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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/10/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, composto dai sig.ri
Magistrati:
- dott. Marcello Buscema Presidente rel. est.
- dott. Stefano Troiani Giudice
- dott.ssa Roberta Bisogno Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2119/2024, proposta da:
- , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1
Castagnacci, presso il cui studio in Alatri, via Colleprata n. 13 e elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- , rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Filardi ed CP_1
EL IT, presso il cui studio in Frosinone, largo Aonio Paleario n. 7
e elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
con l'inoltro degli atti al P.M. in sede OGGETTO: Ricorso ex art. 337 ter, comma 3, c.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da verbale di udienza del 14/10/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso del 11/10/2024, ha chiesto di dirimere Parte_1
l'insanabile contrasto sorto con il resistente in merito ai figli minori e Per_1
affidati ad entrambi i genitori con decreto di accoglimento del Per_2
05/03/2021, emesso nel procedimento R.G. n. 186/2020 inerente i provvedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis ss. c.c..
2 - In particolare, la ricorrente allegava di aver riscontrato nei bambini dei cambiamenti a livello emotivo e comportamentale, che si concretizzavano in episodi di pianto e nervosismo, presumibilmente sintomatici di difficolta nella relazione con il padre e, volendo sottoporli ad un colloquio psicologico, al fine di verificare la sussistenza della necessita di intraprendere un percorso terapeutico di supporto, stante la negazione del consenso da parte del CP_1
chiedeva a codesto Tribunale di risolvere il conflitto insorto, adottando la decisione piu idonea a tutelare l'interesse superiore dei minori.
3 - Si costituiva in giudizio il resistente, il quale osservava di non aver notato cambiamenti umorali e comportamentali nei figli, che frequentava quasi giornalmente e concludeva, in via principale, con domanda di rigetto ed, in via subordinata, chiedendo l'adozione dei provvedimenti ritenuti utili nell'interesse dei minori.
4 - Nel corso del giudizio la ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17
n. 1 c.p.c. ed, in data 27/05/2025, dopo la precisazione delle conclusioni, veniva disposto rinvio per la discussione orale. sostegno per i figli minori, già avviato, al fine di far emergere eventuali disagi relazionali ed adottare le opportune misure protettive.
Le parti, quindi, chiedevano che il Tribunale desse atto della cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
5 - Rimessa la causa al Collegio dal relatore Presidente, il Tribunale ritiene che nulla osta all'accoglibilita della domanda congiunta espresse dalle parti, essendo sopravvenuto un accordo tra le stesse a tutela degli interessi degli minori, che elimina la necessita di una decisione giudiziaria, con conseguente estinzione del procedimento.
6 - Le spese di lite vanno compensate, trattandosi di sopravvenuto accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
1 Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento.
2 Spese di lite compensate.
Così deciso in Frosinone, il 30/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Buscema 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 - In occasione dell'udienza del 14/10/2025, i difensori delle parti davano atto congiuntamente che i propri assistiti avevano nominato di comune accordo uno specialista neuropsichiatra, per intraprendere un percorso di