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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/11/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 450/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15/06/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 21 Ottobre 2025 TRA in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 [...] società unipersonale con sede in Milano, via Soperga n. 9, (c.f. e Pt_2 p.iva ), iscritta al n. 48551.6 dell'Elenco delle società veicolo di P.IVA_1 cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 e per essa, quale procuratrice speciale in virtù di procura a rogito dott. Persona_1
notaio in Milano, rep 13.210, racc 10.439 del 10 giugno 2024,
[...] n persona del legale rappresentante Parte_3 dott. con sede in Bologna, via Della Beverara 19, (c.f. e p.iva Parte_4
), rappresentata e difesa, giusta procura da considerarsi allegata P.IVA_2 al presente atto, dagli avvocati Stefano Padovani (C.F.
) del Foro di Milano e UC SS (C.F. C.F._1
) del Foro di Roma, in qualità di Soci di C.F._2
(C.F. ), con Controparte_1 Parte_5 P.IVA_3 elezione di domicilio digitale alla pec e presso lo studio con Email_1 CP_1 sede in Bologna, via Della Beverara 19
- ATTRICE a seguito di intervento ex art.111 c.p.c. E
, c.f.: , e Controparte_2 C.F._3 CP_3
elett.te dom.to alla , presso lo studio dell'Avv. , c.f.: , dal quale è
[...] rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTI E
, e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 02 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 02-03 Febbraio 2016 Controparte_7
creditrice nei confronti di e per la
[...] Controparte_2 Controparte_3 complessiva somma di oltre € 700.000,00 in virtù di decreto ingiuntivo n. 893/2015 del Tribunale di Potenza, ha convenuto in giudizio , Controparte_2
l' in persona del Legale Controparte_3 Controparte_8 rappresentante;
, ; Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6
chiedendo fosse dichiarata la simulazione assoluta di Controparte_5 una serie di atti dispositivi posti in essere dai coniugi e Controparte_2
al fine di liberarsi dell'intero loro patrimonio immobiliare. Controparte_3
In particolare A) quanto a Controparte_3
- Con donazione fra parenti in linea retta del 17/02/2009, a rogito Dott.
Notaio in Lavello, Rep. n° 37.300 Racc. n° 16.633, Persona_2 trascritta presso l'Ufficio Provinciale di Potenza - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il 20/02/2009 al n° 2938 Reg. Gen. e n° 2319 Reg. Part. trasferiva in favore del figlio , la nuda proprietà del Controparte_4 seguente bene sul quale gravava usufrutto vitalizio in favore di Per_3
, nato a [...] il [...]: Casa di abitazione sita in Lavello alla
[...] Via Leonardo Da Vinci n° 08 (già n° 06) composta da quattro vani e accessori a primo, piano e da annesso localetto deposito a piano terra di quattro metri quadrati, il tutto confinante con Vico III Leonardo Da Vinci, Via Ariosto, proprietà e proprietà , il tutto riportato nel Parte_6 Parte_7 Catasto Fabbricati del Comune di Lavello al foglio 48 particella 275 sub 3 graffata con la particella 687 sub 3 Via Leonardo Da Vinci n° 06 piano T-1, categ. A/2, cl. 3 vani 7 R.C. € 542,28;
B) quanto a Controparte_2
- Con Donazione del 04/05/2009, a rogito Dott. Notaio in Persona_2 Lavello, Rep. n° 37.617 Racc. n° 16.834, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di Potenza - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il 07/05/2009 al n° 8307 Reg. Gen. e n° 6404 Reg. Part aveva trasferito in favore della sorella
, la proprietà in ragione della quota di 2/15 di Controparte_6 Appartamento sito in Lavello avente ingresso dal portone condominiale di Via Roma n° 65, contraddistinto dal numero interno 04, composto da quattro vani ed accessori a primo piano, secondo fuori terra, confinante con Via Roma, Via D'Aloia, Via Marconi e proprietà , riportato nel Catasto Fabbricati Parte_8
- 2 -
del Comune di Lavello al foglio 55 particella 270 sub 5 Via Roma n° 65 piano 1, categ. A/3, cl. 6 vani 6 R.C. € 347,06;
- Con coeva compravendita del 04/05/2009, a rogito Dott. Persona_2 Notaio in Lavello, Rep. n° 37.618 Racc. n° 16.835, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di Potenza - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il 07/05/2009 al n° 8308 Reg. Gen. e n° 6405 Reg. Part. aveva altresì trasferito in favore del fratello la proprietà di appartamento sito in Controparte_5 Lavello avente ingresso dal portone condominiale di Via Albini n° 03, composto da tre vani ed accessori a terzo piano o piano attico, contraddistinto dal numero interno 5 (cinque) della scala “A”, confinante con vano ascensore, vano scala, Via Albini e proprietà , riportato nel Catasto Persona_4
Fabbricati del Comune di Lavello al foglio 55 particella 271 sub 7 Via Giacinto Albini piano 3, interno 5 scala A, categ. A/2, cl. 5 vani 5,5 R.C. € 568,10; nonché la quota di 2/5 (due quinti) del pertinenziale locale garage ubicato al primo piano interrato avente ingresso dalla rampa condominiale di Via Orazio Flacco senza numero civico, della consistenza catastale di 80 (ottanta) metri quadrati, confinante con centrale termica, vano ascensore e spazio condominiale e aventi causa di C.G. Costruzioni S.r.l. riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lavello al foglio 55 particella 271 sub 25 Via Orazio Flacco piano SS-1, categ. C/6, cl. 3 mq. 80 R.C. € 132,21.
Si costituivano in giudizio i soli e Controparte_2 CP_3
, contestando le domande attoree, mentre restavano contumaci gli
[...] altri convenuti.
All'udienza del 14.12.2018 il Giudice, dichiarata la contumacia dei convenuti all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, ha rigettato le rispettive istanze istruttorie delle parti ed ha rinviato direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.11.2019.
Dopo ripetuti rinvii dovuti anche all'intervenuta cessione del credito prima a poi da ultimo a costituitasi regolarmente in Controparte_9 Parte_1 successione del dante causa con atto di intervento ex art. 111 cpc in data 09.09.2024, all'udienza del 02.07.2025 le parti precisavano le conclusioni e concludeva richiamando le conclusioni dell'atto Pt_1 introduttivo.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le memorie conclusionali e repliche.
1. Della mancata prova della simulazione
- 3 -
In via preliminare, a seguito della cessione di credito documentata, deve essere dichiarata l'estromissione dell'attrice originaria Controparte_7 e della seconda ON , per cui titolare del credito azionato CP_9 è solo l'ultima cessionaria come da cessioni di credito Parte_1 analiticamente documentate agli atti di causa.
Ancora in via preliminare viene dichiarata la contumacia dei convenuti
, e , come già Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 rilevato a verbale dal precedente giudice istruttore in data 14.12.2018.
Ciò premesso, la domanda è infondata e deve quindi essere rigettata, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
Oggetto dell'azione di simulazione è la contestazione dello schema apparente artatamente costruito dalle parti in danno del creditore. Dunque oggetto di prova non è solo il fatto che attraverso la stipula dell'atto il debitore abbia cercato di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori, ma è altresì necessaria la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirlo.
Il contratto simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (in caso di simulazione assoluta) o in parte (in caso di simulazione relativa). Alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio, ossia il patto in virtù del quale il contratto simulato deve rimanere privo degli effetti suoi propri, di talché, seppure all'esterno il quadro giuridico deve apparire mutato, nei rapporti effettivi tra le parti tali effetti non devono considerarsi prodotti, in tutto o in parte.
L'ordinamento non vieta, né sanziona il ricorso a un simile schema contrattuale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza ove quest'ultima possa pregiudicare terzi soggetti: è il caso del creditore del simulato alienante, evidentemente pregiudicato dal venire meno di un elemento appartenente al patrimonio del debitore, il quale - sempre che, s'intende, il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato - ha diritto di esercitare l'azione di simulazione (art. 1416, comma 2, c.c.).
Con l'azione di simulazione, quindi, oggetto di attacco da parte del creditore è lo schema apparente artatamente costruito dalle parti (cfr. tra le più recenti Tribunale Rovigo, 24 gennaio 2020, (ud. 20 gennaio 2020, dep. 24 gennaio 2020), n.50.
- 4 -
Sotto questo profilo, giova rammentare che oggetto di prova non è il solo fatto che, stipulando l'atto, il debitore abbia inteso sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori: è necessario che venga raggiunta la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr., da ultimo, Cass. 13345/2015).
Per quanto riguarda il riparto dell'onere della prova, i limiti dell'onere probatorio incombente sul creditore e così specificato "Ai fini dell'accoglimento della propria domanda, il creditore non soffre di alcun limite a livello probatorio (art. 1417 c.c.), di talché la sussistenza di un accordo simulatorio può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni: spetta in particolare al giudice "la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit;
i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale" (cfr. Cass. 2725/2014)..
Più in generale, circa la prova per presunzioni e la necessità che esse siano "gravi, previste e concordanti" (art. 2729 c.c.), la Suprema Corte ha chiarito che il giudice "deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva" (cfr. Cass. 23201/2015) (v. in motivazione Trib. Rovigo cit.).
Tale prova, in base agli atti allegati, non può dirsi raggiunta, in base ai princìpi di diritto sopra illustrati, sia pure secondo il criterio logico- probabilistico dell' id quod plerumque accidit .
Infatti dagli stessi atti pubblici emerge, infatti, che per quanto attiene alle donazioni vi è una evidente incongruenza del valore degli immobili rispetto alla garanzia del credito della Banca attrice che i convenuti avrebbero leso mediante la donazione dei beni immobili per cui è causa. Tanto deriva dal fatto che trattasi da un lato (quanto alla donazione di al figlio Controparte_3
- 5 -
) del trasferimento della mera nuda proprietà di un immobile Controparte_10 del valore di € 55.000 circa, dall'altro (quanto alla donazione di
[...]
alla sorella ) trattasi di atto di trasferimento di una quota CP_2 CP_6 di un bene comune indiviso pari ai soli 2/15.
Per quanto riguarda, invece, la compravendita dell'appartamento in via Albini tra il convenuto e il fratello , non emerge alcun Controparte_2 CP_5 elemento da cui desumere la simulazione dell'atto, atteso che si trattò di un trasferimento reale, seguito dal cambio di residenza dell'alienante, ed avvenuto verso il pagamento di una somma (€ 130.000,00), provata documentalmente. Non è vero, quindi, che i cespiti per cui è causa siano stati trasferiti ad un prezzo largamente inferiore al loro reale valore di mercato, e che, quindi, possano aver inciso negativamente sul patrimonio immobiliare dei cedenti rispetto all'entità del credito della MPS cha ammonta addirittura ad oltre € 700.000,00.
Pertanto, difettando i requisiti di gravità, precisione e concordanza, la prova presuntiva di cui si è onerato l'attore non può in questa sede dirsi raggiunta.
La domanda deve essere rigettata, non avendo parte attrice offerto prova sufficiente della simulazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri ex DM 147/2022, come in dispositivo, applicando i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e così Parte_1 Controparte_2 CP_11 provvede:
1) Dichiara la contumacia di , Controparte_4 Controparte_5 e Controparte_6
2) Dichiara l'estromissione del giudizio delle originarie cedenti
[...]
. Controparte_12 Controparte_9
3) Condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti e vittoriosi, che si liquidano in euro 14.598,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
- 6 -
Così deciso in Potenza, il 10/11/2025.
- 7 -
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15/06/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 21 Ottobre 2025 TRA in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 [...] società unipersonale con sede in Milano, via Soperga n. 9, (c.f. e Pt_2 p.iva ), iscritta al n. 48551.6 dell'Elenco delle società veicolo di P.IVA_1 cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 e per essa, quale procuratrice speciale in virtù di procura a rogito dott. Persona_1
notaio in Milano, rep 13.210, racc 10.439 del 10 giugno 2024,
[...] n persona del legale rappresentante Parte_3 dott. con sede in Bologna, via Della Beverara 19, (c.f. e p.iva Parte_4
), rappresentata e difesa, giusta procura da considerarsi allegata P.IVA_2 al presente atto, dagli avvocati Stefano Padovani (C.F.
) del Foro di Milano e UC SS (C.F. C.F._1
) del Foro di Roma, in qualità di Soci di C.F._2
(C.F. ), con Controparte_1 Parte_5 P.IVA_3 elezione di domicilio digitale alla pec e presso lo studio con Email_1 CP_1 sede in Bologna, via Della Beverara 19
- ATTRICE a seguito di intervento ex art.111 c.p.c. E
, c.f.: , e Controparte_2 C.F._3 CP_3
elett.te dom.to alla , presso lo studio dell'Avv. , c.f.: , dal quale è
[...] rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTI E
, e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 02 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 02-03 Febbraio 2016 Controparte_7
creditrice nei confronti di e per la
[...] Controparte_2 Controparte_3 complessiva somma di oltre € 700.000,00 in virtù di decreto ingiuntivo n. 893/2015 del Tribunale di Potenza, ha convenuto in giudizio , Controparte_2
l' in persona del Legale Controparte_3 Controparte_8 rappresentante;
, ; Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6
chiedendo fosse dichiarata la simulazione assoluta di Controparte_5 una serie di atti dispositivi posti in essere dai coniugi e Controparte_2
al fine di liberarsi dell'intero loro patrimonio immobiliare. Controparte_3
In particolare A) quanto a Controparte_3
- Con donazione fra parenti in linea retta del 17/02/2009, a rogito Dott.
Notaio in Lavello, Rep. n° 37.300 Racc. n° 16.633, Persona_2 trascritta presso l'Ufficio Provinciale di Potenza - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il 20/02/2009 al n° 2938 Reg. Gen. e n° 2319 Reg. Part. trasferiva in favore del figlio , la nuda proprietà del Controparte_4 seguente bene sul quale gravava usufrutto vitalizio in favore di Per_3
, nato a [...] il [...]: Casa di abitazione sita in Lavello alla
[...] Via Leonardo Da Vinci n° 08 (già n° 06) composta da quattro vani e accessori a primo, piano e da annesso localetto deposito a piano terra di quattro metri quadrati, il tutto confinante con Vico III Leonardo Da Vinci, Via Ariosto, proprietà e proprietà , il tutto riportato nel Parte_6 Parte_7 Catasto Fabbricati del Comune di Lavello al foglio 48 particella 275 sub 3 graffata con la particella 687 sub 3 Via Leonardo Da Vinci n° 06 piano T-1, categ. A/2, cl. 3 vani 7 R.C. € 542,28;
B) quanto a Controparte_2
- Con Donazione del 04/05/2009, a rogito Dott. Notaio in Persona_2 Lavello, Rep. n° 37.617 Racc. n° 16.834, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di Potenza - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il 07/05/2009 al n° 8307 Reg. Gen. e n° 6404 Reg. Part aveva trasferito in favore della sorella
, la proprietà in ragione della quota di 2/15 di Controparte_6 Appartamento sito in Lavello avente ingresso dal portone condominiale di Via Roma n° 65, contraddistinto dal numero interno 04, composto da quattro vani ed accessori a primo piano, secondo fuori terra, confinante con Via Roma, Via D'Aloia, Via Marconi e proprietà , riportato nel Catasto Fabbricati Parte_8
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del Comune di Lavello al foglio 55 particella 270 sub 5 Via Roma n° 65 piano 1, categ. A/3, cl. 6 vani 6 R.C. € 347,06;
- Con coeva compravendita del 04/05/2009, a rogito Dott. Persona_2 Notaio in Lavello, Rep. n° 37.618 Racc. n° 16.835, trascritta presso l'Ufficio Provinciale di Potenza - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il 07/05/2009 al n° 8308 Reg. Gen. e n° 6405 Reg. Part. aveva altresì trasferito in favore del fratello la proprietà di appartamento sito in Controparte_5 Lavello avente ingresso dal portone condominiale di Via Albini n° 03, composto da tre vani ed accessori a terzo piano o piano attico, contraddistinto dal numero interno 5 (cinque) della scala “A”, confinante con vano ascensore, vano scala, Via Albini e proprietà , riportato nel Catasto Persona_4
Fabbricati del Comune di Lavello al foglio 55 particella 271 sub 7 Via Giacinto Albini piano 3, interno 5 scala A, categ. A/2, cl. 5 vani 5,5 R.C. € 568,10; nonché la quota di 2/5 (due quinti) del pertinenziale locale garage ubicato al primo piano interrato avente ingresso dalla rampa condominiale di Via Orazio Flacco senza numero civico, della consistenza catastale di 80 (ottanta) metri quadrati, confinante con centrale termica, vano ascensore e spazio condominiale e aventi causa di C.G. Costruzioni S.r.l. riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Lavello al foglio 55 particella 271 sub 25 Via Orazio Flacco piano SS-1, categ. C/6, cl. 3 mq. 80 R.C. € 132,21.
Si costituivano in giudizio i soli e Controparte_2 CP_3
, contestando le domande attoree, mentre restavano contumaci gli
[...] altri convenuti.
All'udienza del 14.12.2018 il Giudice, dichiarata la contumacia dei convenuti all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, ha rigettato le rispettive istanze istruttorie delle parti ed ha rinviato direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.11.2019.
Dopo ripetuti rinvii dovuti anche all'intervenuta cessione del credito prima a poi da ultimo a costituitasi regolarmente in Controparte_9 Parte_1 successione del dante causa con atto di intervento ex art. 111 cpc in data 09.09.2024, all'udienza del 02.07.2025 le parti precisavano le conclusioni e concludeva richiamando le conclusioni dell'atto Pt_1 introduttivo.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le memorie conclusionali e repliche.
1. Della mancata prova della simulazione
- 3 -
In via preliminare, a seguito della cessione di credito documentata, deve essere dichiarata l'estromissione dell'attrice originaria Controparte_7 e della seconda ON , per cui titolare del credito azionato CP_9 è solo l'ultima cessionaria come da cessioni di credito Parte_1 analiticamente documentate agli atti di causa.
Ancora in via preliminare viene dichiarata la contumacia dei convenuti
, e , come già Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 rilevato a verbale dal precedente giudice istruttore in data 14.12.2018.
Ciò premesso, la domanda è infondata e deve quindi essere rigettata, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
Oggetto dell'azione di simulazione è la contestazione dello schema apparente artatamente costruito dalle parti in danno del creditore. Dunque oggetto di prova non è solo il fatto che attraverso la stipula dell'atto il debitore abbia cercato di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori, ma è altresì necessaria la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirlo.
Il contratto simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (in caso di simulazione assoluta) o in parte (in caso di simulazione relativa). Alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio, ossia il patto in virtù del quale il contratto simulato deve rimanere privo degli effetti suoi propri, di talché, seppure all'esterno il quadro giuridico deve apparire mutato, nei rapporti effettivi tra le parti tali effetti non devono considerarsi prodotti, in tutto o in parte.
L'ordinamento non vieta, né sanziona il ricorso a un simile schema contrattuale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza ove quest'ultima possa pregiudicare terzi soggetti: è il caso del creditore del simulato alienante, evidentemente pregiudicato dal venire meno di un elemento appartenente al patrimonio del debitore, il quale - sempre che, s'intende, il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato - ha diritto di esercitare l'azione di simulazione (art. 1416, comma 2, c.c.).
Con l'azione di simulazione, quindi, oggetto di attacco da parte del creditore è lo schema apparente artatamente costruito dalle parti (cfr. tra le più recenti Tribunale Rovigo, 24 gennaio 2020, (ud. 20 gennaio 2020, dep. 24 gennaio 2020), n.50.
- 4 -
Sotto questo profilo, giova rammentare che oggetto di prova non è il solo fatto che, stipulando l'atto, il debitore abbia inteso sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori: è necessario che venga raggiunta la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr., da ultimo, Cass. 13345/2015).
Per quanto riguarda il riparto dell'onere della prova, i limiti dell'onere probatorio incombente sul creditore e così specificato "Ai fini dell'accoglimento della propria domanda, il creditore non soffre di alcun limite a livello probatorio (art. 1417 c.c.), di talché la sussistenza di un accordo simulatorio può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni: spetta in particolare al giudice "la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit;
i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale" (cfr. Cass. 2725/2014)..
Più in generale, circa la prova per presunzioni e la necessità che esse siano "gravi, previste e concordanti" (art. 2729 c.c.), la Suprema Corte ha chiarito che il giudice "deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva" (cfr. Cass. 23201/2015) (v. in motivazione Trib. Rovigo cit.).
Tale prova, in base agli atti allegati, non può dirsi raggiunta, in base ai princìpi di diritto sopra illustrati, sia pure secondo il criterio logico- probabilistico dell' id quod plerumque accidit .
Infatti dagli stessi atti pubblici emerge, infatti, che per quanto attiene alle donazioni vi è una evidente incongruenza del valore degli immobili rispetto alla garanzia del credito della Banca attrice che i convenuti avrebbero leso mediante la donazione dei beni immobili per cui è causa. Tanto deriva dal fatto che trattasi da un lato (quanto alla donazione di al figlio Controparte_3
- 5 -
) del trasferimento della mera nuda proprietà di un immobile Controparte_10 del valore di € 55.000 circa, dall'altro (quanto alla donazione di
[...]
alla sorella ) trattasi di atto di trasferimento di una quota CP_2 CP_6 di un bene comune indiviso pari ai soli 2/15.
Per quanto riguarda, invece, la compravendita dell'appartamento in via Albini tra il convenuto e il fratello , non emerge alcun Controparte_2 CP_5 elemento da cui desumere la simulazione dell'atto, atteso che si trattò di un trasferimento reale, seguito dal cambio di residenza dell'alienante, ed avvenuto verso il pagamento di una somma (€ 130.000,00), provata documentalmente. Non è vero, quindi, che i cespiti per cui è causa siano stati trasferiti ad un prezzo largamente inferiore al loro reale valore di mercato, e che, quindi, possano aver inciso negativamente sul patrimonio immobiliare dei cedenti rispetto all'entità del credito della MPS cha ammonta addirittura ad oltre € 700.000,00.
Pertanto, difettando i requisiti di gravità, precisione e concordanza, la prova presuntiva di cui si è onerato l'attore non può in questa sede dirsi raggiunta.
La domanda deve essere rigettata, non avendo parte attrice offerto prova sufficiente della simulazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri ex DM 147/2022, come in dispositivo, applicando i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e così Parte_1 Controparte_2 CP_11 provvede:
1) Dichiara la contumacia di , Controparte_4 Controparte_5 e Controparte_6
2) Dichiara l'estromissione del giudizio delle originarie cedenti
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. Controparte_12 Controparte_9
3) Condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti e vittoriosi, che si liquidano in euro 14.598,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
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Così deciso in Potenza, il 10/11/2025.
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Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)