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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1183/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6867/2020 depositato il 10/12/2020
proposto da
Ag.entrate - CO - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2792/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 11/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 61452
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di 1° grado di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 , avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (fasc. 61452/2016) limitatamente alle cartelle nn.
29520020076534624, 29520040044658331, 29520040056671608001, 29520050021401135,
29520060042026490, 29520070011692103, 2952012 0017580930.
Veniva eccepito come unico motivo di ricorso l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché iscritta su beni immobili non di sua proprietà.
Premetteva che gli immobili oggetto dell'iscrizione ipotecaria costituivano il patrimonio della società di fatto, regolarizzata nel 1997 in società in nome collettivo ("Società_1 s.n. c."); precisava che nel 2004 aveva ceduto la propria quota all'altro socio e da quella data non possedeva più la contitolarità dei beni oggetto dell'atto impugnato .
La CO costituitasi in 1° grado depositava situazione aggiornata al 02/12/2019 da cui risultava che il contribuente era intestatario per un ½ di tutti gli immobili su cui veniva accesa ipoteca. Chiedeva dichiararsi la legittimità dell'atto o in subordine l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché proposto da soggetto privo di interesse a ricorrere.
Il 1° Giudice dando per non costituita CO accoglieva il ricorso sulla dichiarazione di mancata intestazione degli immobili e conseguente illegittimità della garanzia reale . Dichiarava un incomprensibile
“nulla sulle spese” per mancata costituzione di CO.
Avverso la sentenza proponeva appello solo CO e lamentava l'erroneità della decisione di primo grado sul presupposto sia della ( erronea) dichiarata contumacia in 1° grado con conseguente mancata valutazione dei documenti depositati sia per l'accoglimento del ricorso sul difetto di titolarità dei beni in luogo di una più corretta declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse. Chiedeva la condanna alle spese del doppio grado , con distrazione.
Il contribuente si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza con il favore delle spese. Depositava visura storica della società Società_2 snc.
All'esito l'appellante depositava memoria in cui insisteva in atti.
Fissato il giudizio la Corte , all'udienza del 4/2/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Preliminarmente occorre dare per costituita in 1° grado CO, erroneamente dichiarata contumace dal 1° Giudice.
Dagli atti depositati dall'appellante risulta inequivocabilmente che alla data del 2/12/2019 il contribuente risultava intestatario al 50% degli stessi immobili su cui è stata accesa ipoteca. Gli atti depositati dal contribuente non servono a provare che i beni al 2019 si appartengono a soggetto diverso dal contribuente , considerato che non viene offerta dal contribuente visura ipotecaria o catastale a proprio nome da cui risulti la non intestazione degli immobili de quibus . Inoltre , in caso di eventuale vendita, sarà interesse dell'effettivo proprietario ( se diverso dal contribuente ) intraprendere azioni a tutela del proprio patrimonio, se aggredito sine titulo. Allo stato degli atti la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria deve essere dichiarata legittima e confermata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5500,00 per il 1° grado e 6.500,00 per il grado di appello oltre accessori , da distrarsi in favore del difensore antistatario di CO.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata . Spese liquidate in complessivi € 5500,00 per il 1° grado e 6.500,00 per il grado di appello oltre accessori da distrarsi in favore del difensore antistatario di
CO.
Così deciso in Camera di Consiglio il 4/2/2026
Il Presidente est.
IA AB GI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6867/2020 depositato il 10/12/2020
proposto da
Ag.entrate - CO - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2792/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 11/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 61452
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di 1° grado di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 , avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (fasc. 61452/2016) limitatamente alle cartelle nn.
29520020076534624, 29520040044658331, 29520040056671608001, 29520050021401135,
29520060042026490, 29520070011692103, 2952012 0017580930.
Veniva eccepito come unico motivo di ricorso l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché iscritta su beni immobili non di sua proprietà.
Premetteva che gli immobili oggetto dell'iscrizione ipotecaria costituivano il patrimonio della società di fatto, regolarizzata nel 1997 in società in nome collettivo ("Società_1 s.n. c."); precisava che nel 2004 aveva ceduto la propria quota all'altro socio e da quella data non possedeva più la contitolarità dei beni oggetto dell'atto impugnato .
La CO costituitasi in 1° grado depositava situazione aggiornata al 02/12/2019 da cui risultava che il contribuente era intestatario per un ½ di tutti gli immobili su cui veniva accesa ipoteca. Chiedeva dichiararsi la legittimità dell'atto o in subordine l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché proposto da soggetto privo di interesse a ricorrere.
Il 1° Giudice dando per non costituita CO accoglieva il ricorso sulla dichiarazione di mancata intestazione degli immobili e conseguente illegittimità della garanzia reale . Dichiarava un incomprensibile
“nulla sulle spese” per mancata costituzione di CO.
Avverso la sentenza proponeva appello solo CO e lamentava l'erroneità della decisione di primo grado sul presupposto sia della ( erronea) dichiarata contumacia in 1° grado con conseguente mancata valutazione dei documenti depositati sia per l'accoglimento del ricorso sul difetto di titolarità dei beni in luogo di una più corretta declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse. Chiedeva la condanna alle spese del doppio grado , con distrazione.
Il contribuente si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza con il favore delle spese. Depositava visura storica della società Società_2 snc.
All'esito l'appellante depositava memoria in cui insisteva in atti.
Fissato il giudizio la Corte , all'udienza del 4/2/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Preliminarmente occorre dare per costituita in 1° grado CO, erroneamente dichiarata contumace dal 1° Giudice.
Dagli atti depositati dall'appellante risulta inequivocabilmente che alla data del 2/12/2019 il contribuente risultava intestatario al 50% degli stessi immobili su cui è stata accesa ipoteca. Gli atti depositati dal contribuente non servono a provare che i beni al 2019 si appartengono a soggetto diverso dal contribuente , considerato che non viene offerta dal contribuente visura ipotecaria o catastale a proprio nome da cui risulti la non intestazione degli immobili de quibus . Inoltre , in caso di eventuale vendita, sarà interesse dell'effettivo proprietario ( se diverso dal contribuente ) intraprendere azioni a tutela del proprio patrimonio, se aggredito sine titulo. Allo stato degli atti la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria deve essere dichiarata legittima e confermata .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5500,00 per il 1° grado e 6.500,00 per il grado di appello oltre accessori , da distrarsi in favore del difensore antistatario di CO.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata . Spese liquidate in complessivi € 5500,00 per il 1° grado e 6.500,00 per il grado di appello oltre accessori da distrarsi in favore del difensore antistatario di
CO.
Così deciso in Camera di Consiglio il 4/2/2026
Il Presidente est.
IA AB GI