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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 12347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12347 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 17310/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EP ET ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 17310/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Nazario Parte_1
Sauro 16, presso lo studio dell'avv. FYRIGOS ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Brighenti 23, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Interna
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale l Controparte_2
ottenere la declaratoria di illegittimità (e il conseguente
[...]
annullamento) dell'ordinanza-ingiunzione n.474/025 notificatagli, basata sul Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 28 gennaio 2020, deducendo e documentando che le somme portate da detto Verbale erano già state pagate.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio il convenuto che deduceva di avere provveduto, prima della notifica del ricorso, all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, producendo il relativo documento, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna, assente la difesa ricorrente, la difesa dell' insisteva nelle proprie richieste;
alla stessa udienza la CP_1
causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto provvedimento da parte dell' , nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 CP_1
c.p.c., di annullamento in autotutela del provvedimento oggetto del giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
2 Le spese del giudizio, stante l'avvenuta emissione del provvedimento di annullamento in data antecedente quella di notifica del ricorso, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite..
Roma, 1 dicembre 2025
Il Giudice
EP ET
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EP ET ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 17310/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Nazario Parte_1
Sauro 16, presso lo studio dell'avv. FYRIGOS ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Maria Brighenti 23, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Interna
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale l Controparte_2
ottenere la declaratoria di illegittimità (e il conseguente
[...]
annullamento) dell'ordinanza-ingiunzione n.474/025 notificatagli, basata sul Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 28 gennaio 2020, deducendo e documentando che le somme portate da detto Verbale erano già state pagate.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio il convenuto che deduceva di avere provveduto, prima della notifica del ricorso, all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, producendo il relativo documento, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna, assente la difesa ricorrente, la difesa dell' insisteva nelle proprie richieste;
alla stessa udienza la CP_1
causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto provvedimento da parte dell' , nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 CP_1
c.p.c., di annullamento in autotutela del provvedimento oggetto del giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
2 Le spese del giudizio, stante l'avvenuta emissione del provvedimento di annullamento in data antecedente quella di notifica del ricorso, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite..
Roma, 1 dicembre 2025
Il Giudice
EP ET
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