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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/12/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 825/2025 promossa da
, nata a [...], il [...] (c. f. ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Cantone Rey n. 7, con gli avv. Andrea Bodo ed Elena Cavallo;
nei confronti di
, nata a [...], il [...] (c.f.: ), residente CP_1 C.F._2
a Graglia, Via Cantone Rey n. 7; non costituita con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione + nomina tutore provvisorio per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: interdizione
MOTIVI
TO
Con ricorso depositato il 11/09/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della propria madre. Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta, all'udienza dell'11/12/2025 la parte ricorrente dava la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che l'interdicenda soffre di un grave deterioramento cognitivo e risulta dipendente nelle ADL e nelle IADL. È stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità.
Inoltre, nel corso dell'audizione, non è stata in grado di interloquire con la giudice.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di CP_1
6. Stante l'urgenza di provvedere alle pratiche successorie del padre della parte ricorrente, nonché marito della parte convenuta, si provvede a nominare la parte ricorrente quale tutrice provvisoria dell'interdetta.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 11/09/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...] (c.f.: CP_1
), residente a [...]; C.F._2
nomina quale tutrice provvisoria dell'interdetta , nata a [...], il 23 aprile Parte_1
1965 (c. f. ), ivi residente in [...]; C.F._1
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 17/12/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
Tribunale Ordinario di Biella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 825/2025 promossa da
, nata a [...], il [...] (c. f. ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Cantone Rey n. 7, con gli avv. Andrea Bodo ed Elena Cavallo;
nei confronti di
, nata a [...], il [...] (c.f.: ), residente CP_1 C.F._2
a Graglia, Via Cantone Rey n. 7; non costituita con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: interdizione + nomina tutore provvisorio per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: interdizione
MOTIVI
TO
Con ricorso depositato il 11/09/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della propria madre. Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte convenuta, all'udienza dell'11/12/2025 la parte ricorrente dava la propria disponibilità a rivestire l'incarico di tutore, le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie conclusionali e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Diritto:
1. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2. L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
3. Dall'istruttoria è emerso che l'interdicenda soffre di un grave deterioramento cognitivo e risulta dipendente nelle ADL e nelle IADL. È stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità.
Inoltre, nel corso dell'audizione, non è stata in grado di interloquire con la giudice.
4. Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
5. Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di CP_1
6. Stante l'urgenza di provvedere alle pratiche successorie del padre della parte ricorrente, nonché marito della parte convenuta, si provvede a nominare la parte ricorrente quale tutrice provvisoria dell'interdetta.
7. Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 11/09/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...] (c.f.: CP_1
), residente a [...]; C.F._2
nomina quale tutrice provvisoria dell'interdetta , nata a [...], il 23 aprile Parte_1
1965 (c. f. ), ivi residente in [...]; C.F._1
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 17/12/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore