Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 1380/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 13/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
, GELA (CL), 08/02/1962 (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DURI DANISA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in via Napoli n 27 97016 97016 Pozzallo Italia
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DOLCE STEFANO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1 lettiva iato in VIA VAL D'AOSTA 14/D CALTANISSETTA
resistente
CONCLUSIONI: come in atti Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 14/10/2022, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ed art. 29 del D.lgs. n. 46/99, in ordine alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, alla prescrizione del credito preteso, ed alla decadenza da ogni potere riscossivo.
Infatti ha affermato che in data 09.09.2022 l ha Controparte_2 notificato l'intimazione di pagamento n. 29220229002389273, relativa alla somma complessiva di € 55.777,37, sul presupposto dei seguenti titoli mai notificati: la cartella n. 29220110003335153 asseritamente notificata il 23.05.2011 afferente il mancato pagamento Ivs Operai anno 2010 dell'importo di € 2.308,99 e l'avviso di addebito n.
59220112000151686 asseritamente notificata il 10.10.2011 afferente il mancato pagamento IVS Operai anno 2010 dell'importo di € 10.565,32.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l CP_1 che ha resistito contestando i fatti ed in particolare ha eccepito l'inammissibilità stante la
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La causa è stata rinviata all'udienza del 13/03/2025 .
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
È infondata l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire sollevata CP_ dall posto che parte ricorrente ha agito, in pendenza di una procedura esecutiva, in seguito alla notifica di intimazione di pagamento e non sulla scorta della contestazione dell'iscrizione del mero ruolo.
L'intimazione di pagamento n. 29220229002389273 riguarda diverse cartelle oltre due avvisi di addebito, correttamente impugnati innanzi al Giudice del lavoro.
La ricorrente ha contestato di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito.
Mentre non v'è alcuna prova della notifica dell'avviso di addebito n.
29220110003335153, afferente il mancato pagamento Ivs Operai anno 2010 dell'importo di € 2.308,99, l'avviso di addebito n. 592 2011 2000151686000 è stato notificato mediante racc. a/r il 4-10.10.2011 a mani della stessa ricorrente (doc.
1-2 del fascicolo CP_
La mancata impugnazione dell'avviso di addebito n. 592 2011 2000151686000 preclude alla ricorrente ogni ulteriore questione sulla debenza dei contributi, essendo così stata dimostrata anche l'interruzione quinquennale della prescrizione.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 29220110003335153 relativo al mancato pagamento Ivs Operai anno 2010, in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996 (art. 3 comma decimo, in relazione al comma nono, della legge 8 agosto
1995 n. 335), è prevista la riduzione del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie a cinque anni.
Tale riduzione è condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al 1° gennaio
1996, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore (art. 3 l. 335/1995 … co. 9, Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso
2 il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Co. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso … ; da ultimo vedasi Cass. L.
8014/2006).
L'art. 3 citato nel prevedere che continua ad applicarsi il termine (decennale) di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha inteso riferirsi a qualunque concreta attività di indagine ed ispettiva compiuta dall'ente previdenziale, indipendentemente dalla instaurazione del contraddittorio con il debitore.
Nel caso di specie, al di là della generica contestazione da parte dell'ente, non sono stati allegati, seppure con le peculiarità di cui sopra, specifici fatti interruttivi della prescrizione che aveva l'onere di produrre essendo attore in senso sostanziale.
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione deve essere accolta in parte qua.
Le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 attesa la parziale soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi della devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, applicate le tariffe di cui al DM n.
55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria.
Pertanto parte ricorrente deve essere condannata alla refusione della residua parte liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento dell'opposizione alla intimazione di pagamento n.
29220229002389273, accerta e dichiara la prescrizione dei contributi oggetto dell'avviso di addebito n. 29220110003335153 afferente il mancato pagamento Ivs Operai anno
3 2010 dell'importo di € 2.308,99, rigetto l'opposizione con riferimento all'avviso di addebito n. 592 2011 2000151686000.
Compensa 1/3 delle spese di lite e condanna alla refusione della residua Parte_1 parte sostenuta dall che liquidata nella complessiva somma di € 1200, oltre spese CP_1 forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 8 aprile 2025
Il Giudice Angela Latorre
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