Art. 1. Articolo unico
E' ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 1952 il termine assegnato, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, col regia decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168 , e gia' prorogato con le leggi 23 novembre 1939, n. 1950 e 25 marzo 1943, n. 292 .
E' altresi' prorogato sino al 15 aprile 1952 il beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 .
Le costruzioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate entro il 15 aprile 1952, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939.
E' ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 1952 il termine assegnato, per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, col regia decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168 , e gia' prorogato con le leggi 23 novembre 1939, n. 1950 e 25 marzo 1943, n. 292 .
E' altresi' prorogato sino al 15 aprile 1952 il beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 .
Le costruzioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate entro il 15 aprile 1952, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939.