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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 26/11/2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 3962/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. ANTONIO PASCARELLA;
Parte_1 E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Vasculopatia cerebrale con atofia corticale, epilessia temporale dx con episodi di assenza plurisettimanali, artrosi cervicale con frequenti attacchi di vertigini, cervicalgia”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. La domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'aggravamento delle condizioni sanitarie intervenute in corso di causa (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019: “La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). All'udienza del 21/05/2025 il Giudice, infatti, alla luce del certificato del 28-6-2024 depositato nella presente fase di giudizio ed attestante crisi epilettiche plurisettimanali nonostante il trattamento farmacologico, laddove al momento dell'accesso peritale, come riferito dal CTU l'epilessia era controllata attraverso la terapia farmacologica praticata, ritenutane la necessità anche visto il tempo trascorso dalla visita (10-10-2022), disponeva un'integrazione di perizia da parte del dott. . Parte_2 Con integrazione di perizia depositata in data 18/11/2025, il CTU alla luce della documentazione depositata agli atti e del nuovo esame obiettivo eseguito in data 09/05/2025, riteneva la ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in considerazione della frequenza delle crisi epilettiche non controllate dalla terapia farmacologica e soprattutto dell'aggravamento della vasculopatia cerebrale con decadimento cognitivo. Quanto alla decorrenza il CTU retrodatava tale beneficio a giugno 2024, ancorandolo al certificato del 28-6-2024 sulla scorta del quale il giudicante disponeva l'integrazione della perizia. Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono essere senz'altro poste a base della decisione, né è stata avanzata avverso le stesse alcuna specifica contestazione da parte convenuta. Peraltro, va rilevato come a fronte del supplemento di perizia depositato dal CTU che ha riconosciuto il diritto invocato da giugno 2024, la stessa parte opponente non ha mosso alcuna censura in ordine alla decorrenza, chiedendo anzi la decisione. La domanda va conclusivamente accolta con riconoscimento in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento dal giugno 2024. Alla luce dell'esito complessivo delle due fasi del giudizio (rigetto in ATP e accoglimento con decorrenza praticamente coeva alla proposizione del giudizio di opposizione ad atp) compensa le CP_ spese di lite. Pone a carico dell' le spese di CTU.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento da giugno 2024;
- compensa le spese di lite, eccetto spese di CTU poste a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 26/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 26/11/2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 3962/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. ANTONIO PASCARELLA;
Parte_1 E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Vasculopatia cerebrale con atofia corticale, epilessia temporale dx con episodi di assenza plurisettimanali, artrosi cervicale con frequenti attacchi di vertigini, cervicalgia”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. La domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'aggravamento delle condizioni sanitarie intervenute in corso di causa (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019: “La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). All'udienza del 21/05/2025 il Giudice, infatti, alla luce del certificato del 28-6-2024 depositato nella presente fase di giudizio ed attestante crisi epilettiche plurisettimanali nonostante il trattamento farmacologico, laddove al momento dell'accesso peritale, come riferito dal CTU l'epilessia era controllata attraverso la terapia farmacologica praticata, ritenutane la necessità anche visto il tempo trascorso dalla visita (10-10-2022), disponeva un'integrazione di perizia da parte del dott. . Parte_2 Con integrazione di perizia depositata in data 18/11/2025, il CTU alla luce della documentazione depositata agli atti e del nuovo esame obiettivo eseguito in data 09/05/2025, riteneva la ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in considerazione della frequenza delle crisi epilettiche non controllate dalla terapia farmacologica e soprattutto dell'aggravamento della vasculopatia cerebrale con decadimento cognitivo. Quanto alla decorrenza il CTU retrodatava tale beneficio a giugno 2024, ancorandolo al certificato del 28-6-2024 sulla scorta del quale il giudicante disponeva l'integrazione della perizia. Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono essere senz'altro poste a base della decisione, né è stata avanzata avverso le stesse alcuna specifica contestazione da parte convenuta. Peraltro, va rilevato come a fronte del supplemento di perizia depositato dal CTU che ha riconosciuto il diritto invocato da giugno 2024, la stessa parte opponente non ha mosso alcuna censura in ordine alla decorrenza, chiedendo anzi la decisione. La domanda va conclusivamente accolta con riconoscimento in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento dal giugno 2024. Alla luce dell'esito complessivo delle due fasi del giudizio (rigetto in ATP e accoglimento con decorrenza praticamente coeva alla proposizione del giudizio di opposizione ad atp) compensa le CP_ spese di lite. Pone a carico dell' le spese di CTU.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento da giugno 2024;
- compensa le spese di lite, eccetto spese di CTU poste a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 26/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Fucci