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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1979/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1979/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
554/2023 del 21/04/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. GUASTELLA SERGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede Controparte_2 in Catania Corso Italia n. 104, P.I. , con il patrocinio dell'avv. CARBONARO P.IVA_1
ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/04/2025, la causa veniva assunta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE
Piaccia al Tribunale, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare e/o comunque ritenere infondata la pretesa creditoria riportata nell'opposto decreto ingiuntivo annullandolo e/o revocandolo in tutto o in parte per i motivi esposti in narrativa;
il tutto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed ai compensi difensivi.
OPPOSTA
Piaccia al Tribunale:
- nel merito rigettare l'opposizione e la domanda proposte dall'attore Controparte_1 perché inammissibili, indimostrate ed infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 554/2023 emesso in data 21/04/2023 dall'adito Tribunale nel proc. iscritto al n. 1171/2023;
pagina 1 di 5 - in estremo subordine, ma senza recesso e solo nella non temuta ipotesi in cui non venga verificata la sottoscrizione apposta alla domanda di finanziamento, anche in riconvenzionale, ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero anche ex art. 2041 c.c. condannare l'opponente alla restituzione ed al pagamento in favore della della somma di euro 23.137,96 per la sorte capitale cui si è indebitamente arricchito a CP_2 seguito dell'erogazione avvenuta in data 03/03/2015 (doc. 12), oltre gli intessi moratori legali maturati e maturandi dalla data di erogazione, ovvero dalla domanda, sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria di legge;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di opposizione ex art. 91 c.p.c. da liquidarsi nella misura prevista per valore dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge (c.p.a. ed i.v.a.), nonché condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche d'ufficio ed equitativamente determinata.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 554/2023 del 21/04/2023 veniva ingiunto ad di Controparte_1 pagare alla la somma di € 31.703,43, oltre interessi e spese, credito derivante da un CP_2 finanziamento pubblico agevolato dell'importo di € 30.500,00 richiesto dall' con CP_1 domanda del 6/03/2014 ed erogato da il 3/03/2015 mediante bonifico. CP_2
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è infondata e deve pertanto Controparte_1 essere rigettata. Preliminarmente deve essere confermata l'inammissibilità per tardività della memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. dell'opponente in quanto depositata il 28/11/2023 oltre il termine di quaranta giorni della prima udienza, fissata in citazione, cioè il 5 gennaio 2024, come già evidenziato con l'ordinanza del 10/01/2024. Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. – a tenore del quale “Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato” – non è rilevante ai fini del rispetto dei termini a comparire e non determina la riapertura dei termini di decadenza per il convenuto previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c., diversamente da quanto accade nel caso di applicazione dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.. Questo principio appare applicabile anche ai processi disciplinati dal cd. “ ”, non CP_3 essendo stata modificata la norma di cui all'art. 168-bis quarto comma c.p.c. ed avendo l'art. 171-bis comma 3 c.p.c. dettato una disciplina analoga a quella di cui all'art. 168-bis quinto comma c.p.c. stabilendo che il giudice, quando non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter; da tale norma si evince che solo nel caso di differimento dell'udienza disposta dal giudice, muta la data di decorrenza dei termini ex art. 171-ter cpc. L'interpretazione in questione appare supportata anche da esigenze sistematiche e di parità processuale tra le parti, non essendo ragionevole che l'udienza indicata in citazione e scelta dall'attore costituisca il riferimento solo per i termini di decadenza del convenuto e non anche per quelli successivi dell'attore previsti dall'art. 171-ter n. 1) cpc. Va peraltro evidenziato che nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso da questo Giudice si è statuito testualmente “che non appare necessario fissare una nuova udienza di comparizione, considerata la data già fissata dall'attore in citazione”. Alla luce di quanto esposto, sono inammissibili i disconoscimenti effettuati dall'opponente nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 28/11/2023. Tanto premesso, risulta dai documenti in atti che con domanda di finanziamento ex art. 52 comma 1 lett. b) L.R. 32/2000 sottoscritta in data 06/03/2014 con firma autenticata dal funzionario della , C.F. , nato a CP_2 Controparte_1 C.F._1
Ragusa il 08/01/1971, quale titolare dell'impresa individuale “GREEN BUILDING DI ARANCIO ALESSANDRO” richiedeva alla la concessione di un finanziamento CP_2 pubblico agevolato per artigiani afferente il credito di esercizio dell'importo di euro 30.500,00 da rimborsare mediante il pagamento di n. 29 addebiti mensili in conto (cfr. doc. 4 dell'opposta). L' , a supporto della richiesta di finanziamento, ha consegnato alla i seguenti CP_1 CP_2 documenti: pagina 3 di 5 - dichiarazione sostitutiva di notorietà da lui sottoscritta il 04/03/2014 (doc. 5).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da lui sottoscritta il 04/03/2014 con allegato il proprio documento di identità (doc. 6);
- dichiarazione sostitutiva di notorietà da lui sottoscritta il 04/03/2014 relativa al regime di separazione patrimoniale (doc. 7);
- modello unico 2013 (doc. 8);
- pec di trasmissione con allegata la sua dichiarazione IVA (doc. 9);
- modulo di addebito RID da lui sottoscritto il 04/03/2014 (doc. 10) per la restituzione delle rate di rimborso del finanziamento e comunicazione proprio IBAN;
- disposizione di pagamento in favore di delle spese istruttorie a mezzo bonifico da lui CP_2 sottoscritta (doc 11). La in data 03/03/2015 ha erogato all'odierno opponente il finanziamento richiesto CP_2 mediante bonifico sul conto corrente indicato nella richiesta dell' , per un importo di € CP_1
29.305,93 (doc. nn. 10 e 12). Tanto premesso in punto di fatto, il disconoscimento effettuato dall'opponente in citazione appare del tutto generico, non avendo lo stesso negato di avere sottoscritto una domanda di finanziamento alla limitandosi a eccepire che la copia prodotta sarebbe difforme CP_2 dall'originale sottoscritto senza tuttavia spiegare sotto quale aspetto. Quanto alla contestazione di non avere ricevuto l'erogazione del finanziamento, la stessa è infondata avendo prodotto la ricevuta del bonifico sul conto n. CP_2
[...]CC0011027406 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia n. 1 di Ragusa, intestato ad e da lui indicato nel modulo sottoscritto il Controparte_1
4/03/2014. È parimenti infondato il motivo di opposizione relativo all'invalidità della procura generale alle liti rilasciata da all'avv. Alessandro Carbonaro in data 26/10/2016. CP_2
Risulta dagli atti che il legale rappresentante della arch. ha rilasciato CP_2 Controparte_4 all'avv. Alessandro Carbonaro la procura generali alle liti in data 26/10/2016, autenticata dal Notaio dott. da Catania, rep. n. 279178. Persona_1
L'arch. era legale rappresentate pro tempore di in quanto nominato Controparte_4 CP_2
Commissario ad acta con Decreto dell'assessore regionale n. 2351 del 03/08/2016 per la durata di sei mesi e quindi munito dei relativi poteri rappresentativi dell'Ente. È irrilevante la circostanza che successivamente, nel 2021, sia stato nominato un nuovo consiglio d'amministrazione di CP_2
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83, 2° co. cod. proc. civ., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava;
ciò vale anche nel caso che la società sia posta in liquidazione ed il legale rappresentante, che abbia rilasciato la procura, sia sostituito dal liquidatore” (Cass. n. 11847/2007; n. 32880/2019). Alla luce di quanto esposto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2023 del 21/04/2023 deve essere rigettata, con conseguente conferma definitiva della sua efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1979/2023: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2023 del 21/04/2023, con conseguente conferma definitiva della sua efficacia esecutiva CONDANNA a rimborsare a parte oppostale spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 05/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1979/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
554/2023 del 21/04/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. GUASTELLA SERGIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede Controparte_2 in Catania Corso Italia n. 104, P.I. , con il patrocinio dell'avv. CARBONARO P.IVA_1
ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/04/2025, la causa veniva assunta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE
Piaccia al Tribunale, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare e/o comunque ritenere infondata la pretesa creditoria riportata nell'opposto decreto ingiuntivo annullandolo e/o revocandolo in tutto o in parte per i motivi esposti in narrativa;
il tutto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed ai compensi difensivi.
OPPOSTA
Piaccia al Tribunale:
- nel merito rigettare l'opposizione e la domanda proposte dall'attore Controparte_1 perché inammissibili, indimostrate ed infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 554/2023 emesso in data 21/04/2023 dall'adito Tribunale nel proc. iscritto al n. 1171/2023;
pagina 1 di 5 - in estremo subordine, ma senza recesso e solo nella non temuta ipotesi in cui non venga verificata la sottoscrizione apposta alla domanda di finanziamento, anche in riconvenzionale, ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero anche ex art. 2041 c.c. condannare l'opponente alla restituzione ed al pagamento in favore della della somma di euro 23.137,96 per la sorte capitale cui si è indebitamente arricchito a CP_2 seguito dell'erogazione avvenuta in data 03/03/2015 (doc. 12), oltre gli intessi moratori legali maturati e maturandi dalla data di erogazione, ovvero dalla domanda, sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria di legge;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di opposizione ex art. 91 c.p.c. da liquidarsi nella misura prevista per valore dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge (c.p.a. ed i.v.a.), nonché condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche d'ufficio ed equitativamente determinata.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 554/2023 del 21/04/2023 veniva ingiunto ad di Controparte_1 pagare alla la somma di € 31.703,43, oltre interessi e spese, credito derivante da un CP_2 finanziamento pubblico agevolato dell'importo di € 30.500,00 richiesto dall' con CP_1 domanda del 6/03/2014 ed erogato da il 3/03/2015 mediante bonifico. CP_2
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è infondata e deve pertanto Controparte_1 essere rigettata. Preliminarmente deve essere confermata l'inammissibilità per tardività della memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. dell'opponente in quanto depositata il 28/11/2023 oltre il termine di quaranta giorni della prima udienza, fissata in citazione, cioè il 5 gennaio 2024, come già evidenziato con l'ordinanza del 10/01/2024. Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. – a tenore del quale “Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato” – non è rilevante ai fini del rispetto dei termini a comparire e non determina la riapertura dei termini di decadenza per il convenuto previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c., diversamente da quanto accade nel caso di applicazione dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.. Questo principio appare applicabile anche ai processi disciplinati dal cd. “ ”, non CP_3 essendo stata modificata la norma di cui all'art. 168-bis quarto comma c.p.c. ed avendo l'art. 171-bis comma 3 c.p.c. dettato una disciplina analoga a quella di cui all'art. 168-bis quinto comma c.p.c. stabilendo che il giudice, quando non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter; da tale norma si evince che solo nel caso di differimento dell'udienza disposta dal giudice, muta la data di decorrenza dei termini ex art. 171-ter cpc. L'interpretazione in questione appare supportata anche da esigenze sistematiche e di parità processuale tra le parti, non essendo ragionevole che l'udienza indicata in citazione e scelta dall'attore costituisca il riferimento solo per i termini di decadenza del convenuto e non anche per quelli successivi dell'attore previsti dall'art. 171-ter n. 1) cpc. Va peraltro evidenziato che nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso da questo Giudice si è statuito testualmente “che non appare necessario fissare una nuova udienza di comparizione, considerata la data già fissata dall'attore in citazione”. Alla luce di quanto esposto, sono inammissibili i disconoscimenti effettuati dall'opponente nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 28/11/2023. Tanto premesso, risulta dai documenti in atti che con domanda di finanziamento ex art. 52 comma 1 lett. b) L.R. 32/2000 sottoscritta in data 06/03/2014 con firma autenticata dal funzionario della , C.F. , nato a CP_2 Controparte_1 C.F._1
Ragusa il 08/01/1971, quale titolare dell'impresa individuale “GREEN BUILDING DI ARANCIO ALESSANDRO” richiedeva alla la concessione di un finanziamento CP_2 pubblico agevolato per artigiani afferente il credito di esercizio dell'importo di euro 30.500,00 da rimborsare mediante il pagamento di n. 29 addebiti mensili in conto (cfr. doc. 4 dell'opposta). L' , a supporto della richiesta di finanziamento, ha consegnato alla i seguenti CP_1 CP_2 documenti: pagina 3 di 5 - dichiarazione sostitutiva di notorietà da lui sottoscritta il 04/03/2014 (doc. 5).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da lui sottoscritta il 04/03/2014 con allegato il proprio documento di identità (doc. 6);
- dichiarazione sostitutiva di notorietà da lui sottoscritta il 04/03/2014 relativa al regime di separazione patrimoniale (doc. 7);
- modello unico 2013 (doc. 8);
- pec di trasmissione con allegata la sua dichiarazione IVA (doc. 9);
- modulo di addebito RID da lui sottoscritto il 04/03/2014 (doc. 10) per la restituzione delle rate di rimborso del finanziamento e comunicazione proprio IBAN;
- disposizione di pagamento in favore di delle spese istruttorie a mezzo bonifico da lui CP_2 sottoscritta (doc 11). La in data 03/03/2015 ha erogato all'odierno opponente il finanziamento richiesto CP_2 mediante bonifico sul conto corrente indicato nella richiesta dell' , per un importo di € CP_1
29.305,93 (doc. nn. 10 e 12). Tanto premesso in punto di fatto, il disconoscimento effettuato dall'opponente in citazione appare del tutto generico, non avendo lo stesso negato di avere sottoscritto una domanda di finanziamento alla limitandosi a eccepire che la copia prodotta sarebbe difforme CP_2 dall'originale sottoscritto senza tuttavia spiegare sotto quale aspetto. Quanto alla contestazione di non avere ricevuto l'erogazione del finanziamento, la stessa è infondata avendo prodotto la ricevuta del bonifico sul conto n. CP_2
[...]CC0011027406 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia n. 1 di Ragusa, intestato ad e da lui indicato nel modulo sottoscritto il Controparte_1
4/03/2014. È parimenti infondato il motivo di opposizione relativo all'invalidità della procura generale alle liti rilasciata da all'avv. Alessandro Carbonaro in data 26/10/2016. CP_2
Risulta dagli atti che il legale rappresentante della arch. ha rilasciato CP_2 Controparte_4 all'avv. Alessandro Carbonaro la procura generali alle liti in data 26/10/2016, autenticata dal Notaio dott. da Catania, rep. n. 279178. Persona_1
L'arch. era legale rappresentate pro tempore di in quanto nominato Controparte_4 CP_2
Commissario ad acta con Decreto dell'assessore regionale n. 2351 del 03/08/2016 per la durata di sei mesi e quindi munito dei relativi poteri rappresentativi dell'Ente. È irrilevante la circostanza che successivamente, nel 2021, sia stato nominato un nuovo consiglio d'amministrazione di CP_2
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83, 2° co. cod. proc. civ., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava;
ciò vale anche nel caso che la società sia posta in liquidazione ed il legale rappresentante, che abbia rilasciato la procura, sia sostituito dal liquidatore” (Cass. n. 11847/2007; n. 32880/2019). Alla luce di quanto esposto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2023 del 21/04/2023 deve essere rigettata, con conseguente conferma definitiva della sua efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1979/2023: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2023 del 21/04/2023, con conseguente conferma definitiva della sua efficacia esecutiva CONDANNA a rimborsare a parte oppostale spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 05/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5