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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 371 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. residente Parte_1 C.F._1
in Grosseto via Caravaggio 7, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
CECIARINI, con studio in Grosseto viale Ombrone 44 ove elegge domicilio,
giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
, CP_1 Controparte_2
con sede in Roma, in persona del legale
[...]
rappresentante.
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Opponente: "Si chiede che venga annullato e revocato il decreto opposto e sia respinta,
in quanto inammissibile, improcedibile, estinta per prescrizione e decadenza e comunque
infondata la domanda di condanna fatta da contro ing. CP_1 Parte_1
sia per i titoli dedotti in ricorso sia per altro eventuale titolo. Con vittoria di spese e
compensi di difesa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 ha Parte_1
rappresentato che in data 22 marzo 2024 gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 77/2024 (Rg. n. 236/2024), emesso in data 20 marzo 2024 dal
Tribunale di Grosseto, Sez. Lavoro, a istanza di parte convenuta, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 101.997,34 oltre accessori, a titolo di contributi obbligatori non versati dal 1998 al 2016 e relativi interessi e sanzioni. Tanto premesso il ricorrente, richiesta preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento opposto, ne ha avanzato richiesta di revoca in quanto (i) il credito risulterebbe prescritto ex art. 3, co. 9, l. 335/1995); (ii) sarebbe inammissibile il ricorso al procedimento monitorio in quanto la avrebbe dovuto avvalersi della riscossione CP_2
mediante ruolo esattoriale per il recupero del credito contributivo vantato;
(iii)
quest'ultimo sarebbe comunque inesistente.
2. Si è costituita in giudizio
[...]
-, in Controparte_3
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, instando per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte convenuta sottolineava, in particolare, l'insussistenza dell'intervenuta prescrizione alla luce delle reiterate interruzioni comprovate dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione.
Pag. 2 di 11 3. Acquisita la documentazione prodotta, fallito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa sul deposito di memorie conclusive mediante la presente sentenza di cui è stata data integrale e contestuale lettura.
***
4. L'opposizione è parzialmente fondata.
Sulla prescrizione dei crediti vantati da CP_1
5. Preliminarmente è utile individuare i caratteri principali dell'istituto della prescrizione dei crediti contributivi.
La disciplina è dettata dall'art. 3, comma 9, della Legge 335/1995 che così
statuisce: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni
aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di
denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria”.
Nel caso di specie è prevista, quindi, una prescrizione quinquennale riguardante anche i liberi professionisti alla stessa stregua del ricorrente.
A prescindere dalla circostanza, non pacifica, se le disposizioni del
D.Lgs. n. 509/1994 abbiano attribuito ai regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione (cfr., ad esempio, Corte Costituzionale n.
Pag. 3 di 11 254/2016 e Corte di Cassazione n. 24528/2024), gli enti previdenziali privatizzati possono certamente, nell'ambito della loro autonomia, disciplinare aspetti specifici del rapporto previdenziale, inclusi i termini e le modalità di decorrenza della prescrizione.
La giurisprudenza ha in tal senso ritenuto legittima la previsione di un termine differito che valorizzi il caso dell'omessa dichiarazione, ritenendo che il termine in esame possa essere differibile al momento dell'accertamento (cfr. la recente ordinanza Cass. n. 11011 del 27 aprile 2025, che – rigettando il ricorso di un professionista – ha stabilito che occorre distinguere tra dichiarazione presentata e dichiarazione omessa: nel primo caso, anche laddove essa fosse non conforme al vero, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazioni;
nell'altro caso, laddove il contribuente omette del tutto di inviare la comunicazione obbligatoria alla la prescrizione non CP_2
decorre se non dal momento dell'accertamento da parte dell'ente previdenziale.
In altri termini, si realizza una postergazione della decorrenza del dies a quo al momento in cui il soggetto creditore si avvede dell'inadempimento; cfr. anche,
in precedenza, Cass. ord. nn. 9113/2007 e 6259/2011 in relazione all'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576 - in tema di disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense - individuando, appunto, un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero).
5.1. Il Regolamento di Inarcassa non contiene disposizioni specifiche in materia di interruzione e sospensione della prescrizione;
trovano quindi applicazione le norme generali del codice civile. Del resto, il sistema delle comunicazioni
Pag. 4 di 11 obbligatorie e la decorrenza prefissata come da regolamento rendono più
agevole l'individuazione di atti interruttivi o cause di sospensione. E invero, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a, del regolamento generale di , il termine CP_1
prescrizionale per il pagamento dei contributi decorre dal termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio, fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, che coincide con il termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie all'Ente in relazione all'anno precedente. Così il citato art. 11.1: “Con il decorso di cinque anni si compiono le
seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti ad e di ogni relativo CP_1
accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti. La prescrizione decorre
dal termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio;
b) delle sanzioni per
l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della comunicazione obbligatoria di cui
all'art.
2. La prescrizione decorre dal termine ordinario previsto per la presentazione
della predetta comunicazione;
(…)”.
La sospensione (o differimento) della prescrizione presupporrebbe quindi l'individuazione di un comportamento del debitore intenzionalmente diretto a occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione attraverso, ad esempio, una condotta fraudolenta;
il che richiede un accertamento caso per caso della natura dell'omissione.
6. Nel caso di specie - avuto riguardo alla previsione del regolamento di e non essendo stata dedotta dall'ente la sussistenza di condotte dolose CP_1
del debitore - posto che i contributi previdenziali richiesti al ricorrente professionista, quale iscritto all'albo ingegneri, riguardano gli anni d'imposta dal 1998 al 2016, il termine di decorrenza ordinario per la prima annualità
(1998) è da individuarsi al 1° gennaio 2000.
Pag. 5 di 11 La questione che si pone a questo Tribunale è dunque quella di verificare se siano ravvisabili o no atti interruttivi della prescrizione che possano interessare
– ed eventualmente in che misura - i crediti contributivi del ricorrente , Pt_1
atteso che il decreto ingiuntivo opposto gli è stato pacificamente notificato in data 22 marzo 2024.
A giudizio di questo Tribunale i documenti prodotti in atti da parte resistente dal n. 9 al n. 19 sono da considerarsi a tutti gli effetti interruttivi del termine quinquennale ordinario decorrente dal termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio, fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, a partire dalla raccomandata del 6 agosto 2004 relativa ai crediti del
1998, il cui termine iniziale di decorrenza era fissato al 1° gennaio 2000, con compimento del termine prescrizionale massimo al 1° gennaio 2005.
Tuttavia, avuto riguardo alla circostanza che dopo l'atto interruttivo di cui alla nota prot. 0947823 di del 18.12.2007, notificato in data 11.1.2008 (doc. CP_1
14, con aggiornamento fino all'anno fiscale 2005 compreso) il successivo atto interruttivo risale al 2017 (nota protocollo n. 0533402 del 24 maggio 2017,
notificato il 5.6.2017, doc. 15), è evidente che sono prescritti gli anni fiscali dal
1998 al 2010 compreso, dal momento che l'efficacia interruttiva dell'atto riepilogativo notificato in data 11.1.2008 (doc. 14) copriva il termine prescrizionale fino al giorno 11.1.2013 (per tutte le annualità fino al 2005). IN
particolare, per l'annualità 2010 il dies a quo decorreva dal 1° gennaio 2012, con compimento della prescrizione al 1.1.2017; posto che l'atto interruttivo successivo risale al 5 giugno 2017, anche l'annualità 2010 è prescritta. Il che vale a maggior ragione per le annualità fiscali precedenti a partire dal 1998.
Pag. 6 di 11 Per l'anno fiscale 2011 il termine prescrizionale decorreva invece dal 1° gennaio
2013, la notifica del doc. 15 (avvenuta, si ripete, il 5 giungo 2017) ha interrotto il relativo termine, che sarebbe altrimenti scaduto il 1° gennaio 2018.
Tutte le altre raccomandate (dal doc. 16 al 19) sono state poi notificate infraquinquennalmente (anche per compiuta giacenza), prima del termine decorrente dal precedente invio interruttivo, con la conseguenza che devono ritenersi non prescritti i contributi dovuti, con relativi sanzioni e interessi, a partire dall'anno fiscale 2011 in avanti fino al 2016.
6.1. Dalla notifica di ciascun aggiornamento della posizione si evince come abbia fatto chiarezza sui crediti che fino alla data di invio della CP_1
raccomandata risultavano insoluti. Trattasi dunque di un riferimento a debiti già scaduti e non di una generica affermazione rivolta a pretese creditorie indeterminate ed eventuali. Con le dette missive ha rappresentato, CP_1
anche grazie all'estratto contabile a ciascuna di esse allegato, quali fossero i prospetti contributivi risultati insoluti.
In termini generali, sul tema degli effetti interruttivi della prescrizione è
intervenuta più volte la Corte di Cassazione, che ha chiarito quali siano i requisiti essenziali affinché un atto possa essere considerato “interruttivo”.
Secondo la Corte affinché un atto possa avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo effetto non è subordinato a rigidi requisiti di forma e non richiede, quindi, l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo
Pag. 7 di 11 sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cfr. Corte di Cassazione,
sentenza n. 24116 del 28 novembre 2016).
Sul quantum del credito ingiunto
7. In ragione di quanto sopra, i contributi previdenziali non prescritti per il periodo dall'anno fiscale di riferimento 2011 all'anno 2016 ammontano a euro
43.016,15 comprensivi di sanzioni e interessi (precisamente euro 22.211,94 per contributi ed euro 20.804,21 per sanzioni e interessi) elaborati al giorno 8 marzo
2024 (doc. 19 ), che devono essere maggiorati quindi di ulteriori CP_1
interessi fino al saldo.
8. Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso alla tutela monitoria da parte della nessun obbligo è ravvisabile in capo all'ente previdenziale CP_2
di avvalersi per il recupero coattivo esclusivamente del ruolo esattoriale. Lo
stesso regolamento della prevede il ricorso al ruolo come una possibilità CP_2
(art. 37, co. 6 reg.).
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente stabilito (cfr. ord. n. 925 del
10 gennaio 2024) che lo stesso eventuale annullamento dei ruoli (come avvenuto, nello specifico, con la legge n. 228/2012, che aveva disposto l'annullamento automatico di tutti i ruoli affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 1999) non comporta l'estinzione del diritto di credito sottostante. Ciò che viene meno è unicamente il titolo esecutivo (il ruolo) ovvero lo strumento speciale di riscossione coattiva. L'ente creditore conserva quindi la facoltà di agire per il recupero del proprio credito utilizzando gli ordinari
Pag. 8 di 11 strumenti di tutela previsti dall'ordinamento per i soggetti privati. Ciò che viene meno è unicamente il titolo esecutivo (il ruolo) ovvero lo strumento speciale di riscossione coattiva.
Si tratta di un orientamento condivisibile e consolidato, volto a escludere che l'estensione di regole pubblicistiche in favore degli enti soggetti al processo di privatizzazione ex D.lgs. 509/1994 possa pregiudicare l'esercizio da parte dell'ente previdenziale privatizzato delle ordinarie misure di tutela del credito apprestate in favore di qualunque soggetto privato (cfr. Cass. n. 11972/2020,
secondo cui, tra l'altro, “…L'”annullamento” del ruolo e la "eliminazione" contabile
del credito dallo stato patrimoniale, non pregiudicano in alcun modo l'esercizio da parte
dell'ente previdenziale delle ordinarie misure di tutela del credito apprestate ai soggetti
privati dall'ordinamento giuridico.. (…). La formula lessicale impiegata nella
disposizione legislativa richiamata non può, infatti, che essere posta in relazione allo
scopo perseguito con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a
mezzo ruoli: e tale scopo non prevede - in quanto non appare coerente come mezzo al
fine - la estinzione con atto "iure imperii" del rapporto obbligatorio sottostante al ruolo,
né la anticipata estinzione, rispetto all'ordinario termine prescrizionale, del credito in
titolarità all'ente previdenziale.”).
9. Infondate sono infine le residue eccezioni e deduzioni di parte opponente.
È bene ricordare che per le annualità in contestazione, come sopra delimitate in ragione dell'accolta eccezione di prescrizione, l'imposizione ha a oggetto la sola contribuzione minima, che si ricollega agli scopi solidaristici della previdenza di categoria e ha come obiettivo quello di assicurare il finanziamento dell'ente.
Irrilevante quindi ogni deduzione in tema di effettività dell'attività
professionale svolta e di presenza o consistenza del reddito imponibile.
Pag. 9 di 11 Da ultimo si osserva che peraltro - con riguardo all'invocato esonero del versamento del contributo integrativo per i corrispettivi inerenti le prestazioni che il avrebbe effettuato in favore di ingegneri, architetti, associazioni o Pt_1
società di professionisti e società di ingegneria - parte opponente avrebbe dovuto indicare quali prestazioni avessero rivestito tale natura e non limitarsi a siffatta, apodittica, affermazione.
10. Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha a oggetto l'intera situazione giuridica controversa sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. La riscontrata insussistenza, anche parziale,
dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto,
comporta pertanto l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato
(così, tra le altre, Cass. sent. n. 21840/2013).
Va infine richiamato il principio secondo cui il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria,
secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (così,
ad esempio, Cass. sent. 8428/2014).
Per le suesposte ragioni, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato a corrispondere in favore di la CP_1
minor somma, rispetto al provvedimento monitorio, pari a euro 43.016,15,
comprensiva di sanzioni e interessi calcolati alla data del giorno 8 marzo 2024,
con interessi ulteriori da tale data al saldo.
Pag. 10 di 11 Le spese di lite - tenuto conto del parziale accoglimento della domanda -
possono essere compensate tra le parti nella misura della metà per le due fasi;
la rimanente parte, liquidata come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77
del 2.4.2014, segue la regola generale della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato in data 30 aprile 2024, disattesa ogni contraria
[...]
istanza ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 77/2024;
- condanna a corrispondere in favore di , Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_3
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la
[...]
somma di euro 43.016,15 comprensiva di sanzioni e interessi calcolati al giorno
8 marzo 2024, con interessi ulteriori da tale data al saldo, secondo quanto precisato in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di , Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_3
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...]
della metà delle spese di lite che liquida, per le due fasi e per tale frazione, in complessivi € 6.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Grosseto, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 11 di 11
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 371 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. residente Parte_1 C.F._1
in Grosseto via Caravaggio 7, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
CECIARINI, con studio in Grosseto viale Ombrone 44 ove elegge domicilio,
giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
, CP_1 Controparte_2
con sede in Roma, in persona del legale
[...]
rappresentante.
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Opponente: "Si chiede che venga annullato e revocato il decreto opposto e sia respinta,
in quanto inammissibile, improcedibile, estinta per prescrizione e decadenza e comunque
infondata la domanda di condanna fatta da contro ing. CP_1 Parte_1
sia per i titoli dedotti in ricorso sia per altro eventuale titolo. Con vittoria di spese e
compensi di difesa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 ha Parte_1
rappresentato che in data 22 marzo 2024 gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 77/2024 (Rg. n. 236/2024), emesso in data 20 marzo 2024 dal
Tribunale di Grosseto, Sez. Lavoro, a istanza di parte convenuta, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 101.997,34 oltre accessori, a titolo di contributi obbligatori non versati dal 1998 al 2016 e relativi interessi e sanzioni. Tanto premesso il ricorrente, richiesta preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento opposto, ne ha avanzato richiesta di revoca in quanto (i) il credito risulterebbe prescritto ex art. 3, co. 9, l. 335/1995); (ii) sarebbe inammissibile il ricorso al procedimento monitorio in quanto la avrebbe dovuto avvalersi della riscossione CP_2
mediante ruolo esattoriale per il recupero del credito contributivo vantato;
(iii)
quest'ultimo sarebbe comunque inesistente.
2. Si è costituita in giudizio
[...]
-, in Controparte_3
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, instando per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte convenuta sottolineava, in particolare, l'insussistenza dell'intervenuta prescrizione alla luce delle reiterate interruzioni comprovate dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione.
Pag. 2 di 11 3. Acquisita la documentazione prodotta, fallito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa sul deposito di memorie conclusive mediante la presente sentenza di cui è stata data integrale e contestuale lettura.
***
4. L'opposizione è parzialmente fondata.
Sulla prescrizione dei crediti vantati da CP_1
5. Preliminarmente è utile individuare i caratteri principali dell'istituto della prescrizione dei crediti contributivi.
La disciplina è dettata dall'art. 3, comma 9, della Legge 335/1995 che così
statuisce: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni
aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di
denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria”.
Nel caso di specie è prevista, quindi, una prescrizione quinquennale riguardante anche i liberi professionisti alla stessa stregua del ricorrente.
A prescindere dalla circostanza, non pacifica, se le disposizioni del
D.Lgs. n. 509/1994 abbiano attribuito ai regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione (cfr., ad esempio, Corte Costituzionale n.
Pag. 3 di 11 254/2016 e Corte di Cassazione n. 24528/2024), gli enti previdenziali privatizzati possono certamente, nell'ambito della loro autonomia, disciplinare aspetti specifici del rapporto previdenziale, inclusi i termini e le modalità di decorrenza della prescrizione.
La giurisprudenza ha in tal senso ritenuto legittima la previsione di un termine differito che valorizzi il caso dell'omessa dichiarazione, ritenendo che il termine in esame possa essere differibile al momento dell'accertamento (cfr. la recente ordinanza Cass. n. 11011 del 27 aprile 2025, che – rigettando il ricorso di un professionista – ha stabilito che occorre distinguere tra dichiarazione presentata e dichiarazione omessa: nel primo caso, anche laddove essa fosse non conforme al vero, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazioni;
nell'altro caso, laddove il contribuente omette del tutto di inviare la comunicazione obbligatoria alla la prescrizione non CP_2
decorre se non dal momento dell'accertamento da parte dell'ente previdenziale.
In altri termini, si realizza una postergazione della decorrenza del dies a quo al momento in cui il soggetto creditore si avvede dell'inadempimento; cfr. anche,
in precedenza, Cass. ord. nn. 9113/2007 e 6259/2011 in relazione all'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576 - in tema di disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense - individuando, appunto, un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero).
5.1. Il Regolamento di Inarcassa non contiene disposizioni specifiche in materia di interruzione e sospensione della prescrizione;
trovano quindi applicazione le norme generali del codice civile. Del resto, il sistema delle comunicazioni
Pag. 4 di 11 obbligatorie e la decorrenza prefissata come da regolamento rendono più
agevole l'individuazione di atti interruttivi o cause di sospensione. E invero, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a, del regolamento generale di , il termine CP_1
prescrizionale per il pagamento dei contributi decorre dal termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio, fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, che coincide con il termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie all'Ente in relazione all'anno precedente. Così il citato art. 11.1: “Con il decorso di cinque anni si compiono le
seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti ad e di ogni relativo CP_1
accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti. La prescrizione decorre
dal termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio;
b) delle sanzioni per
l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della comunicazione obbligatoria di cui
all'art.
2. La prescrizione decorre dal termine ordinario previsto per la presentazione
della predetta comunicazione;
(…)”.
La sospensione (o differimento) della prescrizione presupporrebbe quindi l'individuazione di un comportamento del debitore intenzionalmente diretto a occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione attraverso, ad esempio, una condotta fraudolenta;
il che richiede un accertamento caso per caso della natura dell'omissione.
6. Nel caso di specie - avuto riguardo alla previsione del regolamento di e non essendo stata dedotta dall'ente la sussistenza di condotte dolose CP_1
del debitore - posto che i contributi previdenziali richiesti al ricorrente professionista, quale iscritto all'albo ingegneri, riguardano gli anni d'imposta dal 1998 al 2016, il termine di decorrenza ordinario per la prima annualità
(1998) è da individuarsi al 1° gennaio 2000.
Pag. 5 di 11 La questione che si pone a questo Tribunale è dunque quella di verificare se siano ravvisabili o no atti interruttivi della prescrizione che possano interessare
– ed eventualmente in che misura - i crediti contributivi del ricorrente , Pt_1
atteso che il decreto ingiuntivo opposto gli è stato pacificamente notificato in data 22 marzo 2024.
A giudizio di questo Tribunale i documenti prodotti in atti da parte resistente dal n. 9 al n. 19 sono da considerarsi a tutti gli effetti interruttivi del termine quinquennale ordinario decorrente dal termine di pagamento dei contributi dovuti a conguaglio, fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, a partire dalla raccomandata del 6 agosto 2004 relativa ai crediti del
1998, il cui termine iniziale di decorrenza era fissato al 1° gennaio 2000, con compimento del termine prescrizionale massimo al 1° gennaio 2005.
Tuttavia, avuto riguardo alla circostanza che dopo l'atto interruttivo di cui alla nota prot. 0947823 di del 18.12.2007, notificato in data 11.1.2008 (doc. CP_1
14, con aggiornamento fino all'anno fiscale 2005 compreso) il successivo atto interruttivo risale al 2017 (nota protocollo n. 0533402 del 24 maggio 2017,
notificato il 5.6.2017, doc. 15), è evidente che sono prescritti gli anni fiscali dal
1998 al 2010 compreso, dal momento che l'efficacia interruttiva dell'atto riepilogativo notificato in data 11.1.2008 (doc. 14) copriva il termine prescrizionale fino al giorno 11.1.2013 (per tutte le annualità fino al 2005). IN
particolare, per l'annualità 2010 il dies a quo decorreva dal 1° gennaio 2012, con compimento della prescrizione al 1.1.2017; posto che l'atto interruttivo successivo risale al 5 giugno 2017, anche l'annualità 2010 è prescritta. Il che vale a maggior ragione per le annualità fiscali precedenti a partire dal 1998.
Pag. 6 di 11 Per l'anno fiscale 2011 il termine prescrizionale decorreva invece dal 1° gennaio
2013, la notifica del doc. 15 (avvenuta, si ripete, il 5 giungo 2017) ha interrotto il relativo termine, che sarebbe altrimenti scaduto il 1° gennaio 2018.
Tutte le altre raccomandate (dal doc. 16 al 19) sono state poi notificate infraquinquennalmente (anche per compiuta giacenza), prima del termine decorrente dal precedente invio interruttivo, con la conseguenza che devono ritenersi non prescritti i contributi dovuti, con relativi sanzioni e interessi, a partire dall'anno fiscale 2011 in avanti fino al 2016.
6.1. Dalla notifica di ciascun aggiornamento della posizione si evince come abbia fatto chiarezza sui crediti che fino alla data di invio della CP_1
raccomandata risultavano insoluti. Trattasi dunque di un riferimento a debiti già scaduti e non di una generica affermazione rivolta a pretese creditorie indeterminate ed eventuali. Con le dette missive ha rappresentato, CP_1
anche grazie all'estratto contabile a ciascuna di esse allegato, quali fossero i prospetti contributivi risultati insoluti.
In termini generali, sul tema degli effetti interruttivi della prescrizione è
intervenuta più volte la Corte di Cassazione, che ha chiarito quali siano i requisiti essenziali affinché un atto possa essere considerato “interruttivo”.
Secondo la Corte affinché un atto possa avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo effetto non è subordinato a rigidi requisiti di forma e non richiede, quindi, l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo
Pag. 7 di 11 sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cfr. Corte di Cassazione,
sentenza n. 24116 del 28 novembre 2016).
Sul quantum del credito ingiunto
7. In ragione di quanto sopra, i contributi previdenziali non prescritti per il periodo dall'anno fiscale di riferimento 2011 all'anno 2016 ammontano a euro
43.016,15 comprensivi di sanzioni e interessi (precisamente euro 22.211,94 per contributi ed euro 20.804,21 per sanzioni e interessi) elaborati al giorno 8 marzo
2024 (doc. 19 ), che devono essere maggiorati quindi di ulteriori CP_1
interessi fino al saldo.
8. Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso alla tutela monitoria da parte della nessun obbligo è ravvisabile in capo all'ente previdenziale CP_2
di avvalersi per il recupero coattivo esclusivamente del ruolo esattoriale. Lo
stesso regolamento della prevede il ricorso al ruolo come una possibilità CP_2
(art. 37, co. 6 reg.).
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente stabilito (cfr. ord. n. 925 del
10 gennaio 2024) che lo stesso eventuale annullamento dei ruoli (come avvenuto, nello specifico, con la legge n. 228/2012, che aveva disposto l'annullamento automatico di tutti i ruoli affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 1999) non comporta l'estinzione del diritto di credito sottostante. Ciò che viene meno è unicamente il titolo esecutivo (il ruolo) ovvero lo strumento speciale di riscossione coattiva. L'ente creditore conserva quindi la facoltà di agire per il recupero del proprio credito utilizzando gli ordinari
Pag. 8 di 11 strumenti di tutela previsti dall'ordinamento per i soggetti privati. Ciò che viene meno è unicamente il titolo esecutivo (il ruolo) ovvero lo strumento speciale di riscossione coattiva.
Si tratta di un orientamento condivisibile e consolidato, volto a escludere che l'estensione di regole pubblicistiche in favore degli enti soggetti al processo di privatizzazione ex D.lgs. 509/1994 possa pregiudicare l'esercizio da parte dell'ente previdenziale privatizzato delle ordinarie misure di tutela del credito apprestate in favore di qualunque soggetto privato (cfr. Cass. n. 11972/2020,
secondo cui, tra l'altro, “…L'”annullamento” del ruolo e la "eliminazione" contabile
del credito dallo stato patrimoniale, non pregiudicano in alcun modo l'esercizio da parte
dell'ente previdenziale delle ordinarie misure di tutela del credito apprestate ai soggetti
privati dall'ordinamento giuridico.. (…). La formula lessicale impiegata nella
disposizione legislativa richiamata non può, infatti, che essere posta in relazione allo
scopo perseguito con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a
mezzo ruoli: e tale scopo non prevede - in quanto non appare coerente come mezzo al
fine - la estinzione con atto "iure imperii" del rapporto obbligatorio sottostante al ruolo,
né la anticipata estinzione, rispetto all'ordinario termine prescrizionale, del credito in
titolarità all'ente previdenziale.”).
9. Infondate sono infine le residue eccezioni e deduzioni di parte opponente.
È bene ricordare che per le annualità in contestazione, come sopra delimitate in ragione dell'accolta eccezione di prescrizione, l'imposizione ha a oggetto la sola contribuzione minima, che si ricollega agli scopi solidaristici della previdenza di categoria e ha come obiettivo quello di assicurare il finanziamento dell'ente.
Irrilevante quindi ogni deduzione in tema di effettività dell'attività
professionale svolta e di presenza o consistenza del reddito imponibile.
Pag. 9 di 11 Da ultimo si osserva che peraltro - con riguardo all'invocato esonero del versamento del contributo integrativo per i corrispettivi inerenti le prestazioni che il avrebbe effettuato in favore di ingegneri, architetti, associazioni o Pt_1
società di professionisti e società di ingegneria - parte opponente avrebbe dovuto indicare quali prestazioni avessero rivestito tale natura e non limitarsi a siffatta, apodittica, affermazione.
10. Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha a oggetto l'intera situazione giuridica controversa sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. La riscontrata insussistenza, anche parziale,
dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto,
comporta pertanto l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato
(così, tra le altre, Cass. sent. n. 21840/2013).
Va infine richiamato il principio secondo cui il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria,
secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (così,
ad esempio, Cass. sent. 8428/2014).
Per le suesposte ragioni, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato a corrispondere in favore di la CP_1
minor somma, rispetto al provvedimento monitorio, pari a euro 43.016,15,
comprensiva di sanzioni e interessi calcolati alla data del giorno 8 marzo 2024,
con interessi ulteriori da tale data al saldo.
Pag. 10 di 11 Le spese di lite - tenuto conto del parziale accoglimento della domanda -
possono essere compensate tra le parti nella misura della metà per le due fasi;
la rimanente parte, liquidata come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77
del 2.4.2014, segue la regola generale della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato in data 30 aprile 2024, disattesa ogni contraria
[...]
istanza ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 77/2024;
- condanna a corrispondere in favore di , Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_3
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la
[...]
somma di euro 43.016,15 comprensiva di sanzioni e interessi calcolati al giorno
8 marzo 2024, con interessi ulteriori da tale data al saldo, secondo quanto precisato in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di , Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_3
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...]
della metà delle spese di lite che liquida, per le due fasi e per tale frazione, in complessivi € 6.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Grosseto, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
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