Articolo 13 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 agosto 1956
Art. 13.
Il servizio civile non di ruolo prestato dal personale di cui all'art. 1 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici o al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata verso il pagamento del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette.
L'efficacia del provvedimento di nomina nei ruoli organici o di collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso.
Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina nei ruoli organici o di collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si considera come non adottato.
Entrata in vigore il 2 agosto 1956