naturale del de cuius.
Ritenendo, dunque, di avere esclusivamente l'onere di dare una causa ai pagamenti operati dal padre in suo favore, il convenuto asseriva:
1) in ordine ai 2 assegni circolari per € 200.000=,00 complessivi (di data 09.4.2014):
a) che il petitum non potesse essere oggetto di questa causa, in ragione della pendenza, davanti alla
Suprema Corte di Cassazione, del ricorso n. 16350/22, da lui promosso (sostenendo che di aver percepito la somma a titolo di restituzione di un precedente mutuo da lui concesso al de cuius) per la riforma della sentenza della Corte d'Appello di VE che aveva, medio tempore, confermato la sentenza del Tribunale di VE, favorevole all'attore, con cui si era rigettata la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo (n. 2871/2016 del 24.11.2016, r.g. n. 11336/2016, repert. n. 6332/2016 del 24.11.2016) che, in accoglimento della domanda monitoria promossa da (agendo nell'interesse dell'eredità beneficiata), aveva disposto l'obbligo di Parte_1
DA RO di pagare immediatamente la somma capitale di € 200.000,00, da restituire alla massa e da sottoporre nel progetto di liquidazione al giudice delle successioni;
b) che l'attore avendo dichiarato che l'unico creditore dell'eredità fosse Parte_1 CP_8
dovesse dimostrare di avere una qualche forma di mandato di rappresentanza di tale
[...] banca, essendosi qualificato nel giudizio pendente in Cassazione come rappresentante dell'interesse dei creditori e visto che, conseguentemente, la sentenza della Corte d'Appello di
VE n. 888/22 avrebbe stabilito che l'importo di € 200.000= andasse versato in un conto che avrebbe dichiarato essere destinato alla procedura beneficiata (conto acceso Parte_1 presso Banco Popolare IBAN [...]), posizione bancaria, tuttavia, non intestata esclusivamente alla procedura beneficiata né vincolata alle decisioni del Tribunale di VE, nell'interesse dei creditori dell'eredità, con conseguenze sul beneficio d'inventario, con riguardo a per la possibile confusione tra il suo patrimonio e quello Parte_1 ereditario. Sul punto, il convenuto pretendeva quindi, l'accertamento, nell'odierno pagina 15 di 50 procedimento delle “caratteristiche di tale conto che risulta invece essere un conto esclusivamente intestato a . Parte_1
c) che, in ogni caso, al coerede spetterebbe una quota pari alla metà dell'asserito Parte_1 indebito prelievo di euro 200.000,00, ovvero l'importo di € 100.000,00.
2) In ordine alle ulteriori somme di € 530.000,00, di cui al bonifico del 04.04.2014, e di complessivi altri € 70.000,00, di cui ai quattro assegni bancari emessi il 29.01.2014, 05.02.2014, 12.02.2014 e
19.03.2014, il convenuto deduceva di aver concesso al de cuius, NG. quando era in Persona_4 vita, un prestito di € 600.000,00 (grazie a provvista ottenuta dalla madre del convenuto, sig.ra per totali € 880.000,00, mediante operazione bancaria del dicembre 2005), COroparte_13 somma che, con il bonifico ed i quattro assegni suddetti, gli sarebbe stata, quindi, restituita;
la circostanza sarebbe stata dimostrata:
dal fatto che, all'epoca del prestito, le finanze dell'NG. fossero compromesse, in Persona_4 ragione della sua personale posizione debitoria verso plurimi istituti bancari, per somme importanti,
e dalle seguenti prove documentali:
a) dichiarazione autografa del de cuius, di data 01.10.2013 (doc. 13), in cui questi avrebbe riconosciuto il prestito di € 600.000,00 avvenuto in suo favore ed il debito restitutorio;
dichiarazione unilaterale del de cuius che andrebbe inquadrata quale confessione stragiudiziale ex art 2730 c.c., trattandosi dell'ammissione di un fatto sfavorevole per il dichiarante che preclude qualsivoglia azione restitutoria anche per il di lui erede.
b) lettera del 4.04.2015 (doc. 14) proveniente dal convenuto DA RO e firmata per accettazione dal de cuius, in cui entrambi reciprocamente si sarebbero dati atto dell'avvenuta estinzione del debito per € 600.000,00, per mezzo delle disposizioni bancarie in esame, precisando che nulla fosse stato applicato a titolo di interessi sul capitale mutuato;
c) relazione dell'A.d.S. avv. Tosoni del 16.10.2014 richiesta dal Giudice Tutelare (doc. 15) la quale affermerebbe che la somma ivi contestata fosse stata effettivamente oggetto di prestito da padre e figlio nel 2005. L affermerebbe nella predetta relazione (pag. 4) non esservi CP_14 dubbio alcuno in ordine all'effettività del prestito effettuato da DA al padre, sia pur nell'interesse della società;
d) relazione finale e rendiconto dell' nominato a beneficio del de cuius, di data 20.02.2015, CP_14 in cui, a pag. 5, prime righe, si sarebbe ricordato che l'NG. avrebbe richiesto al Persona_4 figlio DA la concessione di un prestito di € 600.000,00, per la durata di 18 mesi, da versare pagina 16 di 50 direttamente in favore della società;
e) s.i.t. rese il 7.12.2018 dalla sig.ra madre di entrambi i coeredi in causa, COroparte_13 avanti alla P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di VE, nell'ambito di procedimento scaturito da denuncia dell'attore avverso il convenuto per circonvenzione di incapace (poi definito con archiviazione), in ragione dei medesimi prelievi di denaro oggetto di CP_1 esame, ed una dichiarazione autografa, dell'1.06.2016, della medesima sig.ra CP_13
f) le testimonianze, di cui il convenuto chiedeva l'ammissione: del dott. , Presidente Persona_9 del Collegio Sindacale di e del dott. nonché della sig.ra Parte_2 Persona_10 CP_13
COroparte_13
3) In ordine all'ulteriore assegno, di € 30.000,00, del 12.12.2013, il convenuto eccepiva che la sua percezione costituisse una parziale restituzione ed un minimo contributo del padre, nei confronti del convenuto, a fronte delle ingenti spese sostenute da quest'ultimo nell'interesse del de cuius, da
Dicembre 2009 a Settembre 2014: assente il fratello unico ad aiutare il padre sarebbe stato Pt_1 il figlio DA, come riconosciuto dall' nella sua relazione finale. Il convenuto allegava, CP_14 quindi, un elenco, da lui stesso redatto, di dette asserite spese. Sostenendo di aver anticipato al padre anche somme ben maggiori, il convenuto DA RO opponeva, intanto, in compensazione, in questa sede, la minor somma di € 30.000,00, e dichiarava anche di voler chiedere la condanna dell'attore al pagamento della differenza, come precisato più infra.
Con riguardo alle donazioni di cui, secondo l'attore, il de cuius avrebbe beneficiato il convenuto, quest'ultimo dichiarava:
- in merito all'acquisto, in data 22.12.1983, delle due unità abitative site in VE San Marco 3327,
l'unica presunzione posta dall'attore a fondamento dell'asserita donazione sarebbe integrata da fatto che, all'epoca, il convenuto fosse uno studente e non potesse disporre della somma servita a pagamento del prezzo, pari a L. 125.000.000,00; tuttavia, le allegazioni attoree sarebbero state del tutto indeterminate e prive di prova, in punto di modalità dell'asserita donazione, ovvero circa il fatto se il padre avesse donato il denaro con il precipuo scopo di far acquistare al figlio l'appartamento o se fosse intervenuto al rogito, versando il prezzo.
Al contrario, il convenuto riteneva di poter documentare (cfr. doc. 20) di essere stato, allora, titolare di titoli di Stato del tipo Cct che, in data 22.12.1983, avrebbe disinvestito, per un controvalore di L.
103.569.791,00, importo accreditato sul conto corrente a lui stesso intestato (n. 22/0 della Cassa di
Risparmio di VE); aggiungendo a questo importo la residua e modica somma di L.
pagina 17 di 50 21.430.000=, il convenuto, dunque, avrebbe corrisposto di tasca sua l'intero prezzo d'acquisto dell'immobile.
Inoltre, come emergerebbe dall'atto di compravendita del 22.12.1983 rep. n. 74096, racc. n. 25809
Notaio dott. (doc. 10 dello stesso attore), i venditori e Persona_11 COroparte_15 avrebbero dichiarato di aver interamente ricevuto dalla parte COroparte_16 acquirente (il convenuto DA RO) l'importo di L. 125.000.000,00, dando contestualmente quietanza di pieno saldo e rinuncia all'ipoteca legale;
- con riguardo all'acquisto di quota del 25% del capitale sociale dei IC s.r.l., dal cedente ex- socio per il prezzo dichiarato di € 433.000,00, come da atto di trasferimento Parte_5 quote del 7.6.2004, n. rep. 77894, n. racc. 17393 del Notaio , il convenuto Persona_12 produceva copia dell'atto di cessione (doc. 21), nel quale risulterebbe la dichiarazione delle parti che il prezzo della cessione fosse stato convenuto in € 433.000,00, salvo precisare che € 383.000,00 avrebbero costituito il prezzo fermo ed irrevocabile, che DA RO avrebbe pagato con assegni circolari, il 07.06.2004, per € 191.000,00, con bonifico, il 30.09.2004, per € 96.000,00, e con bonifico, il 28.4.2005, per € 96.000,00 (doc. 22, 23, 24); mentre, per i residui € 50.000,00, il pagamento sarebbe stato subordinato al verificarsi della condizione relativa all'eventuale percezione di determinati ricavi di IC SR, riferiti al cantiere Ridotto - Hotel Monaco in
VE, mai conseguiti.
La somma di € 383.000,00, effettivamente pagata dal convenuto DA RO all'ex-socio cedente sig. quindi, avrebbe costituito l'intero saldo per l'acquisto della Parte_5 partecipazione al 25% al capitale di IC s.r.l..
Sul punto, il convenuto formulava, in subordine, istanza testimoniale, da rivolgere all'ex socio arch.
. Parte_5
In ogni caso, eccepiva che IC s.r.l. (p. iva , in seguito , in data P.IVA_3 Parte_2
15.01.2014, sarebbe stata posta in liquidazione (per poi fallire il 31.07.2015): anche ove si fosse provato che il de cuius avesse pagato il prezzo di acquisto della quota del 25% Persona_4 intestata DA RO, la collazione per imputazione della donazione indiretta (ex artt. 737 e 750
c.c.) sarebbe dovuta avvenire sulla base del valore che la quota avrebbe avuto al momento dell'apertura della successione, ossia zero (stante la precedente messa in liquidazione della società, il 15.1.2014, ed il successivo fallimento, dichiarato il 31.07.2015).
Nel merito dell'occupazione dell'immobile ereditario sito in VE, a partire dall'apertura pagina 18 di 50 successione, il convenuto asseriva che l'attore non avesse mai ritirato le chiavi Parte_1 dell'appartamento de quo, rifiutando di fatto l'offerta fattagli e documentata dal pec del 14.05.2021, mai riscontrata.
In ogni caso, il convenuto richiamava il contenuto di un'ordinanza del Tribunale di VE, G.I dott.ssa Lisa Torresan, dell'8.06.2016, a seguito del ricorso promosso dall'odierno attore ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (r.g. n. 2125/2016), in cui si sarebbe illustrato l'atteggiamento disponibile dell'attuale convenuto DA RO, in ordine all'altrui diritto di accesso e visita all'immobile de quo, sottolineando anche come lo stesso fosse stato nominato custode anche dei beni mobili, oggetto di inventario, con conseguente infondatezza della pretesa di decadenza dal beneficio di inventario avanzata nei cui confronti.
Inoltre, il convenuto sosteneva che il danno derivante dall'avere continuato ad occupare senza titolo un immobile, pur dopo la cessazione dell'originario contratto di locazione, non sarebbe in re ipsa, bensì dovrebbe essere allegato e provato, quale danno-conseguenza, da parte del comproprietario, o, comunque, accertato tramite CTU valutativa dei frutti del bene immobile.
Anche la sentenza n. 173/2021, del Tribunale di VE, di annullamento del contratto di locazione datato 15.11.2013, d'altro canto, avrebbe respinto la domanda di risarcimento del danno formulata in quel giudizio dall'odierno attore, dall'apertura della successione all'effettivo rilascio.
La quantificazione, tramite CTU o anche in via equitativa, dunque, potrebbe avvenire, in questo giudizio, solo dalla data di notifica dell'atto di citazione (11.4.2022, anziché come erroneamente preteso dall'attore, dall'apertura della successione.
Nel merito della domanda di accertamento, a suo danno, della decadenza dal beneficio d'inventario, il convenuto ne eccepiva l'infondatezza, asserendo che, a prescindere dall'annullamento giurisdizionale del contratto di locazione, si dovrebbe fare riferimento, per la determinazione della tempestività dell'accettazione con beneficio d'inventario, alla situazione di fatto e di diritto sussistente all'epoca dell'apertura della successione (17.01.2015); ciò anche perché la causa avente ad oggetto l'annullamento del contratto sarebbe stata avviata con atto di citazione notificato in data 9.01.2017 e, quindi, post mortem: l'annullamento del contratto con effetti ex tunc non potrebbe operare retroattivamente, ad altri effetti rispetto a quello di efficacia del contratto stesso.
Inoltre, poiché in data 15.07.2015 si sarebbero concluse le operazioni di inventario e, in data
31.07.2015, l'attore avrebbe accettato anch'egli con beneficio d'inventario, a norma Parte_1 dell'art. 510 c.c., l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da questo chiamato avrebbe giovato pagina 19 di 50 anche all'altro, odierno convenuto, nonostante l'inventario fosse stato compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione di accettazione.
D'altro canto, il convenuto pretendeva, a sua volta, di far accertare la decadenza dell'attore dal beneficio di inventario, in quanto avrebbe accettato l'eredità tacitamente, per il fatto di essere stato in possesso dell'immobile ereditario sito in AD. Ciò perché l'unico testamento ritenuto valido dal convenuto sarebbe quello datato 19.03.2007, mentre l'attore avrebbe accettato l'eredità facendo richiamo al testamento precedente (espressamente revocato da quello del 2007).
Circa la domanda attorea attinente al debito ereditario nei confronti di , secondo cui CP_8 il Tribunale dovrebbe ordinare il pagamento in favore di con l'utilizzo dell'attivo COroparte_8 ereditario, liberando l'immobile ereditario di AD dall'ipoteca (destinato per testamento all'attore e, in caso di incapienza, il residuo debito dovrebbe essere addebitato al preteso erede Parte_1 puro e semplice DA RO, questi contestava la ricostruzione attorea, evidenziando che CP_8 fosse tra i creditori ammessi al concordato di in attesa di soddisfazione, e che ogni
[...] Parte_4 azione intrapresa dalla CA sarebbe, quindi, improcedibile. Aggiungeva che tale debito sarebbe pacificamente l'unico debito dell'eredità, essendo stati pagati tutti gli altri, come da accordo di mediazione del 13.7.2017, prodotto quale doc. 27, e risulterebbe determinato, ad oggi, in € 336.220,09
(come da dichiarazione resa dallo stesso attore a questo Tribunale, nell'istanza di autorizzazione dell'erede beneficiato alla proposizione del presente giudizio di divisione, prodotta come doc. 28 del convenuto). Ne discenderebbe l'ulteriore dimostrazione che tutte le questioni in punto beneficio di inventario sarebbero irrilevanti, atteso che l'eredità sarebbe capiente.
In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva, a sua volta, l'accertamento che l'attore Pt_1 avesse ricevuto le seguenti donazioni indirette dal de cuius, quando era in vita:
[...]
- una villa, sita in via Antelao n. 15, in VE - Mestre, acquistata in data 04.11.1994, al prezzo di
L. 220.000.000,00, che sarebbe stato pagato dal padre. NG. in base: Persona_4
alla presunzione per cui l'odierno attore, stanti la giovane età (33 anni) e l'attività lavorativa di medico ospedaliero, sarebbe stato all'epoca privo di mezzi sufficienti;
alle dichiarazioni rese a s.i.t. il 12.11.2018 (nel procedimento penale già menzionato, per circonvenzione di incapace) dalla sig.ra (di cui il convenuto chiedeva anche COroparte_1
l'ammissione di testimonianza), cognata del de cuius, la quale avrebbe ricordato che, nel 2012, durante un pranzo nei pressi della stazione di Mestre, il de cuius avrebbe affermato insistentemente, rivolgendosi a tutti i presenti, molte volte, di aver speso troppi soldi per la casa di L. Pt_1
pagina 20 di 50 800.000.000,00, e di rivolere l'importo indietro (doc. 31);
alla pretesa confessione stragiudiziale sottoscritta dall'avv. (in realtà non COroparte_17 prodotta agli atti), fidanzata/convivente dell'attore all'epoca dell'acquisto Parte_1 dell'immobile, informata dei dettagli dallo stesso e di cui il convenuto chiedeva Parte_1 anche l'ammissione di testimonianza;
alla dichiarazione autografa del de cuius, NG. datata 3.06.1996, prodotta dal Persona_4 convenuto come doc. 32;
- il pagamento delle ingenti spese di ristrutturazione della medesima villa, integralmente effettuato dal de cuius, come sarebbe provato dalle relative fatture, prodotte come doc. 33-43 del convenuto, e dal suo doc. 44): dichiarazione autografa del de cuius datata 23.05.1996. Persona_4
Ne discenderebbe, in forza di tali donazioni indirette, che l'erede fosse obbligato alla Parte_1 collazione, ex art. 737 c.c., del valore dell'intero immobile alla data di apertura della successione.
Sempre in via riconvenzionale, il convenuto, in conseguenza della pretesa nullità del testamento, proponeva l'ulteriore domanda di imputazione alla massa ereditaria dei frutti civili degli appartamenti integranti l'immobile ereditario di AD, che risulterebbero essere oggetto di contratti di locazione stipulati dall'attore sono locati, dei quali il convenuto chiedeva, quindi, l'emissione di Parte_1 un ordine di rendiconto: stante la nullità del testamento, ex art. 496 c.c., l'attore sarebbe stato obbligato, in tesi, a rendere il conto dell'amministrazione di tali beni, ricadenti nell'eredità ab intestato e spettanti in pari misura ai due coeredi, o, comunque avendone l' uso esclusivo, avrebbe dovuto essere condannato alla corresponsione dei frutti civili percepiti, dalla data di apertura della successione.
Infine, il convenuto allegava di aver compiuto lui stesso una donazione a favore del de cuius, quando questi era in vita, e ne chiedeva la restituzione, asserendone la nullità, per difetto di forma:
in data 28.09.1990, il de cuius NG. ed il convenuto DA RO avrebbero aperto il Persona_4 conto titoli cointestato n. 6437751/0178 (doc. 46 del convenuto), presso la CA Commerciale
Italiana, succursale di VE - San Marco;
in data 3.07.1998, quando il valore sarebbe ammontato a quasi 2 miliardi di Lire, l'intero portafoglio sarebbe stato trasferito a favore del solo de cuius NG. RO, tramite accredito in una gestione patrimoniale intestata solo a lui, presso la stessa banca, per un controvalore di L. 1.860.000.000,00
(doc. 47);
successivamente, alla effettiva chiusura del conto cointestato n. 6437751/0178, anche il saldo di L.
pagina 21 di 50 1.967.322,00, sarebbe stato girato sul conto n. 109708201/0163, intestato esclusivamente al de cuius
NG. Persona_4
Detti trasferimenti di denaro o strumenti finanziari, dal conto corrente o conto deposito titoli cointestato
(al convenuto ed al de cuius) a quello intestato esclusivamente al de cuius, rappresenterebbero una donazione diretta, per la quale sarebbe stata necessaria la forma dell'atto pubblico notarile (art. 782
c.c.), alla presenza di due testimoni (art. 48 legge notarile), a pena di nullità. Il trasferimento di denaro, titoli o strumenti finanziari eseguito con l'intenzione di beneficiare il destinatario, ma senza osservare le forme previste dalla legge, sarebbe, dunque, nullo.
Quindi, considerando la cointestazione del conto e la presunzione di uguale quota nella comunione, il convenuto DA RO avrebbe donato al padre una somma pari alla metà del saldo di conto corrente (di totali L. 1.860.000.000,00, pari ad € 960.609.83,00) e, così, € 480.304,82,00. Oltre alla metà del valore di chiusura del conto titoli (L. 1.967.322,00 = € 1.016,04,00, da dividere per 2 = €
506,02), quindi, in totale, il convenuto avrebbe donato al de cuius la somma di € 480.812,84.
L'intero importo dovrebbe, pertanto, essere restituito al convenuto DA RO, quale creditore dell'eredità.
Considerata l'identica quota (di 1/2) dei debiti ereditari ricadente in capo a ciascun coerede, il convenuto DA RO, per effetto della parziale estinzione, limitatamente a tale quota, del credito in questione, per confusione (art. 1253 c.c.), avrebbe diritto a percepire dall'eredità, in aggiunta alla sua quota di beni ereditari relitti, la somma di euro 240.406,42. Nella fattispecie, il credito del convenuto nei confronti del de cuius e, quindi, della massa ereditaria, dovrebbe essere fatto valere nell'ambito del giudizio divisorio, con imputazione alle quote dell'altro coerede.
In aggiunta, il convenuto vantava un ulteriore credito verso l'eredità, a titolo di rimborso delle spese sostenute, nell'interesse del de cuius, da Dicembre 2009 a Settembre 2014, per la parte eccedente gli euro 30.000,00 già posti in compensazione rispetto alla pretesa attorea di restituzione delle somme indebitamente percepite dal de cuius negli ultimi anni di vita. Il convenuto, quindi, richiamava l'elenco di spese già dedotto (suo doc. 19), per la somma complessiva di € 166.47.04, che veniva fatta oggetto di domanda restitutoria, sino a concorrenza dell'importo residuante dalla suddetta compensazione, ossia per euro 136.470,00, in linea capitale.
In subordine, ove in tutto o in parte non si fosse operata la collazione delle donazioni dedotte in capo all'attore ovvero si fossero ritenute valide le disposizioni testamentarie, il convenuto, a garanzia della sua quota di legittima, pari ad 1/3, chiedeva ne fosse accertata la lesione e ne fosse svolta la pagina 22 di 50 reintegrazione, per mezzo della riduzione delle disposizioni testamentarie, dei legati e delle donazioni dirette ed indirette oggetto di causa. A sostegno della lesione di legittima asserita, il convenuto evidenziava che, in data 30.01.2014, il geom. (incaricato dal de cuius) avrebbe Persona_13 reso perizia di stima giurata del compendio immobiliare di AD, attribuendogli un valore di euro CO 845.000,00, mentre l'avv. Lorenzoni, nel suo rendiconto di ex art. 709 c.c., datato 18.2.2016, avrebbe stimato l'immobile di VE in € 1.300.000,00, ma la quota ideale di 1/2 di quest'ultimo varrebbe molto meno della sua metà aritmetica. Solo all'esito di una c.t.u., dunque, il convenuto riteneva fosse possibile valutare se l'assegnazione degli appartamenti di AD all'attore e la donazione in suo favore della casa di Mestre, via Antelao, valessero tanto quanto l'intero appartamento di VE, di cui il convenuto DA RO formulava, contestualmente, istanza di assegnazione, salvo conguagli.
Nella comparsa di risposta, quindi, il convenuto concludeva in maniera corrispondente a quanto sopra riportato nelle premesse.
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Con atto di intervento, si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice di CP_10
che si dichiarava successore a titolo particolare nella posizione processuale di Pt_3 CP_8
ex art. 111 cpc.. Allegava, invero, che avrebbe acquistato, pro soluto, da
[...] Parte_3 CP_8
il credito garantito da ipoteca iscritta sul bene ereditario (immobile di AD), in forza di
[...] fideiussione concessa dal de cuius in favore di . Parte_4
L'interveniente inoltre, sarebbe stata in possesso di copia conforme all'originale del Parte_3 decreto ingiuntivo n. 2972/2013, emesso, in data 21.11.2013, dal Tribunale di VE in favore della cedente, e nei confronti del de cuius sig. , quale fideiussore della COroparte_8 Persona_4 società (già IC S.r.l.), per l'importo di € 451.644,34, oltre interessi e Parte_4 spese ivi liquidati.
In forza di tale titolo, in data 28.11.2013 l'Istituto cedente ( avrebbe iscritto ipoteca CP_8 giudiziale, per l'importo di € 540.000,00, sui cespiti di proprietà esclusiva del de cuius , Persona_4 siti in AD (PD), poi ricaduti nell'asse ereditario.
In data 25.10.2013, la debitrice principale avrebbe depositato ricorso per Parte_4
l'ammissione al concordato preventivo e la cedente si sarebbe insinuata nella suddetta COroparte_8 procedura, in via chirografaria, per l'importo di cui al citato decreto ingiuntivo (€ 451.644,34).
Con comunicazione del 13.01.2015, il Commissario Giudiziale avrebbe informato i creditori pagina 23 di 50 dell'avvenuta omologa, giusto decreto dell'intestato Tribunale, in data 7.01.2015, del concordato, dal quale sarebbero risultati un attivo di € 458.003,30 ed un passivo di € 451.644,34.
Successivamente, e Concordato Preventivo avrebbe convenuto in giudizio Parte_4
(R.G. n. 3641/2016) con atto di citazione notificato in data 6.04.2016, chiedendone la COroparte_8 condanna al pagamento dell'importo di € 458.003,30, quale saldo attivo del c/c n. 30079536 intestato alla medesima società in concordato. In corso di causa, sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo, in forza del quale, per un verso, avrebbe corrisposto alla procedura concordataria la COroparte_8 somma di € 229.001,65 (pari al 50% dell'importo oggetto di domanda giudiziale), per l'altro, la stessa rinunciando espressamente all'eccedenza rispetto al suo credito insinuato in via chirografaria CP_8
(€ 451.644,34), avrebbe concorso nella procedura concordataria per la minor somma di € 222.642,69, con abbandono del giudizio a spese compensate.
Il Liquidatore Giudiziale, Dott. avrebbe, quindi, dato atto dell'avvenuta Persona_14 stipula dell'accordo transattivo e dell'incasso di detto importo nella 7^ Relazione Semestrale ex art. 33
L.F. del 19.10.2018, trasmessa ai creditori a mezzo PEC in data 22.11.2018. Allo stato, quindi, la procedura concordataria risulterebbe tuttora pendente (cfr. 15^ Relazione Semestrale ex art. 33 L.F., depositata dal Liquidatore Giudiziale in data 31.8.2022 - doc. n. 14 di , con risorse liquide CP_10 disponibili, al 13.07.2022, di € 216.007,53).
Alla luce dell'intervenuta transazione parziale, tra la ed in concordato Parte_4 preventivo e la cedente in relazione all'originario credito portato dal D.I. n. COroparte_8
2972/2013 Trib. VE (emesso nei confronti del fideiussore NG. , anche la posizione Persona_4 del defunto garante, NG. , è stata parzialmente estinta, residuando un credito (ora in capo Persona_4
a nei confronti dell'eredità (e garantito dall'ipoteca sugli immobili ereditari di AD) Parte_3 pari ad € 222.642,69.
L'intervenuta concludeva, quindi, nella comparsa, in modo conforme a quanto riportato nelle premesse, chiedendo l'accertamento del debito residuo, a carico degli eredi, oltre alle spese di cancellazione di ipoteca, con rigetto di tutte le eccezioni del convenuto.
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In seguito ad ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i legatari, vista la domanda riconvenzionale del convenuto di impugnazione del testamento, si costituiva, con comparsa di risposta, la legataria sig.ra , al mero fine di chiedere la sua stessa CP_7 estromissione, dichiarando di aver già rinunciato espressamente al legato, a chiusura di un precedente pagina 24 di 50 contenzioso con gli eredi.
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ed i residui legatari, gli eredi del sig. (fratello del de cuius) e CP_8 Persona_1 della sig.ra (da nubile ), rimanevano contumaci. CP_4 COroparte_6
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All'esito, dunque, della prima udienza di trattazione, con le memorie depositate nei termini assegnati dal GI ex art. 183, VI co., cpc, l'attore ribadiva l'infondatezza Parte_1 dell'asserita nullità del testamento e della nullità della divisione disposta dal testatore: si tratterebbe sempre di conguaglio, come disposto dal de cuius, anche nell'ipotesi di diverso valore tra la quota del
75% dell'impresa IC SR, assegnata al convenuto DA, e gli immobili in AD, assegnati all'attore. Dalla stessa ricostruzione storica e documentale del convenuto risulterebbe, quindi, che:
(i) la società CE s.r.l. (c.f. e p.iva ) non fosse 'sparita', ma avesse solo P.IVA_3 cambiato denominazione sociale in a questa società si riferirebbe l'atto di Parte_2 cessione di quote del 7.06.2004 n. 77894 Notaio Dott. (doc. 21 del convenuto), in Per_3 forza del quale il testatore avrebbe detenuto, alla data della morte, il 75% di detta società
(oggetto della disposizione testamentaria), mentre l'altro 25% sarebbe stato di titolarità del convenuto DA RO, avendolo acquisito con l'atto del 2004;
(ii) alla data di redazione del testamento, del 19.03.2007, l'NG. sarebbe stato Persona_4 perfettamente a conoscenza delle operazioni societarie (avvenute in data 15.12.2006) portanti al nuovo assetto societario;
(iii) pertanto, quanto sostenuto dal convenuto, ovvero che i beni di cui avrebbe disposto il testatore non fossero rimasti nel suo patrimonio al tempo della sua morte e, ancora, che l'NG. non fosse più titolare del 75% dell'impresa IC s.r.l., ma solo del Persona_4
75% di non potrebbe trovare alcun fondamento ai fini della nullità del Parte_2 testamento e della divisione del testatore, per quanto sopra ricostruito.
(iv) si dovrebbe comunque di operare il conguaglio tra i valori dei due beni (partecipazione societaria da un lato ed immobili in AD dall'altro), come disposto dal testatore.
Sugli atti a titolo gratuito dedotti in favore del convenuto DA RO, l'attore eccepiva che non fossero state prodotte le copie degli assegni, né la prova che la provvista per l'emissione degli assegni e dei bonifici fosse provenuta dallo stesso DA RO, anziché dal padre, come, invece, sarebbe pagina 25 di 50 risultato da presunzioni univoche e concordanti, date dall'età del beneficiario e dal contesto storico delle cessioni. La quietanza, nell'atto di compravendita immobiliare, sarebbe un amera formula di stile.
Circa il doc. 20 del convenuto, che riguarderebbe un disinvestimento di CCT di circa 100.000.000 di
Lire, nel Dicembre 1983, allorché il convenuto avrebbe avuto solo 20 anni ed sarebbe stato studente universitario, senza reddito, l'attore pretendeva che il convenuto spiegasse la provenienza di tale disponibilità, con inversione dell'onere di allegazione e prova.
Sul possesso esclusivo dell'immobile in VE da parte del convenuto, l'attore insisteva sul fatto che il convenuto se ne sarebbe appropriato, con cambio della serratura e godimento esclusivo, dall'apertura della successione: l'immobile andrebbe messo a rendita e gli utili divisi per quote ereditarie;
in alternativa, andrebbe stipulato un regolamento della comunione che disciplini il pari uso in capo ai coeredi comproprietari.
Sulle somme indebitamente sottratte al patrimonio del de cuius, l'attore sottolineava che, proprio per la pendenza di altra controversia, per l'importo di Euro 200.000,00, non aveva formulato domande in questo giudizio e che, dunque, le domande del convenuto relative all' accertamento circa la titolarità del conto corrente sul quale la Corte d'Appello di VE aveva stabilito il versamento di quelle somme (oggetto dell'obbligo di restituzione) sarebbero del tutto estranee al presente giudizio.
Quanto alla testimonianza ed alla dichiarazione della madre delle parti, Sig.ra COroparte_13
(docc. 17 e 18 del convenuto), l'attore produceva scrittura tra la madre ed il figlio DA, di data
6.12.2005, che avrebbe regolato un prestito effettuato dalla prima al secondo, pari ad Euro
1.000.000,00 (doc. 27 dell'attore), prestito, peraltro, confermato dallo stesso doc. 18 della difesa del convenuto DA RO.
Sulla pretesa donazione, a suo favore, dell'immobile sito in Mestre, Via Antelao, l'attore rilevava come il convenuto non avesse fornito alcuna prova, contestando l'ammissibilità del doc. 31 avversario, dal quale si sarebbe evinta anche l'affermazione della Sig.ra circa l'avvenuta donazione COroparte_1 dell'appartamento in VE in favore del convenuto, e delle conseguenti istanze testimoniali. L'attore sosteneva, inoltre, che la dichiarazione del de cuius, del 3.06.1996 (doc. 32 del convenuto), nulla provasse.
Sulla domanda del convenuto (sub 14 della comparsa di costituzione), relativa all'apertura, nel 1990, del conto titoli cointestato con il de cuius, presso la CA Commerciale Italiana, da cui, nella prima metà del 1998, vi sarebbe stato il successivo trasferimento all'NG. di un importo pari a Persona_4
Lire 1.860.000.000,00, l'attore eccepiva che il convenuto dovesse rendere il conto della posizione cointestata con il de cuius, asserendo che le disponibilità economiche in questione fossero tutte di pagina 26 di 50 provenienza del de cuius medesimo. Negava, quindi, che potesse configurarsi l'animus donandi invocato dal convenuto a suo stesso favore, mentre sarebbe stato evidente che la provvista per quegli investimenti, iniziati nel 1990, fosse di esclusiva provenienza dall'NG. Persona_4
Circa gli ulteriori euro 136.470,00, di cui il convenuto si era affermato creditore dell'eredità, in ragione di asserite spese del padre pagate da lui anticipate, riteneva non sussistessero elementi a supporto della tesi in esame, per cui sarebbe stato il convenuto DA RO, in sostanza, a mantenere il padre, CO anziché viceversa. Notava, al riguardo, che, a pag. 9 della relazione finale dell' Avv. Tosoni (doc.
16 del convenuto) fosse riportato: 'l'ingegnere non godeva di alcuna pensione e viveva Persona_4 grazie all'enorme ricchezza e liquidità accumulate nel corso della propria attività imprenditoriale al punto che mai si era pensato di dover ricorrere alla richiesta di eventuali benefici e/o sussidi sociali'.
Inoltre, evidenziava che il convenuto non avesse titolo alcuno per chiedere l'assegnazione integrale dell'immobile ereditario in VE, trovandosi illegittimamente nel possesso esclusivo dello stesso.
L'attore formulava, infine, specifiche contestazioni in relazione ai documenti prodotti dal convenuto.
Sul preteso prestito dal convenuto DA RO al padre di euro 600.000,00, l'attore Persona_4 contestava la sussistenza dell'asserito debito restitutorio a carico dell'eredità, osservando come lo stesso, nella relazione finale dell'AdS Avv. Tosoni (doc. 16 del convenuto), fosse stato qualificato, invece, come 'versamento soci infruttifero'.
***
Ritenuta la necessità di pronunciare sentenza parziale ex art. 279, n. 5), cpc, idonea a definire parte delle domande proposte nel medesimo giudizio, determinandone la prosecuzione, previa separazione, solo nei confronti di alcune delle parti in causa, il G.I. fissava la scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse.
Con ordinanza pubblicata il 28.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, il Collegio procede alla soluzione delle seguenti questioni, in ordine di pregiudizialità logica.
1. Domanda del convenuto di accertamento della nullità di tutte le disposizioni testamentarie del de cuius per impossibilità dell'oggetto – domande subordinate di nullità della divisione disposta dal de cuius e risoluzione del testamento ex art. 1453 cc – domande conseguenti di
pagina 27 di 50 ripetizione dei frutti civili degli immobili ereditari siti in AD – domanda del convenuto di rendimento del conto della gestione delle locazioni di detti immobili – rigetto – accertamento della validità dell'assegnazione testamentaria all'attore dell'immobile di AD e dei beni mobili in esso contenuti:
Si precisa, innanzitutto, che la questione è stata sollevata con riguardo ad entrambi i testamenti, nonostante il testamento più recente, del 2007 (doc. 3 attoreo), contenga l'espressa revoca delle disposizioni testamentarie precedenti. Il testamento del 2003, invero, contiene la medesima disposizione a favore degli eredi, tacciata di nullità dall'odierno convenuto.
In ogni caso, la tesi del convenuto è infondata. E' pacifico, invero, che IC SR sia diventata l'odierna , partecipata dal socio unico COroparte_18 Pt_2
a sua volta partecipata al 75% dal de cuius (e posta in liquidazione in data 15.01.2014; poi
[...] fallita il 31.07.2015), a fronte dell'apertura della successione in data 17.01.2015.
Quindi, al momento dell'apertura della successione, il valore pari a zero della partecipazione societaria, assunto dallo stesso convenuto DA RO a fondamento della sua tesi, anziché determinare l'impossibilità dell'oggetto della disposizione testamentaria, dava luogo all'evidente operatività del conguaglio in essa prevista: ben possibile, alla luce del valore dell'asse relitto, di cui si dirà infra.
La tesi del convenuto, per cui sarebbe impossibile sia dare esecuzione alle volontà del testatore, per sopravvenuta inesistenza delle quote della IC s.r.l. a lui destinate, sia dare corso a qualsivoglia conguaglio, versando la società in stato di liquidazione e concordato prev., è del tutto contraria all'evidenza dei fatti: IC SR esiste tuttora, con la denominazione di e Parte_6
Conc. Prev., e rientra nell'asse ereditario, in quanto interamente partecipata da della Parte_2 quale il de cuius era socio al 75% al momento di apertura della successione;
il conguaglio in denaro stabilito dal testatore, d'altro canto, era possibile, alla data di apertura della successione, anche in considerazione, tra l'altro, dell'ampia capienza dell'attivo, liquido, ereditario rimasto.
Si è realizzata, quindi, proprio l'ipotesi per cui il testatore aveva previsto il meccanismo del conguaglio, al fine di limitare le possibili disparità di trattamento tra i coeredi, in ragione della variabilità del valore delle quote societarie oggetto del lascito: l'attore in qualità di Parte_1 erede testamentario, è entrato legittimamente nel possesso degli immobili ereditari di AD e ne percepisce legittimamente i frutti, per intero, dall'apertura della successione.
Ne consegue l'infondatezza di ogni pretesa di nullità o invalidità dei testamenti, anche per asserita pagina 28 di 50 risoluzione per inadempimento, e, altresì, di rendiconto, con riguardo alle locazioni degli immobili di AD stipulate dall'attore, e di ripetizione pro quota dei ricavi, formulate in via riconvenzionale dal convenuto DA RO.
L'immobile di AD e tutti i beni mobili in esso contenuti, quindi, risultano validamente assegnati, secondo la volontà del testatore, a favore dell'attore, con effetto retroattivo dall'apertura della successione, e non sono rientrati nella comunione ereditaria. La causa prosegue, riguardo a detto immobile, solo per la determinazione del conguaglio dovuto dall'attore al convenuto, come disposto dal testatore, pari al 40% del valore dell'immobile, all'apertura della successione.
Il trasferimento del bene, invero, è già avvenuto, per valido testamento (del 2007), a prescindere dalla determinazione del conguaglio e dal suo pagamento, che sono oggetto di disposizioni testamentarie a mero effetto obbligatorio, non condizionanti l'effetto traslativo reale dell'assegnazione. Lo stesso vale per il magazzino, sito in VE, al piano terra, e per la concessione 99nnale cimiteriale della tomba giardino, lasciti dal testatore esclusivamente a favore del convenuto DA RO e che, pertanto, non sono ricaduti nella comunione ereditaria.
L'ipoteca sul bene di AD rimane ferma, non essendone stata necessaria la vendita giudiziale a terzi. Il conguaglio sarà calcolato, d'altro canto, sul valore del bene, tenendone in considerazione la svalutazione, determinata dalla permanenza dell'ipoteca, pur restando fermo il fatto che il credito garantito corrisponda ad un debito ereditario, ricadente, ex lege e pro quota, su entrambi i coeredi
(con eventuale diritto di regresso dell'uno sull'altro) e ferma la preferenza della creditrice, ex art. 490 cc, nella soddisfazione su tutti i beni ereditari.
2. Domande attoree di accertamento delle donazioni indirette ricevute dal convenuto e domande attoree conseguenti di collazione e riduzione per lesione di legittima – rigetto:
l'attore sostiene la natura di donazioni indirette dei seguenti atti, con conseguente obbligo della collazione in capo al coerede Arch. DA RO ex art. 737 c.c.. e, in subordine, computo ai fini del calcolo della quota di legittima spettante all'attore sulla successione del padre e conseguente riduzione:
a) atto risalente al 22 dicembre 1983, con cui l'NG. avrebbe indirettamente Persona_4 beneficiato il figlio DA di appartamento in VE, San Marco 3327 (unità immobiliare adiacente a quella costituente l'ultimo domicilio del defunto), mettendo a disposizione dello stesso la provvista per l'acquisto del bene, all'epoca Lire 125.000.000.
L'attore non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico. Egli, difatti, ha basato la pagina 29 di 50 dimostrazione della sua tesi su mere presunzioni: il fatto che, all'epoca, il convenuto DA
RO fosse un giovane studente e non potesse disporre del prezzo.
Nulla è stato precisato dall'attore circa le modalità concrete di perfezionamento dell'asserita donazione indiretta;
anche i capitoli testimoniali formulati al riguardo sono risultati generici (e quindi inammissibili) con riguardo alle modalità esecutive dell'asserito versamento della provvista: non è stato nemmeno precisato se il padre avesse, in tesi, consegnato il denaro al figlio (né con quali modalità di consegna), con il precipuo scopo di fargli acquistare l'appartamento, o se avesse versato direttamente il prezzo alla parte venditrice (intervenendo al rogito o con altre modalità).
Al contrario, il convenuto DA RO ha fornito prova documentale del fatto che, all'epoca, fosse titolare di titoli di Stato, del tipo CCT, e di averli disinvestiti, proprio in data
22.12.1983 (lo stesso giorno del rogito), incassando un controvalore di L. 103.569.791,00 (cfr. doc. 20 convenuto), par quasi all'integrale prezzo della compravendita, accreditato nel suo conto corrente esclusivo, n. 22/0 della Cassa di Risparmio di VE.
Inoltre, dall'atto stesso atto di compravendita, del 22.12.1983 rep. n. 74096, racc. n. 25809
Notaio dott. (doc. 10 attore), emerge che i venditori e Persona_11 COroparte_15 abbiano dichiarato di aver interamente ricevuto l'intero prezzo COroparte_16 proprio dalla parte acquirente (DA RO), con quietanza di pieno saldo e rinuncia all'ipoteca legale.
In ogni caso, il convenuto avrebbe potuto procurarsi la residua parte di prezzo con ogni mezzo, anche ricorrendo a finanziamenti da parte di terzi, anziché dal padre, vista, peraltro, l'ampia disponibilità economica della madre (circostanza risultata pacifica in causa).
Le suddette allegazioni e prove del convenuto, dunque, risultano idonee a superare largamente l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici fornite dall'attore, il quale non può pretendere di invertire il suo onere probatorio, obbligando il convenuto a dare dimostrazione ulteriore della provenienza della provvista relativa al pagamento della residua parte del prezzo dell'immobile né, tantomeno, dei suoi investimenti personali, di cui ha dimostrato la smobilitazione per il pagamento di gran parte del prezzo;
b) atto di acquisto in favore di DA RO, risalente al 2004, di quota pari al 25% del capitale sociale di ICCEEM SR, il cui prezzo, secondo la tesi attorea, sarebbe stato pagato dal de cuius, per conto del figlio, ovvero sarebbe stato versato dal figlio DA RO, ma grazie a pagina 30 di 50 provvista fornitagli dal padre NG. Persona_4
L'attore, in primis, non ha determinato la sua allegazione con riguardo alla circostanza se detta donazione indiretta sia avvenuta tramite pagamento diretto del prezzo dal de cuius al cedente della quota, a favore dell'acquisto in capo del figlio DA, ovvero se abbia fornito direttamente a quest'ultimo il denaro necessario al pagamento del prezzo della cessione. Tale elemento costitutivo dell'asserita donazione indiretta è rimasto indeterminato anche nei capitoli testimoniali formulati dall'attore, con conseguenti inammissibilità degli stessi e mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova a carico dell'attore.
Le uniche prove dedotte dall'attore, difatti, sono rimaste le presunzioni semplici per cui, in ragione della giovane età, il convenuto DA RO non sarebbe stato in grado, all'epoca, di procurarsi il denaro necessario al pagamento del prezzo di acquisto della quota, pari ad euro
433.000,00.
Il convenuto, d'altro canto, ha dimostrato, tramite la produzione dell'atto atto di trasferimento quote in esame (del 7.6.2004, n. rep. 77894, n. racc. 17393 del Notaio - doc. Persona_12
21 del convenuto), che il prezzo della cessione fosse stato, in realtà, convenuto nella minor somma di € 383.000,00, versato dallo stesso DA RO al cedente con:
assegno circolare datato 07.06.2004, per € 191.000,00,
bonifico del 30.09.2004, per € 96.000,00,
bonifico del 28.4.2005, per € 96.000,00 (cfr. docc. 22, 23, 24 del convenuto).
L'obbligazione di pagamento dell'ulteriore parte di prezzo, di residui € 50.000,00, era invece condizionata ad eventi futuri (eventuali determinati ricavi del cantiere Ridotto - Hotel Monaco in VE), non verificatisi.
Quindi, il convenuto ha provato documentalmente che il prezzo di cessione della quota in suo favore fosse stato determinato nella somma di € 383.000,00 e di averla interamente pagata lui stesso al cedente, sig. La testimonianza del sig.. richiesta dallo Parte_5 Parte_5 stesso convenuto sul punto è risultata, dunque, superflua, trattandosi di istanza a prova contraria, rispetto alle presunzioni semplici dedotte dall'attore, già ampiamente superate dai documenti sopracitati, prodotti dal convenuto.
In ogni caso, risulterebbe fondata anche l'eccezione subordinata del convenuto secondo cui, all'apertura della successione, il valore delle partecipazioni sociali di IC s.r.l. fosse ormai pagina 31 di 50 azzerato, trovandosi la stessa in liquidazione dal 15.01.2014 (per poi fallire il 31.07.2015): anche nell'ipotesi in cui si fosse accolta l'istanza di collazione, per imputazione, formulata dall'attore, questa sarebbe dovuta avvenire in base al valore del bene oggetto dell'asserita donazione indiretta al momento di apertura della successione e, quindi, pari a zero.
Si escludono, quindi, in radice, la sussistenza di entrambe le donazioni censurate dall'attore ed i conseguenti obblighi di collazione o riduzione per asserita lesione di legittima paventata dall'attore, evidentemente non verificatasi.
3. Domande del convenuto di accertamento di donazioni indirette a favore dell'attore e di conseguenti condanna al pagamento di indennità di occupazione dell'immobile di Mestre, via
Antelao, di collazione e di riduzione per lesione di legittima – rigetto:
il convenuto sostiene che il de cuius, quando era in vita, avesse donato indirettamente all'odierno attore una villa, sita in via Antelao n. 15, VE - Mestre, fornendogli il denaro necessario al pagamento del prezzo della compravendita, stipulata in data 4.11.1994, pari a L. 220.000.000,00
(doc. 30), e, altresì, pagandone gli ingenti lavori di ristrutturazione svolti.
A fondamento di tale tesi, il convenuto ha dedotto le presunzioni semplici derivanti dal fatto che, all'epoca, stante la giovane età (33 anni) e l'attività lavorativa all'epoca svolta (medico ospedaliero), l'attore non sarebbe stato in grado di procurarsi il denaro necessario al pagamento del prezzo e, pertanto, questo sarebbe stato pagato dal de cuius, NG. Persona_4
Tuttavia, il convenuto non ha precisato le sue allegazioni con riguardo all'elemento costitutivo della donazione indiretta rappresentato dalle modalità di asserito pagamento del prezzo da parte del de cuius, nell'interesse dell'attore: se tramite versamento diretto del denaro alla parte venditrice ovvero se tramite corresponsione all'attore, affinché lo utilizzasse per il pagamento del prezzo della compravendita. Dette circostanze non sono mai state specificatamente allegate dal convenuto, come non lo sono state nemmeno le modalità concrete di asserita consegna del denaro. Tali elementi, peraltro, non sono stati precisati nemmeno nella formulazione dei capitoli testimoniali richiesti dal convenuto in argomento, i quali, pertanto, sono rimasti generici ed inammissibili.
In aggiunta, nel doc. 30 del convenuto (atto notarile di compravendita dell'immobile di Mestre), è stata data quietanza per l'intero prezzo, con rinuncia all'ipoteca legale, senza alcuna menzione del fatto che il pagamento fosse avvenuto da parte di terzi.
D'altro canto, il convenuto ha fornito i seguenti ulteriori mezzi di prova:
a) copia delle s.i.t. rese in data 12.11.2018 dalla sig.ra (doc. 31 del convenuto), COroparte_1 pagina 32 di 50 cognata del de cuius NG. RO, nelle quali questa dichiarava di ricordare che nel 2012, durante un pranzo nei pressi della stazione di Mestre, il de cuius aveva affermato insistentemente, rivolgendosi a tutti e molte volte, di aver speso troppi soldi per la casa di
L. 800.000.000,00, e di rivolere l'importo indietro): Pt_1
in realtà in dette s.i.t. la sig.ra dichiara che il discorso le era sembrato strano, perché, CP_1 da quanto lei sapeva, il de cuius aveva comprato anche la casa del convenuto DA e asseriva anche di averlo immediatamente ricordato al de cuius, il quale, quindi, aveva lasciato perdere il discorso. Nelle medesime s.i.t., peraltro, la sig.ra dichiara che, al momento di quelle CP_1 dichiarazioni, si era già conclamato un decadimento cognitivo del de cuius, almeno a partire dal
2011, e che, in ogni caso, da quanto lei sapeva, entrambi i figli avevano goduto di elargizioni paritarie da parte del padre;
la sig.ra aggiungeva anche di non sapere con che CP_1 modalità fossero avvenute tali donazioni.
Il contenuto di queste s.i.t., pertanto, non è utilizzabile ad esclusivo vantaggio del convenuto
DA RO, ma nemmeno di entrambi i fratelli, vista la genericità del loro contenuto e la provenienza dello stesso de relato, peraltro anche sulla base di dichiarazioni rese dal de cuius in un momento di scarsa lucidità.
Per le medesime ragioni, tali s.i.t. non sono risultate sufficienti a rendere ammissibile la testimonianza della sig.ra richiesta da DA RO (cap. 1 del convenuto), a CP_1 prova dell'asserita donazione a favore di per la già spiegata indeterminatezza delle Pt_1 modalità di perfezionamento dell'asserita donazione indiretta.
b) un'asserita dichiarazione scritta dell'avv. fidanzata/convivente di COroparte_17 Pt_1 all'epoca della donazione, documento che, in realtà, non risulta prodotto in atti, e la
[...] testimonianza della stessa, di cui il convenuto ha richiesto l'ammissione, in quanto la teste sarebbe a conoscenza dei fatti, per averli saputi dallo stesso attore tuttavia, Parte_1 detta testimonianza è risultata inammissibile, sia perché superflua, poiché di provenienza de relato ed insufficiente, quindi, a superare l'onere della prova, sia perché il relativo capitolo formulato dal convenuto è risultato generico e valutativo (cap. 6 convenuto), facendo riferimento solo al pagamento del prezzo di acquisto della casa e dei lavori di ristrutturazione, senza alcuna specificazione delle modalità concrete di detti pagamenti;
c) una dichiarazione autografa del de cuius NG. datata 3.06.1996 (doc. 32 del Persona_4 convenuto): trattasi di una lettera del de cuius apparentemente diretta all'attore, Parte_1 che non risulta provato gli sia mai stata spedita, in cui il de cius lo pregava di superare le pagina 33 di 50 divergenze con il fratello, sfociate in una denuncia di a carico di DA, paventando la Pt_1 possibilità di eventuali conseguenze fiscali, per l'ipotesi in cui si fosse accertata la donazione dell'immobile, nel caso in cui non avesse ritirato la denuncia. Circa tali dichiarazioni, Pt_1 quindi, sebbene sottoscritte dal de cuius, non vi è prova se fossero effettivamente state da lui spedite o consegnate all'odierò attore, e, pertanto, se il de cuius avesse inteso effettivamente esternarle o se avesse deciso, invece, di tenerle per sé.
Inoltre, esse non contengono un espresso riconoscimento, nemmeno unilaterale, della precedente donazione, bensì solo una prospettazione della possibile qualificazione dell'acquisto in tali termini, a fini fiscali, né, tantomeno, la precisazione, da parte del de cuius, se si potesse trattare di donazione diretta o indiretta né delle sue modalità di perfezionamento.
Peraltro, anche ove la si volesse interpretare quale ricognizione dell'atto del precedente atto di liberalità, da parte del donante, tale dichiarazione non avrebbe efficacia confessoria, ossia contra sé, da parte del de cuius, bensì a suo stesso favore: dichiarare di aver eseguito un atto di liberalità comporta che la precedente datio non sia qualificabile come pagamento, superando la presunzione semplice posta ex lege con riguardo all'esistenza di una causa debendi per ogni trasferimento di ricchezza (la quale preclude la possibilità di immediata ripetizione, ex art. 2033 cc) e determinando, di conseguenza, le possibilità di revocazione della donazione e gli obblighi di collazione e riduzione.
Trattandosi, quindi, di una dichiarazione dell'asserito donante, a suo stesso favore, non ha valore prova scritta né di principio di prova, ai sensi dell'art. 2724 cc, vista la genericità del suo contenuto, oltre che dei capitoli testimoniali formulati dal convenuto, di cui si è già detto.
d) con riguardo all'asserito pagamento delle ingenti spese di ristrutturazione dell'immobile, che avrebbe perfezionato un'ulteriore donazione indiretta dal de cuius al figlio il convenuto Pt_1 produceva copie delle fatture emesse dalle imprese incaricate delle opere e delle forniture dei materiali (doc. 33-43 del convenuto); trattasi, tuttavia, di fatture tutte intestate ad IC SRL, persona giuridica pacificamente distinta dal de cuius, NG. Il convenuto non ha Persona_4 assolto, dunque, al suo onere di allegazione specifica e prova del percorso logico-giuridico con cui i pagamenti svolti da un soggetto terzo, rispetto al de cuius (sebbene quest'ultimo ne fosse socio di maggioranza), dovrebbero essere imputati a donazioni provenienti dal secondo, anziché ad un eventuale illegittima gestione del patrimonio di IC SR, da parte di entrambi i soci, con distrazione di somme dalla garanzia patrimoniale generica dei creditori.
e) infine, il convenuto produceva un'ulteriore dichiarazione, contenuta sempre in una lettera, pagina 34 di 50 sottoscritta dal de cuius (doc. 44 - convenuto), datata 23.05.1996, diretta all'odierna attore, ma di cui non è stata provata l'effettiva spedizione, nella quale l'NG. ricordava Persona_4 genericamente di aver aiutato il figlio per la casa di Mestre, al fine di convincerlo a Pt_1 lasciare la sua camera da letto al fratello DA (affinché potesse predisporla per l'arrivo di un nipotino in procinto di nascere), ribadendo di aver messo a disposizione il personale di IC SR per il trasloco del mobilio e facendo, altresì, richiamo generico ad altre questioni, evidentemente attinenti all'amministrazione degli affari di IC SR, che sarebbero state esposte a complicazioni, in ragione dell'aiuto dato a per la casa di Mestre. Dette Pt_1 dichiarazioni, dunque, oltre ad essere esposte alle stesse censure di efficacia probatoria di cui al precedente punto c), non fanno altro che confermare che l'asserito vantaggio conseguito dall'odierno attore fosse derivato dal patrimonio di CE SR, anziché da quello del de cuius.
Le asserite donazioni a favore dell'attore, dunque, sono entrambe indimostrate. Ne risulta l'infondatezza anche delle conseguenti domande di indennità di occupazione dell'immobile di
Mestre, nonché di collazione dello stesso e di riduzione per lesione della quota di legittima del convenuto.
4. Sulla domanda attorea di ripetizione degli asseriti prelievi illegittimi di somme di denaro del de cuius da parte del convenuto – domanda attorea di ripetizione di indebito – inesistenza di un precedente prestito del convenuto al padre – insussistenza di esborsi del convenuto a favore del padre per mantenerlo - infondatezza dell'eccezione di compensazione con spese di mantenimento - ricostruzione del relictum – accoglimento:
con riguardo ai seguenti importi di denaro, è pacifico che essi fossero di proprietà del de cuius NG.
e che, nei suoi ultimi anni di vita, siano stati trasferiti al convenuto DA RO;
Persona_4 secondo la tesi attorea, ciò sarebbe avvenuto sine titulo, con conseguente obbligo di restituzione, per la quota del 50%, al coerede ex art. 2033 cc: Parte_1
- Euro 30.000,00 di cui all'assegno bancario 12.12.2013 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 10.000,00 di cui all'assegno bancario 28.1.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00 di cui all'assegno bancario 5.2.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00 di cui all'assegno bancario 12.2.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00 di cui all'assegno bancario 20.3.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 530.000,00 di cui al bonifico CA Popolare di Vicenza in data 4.4.2014 in favore di pagina 35 di 50 DA RO;
- Euro 200.000,00 di cui a n. 2 assegni circolari CA Intesa 9.4.2014, di importo di Euro
100.000,00 ciascuno;
il tutto per complessivi Euro 830.000,00, con la precisazione che per i due assegni di complessivi
Euro 200.000,00, il convenuto è già stato condannato, con sentenza confermata dalla CdA di
VE (doc. 12 convenuto – sent. CdA), alla restituzione a favore dell'asse ereditario (tramite versamento su conto corrente o deposito bancario intestato all'eredità beneficiata).
La domanda di condanna, quindi, è stata ristretta dall'attore, nel presente giudizio, al 50% della somma residua di euro 630.000,00, ossia ad euro 315.000,00, oltre interessi dai prelievi al saldo, mentre l'intera somma di euro 830.000,00 dovrà essere computata nel relictum, al fine della riunione fittizia per il calcolo dell'asse ereditario e delle quote di legittima.
sono stati già oggetto di giudizio concluso con sentenza della CdA di VE passata in giudicato che conferma l'obbligo restitutorio in capo a DA RO a favore dell'eredità; di conseguenza,
è provata la spettanza, per il 50%, a favore del fratello una volta estinti i debiti ereditari e Pt_1 chiusa l'eredità accettata con b.i
Con la citata sentenza, la CdA di VE ha ritenuto non provata la tesi dell'odierno convenuto, dichiarando che, circa le dationes di denaro in questione, non fosse rinvenibile la prova di alcun animus donandi.
Nel presente giudizio, il convenuto non ha eccepito che le dationes ricevute avessero trovato titolo in una donazione, bensì, con specifico riguardo alle dationes della somma di € 530.000,00, di cui al bonifico del 04.04.2014, e di € 70.000, di cui ai quattro assegni bancari emessi il 29.01.14, il
5.02.14, il 12.02.14 ed il 19.03.14, ha sostenuto che trovassero titolo nell'obbligo, de cuius, di restituzione di un precedente mutuo concessogli dallo stesso odierno convenuto per la somma complessiva di € 600.000,00. Secondo il convenuto, invero, all'epoca del prestito, le finanze del de cuius ing. RO sarebbero state compromesse, in ragione della sua personale posizione debitoria verso plurimi istituti bancari.
A prova dell'asserito prestito, il convenuto deduceva:
- una dichiarazione autografa del de cuius, datata 1.10.2013 (doc. 13 - convenuto), nella quale egli riconosceva di aver ricevuto in prestito la somma di € 600.000,00 dal figlio DA;
tuttavia, dalla documentazione già prodotta dallo stesso convenuto (doc. 31 - s.i.t. già citate della sig.ra
) risulta che il de cuius avesse subito un sensibile decadimento cognitivo già dal 2011; CP_1 pagina 36 di 50 inoltre, nella dichiarazione in esame, il de cuius riconosceva che l'asserito prestito fosse avvenuto tramite datio del denaro ad IC SR, anziché al de cuius stesso: si tratta, quindi, del riconoscimento di circostanze di fatto inidonee ad integrare un mutuo del convenuto a favore del de cuius, per mancanza dell'elemento costitutivo di detto negozio tipico: contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma mutuata. La qualificazione giuridica data al fatto, ex post, dal de cuius, non è idonea a mutare la realtà dei fatti precedentemente verificatasi: il mutuo si sarebbe potuto verificare, eventualmente, tra il convenuto e l'accipiens, ossia IC SR, anziché nei confronti del de cuius. Quest'ultimo, semmai, avrebbe potuto dichiarare di accollarsi l'obbligo restitutorio già sussistente a carico di IC SR, ma ciò, evidentemente, non è evincibile dal dato testuale in esame.
La medesima dichiarazione, peraltro, facendo richiamo alla circostanza, pacifica, che la datio del denaro fosse avvenuta in favore di IC SR, anziché del de cuius, rende evidente come la stessa datio in questione corrisponda all'accredito di euro 600.000,00 effettuato dall'odierno convenuto, nel 2005, a favore di IC SR a titolo, espressamente, di “versamento socio”, come da lui stesso dichiarato contestualmente al pagamento (doc. 28 dell'attore). Tale dichiarazione del socio, di effettuare un versamento, anziché un prestito ad IC SR, supera, evidentemente, l'efficacia probatoria della dichiarazione scritta resa dal padre, quasi 10 anni dopo, di riqualificazione giuridica dei precedenti fatti, la quale appare essere un tentativo del padre di assecondare il figlio
DA, giustificando i versamenti di denaro disposti in limine mortis in suo favore. Invero, se, nel 2005, il padre avesse effettivamente assunto un'obbligazione restitutoria di somme di denaro verso DA, non tempestivamente assolta, per mancanza di liquidità, sino al momento della redazione dell'ultimo testamento, nel 2007, avrebbe verosimilmente lasciato nel testamento, al figlio DA, la somma dovutagli, in aggiunta alla sua quota di eredità;
- una lettera del 4.04.2015 (doc. 14) di DA RO, firmata per accettazione dal de cuius, ove le parti reciprocamente si davano atto dell'avvenuta estinzione del debito, per € 600.000,00. In tale scrittura privata, in realtà, il padre sottoscriveva per accettazione una dichiarazione dell'odierno convenuto, nella quale veniva dato atto dell'avvenuta estinzione del debito del de cuius stesso: quest'ultimo accettava semplicemente la dichiarazione liberatoria resa a suo favore dall'odierno convenuto, senza riconoscere espressamente la sussistenza del precedente debito né precisarne il titolo;
non si tratta, quindi, di una confessione, da parte de cuius che, peraltro, era già affetto dal decadimento cognitivo accertato, come presupposto dell'azione ex art. 428 cc, nella precedente sentenza del Tribunale di VE di cui al doc. 24 dell'attore.
pagina 37 di 50 D'altro canto, l'inversione probatoria determinata dal riconoscimento di debito, ove ritenuto rinvenibile in tale scrittura, risulterebbe superata in forza del contenuto della dichiarazione resa dallo stesso convenuto al momento di effettuazione del versamento socio ad IC SR, di cui al doc. 28 attoreo, per le argomentazioni già espresse al punto precedente;
- una relazione al Giudice Tutelare dell'A.d.s. del de cuius, avv. Tosoni, del 16.10.2014 (doc. 15 del convenuto), in cui si affermerebbe che la somma ivi contestata fosse stata effettivamente oggetto di prestito al padre dal figlio DA, nel 2005. L' afferma, tuttavia, che il prestito CP_14 fosse avvenuto nell'interesse della società IC SR (pag. 4 relazione) e tramite versamento proprio a quest'ultima, quindi effettua una riqualificazione giuridica dei fatti, sulla base della sua ritenuta intenzione delle parti, in ragione di quanto dichiaratogli da de cuius stesso, in modo generico, senza spiegazioni delle ragioni dell'effettuazione a DA del bonifico di ero 530.000,00
(cfr. pag. 2 relazione);
- la relazione finale e di rendiconto al G.T. dell' di data 20.02.2015 (doc. 16 del convenuto) CP_14 ove, a pag. 5, prime righe, si ricorderebbe nuovamente che l'NG. avesse richiesto al Persona_4 figlio DA la concessione di un prestito, di € 600.000,00, per la durata di 18 mesi, da versare direttamente in favore della società IC SR;
anche circa l'efficacia probatoria di detta relazione, pertanto, velgono le medesime osservazioni espresse al punto precedente.
- le istanze, formulate dal convenuto, di assunzione delle testimonianze del dott. , Persona_9
Presidente del Collegio Sindacale di e del dott. nonché della madre Parte_2 Persona_10 dei coeredi, sig.ra con riguardo all'origine della provvista del denaro COroparte_13 asseritamente mutuato da DA RO al de cuius (derivata, in tesi da asserito prestito della madre, sig.ra per totali € 880.000,00 mediante operazione bancaria del COroparte_13
Dicembre 2005).
Dette testimonianze sono risultate inammissibili, per contrarietà al divieto ex art. 2721 cc, trattandosi della prova di un mutuo, in contrasto con la dichiarazione scritta di “versamento soci” effettuata al momento della datio, percepita da IC SR anziché dal de cuius.
Nelle stesse dichiarazioni rese a s.i.t., il 7.12.2018 avanti alla P.G. della Procura della Repubblica presso il tribunale di VE (doc. 17 del convenuto), la madre dei contendenti, sig.ra CP_13
peraltro, nulla ha detto circa l'asserito prestito da DA al de cuius, circa il quale,
[...] anzi, ha dichiarato di non sapere nulla, precisando, peraltro, che il prestito a DA fosse inteso, in realtà, come una donazione. Il tutto è stato confermato anche dalla dichiarazione autografa della stessa dell'1.06.2016 (DOC. 18 - del convenuto), in particolare circa il fatto che lei nulla CP_13 pagina 38 di 50 sapeva dell'asserito prestito di DA al padre.
Quindi, mentre le dationes di denaro in questione, a favore di DA RO, sono pacifiche e l'attore ne ha allegato l'assenza di causa, il convenuto non ha provato la causa di detti esborsi in suo favore, con conseguente accoglimento della domanda ex art. 2033 cc a favore dell'attore, per metà della somma totale azionata in questo in giudizio (630.000,00 euro).
Infine, con riguardo all'eccezione di compensazione proposta dal convenuto per la residua somma di euro 30.000,00, che avrebbe pacificamente percepito dal de cuius, mentre era in vita
(all'assegno di € 30.000,00 del 12.12.2013), e che pretenderebbe di trattenere, sulla base dell'asserito diritto al rimborso delle spese sostenuto per mantenere il padre, si richiamano le argomentazioni espresse sul punto dalla CdA di VE, nella sentenza n. , che ha escluso la prova, oltre che dei titoli di donazione e di restituzione mutuo addotti dall'odierno convenuto per giustificare gli incassi (per la somma complessiva di euro 200.000,00 oggetto del procedimento di appello), anche dei pretesi esborsi sostenuti dal figlio nell'interesse dle padre. La stessa relazione COr del 20.02.2015 dell' prodotta dal convenuto (doc. 16), invero, dà atto di come l'NG. RO vivesse senza alcuna pensione, grazie all'enorme liquidità accumulata nella sua attività imprenditoriale, di cui, peraltro, ha lasciato un abbondante residuo, in conto corrente, alla morte
(oltre euro 118.000,00). La tesi del convenuto secondo cui quest'ultimo avrebbe mantenuto il padre, dunque, oltre ad essere priva di riscontri specifici del pagamento delle asserite spese per suo conto, è del tutto inverosimile.
Ne conseguono l'accertamento, incidenter tantum, ai fini della riunione fittizia, della sussistenza di un relictum ereditario, integrato da denaro ereditario indebitamente trasferito a favore del convenuto DA RO ed oggetto di credito ereditario restitutorio nei suoi confronti, per la complessiva somma di euro 830.000,00, oltre alla condanna del medesimo convenuto alla restituzione, pro quota, al coerede odierno attore, della somma capitale azionata nel presente procedimento, di euro 315.000,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 1, cc, dall'indebito trasferimento alla notifica dell'atto di citazione (in data 11.04.2022) ed oltre interessi legali moratori, ex art. 1284, co. 4, cc., dalla data della citazione al saldo effettivo.
Vista l'accettazione dell'eredità, da parte dell'attore e del convenuto, con beneficio d'inventario, rimane salvo l'obbligo dei coeredi di impiegare le somme, eventualmente incassate, per la previa estinzione dei debiti ereditari, a pena di decadenza dal beneficio d'inventario; ogni questione attinente all'alienazione da parte dell'erede del denaro ereditario, come degli altri beni, d'altro canto, non rientra nell'oggetto del presente giudizio, bensì nella competenza di volontaria pagina 39 di 50 giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice delle successioni, ex art. 493 cc. Su tutto il suddetto credito ereditario, invero, per intero (ossia sino a concorrenza degli euro 630.000,00 dedotti nel presente giudizio), i creditori ereditari hanno preferenza di soddisfazione, rispetto ai creditori personali degli eredi ed agli eredi stessi, accettanti con beneficio d'inventario, a pena di decadenza di questi ultimi dal beneficio, ex artt. 490 e 493 cc.. Tuttavia, trattasi di questione estranea al thema decidendum del presente giudizio, dato che la domanda restitutoria ex art. 2033 cc è stata proposta, nel presente giudizio, esclusivamente da nel proprio interesse. Parte_1
5. Sulle residue domande di riduzione, delle disposizioni testamentarie, per lesione di legittima, proposte reciprocamente tra i coeredi – rigetto:
entrambi i coeredi, l'attore e RO ed il convenuto DA RO, hanno proposto, in via Pt_7 subordinata, reciproche domande di riduzione per lesione delle loro quote di legittima, pari ad 1/3 dell'asse ereditario ex art. 537 cc.
Esclusa la possibilità di lesioni determinate da donazioni, vistane, come sopra, l'assenza di prova, residua astrattamente la possibilità che ciascun coerede sia leso, nella rispettiva quota, dalle disposizioni testamentarie poste a favore dell'altro. L'allegazione della lesione è avvenuta in modo solo ipotetico e generico da parte di entrambi gli interessati;
in ogni caso, in concreto, è manifestamente insussistente.
Entrambi i coeredi, invero, sono beneficiati in modo paritario dal testamento del de cuius:
l'unica differenza a favore di è costituita dall'assegnazione dell'immobile di Parte_1
AD (con tutti i beni mobili che vi si trovano), con obbligo di conguaglio, a favore del fratello
DA, sino a concorrenza del 40% del valore dell'immobile. La differenza, pari al 10% del valore di tale cespite, non è, evidentemente, sufficiente ad integrare una lesione di legittima, ossia il superamento della quota disponibile, pari ad 1/3 dell'intero asse ereditario, composto da un relictum pari:
al valore di stima giurata di tutti i beni mobili di cui all'inventario dell'eredità (cfr. docc. 5.1-5.5 dell'attore, valori determinati con stima giurata e non contestati, per complessivi euro 173.600,00: di cui euro 138.600,00 per i beni mobili nell'appartamento di VE, euro 21.035,00 per i beni mobili e denaro nella cassetta di sicurezza e solo euro 13.965,00 per i beni mobili in AD);
al valore ingente degli immobili ereditari (siti in centro a AD e VE, di cui il primo stimato in ben euro 845.000,00, alla data del 29.01.20214 – doc. 49 del convenuto, perizia giurata fatta svolgere dal de cuius, mentre il secondo, stimato in euro 1.300.000,00, sulla base del valore pagina 40 di 50 proposto in via conciliativa da entrambi i coeredi – cfr. doc. 8 del convenuto - relazione dell'esecutore testamentario;
cui aggiungere anche il magazzino al pianto terra dell'immobile di
VE e la concessione cimiteriale della tomba giardino presso il Cimitero Maggiore di AD);
all'ammontare del denaro e dei crediti ereditari relitti (compresa sia la liquidità bancaria, per circa euro 118.000,00, sia il credito ereditario verso il convenuto DA RO, di cui infra, per complessivi euro 830.000,00);
il tutto considerando, ovviamente, la detrazione del passivo ereditario (posto in egual misura a carico di entrambi i coeredi), pari (all'esito del concordato in corso, che risulta per ora parzialmente capiente, nella misura dell'11%, come da inventario) ad un massimo di euro 345.216,59 (di cui euro 222.642,69, di spettanza di euro 139.024,78, di spettanza di detratte CP_8 Parte_8 le citate percentuali di detti debiti, già ammesse al concordato, ed aggiunti, invece, ulteriori
23.000,00 euro circa, per spese residue a carico dell'eredità - cfr. verbale inventario 15.07.2015 doc.
5.5 dell'attore).
Lo stesso vale per le disposizioni testamentarie ad esclusivo vantaggio del coerede DA RO:
l'assegnazione della proprietà del magazzino sito al piano terra, verso il giardino, nel Palazzo
COarini delle Figure, a VE, e della concessione 99nnale cimiteriale di una tomba giardino nel
Cimitero Maggiore di AD.
Entrambe queste disposizioni, invero, oltre a controbilanciare, ovviamente, la suddetta differenza del 10% del valore degli immobili di AD lasciata a favore di non sono Parte_1 sufficienti a determinare sconfinamenti oltre la quota disponibile del de cuius, calcolata sull'ingente valore dell'asse ereditario, come sopra ricostruito.
Entrambe le reciproche domande dei coeredi di riduzione per lesione di legittima, dunque, sono integralmente infondate.
6. Domanda del convenuto di accertamento della nullità della donazione fatta al de cuius con riguardo al 50% del saldo del conto corrente cointestato ad entrambi dal 1990 al 1998 presso la CA Commerciale Italiana– conseguente domanda del convenuto di ripetizione pro quota nei confronti del coerede – domanda riconvenzionale dell'attore di rendimento del conto della posizione bancaria e dei titoli collegati – rigetto:
secondo la tesi dello stesso convenuto, l'incasso, da parte del de cuius, dell'intero saldo del conto corrente a lui cointestato, insieme al figlio DA, avrebbe integrato una donazione diretta (nulla, per difetto di forma solenne), dal figlio DA al padre, per il 50% dell'importo incassato da pagina 41 di 50 quest'ultimo, in forza della presunzione semplice per cui, sino a prova contraria, il saldo del conto è di proprietà di tutti i cointestatari, in parti uguali. Lo stesso convenuto DA RO, dunque, ha asserito che avrebbe donato al padre la sua metà dell'intero saldo (pari a circa 1.800.000.000,00 di
Lire), ma solo a condizione che tale beneficio producesse effetto a favore esclusvio del padre e non, invece, anche del fratello, suo coerede.
Difetta, quindi, evidentemente, l'animus donandi, non essendo qualificabile in tali termini una volontà liberale in favore di un soggetto, condizionata risolutivamente alla morte dello stesso.
Non sussistendo la donazione allegata dal convenuto, le relative azioni di nullità e ripetizione dell'indebito sono infondate.
Il fatto che il figlio DA, consapevole, per sua stessa ammissione, dell'incasso integrale del saldo da parte del padre, nulla abbia obiettato, per oltre vent'anni, sino alla costituzione in questo giudizio, lascia presumere, invece, insieme alla giovane età (meno di 30 anni) del convenuto al momento di apertura del conto e dell'acquisto dei titoli, che il padre fosse l'effettivo proprietario di tutte le somme versate nel conto corrente cointestato e dei titoli ad esso collegati, oggetto di riscossione, avendo fornito lui stesso l'intera provvista, a prescindere dalla cointestazione.
D'altro canto, il conto in questione è stato pacificamente estinto nel 1998, ben prima dell'apertura della successione: non configura, quindi, un bene ereditario di cui il convenuto debba rendere il conto della gestione né, tantomeno, vi è prova che si trattasse di un conto in cui il convenuto avesse un mandato di autonoma gestione di denaro del de cuius, il quale, anzi, ne ha pacificamente incassato il saldo per intero, con operazione da lui stesso disposta, dimostrando di aver gestito direttamente la posizione bancaria in esame. Ne consegue l'infondatezza della domanda attorea di rendiconto rivolta a carico del convenuto.
7. Sull'occupazione dell'immobile in VE dall'apertura successione:
il convenuto sostiene che l'attore non avrebbe mai ritirato le chiavi dell'appartamento de quo, rifiutando, di fatto, l'offerta del fratello DA, documentata dalla pec del 14.5.2021 (doc. 25 del convenuto).
Tuttavia, è pacifico che il convenuto, sin da prima dell'apertura successione, abiti detto bene ereditario, con la sua famiglia, bene oggetto di disposizione testamentaria in favore di entrambi i coeredi in parti uguali;
l'occupazione da parte del convenuto, invero, è iniziata in base ad un contratto di affitto, stipulato con il de cuius, annullato con sentenza del Trib. di VE n.
173/2021, del 28.01.2021 (doc. 24 attore), per incapacità naturale del de cuius al momento della pagina 42 di 50 stipula ossia alla data del 15.11.2013.
La mera offerta di copia delle chiavi, d'altro canto, non è sufficiente ad integrare, di per sé, l'offerta al condividente di pari uso dell'immobile pro quota, anche in modo turnario, essendo pacifico, invece, che il convenuto ne abbia mantenuto il possesso per l'intero.
Nel giudizio precedente, di annullamento del contratto di locazione, l'odierno attore aveva già richiesto l'indennità di occupazione, ma la domanda è stata rigettata, per difetto di prova nell'an e nel quantum, con la suddetta sentenza, ormai passata in giudicato.
Per il principio del ne bis in idem, dunque, nel presente giudizio, la domanda può essere accolta solo con riguardo al periodo decorrente dalla data della notifica dell'atto di citazione (11.04.2022).
Spetta, quindi, all'attore un'indennità di occupazione, per la quota del 50%, da determinarsi tramite
CTU, come da separata ordinanza ex art. 279, n. 5), cpc, a partire dalla data di notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, sino al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ex art. 1284, IV co., cc..
Trattandosi di frutti civili dei beni ereditari, anche sull'indennità di occupazione, per intero, i creditori ereditari hanno preferenza di soddisfazione, rispetto ai creditori personali degli eredi ed agli eredi stessi, accettanti con beneficio d'inventario, a pena di decadenza di questi ultimi dal beneficio, ex artt. 490 e 493 cc.. Tuttavia, trattasi di questione estranea al thema decidendum del presente giudizio, dato che la domanda di indennità è stata proposta esclusivamente da Pt_1
nel proprio interesse.
[...]
8. Reciproche domande di accertamento decadenza dal b.i. – inammissibilità per difetto di interesse, non essendo i coeredi creditori dell'eredità – in ogni caso infondatezza – rigetto:
le domande di accertamento della decadenza dal beneficio di inventario proposte, reciprocamente, da un coerede contro quell'altro sono inammissibili: nessuno dei coeredi risulta essere stato creditore nei confronti del de cuius e, dunque, nessuno di loro vanta crediti nei confronti dell'eredità, tutelati dalla preferenza, nella soddisfazione, sull'attivo ereditario, ex art. 490, co. 2, n.
3), cc..
In ogni caso, le domande sono anche manifestamente infondate: non era in Parte_1 possesso dei beni ereditari, vista la validità del testamento, e l'accettazione dell'eredità, peraltro, è unica e si estende a qualsiasi titolo avvenga la vocatio, a prescindere dal fatto che possa sopravvenire una vocatio testamentaria, anche diversa da quella sulla cui base si è accettato, ovvero che questa, per qualsiasi vicissitudine, possa essere sostituita da una vocatio ab intestato. pagina 43 di 50 L'accettazione eventualmente svolta con riferimento al primo testamento, dunque, rimane unica ed efficace anche ove l'eredità, poi, risulti devoluta in base ad un secondo testamento.
DA RO, d'altro canto, al momento di apertura della successione, abitava l'immobile ereditario di VE e godeva dei beni mobili ereditari in esso contenuti sulla base del contratto di locazione allora in essere: la retroattività, sul rapporto contrattuale, dell'effetto giuridico della sentenza che ha annullato detto contratto non fa venire meno la precedente situazione di fatto, ossia la detenzione del bene, allora verificatasi in capo all'erede; questo, dunque, non può ritenersi decaduto dal beneficio di inventario ex art. 485 cc., in quanto allora, di fatto, non si trovava nel possesso dei beni ereditari, bensì nella loro mera detenzione, in forza del rapporto di locazione allora in essere.
9. Domande di nullità del testamento (proposta dal convenuto) e di riduzione (proposta sia dall'attore che dal coerede convenuto) con riguardo alla legataria costituita sig.ra – CP_7 precedente rinuncia al legato – rigetto - rimborso spese di lite:
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della legataria sig.ra è avvenuta, ex art. 102 CP_7 cpc, quale conseguenza necessaria della proposizione della domanda di accertamento della nullità del testamento. Nei confronti di tutti i legatari, inoltre, sia l'attore che il convenuto hanno esteso le rispettive domande di riduzione, per asserita lesione delle loro quote di legittima.
Tuttavia, costituendosi, la sig.ra ha eccepito di aver già rinunciato all'unico legato disposto CP_7 in suo favore dal testatore, in forza di transazione stipulata con entrambi i coeredi prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Le domande proposte avverso la sig.ra dunque, sono tutte infondate, sin dalla loro CP_7 proposizione, per difetto di legittimazione sostanziale passiva della stessa, non essendo lei, pacificamente, più titolare di alcun legato.
Ne conseguono il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, nel presente giudizio, con condanna dell'attore e del convenuto, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della sig.ra liquidate per le sole fasi di sua attiva difesa in giudizio, ossia di studio ed introduttiva, CP_7 sulla base dei parametri tabellari minimi (vista la semplicità della questione riguardante la sig.ra dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità alta – sino ad euro CP_7
260.000,00).
10. Domande di nullità del testamento (proposta dal convenuto) e di riduzione (proposta sia dall'attore che dal coerede convenuto) con riguardo ai residui legatari – rigetto - pagina 44 di 50 compensazione spese:
come già detto, anche per i residui legatari (e i loro eredi), l'integrazione del contraddittorio è avvenuta, ex artt. 102 e 110 cpc, quale conseguenza necessaria della proposizione della domanda di accertamento della nullità del testamento. Nei loro confronti, inoltre, sia l'attore che il convenuto hanno esteso le rispettive domande di riduzione, per asserita lesione delle loro quote di legittima.
Tuttavia, la domanda di nullità del testamento è risultata infondata e lo sono anche le residue domande di riduzione, vista l'esiguità dell'oggetto dei legati (un quadro a scelta, per l'ormai defunto sig. fratello del de cuius, e un oggetto a scelta, tra quelli nell'abitazione del Persona_1 de cuius a VE, per l'ormai defunta sig.ra ), alla luce: CP_4
del valore di stima giurata di tutti i beni mobili di cui all'inventario dell'eredità (cfr. docc. 5.1-5.5 dell'attore, non contestati, pari complessivamente ad euro 173.600,00);
al valore ingente degli immobili ereditari (siti in centro a AD e VE, di cui il primo stimato in ben euro 845.000,00, alla data del 29.01.2014 – doc. 49 del convenuto, perizia giurata fatta svolgere dal de cuius; ed il secondo stimato dagli stessi eredi, in via conciliativa, in euro
1.300.000,00, cfr. doc. 8 del convenuto;
cui aggiungere anche il magazzino al piano terra dell'immobile del de cuius in VE e la concessione cimiteriale della tomba giardino presso il
Cimitero Maggiore di AD);
ed all'ammontare del denaro e dei crediti ereditari relitti (compresa sia la liquidità bancaria, per circa euro 118.000,00, sia del credito ereditario verso il convenuto DA RO, per complessivi euro 830.000,00);
il tutto anche considerando, ovviamente, la detrazione del passivo ereditario, pari, eventualmente
(ossia all'esito del concordato in corso, che risulta parzialmente capiente, nella misura dell'11%, come da inventario), ad un massimo di euro 345.216,59 (di cui euro 222.642,69, di spettanza di euro 139.024,78, di spettanza di ulteriori 23.000,00 euro circa per spese CP_8 Parte_8 residue a carico dell'eredità - cfr. verbale inventario 15.07.2015 doc.
5.5 dell'attore).
L'assenza di donazioni, come accertato nei paragrafi precedenti, e l'esiguità dei citati legati, escludono, quindi, in radice, la possibilità che questi ultimi (che, peraltro, non risultano essere stati ancora adempiuti) possano dar luogo alla lesione delle quote di legittima dei coeredi e Pt_1
pari ad 1/3 del valore dell'asse di cui sopra, ex art. 537 cc. CP_12
Tutte le domande proposte anche nei confronti dei residui legatari, pertanto, devono essere rigettate, con compensazione delle spese di lite nei loro confronti, vistane la contumacia. pagina 45 di 50 11. Domande dell'attore e di per conto di , di pagamento del credito CP_10 Pt_3 ipotecario, con denaro ereditario o, comunque, anche a carico del convenuto DA RO, ed estinzione dell'ipoteca sull'immobile ereditario di AD – inammissibilità:
il presente giudizio ha ad oggetto, tra le altre, la domanda di divisione della comunione ereditaria formatasi tra i due coeredi.
per conto di , è intervenuta in causa, a seguito di notifica ex artt. 1113 cc. e CP_10 Pt_3
784 cpc, disposta al fine di garantire l'opponibilità della sentenza nei suoi confronti, in quanto titolare, per successione a titolo particolare, del credito precedentemente vantato da nei CP_8 confronti del de cuius e garantito da ipoteca sull'immobile ereditario sito in AD: il trasferimento della proprietà dell'immobile, in seguito alla divisione, sarà così opponibile a , la cui Pt_3 ipoteca rimarrà valida ed efficace nei confronti dell'assegnatario del bene.
Rimane esclusa, per ne bis in idem, dal thema decidendum della presente causa, invece, ogni questione attinente all'accertamento del diritto della creditrice ipotecaria, nei confronti dei coeredi, all'adempimento del suo credito, diritto già attestato dal decreto ingiuntivo n. 2972/2013 e che, potrà, eventualmente essere azionato, nei confronti di entrambi gli eredi e con la preferenza determinata, ex art. 490 cc, dal beneficio d'inventario, solo in sede esecutiva. Non sussiste, invece, nel nostro Ordinamento giuridico, la possibilità di proporre una simile domanda esecutiva immobiliare nel giudizio di divisione ordinario di beni in comunione.
La domanda proposta da per conto di , dunque, è inammissibile. CP_10 Pt_3
Lo stesso vale per l'omologa domanda proposta dall'attore, volta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di AD, tramite l'attivo ereditario e, dunque, anche a spese del coerede: la divisione disposta dal testatore ha determinato l'assegnazione del bene immobile di
AD e dei beni immobili in esso contenuti, in via esclusiva, all'attore. Ne consegue che non sia necessaria la divisione di detto immobile e, dunque, che esso, non venendo posto in vendita giudizialmente, non debba essere liberato dall'ipoteca: il conguaglio a carico dell'attore sarà determinato tenendo conto della diminuzione di valore data da tale iscrizione svantaggiosa, ferma la sussistenza del debito ereditario a carico di entrambi i coeredi e ferma, quindi, l'eventuale azione di regresso dell'attore nei confronti del convenuto, per l'ipotesi in cui la creditrice ipotecaria agisca esecutivamente nei confronti del solo attore.
Il presente procedimento, d'altro canto, si definisce immediatamente nei confronti di , in Pt_3 quanto interessata, alle finalità di cui all'art. 1113 cc., ossia per la sola opponibilità, nei suoi pagina 46 di 50 confronti, dell'effetto dichiarativo derivante dall'accertamento della validità della divisione disposta dal testatore: con la presente sentenza, invero, il bene ipotecato viene retroattivamente assegnato all'attore; la causa prosegue, per la determinazione del conguaglio, solo tra attore e convenuto, senza alcuna necessità di partecipazione di . Pt_3
Le spese di lite, con riguardo a (procuratrice di ), dunque, vengono CP_10 Pt_3 definite in questo giudizio, con compensazione integrale, viste l'inammissibilità delle domande di cancellazione dell'ipoteca e pagamento, da parte di entrambi i coeredi, da essa proposte, ma, al contempo, anche l'originaria assenza di materia del contendere circa la situazione di diritto presupposta e l'interesse sostanziale perseguito: il credito ipotecario è sempre stato, pacificamente, corrispondente ad un debito ereditario e, dunque, posto a carico di entrambi i coeredi, con beneficio di preferenza, nella soddisfazione, sui beni ereditari, ex art. 490 cc..
12. Carenza di legittimazione passiva in capo ad - inammissibilità della sua CP_8 chiamata nella causa di divisione:
vista la cessione, anteriormente all'instaurazione della presente causa, a del credito CP_10 garantito da ipoteca sull'immobile ereditario di AD, precedentemente spettante a , CP_8 quest'ultima risulta essere aver perso la legittimazione passiva nella presente causa, sin da prima della sua instaurazione, ex artt. 1113 cc e 784 cpc, con conseguente declaratoria di inammissibilità della sua chiamata in causa ex art. 106 cpc e compensazione delle relative spese, visto che non ha effettuato alcun intervento nella lite.
Ai sensi dell'art. 279, co. II, n. 5), cpc, dunque, la causa viene parzialmente definita, con riguardo ad alcune delle domande cumulativamente proposte, definendo, così, interamente, le posizioni processuali di alcune delle parti coinvolte, mentre deve proseguire, tramite separazione ex art. 103 cpc ed ulteriore istruttoria (a mezzo di CTU), come da separate ordinanze, solamente tra l'attore, e il Parte_1 convenuto, DA RO, per la decisione delle residue domande:
di determinazione del conguaglio pari al 40% del valore dell'immobile di AD, di determinazione (e condanna) con riguardo all'indennità di occupazione dovuta in relazione all'immobile (appartamento) ereditario di VE, lasciato ad entrambi i coeredi, e di divisione dei beni ricaduti nella comunione ereditaria (appartamento di VE e beni mobili in esso siti, oltre a quelli contenuti nella cassetta di sicurezza ed ai valori e titoli presenti sui conti bancari).
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, pagina 47 di 50 pronunciandosi in via parzialmente definitiva, ex art. 279, co. 2, n. 5), cpc, e disponendo, con separate ordinanze, la separazione ex art. 103 cpc e prosecuzione (con nuovo numero di rg.) delle residue domande pendenti, esclusivamente, tra e DA RO, Parte_1
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione proposta in relazione alle domande oggetto dei seguenti capi, così dispone:
1. rigetta la domanda del convenuto DA RO di accertamento della nullità di tutte le disposizioni testamentarie del de cuius e, altresì, le domande subordinate, proposte in via riconvenzionale dal medesimo convenuto avverso l'attore, di nullità della divisione disposta dal testatore, di risoluzione del testamento per inadempimento e di accertamento che la successione sia disciplinata dalla sola legge, oltre che le domande conseguenziali di ripetizione dei frutti civili degli immobili ereditari siti in AD e di rendimento del conto della gestione delle locazioni di detti immobili, accertando la validità di tutte le assegnazioni effettuate dal testatore nel testamento del
2007 e, in particolare, dell'assegnazione dell'immobile di AD (composto da tre appartamenti nei piani seminterrato, terra e primo, facenti parte del fabbricato sito in Comune di AD, Via XX
Settembre n. 13, identificate al C.F. come segue: Comune di AD, Zona Censuaria I, Foglio 125:
Mappale 582, sub 10; Mappale 582, sub 17; Mappale 582, sub 9) e di tutti i beni mobili in esso contenuti, effettuata dal testatore a favore dell'attore Parte_1
2. rigetta le domande attoree di accertamento delle asserite donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore del convenuto DA RO (con riguardo all'immobile in VE, da quest'ultimo acquistato nel 1983, ed alla quota del 25% della partecipazione sociale di IC SR, acquistata dal convenuto nel 2004) e le conseguenti domande attoree di collazione e riduzione per lesione di legittima;
3. rigetta le domande riconvenzionali del convenuto DA RO di accertamento delle donazioni indirette effettuate dal de cuius a favore dell'attore (con riguardo all'acquisto da Parte_1 parte di quest'ultimo dell'immobile sito in VE – Mestre, via Antelao ed al pagamento delle spese di sua ristrutturazione) e di conseguenti condanna al pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile di Mestre, via Antelao, e di collazione e riduzione per lesione di legittima;
4. in accoglimento della domanda attorea di ripetizione, ex art. 2033 cc., delle indebite percezioni, da parte del convenuto DA RO, di somme di denaro, per complessivi euro 630.000,00, provenienti dal patrimonio del de cuius, finché era in vita, accertata l'inesistenza di un precedente prestito di dette somme da parte del medesimo convenuto nei confronti del de cuius e accertata, pagina 48 di 50 altresì, l'inesistenza degli esborsi eccepiti in compensazione dallo stesso convenuto a favore de cuius, per far fronte a sue spese di mantenimento, finché era in vita, condanna il convenuto DA
RO alla restituzione al coerede odierno attore della quota a lui spettante, Parte_1 azionata nel presente procedimento, pari ad euro 315.000,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co.
1, cc., dalle date dei singoli indebiti trasferimenti di denaro sino alla notifica dell'atto di citazione
(11.04.2022) ed oltre interessi legali moratori, ex art. 1284, co. 4, cc., dalla data della citazione al saldo effettivo;
5. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto DA RO proposta avverso l'attore Pt_1 di rimborso, pro quota, delle spese di mantenimento del de cuius per il periodo Dicembre
[...]
2009-Settembre 2014, proposta per complessivi euro 136.470,00, in linea capitale;
6. rigetta le residue domande di riduzione delle disposizioni testamentarie, per lesione di legittima, proposte reciprocamente tra l'attore ed il convenuto DA RO;
Parte_1
7. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto DA RO di accertamento della nullità della donazione da lui fatta al de cuius con riguardo al 50% del saldo del conto corrente cointestato ad entrambi dal 1990 al 1998 presso la CA Commerciale Italiana e rigetta la conseguente domanda del convenuto DA RO di ripetizione pro quota del saldo nei confronti dell'attore rigettando, altresì, la domanda riconvenzionale proposta di conseguenza dall'attore Parte_1
nei confronti del convenuto DA RO, di rendimento del conto del Parte_1 medesimo rapporto bancario e dei titoli collegati;
8. accerta, nell'an, la sussistenza dell'obbligazione del convenuto DA RO di pagare all'attore per la quota del 50%, l'indennità di occupazione dell'immobile ereditario sito in Parte_1
VE, oggetto di lascito testamentario in favore di entrambi i coeredi, da determinarsi nel quantum nel prosieguo di causa, come da separata ordinanza ex art. 279, n. 5), cpc, a partire dalla data di notifica dell'atto di citazione del presente giudizio (11.04.2022), sino al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ex art. 1284, IV co., cc.;
9. rigetta le reciproche domande, proposte dall'attore e dal convenuto DA Parte_1
RO, di accertamento della rispettiva decadenza dal beneficio d'inventario;
10. rigetta tutte le domande proposte dall'attore e dal convenuto DA RO nei Parte_1 confronti della legataria costituita sig.ra e li condanna, in solido, a rimborsarle le spese di CP_7 lite, liquidate in euro 2.090,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CpA;
11. rigetta tutte le domande proposte dall'attore e dal convenuto DA RO nei Parte_1 confronti di tutti i residui legatari, compensando le spese di lite nei loro confronti;
pagina 49 di 50 12. rigettate le eccezioni formulate dal convenuto DA RO e accertata la sussistenza di precedente giudicato sul debito ereditario, dichiara l'inammissibilità della domanda di CP_10
per conto di , di pagamento del suo credito ed estinzione dell'ipoteca sull'immobile
[...] Pt_3 ereditario di AD e, altresì, rigetta la domanda di cancellazione dell'ipoteca formulata dall'attore compensando integralmente le spese di lite nei confronti dell'intervenuta Parte_1 [...]
per conto di;
CP_10 Pt_3
13. dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa di , a spese di lite compensate. CP_8
Così deciso in VE, nella camera di consiglio del 25 Novembre 2025.
Il Presidente ed estensore dott. Maria Carla Quota
pagina 50 di 50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Carla Quota Presidente e relatore dott. Paolo Filippone Giudice dott.ssa Alice Zorzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2575/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BATTISTELLA MARIO e dell'avv. BUZZAVO ALESSANDRA
ATTORE contro
(C.F. ), COroparte_1 C.F._2
C.F. ), COroparte_2 C.F._3
C.F. ), CP_3 C.F._4 contumaci (tutti convenuti in qualità di eredi di , Persona_1
(DA - ), CP_4 CP_5 COroparte_6 contumace,
(C.F. ), CP_7 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. SIRCH LUCA
AN RO (C.F. ), C.F._6 con il patrocinio dell'avv. GHEZZE PAOLO
pagina 1 di 50 C.F. ), COroparte_8 P.IVA_1 contumace
(C.F. , COroparte_9 C.F._7 contumace
CONVENUTI
e contro
(C.F. ), COroparte_10 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CAPPON DANIELA e dell'avv. SARDI RENATO
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attore:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette, nel merito:
1. in via principale:
a. accertata e dichiarata la natura di donazioni e comunque di atti di liberalità dei seguenti atti posti in essere dal de cuius in favore del figlio DA RO:
-compravendita immobile in VE con atto 22.12.1983 rep. n. 74096 Notaio Dott. di Per_2
VE;
-atto di acquisto di quota societaria pari al 25% della IC s.r.l. (poi in data 7.6.2004 Parte_2 con atto rep. n. 77894 Notaio Dott. ; Per_3 dichiarare obbligato il convenuto DA RO alla collazione ex art. 737 c.c. dei beni oggetto degli atti indicati, in natura o per imputazione secondo la natura della donazione;
b. accertare e dichiarare altresì l'obbligo di restituzione, in capo al coerede Arch. DA RO, delle somme di cui agli scritti difensivi per complessivi Euro 630.000,00, in favore dell'Eredità del defunto NG. e/o comunque del coerede attore Dott. per la metà, e, per Persona_4 Parte_1
l'effetto, condannare l'Arch. DA RO alla restituzione, in favore dell'Eredità dell'NG.
[...]
ai fini della successiva divisione, di detti importi per complessivi Euro 630.000,00 e/o Per_4 comunque alla restituzione della metà dei suindicati importi, e quindi complessivi Euro 315.000,00, in favore dell'attore Dott. Parte_1
pagina 2 di 50 c. in via subordinata a quanto sub b., accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma ex art. 782
c.c. delle donazioni, poste in essere dal defunto NG. in favore del figlio Arch. DA Persona_4
RO, aventi ad oggetto gli importi di denaro di cui agli scritti difensivi, per complessivi Euro
630.000,00, con conseguente accertamento dell'obbligo e declaratoria, in capo al coerede Arch.
DA RO, alla restituzione di detti importi in favore dell'eredità dell'NG. per Persona_4 effetto della dichiarata nullità delle donazioni del de cuius in suo favore e/o comunque alla restituzione della metà di dette somme, e quindi Euro 315.000,00, in favore dell'altro coerede Dott. Pt_1
[...]
c.bis in via estrema subordinata, accertare comunque l'obbligo della collazione per imputazione ex art
737 c.c. in capo al convenuto per le donazioni di cui sub c;
d. ricostruita quindi la consistenza del valore del relictum ereditario del defunto NG. Persona_4 sulla base delle risultanze dell'inventario dell'eredità a cura del Notaio Dott. di Persona_5
VE, ed altresì sulla base di ulteriori attività, beni, sopravvenienze attive che dovessero venir accertate, in corso di causa, di titolarità del defunto NG. alla data della morte, disporre Persona_4 la divisione dell'asse ereditario, secondo le disposizioni date dal testatore nel testamento olografo
19.3.2007 pubblicato con verbale in data 16.12.2016, rep. n. 27452 Notaio Dott. di San Persona_6
IN ON RG (VR), in favore degli eredi testamentari ovvero i discendenti del de cuius Dott.
(nato a [...] l'[...] - Cod. Fisc. ) e Arch. DA Parte_1 CodiceFiscale_8
RO (nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. ), ricomprendendo nella CodiceFiscale_9 divisione anche le somme di cui sub b. od, in subordine, sub c.; con obbligo della collazione ex art. 737 c.c. delle donazioni, dirette od indirette, od atti a titolo gratuito, di cui sub a. (ed, in via estrema subordinata, di cui sub c.bis), in capo al coerede Arch.
DA RO;
includendo nella divisione tutti i beni, mobili ed immobili, questi ultimi così catastalmente descritti:
- immobile in VE costituito da appartamento al quarto piano facente parte di fabbricato in
Sestiere San Marco n. 3327 e magazzino al piano terra, identificati al Catasto Fabbricati come segue:
Comune e Sezione di VE – Zona Censuaria I - Foglio 15: mappale 54 sub 32, Sestiere di San Marco n. 3327, piani T-4, cat. A/2; mappale 54 sub 23, Sestiere di San Marco n. 3327-n.3327/A, P.T, cat. C/2; nonché quota di comproprietà (4/1000) dell'alloggio del custode al piano terra così contraddistinto: mappale 54 sub 24, Sestiere di San Marco 3327, P.T, cat. A/4;
- immobile in AD costituito da tre appartamenti nei piani seminterrato, terra e primo (più precisamente due appartamenti al 1° e 2° piano, oltre ad un mini al piano interrato e cantine), facenti pagina 3 di 50 parte del fabbricato sito in Via XX Settembre, n. 13 così identificato al Catasto Fabbricati: Comune di
AD – zona censuaria 1 – Foglio 125: mappale 582 sub 10 - cat. A/2; mappale 582 sub 17 - cat.
A/2; mappale 582 sub 9 + 582 sub 12 - cat. A/3; il tutto previa estinzione e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di sull'immobile di COroparte_8
AD, a mezzo della declaratoria dell'obbligo del pagamento del credito residuo da parte dei coeredi con l'attivo ereditario e comunque con condanna al pagamento della metà del credito residuo
(per capitale, interessi e spese) del convenuto Arch. DA RO, erede puro e semplice per
l'eccepita intervenuta decadenza dal beneficio di inventario;
e. in ogni ipotesi compensare l'eventuale debito dell'attore, a titolo dell'eventuale conguaglio in favore del convenuto all'esito della espletanda CTU, con il maggior credito dell'attore per le restituzioni delle somme di denaro di cui agli scritti difensivi da parte del convenuto e di cui alle conclusioni sub b.
e c.;
f. nella denegata ipotesi di esclusione, in tutto o in parte, dell'obbligo della collazione in capo al convenuto Arch. DA RO e di cui sub a. (ed, in via estrema subordinata, di cui sub c.bis), procedere alla formazione, ex art. 556 c.c., della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte, previa riunione fittizia dei beni di cui è stato disposto in vita a titolo di donazione, diretta od indiretta, o comunque a titolo gratuito;
così ricostruito l'asse ereditario relictum e donatum, calcolare la quota di legittima spettante all'erede
Dott. ex art. 537 c.c., in qualità di legittimario, pari a 1/3, e, per l'effetto, nel caso di Parte_1 lesione della quota di legittima spettante allo stesso, disporre la reintegrazione della predetta quota secondo il disposto di cui agli artt. 554 e segg. cod. civ., assumendo ogni conseguente statuizione di legge, ivi inclusa la riduzione delle disposizioni testamentarie e dei legati e, ove necessario, delle donazioni dirette od indirette in vita del de cuius;
g. in tutte le ipotesi procedere comunque alla divisione del patrimonio ereditario secondo le disposizioni testamentarie del defunto NG. con salvezza della quota di legittima Persona_4 dell'erede Dott. e compensazione di tutte le reciproche poste di debito e credito tra i Parte_1 condividenti che risulteranno all'esito della causa;
2. sempre nel merito in via principale:
2.1. condannare il convenuto Arch. DA RO alla corresponsione dei frutti per il godimento esclusivo dell'immobile in VE a far data dall'apertura della successione (17.1.2015) e sino alla divisione giudiziale del bene, in una misura non inferiore ad Euro 1.500,00/mese, per le ragioni di cui agli scritti difensivi;
pagina 4 di 50
2.2. accertare e dichiarare l'inefficacia, invalidità, nullità dell'atto di accettazione con beneficio di inventario in data 11.1.2017, rep. n. 41.202 Notaio Dott. di VE compiuta Persona_7 dall'Arch. DA RO per le ragioni di cui agli scritti difensivi e, per l'effetto, accertare e dichiarare che lo stesso, rispetto all'eredità del padre NG. è erede puro e semplice, con Persona_4 ogni conseguenza di legge.
2.3 ordinare al convenuto la resa di conto dal 1990 al 1998 del conto titoli cointestato con il de cuius presso CA Commerciale Italiana di cui ai docc. 46, 47, 48 dimessi dal convenuto medesimo;
3. in ogni ipotesi: rigettare le domande e le eccezioni tutte del convenuto in quanto inammissibili ed infondate, sia in fatto che in diritto, per tutto quanto dedotto negli scritti difensivi;
in particolare rigettarsi la domanda di nullità del testamento inquanto infondata sia in fatto che in diritto per quanto dedotto negli scritti difensivi.
5. In ogni ipotesi: con la rifusione delle spese diritti e compensi di lite, con rimborso delle spese generali nella percentuale del 15 ex art. 14 di Tariffa, IVA 22% e CPA 4%, le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio che sarà eventualmente disposta così come le spese di
Consulenza Tecnica di parte, oltre al contributo unificato.”;
* per il convenuto RO DA:
“in via preliminare di rito:
- disporre l'estromissione della terza chiamata sig.ra CP_7 nel merito:
1) respingere tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto;
anche in via riconvenzionale:
2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o inefficacia del testamento olografo del 19.3.2007
e, in subordine, del 13.12.2003;
3) in subordine, dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia della divisione disposta dal de cuius con testamento olografo del 19.3.2007 e, in subordine, del 13.12.2003;
4) in ulteriore subordine, risolvere la divisione di cui al testamento per inadempimento, attesa
l'impossibilità sopravvenuta di dare corso al conguaglio;
5) accertare e dichiarare che la successione è disciplinata dalla sola legge;
6) accertare e dichiarare che l'accettazione con beneficio dell'inventario dell'eredità di Pt_1
è nulla, invalida e inefficace, ovvero che egli è decaduto dal beneficio, essendo quindi erede
[...] puro semplice;
7) accertare e dichiarare la natura di donazione o di liberalità in favore di della Parte_1 compravendita tra e del 04.11.1994, avente ad oggetto il fabbricato sito Parte_1 CP_11
pagina 5 di 50 a Mestre-VE in via Antelao 15, con conseguente obbligo in capo all'attore di Parte_1 collazionare l'immobile in natura o in valore con riferimento all'epoca dell'apertura della successione ex art. 737 c.c.;
8) accertare e dichiarare – atteso che la successione è ab intestato – che gli immobili siti a AD, con i relativi accessori e quanto in esso si trovava all'apertura della successione, sono pervenuti in eredità per la quota di 1/2 all'erede-convenuto DA RO, ordinare l'attore alla Parte_1 resa del conto e comunque condannarlo a corrispondere alla massa ereditaria o al convenuto DA
RO i frutti civili per il godimento esclusivo degli stessi, dalla data dell'apertura della successione
(17.01.2015) sino alla divisione giudiziale, in misura non inferiore a € 1.200,00= al mese in linea capitale per ciascun appartamento, ovvero la diversa minore o maggiore somma quale fosse accertata in corso di causa anche tramite esperenda CTU, ritenuta di Giustizia o liquidata in via equitativa, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
9) imputare in sede divisionale a carico di e per la propria quota ereditaria la somma Parte_1 in linea capitale di euro € 240.406,42=; in subordine condannare a restituire alla Parte_1 massa ereditaria € 240.406,42=; in entrambi i casi la diversa minore o maggiore somma quale fosse accertata in corso di causa anche tramite esperenda CTU, ritenuta di Giustizia o liquidata in via equitativa, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
10) accertare e dichiarare che DA RO è creditore nei confronti della massa ereditaria o dell'erede-attore della somma in linea capitale di euro 136.470,00= - già considerata Parte_1 restituita la somma di € 30.000= di cui all'assegno paterno del 12.12.2013 - ovvero la diversa minore
o maggiore somma quale fosse accertata in corso di causa anche tramite esperenda CTU, ritenuta di
Giustizia o liquidata in via equitativa, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, da porre in compensazione parziale con il denegato, eventuale e minor debito che fosse accertato a suo carico;
11) disporre quindi la divisione dei beni ereditari - previa collazione di cui al punto 7), declaratoria della comunione ereditaria anche sugli immobili di cui al punto 8), nonché condanne e accertamenti di cui ai punti 8-9-10), con ogni conseguente resa dei conti e/o imputazione - assegnando preferibilmente ai coeredi i beni immobili in base al possesso come in attualità esercitato, con quantificazione in ogni caso dei conguagli;
12) in estremo subordine, a tutela della quota di riserva di DA RO pari ad 1/3, ricostituito
l'asse ereditario con il relictum e il donatum diretto-indiretto, calcolata la quota di riserva spettante al convenuto, accertata e quantificata la lesione, si operi la reintegra di detta ex artt. 554 e seg. c.c., disponendo la riduzione delle disposizioni testamentarie, dei legati e delle donazioni dirette ed pagina 6 di 50 indirette, e condannando l'attore alla restituzione dei beni alla massa ereditaria liberi Parte_1 da cose, persone e vincoli, nonché al pagamento dei frutti civili dalla data della presente domanda ex art. 561 c.c., da calcolarsi tramite esperenda CTU.
13) con vittoria di spese;
”;
* per parte intervenuta quale procuratrice speciale di CP_10 Parte_3
“In via principale:
1) valutare secondo giustizia la domanda di divisione formulata da parte attrice e, per l'effetto, dichiarare il Dott. e/o l'Arch. DA RO, quali eredi del de cuius NG. Parte_1 Per_4
, tenuti al pagamento, in favore della cessionaria per il tramite della mandataria
[...] Parte_3
nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'intestato Tribunale, COroparte_10 della residua somma di € 222.642,69, come risultante a seguito dell'avvenuta transazione, in data
27.2.2018, tra “ Concordato Preventivo omologato” ed Parte_4 CP_8
ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia, oltre agli interessi
[...] legali dalla data della transazione al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 28.11.2013 presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio di AD al n. 35906 – art. 5560;
2) rigettare tutte le eccezioni svolte dal convenuto Arch. DA RO in relazione al credito ipotecario ceduto da a e, per l'effetto, confermare la debenza delle COroparte_8 Parte_3 somme anche nei suoi confronti, quale erede del de cuius NG. . Persona_4
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa.”;
*
per la convenuta CP_7
“essere estromessa dal presente processo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, il sig. allegava che, in data 17.1.2015, si fosse Parte_1 aperta, a VE, la successione di suo padre, NG. che avrebbe disposto delle proprie Persona_4 sostanze:
dapprima, con testamento olografo datato 13.12.2003, pubblicato con verbale in data 29.1.2015 rep. n.
1113 Notaio Dott. di VE, Persona_8
e, successivamente, con testamento olografo datato 19.3.2007, pubblicato con verbale in data pagina 7 di 50 16.12.2016 rep. n. 27452 Notaio Dott. di San IN ON RG (VR), che avrebbe Persona_6 revocato il primo.
Eredi testamentari dell'NG. secondo entrambi i testamenti, dunque, sarebbero entrambi Persona_4
i figli: l'attore ed il convenuto DA RO. Parte_1
L'attore allegava di aver accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario, con atto di data
31.7.2015 rep. n. 108.203 Notaio Dott. che avrebbe curato anche la redazione Persona_5 dell'inventario.
Entrambi i suddetti testamenti olografi, per quanto riguarda le disposizioni in favore dei figli, sarebbero identici:
- al figlio sarebbero stati lasciati gli immobili di proprietà del de cuius siti in AD Via XX Pt_1
Settembre 13, con quanto in essi si trova;
- al figlio DA, sarebbero stati lasciati il 75% (pari alla quota di proprietà del de cuius) della società
IC s.r.l., con sede in Marghera, via del Trifoglio 21, il locale a piano terra verso il giardino a
Palazzo COarini delle Figure in VE e la concessione 99nnale cimiteriale di una tomba giardino
(n. 5, fila 2°, zona F) nel Cimitero Maggiore di AD;
- ad entrambi i figli e DA, inoltre, sarebbero stati lasciati, in parti uguali, la proprietà Pt_1 dell'appartamento del de cuius, sito a VE, e quanto in esso contenuto, oltre a quanto depositato, a qualsiasi titolo, presso CA Intesa (ex Comit) in VE, Via XXII Marzo, e presso BNL, in
VE, Bacino SE (compresa cassetta di sicurezza);
- per l'ipotesi in cui il valore della quota societaria di IC fosse risultato superiore o inferiore “fino al 10%” del valore degli immobili in AD, il de cuius avrebbe stabilito che i suoi due figli ed eredi fossero tenuti a far redigere una perizia giurata, da persone di loro comune fiducia, perché venissero effettuati i necessari conguagli.
I testamenti, infine, avrebbero previsto alcuni legati (per fratello del de cuius, un quadro Persona_1
a sua scelta;
per , amica del de cuius, una cosa a sua scelta dall'abitazione del de cuius CP_4 in VE;
per compagna del de cuius, i quadri e i libri che si trovano nell'abitazione del CP_7 de cuius in VE) e la nomina dell'esecutore testamentario.
Sull'immobile di AD, assegnato all'attore con i beni mobili nello stesso contenuti, graverebbe un'iscrizione ipotecaria, a garanzia di un debito del de cuius, in qualità di fideiussore della società
IC s.r.l., nei confronti di CP_8
pagina 8 di 50 Trattandosi di una passività ereditaria, a cui i coeredi dovrebbero far fronte, l'attore asseriva di avere diritto all'immobile, a lui assegnato dal padre, libero da qualsiasi gravame e pretendeva, quindi, che il
Tribunale, in sede di divisione, disponesse anche in ordine all'estinzione e conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, a mezzo della declaratoria dell'obbligo dei coeredi di far fronte al pagamento del credito residuo del creditore ipotecario e, in ogni caso, a mezzo della condanna del convenuto al pagamento della metà del suddetto credito garantito da ipoteca (sostenendo, peraltro, che il convenuto fosse decaduto dal beneficio di inventario di cui si era anch'egli avvalso).
Con riguardo al denaro ereditario, l'attore dichiarava che, all'apertura della successione, residuassero le somme di:
euro 118.802,97, nel c/c n. 6700110318 presso Intesa San Paolo Private Banking, cui andrebbe aggiunto il valore di un deposito amministrato di n. 25.000 azioni FEB-Ernesto Breda;
ed euro 23,01, nel c/c n. 1084026 presso CA Popolare Vicenza – Agenzia Santa Croce.
Secondo l'attore, l'unico debito ereditario sarebbe integrato dal residuo credito di CP_8
garantito dall'ipoteca iscritta sull'immobile in AD, che, in base all'inventario, risulterebbe
[...] pari ad Euro 451.644,00.
Secondo la prospettazione attorea, inoltre, si sarebbero perfezionati, mentre il de cuius era in vita,
i seguenti atti a titolo gratuito, in favore dell'odierno convenuto. DA RO:
1. l'atto, risalente al 22 Dicembre 1983, con cui l'NG. avrebbe indirettamente Persona_4 beneficiato il figlio DA di un appartamento in VE, San Marco 3327 (unità immobiliare adiacente a quella costituente l'ultimo domicilio del defunto), mettendo a disposizione dello stesso DA RO la provvista per l'acquisto del bene, pari a lire
125.000.000,00;
2. l'atto, risalente al 2004, di acquisto di quota di partecipazione di CE SR (di cui l'NG. era titolare della quota residua, nonché amministratore), pari al 25% del Persona_4 capitale sociale, in favore del convenuto DA RO, che sarebbe così divenuto di
IC s.r.l., a titolo gratuito.
L'attore qualificava espressamente entrambi i suddetti negozi giuridici come donazioni indirette, pretendendo, quindi, l'accertamento dell'obbligo della collazione in capo al convenuto, DA
RO, ex art. 737 c.c.. In subordine, l'attore chiedeva che dette donazioni fossero computate ai fini del calcolo della quota di legittima spettantegli. A tal fine, asseriva che la stima dei beni donati andasse svolta in base al valore che avevano al tempo dell'apertura della successione: la collazione pagina 9 di 50 riferita alla donazione indiretta dell'immobile in VE, dunque, sarebbe dovuta avvenire in natura o per imputazione, sul valore dell'immobile all'apertura della successione, a scelta del coerede beneficiario, mentre la collazione riferita alla partecipazione societaria si sarebbe dovuta eseguire per imputazione. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale escludesse l'obbligo di collazione, l'attore chiedeva di tutelare la sua quota di legittimario, ex art. 537 cod. civ., e, pertanto, che le indicate donazioni indirette fossero computate ai fini del calcolo, ex art. 556 c.c., della massa ereditaria composta da relictum e donatum e della conseguente quantificazione della quota legittima a lui spettante al Dott. pari a 1/3, con richiesta di reintegra nel caso di accertata Parte_1 lesione.
In aggiunta, l'attore sosteneva che il convenuto DA RO si fosse illegittimamente avvantaggiato della percezione delle seguenti ulteriori somme di denaro, uscite dal patrimonio del de cuius, nei suoi ultimi anni di vita:
- Euro 30.000,00, di cui all'assegno bancario 12.12.2013 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 10.000,00, di cui all'assegno bancario 28.1.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00, di cui all'assegno bancario 5.2.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00, di cui all'assegno bancario 12.2.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00, di cui all'assegno bancario 20.3.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 530.000,00, di cui al bonifico CA Popolare di Vicenza in data 4.4.2014, in favore di DA
RO;
- Euro 200.000,00, di cui a n. 2 assegni circolari CA Intesa 9.4.2014, di importo di Euro 100.000,00 ciascuno;
il tutto per complessivi Euro 830.000,00, per una parte dei quali l'attore precisava che pendesse già tra le stesse parti un precedente giudizio, innanzi alla Corte d'Appello di VE (di impugnazione della sentenza del Tribunale di VE di accoglimento della domanda proposta da avverso Parte_1
DA RO), avente ad oggetto la restituzione alla massa ereditaria dei due assegni circolari del
9.04.2014, di complessivi Euro 200.000,00. Nella presente causa, quindi, l'attore chiedeva l'accertamento del credito dell'asse ereditario per la residua somma di euro 630.000,00, ma limitava la domanda di ripetizione alla quota del 50% a lui spettante.
La richiesta si basava sulla tesi per cui sarebbe palese che il convenuto avesse incamerato dette somme, di esclusiva titolarità del padre NG. senza alcuna causa giustificativa, con la Persona_4
pagina 10 di 50 conseguenza che lo stesso sarebbe tenuto alla restituzione in favore dell'eredità e, comunque, in favore dell'attore, per la metà.
In via subordinata, chiedeva al Tribunale di accertare la nullità delle suddette dazioni di denaro, disposte dai conti correnti del de cuius in favore del convenuto DA RO, per complessivi Euro
630.000,00, in quanto integranti donazioni nulle, per difetto di forma, in violazione dell'art. 782 c.c., con conseguente condanna del convenuto DA RO alla restituzione di tutte le somme di che trattasi in favore dell'asse ereditario o, comunque, in favore del fratello Dott. per la Parte_1 metà.
In via ulteriormente subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui il Tribunale non ravvisasse la nullità delle indicate donazioni, le stesse avrebbero dovuto formare oggetto di collazione, in capo al coerede
DA RO, ex art. 737 c.c..
Con riguardo al godimento dell'immobile ereditario di VE, l'attore allegava che, in data
15.11.2013, il de cuius, ancora in vita, avrebbe stipulato con il convenuto DA RO un contratto di locazione ad uso abitativo, per un canone mensile di Euro 500,00, che non risulterebbe essere stato versato. L'attore dichiarava, quindi, di aver impugnato detto contratto per incapacità di intendere e volere del contraente NG. e che il Tribunale di VE avesse definito la causa, così Persona_4 statuendo: “- accerta e dichiara l'annullamento del contratto di locazione sottoscritto in data 15.11.13 dall'NG. e dall'Arch. DA RO, per incapacità del primo ex art. 428 c.c.”. Persona_4
L'appello promosso da DA RO avverso questa sentenza sarebbe stato dichiarato improcedibile, con conseguente passaggio in giudicato della decisione. Ciononostante, ad oggi, il convenuto DA
RO godrebbe ancora in via esclusiva dell'immobile, rispetto al quale l'attore avrebbe chiesto più volte la consegna delle chiavi e la cessazione dell'uso esclusivo.
L'attore chiedeva, quindi, che il convenuto fosse condannato a corrispondergli i frutti del godimento esclusivo dell'immobile, dall'apertura della successione (17.1.2015) sino alla divisione giudiziale del bene. Ai fini della quantificazione di detti frutti, segnalava che un immobile di tipologia quale quello di che trattasi potrebbe essere locato ad un canone mensile non inferiore ad Euro 1.500,00.
L'attore pretendeva, inoltre, di ottenere l'accertamento della decadenza del convenuto dal beneficio d'inventario, con riguardo all'accettazione dell'eredità oggetto di causa. Ciò in quanto, a fronte dell'apertura della successione in data 17.01.2015, le operazioni di inventario si sarebbero concluse il 15.07.2015. mentre l'odierno attore avrebbe accettato con beneficio di inventario in data
31.7.2015, il convenuto DA RO avrebbe accettato l'eredità in data 11.01.2017, con atto rep.
41202 Notaio Dott. di VE. Pertanto, DA RO, a quella data, sarebbe già Persona_7 pagina 11 di 50 decaduto dalla facoltà di accettare con beneficio di inventario, in quanto sin dall'apertura della successione, sarebbe stato nel possesso dei beni ereditari. Questo perché, essendo stato annullato il contratto di locazione stipulato con il de cuius in data 15.11.2013, con sentenza costitutiva con effetti ex tunc, il rapporto di locazione sarebbe venuto meno ab origine e, pertanto, il chiamato all'eredità si sarebbe trovato, ex tunc, nel pieno possesso dell'immobile ereditario, anziché nella sua mera detenzione quale conduttore. In ogni caso, avendo la disponibilità di detto immobile, il convenuto sarebbe stato nel pieno possesso dei beni mobili ereditari in esso contenuti.
Il convenuto, quindi, non avrebbe rispettato il disposto di cui all'art. 485 c.c., che prevederebbe per il chiamato nel possesso dei beni rigorosi termini per provvedere all'accettazione con beneficio di inventario, e, pertanto, l'attore chiedeva che il Tribunale accertasse l'invalidità, inefficacia, nullità dell'atto di accettazione di eredità 11.1.2017, rep. n. 41202 Notaio Dott. di VE e, Persona_7 per l'effetto, dichiarasse che il convenuto DA RO sia erede puro e semplice, tenuto al pagamento delle passività ereditarie senza il limite del beneficio.
Nell'atto di citazione, quindi, venivano rassegnate conclusioni corrispondenti a quelle sopra riportate, nelle premesse.
*
Con la comparsa di risposta, il convenuto AN RO eccepiva che, sin dal
19.03.2007, il de cuius NG. non sarebbe più stato titolare del 75% di IC s.r.l., bensì Persona_4 del 75% di (p iva ), ossia di una holding di partecipazioni, la quale, a sua Parte_2 P.IVA_3 volta, sarebbe stata socia unica di IC SR a s. u. (p. iva ). Inoltre, in P.IVA_4 Parte_2 data 15.01.2014, sarebbe stata posta in liquidazione, per poi fallire, dopo l'apertura della successione, in data 31.07.2015. IC SR a socio unico, d'altro canto, avrebbe mutato denominazione in
[...]
, la quale, in data 24.03.2014, avrebbe presentato un piano concordatario per, da Parte_4 ultimo, essere ammessa (il 14.04.2014) ad un concordato preventivo, con omologa del 13.11.2014 e deposito del 07.01.2015. Di fatto, dunque, IC SR (id est , alla data dell'apertura della Parte_2 successione (17 Gennaio 2015), sarebbe stata in condizioni di conclamata insolvenza e, con sentenza n.
138/15 del 13.07.2015, difatti, sarebbe poi stata dichiarata fallita. Il valore della partecipazione aziendale del de cuius, quindi, all'apertura della successione, sarebbe stato pari a zero.
La disposizione testamentaria per cui “..nel caso che il valore dell'impresa IC risultasse superiore o inferiore (fino al 10%) del valore degli immobili di AD, i miei figli eredi saranno tenuti a far redigere una perizia giurata da persone di loro comune fiducia perché possano essere effettuati i necessari conguagli”, dunque, avrebbe determinato un conguaglio pari a zero, stante pagina 12 di 50 l'inesistente valore della partecipazione destinata al convenuto CP_12
Quindi, già al momento dell'apertura della successione, secondo il convenuto, sarebbe risultato:
a) impossibile dare esecuzione alle volontà del testatore, per sopravvenuta inesistenza delle quote della
IC s.r.l. destinate a DA RO;
b) impossibile dare corso a qualsivoglia conguaglio, versando la società in stato di liquidazione.
Ritenendo che la disciplina dell'art. 1418 c.c., circa le cause di nullità del contratto, sia estensibile, ove compatibile, agli atti unilaterali, di cui all'art. 1324 c.c., il convenuta sosteneva che, nel caso di specie, il testamento fosse nullo, per mancanza di un requisito essenziale, ovvero anche e solo della mera possibilità dell'oggetto, che non risulterebbe né determinato né determinabile. Nel caso, infatti, sarebbe indubbia l'esistenza di un collegamento tra le varie disposizioni di ultima volontà; collegamento tale da ritenere che il testatore non avrebbe così disposto ove una sola clausola fosse risultata affetta da nullità.
Tanto perché, con la clausola di conguaglio, sarebbe evidente che il de cuius intendesse garantire un'equilibrata assegnazione del suo patrimonio ai figli. Ne discenderebbe che l'intero testamento, per quanto sopra, debba ritenersi nullo.
Inoltre, il convenuto evidenziava che l'onere o modus sarebbe una clausola accessoria che potrebbe essere apposta ad una liberalità, imponendo al beneficiario un determinato dovere di condotta o astensione;
secondo il convenuto, dunque, le disposizioni testamentarie, gravate da un onere a carico di entrambi i coeredi, sarebbero nulle (o, in subordine, inefficaci), ex art. 647 c.c., ultimo comma:
“l'onere impossibile o illecito si considera non apposto: rende tuttavia nulla la disposizione testamentaria se ne ha costituito il motivo determinante”. Nle presente giudizio, l'onere, ovvero il conguaglio, sarebbe diventato impossibile e dovrebbe ritenersi come non apposto, ma, poiché sarebbe evidente che il testatore avesse voluto garantire un equilibrio tra i coeredi, ritenendo di dover considerare il valore dei beni assegnati in esclusiva ai figli (e così le quote destinate al figlio DA
RO) in rapporto con l'assegnazione degli appartamenti di AD a sarebbe Parte_1 evidente che il meccanismo del conguaglio avrebbe costituito il motivo determinante della disposizione testamentaria, da ritenere, quindi, nulla. Senza la concreta possibilità di operare il conguaglio, invero, non sarebbe possibile assumere che il testatore avrebbe comunque destinato gli immobili di AD a e metà della casa di VE in comunione ai due figli. Il testamento del de cuius ing. Pt_1 [...] risulterebbe, quindi, nullo ex art. 647 c.c. Per_4
Comunque, la disposizione testamentaria de qua, se valida, sarebbe inefficace, perché, non potendosi operare il conguaglio, sarebbe impossibile rispettare la manifesta volontà del testatore e correggere la pagina 13 di 50 disparità tra i coeredi, volontà inequivoca manifestata dal testatore al momento del congegnato conguaglio.
In subordine, il convenuto sosteneva che, a fronte della succitata impossibilità, dovessero trovare applicazione le norme di cui agli artt. 1453 c.c. e segg. c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali: venuto meno un bene oggetto di disposizione testamentaria assegnato ad un solo coerede, nell'impossibilità di dare corso al conguaglio, si potrebbe chiedere la risoluzione dell'atto di divisione operata a mezzo testamento. Tanto risulterebbe possibile anche ex art. 648 c.c., pur ritenendo, nel caso, l'inadempimento di natura incolpevole rispetto ai coeredi. Da quanto sopra conseguirebbe che la successione debba trovare disciplina nelle regole della successione ex lege.
Con riguardo al passivo ereditario, in attesa della conclusione della procedura concordataria di
, il credito di assistito da ipoteca a carico degli appartamenti Parte_4 COroparte_8 in AD assegnati all'attore per effetto della fideiussione rilasciata dal de cuius Parte_1
a favore di IC s.r.l. (oggi , non potrebbe ricadere a carico degli eredi. Persona_4 Parte_4
Secondo il convenuto, invero, ove la procedura liquidatoria andasse a buon fine, la creditrice CP_8 dovrebbe trovare soddisfazione nel concordato, con ogni effetto in punto destino dell'ipoteca.
Circa la composizione dell'asse ereditario, il convenuto confermava la descrizione fornita dall'attore, salvo osservare che:
- non fosse caduta in successione la quota del 75% della società (già IC SR) in Parte_2 liquidazione, perché fallita;
- il credito di assistito da ipoteca fosse inesigibile nei confronti dei coeredi e da COroparte_8 verificare in attesa dell'esito della procedura concordataria.
In merito alle asserite donazioni che, secondo l'attore, il de cuius avrebbe disposto in favore del convenuto, questo dichiarava che:
- l'acquisto da parte di DA, in data 22.12.1983, dell'appartamento sito in VE San Marco 3327, fosse avvenuto con denaro proprio, negando, quindi, la tesi attorea per cui la relativa provvista sarebbe stata messa a sua disposizione dal padre Persona_4
- l'acquisto del 25% del capitale sociale della IC s.r.l., risalente al 2004, sarebbe sempre avvenuto con denario proprio del convenuto, negando l'asserito utilizzo di denaro proveniente dal padre.
COrariamente a quanto supposto dall'attore, dunque, entrambi gli atti sarebbero avvenuti a titolo oneroso e non sarebbero riconducibili a qualsivoglia liberalità proveniente dal padre.
pagina 14 di 50 In merito ai prelievi di denaro, per complessivi euro 830.000,00, che, secondo l'attore, sarebbero illegittimamente avvenuti dal patrimonio del de cuius, quando ancora era in vita, ed incassati dal convenuto, questi rilevava come non fosse stata proposta alcuna domanda ex art. 428 c.c. (di annullamento per incapacità naturale), essendo, del resto, decorsi anni 5 dai fatti, con conseguente prescrizione di simile azione, e sottolineando che la sentenza del Tribunale di VE, n. 173/2021, di annullamento del contratto di locazione tra il de cuius e DA RO, avrebbe valutato solo incidenter tantum le condizioni psico fisiche dell'NG. senza effetto di giudicato in Persona_4 punto di incapacità naturale del de cuius.
Ritenendo, dunque, di avere esclusivamente l'onere di dare una causa ai pagamenti operati dal padre in suo favore, il convenuto asseriva:
1) in ordine ai 2 assegni circolari per € 200.000=,00 complessivi (di data 09.4.2014):
a) che il petitum non potesse essere oggetto di questa causa, in ragione della pendenza, davanti alla
Suprema Corte di Cassazione, del ricorso n. 16350/22, da lui promosso (sostenendo che di aver percepito la somma a titolo di restituzione di un precedente mutuo da lui concesso al de cuius) per la riforma della sentenza della Corte d'Appello di VE che aveva, medio tempore, confermato la sentenza del Tribunale di VE, favorevole all'attore, con cui si era rigettata la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo (n. 2871/2016 del 24.11.2016, r.g. n. 11336/2016, repert. n. 6332/2016 del 24.11.2016) che, in accoglimento della domanda monitoria promossa da (agendo nell'interesse dell'eredità beneficiata), aveva disposto l'obbligo di Parte_1
DA RO di pagare immediatamente la somma capitale di € 200.000,00, da restituire alla massa e da sottoporre nel progetto di liquidazione al giudice delle successioni;
b) che l'attore avendo dichiarato che l'unico creditore dell'eredità fosse Parte_1 CP_8
dovesse dimostrare di avere una qualche forma di mandato di rappresentanza di tale
[...] banca, essendosi qualificato nel giudizio pendente in Cassazione come rappresentante dell'interesse dei creditori e visto che, conseguentemente, la sentenza della Corte d'Appello di
VE n. 888/22 avrebbe stabilito che l'importo di € 200.000= andasse versato in un conto che avrebbe dichiarato essere destinato alla procedura beneficiata (conto acceso Parte_1 presso Banco Popolare IBAN [...]), posizione bancaria, tuttavia, non intestata esclusivamente alla procedura beneficiata né vincolata alle decisioni del Tribunale di VE, nell'interesse dei creditori dell'eredità, con conseguenze sul beneficio d'inventario, con riguardo a per la possibile confusione tra il suo patrimonio e quello Parte_1 ereditario. Sul punto, il convenuto pretendeva quindi, l'accertamento, nell'odierno pagina 15 di 50 procedimento delle “caratteristiche di tale conto che risulta invece essere un conto esclusivamente intestato a . Parte_1
c) che, in ogni caso, al coerede spetterebbe una quota pari alla metà dell'asserito Parte_1 indebito prelievo di euro 200.000,00, ovvero l'importo di € 100.000,00.
2) In ordine alle ulteriori somme di € 530.000,00, di cui al bonifico del 04.04.2014, e di complessivi altri € 70.000,00, di cui ai quattro assegni bancari emessi il 29.01.2014, 05.02.2014, 12.02.2014 e
19.03.2014, il convenuto deduceva di aver concesso al de cuius, NG. quando era in Persona_4 vita, un prestito di € 600.000,00 (grazie a provvista ottenuta dalla madre del convenuto, sig.ra per totali € 880.000,00, mediante operazione bancaria del dicembre 2005), COroparte_13 somma che, con il bonifico ed i quattro assegni suddetti, gli sarebbe stata, quindi, restituita;
la circostanza sarebbe stata dimostrata:
dal fatto che, all'epoca del prestito, le finanze dell'NG. fossero compromesse, in Persona_4 ragione della sua personale posizione debitoria verso plurimi istituti bancari, per somme importanti,
e dalle seguenti prove documentali:
a) dichiarazione autografa del de cuius, di data 01.10.2013 (doc. 13), in cui questi avrebbe riconosciuto il prestito di € 600.000,00 avvenuto in suo favore ed il debito restitutorio;
dichiarazione unilaterale del de cuius che andrebbe inquadrata quale confessione stragiudiziale ex art 2730 c.c., trattandosi dell'ammissione di un fatto sfavorevole per il dichiarante che preclude qualsivoglia azione restitutoria anche per il di lui erede.
b) lettera del 4.04.2015 (doc. 14) proveniente dal convenuto DA RO e firmata per accettazione dal de cuius, in cui entrambi reciprocamente si sarebbero dati atto dell'avvenuta estinzione del debito per € 600.000,00, per mezzo delle disposizioni bancarie in esame, precisando che nulla fosse stato applicato a titolo di interessi sul capitale mutuato;
c) relazione dell'A.d.S. avv. Tosoni del 16.10.2014 richiesta dal Giudice Tutelare (doc. 15) la quale affermerebbe che la somma ivi contestata fosse stata effettivamente oggetto di prestito da padre e figlio nel 2005. L affermerebbe nella predetta relazione (pag. 4) non esservi CP_14 dubbio alcuno in ordine all'effettività del prestito effettuato da DA al padre, sia pur nell'interesse della società;
d) relazione finale e rendiconto dell' nominato a beneficio del de cuius, di data 20.02.2015, CP_14 in cui, a pag. 5, prime righe, si sarebbe ricordato che l'NG. avrebbe richiesto al Persona_4 figlio DA la concessione di un prestito di € 600.000,00, per la durata di 18 mesi, da versare pagina 16 di 50 direttamente in favore della società;
e) s.i.t. rese il 7.12.2018 dalla sig.ra madre di entrambi i coeredi in causa, COroparte_13 avanti alla P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di VE, nell'ambito di procedimento scaturito da denuncia dell'attore avverso il convenuto per circonvenzione di incapace (poi definito con archiviazione), in ragione dei medesimi prelievi di denaro oggetto di CP_1 esame, ed una dichiarazione autografa, dell'1.06.2016, della medesima sig.ra CP_13
f) le testimonianze, di cui il convenuto chiedeva l'ammissione: del dott. , Presidente Persona_9 del Collegio Sindacale di e del dott. nonché della sig.ra Parte_2 Persona_10 CP_13
COroparte_13
3) In ordine all'ulteriore assegno, di € 30.000,00, del 12.12.2013, il convenuto eccepiva che la sua percezione costituisse una parziale restituzione ed un minimo contributo del padre, nei confronti del convenuto, a fronte delle ingenti spese sostenute da quest'ultimo nell'interesse del de cuius, da
Dicembre 2009 a Settembre 2014: assente il fratello unico ad aiutare il padre sarebbe stato Pt_1 il figlio DA, come riconosciuto dall' nella sua relazione finale. Il convenuto allegava, CP_14 quindi, un elenco, da lui stesso redatto, di dette asserite spese. Sostenendo di aver anticipato al padre anche somme ben maggiori, il convenuto DA RO opponeva, intanto, in compensazione, in questa sede, la minor somma di € 30.000,00, e dichiarava anche di voler chiedere la condanna dell'attore al pagamento della differenza, come precisato più infra.
Con riguardo alle donazioni di cui, secondo l'attore, il de cuius avrebbe beneficiato il convenuto, quest'ultimo dichiarava:
- in merito all'acquisto, in data 22.12.1983, delle due unità abitative site in VE San Marco 3327,
l'unica presunzione posta dall'attore a fondamento dell'asserita donazione sarebbe integrata da fatto che, all'epoca, il convenuto fosse uno studente e non potesse disporre della somma servita a pagamento del prezzo, pari a L. 125.000.000,00; tuttavia, le allegazioni attoree sarebbero state del tutto indeterminate e prive di prova, in punto di modalità dell'asserita donazione, ovvero circa il fatto se il padre avesse donato il denaro con il precipuo scopo di far acquistare al figlio l'appartamento o se fosse intervenuto al rogito, versando il prezzo.
Al contrario, il convenuto riteneva di poter documentare (cfr. doc. 20) di essere stato, allora, titolare di titoli di Stato del tipo Cct che, in data 22.12.1983, avrebbe disinvestito, per un controvalore di L.
103.569.791,00, importo accreditato sul conto corrente a lui stesso intestato (n. 22/0 della Cassa di
Risparmio di VE); aggiungendo a questo importo la residua e modica somma di L.
pagina 17 di 50 21.430.000=, il convenuto, dunque, avrebbe corrisposto di tasca sua l'intero prezzo d'acquisto dell'immobile.
Inoltre, come emergerebbe dall'atto di compravendita del 22.12.1983 rep. n. 74096, racc. n. 25809
Notaio dott. (doc. 10 dello stesso attore), i venditori e Persona_11 COroparte_15 avrebbero dichiarato di aver interamente ricevuto dalla parte COroparte_16 acquirente (il convenuto DA RO) l'importo di L. 125.000.000,00, dando contestualmente quietanza di pieno saldo e rinuncia all'ipoteca legale;
- con riguardo all'acquisto di quota del 25% del capitale sociale dei IC s.r.l., dal cedente ex- socio per il prezzo dichiarato di € 433.000,00, come da atto di trasferimento Parte_5 quote del 7.6.2004, n. rep. 77894, n. racc. 17393 del Notaio , il convenuto Persona_12 produceva copia dell'atto di cessione (doc. 21), nel quale risulterebbe la dichiarazione delle parti che il prezzo della cessione fosse stato convenuto in € 433.000,00, salvo precisare che € 383.000,00 avrebbero costituito il prezzo fermo ed irrevocabile, che DA RO avrebbe pagato con assegni circolari, il 07.06.2004, per € 191.000,00, con bonifico, il 30.09.2004, per € 96.000,00, e con bonifico, il 28.4.2005, per € 96.000,00 (doc. 22, 23, 24); mentre, per i residui € 50.000,00, il pagamento sarebbe stato subordinato al verificarsi della condizione relativa all'eventuale percezione di determinati ricavi di IC SR, riferiti al cantiere Ridotto - Hotel Monaco in
VE, mai conseguiti.
La somma di € 383.000,00, effettivamente pagata dal convenuto DA RO all'ex-socio cedente sig. quindi, avrebbe costituito l'intero saldo per l'acquisto della Parte_5 partecipazione al 25% al capitale di IC s.r.l..
Sul punto, il convenuto formulava, in subordine, istanza testimoniale, da rivolgere all'ex socio arch.
. Parte_5
In ogni caso, eccepiva che IC s.r.l. (p. iva , in seguito , in data P.IVA_3 Parte_2
15.01.2014, sarebbe stata posta in liquidazione (per poi fallire il 31.07.2015): anche ove si fosse provato che il de cuius avesse pagato il prezzo di acquisto della quota del 25% Persona_4 intestata DA RO, la collazione per imputazione della donazione indiretta (ex artt. 737 e 750
c.c.) sarebbe dovuta avvenire sulla base del valore che la quota avrebbe avuto al momento dell'apertura della successione, ossia zero (stante la precedente messa in liquidazione della società, il 15.1.2014, ed il successivo fallimento, dichiarato il 31.07.2015).
Nel merito dell'occupazione dell'immobile ereditario sito in VE, a partire dall'apertura pagina 18 di 50 successione, il convenuto asseriva che l'attore non avesse mai ritirato le chiavi Parte_1 dell'appartamento de quo, rifiutando di fatto l'offerta fattagli e documentata dal pec del 14.05.2021, mai riscontrata.
In ogni caso, il convenuto richiamava il contenuto di un'ordinanza del Tribunale di VE, G.I dott.ssa Lisa Torresan, dell'8.06.2016, a seguito del ricorso promosso dall'odierno attore ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (r.g. n. 2125/2016), in cui si sarebbe illustrato l'atteggiamento disponibile dell'attuale convenuto DA RO, in ordine all'altrui diritto di accesso e visita all'immobile de quo, sottolineando anche come lo stesso fosse stato nominato custode anche dei beni mobili, oggetto di inventario, con conseguente infondatezza della pretesa di decadenza dal beneficio di inventario avanzata nei cui confronti.
Inoltre, il convenuto sosteneva che il danno derivante dall'avere continuato ad occupare senza titolo un immobile, pur dopo la cessazione dell'originario contratto di locazione, non sarebbe in re ipsa, bensì dovrebbe essere allegato e provato, quale danno-conseguenza, da parte del comproprietario, o, comunque, accertato tramite CTU valutativa dei frutti del bene immobile.
Anche la sentenza n. 173/2021, del Tribunale di VE, di annullamento del contratto di locazione datato 15.11.2013, d'altro canto, avrebbe respinto la domanda di risarcimento del danno formulata in quel giudizio dall'odierno attore, dall'apertura della successione all'effettivo rilascio.
La quantificazione, tramite CTU o anche in via equitativa, dunque, potrebbe avvenire, in questo giudizio, solo dalla data di notifica dell'atto di citazione (11.4.2022, anziché come erroneamente preteso dall'attore, dall'apertura della successione.
Nel merito della domanda di accertamento, a suo danno, della decadenza dal beneficio d'inventario, il convenuto ne eccepiva l'infondatezza, asserendo che, a prescindere dall'annullamento giurisdizionale del contratto di locazione, si dovrebbe fare riferimento, per la determinazione della tempestività dell'accettazione con beneficio d'inventario, alla situazione di fatto e di diritto sussistente all'epoca dell'apertura della successione (17.01.2015); ciò anche perché la causa avente ad oggetto l'annullamento del contratto sarebbe stata avviata con atto di citazione notificato in data 9.01.2017 e, quindi, post mortem: l'annullamento del contratto con effetti ex tunc non potrebbe operare retroattivamente, ad altri effetti rispetto a quello di efficacia del contratto stesso.
Inoltre, poiché in data 15.07.2015 si sarebbero concluse le operazioni di inventario e, in data
31.07.2015, l'attore avrebbe accettato anch'egli con beneficio d'inventario, a norma Parte_1 dell'art. 510 c.c., l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da questo chiamato avrebbe giovato pagina 19 di 50 anche all'altro, odierno convenuto, nonostante l'inventario fosse stato compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione di accettazione.
D'altro canto, il convenuto pretendeva, a sua volta, di far accertare la decadenza dell'attore dal beneficio di inventario, in quanto avrebbe accettato l'eredità tacitamente, per il fatto di essere stato in possesso dell'immobile ereditario sito in AD. Ciò perché l'unico testamento ritenuto valido dal convenuto sarebbe quello datato 19.03.2007, mentre l'attore avrebbe accettato l'eredità facendo richiamo al testamento precedente (espressamente revocato da quello del 2007).
Circa la domanda attorea attinente al debito ereditario nei confronti di , secondo cui CP_8 il Tribunale dovrebbe ordinare il pagamento in favore di con l'utilizzo dell'attivo COroparte_8 ereditario, liberando l'immobile ereditario di AD dall'ipoteca (destinato per testamento all'attore e, in caso di incapienza, il residuo debito dovrebbe essere addebitato al preteso erede Parte_1 puro e semplice DA RO, questi contestava la ricostruzione attorea, evidenziando che CP_8 fosse tra i creditori ammessi al concordato di in attesa di soddisfazione, e che ogni
[...] Parte_4 azione intrapresa dalla CA sarebbe, quindi, improcedibile. Aggiungeva che tale debito sarebbe pacificamente l'unico debito dell'eredità, essendo stati pagati tutti gli altri, come da accordo di mediazione del 13.7.2017, prodotto quale doc. 27, e risulterebbe determinato, ad oggi, in € 336.220,09
(come da dichiarazione resa dallo stesso attore a questo Tribunale, nell'istanza di autorizzazione dell'erede beneficiato alla proposizione del presente giudizio di divisione, prodotta come doc. 28 del convenuto). Ne discenderebbe l'ulteriore dimostrazione che tutte le questioni in punto beneficio di inventario sarebbero irrilevanti, atteso che l'eredità sarebbe capiente.
In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva, a sua volta, l'accertamento che l'attore Pt_1 avesse ricevuto le seguenti donazioni indirette dal de cuius, quando era in vita:
[...]
- una villa, sita in via Antelao n. 15, in VE - Mestre, acquistata in data 04.11.1994, al prezzo di
L. 220.000.000,00, che sarebbe stato pagato dal padre. NG. in base: Persona_4
alla presunzione per cui l'odierno attore, stanti la giovane età (33 anni) e l'attività lavorativa di medico ospedaliero, sarebbe stato all'epoca privo di mezzi sufficienti;
alle dichiarazioni rese a s.i.t. il 12.11.2018 (nel procedimento penale già menzionato, per circonvenzione di incapace) dalla sig.ra (di cui il convenuto chiedeva anche COroparte_1
l'ammissione di testimonianza), cognata del de cuius, la quale avrebbe ricordato che, nel 2012, durante un pranzo nei pressi della stazione di Mestre, il de cuius avrebbe affermato insistentemente, rivolgendosi a tutti i presenti, molte volte, di aver speso troppi soldi per la casa di L. Pt_1
pagina 20 di 50 800.000.000,00, e di rivolere l'importo indietro (doc. 31);
alla pretesa confessione stragiudiziale sottoscritta dall'avv. (in realtà non COroparte_17 prodotta agli atti), fidanzata/convivente dell'attore all'epoca dell'acquisto Parte_1 dell'immobile, informata dei dettagli dallo stesso e di cui il convenuto chiedeva Parte_1 anche l'ammissione di testimonianza;
alla dichiarazione autografa del de cuius, NG. datata 3.06.1996, prodotta dal Persona_4 convenuto come doc. 32;
- il pagamento delle ingenti spese di ristrutturazione della medesima villa, integralmente effettuato dal de cuius, come sarebbe provato dalle relative fatture, prodotte come doc. 33-43 del convenuto, e dal suo doc. 44): dichiarazione autografa del de cuius datata 23.05.1996. Persona_4
Ne discenderebbe, in forza di tali donazioni indirette, che l'erede fosse obbligato alla Parte_1 collazione, ex art. 737 c.c., del valore dell'intero immobile alla data di apertura della successione.
Sempre in via riconvenzionale, il convenuto, in conseguenza della pretesa nullità del testamento, proponeva l'ulteriore domanda di imputazione alla massa ereditaria dei frutti civili degli appartamenti integranti l'immobile ereditario di AD, che risulterebbero essere oggetto di contratti di locazione stipulati dall'attore sono locati, dei quali il convenuto chiedeva, quindi, l'emissione di Parte_1 un ordine di rendiconto: stante la nullità del testamento, ex art. 496 c.c., l'attore sarebbe stato obbligato, in tesi, a rendere il conto dell'amministrazione di tali beni, ricadenti nell'eredità ab intestato e spettanti in pari misura ai due coeredi, o, comunque avendone l' uso esclusivo, avrebbe dovuto essere condannato alla corresponsione dei frutti civili percepiti, dalla data di apertura della successione.
Infine, il convenuto allegava di aver compiuto lui stesso una donazione a favore del de cuius, quando questi era in vita, e ne chiedeva la restituzione, asserendone la nullità, per difetto di forma:
in data 28.09.1990, il de cuius NG. ed il convenuto DA RO avrebbero aperto il Persona_4 conto titoli cointestato n. 6437751/0178 (doc. 46 del convenuto), presso la CA Commerciale
Italiana, succursale di VE - San Marco;
in data 3.07.1998, quando il valore sarebbe ammontato a quasi 2 miliardi di Lire, l'intero portafoglio sarebbe stato trasferito a favore del solo de cuius NG. RO, tramite accredito in una gestione patrimoniale intestata solo a lui, presso la stessa banca, per un controvalore di L. 1.860.000.000,00
(doc. 47);
successivamente, alla effettiva chiusura del conto cointestato n. 6437751/0178, anche il saldo di L.
pagina 21 di 50 1.967.322,00, sarebbe stato girato sul conto n. 109708201/0163, intestato esclusivamente al de cuius
NG. Persona_4
Detti trasferimenti di denaro o strumenti finanziari, dal conto corrente o conto deposito titoli cointestato
(al convenuto ed al de cuius) a quello intestato esclusivamente al de cuius, rappresenterebbero una donazione diretta, per la quale sarebbe stata necessaria la forma dell'atto pubblico notarile (art. 782
c.c.), alla presenza di due testimoni (art. 48 legge notarile), a pena di nullità. Il trasferimento di denaro, titoli o strumenti finanziari eseguito con l'intenzione di beneficiare il destinatario, ma senza osservare le forme previste dalla legge, sarebbe, dunque, nullo.
Quindi, considerando la cointestazione del conto e la presunzione di uguale quota nella comunione, il convenuto DA RO avrebbe donato al padre una somma pari alla metà del saldo di conto corrente (di totali L. 1.860.000.000,00, pari ad € 960.609.83,00) e, così, € 480.304,82,00. Oltre alla metà del valore di chiusura del conto titoli (L. 1.967.322,00 = € 1.016,04,00, da dividere per 2 = €
506,02), quindi, in totale, il convenuto avrebbe donato al de cuius la somma di € 480.812,84.
L'intero importo dovrebbe, pertanto, essere restituito al convenuto DA RO, quale creditore dell'eredità.
Considerata l'identica quota (di 1/2) dei debiti ereditari ricadente in capo a ciascun coerede, il convenuto DA RO, per effetto della parziale estinzione, limitatamente a tale quota, del credito in questione, per confusione (art. 1253 c.c.), avrebbe diritto a percepire dall'eredità, in aggiunta alla sua quota di beni ereditari relitti, la somma di euro 240.406,42. Nella fattispecie, il credito del convenuto nei confronti del de cuius e, quindi, della massa ereditaria, dovrebbe essere fatto valere nell'ambito del giudizio divisorio, con imputazione alle quote dell'altro coerede.
In aggiunta, il convenuto vantava un ulteriore credito verso l'eredità, a titolo di rimborso delle spese sostenute, nell'interesse del de cuius, da Dicembre 2009 a Settembre 2014, per la parte eccedente gli euro 30.000,00 già posti in compensazione rispetto alla pretesa attorea di restituzione delle somme indebitamente percepite dal de cuius negli ultimi anni di vita. Il convenuto, quindi, richiamava l'elenco di spese già dedotto (suo doc. 19), per la somma complessiva di € 166.47.04, che veniva fatta oggetto di domanda restitutoria, sino a concorrenza dell'importo residuante dalla suddetta compensazione, ossia per euro 136.470,00, in linea capitale.
In subordine, ove in tutto o in parte non si fosse operata la collazione delle donazioni dedotte in capo all'attore ovvero si fossero ritenute valide le disposizioni testamentarie, il convenuto, a garanzia della sua quota di legittima, pari ad 1/3, chiedeva ne fosse accertata la lesione e ne fosse svolta la pagina 22 di 50 reintegrazione, per mezzo della riduzione delle disposizioni testamentarie, dei legati e delle donazioni dirette ed indirette oggetto di causa. A sostegno della lesione di legittima asserita, il convenuto evidenziava che, in data 30.01.2014, il geom. (incaricato dal de cuius) avrebbe Persona_13 reso perizia di stima giurata del compendio immobiliare di AD, attribuendogli un valore di euro CO 845.000,00, mentre l'avv. Lorenzoni, nel suo rendiconto di ex art. 709 c.c., datato 18.2.2016, avrebbe stimato l'immobile di VE in € 1.300.000,00, ma la quota ideale di 1/2 di quest'ultimo varrebbe molto meno della sua metà aritmetica. Solo all'esito di una c.t.u., dunque, il convenuto riteneva fosse possibile valutare se l'assegnazione degli appartamenti di AD all'attore e la donazione in suo favore della casa di Mestre, via Antelao, valessero tanto quanto l'intero appartamento di VE, di cui il convenuto DA RO formulava, contestualmente, istanza di assegnazione, salvo conguagli.
Nella comparsa di risposta, quindi, il convenuto concludeva in maniera corrispondente a quanto sopra riportato nelle premesse.
*
Con atto di intervento, si costituiva in giudizio in qualità di procuratrice di CP_10
che si dichiarava successore a titolo particolare nella posizione processuale di Pt_3 CP_8
ex art. 111 cpc.. Allegava, invero, che avrebbe acquistato, pro soluto, da
[...] Parte_3 CP_8
il credito garantito da ipoteca iscritta sul bene ereditario (immobile di AD), in forza di
[...] fideiussione concessa dal de cuius in favore di . Parte_4
L'interveniente inoltre, sarebbe stata in possesso di copia conforme all'originale del Parte_3 decreto ingiuntivo n. 2972/2013, emesso, in data 21.11.2013, dal Tribunale di VE in favore della cedente, e nei confronti del de cuius sig. , quale fideiussore della COroparte_8 Persona_4 società (già IC S.r.l.), per l'importo di € 451.644,34, oltre interessi e Parte_4 spese ivi liquidati.
In forza di tale titolo, in data 28.11.2013 l'Istituto cedente ( avrebbe iscritto ipoteca CP_8 giudiziale, per l'importo di € 540.000,00, sui cespiti di proprietà esclusiva del de cuius , Persona_4 siti in AD (PD), poi ricaduti nell'asse ereditario.
In data 25.10.2013, la debitrice principale avrebbe depositato ricorso per Parte_4
l'ammissione al concordato preventivo e la cedente si sarebbe insinuata nella suddetta COroparte_8 procedura, in via chirografaria, per l'importo di cui al citato decreto ingiuntivo (€ 451.644,34).
Con comunicazione del 13.01.2015, il Commissario Giudiziale avrebbe informato i creditori pagina 23 di 50 dell'avvenuta omologa, giusto decreto dell'intestato Tribunale, in data 7.01.2015, del concordato, dal quale sarebbero risultati un attivo di € 458.003,30 ed un passivo di € 451.644,34.
Successivamente, e Concordato Preventivo avrebbe convenuto in giudizio Parte_4
(R.G. n. 3641/2016) con atto di citazione notificato in data 6.04.2016, chiedendone la COroparte_8 condanna al pagamento dell'importo di € 458.003,30, quale saldo attivo del c/c n. 30079536 intestato alla medesima società in concordato. In corso di causa, sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo, in forza del quale, per un verso, avrebbe corrisposto alla procedura concordataria la COroparte_8 somma di € 229.001,65 (pari al 50% dell'importo oggetto di domanda giudiziale), per l'altro, la stessa rinunciando espressamente all'eccedenza rispetto al suo credito insinuato in via chirografaria CP_8
(€ 451.644,34), avrebbe concorso nella procedura concordataria per la minor somma di € 222.642,69, con abbandono del giudizio a spese compensate.
Il Liquidatore Giudiziale, Dott. avrebbe, quindi, dato atto dell'avvenuta Persona_14 stipula dell'accordo transattivo e dell'incasso di detto importo nella 7^ Relazione Semestrale ex art. 33
L.F. del 19.10.2018, trasmessa ai creditori a mezzo PEC in data 22.11.2018. Allo stato, quindi, la procedura concordataria risulterebbe tuttora pendente (cfr. 15^ Relazione Semestrale ex art. 33 L.F., depositata dal Liquidatore Giudiziale in data 31.8.2022 - doc. n. 14 di , con risorse liquide CP_10 disponibili, al 13.07.2022, di € 216.007,53).
Alla luce dell'intervenuta transazione parziale, tra la ed in concordato Parte_4 preventivo e la cedente in relazione all'originario credito portato dal D.I. n. COroparte_8
2972/2013 Trib. VE (emesso nei confronti del fideiussore NG. , anche la posizione Persona_4 del defunto garante, NG. , è stata parzialmente estinta, residuando un credito (ora in capo Persona_4
a nei confronti dell'eredità (e garantito dall'ipoteca sugli immobili ereditari di AD) Parte_3 pari ad € 222.642,69.
L'intervenuta concludeva, quindi, nella comparsa, in modo conforme a quanto riportato nelle premesse, chiedendo l'accertamento del debito residuo, a carico degli eredi, oltre alle spese di cancellazione di ipoteca, con rigetto di tutte le eccezioni del convenuto.
*
In seguito ad ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i legatari, vista la domanda riconvenzionale del convenuto di impugnazione del testamento, si costituiva, con comparsa di risposta, la legataria sig.ra , al mero fine di chiedere la sua stessa CP_7 estromissione, dichiarando di aver già rinunciato espressamente al legato, a chiusura di un precedente pagina 24 di 50 contenzioso con gli eredi.
*
ed i residui legatari, gli eredi del sig. (fratello del de cuius) e CP_8 Persona_1 della sig.ra (da nubile ), rimanevano contumaci. CP_4 COroparte_6
*
All'esito, dunque, della prima udienza di trattazione, con le memorie depositate nei termini assegnati dal GI ex art. 183, VI co., cpc, l'attore ribadiva l'infondatezza Parte_1 dell'asserita nullità del testamento e della nullità della divisione disposta dal testatore: si tratterebbe sempre di conguaglio, come disposto dal de cuius, anche nell'ipotesi di diverso valore tra la quota del
75% dell'impresa IC SR, assegnata al convenuto DA, e gli immobili in AD, assegnati all'attore. Dalla stessa ricostruzione storica e documentale del convenuto risulterebbe, quindi, che:
(i) la società CE s.r.l. (c.f. e p.iva ) non fosse 'sparita', ma avesse solo P.IVA_3 cambiato denominazione sociale in a questa società si riferirebbe l'atto di Parte_2 cessione di quote del 7.06.2004 n. 77894 Notaio Dott. (doc. 21 del convenuto), in Per_3 forza del quale il testatore avrebbe detenuto, alla data della morte, il 75% di detta società
(oggetto della disposizione testamentaria), mentre l'altro 25% sarebbe stato di titolarità del convenuto DA RO, avendolo acquisito con l'atto del 2004;
(ii) alla data di redazione del testamento, del 19.03.2007, l'NG. sarebbe stato Persona_4 perfettamente a conoscenza delle operazioni societarie (avvenute in data 15.12.2006) portanti al nuovo assetto societario;
(iii) pertanto, quanto sostenuto dal convenuto, ovvero che i beni di cui avrebbe disposto il testatore non fossero rimasti nel suo patrimonio al tempo della sua morte e, ancora, che l'NG. non fosse più titolare del 75% dell'impresa IC s.r.l., ma solo del Persona_4
75% di non potrebbe trovare alcun fondamento ai fini della nullità del Parte_2 testamento e della divisione del testatore, per quanto sopra ricostruito.
(iv) si dovrebbe comunque di operare il conguaglio tra i valori dei due beni (partecipazione societaria da un lato ed immobili in AD dall'altro), come disposto dal testatore.
Sugli atti a titolo gratuito dedotti in favore del convenuto DA RO, l'attore eccepiva che non fossero state prodotte le copie degli assegni, né la prova che la provvista per l'emissione degli assegni e dei bonifici fosse provenuta dallo stesso DA RO, anziché dal padre, come, invece, sarebbe pagina 25 di 50 risultato da presunzioni univoche e concordanti, date dall'età del beneficiario e dal contesto storico delle cessioni. La quietanza, nell'atto di compravendita immobiliare, sarebbe un amera formula di stile.
Circa il doc. 20 del convenuto, che riguarderebbe un disinvestimento di CCT di circa 100.000.000 di
Lire, nel Dicembre 1983, allorché il convenuto avrebbe avuto solo 20 anni ed sarebbe stato studente universitario, senza reddito, l'attore pretendeva che il convenuto spiegasse la provenienza di tale disponibilità, con inversione dell'onere di allegazione e prova.
Sul possesso esclusivo dell'immobile in VE da parte del convenuto, l'attore insisteva sul fatto che il convenuto se ne sarebbe appropriato, con cambio della serratura e godimento esclusivo, dall'apertura della successione: l'immobile andrebbe messo a rendita e gli utili divisi per quote ereditarie;
in alternativa, andrebbe stipulato un regolamento della comunione che disciplini il pari uso in capo ai coeredi comproprietari.
Sulle somme indebitamente sottratte al patrimonio del de cuius, l'attore sottolineava che, proprio per la pendenza di altra controversia, per l'importo di Euro 200.000,00, non aveva formulato domande in questo giudizio e che, dunque, le domande del convenuto relative all' accertamento circa la titolarità del conto corrente sul quale la Corte d'Appello di VE aveva stabilito il versamento di quelle somme (oggetto dell'obbligo di restituzione) sarebbero del tutto estranee al presente giudizio.
Quanto alla testimonianza ed alla dichiarazione della madre delle parti, Sig.ra COroparte_13
(docc. 17 e 18 del convenuto), l'attore produceva scrittura tra la madre ed il figlio DA, di data
6.12.2005, che avrebbe regolato un prestito effettuato dalla prima al secondo, pari ad Euro
1.000.000,00 (doc. 27 dell'attore), prestito, peraltro, confermato dallo stesso doc. 18 della difesa del convenuto DA RO.
Sulla pretesa donazione, a suo favore, dell'immobile sito in Mestre, Via Antelao, l'attore rilevava come il convenuto non avesse fornito alcuna prova, contestando l'ammissibilità del doc. 31 avversario, dal quale si sarebbe evinta anche l'affermazione della Sig.ra circa l'avvenuta donazione COroparte_1 dell'appartamento in VE in favore del convenuto, e delle conseguenti istanze testimoniali. L'attore sosteneva, inoltre, che la dichiarazione del de cuius, del 3.06.1996 (doc. 32 del convenuto), nulla provasse.
Sulla domanda del convenuto (sub 14 della comparsa di costituzione), relativa all'apertura, nel 1990, del conto titoli cointestato con il de cuius, presso la CA Commerciale Italiana, da cui, nella prima metà del 1998, vi sarebbe stato il successivo trasferimento all'NG. di un importo pari a Persona_4
Lire 1.860.000.000,00, l'attore eccepiva che il convenuto dovesse rendere il conto della posizione cointestata con il de cuius, asserendo che le disponibilità economiche in questione fossero tutte di pagina 26 di 50 provenienza del de cuius medesimo. Negava, quindi, che potesse configurarsi l'animus donandi invocato dal convenuto a suo stesso favore, mentre sarebbe stato evidente che la provvista per quegli investimenti, iniziati nel 1990, fosse di esclusiva provenienza dall'NG. Persona_4
Circa gli ulteriori euro 136.470,00, di cui il convenuto si era affermato creditore dell'eredità, in ragione di asserite spese del padre pagate da lui anticipate, riteneva non sussistessero elementi a supporto della tesi in esame, per cui sarebbe stato il convenuto DA RO, in sostanza, a mantenere il padre, CO anziché viceversa. Notava, al riguardo, che, a pag. 9 della relazione finale dell' Avv. Tosoni (doc.
16 del convenuto) fosse riportato: 'l'ingegnere non godeva di alcuna pensione e viveva Persona_4 grazie all'enorme ricchezza e liquidità accumulate nel corso della propria attività imprenditoriale al punto che mai si era pensato di dover ricorrere alla richiesta di eventuali benefici e/o sussidi sociali'.
Inoltre, evidenziava che il convenuto non avesse titolo alcuno per chiedere l'assegnazione integrale dell'immobile ereditario in VE, trovandosi illegittimamente nel possesso esclusivo dello stesso.
L'attore formulava, infine, specifiche contestazioni in relazione ai documenti prodotti dal convenuto.
Sul preteso prestito dal convenuto DA RO al padre di euro 600.000,00, l'attore Persona_4 contestava la sussistenza dell'asserito debito restitutorio a carico dell'eredità, osservando come lo stesso, nella relazione finale dell'AdS Avv. Tosoni (doc. 16 del convenuto), fosse stato qualificato, invece, come 'versamento soci infruttifero'.
***
Ritenuta la necessità di pronunciare sentenza parziale ex art. 279, n. 5), cpc, idonea a definire parte delle domande proposte nel medesimo giudizio, determinandone la prosecuzione, previa separazione, solo nei confronti di alcune delle parti in causa, il G.I. fissava la scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse.
Con ordinanza pubblicata il 28.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, il Collegio procede alla soluzione delle seguenti questioni, in ordine di pregiudizialità logica.
1. Domanda del convenuto di accertamento della nullità di tutte le disposizioni testamentarie del de cuius per impossibilità dell'oggetto – domande subordinate di nullità della divisione disposta dal de cuius e risoluzione del testamento ex art. 1453 cc – domande conseguenti di
pagina 27 di 50 ripetizione dei frutti civili degli immobili ereditari siti in AD – domanda del convenuto di rendimento del conto della gestione delle locazioni di detti immobili – rigetto – accertamento della validità dell'assegnazione testamentaria all'attore dell'immobile di AD e dei beni mobili in esso contenuti:
Si precisa, innanzitutto, che la questione è stata sollevata con riguardo ad entrambi i testamenti, nonostante il testamento più recente, del 2007 (doc. 3 attoreo), contenga l'espressa revoca delle disposizioni testamentarie precedenti. Il testamento del 2003, invero, contiene la medesima disposizione a favore degli eredi, tacciata di nullità dall'odierno convenuto.
In ogni caso, la tesi del convenuto è infondata. E' pacifico, invero, che IC SR sia diventata l'odierna , partecipata dal socio unico COroparte_18 Pt_2
a sua volta partecipata al 75% dal de cuius (e posta in liquidazione in data 15.01.2014; poi
[...] fallita il 31.07.2015), a fronte dell'apertura della successione in data 17.01.2015.
Quindi, al momento dell'apertura della successione, il valore pari a zero della partecipazione societaria, assunto dallo stesso convenuto DA RO a fondamento della sua tesi, anziché determinare l'impossibilità dell'oggetto della disposizione testamentaria, dava luogo all'evidente operatività del conguaglio in essa prevista: ben possibile, alla luce del valore dell'asse relitto, di cui si dirà infra.
La tesi del convenuto, per cui sarebbe impossibile sia dare esecuzione alle volontà del testatore, per sopravvenuta inesistenza delle quote della IC s.r.l. a lui destinate, sia dare corso a qualsivoglia conguaglio, versando la società in stato di liquidazione e concordato prev., è del tutto contraria all'evidenza dei fatti: IC SR esiste tuttora, con la denominazione di e Parte_6
Conc. Prev., e rientra nell'asse ereditario, in quanto interamente partecipata da della Parte_2 quale il de cuius era socio al 75% al momento di apertura della successione;
il conguaglio in denaro stabilito dal testatore, d'altro canto, era possibile, alla data di apertura della successione, anche in considerazione, tra l'altro, dell'ampia capienza dell'attivo, liquido, ereditario rimasto.
Si è realizzata, quindi, proprio l'ipotesi per cui il testatore aveva previsto il meccanismo del conguaglio, al fine di limitare le possibili disparità di trattamento tra i coeredi, in ragione della variabilità del valore delle quote societarie oggetto del lascito: l'attore in qualità di Parte_1 erede testamentario, è entrato legittimamente nel possesso degli immobili ereditari di AD e ne percepisce legittimamente i frutti, per intero, dall'apertura della successione.
Ne consegue l'infondatezza di ogni pretesa di nullità o invalidità dei testamenti, anche per asserita pagina 28 di 50 risoluzione per inadempimento, e, altresì, di rendiconto, con riguardo alle locazioni degli immobili di AD stipulate dall'attore, e di ripetizione pro quota dei ricavi, formulate in via riconvenzionale dal convenuto DA RO.
L'immobile di AD e tutti i beni mobili in esso contenuti, quindi, risultano validamente assegnati, secondo la volontà del testatore, a favore dell'attore, con effetto retroattivo dall'apertura della successione, e non sono rientrati nella comunione ereditaria. La causa prosegue, riguardo a detto immobile, solo per la determinazione del conguaglio dovuto dall'attore al convenuto, come disposto dal testatore, pari al 40% del valore dell'immobile, all'apertura della successione.
Il trasferimento del bene, invero, è già avvenuto, per valido testamento (del 2007), a prescindere dalla determinazione del conguaglio e dal suo pagamento, che sono oggetto di disposizioni testamentarie a mero effetto obbligatorio, non condizionanti l'effetto traslativo reale dell'assegnazione. Lo stesso vale per il magazzino, sito in VE, al piano terra, e per la concessione 99nnale cimiteriale della tomba giardino, lasciti dal testatore esclusivamente a favore del convenuto DA RO e che, pertanto, non sono ricaduti nella comunione ereditaria.
L'ipoteca sul bene di AD rimane ferma, non essendone stata necessaria la vendita giudiziale a terzi. Il conguaglio sarà calcolato, d'altro canto, sul valore del bene, tenendone in considerazione la svalutazione, determinata dalla permanenza dell'ipoteca, pur restando fermo il fatto che il credito garantito corrisponda ad un debito ereditario, ricadente, ex lege e pro quota, su entrambi i coeredi
(con eventuale diritto di regresso dell'uno sull'altro) e ferma la preferenza della creditrice, ex art. 490 cc, nella soddisfazione su tutti i beni ereditari.
2. Domande attoree di accertamento delle donazioni indirette ricevute dal convenuto e domande attoree conseguenti di collazione e riduzione per lesione di legittima – rigetto:
l'attore sostiene la natura di donazioni indirette dei seguenti atti, con conseguente obbligo della collazione in capo al coerede Arch. DA RO ex art. 737 c.c.. e, in subordine, computo ai fini del calcolo della quota di legittima spettante all'attore sulla successione del padre e conseguente riduzione:
a) atto risalente al 22 dicembre 1983, con cui l'NG. avrebbe indirettamente Persona_4 beneficiato il figlio DA di appartamento in VE, San Marco 3327 (unità immobiliare adiacente a quella costituente l'ultimo domicilio del defunto), mettendo a disposizione dello stesso la provvista per l'acquisto del bene, all'epoca Lire 125.000.000.
L'attore non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico. Egli, difatti, ha basato la pagina 29 di 50 dimostrazione della sua tesi su mere presunzioni: il fatto che, all'epoca, il convenuto DA
RO fosse un giovane studente e non potesse disporre del prezzo.
Nulla è stato precisato dall'attore circa le modalità concrete di perfezionamento dell'asserita donazione indiretta;
anche i capitoli testimoniali formulati al riguardo sono risultati generici (e quindi inammissibili) con riguardo alle modalità esecutive dell'asserito versamento della provvista: non è stato nemmeno precisato se il padre avesse, in tesi, consegnato il denaro al figlio (né con quali modalità di consegna), con il precipuo scopo di fargli acquistare l'appartamento, o se avesse versato direttamente il prezzo alla parte venditrice (intervenendo al rogito o con altre modalità).
Al contrario, il convenuto DA RO ha fornito prova documentale del fatto che, all'epoca, fosse titolare di titoli di Stato, del tipo CCT, e di averli disinvestiti, proprio in data
22.12.1983 (lo stesso giorno del rogito), incassando un controvalore di L. 103.569.791,00 (cfr. doc. 20 convenuto), par quasi all'integrale prezzo della compravendita, accreditato nel suo conto corrente esclusivo, n. 22/0 della Cassa di Risparmio di VE.
Inoltre, dall'atto stesso atto di compravendita, del 22.12.1983 rep. n. 74096, racc. n. 25809
Notaio dott. (doc. 10 attore), emerge che i venditori e Persona_11 COroparte_15 abbiano dichiarato di aver interamente ricevuto l'intero prezzo COroparte_16 proprio dalla parte acquirente (DA RO), con quietanza di pieno saldo e rinuncia all'ipoteca legale.
In ogni caso, il convenuto avrebbe potuto procurarsi la residua parte di prezzo con ogni mezzo, anche ricorrendo a finanziamenti da parte di terzi, anziché dal padre, vista, peraltro, l'ampia disponibilità economica della madre (circostanza risultata pacifica in causa).
Le suddette allegazioni e prove del convenuto, dunque, risultano idonee a superare largamente l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici fornite dall'attore, il quale non può pretendere di invertire il suo onere probatorio, obbligando il convenuto a dare dimostrazione ulteriore della provenienza della provvista relativa al pagamento della residua parte del prezzo dell'immobile né, tantomeno, dei suoi investimenti personali, di cui ha dimostrato la smobilitazione per il pagamento di gran parte del prezzo;
b) atto di acquisto in favore di DA RO, risalente al 2004, di quota pari al 25% del capitale sociale di ICCEEM SR, il cui prezzo, secondo la tesi attorea, sarebbe stato pagato dal de cuius, per conto del figlio, ovvero sarebbe stato versato dal figlio DA RO, ma grazie a pagina 30 di 50 provvista fornitagli dal padre NG. Persona_4
L'attore, in primis, non ha determinato la sua allegazione con riguardo alla circostanza se detta donazione indiretta sia avvenuta tramite pagamento diretto del prezzo dal de cuius al cedente della quota, a favore dell'acquisto in capo del figlio DA, ovvero se abbia fornito direttamente a quest'ultimo il denaro necessario al pagamento del prezzo della cessione. Tale elemento costitutivo dell'asserita donazione indiretta è rimasto indeterminato anche nei capitoli testimoniali formulati dall'attore, con conseguenti inammissibilità degli stessi e mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova a carico dell'attore.
Le uniche prove dedotte dall'attore, difatti, sono rimaste le presunzioni semplici per cui, in ragione della giovane età, il convenuto DA RO non sarebbe stato in grado, all'epoca, di procurarsi il denaro necessario al pagamento del prezzo di acquisto della quota, pari ad euro
433.000,00.
Il convenuto, d'altro canto, ha dimostrato, tramite la produzione dell'atto atto di trasferimento quote in esame (del 7.6.2004, n. rep. 77894, n. racc. 17393 del Notaio - doc. Persona_12
21 del convenuto), che il prezzo della cessione fosse stato, in realtà, convenuto nella minor somma di € 383.000,00, versato dallo stesso DA RO al cedente con:
assegno circolare datato 07.06.2004, per € 191.000,00,
bonifico del 30.09.2004, per € 96.000,00,
bonifico del 28.4.2005, per € 96.000,00 (cfr. docc. 22, 23, 24 del convenuto).
L'obbligazione di pagamento dell'ulteriore parte di prezzo, di residui € 50.000,00, era invece condizionata ad eventi futuri (eventuali determinati ricavi del cantiere Ridotto - Hotel Monaco in VE), non verificatisi.
Quindi, il convenuto ha provato documentalmente che il prezzo di cessione della quota in suo favore fosse stato determinato nella somma di € 383.000,00 e di averla interamente pagata lui stesso al cedente, sig. La testimonianza del sig.. richiesta dallo Parte_5 Parte_5 stesso convenuto sul punto è risultata, dunque, superflua, trattandosi di istanza a prova contraria, rispetto alle presunzioni semplici dedotte dall'attore, già ampiamente superate dai documenti sopracitati, prodotti dal convenuto.
In ogni caso, risulterebbe fondata anche l'eccezione subordinata del convenuto secondo cui, all'apertura della successione, il valore delle partecipazioni sociali di IC s.r.l. fosse ormai pagina 31 di 50 azzerato, trovandosi la stessa in liquidazione dal 15.01.2014 (per poi fallire il 31.07.2015): anche nell'ipotesi in cui si fosse accolta l'istanza di collazione, per imputazione, formulata dall'attore, questa sarebbe dovuta avvenire in base al valore del bene oggetto dell'asserita donazione indiretta al momento di apertura della successione e, quindi, pari a zero.
Si escludono, quindi, in radice, la sussistenza di entrambe le donazioni censurate dall'attore ed i conseguenti obblighi di collazione o riduzione per asserita lesione di legittima paventata dall'attore, evidentemente non verificatasi.
3. Domande del convenuto di accertamento di donazioni indirette a favore dell'attore e di conseguenti condanna al pagamento di indennità di occupazione dell'immobile di Mestre, via
Antelao, di collazione e di riduzione per lesione di legittima – rigetto:
il convenuto sostiene che il de cuius, quando era in vita, avesse donato indirettamente all'odierno attore una villa, sita in via Antelao n. 15, VE - Mestre, fornendogli il denaro necessario al pagamento del prezzo della compravendita, stipulata in data 4.11.1994, pari a L. 220.000.000,00
(doc. 30), e, altresì, pagandone gli ingenti lavori di ristrutturazione svolti.
A fondamento di tale tesi, il convenuto ha dedotto le presunzioni semplici derivanti dal fatto che, all'epoca, stante la giovane età (33 anni) e l'attività lavorativa all'epoca svolta (medico ospedaliero), l'attore non sarebbe stato in grado di procurarsi il denaro necessario al pagamento del prezzo e, pertanto, questo sarebbe stato pagato dal de cuius, NG. Persona_4
Tuttavia, il convenuto non ha precisato le sue allegazioni con riguardo all'elemento costitutivo della donazione indiretta rappresentato dalle modalità di asserito pagamento del prezzo da parte del de cuius, nell'interesse dell'attore: se tramite versamento diretto del denaro alla parte venditrice ovvero se tramite corresponsione all'attore, affinché lo utilizzasse per il pagamento del prezzo della compravendita. Dette circostanze non sono mai state specificatamente allegate dal convenuto, come non lo sono state nemmeno le modalità concrete di asserita consegna del denaro. Tali elementi, peraltro, non sono stati precisati nemmeno nella formulazione dei capitoli testimoniali richiesti dal convenuto in argomento, i quali, pertanto, sono rimasti generici ed inammissibili.
In aggiunta, nel doc. 30 del convenuto (atto notarile di compravendita dell'immobile di Mestre), è stata data quietanza per l'intero prezzo, con rinuncia all'ipoteca legale, senza alcuna menzione del fatto che il pagamento fosse avvenuto da parte di terzi.
D'altro canto, il convenuto ha fornito i seguenti ulteriori mezzi di prova:
a) copia delle s.i.t. rese in data 12.11.2018 dalla sig.ra (doc. 31 del convenuto), COroparte_1 pagina 32 di 50 cognata del de cuius NG. RO, nelle quali questa dichiarava di ricordare che nel 2012, durante un pranzo nei pressi della stazione di Mestre, il de cuius aveva affermato insistentemente, rivolgendosi a tutti e molte volte, di aver speso troppi soldi per la casa di
L. 800.000.000,00, e di rivolere l'importo indietro): Pt_1
in realtà in dette s.i.t. la sig.ra dichiara che il discorso le era sembrato strano, perché, CP_1 da quanto lei sapeva, il de cuius aveva comprato anche la casa del convenuto DA e asseriva anche di averlo immediatamente ricordato al de cuius, il quale, quindi, aveva lasciato perdere il discorso. Nelle medesime s.i.t., peraltro, la sig.ra dichiara che, al momento di quelle CP_1 dichiarazioni, si era già conclamato un decadimento cognitivo del de cuius, almeno a partire dal
2011, e che, in ogni caso, da quanto lei sapeva, entrambi i figli avevano goduto di elargizioni paritarie da parte del padre;
la sig.ra aggiungeva anche di non sapere con che CP_1 modalità fossero avvenute tali donazioni.
Il contenuto di queste s.i.t., pertanto, non è utilizzabile ad esclusivo vantaggio del convenuto
DA RO, ma nemmeno di entrambi i fratelli, vista la genericità del loro contenuto e la provenienza dello stesso de relato, peraltro anche sulla base di dichiarazioni rese dal de cuius in un momento di scarsa lucidità.
Per le medesime ragioni, tali s.i.t. non sono risultate sufficienti a rendere ammissibile la testimonianza della sig.ra richiesta da DA RO (cap. 1 del convenuto), a CP_1 prova dell'asserita donazione a favore di per la già spiegata indeterminatezza delle Pt_1 modalità di perfezionamento dell'asserita donazione indiretta.
b) un'asserita dichiarazione scritta dell'avv. fidanzata/convivente di COroparte_17 Pt_1 all'epoca della donazione, documento che, in realtà, non risulta prodotto in atti, e la
[...] testimonianza della stessa, di cui il convenuto ha richiesto l'ammissione, in quanto la teste sarebbe a conoscenza dei fatti, per averli saputi dallo stesso attore tuttavia, Parte_1 detta testimonianza è risultata inammissibile, sia perché superflua, poiché di provenienza de relato ed insufficiente, quindi, a superare l'onere della prova, sia perché il relativo capitolo formulato dal convenuto è risultato generico e valutativo (cap. 6 convenuto), facendo riferimento solo al pagamento del prezzo di acquisto della casa e dei lavori di ristrutturazione, senza alcuna specificazione delle modalità concrete di detti pagamenti;
c) una dichiarazione autografa del de cuius NG. datata 3.06.1996 (doc. 32 del Persona_4 convenuto): trattasi di una lettera del de cuius apparentemente diretta all'attore, Parte_1 che non risulta provato gli sia mai stata spedita, in cui il de cius lo pregava di superare le pagina 33 di 50 divergenze con il fratello, sfociate in una denuncia di a carico di DA, paventando la Pt_1 possibilità di eventuali conseguenze fiscali, per l'ipotesi in cui si fosse accertata la donazione dell'immobile, nel caso in cui non avesse ritirato la denuncia. Circa tali dichiarazioni, Pt_1 quindi, sebbene sottoscritte dal de cuius, non vi è prova se fossero effettivamente state da lui spedite o consegnate all'odierò attore, e, pertanto, se il de cuius avesse inteso effettivamente esternarle o se avesse deciso, invece, di tenerle per sé.
Inoltre, esse non contengono un espresso riconoscimento, nemmeno unilaterale, della precedente donazione, bensì solo una prospettazione della possibile qualificazione dell'acquisto in tali termini, a fini fiscali, né, tantomeno, la precisazione, da parte del de cuius, se si potesse trattare di donazione diretta o indiretta né delle sue modalità di perfezionamento.
Peraltro, anche ove la si volesse interpretare quale ricognizione dell'atto del precedente atto di liberalità, da parte del donante, tale dichiarazione non avrebbe efficacia confessoria, ossia contra sé, da parte del de cuius, bensì a suo stesso favore: dichiarare di aver eseguito un atto di liberalità comporta che la precedente datio non sia qualificabile come pagamento, superando la presunzione semplice posta ex lege con riguardo all'esistenza di una causa debendi per ogni trasferimento di ricchezza (la quale preclude la possibilità di immediata ripetizione, ex art. 2033 cc) e determinando, di conseguenza, le possibilità di revocazione della donazione e gli obblighi di collazione e riduzione.
Trattandosi, quindi, di una dichiarazione dell'asserito donante, a suo stesso favore, non ha valore prova scritta né di principio di prova, ai sensi dell'art. 2724 cc, vista la genericità del suo contenuto, oltre che dei capitoli testimoniali formulati dal convenuto, di cui si è già detto.
d) con riguardo all'asserito pagamento delle ingenti spese di ristrutturazione dell'immobile, che avrebbe perfezionato un'ulteriore donazione indiretta dal de cuius al figlio il convenuto Pt_1 produceva copie delle fatture emesse dalle imprese incaricate delle opere e delle forniture dei materiali (doc. 33-43 del convenuto); trattasi, tuttavia, di fatture tutte intestate ad IC SRL, persona giuridica pacificamente distinta dal de cuius, NG. Il convenuto non ha Persona_4 assolto, dunque, al suo onere di allegazione specifica e prova del percorso logico-giuridico con cui i pagamenti svolti da un soggetto terzo, rispetto al de cuius (sebbene quest'ultimo ne fosse socio di maggioranza), dovrebbero essere imputati a donazioni provenienti dal secondo, anziché ad un eventuale illegittima gestione del patrimonio di IC SR, da parte di entrambi i soci, con distrazione di somme dalla garanzia patrimoniale generica dei creditori.
e) infine, il convenuto produceva un'ulteriore dichiarazione, contenuta sempre in una lettera, pagina 34 di 50 sottoscritta dal de cuius (doc. 44 - convenuto), datata 23.05.1996, diretta all'odierna attore, ma di cui non è stata provata l'effettiva spedizione, nella quale l'NG. ricordava Persona_4 genericamente di aver aiutato il figlio per la casa di Mestre, al fine di convincerlo a Pt_1 lasciare la sua camera da letto al fratello DA (affinché potesse predisporla per l'arrivo di un nipotino in procinto di nascere), ribadendo di aver messo a disposizione il personale di IC SR per il trasloco del mobilio e facendo, altresì, richiamo generico ad altre questioni, evidentemente attinenti all'amministrazione degli affari di IC SR, che sarebbero state esposte a complicazioni, in ragione dell'aiuto dato a per la casa di Mestre. Dette Pt_1 dichiarazioni, dunque, oltre ad essere esposte alle stesse censure di efficacia probatoria di cui al precedente punto c), non fanno altro che confermare che l'asserito vantaggio conseguito dall'odierno attore fosse derivato dal patrimonio di CE SR, anziché da quello del de cuius.
Le asserite donazioni a favore dell'attore, dunque, sono entrambe indimostrate. Ne risulta l'infondatezza anche delle conseguenti domande di indennità di occupazione dell'immobile di
Mestre, nonché di collazione dello stesso e di riduzione per lesione della quota di legittima del convenuto.
4. Sulla domanda attorea di ripetizione degli asseriti prelievi illegittimi di somme di denaro del de cuius da parte del convenuto – domanda attorea di ripetizione di indebito – inesistenza di un precedente prestito del convenuto al padre – insussistenza di esborsi del convenuto a favore del padre per mantenerlo - infondatezza dell'eccezione di compensazione con spese di mantenimento - ricostruzione del relictum – accoglimento:
con riguardo ai seguenti importi di denaro, è pacifico che essi fossero di proprietà del de cuius NG.
e che, nei suoi ultimi anni di vita, siano stati trasferiti al convenuto DA RO;
Persona_4 secondo la tesi attorea, ciò sarebbe avvenuto sine titulo, con conseguente obbligo di restituzione, per la quota del 50%, al coerede ex art. 2033 cc: Parte_1
- Euro 30.000,00 di cui all'assegno bancario 12.12.2013 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 10.000,00 di cui all'assegno bancario 28.1.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00 di cui all'assegno bancario 5.2.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00 di cui all'assegno bancario 12.2.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 20.000,00 di cui all'assegno bancario 20.3.2014 CA Intesa intestato a DA RO;
- Euro 530.000,00 di cui al bonifico CA Popolare di Vicenza in data 4.4.2014 in favore di pagina 35 di 50 DA RO;
- Euro 200.000,00 di cui a n. 2 assegni circolari CA Intesa 9.4.2014, di importo di Euro
100.000,00 ciascuno;
il tutto per complessivi Euro 830.000,00, con la precisazione che per i due assegni di complessivi
Euro 200.000,00, il convenuto è già stato condannato, con sentenza confermata dalla CdA di
VE (doc. 12 convenuto – sent. CdA), alla restituzione a favore dell'asse ereditario (tramite versamento su conto corrente o deposito bancario intestato all'eredità beneficiata).
La domanda di condanna, quindi, è stata ristretta dall'attore, nel presente giudizio, al 50% della somma residua di euro 630.000,00, ossia ad euro 315.000,00, oltre interessi dai prelievi al saldo, mentre l'intera somma di euro 830.000,00 dovrà essere computata nel relictum, al fine della riunione fittizia per il calcolo dell'asse ereditario e delle quote di legittima.
sono stati già oggetto di giudizio concluso con sentenza della CdA di VE passata in giudicato che conferma l'obbligo restitutorio in capo a DA RO a favore dell'eredità; di conseguenza,
è provata la spettanza, per il 50%, a favore del fratello una volta estinti i debiti ereditari e Pt_1 chiusa l'eredità accettata con b.i
Con la citata sentenza, la CdA di VE ha ritenuto non provata la tesi dell'odierno convenuto, dichiarando che, circa le dationes di denaro in questione, non fosse rinvenibile la prova di alcun animus donandi.
Nel presente giudizio, il convenuto non ha eccepito che le dationes ricevute avessero trovato titolo in una donazione, bensì, con specifico riguardo alle dationes della somma di € 530.000,00, di cui al bonifico del 04.04.2014, e di € 70.000, di cui ai quattro assegni bancari emessi il 29.01.14, il
5.02.14, il 12.02.14 ed il 19.03.14, ha sostenuto che trovassero titolo nell'obbligo, de cuius, di restituzione di un precedente mutuo concessogli dallo stesso odierno convenuto per la somma complessiva di € 600.000,00. Secondo il convenuto, invero, all'epoca del prestito, le finanze del de cuius ing. RO sarebbero state compromesse, in ragione della sua personale posizione debitoria verso plurimi istituti bancari.
A prova dell'asserito prestito, il convenuto deduceva:
- una dichiarazione autografa del de cuius, datata 1.10.2013 (doc. 13 - convenuto), nella quale egli riconosceva di aver ricevuto in prestito la somma di € 600.000,00 dal figlio DA;
tuttavia, dalla documentazione già prodotta dallo stesso convenuto (doc. 31 - s.i.t. già citate della sig.ra
) risulta che il de cuius avesse subito un sensibile decadimento cognitivo già dal 2011; CP_1 pagina 36 di 50 inoltre, nella dichiarazione in esame, il de cuius riconosceva che l'asserito prestito fosse avvenuto tramite datio del denaro ad IC SR, anziché al de cuius stesso: si tratta, quindi, del riconoscimento di circostanze di fatto inidonee ad integrare un mutuo del convenuto a favore del de cuius, per mancanza dell'elemento costitutivo di detto negozio tipico: contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma mutuata. La qualificazione giuridica data al fatto, ex post, dal de cuius, non è idonea a mutare la realtà dei fatti precedentemente verificatasi: il mutuo si sarebbe potuto verificare, eventualmente, tra il convenuto e l'accipiens, ossia IC SR, anziché nei confronti del de cuius. Quest'ultimo, semmai, avrebbe potuto dichiarare di accollarsi l'obbligo restitutorio già sussistente a carico di IC SR, ma ciò, evidentemente, non è evincibile dal dato testuale in esame.
La medesima dichiarazione, peraltro, facendo richiamo alla circostanza, pacifica, che la datio del denaro fosse avvenuta in favore di IC SR, anziché del de cuius, rende evidente come la stessa datio in questione corrisponda all'accredito di euro 600.000,00 effettuato dall'odierno convenuto, nel 2005, a favore di IC SR a titolo, espressamente, di “versamento socio”, come da lui stesso dichiarato contestualmente al pagamento (doc. 28 dell'attore). Tale dichiarazione del socio, di effettuare un versamento, anziché un prestito ad IC SR, supera, evidentemente, l'efficacia probatoria della dichiarazione scritta resa dal padre, quasi 10 anni dopo, di riqualificazione giuridica dei precedenti fatti, la quale appare essere un tentativo del padre di assecondare il figlio
DA, giustificando i versamenti di denaro disposti in limine mortis in suo favore. Invero, se, nel 2005, il padre avesse effettivamente assunto un'obbligazione restitutoria di somme di denaro verso DA, non tempestivamente assolta, per mancanza di liquidità, sino al momento della redazione dell'ultimo testamento, nel 2007, avrebbe verosimilmente lasciato nel testamento, al figlio DA, la somma dovutagli, in aggiunta alla sua quota di eredità;
- una lettera del 4.04.2015 (doc. 14) di DA RO, firmata per accettazione dal de cuius, ove le parti reciprocamente si davano atto dell'avvenuta estinzione del debito, per € 600.000,00. In tale scrittura privata, in realtà, il padre sottoscriveva per accettazione una dichiarazione dell'odierno convenuto, nella quale veniva dato atto dell'avvenuta estinzione del debito del de cuius stesso: quest'ultimo accettava semplicemente la dichiarazione liberatoria resa a suo favore dall'odierno convenuto, senza riconoscere espressamente la sussistenza del precedente debito né precisarne il titolo;
non si tratta, quindi, di una confessione, da parte de cuius che, peraltro, era già affetto dal decadimento cognitivo accertato, come presupposto dell'azione ex art. 428 cc, nella precedente sentenza del Tribunale di VE di cui al doc. 24 dell'attore.
pagina 37 di 50 D'altro canto, l'inversione probatoria determinata dal riconoscimento di debito, ove ritenuto rinvenibile in tale scrittura, risulterebbe superata in forza del contenuto della dichiarazione resa dallo stesso convenuto al momento di effettuazione del versamento socio ad IC SR, di cui al doc. 28 attoreo, per le argomentazioni già espresse al punto precedente;
- una relazione al Giudice Tutelare dell'A.d.s. del de cuius, avv. Tosoni, del 16.10.2014 (doc. 15 del convenuto), in cui si affermerebbe che la somma ivi contestata fosse stata effettivamente oggetto di prestito al padre dal figlio DA, nel 2005. L' afferma, tuttavia, che il prestito CP_14 fosse avvenuto nell'interesse della società IC SR (pag. 4 relazione) e tramite versamento proprio a quest'ultima, quindi effettua una riqualificazione giuridica dei fatti, sulla base della sua ritenuta intenzione delle parti, in ragione di quanto dichiaratogli da de cuius stesso, in modo generico, senza spiegazioni delle ragioni dell'effettuazione a DA del bonifico di ero 530.000,00
(cfr. pag. 2 relazione);
- la relazione finale e di rendiconto al G.T. dell' di data 20.02.2015 (doc. 16 del convenuto) CP_14 ove, a pag. 5, prime righe, si ricorderebbe nuovamente che l'NG. avesse richiesto al Persona_4 figlio DA la concessione di un prestito, di € 600.000,00, per la durata di 18 mesi, da versare direttamente in favore della società IC SR;
anche circa l'efficacia probatoria di detta relazione, pertanto, velgono le medesime osservazioni espresse al punto precedente.
- le istanze, formulate dal convenuto, di assunzione delle testimonianze del dott. , Persona_9
Presidente del Collegio Sindacale di e del dott. nonché della madre Parte_2 Persona_10 dei coeredi, sig.ra con riguardo all'origine della provvista del denaro COroparte_13 asseritamente mutuato da DA RO al de cuius (derivata, in tesi da asserito prestito della madre, sig.ra per totali € 880.000,00 mediante operazione bancaria del COroparte_13
Dicembre 2005).
Dette testimonianze sono risultate inammissibili, per contrarietà al divieto ex art. 2721 cc, trattandosi della prova di un mutuo, in contrasto con la dichiarazione scritta di “versamento soci” effettuata al momento della datio, percepita da IC SR anziché dal de cuius.
Nelle stesse dichiarazioni rese a s.i.t., il 7.12.2018 avanti alla P.G. della Procura della Repubblica presso il tribunale di VE (doc. 17 del convenuto), la madre dei contendenti, sig.ra CP_13
peraltro, nulla ha detto circa l'asserito prestito da DA al de cuius, circa il quale,
[...] anzi, ha dichiarato di non sapere nulla, precisando, peraltro, che il prestito a DA fosse inteso, in realtà, come una donazione. Il tutto è stato confermato anche dalla dichiarazione autografa della stessa dell'1.06.2016 (DOC. 18 - del convenuto), in particolare circa il fatto che lei nulla CP_13 pagina 38 di 50 sapeva dell'asserito prestito di DA al padre.
Quindi, mentre le dationes di denaro in questione, a favore di DA RO, sono pacifiche e l'attore ne ha allegato l'assenza di causa, il convenuto non ha provato la causa di detti esborsi in suo favore, con conseguente accoglimento della domanda ex art. 2033 cc a favore dell'attore, per metà della somma totale azionata in questo in giudizio (630.000,00 euro).
Infine, con riguardo all'eccezione di compensazione proposta dal convenuto per la residua somma di euro 30.000,00, che avrebbe pacificamente percepito dal de cuius, mentre era in vita
(all'assegno di € 30.000,00 del 12.12.2013), e che pretenderebbe di trattenere, sulla base dell'asserito diritto al rimborso delle spese sostenuto per mantenere il padre, si richiamano le argomentazioni espresse sul punto dalla CdA di VE, nella sentenza n. , che ha escluso la prova, oltre che dei titoli di donazione e di restituzione mutuo addotti dall'odierno convenuto per giustificare gli incassi (per la somma complessiva di euro 200.000,00 oggetto del procedimento di appello), anche dei pretesi esborsi sostenuti dal figlio nell'interesse dle padre. La stessa relazione COr del 20.02.2015 dell' prodotta dal convenuto (doc. 16), invero, dà atto di come l'NG. RO vivesse senza alcuna pensione, grazie all'enorme liquidità accumulata nella sua attività imprenditoriale, di cui, peraltro, ha lasciato un abbondante residuo, in conto corrente, alla morte
(oltre euro 118.000,00). La tesi del convenuto secondo cui quest'ultimo avrebbe mantenuto il padre, dunque, oltre ad essere priva di riscontri specifici del pagamento delle asserite spese per suo conto, è del tutto inverosimile.
Ne conseguono l'accertamento, incidenter tantum, ai fini della riunione fittizia, della sussistenza di un relictum ereditario, integrato da denaro ereditario indebitamente trasferito a favore del convenuto DA RO ed oggetto di credito ereditario restitutorio nei suoi confronti, per la complessiva somma di euro 830.000,00, oltre alla condanna del medesimo convenuto alla restituzione, pro quota, al coerede odierno attore, della somma capitale azionata nel presente procedimento, di euro 315.000,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 1, cc, dall'indebito trasferimento alla notifica dell'atto di citazione (in data 11.04.2022) ed oltre interessi legali moratori, ex art. 1284, co. 4, cc., dalla data della citazione al saldo effettivo.
Vista l'accettazione dell'eredità, da parte dell'attore e del convenuto, con beneficio d'inventario, rimane salvo l'obbligo dei coeredi di impiegare le somme, eventualmente incassate, per la previa estinzione dei debiti ereditari, a pena di decadenza dal beneficio d'inventario; ogni questione attinente all'alienazione da parte dell'erede del denaro ereditario, come degli altri beni, d'altro canto, non rientra nell'oggetto del presente giudizio, bensì nella competenza di volontaria pagina 39 di 50 giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice delle successioni, ex art. 493 cc. Su tutto il suddetto credito ereditario, invero, per intero (ossia sino a concorrenza degli euro 630.000,00 dedotti nel presente giudizio), i creditori ereditari hanno preferenza di soddisfazione, rispetto ai creditori personali degli eredi ed agli eredi stessi, accettanti con beneficio d'inventario, a pena di decadenza di questi ultimi dal beneficio, ex artt. 490 e 493 cc.. Tuttavia, trattasi di questione estranea al thema decidendum del presente giudizio, dato che la domanda restitutoria ex art. 2033 cc è stata proposta, nel presente giudizio, esclusivamente da nel proprio interesse. Parte_1
5. Sulle residue domande di riduzione, delle disposizioni testamentarie, per lesione di legittima, proposte reciprocamente tra i coeredi – rigetto:
entrambi i coeredi, l'attore e RO ed il convenuto DA RO, hanno proposto, in via Pt_7 subordinata, reciproche domande di riduzione per lesione delle loro quote di legittima, pari ad 1/3 dell'asse ereditario ex art. 537 cc.
Esclusa la possibilità di lesioni determinate da donazioni, vistane, come sopra, l'assenza di prova, residua astrattamente la possibilità che ciascun coerede sia leso, nella rispettiva quota, dalle disposizioni testamentarie poste a favore dell'altro. L'allegazione della lesione è avvenuta in modo solo ipotetico e generico da parte di entrambi gli interessati;
in ogni caso, in concreto, è manifestamente insussistente.
Entrambi i coeredi, invero, sono beneficiati in modo paritario dal testamento del de cuius:
l'unica differenza a favore di è costituita dall'assegnazione dell'immobile di Parte_1
AD (con tutti i beni mobili che vi si trovano), con obbligo di conguaglio, a favore del fratello
DA, sino a concorrenza del 40% del valore dell'immobile. La differenza, pari al 10% del valore di tale cespite, non è, evidentemente, sufficiente ad integrare una lesione di legittima, ossia il superamento della quota disponibile, pari ad 1/3 dell'intero asse ereditario, composto da un relictum pari:
al valore di stima giurata di tutti i beni mobili di cui all'inventario dell'eredità (cfr. docc. 5.1-5.5 dell'attore, valori determinati con stima giurata e non contestati, per complessivi euro 173.600,00: di cui euro 138.600,00 per i beni mobili nell'appartamento di VE, euro 21.035,00 per i beni mobili e denaro nella cassetta di sicurezza e solo euro 13.965,00 per i beni mobili in AD);
al valore ingente degli immobili ereditari (siti in centro a AD e VE, di cui il primo stimato in ben euro 845.000,00, alla data del 29.01.20214 – doc. 49 del convenuto, perizia giurata fatta svolgere dal de cuius, mentre il secondo, stimato in euro 1.300.000,00, sulla base del valore pagina 40 di 50 proposto in via conciliativa da entrambi i coeredi – cfr. doc. 8 del convenuto - relazione dell'esecutore testamentario;
cui aggiungere anche il magazzino al pianto terra dell'immobile di
VE e la concessione cimiteriale della tomba giardino presso il Cimitero Maggiore di AD);
all'ammontare del denaro e dei crediti ereditari relitti (compresa sia la liquidità bancaria, per circa euro 118.000,00, sia il credito ereditario verso il convenuto DA RO, di cui infra, per complessivi euro 830.000,00);
il tutto considerando, ovviamente, la detrazione del passivo ereditario (posto in egual misura a carico di entrambi i coeredi), pari (all'esito del concordato in corso, che risulta per ora parzialmente capiente, nella misura dell'11%, come da inventario) ad un massimo di euro 345.216,59 (di cui euro 222.642,69, di spettanza di euro 139.024,78, di spettanza di detratte CP_8 Parte_8 le citate percentuali di detti debiti, già ammesse al concordato, ed aggiunti, invece, ulteriori
23.000,00 euro circa, per spese residue a carico dell'eredità - cfr. verbale inventario 15.07.2015 doc.
5.5 dell'attore).
Lo stesso vale per le disposizioni testamentarie ad esclusivo vantaggio del coerede DA RO:
l'assegnazione della proprietà del magazzino sito al piano terra, verso il giardino, nel Palazzo
COarini delle Figure, a VE, e della concessione 99nnale cimiteriale di una tomba giardino nel
Cimitero Maggiore di AD.
Entrambe queste disposizioni, invero, oltre a controbilanciare, ovviamente, la suddetta differenza del 10% del valore degli immobili di AD lasciata a favore di non sono Parte_1 sufficienti a determinare sconfinamenti oltre la quota disponibile del de cuius, calcolata sull'ingente valore dell'asse ereditario, come sopra ricostruito.
Entrambe le reciproche domande dei coeredi di riduzione per lesione di legittima, dunque, sono integralmente infondate.
6. Domanda del convenuto di accertamento della nullità della donazione fatta al de cuius con riguardo al 50% del saldo del conto corrente cointestato ad entrambi dal 1990 al 1998 presso la CA Commerciale Italiana– conseguente domanda del convenuto di ripetizione pro quota nei confronti del coerede – domanda riconvenzionale dell'attore di rendimento del conto della posizione bancaria e dei titoli collegati – rigetto:
secondo la tesi dello stesso convenuto, l'incasso, da parte del de cuius, dell'intero saldo del conto corrente a lui cointestato, insieme al figlio DA, avrebbe integrato una donazione diretta (nulla, per difetto di forma solenne), dal figlio DA al padre, per il 50% dell'importo incassato da pagina 41 di 50 quest'ultimo, in forza della presunzione semplice per cui, sino a prova contraria, il saldo del conto è di proprietà di tutti i cointestatari, in parti uguali. Lo stesso convenuto DA RO, dunque, ha asserito che avrebbe donato al padre la sua metà dell'intero saldo (pari a circa 1.800.000.000,00 di
Lire), ma solo a condizione che tale beneficio producesse effetto a favore esclusvio del padre e non, invece, anche del fratello, suo coerede.
Difetta, quindi, evidentemente, l'animus donandi, non essendo qualificabile in tali termini una volontà liberale in favore di un soggetto, condizionata risolutivamente alla morte dello stesso.
Non sussistendo la donazione allegata dal convenuto, le relative azioni di nullità e ripetizione dell'indebito sono infondate.
Il fatto che il figlio DA, consapevole, per sua stessa ammissione, dell'incasso integrale del saldo da parte del padre, nulla abbia obiettato, per oltre vent'anni, sino alla costituzione in questo giudizio, lascia presumere, invece, insieme alla giovane età (meno di 30 anni) del convenuto al momento di apertura del conto e dell'acquisto dei titoli, che il padre fosse l'effettivo proprietario di tutte le somme versate nel conto corrente cointestato e dei titoli ad esso collegati, oggetto di riscossione, avendo fornito lui stesso l'intera provvista, a prescindere dalla cointestazione.
D'altro canto, il conto in questione è stato pacificamente estinto nel 1998, ben prima dell'apertura della successione: non configura, quindi, un bene ereditario di cui il convenuto debba rendere il conto della gestione né, tantomeno, vi è prova che si trattasse di un conto in cui il convenuto avesse un mandato di autonoma gestione di denaro del de cuius, il quale, anzi, ne ha pacificamente incassato il saldo per intero, con operazione da lui stesso disposta, dimostrando di aver gestito direttamente la posizione bancaria in esame. Ne consegue l'infondatezza della domanda attorea di rendiconto rivolta a carico del convenuto.
7. Sull'occupazione dell'immobile in VE dall'apertura successione:
il convenuto sostiene che l'attore non avrebbe mai ritirato le chiavi dell'appartamento de quo, rifiutando, di fatto, l'offerta del fratello DA, documentata dalla pec del 14.5.2021 (doc. 25 del convenuto).
Tuttavia, è pacifico che il convenuto, sin da prima dell'apertura successione, abiti detto bene ereditario, con la sua famiglia, bene oggetto di disposizione testamentaria in favore di entrambi i coeredi in parti uguali;
l'occupazione da parte del convenuto, invero, è iniziata in base ad un contratto di affitto, stipulato con il de cuius, annullato con sentenza del Trib. di VE n.
173/2021, del 28.01.2021 (doc. 24 attore), per incapacità naturale del de cuius al momento della pagina 42 di 50 stipula ossia alla data del 15.11.2013.
La mera offerta di copia delle chiavi, d'altro canto, non è sufficiente ad integrare, di per sé, l'offerta al condividente di pari uso dell'immobile pro quota, anche in modo turnario, essendo pacifico, invece, che il convenuto ne abbia mantenuto il possesso per l'intero.
Nel giudizio precedente, di annullamento del contratto di locazione, l'odierno attore aveva già richiesto l'indennità di occupazione, ma la domanda è stata rigettata, per difetto di prova nell'an e nel quantum, con la suddetta sentenza, ormai passata in giudicato.
Per il principio del ne bis in idem, dunque, nel presente giudizio, la domanda può essere accolta solo con riguardo al periodo decorrente dalla data della notifica dell'atto di citazione (11.04.2022).
Spetta, quindi, all'attore un'indennità di occupazione, per la quota del 50%, da determinarsi tramite
CTU, come da separata ordinanza ex art. 279, n. 5), cpc, a partire dalla data di notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, sino al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ex art. 1284, IV co., cc..
Trattandosi di frutti civili dei beni ereditari, anche sull'indennità di occupazione, per intero, i creditori ereditari hanno preferenza di soddisfazione, rispetto ai creditori personali degli eredi ed agli eredi stessi, accettanti con beneficio d'inventario, a pena di decadenza di questi ultimi dal beneficio, ex artt. 490 e 493 cc.. Tuttavia, trattasi di questione estranea al thema decidendum del presente giudizio, dato che la domanda di indennità è stata proposta esclusivamente da Pt_1
nel proprio interesse.
[...]
8. Reciproche domande di accertamento decadenza dal b.i. – inammissibilità per difetto di interesse, non essendo i coeredi creditori dell'eredità – in ogni caso infondatezza – rigetto:
le domande di accertamento della decadenza dal beneficio di inventario proposte, reciprocamente, da un coerede contro quell'altro sono inammissibili: nessuno dei coeredi risulta essere stato creditore nei confronti del de cuius e, dunque, nessuno di loro vanta crediti nei confronti dell'eredità, tutelati dalla preferenza, nella soddisfazione, sull'attivo ereditario, ex art. 490, co. 2, n.
3), cc..
In ogni caso, le domande sono anche manifestamente infondate: non era in Parte_1 possesso dei beni ereditari, vista la validità del testamento, e l'accettazione dell'eredità, peraltro, è unica e si estende a qualsiasi titolo avvenga la vocatio, a prescindere dal fatto che possa sopravvenire una vocatio testamentaria, anche diversa da quella sulla cui base si è accettato, ovvero che questa, per qualsiasi vicissitudine, possa essere sostituita da una vocatio ab intestato. pagina 43 di 50 L'accettazione eventualmente svolta con riferimento al primo testamento, dunque, rimane unica ed efficace anche ove l'eredità, poi, risulti devoluta in base ad un secondo testamento.
DA RO, d'altro canto, al momento di apertura della successione, abitava l'immobile ereditario di VE e godeva dei beni mobili ereditari in esso contenuti sulla base del contratto di locazione allora in essere: la retroattività, sul rapporto contrattuale, dell'effetto giuridico della sentenza che ha annullato detto contratto non fa venire meno la precedente situazione di fatto, ossia la detenzione del bene, allora verificatasi in capo all'erede; questo, dunque, non può ritenersi decaduto dal beneficio di inventario ex art. 485 cc., in quanto allora, di fatto, non si trovava nel possesso dei beni ereditari, bensì nella loro mera detenzione, in forza del rapporto di locazione allora in essere.
9. Domande di nullità del testamento (proposta dal convenuto) e di riduzione (proposta sia dall'attore che dal coerede convenuto) con riguardo alla legataria costituita sig.ra – CP_7 precedente rinuncia al legato – rigetto - rimborso spese di lite:
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della legataria sig.ra è avvenuta, ex art. 102 CP_7 cpc, quale conseguenza necessaria della proposizione della domanda di accertamento della nullità del testamento. Nei confronti di tutti i legatari, inoltre, sia l'attore che il convenuto hanno esteso le rispettive domande di riduzione, per asserita lesione delle loro quote di legittima.
Tuttavia, costituendosi, la sig.ra ha eccepito di aver già rinunciato all'unico legato disposto CP_7 in suo favore dal testatore, in forza di transazione stipulata con entrambi i coeredi prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Le domande proposte avverso la sig.ra dunque, sono tutte infondate, sin dalla loro CP_7 proposizione, per difetto di legittimazione sostanziale passiva della stessa, non essendo lei, pacificamente, più titolare di alcun legato.
Ne conseguono il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, nel presente giudizio, con condanna dell'attore e del convenuto, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della sig.ra liquidate per le sole fasi di sua attiva difesa in giudizio, ossia di studio ed introduttiva, CP_7 sulla base dei parametri tabellari minimi (vista la semplicità della questione riguardante la sig.ra dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità alta – sino ad euro CP_7
260.000,00).
10. Domande di nullità del testamento (proposta dal convenuto) e di riduzione (proposta sia dall'attore che dal coerede convenuto) con riguardo ai residui legatari – rigetto - pagina 44 di 50 compensazione spese:
come già detto, anche per i residui legatari (e i loro eredi), l'integrazione del contraddittorio è avvenuta, ex artt. 102 e 110 cpc, quale conseguenza necessaria della proposizione della domanda di accertamento della nullità del testamento. Nei loro confronti, inoltre, sia l'attore che il convenuto hanno esteso le rispettive domande di riduzione, per asserita lesione delle loro quote di legittima.
Tuttavia, la domanda di nullità del testamento è risultata infondata e lo sono anche le residue domande di riduzione, vista l'esiguità dell'oggetto dei legati (un quadro a scelta, per l'ormai defunto sig. fratello del de cuius, e un oggetto a scelta, tra quelli nell'abitazione del Persona_1 de cuius a VE, per l'ormai defunta sig.ra ), alla luce: CP_4
del valore di stima giurata di tutti i beni mobili di cui all'inventario dell'eredità (cfr. docc. 5.1-5.5 dell'attore, non contestati, pari complessivamente ad euro 173.600,00);
al valore ingente degli immobili ereditari (siti in centro a AD e VE, di cui il primo stimato in ben euro 845.000,00, alla data del 29.01.2014 – doc. 49 del convenuto, perizia giurata fatta svolgere dal de cuius; ed il secondo stimato dagli stessi eredi, in via conciliativa, in euro
1.300.000,00, cfr. doc. 8 del convenuto;
cui aggiungere anche il magazzino al piano terra dell'immobile del de cuius in VE e la concessione cimiteriale della tomba giardino presso il
Cimitero Maggiore di AD);
ed all'ammontare del denaro e dei crediti ereditari relitti (compresa sia la liquidità bancaria, per circa euro 118.000,00, sia del credito ereditario verso il convenuto DA RO, per complessivi euro 830.000,00);
il tutto anche considerando, ovviamente, la detrazione del passivo ereditario, pari, eventualmente
(ossia all'esito del concordato in corso, che risulta parzialmente capiente, nella misura dell'11%, come da inventario), ad un massimo di euro 345.216,59 (di cui euro 222.642,69, di spettanza di euro 139.024,78, di spettanza di ulteriori 23.000,00 euro circa per spese CP_8 Parte_8 residue a carico dell'eredità - cfr. verbale inventario 15.07.2015 doc.
5.5 dell'attore).
L'assenza di donazioni, come accertato nei paragrafi precedenti, e l'esiguità dei citati legati, escludono, quindi, in radice, la possibilità che questi ultimi (che, peraltro, non risultano essere stati ancora adempiuti) possano dar luogo alla lesione delle quote di legittima dei coeredi e Pt_1
pari ad 1/3 del valore dell'asse di cui sopra, ex art. 537 cc. CP_12
Tutte le domande proposte anche nei confronti dei residui legatari, pertanto, devono essere rigettate, con compensazione delle spese di lite nei loro confronti, vistane la contumacia. pagina 45 di 50 11. Domande dell'attore e di per conto di , di pagamento del credito CP_10 Pt_3 ipotecario, con denaro ereditario o, comunque, anche a carico del convenuto DA RO, ed estinzione dell'ipoteca sull'immobile ereditario di AD – inammissibilità:
il presente giudizio ha ad oggetto, tra le altre, la domanda di divisione della comunione ereditaria formatasi tra i due coeredi.
per conto di , è intervenuta in causa, a seguito di notifica ex artt. 1113 cc. e CP_10 Pt_3
784 cpc, disposta al fine di garantire l'opponibilità della sentenza nei suoi confronti, in quanto titolare, per successione a titolo particolare, del credito precedentemente vantato da nei CP_8 confronti del de cuius e garantito da ipoteca sull'immobile ereditario sito in AD: il trasferimento della proprietà dell'immobile, in seguito alla divisione, sarà così opponibile a , la cui Pt_3 ipoteca rimarrà valida ed efficace nei confronti dell'assegnatario del bene.
Rimane esclusa, per ne bis in idem, dal thema decidendum della presente causa, invece, ogni questione attinente all'accertamento del diritto della creditrice ipotecaria, nei confronti dei coeredi, all'adempimento del suo credito, diritto già attestato dal decreto ingiuntivo n. 2972/2013 e che, potrà, eventualmente essere azionato, nei confronti di entrambi gli eredi e con la preferenza determinata, ex art. 490 cc, dal beneficio d'inventario, solo in sede esecutiva. Non sussiste, invece, nel nostro Ordinamento giuridico, la possibilità di proporre una simile domanda esecutiva immobiliare nel giudizio di divisione ordinario di beni in comunione.
La domanda proposta da per conto di , dunque, è inammissibile. CP_10 Pt_3
Lo stesso vale per l'omologa domanda proposta dall'attore, volta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di AD, tramite l'attivo ereditario e, dunque, anche a spese del coerede: la divisione disposta dal testatore ha determinato l'assegnazione del bene immobile di
AD e dei beni immobili in esso contenuti, in via esclusiva, all'attore. Ne consegue che non sia necessaria la divisione di detto immobile e, dunque, che esso, non venendo posto in vendita giudizialmente, non debba essere liberato dall'ipoteca: il conguaglio a carico dell'attore sarà determinato tenendo conto della diminuzione di valore data da tale iscrizione svantaggiosa, ferma la sussistenza del debito ereditario a carico di entrambi i coeredi e ferma, quindi, l'eventuale azione di regresso dell'attore nei confronti del convenuto, per l'ipotesi in cui la creditrice ipotecaria agisca esecutivamente nei confronti del solo attore.
Il presente procedimento, d'altro canto, si definisce immediatamente nei confronti di , in Pt_3 quanto interessata, alle finalità di cui all'art. 1113 cc., ossia per la sola opponibilità, nei suoi pagina 46 di 50 confronti, dell'effetto dichiarativo derivante dall'accertamento della validità della divisione disposta dal testatore: con la presente sentenza, invero, il bene ipotecato viene retroattivamente assegnato all'attore; la causa prosegue, per la determinazione del conguaglio, solo tra attore e convenuto, senza alcuna necessità di partecipazione di . Pt_3
Le spese di lite, con riguardo a (procuratrice di ), dunque, vengono CP_10 Pt_3 definite in questo giudizio, con compensazione integrale, viste l'inammissibilità delle domande di cancellazione dell'ipoteca e pagamento, da parte di entrambi i coeredi, da essa proposte, ma, al contempo, anche l'originaria assenza di materia del contendere circa la situazione di diritto presupposta e l'interesse sostanziale perseguito: il credito ipotecario è sempre stato, pacificamente, corrispondente ad un debito ereditario e, dunque, posto a carico di entrambi i coeredi, con beneficio di preferenza, nella soddisfazione, sui beni ereditari, ex art. 490 cc..
12. Carenza di legittimazione passiva in capo ad - inammissibilità della sua CP_8 chiamata nella causa di divisione:
vista la cessione, anteriormente all'instaurazione della presente causa, a del credito CP_10 garantito da ipoteca sull'immobile ereditario di AD, precedentemente spettante a , CP_8 quest'ultima risulta essere aver perso la legittimazione passiva nella presente causa, sin da prima della sua instaurazione, ex artt. 1113 cc e 784 cpc, con conseguente declaratoria di inammissibilità della sua chiamata in causa ex art. 106 cpc e compensazione delle relative spese, visto che non ha effettuato alcun intervento nella lite.
Ai sensi dell'art. 279, co. II, n. 5), cpc, dunque, la causa viene parzialmente definita, con riguardo ad alcune delle domande cumulativamente proposte, definendo, così, interamente, le posizioni processuali di alcune delle parti coinvolte, mentre deve proseguire, tramite separazione ex art. 103 cpc ed ulteriore istruttoria (a mezzo di CTU), come da separate ordinanze, solamente tra l'attore, e il Parte_1 convenuto, DA RO, per la decisione delle residue domande:
di determinazione del conguaglio pari al 40% del valore dell'immobile di AD, di determinazione (e condanna) con riguardo all'indennità di occupazione dovuta in relazione all'immobile (appartamento) ereditario di VE, lasciato ad entrambi i coeredi, e di divisione dei beni ricaduti nella comunione ereditaria (appartamento di VE e beni mobili in esso siti, oltre a quelli contenuti nella cassetta di sicurezza ed ai valori e titoli presenti sui conti bancari).
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, pagina 47 di 50 pronunciandosi in via parzialmente definitiva, ex art. 279, co. 2, n. 5), cpc, e disponendo, con separate ordinanze, la separazione ex art. 103 cpc e prosecuzione (con nuovo numero di rg.) delle residue domande pendenti, esclusivamente, tra e DA RO, Parte_1
disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione proposta in relazione alle domande oggetto dei seguenti capi, così dispone:
1. rigetta la domanda del convenuto DA RO di accertamento della nullità di tutte le disposizioni testamentarie del de cuius e, altresì, le domande subordinate, proposte in via riconvenzionale dal medesimo convenuto avverso l'attore, di nullità della divisione disposta dal testatore, di risoluzione del testamento per inadempimento e di accertamento che la successione sia disciplinata dalla sola legge, oltre che le domande conseguenziali di ripetizione dei frutti civili degli immobili ereditari siti in AD e di rendimento del conto della gestione delle locazioni di detti immobili, accertando la validità di tutte le assegnazioni effettuate dal testatore nel testamento del
2007 e, in particolare, dell'assegnazione dell'immobile di AD (composto da tre appartamenti nei piani seminterrato, terra e primo, facenti parte del fabbricato sito in Comune di AD, Via XX
Settembre n. 13, identificate al C.F. come segue: Comune di AD, Zona Censuaria I, Foglio 125:
Mappale 582, sub 10; Mappale 582, sub 17; Mappale 582, sub 9) e di tutti i beni mobili in esso contenuti, effettuata dal testatore a favore dell'attore Parte_1
2. rigetta le domande attoree di accertamento delle asserite donazioni indirette effettuate dal de cuius in favore del convenuto DA RO (con riguardo all'immobile in VE, da quest'ultimo acquistato nel 1983, ed alla quota del 25% della partecipazione sociale di IC SR, acquistata dal convenuto nel 2004) e le conseguenti domande attoree di collazione e riduzione per lesione di legittima;
3. rigetta le domande riconvenzionali del convenuto DA RO di accertamento delle donazioni indirette effettuate dal de cuius a favore dell'attore (con riguardo all'acquisto da Parte_1 parte di quest'ultimo dell'immobile sito in VE – Mestre, via Antelao ed al pagamento delle spese di sua ristrutturazione) e di conseguenti condanna al pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile di Mestre, via Antelao, e di collazione e riduzione per lesione di legittima;
4. in accoglimento della domanda attorea di ripetizione, ex art. 2033 cc., delle indebite percezioni, da parte del convenuto DA RO, di somme di denaro, per complessivi euro 630.000,00, provenienti dal patrimonio del de cuius, finché era in vita, accertata l'inesistenza di un precedente prestito di dette somme da parte del medesimo convenuto nei confronti del de cuius e accertata, pagina 48 di 50 altresì, l'inesistenza degli esborsi eccepiti in compensazione dallo stesso convenuto a favore de cuius, per far fronte a sue spese di mantenimento, finché era in vita, condanna il convenuto DA
RO alla restituzione al coerede odierno attore della quota a lui spettante, Parte_1 azionata nel presente procedimento, pari ad euro 315.000,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co.
1, cc., dalle date dei singoli indebiti trasferimenti di denaro sino alla notifica dell'atto di citazione
(11.04.2022) ed oltre interessi legali moratori, ex art. 1284, co. 4, cc., dalla data della citazione al saldo effettivo;
5. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto DA RO proposta avverso l'attore Pt_1 di rimborso, pro quota, delle spese di mantenimento del de cuius per il periodo Dicembre
[...]
2009-Settembre 2014, proposta per complessivi euro 136.470,00, in linea capitale;
6. rigetta le residue domande di riduzione delle disposizioni testamentarie, per lesione di legittima, proposte reciprocamente tra l'attore ed il convenuto DA RO;
Parte_1
7. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto DA RO di accertamento della nullità della donazione da lui fatta al de cuius con riguardo al 50% del saldo del conto corrente cointestato ad entrambi dal 1990 al 1998 presso la CA Commerciale Italiana e rigetta la conseguente domanda del convenuto DA RO di ripetizione pro quota del saldo nei confronti dell'attore rigettando, altresì, la domanda riconvenzionale proposta di conseguenza dall'attore Parte_1
nei confronti del convenuto DA RO, di rendimento del conto del Parte_1 medesimo rapporto bancario e dei titoli collegati;
8. accerta, nell'an, la sussistenza dell'obbligazione del convenuto DA RO di pagare all'attore per la quota del 50%, l'indennità di occupazione dell'immobile ereditario sito in Parte_1
VE, oggetto di lascito testamentario in favore di entrambi i coeredi, da determinarsi nel quantum nel prosieguo di causa, come da separata ordinanza ex art. 279, n. 5), cpc, a partire dalla data di notifica dell'atto di citazione del presente giudizio (11.04.2022), sino al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ex art. 1284, IV co., cc.;
9. rigetta le reciproche domande, proposte dall'attore e dal convenuto DA Parte_1
RO, di accertamento della rispettiva decadenza dal beneficio d'inventario;
10. rigetta tutte le domande proposte dall'attore e dal convenuto DA RO nei Parte_1 confronti della legataria costituita sig.ra e li condanna, in solido, a rimborsarle le spese di CP_7 lite, liquidate in euro 2.090,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CpA;
11. rigetta tutte le domande proposte dall'attore e dal convenuto DA RO nei Parte_1 confronti di tutti i residui legatari, compensando le spese di lite nei loro confronti;
pagina 49 di 50 12. rigettate le eccezioni formulate dal convenuto DA RO e accertata la sussistenza di precedente giudicato sul debito ereditario, dichiara l'inammissibilità della domanda di CP_10
per conto di , di pagamento del suo credito ed estinzione dell'ipoteca sull'immobile
[...] Pt_3 ereditario di AD e, altresì, rigetta la domanda di cancellazione dell'ipoteca formulata dall'attore compensando integralmente le spese di lite nei confronti dell'intervenuta Parte_1 [...]
per conto di;
CP_10 Pt_3
13. dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa di , a spese di lite compensate. CP_8
Così deciso in VE, nella camera di consiglio del 25 Novembre 2025.
Il Presidente ed estensore dott. Maria Carla Quota
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