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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6823 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 4235/ 2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AN D'IN Presidente Dott.ssa ARrosaria Budetta Consigliere Dott.ssa NN AR SA GR Consigliere est.
riunita in camera di consiglio a seguito della riserva ex art 281 sexies cpc del 6.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. a margine indicato, relativa all'appello avverso la sentenza n. 331/2019 pubblicata il 27/03/2019 emessa dal Tribunale di Tivoli, non notificata, emessa nel giudizio contraddistinto con NRG. 4214/2014 promosso dalla società in persona del l.r.p.t. ai fine di ottenere il Parte_1 pagamento dell'indennizzo per il furto dell'autovettura subito all'interno del proprio autosalone in ragione della polizza sottoscritta con copertura del rischio per il furto.
FATTO E DIRITTO
1. Il Giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio la Parte_2 per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda reietta, accertato e dichiarato l'inadempimento avversario rispetto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di assicurazione per cui è causa, nonché la titolarità del credito vantato dalla società attrice per le causali di cui in narrativa nei confronti della , in persona del suo legale rapp. p.t., Controparte_2 condannare quest'ultima, con contestuale statuizione di pagamento, ad integralmente risarcire e/o indennizzare la medesima Controparte_3 dal pregiudizio da essa patito in conseguenza del furto
[...] subito all'interno dell'esercizio commerciale assicurato. Pregiudizio, questo, che si quantifica nella complessiva somma pari ad Euro 25.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1226 e 2056 cc. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria". A sostegno della domanda l'attrice deduceva di esercitare attività di compravendita di autoveicoli presso l'autosalone con esposizione esterna sito nel territorio del Comune di Castelnuovo di Porto (RM) alla via Flaminia KM 26,750, nonché di aver contratto, a tutela dello svolgimento della propria attività, una polizza assicurativa denominata "Retail Più - Commercio" n. 0020.0946451.38 comprensiva anche della garanzia Furto e per un valore di Euro 80.000,00". Per_1
Deduceva poi che in data 23 febbraio 2011 subiva nel proprio esercizio commerciale il furto di un'autovettura ad opera di ignoti, i quali asportavano dall'interno dei locali l'autovettura "Mercedes ML" tg. DL046ZG del valore di Euro 25.000,00. Precisava altresì di avere infruttuosamente chiesto all'assicurazione il pagamento ritenuto dovuto per il citato furto.
Si era costituita la instando per la reiezione della domanda in CP_1 quanto infondata attesa l'inoperatività nel caso de quo della polizza sottoscritta trattandosi nella specie di furto agevolato da colpa grave dello stesso assicurato. Evidenziava la convenuta che, nella denuncia di furto effettuata dalla l.r.p.t della , sig.ra aveva precisato Parte_1 Persona_2 che l'autosalone all'interno del quale si verifica il furto era stato lasciato incustodito per oltre mezz'ora da titolari ed addetti. Solo tre giorni dopo la denunciante integrava la denuncia precisando di avere chiuso il cancello dell'autosalone.
Il tribunale adito, all'esito della istruttoria espletata, accoglieva la domanda con la sentenza impugnata.
2.Il giudizio di appello
Avverso detta sentenza ha proposto appello la compagnia assicurativa soccombente, deducendone l'erroneità per i motivi che seguono e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda proposta in primo grado, e la condanna alle spese di lite del doppio grado.
A sostegno dell'appello la compagnia assicurativa deduce che a) Il Giudice di prime cure, del tutto illegittimamente, ha fondato la propria decisione sul presupposto che la circostanza dell'omessa chiusura del cancello di ingresso all'autosalone non costituirebbe condotta colposa per la sig.ra (rappresentante legale e amministratore unico della Per_2 CP_3
, considerata quale "quisque de populo" e che in ogni caso il
[...] comportamento assunto dalla medesima, anche a volerla considerare professionista, non potrebbe essere considerato grave poiché il furto sarebbe avvenuto in un arco temporale ridotto (40 minuti) e di mattina. Riteneva quindi l'appellane che propria decisioni in esame è basata su convinzioni personali e non oggettive.
Si costituiva la società appellata, rilevando la inammissibilità dell'appello per genericità e per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 348 bis cpc, nonché la natura di eccezione della previsione dell'art. 1900 cpc, non ammissibile a causa della tardiva costituzione della in primo CP_1 grado.
La causa è stata discussa all'odierna udienza dai procuratori delle parti, che hanno precisato le rispettive conclusioni.
3.La decisione della Corte di Appello
Va in primo luogo evidenziato che “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025 ). Sul punto risulta che la si è costituita in primo grado il giorno di prima CP_1 udienza (22.12.2014), quindi tardivamente. Deve tuttavia essere rilevato che la citata ordinanza precisa che la “intenzionalità” della violazione, ai fini dell'esclusione dell'operatività della polizza, non può essere riferita all'evento lesivo, ma all'inosservanza della disposizione di legge volta a prevenire l'evento; pertanto, la non operatività va valutata nell'ottica della inosservanza della norma o della prescrizione autorizzativa derivante da una scelta dell'assicurato. Ne consegue che, anche qualora la Corte si discostasse dalla precedente giurisprudenza di legittimità, non sussisterebbero i requisiti per l'applicazione della citata clausola.
Nel merito della causa va altresì evidenziato che “La colpa grave, prevista dall'art. 1900, comma 1 c.c. che esclude - salvo patto contrario - la responsabilità dell'assicuratore in relazione alla natura dell'attività in concreto svolta dall'assicurato, non dove essere paragonata ad un particolare e specifico onere di diligenza, come viceversa prevede l'art. 1176 c.c. per coloro che esercitano una particolare attività professionale.” (Cassazione civile sez. I, 28/03/1994, n. 2995). Inoltre, con riferimento alla gravità della colpa dell'assicurato, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità sostiene che la condotta dell'assicurato è da considerarsi gravemente colposa ogni volta che assume una rilevanza causale decisiva in ordine al verificarsi del rischio garantito, individuando quindi il grado di colpevolezza dell'assicurato in base alla rilevanza causale della sua condotta sulla produzione dell'evento garantito. Nel caso che ci occupa non risulta in alcun modo provato la rilevanza causale dell'apertura del cancello di accesso rispetto al furto dell'auto, né che quest'ultimo sia stato effettivamente perpetrato nel breve lasso di tempo in cui il cancello in questione è rimasto aperto. Deve in merito essere evidenziato che l'assenza della rappresentante legale e amministratore unico della società appellata per il breve lasso di tempo di circa quaranta minuti, in pieno giorno, non appare ex se circostanza idonea a costituire mancata sorveglianza posta in essere con colpa grave, trattandosi di furto di autovettura e non di oggetti di piccole dimensioni, tenendo altresì presente che non è stato allegato e provato che ella aveva la oggettiva possibilità di controllo riguardo al piazzale dell'esposizione delle vetture in vendita, che si trovava all'esterno e con cancello aperto per consentire l'accesso dei visitatori-clienti anche in caso di presenza della titolare dell'esercizio commerciale e/o degli addetti alla vendita, per diretta visibilità dalla postazione lavorativa della stessa. Deve quindi ritenersi che l'azione dell'assicurato, consistita nel lasciare il cancello aperto, non sia stata causa sufficiente a determinare l'evento e che, indipendentemente dalla definizione di operatore qualificato o quisque de populo dell'assicurato la colpa grave dello stesso non può ipotizzarsi. L'appello va quindi rigettato. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in favore delle parti appellate, nella misura minima, data la scarsa complessità delle questioni ancora dibattute, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, composta come indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2000,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Così deciso in Roma, addì' 12.11.2025
Il Consigliere Estensore La Presidente
NN AR SA GR Dott.ssa AN D'IN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AN D'IN Presidente Dott.ssa ARrosaria Budetta Consigliere Dott.ssa NN AR SA GR Consigliere est.
riunita in camera di consiglio a seguito della riserva ex art 281 sexies cpc del 6.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. a margine indicato, relativa all'appello avverso la sentenza n. 331/2019 pubblicata il 27/03/2019 emessa dal Tribunale di Tivoli, non notificata, emessa nel giudizio contraddistinto con NRG. 4214/2014 promosso dalla società in persona del l.r.p.t. ai fine di ottenere il Parte_1 pagamento dell'indennizzo per il furto dell'autovettura subito all'interno del proprio autosalone in ragione della polizza sottoscritta con copertura del rischio per il furto.
FATTO E DIRITTO
1. Il Giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio la Parte_2 per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda reietta, accertato e dichiarato l'inadempimento avversario rispetto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di assicurazione per cui è causa, nonché la titolarità del credito vantato dalla società attrice per le causali di cui in narrativa nei confronti della , in persona del suo legale rapp. p.t., Controparte_2 condannare quest'ultima, con contestuale statuizione di pagamento, ad integralmente risarcire e/o indennizzare la medesima Controparte_3 dal pregiudizio da essa patito in conseguenza del furto
[...] subito all'interno dell'esercizio commerciale assicurato. Pregiudizio, questo, che si quantifica nella complessiva somma pari ad Euro 25.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1226 e 2056 cc. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria". A sostegno della domanda l'attrice deduceva di esercitare attività di compravendita di autoveicoli presso l'autosalone con esposizione esterna sito nel territorio del Comune di Castelnuovo di Porto (RM) alla via Flaminia KM 26,750, nonché di aver contratto, a tutela dello svolgimento della propria attività, una polizza assicurativa denominata "Retail Più - Commercio" n. 0020.0946451.38 comprensiva anche della garanzia Furto e per un valore di Euro 80.000,00". Per_1
Deduceva poi che in data 23 febbraio 2011 subiva nel proprio esercizio commerciale il furto di un'autovettura ad opera di ignoti, i quali asportavano dall'interno dei locali l'autovettura "Mercedes ML" tg. DL046ZG del valore di Euro 25.000,00. Precisava altresì di avere infruttuosamente chiesto all'assicurazione il pagamento ritenuto dovuto per il citato furto.
Si era costituita la instando per la reiezione della domanda in CP_1 quanto infondata attesa l'inoperatività nel caso de quo della polizza sottoscritta trattandosi nella specie di furto agevolato da colpa grave dello stesso assicurato. Evidenziava la convenuta che, nella denuncia di furto effettuata dalla l.r.p.t della , sig.ra aveva precisato Parte_1 Persona_2 che l'autosalone all'interno del quale si verifica il furto era stato lasciato incustodito per oltre mezz'ora da titolari ed addetti. Solo tre giorni dopo la denunciante integrava la denuncia precisando di avere chiuso il cancello dell'autosalone.
Il tribunale adito, all'esito della istruttoria espletata, accoglieva la domanda con la sentenza impugnata.
2.Il giudizio di appello
Avverso detta sentenza ha proposto appello la compagnia assicurativa soccombente, deducendone l'erroneità per i motivi che seguono e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda proposta in primo grado, e la condanna alle spese di lite del doppio grado.
A sostegno dell'appello la compagnia assicurativa deduce che a) Il Giudice di prime cure, del tutto illegittimamente, ha fondato la propria decisione sul presupposto che la circostanza dell'omessa chiusura del cancello di ingresso all'autosalone non costituirebbe condotta colposa per la sig.ra (rappresentante legale e amministratore unico della Per_2 CP_3
, considerata quale "quisque de populo" e che in ogni caso il
[...] comportamento assunto dalla medesima, anche a volerla considerare professionista, non potrebbe essere considerato grave poiché il furto sarebbe avvenuto in un arco temporale ridotto (40 minuti) e di mattina. Riteneva quindi l'appellane che propria decisioni in esame è basata su convinzioni personali e non oggettive.
Si costituiva la società appellata, rilevando la inammissibilità dell'appello per genericità e per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 348 bis cpc, nonché la natura di eccezione della previsione dell'art. 1900 cpc, non ammissibile a causa della tardiva costituzione della in primo CP_1 grado.
La causa è stata discussa all'odierna udienza dai procuratori delle parti, che hanno precisato le rispettive conclusioni.
3.La decisione della Corte di Appello
Va in primo luogo evidenziato che “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025 ). Sul punto risulta che la si è costituita in primo grado il giorno di prima CP_1 udienza (22.12.2014), quindi tardivamente. Deve tuttavia essere rilevato che la citata ordinanza precisa che la “intenzionalità” della violazione, ai fini dell'esclusione dell'operatività della polizza, non può essere riferita all'evento lesivo, ma all'inosservanza della disposizione di legge volta a prevenire l'evento; pertanto, la non operatività va valutata nell'ottica della inosservanza della norma o della prescrizione autorizzativa derivante da una scelta dell'assicurato. Ne consegue che, anche qualora la Corte si discostasse dalla precedente giurisprudenza di legittimità, non sussisterebbero i requisiti per l'applicazione della citata clausola.
Nel merito della causa va altresì evidenziato che “La colpa grave, prevista dall'art. 1900, comma 1 c.c. che esclude - salvo patto contrario - la responsabilità dell'assicuratore in relazione alla natura dell'attività in concreto svolta dall'assicurato, non dove essere paragonata ad un particolare e specifico onere di diligenza, come viceversa prevede l'art. 1176 c.c. per coloro che esercitano una particolare attività professionale.” (Cassazione civile sez. I, 28/03/1994, n. 2995). Inoltre, con riferimento alla gravità della colpa dell'assicurato, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità sostiene che la condotta dell'assicurato è da considerarsi gravemente colposa ogni volta che assume una rilevanza causale decisiva in ordine al verificarsi del rischio garantito, individuando quindi il grado di colpevolezza dell'assicurato in base alla rilevanza causale della sua condotta sulla produzione dell'evento garantito. Nel caso che ci occupa non risulta in alcun modo provato la rilevanza causale dell'apertura del cancello di accesso rispetto al furto dell'auto, né che quest'ultimo sia stato effettivamente perpetrato nel breve lasso di tempo in cui il cancello in questione è rimasto aperto. Deve in merito essere evidenziato che l'assenza della rappresentante legale e amministratore unico della società appellata per il breve lasso di tempo di circa quaranta minuti, in pieno giorno, non appare ex se circostanza idonea a costituire mancata sorveglianza posta in essere con colpa grave, trattandosi di furto di autovettura e non di oggetti di piccole dimensioni, tenendo altresì presente che non è stato allegato e provato che ella aveva la oggettiva possibilità di controllo riguardo al piazzale dell'esposizione delle vetture in vendita, che si trovava all'esterno e con cancello aperto per consentire l'accesso dei visitatori-clienti anche in caso di presenza della titolare dell'esercizio commerciale e/o degli addetti alla vendita, per diretta visibilità dalla postazione lavorativa della stessa. Deve quindi ritenersi che l'azione dell'assicurato, consistita nel lasciare il cancello aperto, non sia stata causa sufficiente a determinare l'evento e che, indipendentemente dalla definizione di operatore qualificato o quisque de populo dell'assicurato la colpa grave dello stesso non può ipotizzarsi. L'appello va quindi rigettato. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in favore delle parti appellate, nella misura minima, data la scarsa complessità delle questioni ancora dibattute, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, composta come indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2000,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Così deciso in Roma, addì' 12.11.2025
Il Consigliere Estensore La Presidente
NN AR SA GR Dott.ssa AN D'IN