Articolo 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 232
Articolo 15Articolo 17
Versione
12 agosto 1990
Art. 16. (Servizio prestato negli uffici disagiati di
frontiera terrestre). 1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,. 1092.
Nota all'art. 16:
- Il testo vigente dell' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 e' il seguente:
"Art. 21 (Servizio di confine) - Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione".
Entrata in vigore il 12 agosto 1990
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