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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti LOVELLI Cosimo e OLIVIERO Daniele, elettivamente domiciliato in Potenza, via del Gallitello n. 116/b
RICORRENTE
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti NUCCIARONE Ugo e TESTA
Antonella
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.06.2024, chiedeva di accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione di € 3.369,66 che gli era stata avanzata dall' , di dichiarare l'irripetibilità di tale somma e, quindi, di annullare il relativo CP_1 provvedimento restitutorio, nonché di condannare l alla restituzione delle somme già CP_1
trattenute a titolo di indebito.
Premetteva che l , il 17.05.2023, gli aveva comunicato che la sua domanda di CP_1
indennizzo per cessata attività commerciale (presentata il 25.03.2019), n. 043-
190005010187, era stata accolta e che avrebbe quindi ricevuto, per il periodo 1.12.2019 -
pagina 1 di 7 1.04.2021, in ragione di previste rate mensili di € 513,01, una cifra complessiva lorda di €
8.933,95; deduceva che egli, precedentemente, aveva fatto richiesta di Assegno Sociale, n.
078-1900040113004, erogatogli dall'Istituto a decorrere dall'1.04.2021.
Rappresentava che, a causa del ritardo registrato dall' nel riconoscergli l'indennizzo, si CP_1 era ritrovato a beneficiare in contemporanea di due prestazioni previdenziali (l'indennità per cessata attività commerciale e l'Assegno Sociale), il che aveva comportato il superamento della soglia reddituale necessaria a fruire dell'Assegno Sociale e, per l'effetto, l'indebito oggetto di controversia.
A sostegno della domanda, deduceva che non poteva trovare applicazione la regola civilistica generale della ripetizione dell'indebito, ma quella dell'irripetibilità, ciò in considerazione del fatto che non poteva ritenersi addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta, visto il proprio affidamento incolpevole;
evidenziava che l'indebito assistenziale, determinato da sopravvenuta carenza del requisito reddituale, fatta eccezione per i casi di dolo, era ripetibile solo per il periodo posteriore al provvedimento accertativo di tale carenza.
Evidenziava che le due prestazioni percepite (indennizzo per cessata attività commerciale e
Assegno Sociale) dovevano intendersi autonome e perfettamente cumulabili, dacché
l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata da parte resistente.
Si costituiva l , chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendone l'infondatezza, dato che CP_1
non potevano essere mosse censure al proprio operato;
infatti, esso aveva CP_1
tempestivamente richiesto in restituzione, il 2.02.2024, somme -già erogate, ma non dovute per avvenuto superamento delle soglie reddituali- indebitamente percepite dal
[...]
negli anni 2023 e 2024 a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 della L. Parte_1
448/01 (che prevede un limite reddituale di € 9.156,94) e di Assegno Sociale (con limite di reddito fissato ad € 5.657,99).
Specificava che le variazioni reddituali che avevano reso necessario il ricalcolo delle prestazioni di spettanza del ricorrente non erano state provocate dalla liquidazione dell'indennizzo di cessata attività commerciale, ma da “redditi altri”, così specificamente indicati: “nell'anno 2023 il ricorrente ha percepito, oltre all'Assegno Sociale per € 9.092,81
(importo rilevante ai fini del reddito da calcolarsi per il diritto alla maggiorazione sociale, v.
Cass. civ., sez. lav., 08/03/2023, n.6950), anche ulteriori redditi per pagamenti vari, €
1.375,82, e per pensione agli eredi, € 4.256,61, per complessivi € 13.349,42, importo di gran lunga superiore al limite di reddito per consentire il diritto alla maggiorazione, per l'anno 2023 pari a € 9.156,94; nell'anno 2024, a seguito della liquidazione della pensione di vecchiaia cat.
pagina 2 di 7 n. 021-190036024220 con decorrenza 01/01/2024, per € 611,77 mensili per 13 Pt_2 mensilità, il ricorrente aveva superato il limite di reddito per il diritto all'intera prestazione di
Assegno Sociale, fissato per tale anno in € 5.657,99.”
Evidenziava la tempestività e correttezza dell'azione amministrativa e la recuperabilità delle somme, come poteva evincersi dall'art. 13, comma 2, L. n. 412/91 che, in tema di adempimenti richiesti ai titolari di prestazioni collegate al reddito, prescrive: “L' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In ultimo, l osservava che nel caso in esame non si era determinato alcun legittimo CP_1
affidamento del ricorrente, né poteva sostenersi che costui avesse agito in buonafede rispetto alle percezioni ottenute;
questo perché egli, sin da subito, aveva avuto piena contezza dei redditi percepiti, che avevano determinato le variazioni indicate e, quindi, il venir meno dei requisiti per le prestazioni previdenziali.
Parte resistente insisteva per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con la acquisizione della documentazione depositata dalle parti, visto il suo tenore documentale.
2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
3. Occorre premettere che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 13 della
L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , del relativo termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. 13, non è CP_1
applicabile alla fattispecie in esame.
Tale disposizione, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav.
Sent del 2/12/2019 n. 31373) così come di merito (cfr. Corte appello Torino sez. lav.,
06/10/2020, n. 313), è infatti volta a disciplinare l'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non anche a prestazioni assistenziali, quali sono l'Assegno Sociale ela maggiorazione sociale, non potendosi in ogni caso adottare un'interpretazione analogica delle norme sull'indebito, in ragione del loro carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.
pagina 3 di 7 Nello specifico, è stato sostenuto in modo condivisibile che “All'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L.
412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Ciò perché il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.” (cfr. Corte appello Torino sez. lav., 06/10/2020, n.
313).
Con riferimento all'indebito assistenziale, derivante dalla carenza/mancanza del requisito reddituale, la S.C. ha quindi affermato che vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente (cfr. sentenze nn.
26036/19, 28771/18, 13223/20, 13915/21, 5606/23).
La S.C. ha pure osservato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' , al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di CP_1
accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali (il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del
2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' CP_1
in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia).
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1
pagina 4 di 7 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale ed all'art. 13 cit., comma 6, che stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8", devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria (da cui discende che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione).
La S.C., nelle citate pronunzie, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità, quindi, “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile” (v. Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223).
Vertendosi, nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, costituito da prestazioni erogate dall'Istituto previdenziale al a titolo di Assegno Sociale Parte_1
e maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/01, non può, dunque, farsi applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale)
3.1 Con riguardo alla buona fede del percettore, la Corte di cassazione ha avuto modo di ripercorrere le previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale, di cui si è accennato nel precedente paragrafo.
In particolare, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l già conosce: l'affidamento riposto dal CP_1 CP_1
percettore nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_1
Infine, (secondo una considerazione effettuata a proposito dell'indebito previdenziale, ma valida sul piano logico-giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale,
pagina 5 di 7 ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Pertanto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità, “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915;
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio
2023).
4. Applicando i principi appena esposti al caso in esame, si segnala che l ha disposto il CP_1
recupero di somme erogate al nel periodo dal 1.01.2023 al 29.02.2024, Parte_1
pari ad euro 3.369,86 e, quindi, in un periodo antecedente alla comunicazione del 5.02.2024, sebbene i redditi che avevano determinato il superamento dei limiti risultassero comunicati/conoscibili.
Inoltre, l non ha dimostrato il dolo dell'accipiens (provando che il ricorrente avesse CP_1
dichiarato redditi non conformi).
La domanda va quindi accolta;
di conseguenza, il recupero effettuato dall' con CP_1
provvedimento del 5.02.2024 risulta non dovuto per le somme erogate per il periodo antecedente alla comunicazione del 5.02.2024; da ciò discende, inoltre, che le somme eventualmente già conseguite dall in restituzione devono essere rese al CP_1 [...]
. Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
pagina 6 di 7 1.In accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto il recupero operato dall' nei confronti CP_1
di con provvedimento del 5.02.2024 per le somme erogate riferite Parte_1
a data antecedente al 5.02.2024 e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
, alla restituzione in favore di
[...] Parte_1
delle somme già eventualmente recuperate;
2.Condanna l al pagamento Controparte_1 in favore di delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per Parte_1
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, con distrazione.
Campobasso, 13 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti LOVELLI Cosimo e OLIVIERO Daniele, elettivamente domiciliato in Potenza, via del Gallitello n. 116/b
RICORRENTE
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti NUCCIARONE Ugo e TESTA
Antonella
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.06.2024, chiedeva di accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione di € 3.369,66 che gli era stata avanzata dall' , di dichiarare l'irripetibilità di tale somma e, quindi, di annullare il relativo CP_1 provvedimento restitutorio, nonché di condannare l alla restituzione delle somme già CP_1
trattenute a titolo di indebito.
Premetteva che l , il 17.05.2023, gli aveva comunicato che la sua domanda di CP_1
indennizzo per cessata attività commerciale (presentata il 25.03.2019), n. 043-
190005010187, era stata accolta e che avrebbe quindi ricevuto, per il periodo 1.12.2019 -
pagina 1 di 7 1.04.2021, in ragione di previste rate mensili di € 513,01, una cifra complessiva lorda di €
8.933,95; deduceva che egli, precedentemente, aveva fatto richiesta di Assegno Sociale, n.
078-1900040113004, erogatogli dall'Istituto a decorrere dall'1.04.2021.
Rappresentava che, a causa del ritardo registrato dall' nel riconoscergli l'indennizzo, si CP_1 era ritrovato a beneficiare in contemporanea di due prestazioni previdenziali (l'indennità per cessata attività commerciale e l'Assegno Sociale), il che aveva comportato il superamento della soglia reddituale necessaria a fruire dell'Assegno Sociale e, per l'effetto, l'indebito oggetto di controversia.
A sostegno della domanda, deduceva che non poteva trovare applicazione la regola civilistica generale della ripetizione dell'indebito, ma quella dell'irripetibilità, ciò in considerazione del fatto che non poteva ritenersi addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta, visto il proprio affidamento incolpevole;
evidenziava che l'indebito assistenziale, determinato da sopravvenuta carenza del requisito reddituale, fatta eccezione per i casi di dolo, era ripetibile solo per il periodo posteriore al provvedimento accertativo di tale carenza.
Evidenziava che le due prestazioni percepite (indennizzo per cessata attività commerciale e
Assegno Sociale) dovevano intendersi autonome e perfettamente cumulabili, dacché
l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata da parte resistente.
Si costituiva l , chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendone l'infondatezza, dato che CP_1
non potevano essere mosse censure al proprio operato;
infatti, esso aveva CP_1
tempestivamente richiesto in restituzione, il 2.02.2024, somme -già erogate, ma non dovute per avvenuto superamento delle soglie reddituali- indebitamente percepite dal
[...]
negli anni 2023 e 2024 a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 della L. Parte_1
448/01 (che prevede un limite reddituale di € 9.156,94) e di Assegno Sociale (con limite di reddito fissato ad € 5.657,99).
Specificava che le variazioni reddituali che avevano reso necessario il ricalcolo delle prestazioni di spettanza del ricorrente non erano state provocate dalla liquidazione dell'indennizzo di cessata attività commerciale, ma da “redditi altri”, così specificamente indicati: “nell'anno 2023 il ricorrente ha percepito, oltre all'Assegno Sociale per € 9.092,81
(importo rilevante ai fini del reddito da calcolarsi per il diritto alla maggiorazione sociale, v.
Cass. civ., sez. lav., 08/03/2023, n.6950), anche ulteriori redditi per pagamenti vari, €
1.375,82, e per pensione agli eredi, € 4.256,61, per complessivi € 13.349,42, importo di gran lunga superiore al limite di reddito per consentire il diritto alla maggiorazione, per l'anno 2023 pari a € 9.156,94; nell'anno 2024, a seguito della liquidazione della pensione di vecchiaia cat.
pagina 2 di 7 n. 021-190036024220 con decorrenza 01/01/2024, per € 611,77 mensili per 13 Pt_2 mensilità, il ricorrente aveva superato il limite di reddito per il diritto all'intera prestazione di
Assegno Sociale, fissato per tale anno in € 5.657,99.”
Evidenziava la tempestività e correttezza dell'azione amministrativa e la recuperabilità delle somme, come poteva evincersi dall'art. 13, comma 2, L. n. 412/91 che, in tema di adempimenti richiesti ai titolari di prestazioni collegate al reddito, prescrive: “L' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In ultimo, l osservava che nel caso in esame non si era determinato alcun legittimo CP_1
affidamento del ricorrente, né poteva sostenersi che costui avesse agito in buonafede rispetto alle percezioni ottenute;
questo perché egli, sin da subito, aveva avuto piena contezza dei redditi percepiti, che avevano determinato le variazioni indicate e, quindi, il venir meno dei requisiti per le prestazioni previdenziali.
Parte resistente insisteva per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con la acquisizione della documentazione depositata dalle parti, visto il suo tenore documentale.
2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
3. Occorre premettere che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 13 della
L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , del relativo termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. 13, non è CP_1
applicabile alla fattispecie in esame.
Tale disposizione, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav.
Sent del 2/12/2019 n. 31373) così come di merito (cfr. Corte appello Torino sez. lav.,
06/10/2020, n. 313), è infatti volta a disciplinare l'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non anche a prestazioni assistenziali, quali sono l'Assegno Sociale ela maggiorazione sociale, non potendosi in ogni caso adottare un'interpretazione analogica delle norme sull'indebito, in ragione del loro carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.
pagina 3 di 7 Nello specifico, è stato sostenuto in modo condivisibile che “All'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L.
412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Ciò perché il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.” (cfr. Corte appello Torino sez. lav., 06/10/2020, n.
313).
Con riferimento all'indebito assistenziale, derivante dalla carenza/mancanza del requisito reddituale, la S.C. ha quindi affermato che vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente (cfr. sentenze nn.
26036/19, 28771/18, 13223/20, 13915/21, 5606/23).
La S.C. ha pure osservato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' , al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di CP_1
accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali (il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del
2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' CP_1
in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia).
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1
pagina 4 di 7 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale ed all'art. 13 cit., comma 6, che stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8", devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria (da cui discende che essi non devono comunicare all la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione).
La S.C., nelle citate pronunzie, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità, quindi, “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile” (v. Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223).
Vertendosi, nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, costituito da prestazioni erogate dall'Istituto previdenziale al a titolo di Assegno Sociale Parte_1
e maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/01, non può, dunque, farsi applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale)
3.1 Con riguardo alla buona fede del percettore, la Corte di cassazione ha avuto modo di ripercorrere le previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale, di cui si è accennato nel precedente paragrafo.
In particolare, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l già conosce: l'affidamento riposto dal CP_1 CP_1
percettore nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_1
Infine, (secondo una considerazione effettuata a proposito dell'indebito previdenziale, ma valida sul piano logico-giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale,
pagina 5 di 7 ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Pertanto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità, “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915;
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio
2023).
4. Applicando i principi appena esposti al caso in esame, si segnala che l ha disposto il CP_1
recupero di somme erogate al nel periodo dal 1.01.2023 al 29.02.2024, Parte_1
pari ad euro 3.369,86 e, quindi, in un periodo antecedente alla comunicazione del 5.02.2024, sebbene i redditi che avevano determinato il superamento dei limiti risultassero comunicati/conoscibili.
Inoltre, l non ha dimostrato il dolo dell'accipiens (provando che il ricorrente avesse CP_1
dichiarato redditi non conformi).
La domanda va quindi accolta;
di conseguenza, il recupero effettuato dall' con CP_1
provvedimento del 5.02.2024 risulta non dovuto per le somme erogate per il periodo antecedente alla comunicazione del 5.02.2024; da ciò discende, inoltre, che le somme eventualmente già conseguite dall in restituzione devono essere rese al CP_1 [...]
. Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
pagina 6 di 7 1.In accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto il recupero operato dall' nei confronti CP_1
di con provvedimento del 5.02.2024 per le somme erogate riferite Parte_1
a data antecedente al 5.02.2024 e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
, alla restituzione in favore di
[...] Parte_1
delle somme già eventualmente recuperate;
2.Condanna l al pagamento Controparte_1 in favore di delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per Parte_1
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, con distrazione.
Campobasso, 13 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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