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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO IL, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3267 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DR CHIARA con domicilio eletto in Pavia alla Piazza del Carmine n.3, presso il difensore avv.
DR CHIARA;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( C.F. ), in persona del Ministro pro tempore rappresentato ex Controparte_1 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis cpc depositato in data 12.09.2024 ( riqualificato con decreto del 16.09.2024 in ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. in quanto l'opposizione ai provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato seguono, a seguito della riforma Cartabia, le forme del rito semplificato come emerge dal combinato disposto degli articolo 170 del d.m. n.115 del 30.05.2002 e articolo 15 del d.lgs.
150/2011) e pedissequo decreto di fissazione di udienza notificati al ministero della Giustizia Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto del 15.07.2024 con cui Il giudice penale ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente in quanto non conteneva l'autocertificazione sulla determinazione del reddito prodotto nell'ultimo anno di imposta.
Ha dedotto l'erroneità del provvedimento e ha chiesto l'annullamento dello stesso.
A seguito della mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza da parte del ricorrente, è stato concesso termine alla parte ricorrente per effettuare la rinotifica di tali atti.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
All'udienza del 02.07.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto con il quale è stata dichiarata inammissibile dal giudice penale l'istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato del ricorrente.
Ebbene avverso tale provvedimento è prevista dall'articolo 99 del d.m. 115 del 2002 la possibilità di proporre ricorso entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Nel caso di specie la parte ha avuto notizia del provvedimento in data 16.07.2024 ma il ricorso è stato depositato in Cancelleria per l'iscrizione a ruolo in data 12.09.2024 e quindi oltre i venti giorni ( che scadevano in data 05.09.2024) previsti dalla suddetta norma.
Sul punto si precisa che non può ritenersi valida, ai fini della corretta iscrizione a ruolo della causa, la mail inviata in data 5 settembre all'indirizzo pec del Tribunale in quanto, al fine di ritenere tempestiva l'opposizione,
l'unico adempimento che la parte ricorrente avrebbe dovuto porre in essere era l'iscrizione a ruolo della causa che non è avvenuta in data 5.09.2024 ma in data 12.09.2024.
La norma infatti è chiara nel ritenere che l'opposizione si presenta con ricorso depositato (ritualmente in
Cancelleria e quindi mediante tempestiva iscrizione a ruolo della causa) nei 20 giorni dalla notizia del provvedimento avuta dal ricorrente.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Nulla a disporre sulle spese alla luce della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Dott. LO IL pronunciando sulla domanda in epigrafe proposta così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione.
2) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 02/07/2025
Il Giudice
LO IL
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO IL, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3267 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DR CHIARA con domicilio eletto in Pavia alla Piazza del Carmine n.3, presso il difensore avv.
DR CHIARA;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( C.F. ), in persona del Ministro pro tempore rappresentato ex Controparte_1 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis cpc depositato in data 12.09.2024 ( riqualificato con decreto del 16.09.2024 in ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. in quanto l'opposizione ai provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato seguono, a seguito della riforma Cartabia, le forme del rito semplificato come emerge dal combinato disposto degli articolo 170 del d.m. n.115 del 30.05.2002 e articolo 15 del d.lgs.
150/2011) e pedissequo decreto di fissazione di udienza notificati al ministero della Giustizia Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto del 15.07.2024 con cui Il giudice penale ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente in quanto non conteneva l'autocertificazione sulla determinazione del reddito prodotto nell'ultimo anno di imposta.
Ha dedotto l'erroneità del provvedimento e ha chiesto l'annullamento dello stesso.
A seguito della mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza da parte del ricorrente, è stato concesso termine alla parte ricorrente per effettuare la rinotifica di tali atti.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
All'udienza del 02.07.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto con il quale è stata dichiarata inammissibile dal giudice penale l'istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato del ricorrente.
Ebbene avverso tale provvedimento è prevista dall'articolo 99 del d.m. 115 del 2002 la possibilità di proporre ricorso entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Nel caso di specie la parte ha avuto notizia del provvedimento in data 16.07.2024 ma il ricorso è stato depositato in Cancelleria per l'iscrizione a ruolo in data 12.09.2024 e quindi oltre i venti giorni ( che scadevano in data 05.09.2024) previsti dalla suddetta norma.
Sul punto si precisa che non può ritenersi valida, ai fini della corretta iscrizione a ruolo della causa, la mail inviata in data 5 settembre all'indirizzo pec del Tribunale in quanto, al fine di ritenere tempestiva l'opposizione,
l'unico adempimento che la parte ricorrente avrebbe dovuto porre in essere era l'iscrizione a ruolo della causa che non è avvenuta in data 5.09.2024 ma in data 12.09.2024.
La norma infatti è chiara nel ritenere che l'opposizione si presenta con ricorso depositato (ritualmente in
Cancelleria e quindi mediante tempestiva iscrizione a ruolo della causa) nei 20 giorni dalla notizia del provvedimento avuta dal ricorrente.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Nulla a disporre sulle spese alla luce della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Dott. LO IL pronunciando sulla domanda in epigrafe proposta così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione.
2) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 02/07/2025
Il Giudice
LO IL
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