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12 agosto 1990
12 agosto 1990
Art. 16. (Servizio prestato negli uffici disagiati di
frontiera terrestre). 1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,. 1092.
Nota all'art. 16:
- Il testo vigente dell' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 e' il seguente:
"Art. 21 (Servizio di confine) - Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione".
frontiera terrestre). 1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,. 1092.
Nota all'art. 16:
- Il testo vigente dell' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 e' il seguente:
"Art. 21 (Servizio di confine) - Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Valle d'Aosta, sentenza 12/07/2022, n. 9Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA SENT. 9/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE d'AOSTA in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr. Alessandro Napoli ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 844 del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso da C. R., OMISSIS, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Christian Calgaro, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Aosta, Via Croce di Città n. 23. ricorrente nei confronti di: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo con sede in Chieti, Viale B. Croce, 154 …Leggi di più...
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