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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 26.9.2024
da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Moraschi Lucia Velia, del C.F._1
Foro di Brescia presso il cui studio, sito in Brescia (BR), in Via Vittorio Emanuele II n. 60 ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. P_
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Magalini Gianfranco, C.F._2 del Foro di Mantova e Savoia Silvia, del Foro di Verona presso il cui studio, sito in Verona (VR), in Via Lungadige Capuleti n. 1/A ha eletto domicilio appellato
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
Oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 30 CPC avverso la sentenza n. 3131/2024 emessa dal Tribunale di Brescia in data 18.7.2024, pubblicata in data 22.7.2024 e notificata in data 29.7.2024, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 15135/2023, in punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni avversa istanza e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1) Porre i trasferimenti di andata e ritorno da Verona, nei giorni in cui il minore sarà con il padre, e le inerenti spese, a carico esclusivo del padre;
2) Disporre l'assegnazione dell'intero assegno unico alla madre con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
3) Ridurre i tempi di frequentazione per il periodo estivo e per le vacanze natalizie paterna come indicato in narrativa sino al compimento del 3 anno di età.
4) Disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di primo grado con il conseguente obbligo per il padre di rimborsare alla madre quanto ingiustamente versato;
5) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
PER PARTE APPELLATA:
“In via principale a) Rigettarsi, per le causali tutte di cui in comparsa, l'impugnazione ex ad verso proposta. In via di appello incidentale b) parziale riforma del capo sub 2 (lettera b) della decisione resa inter partes dal Tribunale di Brescia, n. 3131/2024 del 22/07/2024, disporsi in capo a P_
, con riferimento alle sue visite infrasettimanali, il diritto - dovere di tenere
[...] presso di sé il figlio minore a settimane alterne, dalle ore 13:00 del venerdì R_ pomeriggio (quando il padre andrà a prendere il minore al domicilio materno o direttamente all'asilo nido) alle ore 10:00 del sabato mattina (quando la madre andrà a riprendere al domicilio paterno). R_
In ogni caso c) Con integrale rifusione di spese e compensi di causa, CP_2
, Iva e Cpa per il presente giudizio.”
[...]
PROCURATORE GENERALE:
Chiede sia dichiarato inammissibile l'appello incidentale in quanto tardivo. Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 CPC del 7.12.2023 chiedeva al P_
Tribunale di Brescia l'affidamento condiviso del figlio minore la collocazione R_ del minore prevalentemente presso la madre, nell'abitazione sita a AS (BS) in Via Tenente Luigi Olivari n. 17; il diritto di tenere presso di sé il figlio a settimane alterne: settimana a) dalle ore 13:00 del venerdì pomeriggio alle ore 19:00 della domenica;
settimana b) dalle ore 9:00 di sabato mattina alle ore 19:00 della domenica, 15 giorni, anche non consecutivi (con un minimo di almeno 7 giorni consecutivi) durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, inoltre, una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno, il Natale e il Capodanno e metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo; l'obbligo in capo al padre del versamento di un assegno mensile dell'importo di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico universale e bonus nido e/o eventuali ulteriori agevolazioni relative al figlio minore al 50% fra i genitori. Esponeva quanto segue: nel maggio 2021 intratteneva una relazione con Parte_1
e in data 3.9.2022 nasceva dopo la nascita di la coppia decideva
[...] R_ R_ concordemente di continuare a vivere presso le abitazioni dei rispettivi genitori e decidevano altresì che in considerazione della sua età, stesse prevalentemente R_ con la madre;
dopo la nascita di la coppia trascorreva molto tempo insieme e il R_ sig. rimaneva spesso presso l'abitazione di per aiutarla nella P_ Pt_1 gestione del bambino, circa 4 giorni a settimana;
a febbraio 2023 e P_ decidevano di interrompere la loro relazione;
dopo l'interruzione Parte_1 della relazione in varie occasioni e senza motivate ragioni, Parte_1 impediva al padre di poter vedere e/o tenere con sé il figlio;
in particolare, dal mese di febbraio consentiva al padre di trascorrere con il figlio solo qualche ora, una o due volte a settimana presso l'abitazione della madre a Brescia, non potendolo portare con sé a Verona;
quanto al mantenimento di sino all'interruzione della R_ relazione, le spese relative al piccolo erano sostenute per la metà ciascuno da R_ entrambi i genitori;
la famiglia inoltre, contribuiva al mantenimento di P_ R_ consegnando direttamente a sia vestiti acquistati autonomamente Parte_1 dalla famiglia paterna sia pannolini ed altri beni necessari;
dopo l'interruzione della relazione affettiva, le parti si accordavano nel determinare in euro 250,00 mensili il contributo al mantenimento del piccolo da corrispondersi fino all'ingresso R_ [...] in asilo nido, con l'intesa che, successivamente, essendo per la metà a carico del Per_2 sig. la relativa spesa, il contributo al mantenimento sarebbe stato P_ concordemente rideterminato;
l'assegno unico veniva percepito interamente da circa la situazione abitativa e reddituale delle parti esponeva che: Parte_1 era un ventunenne, iscritto al terzo anno dell'Università di Medicina e P_
Chirurgia di Verona e viveva presso l'abitazione dei genitori, sita a Verona (VR) in Via Sabotino n. 43, non percepiva reddito e veniva mantenuto integralmente dai genitori, non era proprietario di alcuna autovettura e normalmente utilizzava quella della madre, non aveva la proprietà di alcun immobile ed era proprietario unicamente
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di una carta prepagata BPM Esu dell'Università, per il pagamento della mensa scolastica e acquisti on-line, attualmente del valore di euro 149,00; Parte_1 era una ventenne anch'essa residente presso l'abitazione di proprietà dei genitori, sita a AS (BS) in Via Tenente Luigi Olivari n. 17, dai quali era totalmente mantenuta, frequentava un corso di Massoterapia che la occupava 4 giorni al mese fuori città, aveva un contratto di lavoro subordinato a chiamata con un'agenzia interinale per lo svolgimento occasionale dell'attività di hostess presso la fiera o lo stadio di Verona e svolgeva l'attività di baby-sitting circa un pomeriggio a settimana, con un guadagno di circa euro 200,00 mensili.
2. In data 5.2.2024 si costituiva in giudizio chiedendo: Parte_1
l'affidamento congiunto di con collocamento prevalente presso la madre;
la R_ possibilità per il padre di vedere il figlio a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 18:00, nell'altra settimana una giornata dalla fine dell'asilo fino alla sera alle ore 20:00; a partire dal quinto anno di età: week end alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00 quando lo riporterà presso la casa materna, nell'altra settimana una giornata dalla fine dell'asilo fino al giorno seguente dove lo riporterà direttamente a scuola materna/primaria; a partire dal settimo anno di età: week end alternati dal venerdì recuperandolo direttamente a scuola materna/primaria fino alla domenica sera alle ore 20:00 quando lo riporterà presso la casa materna, nell'altra settimana una giornata dalla fine della scuola fino al giorno seguente dove lo riporterà direttamente a scuola materna/primaria; nel periodo estivo dal settimo anno di età tre settimane non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, con reciproca comunicazione delle località di villeggiatura e preventivamente concordate quando saranno fuori dal territorio italiano;
circa le vacanze natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale e il 31 dicembre;
circa le vacanze di Pasqua, ad anni alterni il giorno di Pasqua;
porsi a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno P_ mensile dell'importo di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, da rivedere una volta reperita un'attività R_ lavorativa;
disporsi che sia l'assegno unico che il bonus asilo venissero percepiti al 100% dalla madre e, infine, disporre l'obbligo da parte del di rimborsare alla P_ tutte le somme mediche, quanto versato per la retta dell'asilo e quanto Pt_1 sostenuto per il mantenimento del minore con effetto retroattivo dalla nascita del minore nella misura che verrà fissata dal giudice come contributo al mantenimento. In via istruttoria, chiedeva ammissione di prova per testimoni. Faceva presente che: il padre non era presente fin dalle prime visite mediche e dalla nascita di era la madre a occuparsi prevalentemente del figlio, in quanto R_ P_ si era dimostrato poco predisposto all'accudimento e dedicava tutto il suo
[...] tempo agli studi universitari;
dalla nascita del bambino (3.9.2022) P_ aveva versato a titolo di mantenimento per il proprio figlio la somma complessiva di
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euro 2.315,00 1; era iscritto da novembre 2023 presso l'asilo nido “l'isola che R_ non c'è” di AS (BS) di comune accordo e la retta era pari a euro 480,00 mensili oltre la mensa pari a euro 6 al giorno 2, per una somma complessiva pari a euro 2.738,00 da novembre 2023 a marzo 2024, anticipata dalla madre;
aveva percepito dall' un bonus asilo di euro 136,37 per il mese di novembre ed euro CP_3
136,37 per il mese di dicembre 2023 e da ottobre percepiva mensilmente come assegno unico la somma di euro 75,70. Circa le visite padre-figlio, osservava che: un bambino molto piccolo, figlio di genitori separati, può pernottare dal padre solo qualora abbia stabilito con lui fin dalla nascita un rapporto stretto e significativo di attaccamento, nel caso di specie, il minore aveva sviluppato questo attaccamento esclusivamente con la madre e difficilmente reggeva una separazione dalla madre superiore a una giornata, infatti, ogni volta che il padre passava a prendere R_ quest'ultimo piangeva disperatamente e il suo pianto veniva interpretato come un capriccio;
nonostante la disponibilità della madre a far trascorrere ad del tempo R_ con il padre anche durante la settimana, quest'ultimo vedeva il figlio solo una volta a settimana;
complessivamente il padre aveva trascorso con il minore poche giornate: 13 Maggio, 28 Maggio, 3 Giugno, 11 Giugno, 2 Luglio, 9 Luglio;
dal 10 luglio gli aveva concesso, nonostante la tenera età, di poterlo tenere anche con pernottamento più o meno ogni due/tre settimane;
nelle settimane in cui non pernottava da lui, il padre non andava a trovare il bambino, non si interessava del suo benessere tramite messaggi o videochiamate e non aveva partecipato a nessuna visita pediatrica di controllo.
3. In data 16.2.2024 depositava memoria integrativa ex art. 473 bis 17 P_
CPC, con cui effettuava una diversa ricostruzione dei fatti: contrariamente a quanto affermato da la famiglia era entusiasta della nascita di Parte_1 P_
rassicurava la giovane coppia e si rendeva disponibile ad ospitarla presso la R_ propria abitazione, acquistando alcuni beni per accogliere al meglio e allestendo R_ una stanza con letto matrimoniale;
il padre, oltre ad essersi preoccupato ed occupato delle prime fasi della gravidanza, prenotava le 3 ecografie obbligatorie per il Servizio Sanitario Nazionale presso l'ospedale di Verona e presenziava alle prime 2 (in data 2.4.2022 ed in data 4.5.2022); la terza ecografia, pur prenotata a Verona, veniva disdetta dalla madre, che preferiva proseguire con le visite nel suo comune di residenza;
dalla nascita di (3.9.2022) fino all'interruzione della relazione R_
(febbraio 2023), il padre era sempre presente per il figlio e tra i nonni materni e paterni vi era collaborazione;
dopo la fine della relazione, Parte_1 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
nonostante le plurime richieste, concedeva al padre di frequentare il figlio solo in poche occasioni: in una prima fase, seguita da due legali di Brescia, aveva iniziato a
“concedere” solamente alcune visite, alternando il trasporto del piccolo, andata e ritorno, l'uno a carico del padre l'altro a carico della madre, per limitare i disagi, di tempo ed economici, connessi al lungo tragitto (Verona/Brescia). Dopo lunghissime discussioni in relazione alle vacanze estive del piccolo con il papà (il quale R_ avrebbe desiderato portarlo con sé in Sicilia dai parenti del nonno paterno per due settimana ma, a fronte del rifiuto di per un viaggio così impegnativo, era Pt_1 disposto anche a trascorrere una settimana sul mare adriatico oppure sul Lago di Garda), aveva concesso al padre di trascorrere esclusivamente Parte_1 alcuni giorni di vacanza durante il periodo estivo con il proprio bambino ed i nonni paterni (dal 19 al 22 agosto, con 3 notti consecutive) salvo poi, a 10 giorni dall'inizio di tale periodo, comunicare, attraverso i propri legali, il “rifiuto alla proposta di lasciare dal padre dal 19 al 22 agosto, così come anche la notte tra il 26 ed il 27 R_ agosto” ; inoltre, negava al padre anche le vacanze natalizie, Parte_1 potendo vedere il figlio esclusivamente nei seguenti giorni:
6-7 gennaio 2024, 20-21 gennaio 2024 e 10-11 febbraio 2024. Faceva altresì presente che: la signora Pt_1 non gli comunicava preventivamente nessuna visita del figlio, rendendogli impossibile partecipare alle stesse;
circa il suo contributo economico, aveva sempre versato un mantenimento per il figlio, infatti, aveva bonificato la complessiva somma di euro 2.658,00 e, in conformità a quanto richiesto, aveva sostenuto la spesa di euro 164,00 mensili a titolo di contributo per l'asilo nido, versati per i mesi di novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024 (riservandosi di versare la differenza, in quanto solo con l'atto difensivo di apprendeva che il costo dell'asilo era di Parte_1 poco superiore alla cifra versata sino a quel momento).
4. In data 2.3.2024 depositava memoria ex art. 473 bis 17 CPC, Parte_1 con cui contestava integralmente il contenuto della memoria di controparte e offriva in comunicazione messaggi whatsapp dai quali si evinceva che aveva sempre comunicato al padre visite, vaccinazioni e fatti riguardanti il piccolo ed aveva R_ sempre agevolato il padre nelle frequentazioni con il figlio, ad esclusione della richiesta di una vacanza in Sicilia per ben 15 giorni per un bambino di soli nove mesi abituato a stare con la madre e a ricevere dalla stessa cure quotidiane.
5. In data 4.3.2024 depositava memoria di replica ex art. 473 bis 17, P_ comma 3, CPC, con cui preliminarmente eccepiva la tardività della memoria di replica, chiedeva la decadenza della produzione documentale di controparte e si opponeva a tutte le istanze istruttorie di . Parte_1 3 Il padre ha potuto vedere il figlio esclusivamente nelle date concesse da :
5-6 agosto;
13 Parte_1 agosto;
27-28 agosto;
2-3 settembre;
10-11 settembre;
17 settembre;
1° ottobre;
14-15 ottobre;
12 novembre;
18-19 novembre;
2-3 dicembre;
16-17 dicembre;
26-27 dicembre. 6 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
6. All'udienza del 7.3.2024 le parti raggiungevano il seguente accordo temporaneo: affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
visite R_ del padre a fine settimana alterni dalle ore 9:00 del sabato alla domenica alle ore
18:00, con accompagnamento e riaccompagnamento a carico del padre;
infrasettimanalmente – sempre a settimane alterne – dal mercoledì alle ore 13:00 al giovedì sera alle ore 18:00; Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre per l'anno in corso, ad anni alterni i successivi;
contributo del padre nella misura mensile di euro 225,00 a titolo di mantenimento ordinario, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre la metà delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
assegno in favore della madre al 100%. Il Giudice fissava udienza del 13.6.2024 per la verifica dell'attuazione dell'accordo raggiunto. All'udienza del 13.6.2024 il Giudice fissava udienza del 9.7.2024 per la discussione, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter CPC, con il deposito di note scritte. Rispettivamente in data 3.7.2024 e 4.7.2024 parte resistente e parte ricorrente depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza. Parte ricorrente in particolare specificava che: aveva dato il suo consenso all'iscrizione del figlio in un asilo privato esclusivamente perché si era tardato ad effettuare l'iscrizione in un asilo pubblico e che il costo mensile sostenuto era di circa euro 600,00; che la madre continuava a negare le visite del figlio a causa di malattie del bambino (pertanto, chiedeva che, in caso di diniego alla visita di da parte di il Giudice disponesse R_ Parte_1
l'obbligo di presentare idonea certificazione medica attestante le ragioni che impediscono la visita); chiedeva maggiore tolleranza nelle tempistiche di andata e ritorno Verona/Brescia atteso il traffico che notoriamente occupa tale tratta e faceva presente che sosteneva rilevantissime spese per il trasporto, dovendo affrontare un itinerario Verona-AS per 16 volte al mese, con un esborso mensile di euro 227,52 (oltre all'assegno di euro 225,00 come da provvedimento provvisorio del 7.3.2024 a titolo di mantenimento ed euro 330,00 circa per l'iscrizione all'asilo nido). Parte resistente, invece, faceva presente che dopo il provvedimento provvisorio del 7.3.2024 si mostrava poco collaborativo;
si opponeva sia alla richiesta P_ del padre di portare il bambino per una o due settimane in Sicilia e sia alla richiesta di trasferire il piccolo in un altro nido, in quanto ciò l'avrebbe destabilizzato ulteriormente;
chiedeva al Giudice la conferma di quanto stabilito all'udienza del 7.3.2024 circa l'assegno unico, 100% a favore della madre.
7. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3131/2024 emessa in data 18.7.2024 e pubblicata in data 22.7.2024 così statuiva:
“1. affida il figlio minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, con R_ collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2. salvo diverso accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse del figlio, il padre ha la facoltà di vedere il figlio e di tenerlo con sé: a. a fine settimana alterni, dalle ore 9.00 del sabato alla domenica alle ore 18;
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b. infrasettimanalmente a settimane alterne il mercoledì dalle ore 13.00 sino al giovedì sera alle ore 18; il viaggio di andata a Verona è posto a carico del padre, mentre il viaggio di rientro a AS è posto a carico della madre;
in via alternativa e subordinata, il padre si occuperà dei viaggi nel fine settimana, mentre la madre dei viaggi nei giorni infrasettimanali.
3. per il corrente anno, nelle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per una settimana;
dall'anno prossimo in poi, potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, con impegno a comunicare il periodo prescelto entro la fine di maggio di ciascun anno;
4. il padre potrà tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva durante le vacanze di Natale, trascorrendo la settimana di Natale alternata alla settimana di Capodanno con il papà o con la mamma, e, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, trascorrendo il giorno di Pasqua alternato al giorno di Pasquetta con il papà o con la mamma;
5. eventuali impedimenti alle frequentazioni del figlio dovranno essere debitamente comprovati da idonea documentazione medica;
6. dispone l'iscrizione di presso l'asilo nido pubblico di AS “Crescere R_ insieme”;
7. segnala ai genitori l'opportunità di provvedere ad un adeguato sostegno individuale alla genitorialità o a rivolgersi a un coordinatore genitoriale;
8. a decorrere dalla presente sentenza, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 300,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da pagina 7 di 7 versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
9. spese di lite parzialmente compensate nella misura di due terzi;
10. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle restanti spese di lite, liquidate in motivazione in € 1.600,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.” Osservava:
- andavano accolte le richieste in merito all'affidamento e alla collocazione: infatti, sin dagli atti introduttivi entrambi i genitori insistevano per l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre a AS (BS), inoltre, vista la tenera età del minore (di quasi due anni) era opportuno garantire una continuità con quanto sinora attuato (dimorando sin dalla nascita presso la madre a sua volta residente presso i suoi genitori) – nonostante la perdurante conflittualità e incomunicabilità tra i genitori rischiasse di compromettere l'attuazione dell'affidamento condiviso, già reso difficoltoso dall'oggettiva distanza tra le residenze.
- circa le frequentazioni con il padre, andavano mantenuti i giorni concordati in data 7.3.2024, disattendendo l'istanza del padre di spostare la giornata infrasettimanale della seconda settimana dal venerdì al sabato, altrimenti sarebbero stati preclusi alla madre tutti i fine settimana;
andava accolta l'istanza del ricorrente di garantire le
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frequentazioni durante le festività e le vacanze estive: il padre avrebbe potuto tenere con sé il figlio per tre giorni durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua a quello di Pasquetta, nonché per una settimana durante le vacanze natalizie il giorno di Natale a quello di Capodanno;
per quanto riguarda le vacanze estive, per l'anno in corso una settimana con il padre (consentendo il viaggio in Sicilia, ove dimorano i parenti dei nonni paterni) e dall' anno successivo in avanti, due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno.
- era opportuno accogliere l'istanza di alternare l'accompagnamento paterno con quello materno ed era equo disporre che il viaggio di andata a Verona fosse a carico del padre, mentre il viaggio di rientro a AS a carico della madre;
a carico del padre i viaggi nel fine settimana e della madre nei giorni infrasettimanali.
- andava accolta l'istanza del ricorrente di iscrizione del figlio all'asilo nido pubblico di AS, il minor costo avrebbe potuto lenire lo scontro genitoriale sul profilo economico.
- circa il profilo economico, era opportuno aumentare il contributo nella misura di euro 300,00 mensili, fermo il 50% delle spese straordinarie, considerando che: entrambi i genitori erano inoccupati ed erano dimoranti presso i rispettivi nonni;
il resistente insisteva per il 50% dell'assegno unico (allo stato di circa euro 88,00 mensili); la madre dovrà sostenere i costi dei viaggi a Verona.
8. Avverso tale sentenza, notificata in data 29.7.2024, in data 26.9.2024 Parte_1 proponeva appello chiedendo alla Corte di porre le spese dei trasferimenti di
[...] andata e ritorno da Verona, nei giorni in cui il minore sarà con il padre, a carico esclusivo del padre;
disporre l'assegnazione dell'intero assegno unico alla madre con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
la riduzione dei tempi di frequentazione del padre per il periodo estivo e per le vacanze natalizie sino al compimento del terzo anno di età; l'integrale compensazione delle spese di lite di primo grado con il conseguente obbligo per il padre di rimborsare alla madre quanto ingiustamente versato. Deduceva che:
- era iniqua la ripartizione dei trasferimenti e spese di viaggio: la decisione del Giudice di primo grado era difforme da quanto stabilito all'udienza del 7.3.2024 e gravava sul genitore collocatario anche per i periodi in cui era il padre ad esercitare il suo diritto-dovere di tenere presso di sé il figlio;
la madre si occupava di tutti i trasferimenti quotidiani del minore e anche la recente giurisprudenza di legittimità ribadiva che “le spese di viaggio sopportate dal genitore non collocatario per l'esercizio del proprio diritto di visita al minore non sono oggetto di ripartizione tra i genitori e restano a suo esclusivo carico, in quanto tali oneri rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli” (Cass. ordinanza n. 28483 del 30.9.2022).
- era erronea l'assegnazione del 50% dell'assegno unico al padre: tale decisone non teneva conto del fatto che il minore viveva stabilmente con la madre per 26 giorni, la quale si faceva carico della maggior parte delle spese ordinarie e delle cure quotidiane, tra cui la spesa per il trasferimento del minore al nido pubblico, disposto dal Tribunale ignorando la relazione della direttrice del nido privato che sconsigliava
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il trasferimento del bambino (richiedeva l'esborso in più di euro 100,00 rispetto a quanto pagava all'asilo privato, per il mensile rifornimento di pannolini, creme, saponi e salviette).
- era eccessivo l'ampliamento dei tempi di frequenza paterna durante le festività: il principio della bigenitorialità va equilibrato con le esigenze specifiche del bambino, in relazione al suo benessere e alle sue necessità evolutive. Secondo la Cassazione, il pernottamento di un bambino di età inferiore ai tre anni presso il padre non è permesso, indipendentemente dal fatto che il Tribunale abbia disposto l'affidamento condiviso e dalla circostanza che anche l'uomo debba imparare a fare il genitore. Chiedeva, pertanto, il mantenimento di una sola settimana durante le vacanze estive e la riduzione dei periodi durante le festività fino al terzo anno di età.
- era ingiustamente punitiva la statuizione sulla condanna alle spese così motivata:
“La reciproca soccombenza delle parti in punto di affidamento, collocamento, nonché la soccombenza della resistente in punto di frequentazioni del figlio e iscrizione all'asilo, da ritenersi prevalente a quella del padre in punto di mantenimento, concernendo il tema delle visite paterne e del perdurante diniego della madre di garantire al padre un adeguata frequentazione, il maggior motivo di lite tra i genitori, consente di compensare le spese di lite nella misura di due terzi”, tale decisione non teneva conto dell'età del minore;
del fatto che le divergenze tra i genitori erano sorte quando il padre voleva portare il figlio di sei mesi con sé per una vacanze in Sicilia e che la madre non faticava a garantire al padre un adeguata frequentazione ma era una giovane madre legittimamente preoccupata, lasciata dal compagno in un momento di fragilità e con cui faceva fatica a collaborare, a causa del suo atteggiamento ostile.
9. In data 15.1.2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto P_ dell'appello e con appello incidentale, a parziale riforma del capo sub 2 (lettera b) della decisione resa inter partes dal Tribunale di Brescia, n. 3131/2024 del 22.7.2024, chiedeva disporsi in capo a , con riferimento alle sue visite P_ infrasettimanali, il diritto-dovere di tenere presso di sé il figlio minore a R_ settimane alterne, dalle ore 13:00 del venerdì pomeriggio (quando il padre andrà a prendere il minore al domicilio materno o direttamente all'asilo nido) alle ore 10:00 del sabato mattina (quando la madre andrà a riprendere al domicilio paterno). R_
Deduceva:
- circa l'asserita iniqua ripartizione dei trasferimenti e spese di viaggio: il genitore collocatario gode non solo di un dovere bensì anche di un diritto di visita del minore, infatti, così come afferma il Giudice di primo grado, i genitori hanno pari diritti e doveri verso il figlio e, pertanto, era equo disporre che il viaggio di andata a Verona fosse a carico del padre mentre il viaggio di rientro a AS a carico della madre. Il Tribunale valutava correttamente: la distanza tra le abitazioni dei genitori, l'opportunità di distribuire equamente tra i genitori il peso del tragitto in cui si sostanzia l'esercizio della bigenitorialità; l'obiettivo di sollecitare una maggiore
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collaborazione tra i genitori;
aveva innalzato a euro 300,00 mensili l'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del minore.
- circa l'asserita erronea assegnazione del 50% dell'assegno unico al padre: il provvedimento che introduce e disciplina nel nostro ordinamento l'assegno unico universale (D. lgs. n. 230/2021), prevede che esso spetti al 50% ad ambedue i genitori non conviventi ed esercenti la responsabilità genitoriale, anche in presenza di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale ed a prescindere da chi viva con i figli.
- circa l'asserito eccessivo ampliamento dei tempi di frequentazione paterna, con la sentenza n. 19069/2024 citata da controparte, la Cassazione non era entrata nel merito della questione e, quindi, non era possibile trarre da tale decisione l'affermazione di un principio generale di limitazione delle visite padre-figlio, inoltre, il minore di cui alla sentenza citata era ancora in fase di allattamento, al contrario, all'epoca R_ dell'emissione della sentenza di primo grado era già svezzato;
dalla sentenza di primo grado aveva trascorso con il figlio 4 pernotti al mese, una settimana in estate e una settimana a Natale, con serenità e il massimo benessere di Il Tribunale di R_
Brescia disponeva altresì gradualmente i periodi feriali del minore con il padre, limitandoli per il primo anno ed estendendoli l'anno successivo, dimostrando, quindi, la piena consapevolezza che l'introduzione di una routine per il piccolo nelle R_ frequentazioni del padre, anche con pernottamento, dovesse essere graduale e dilatata in un tempo congruo. aveva raggiunto una certa stabilità con il padre e una R_ retrocessione delle visite non avrebbe fatto altro che peggiorare i rapporti padre-figlio e stravolto la routine di R_
- circa l'erronea ripartizione delle spese di lite, la statuizione del Giudice di primo grado era ragionevole e in linea con le ragioni del contenzioso giudiziale: infatti, sfumati i tentativi stragiudiziali di trovare un accordo con la madre in punto di frequentazioni del figlio con il padre, si è visto costretto ad agire in P_ giudizio. Faceva presente che: la madre aveva negato al padre di trascorrere le vacanze estive 2023 con il figlio, così come le successive festività natalizie 2023 e, così come ribadito dalla sentenza impugnata, nonostante la prima udienza innanzi il Tribunale di Brescia si fosse tenuta in data 7.3.2024 e nonostante il giudice avesse disposto che avrebbe dovuto trascorrere Pasqua con il padre, anche tale festività R_ non veniva concessa dalla madre.
- con appello incidentale, riteneva la previsione del Tribunale di cui al punto b) 4 di attuazione molto complessa (il figlio era costretto a saltare una giornata di asilo nido e il padre era impegnato con le lezioni obbligatorie e la frequenza di un tirocinio formativo, pertanto, chiedeva che il suo diritto-dovere di tenere presso di sé il figlio minore fosse sancito con le seguenti modalità: a settimane alterne dalle ore R_
13:00 del venerdì pomeriggio (quando il padre andrà a prendere il minore al 4 Il Tribunale, al capo sub. 2, così statuiva: “salvo diverso accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse del figlio, il padre ha la facoltà di vedere il figlio e di tenerlo con sé: a. a fine settimana alterni, dalle ore 09:00 del sabato alla domenica alle ore 18:00; b. infrasettimanalmente a settimane alterne il mercoledì dalle ore 13:00 sino al giovedì sera alle ore 18:00 […]”. 11 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
domicilio materno o direttamente all'asilo nido) alle ore 10:00 del sabato mattina (quando la madre andrà a riprendere al domicilio paterno). R_
10. In data 23.1.2025 depositava memoria di replica, con cui Parte_1 preliminarmente contestava la tempestività della memoria di controparte ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale, in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art. 473 bis 32 CPC. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello incidentale e si riportava a quanto già dedotto.
11. In data 3.2.2025 il Procuratore Generale ha ritenuto tardiva la domanda formulata con l'appello incidentale e ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
12. All'udienza del 4.2.2025, presenti le parti personalmente dopo discussione le parti sono state invitate a trovare un accordo e i difensori hanno richiesto un rinvio per definire la causa con un accordo tra le parti.
13. Alla udienza del 6.5.2025 le parti sono nuovamente comparse personalmente e la Corte ha preso atto che non è stato possibile un accordo. I difensori hanno pertanto insistito nelle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
14. L'appello è parzialmente fondato. Circa l'assegno unico, la Corte rileva che, a norma dell'art. 2, comma 2, d. lgs. n. 230/2021: “L'assegno unico di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”, che prevede che “In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”. Nel caso in esame vige il regime dell'affidamento condiviso e quindi l'assegno spetta per legge a ciascun genitore in misura del 50%. Certamente il maggior peso del mantenimento diretto è a carico della madre, giacché è abbastanza ridotto il tempo che il padre trascorre con il figlio e, inoltre, il contributo mensile per il mantenimento è del pari contenuto, avvicinandosi alla soglia minima.
Di tale complessivo assetto va tenuto conto in relazione alla domanda principale dell'appellante, che chiede che l'onere degli spostamenti del minore tra i due Comuni sia posta a carico del padre e non sia divisa tra i due genitori, tenuto conto sia dell'aspetto economico sia del maggior carico organizzativo e di gestione del minore che grava sulla madre. La domanda è fondata, per le ragioni illustrate dall'appellante. Va pertanto parzialmente modificato il capo 2 del dispositivo, disponendosi che il padre dovrà organizzarsi per prelevare il figlio dalla abitazione materna e riportarlo, nei giorni stabiliti dal Tribunale. Non può essere accolta la domanda di P_
(che è sì tardiva, ma a causa di un errore nel decreto di fissazione di udienza;
[...] in ogni caso, nell'interesse del minore, la richiesta può essere valutata). Si ritiene
12 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
infatti di condividere la scelta del Tribunale di fissare il giorno infrasettimanale nel mercoledì-giovedì per le ragioni indicate dal Tribunale;
si ritiene infatti che il fine settimana debba essere totalmente libero per il genitore che non ha con sé il figlio.
Le parti potranno accordarsi perché il padre possa vedere il figlio in ulteriori periodi ma recandosi presso il Comune di residenza del minore. Quanto al periodo estivo, si condivide la previsione del Tribunale, non essendovi ragioni per diminuire i periodi già previsti;
peraltro, per l'estate 2025, le due settimane che il minore trascorrerà con il padre dovranno essere non consecutive. Vanno respinte tutte le altre richieste. Valutata la reciproca soccombenza, vanno compensante tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio, con la conseguenza che è tenuto a P_ restituire a quanto dalla stessa corrispostogli a titolo di spese del Parte_1 primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 3131/2024 emessa in data 18.7.2024, pubblicata in data 22.7.2024, nel contraddittorio delle parti, acquisito il parere del P.G., ogni altra domanda disattesa, così provvede:
- DISPONE che il padre provveda a prelevare il figlio dalla abitazione materna o dalla scuola e a riaccompagnarlo presso la abitazione della madre nei giorni stabiliti dal Tribunale di Brescia, con orario elastico in relazione al viaggio di ritorno presso la abitazione della madre (ovvero tra le 18 e le 20 e quindi, eventualmente, dopo cena);
- DISPONE che le due settimane di vacanze che il minore trascorrerà con il padre nell'estate 2025 non siano consecutive;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- CONDANNA a restituire a le somme dalla P_ Parte_1 stessa corrisposte a titolo di spese di causa
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata
Brescia, Camera di Consiglio del 6.5.2025
Pres. rel. Maria Grazia Domanico
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 2.3.23 – euro 200,00; 11.4.23 – euro 85,00; 15.5.23 – euro 180,00; 6.6.23 – euro 200,00; 6.7.23 – euro 250,00; 8.8.23 – euro 250,00; 8.9.23 – euro 250,00; 10.10.23 – euro 250,00; 13.11.23 – euro 250,00; 7.12.23
– euro 528,00 (di cui euro 200,00 per il mantenimento di novembre ed euro 164,00 per asilo nido novembre e euro 164,00 per l'asilo nido dicembre); ed 11.1.24 – euro 215,00 (euro 200,00 mantenimento dicembre euro 15,00 asilo nido). 2 Le fatture emesse dell'asilo hanno comportato una spesa di euro 992,00 per i mesi di novembre e dicembre 2023; euro 584,00 per il mese di gennaio 2024; euro 578,00 per il mese di febbraio 2024 ed euro 584,00 per il mese di marzo 2024. 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 26.9.2024
da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Moraschi Lucia Velia, del C.F._1
Foro di Brescia presso il cui studio, sito in Brescia (BR), in Via Vittorio Emanuele II n. 60 ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. P_
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Magalini Gianfranco, C.F._2 del Foro di Mantova e Savoia Silvia, del Foro di Verona presso il cui studio, sito in Verona (VR), in Via Lungadige Capuleti n. 1/A ha eletto domicilio appellato
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
Oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 30 CPC avverso la sentenza n. 3131/2024 emessa dal Tribunale di Brescia in data 18.7.2024, pubblicata in data 22.7.2024 e notificata in data 29.7.2024, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 15135/2023, in punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni avversa istanza e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1) Porre i trasferimenti di andata e ritorno da Verona, nei giorni in cui il minore sarà con il padre, e le inerenti spese, a carico esclusivo del padre;
2) Disporre l'assegnazione dell'intero assegno unico alla madre con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
3) Ridurre i tempi di frequentazione per il periodo estivo e per le vacanze natalizie paterna come indicato in narrativa sino al compimento del 3 anno di età.
4) Disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di primo grado con il conseguente obbligo per il padre di rimborsare alla madre quanto ingiustamente versato;
5) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
PER PARTE APPELLATA:
“In via principale a) Rigettarsi, per le causali tutte di cui in comparsa, l'impugnazione ex ad verso proposta. In via di appello incidentale b) parziale riforma del capo sub 2 (lettera b) della decisione resa inter partes dal Tribunale di Brescia, n. 3131/2024 del 22/07/2024, disporsi in capo a P_
, con riferimento alle sue visite infrasettimanali, il diritto - dovere di tenere
[...] presso di sé il figlio minore a settimane alterne, dalle ore 13:00 del venerdì R_ pomeriggio (quando il padre andrà a prendere il minore al domicilio materno o direttamente all'asilo nido) alle ore 10:00 del sabato mattina (quando la madre andrà a riprendere al domicilio paterno). R_
In ogni caso c) Con integrale rifusione di spese e compensi di causa, CP_2
, Iva e Cpa per il presente giudizio.”
[...]
PROCURATORE GENERALE:
Chiede sia dichiarato inammissibile l'appello incidentale in quanto tardivo. Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 CPC del 7.12.2023 chiedeva al P_
Tribunale di Brescia l'affidamento condiviso del figlio minore la collocazione R_ del minore prevalentemente presso la madre, nell'abitazione sita a AS (BS) in Via Tenente Luigi Olivari n. 17; il diritto di tenere presso di sé il figlio a settimane alterne: settimana a) dalle ore 13:00 del venerdì pomeriggio alle ore 19:00 della domenica;
settimana b) dalle ore 9:00 di sabato mattina alle ore 19:00 della domenica, 15 giorni, anche non consecutivi (con un minimo di almeno 7 giorni consecutivi) durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, inoltre, una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno, il Natale e il Capodanno e metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo; l'obbligo in capo al padre del versamento di un assegno mensile dell'importo di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico universale e bonus nido e/o eventuali ulteriori agevolazioni relative al figlio minore al 50% fra i genitori. Esponeva quanto segue: nel maggio 2021 intratteneva una relazione con Parte_1
e in data 3.9.2022 nasceva dopo la nascita di la coppia decideva
[...] R_ R_ concordemente di continuare a vivere presso le abitazioni dei rispettivi genitori e decidevano altresì che in considerazione della sua età, stesse prevalentemente R_ con la madre;
dopo la nascita di la coppia trascorreva molto tempo insieme e il R_ sig. rimaneva spesso presso l'abitazione di per aiutarla nella P_ Pt_1 gestione del bambino, circa 4 giorni a settimana;
a febbraio 2023 e P_ decidevano di interrompere la loro relazione;
dopo l'interruzione Parte_1 della relazione in varie occasioni e senza motivate ragioni, Parte_1 impediva al padre di poter vedere e/o tenere con sé il figlio;
in particolare, dal mese di febbraio consentiva al padre di trascorrere con il figlio solo qualche ora, una o due volte a settimana presso l'abitazione della madre a Brescia, non potendolo portare con sé a Verona;
quanto al mantenimento di sino all'interruzione della R_ relazione, le spese relative al piccolo erano sostenute per la metà ciascuno da R_ entrambi i genitori;
la famiglia inoltre, contribuiva al mantenimento di P_ R_ consegnando direttamente a sia vestiti acquistati autonomamente Parte_1 dalla famiglia paterna sia pannolini ed altri beni necessari;
dopo l'interruzione della relazione affettiva, le parti si accordavano nel determinare in euro 250,00 mensili il contributo al mantenimento del piccolo da corrispondersi fino all'ingresso R_ [...] in asilo nido, con l'intesa che, successivamente, essendo per la metà a carico del Per_2 sig. la relativa spesa, il contributo al mantenimento sarebbe stato P_ concordemente rideterminato;
l'assegno unico veniva percepito interamente da circa la situazione abitativa e reddituale delle parti esponeva che: Parte_1 era un ventunenne, iscritto al terzo anno dell'Università di Medicina e P_
Chirurgia di Verona e viveva presso l'abitazione dei genitori, sita a Verona (VR) in Via Sabotino n. 43, non percepiva reddito e veniva mantenuto integralmente dai genitori, non era proprietario di alcuna autovettura e normalmente utilizzava quella della madre, non aveva la proprietà di alcun immobile ed era proprietario unicamente
3 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
di una carta prepagata BPM Esu dell'Università, per il pagamento della mensa scolastica e acquisti on-line, attualmente del valore di euro 149,00; Parte_1 era una ventenne anch'essa residente presso l'abitazione di proprietà dei genitori, sita a AS (BS) in Via Tenente Luigi Olivari n. 17, dai quali era totalmente mantenuta, frequentava un corso di Massoterapia che la occupava 4 giorni al mese fuori città, aveva un contratto di lavoro subordinato a chiamata con un'agenzia interinale per lo svolgimento occasionale dell'attività di hostess presso la fiera o lo stadio di Verona e svolgeva l'attività di baby-sitting circa un pomeriggio a settimana, con un guadagno di circa euro 200,00 mensili.
2. In data 5.2.2024 si costituiva in giudizio chiedendo: Parte_1
l'affidamento congiunto di con collocamento prevalente presso la madre;
la R_ possibilità per il padre di vedere il figlio a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 18:00, nell'altra settimana una giornata dalla fine dell'asilo fino alla sera alle ore 20:00; a partire dal quinto anno di età: week end alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 20:00 quando lo riporterà presso la casa materna, nell'altra settimana una giornata dalla fine dell'asilo fino al giorno seguente dove lo riporterà direttamente a scuola materna/primaria; a partire dal settimo anno di età: week end alternati dal venerdì recuperandolo direttamente a scuola materna/primaria fino alla domenica sera alle ore 20:00 quando lo riporterà presso la casa materna, nell'altra settimana una giornata dalla fine della scuola fino al giorno seguente dove lo riporterà direttamente a scuola materna/primaria; nel periodo estivo dal settimo anno di età tre settimane non consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, con reciproca comunicazione delle località di villeggiatura e preventivamente concordate quando saranno fuori dal territorio italiano;
circa le vacanze natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale e il 31 dicembre;
circa le vacanze di Pasqua, ad anni alterni il giorno di Pasqua;
porsi a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno P_ mensile dell'importo di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, da rivedere una volta reperita un'attività R_ lavorativa;
disporsi che sia l'assegno unico che il bonus asilo venissero percepiti al 100% dalla madre e, infine, disporre l'obbligo da parte del di rimborsare alla P_ tutte le somme mediche, quanto versato per la retta dell'asilo e quanto Pt_1 sostenuto per il mantenimento del minore con effetto retroattivo dalla nascita del minore nella misura che verrà fissata dal giudice come contributo al mantenimento. In via istruttoria, chiedeva ammissione di prova per testimoni. Faceva presente che: il padre non era presente fin dalle prime visite mediche e dalla nascita di era la madre a occuparsi prevalentemente del figlio, in quanto R_ P_ si era dimostrato poco predisposto all'accudimento e dedicava tutto il suo
[...] tempo agli studi universitari;
dalla nascita del bambino (3.9.2022) P_ aveva versato a titolo di mantenimento per il proprio figlio la somma complessiva di
4 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
euro 2.315,00 1; era iscritto da novembre 2023 presso l'asilo nido “l'isola che R_ non c'è” di AS (BS) di comune accordo e la retta era pari a euro 480,00 mensili oltre la mensa pari a euro 6 al giorno 2, per una somma complessiva pari a euro 2.738,00 da novembre 2023 a marzo 2024, anticipata dalla madre;
aveva percepito dall' un bonus asilo di euro 136,37 per il mese di novembre ed euro CP_3
136,37 per il mese di dicembre 2023 e da ottobre percepiva mensilmente come assegno unico la somma di euro 75,70. Circa le visite padre-figlio, osservava che: un bambino molto piccolo, figlio di genitori separati, può pernottare dal padre solo qualora abbia stabilito con lui fin dalla nascita un rapporto stretto e significativo di attaccamento, nel caso di specie, il minore aveva sviluppato questo attaccamento esclusivamente con la madre e difficilmente reggeva una separazione dalla madre superiore a una giornata, infatti, ogni volta che il padre passava a prendere R_ quest'ultimo piangeva disperatamente e il suo pianto veniva interpretato come un capriccio;
nonostante la disponibilità della madre a far trascorrere ad del tempo R_ con il padre anche durante la settimana, quest'ultimo vedeva il figlio solo una volta a settimana;
complessivamente il padre aveva trascorso con il minore poche giornate: 13 Maggio, 28 Maggio, 3 Giugno, 11 Giugno, 2 Luglio, 9 Luglio;
dal 10 luglio gli aveva concesso, nonostante la tenera età, di poterlo tenere anche con pernottamento più o meno ogni due/tre settimane;
nelle settimane in cui non pernottava da lui, il padre non andava a trovare il bambino, non si interessava del suo benessere tramite messaggi o videochiamate e non aveva partecipato a nessuna visita pediatrica di controllo.
3. In data 16.2.2024 depositava memoria integrativa ex art. 473 bis 17 P_
CPC, con cui effettuava una diversa ricostruzione dei fatti: contrariamente a quanto affermato da la famiglia era entusiasta della nascita di Parte_1 P_
rassicurava la giovane coppia e si rendeva disponibile ad ospitarla presso la R_ propria abitazione, acquistando alcuni beni per accogliere al meglio e allestendo R_ una stanza con letto matrimoniale;
il padre, oltre ad essersi preoccupato ed occupato delle prime fasi della gravidanza, prenotava le 3 ecografie obbligatorie per il Servizio Sanitario Nazionale presso l'ospedale di Verona e presenziava alle prime 2 (in data 2.4.2022 ed in data 4.5.2022); la terza ecografia, pur prenotata a Verona, veniva disdetta dalla madre, che preferiva proseguire con le visite nel suo comune di residenza;
dalla nascita di (3.9.2022) fino all'interruzione della relazione R_
(febbraio 2023), il padre era sempre presente per il figlio e tra i nonni materni e paterni vi era collaborazione;
dopo la fine della relazione, Parte_1 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
nonostante le plurime richieste, concedeva al padre di frequentare il figlio solo in poche occasioni: in una prima fase, seguita da due legali di Brescia, aveva iniziato a
“concedere” solamente alcune visite, alternando il trasporto del piccolo, andata e ritorno, l'uno a carico del padre l'altro a carico della madre, per limitare i disagi, di tempo ed economici, connessi al lungo tragitto (Verona/Brescia). Dopo lunghissime discussioni in relazione alle vacanze estive del piccolo con il papà (il quale R_ avrebbe desiderato portarlo con sé in Sicilia dai parenti del nonno paterno per due settimana ma, a fronte del rifiuto di per un viaggio così impegnativo, era Pt_1 disposto anche a trascorrere una settimana sul mare adriatico oppure sul Lago di Garda), aveva concesso al padre di trascorrere esclusivamente Parte_1 alcuni giorni di vacanza durante il periodo estivo con il proprio bambino ed i nonni paterni (dal 19 al 22 agosto, con 3 notti consecutive) salvo poi, a 10 giorni dall'inizio di tale periodo, comunicare, attraverso i propri legali, il “rifiuto alla proposta di lasciare dal padre dal 19 al 22 agosto, così come anche la notte tra il 26 ed il 27 R_ agosto” ; inoltre, negava al padre anche le vacanze natalizie, Parte_1 potendo vedere il figlio esclusivamente nei seguenti giorni:
6-7 gennaio 2024, 20-21 gennaio 2024 e 10-11 febbraio 2024. Faceva altresì presente che: la signora Pt_1 non gli comunicava preventivamente nessuna visita del figlio, rendendogli impossibile partecipare alle stesse;
circa il suo contributo economico, aveva sempre versato un mantenimento per il figlio, infatti, aveva bonificato la complessiva somma di euro 2.658,00 e, in conformità a quanto richiesto, aveva sostenuto la spesa di euro 164,00 mensili a titolo di contributo per l'asilo nido, versati per i mesi di novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024 (riservandosi di versare la differenza, in quanto solo con l'atto difensivo di apprendeva che il costo dell'asilo era di Parte_1 poco superiore alla cifra versata sino a quel momento).
4. In data 2.3.2024 depositava memoria ex art. 473 bis 17 CPC, Parte_1 con cui contestava integralmente il contenuto della memoria di controparte e offriva in comunicazione messaggi whatsapp dai quali si evinceva che aveva sempre comunicato al padre visite, vaccinazioni e fatti riguardanti il piccolo ed aveva R_ sempre agevolato il padre nelle frequentazioni con il figlio, ad esclusione della richiesta di una vacanza in Sicilia per ben 15 giorni per un bambino di soli nove mesi abituato a stare con la madre e a ricevere dalla stessa cure quotidiane.
5. In data 4.3.2024 depositava memoria di replica ex art. 473 bis 17, P_ comma 3, CPC, con cui preliminarmente eccepiva la tardività della memoria di replica, chiedeva la decadenza della produzione documentale di controparte e si opponeva a tutte le istanze istruttorie di . Parte_1 3 Il padre ha potuto vedere il figlio esclusivamente nelle date concesse da :
5-6 agosto;
13 Parte_1 agosto;
27-28 agosto;
2-3 settembre;
10-11 settembre;
17 settembre;
1° ottobre;
14-15 ottobre;
12 novembre;
18-19 novembre;
2-3 dicembre;
16-17 dicembre;
26-27 dicembre. 6 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
6. All'udienza del 7.3.2024 le parti raggiungevano il seguente accordo temporaneo: affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
visite R_ del padre a fine settimana alterni dalle ore 9:00 del sabato alla domenica alle ore
18:00, con accompagnamento e riaccompagnamento a carico del padre;
infrasettimanalmente – sempre a settimane alterne – dal mercoledì alle ore 13:00 al giovedì sera alle ore 18:00; Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre per l'anno in corso, ad anni alterni i successivi;
contributo del padre nella misura mensile di euro 225,00 a titolo di mantenimento ordinario, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre la metà delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
assegno in favore della madre al 100%. Il Giudice fissava udienza del 13.6.2024 per la verifica dell'attuazione dell'accordo raggiunto. All'udienza del 13.6.2024 il Giudice fissava udienza del 9.7.2024 per la discussione, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter CPC, con il deposito di note scritte. Rispettivamente in data 3.7.2024 e 4.7.2024 parte resistente e parte ricorrente depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza. Parte ricorrente in particolare specificava che: aveva dato il suo consenso all'iscrizione del figlio in un asilo privato esclusivamente perché si era tardato ad effettuare l'iscrizione in un asilo pubblico e che il costo mensile sostenuto era di circa euro 600,00; che la madre continuava a negare le visite del figlio a causa di malattie del bambino (pertanto, chiedeva che, in caso di diniego alla visita di da parte di il Giudice disponesse R_ Parte_1
l'obbligo di presentare idonea certificazione medica attestante le ragioni che impediscono la visita); chiedeva maggiore tolleranza nelle tempistiche di andata e ritorno Verona/Brescia atteso il traffico che notoriamente occupa tale tratta e faceva presente che sosteneva rilevantissime spese per il trasporto, dovendo affrontare un itinerario Verona-AS per 16 volte al mese, con un esborso mensile di euro 227,52 (oltre all'assegno di euro 225,00 come da provvedimento provvisorio del 7.3.2024 a titolo di mantenimento ed euro 330,00 circa per l'iscrizione all'asilo nido). Parte resistente, invece, faceva presente che dopo il provvedimento provvisorio del 7.3.2024 si mostrava poco collaborativo;
si opponeva sia alla richiesta P_ del padre di portare il bambino per una o due settimane in Sicilia e sia alla richiesta di trasferire il piccolo in un altro nido, in quanto ciò l'avrebbe destabilizzato ulteriormente;
chiedeva al Giudice la conferma di quanto stabilito all'udienza del 7.3.2024 circa l'assegno unico, 100% a favore della madre.
7. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3131/2024 emessa in data 18.7.2024 e pubblicata in data 22.7.2024 così statuiva:
“1. affida il figlio minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, con R_ collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2. salvo diverso accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse del figlio, il padre ha la facoltà di vedere il figlio e di tenerlo con sé: a. a fine settimana alterni, dalle ore 9.00 del sabato alla domenica alle ore 18;
7 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
b. infrasettimanalmente a settimane alterne il mercoledì dalle ore 13.00 sino al giovedì sera alle ore 18; il viaggio di andata a Verona è posto a carico del padre, mentre il viaggio di rientro a AS è posto a carico della madre;
in via alternativa e subordinata, il padre si occuperà dei viaggi nel fine settimana, mentre la madre dei viaggi nei giorni infrasettimanali.
3. per il corrente anno, nelle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per una settimana;
dall'anno prossimo in poi, potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, con impegno a comunicare il periodo prescelto entro la fine di maggio di ciascun anno;
4. il padre potrà tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva durante le vacanze di Natale, trascorrendo la settimana di Natale alternata alla settimana di Capodanno con il papà o con la mamma, e, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, trascorrendo il giorno di Pasqua alternato al giorno di Pasquetta con il papà o con la mamma;
5. eventuali impedimenti alle frequentazioni del figlio dovranno essere debitamente comprovati da idonea documentazione medica;
6. dispone l'iscrizione di presso l'asilo nido pubblico di AS “Crescere R_ insieme”;
7. segnala ai genitori l'opportunità di provvedere ad un adeguato sostegno individuale alla genitorialità o a rivolgersi a un coordinatore genitoriale;
8. a decorrere dalla presente sentenza, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 300,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da pagina 7 di 7 versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
9. spese di lite parzialmente compensate nella misura di due terzi;
10. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle restanti spese di lite, liquidate in motivazione in € 1.600,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.” Osservava:
- andavano accolte le richieste in merito all'affidamento e alla collocazione: infatti, sin dagli atti introduttivi entrambi i genitori insistevano per l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre a AS (BS), inoltre, vista la tenera età del minore (di quasi due anni) era opportuno garantire una continuità con quanto sinora attuato (dimorando sin dalla nascita presso la madre a sua volta residente presso i suoi genitori) – nonostante la perdurante conflittualità e incomunicabilità tra i genitori rischiasse di compromettere l'attuazione dell'affidamento condiviso, già reso difficoltoso dall'oggettiva distanza tra le residenze.
- circa le frequentazioni con il padre, andavano mantenuti i giorni concordati in data 7.3.2024, disattendendo l'istanza del padre di spostare la giornata infrasettimanale della seconda settimana dal venerdì al sabato, altrimenti sarebbero stati preclusi alla madre tutti i fine settimana;
andava accolta l'istanza del ricorrente di garantire le
8 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
frequentazioni durante le festività e le vacanze estive: il padre avrebbe potuto tenere con sé il figlio per tre giorni durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua a quello di Pasquetta, nonché per una settimana durante le vacanze natalizie il giorno di Natale a quello di Capodanno;
per quanto riguarda le vacanze estive, per l'anno in corso una settimana con il padre (consentendo il viaggio in Sicilia, ove dimorano i parenti dei nonni paterni) e dall' anno successivo in avanti, due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno.
- era opportuno accogliere l'istanza di alternare l'accompagnamento paterno con quello materno ed era equo disporre che il viaggio di andata a Verona fosse a carico del padre, mentre il viaggio di rientro a AS a carico della madre;
a carico del padre i viaggi nel fine settimana e della madre nei giorni infrasettimanali.
- andava accolta l'istanza del ricorrente di iscrizione del figlio all'asilo nido pubblico di AS, il minor costo avrebbe potuto lenire lo scontro genitoriale sul profilo economico.
- circa il profilo economico, era opportuno aumentare il contributo nella misura di euro 300,00 mensili, fermo il 50% delle spese straordinarie, considerando che: entrambi i genitori erano inoccupati ed erano dimoranti presso i rispettivi nonni;
il resistente insisteva per il 50% dell'assegno unico (allo stato di circa euro 88,00 mensili); la madre dovrà sostenere i costi dei viaggi a Verona.
8. Avverso tale sentenza, notificata in data 29.7.2024, in data 26.9.2024 Parte_1 proponeva appello chiedendo alla Corte di porre le spese dei trasferimenti di
[...] andata e ritorno da Verona, nei giorni in cui il minore sarà con il padre, a carico esclusivo del padre;
disporre l'assegnazione dell'intero assegno unico alla madre con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
la riduzione dei tempi di frequentazione del padre per il periodo estivo e per le vacanze natalizie sino al compimento del terzo anno di età; l'integrale compensazione delle spese di lite di primo grado con il conseguente obbligo per il padre di rimborsare alla madre quanto ingiustamente versato. Deduceva che:
- era iniqua la ripartizione dei trasferimenti e spese di viaggio: la decisione del Giudice di primo grado era difforme da quanto stabilito all'udienza del 7.3.2024 e gravava sul genitore collocatario anche per i periodi in cui era il padre ad esercitare il suo diritto-dovere di tenere presso di sé il figlio;
la madre si occupava di tutti i trasferimenti quotidiani del minore e anche la recente giurisprudenza di legittimità ribadiva che “le spese di viaggio sopportate dal genitore non collocatario per l'esercizio del proprio diritto di visita al minore non sono oggetto di ripartizione tra i genitori e restano a suo esclusivo carico, in quanto tali oneri rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli” (Cass. ordinanza n. 28483 del 30.9.2022).
- era erronea l'assegnazione del 50% dell'assegno unico al padre: tale decisone non teneva conto del fatto che il minore viveva stabilmente con la madre per 26 giorni, la quale si faceva carico della maggior parte delle spese ordinarie e delle cure quotidiane, tra cui la spesa per il trasferimento del minore al nido pubblico, disposto dal Tribunale ignorando la relazione della direttrice del nido privato che sconsigliava
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il trasferimento del bambino (richiedeva l'esborso in più di euro 100,00 rispetto a quanto pagava all'asilo privato, per il mensile rifornimento di pannolini, creme, saponi e salviette).
- era eccessivo l'ampliamento dei tempi di frequenza paterna durante le festività: il principio della bigenitorialità va equilibrato con le esigenze specifiche del bambino, in relazione al suo benessere e alle sue necessità evolutive. Secondo la Cassazione, il pernottamento di un bambino di età inferiore ai tre anni presso il padre non è permesso, indipendentemente dal fatto che il Tribunale abbia disposto l'affidamento condiviso e dalla circostanza che anche l'uomo debba imparare a fare il genitore. Chiedeva, pertanto, il mantenimento di una sola settimana durante le vacanze estive e la riduzione dei periodi durante le festività fino al terzo anno di età.
- era ingiustamente punitiva la statuizione sulla condanna alle spese così motivata:
“La reciproca soccombenza delle parti in punto di affidamento, collocamento, nonché la soccombenza della resistente in punto di frequentazioni del figlio e iscrizione all'asilo, da ritenersi prevalente a quella del padre in punto di mantenimento, concernendo il tema delle visite paterne e del perdurante diniego della madre di garantire al padre un adeguata frequentazione, il maggior motivo di lite tra i genitori, consente di compensare le spese di lite nella misura di due terzi”, tale decisione non teneva conto dell'età del minore;
del fatto che le divergenze tra i genitori erano sorte quando il padre voleva portare il figlio di sei mesi con sé per una vacanze in Sicilia e che la madre non faticava a garantire al padre un adeguata frequentazione ma era una giovane madre legittimamente preoccupata, lasciata dal compagno in un momento di fragilità e con cui faceva fatica a collaborare, a causa del suo atteggiamento ostile.
9. In data 15.1.2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto P_ dell'appello e con appello incidentale, a parziale riforma del capo sub 2 (lettera b) della decisione resa inter partes dal Tribunale di Brescia, n. 3131/2024 del 22.7.2024, chiedeva disporsi in capo a , con riferimento alle sue visite P_ infrasettimanali, il diritto-dovere di tenere presso di sé il figlio minore a R_ settimane alterne, dalle ore 13:00 del venerdì pomeriggio (quando il padre andrà a prendere il minore al domicilio materno o direttamente all'asilo nido) alle ore 10:00 del sabato mattina (quando la madre andrà a riprendere al domicilio paterno). R_
Deduceva:
- circa l'asserita iniqua ripartizione dei trasferimenti e spese di viaggio: il genitore collocatario gode non solo di un dovere bensì anche di un diritto di visita del minore, infatti, così come afferma il Giudice di primo grado, i genitori hanno pari diritti e doveri verso il figlio e, pertanto, era equo disporre che il viaggio di andata a Verona fosse a carico del padre mentre il viaggio di rientro a AS a carico della madre. Il Tribunale valutava correttamente: la distanza tra le abitazioni dei genitori, l'opportunità di distribuire equamente tra i genitori il peso del tragitto in cui si sostanzia l'esercizio della bigenitorialità; l'obiettivo di sollecitare una maggiore
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collaborazione tra i genitori;
aveva innalzato a euro 300,00 mensili l'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del minore.
- circa l'asserita erronea assegnazione del 50% dell'assegno unico al padre: il provvedimento che introduce e disciplina nel nostro ordinamento l'assegno unico universale (D. lgs. n. 230/2021), prevede che esso spetti al 50% ad ambedue i genitori non conviventi ed esercenti la responsabilità genitoriale, anche in presenza di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale ed a prescindere da chi viva con i figli.
- circa l'asserito eccessivo ampliamento dei tempi di frequentazione paterna, con la sentenza n. 19069/2024 citata da controparte, la Cassazione non era entrata nel merito della questione e, quindi, non era possibile trarre da tale decisione l'affermazione di un principio generale di limitazione delle visite padre-figlio, inoltre, il minore di cui alla sentenza citata era ancora in fase di allattamento, al contrario, all'epoca R_ dell'emissione della sentenza di primo grado era già svezzato;
dalla sentenza di primo grado aveva trascorso con il figlio 4 pernotti al mese, una settimana in estate e una settimana a Natale, con serenità e il massimo benessere di Il Tribunale di R_
Brescia disponeva altresì gradualmente i periodi feriali del minore con il padre, limitandoli per il primo anno ed estendendoli l'anno successivo, dimostrando, quindi, la piena consapevolezza che l'introduzione di una routine per il piccolo nelle R_ frequentazioni del padre, anche con pernottamento, dovesse essere graduale e dilatata in un tempo congruo. aveva raggiunto una certa stabilità con il padre e una R_ retrocessione delle visite non avrebbe fatto altro che peggiorare i rapporti padre-figlio e stravolto la routine di R_
- circa l'erronea ripartizione delle spese di lite, la statuizione del Giudice di primo grado era ragionevole e in linea con le ragioni del contenzioso giudiziale: infatti, sfumati i tentativi stragiudiziali di trovare un accordo con la madre in punto di frequentazioni del figlio con il padre, si è visto costretto ad agire in P_ giudizio. Faceva presente che: la madre aveva negato al padre di trascorrere le vacanze estive 2023 con il figlio, così come le successive festività natalizie 2023 e, così come ribadito dalla sentenza impugnata, nonostante la prima udienza innanzi il Tribunale di Brescia si fosse tenuta in data 7.3.2024 e nonostante il giudice avesse disposto che avrebbe dovuto trascorrere Pasqua con il padre, anche tale festività R_ non veniva concessa dalla madre.
- con appello incidentale, riteneva la previsione del Tribunale di cui al punto b) 4 di attuazione molto complessa (il figlio era costretto a saltare una giornata di asilo nido e il padre era impegnato con le lezioni obbligatorie e la frequenza di un tirocinio formativo, pertanto, chiedeva che il suo diritto-dovere di tenere presso di sé il figlio minore fosse sancito con le seguenti modalità: a settimane alterne dalle ore R_
13:00 del venerdì pomeriggio (quando il padre andrà a prendere il minore al 4 Il Tribunale, al capo sub. 2, così statuiva: “salvo diverso accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse del figlio, il padre ha la facoltà di vedere il figlio e di tenerlo con sé: a. a fine settimana alterni, dalle ore 09:00 del sabato alla domenica alle ore 18:00; b. infrasettimanalmente a settimane alterne il mercoledì dalle ore 13:00 sino al giovedì sera alle ore 18:00 […]”. 11 Corte d'Appello di Brescia- Sezione III Civile – Famiglia Proc n. 876/2024 RG
domicilio materno o direttamente all'asilo nido) alle ore 10:00 del sabato mattina (quando la madre andrà a riprendere al domicilio paterno). R_
10. In data 23.1.2025 depositava memoria di replica, con cui Parte_1 preliminarmente contestava la tempestività della memoria di controparte ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale, in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art. 473 bis 32 CPC. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello incidentale e si riportava a quanto già dedotto.
11. In data 3.2.2025 il Procuratore Generale ha ritenuto tardiva la domanda formulata con l'appello incidentale e ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
12. All'udienza del 4.2.2025, presenti le parti personalmente dopo discussione le parti sono state invitate a trovare un accordo e i difensori hanno richiesto un rinvio per definire la causa con un accordo tra le parti.
13. Alla udienza del 6.5.2025 le parti sono nuovamente comparse personalmente e la Corte ha preso atto che non è stato possibile un accordo. I difensori hanno pertanto insistito nelle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
14. L'appello è parzialmente fondato. Circa l'assegno unico, la Corte rileva che, a norma dell'art. 2, comma 2, d. lgs. n. 230/2021: “L'assegno unico di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”, che prevede che “In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”. Nel caso in esame vige il regime dell'affidamento condiviso e quindi l'assegno spetta per legge a ciascun genitore in misura del 50%. Certamente il maggior peso del mantenimento diretto è a carico della madre, giacché è abbastanza ridotto il tempo che il padre trascorre con il figlio e, inoltre, il contributo mensile per il mantenimento è del pari contenuto, avvicinandosi alla soglia minima.
Di tale complessivo assetto va tenuto conto in relazione alla domanda principale dell'appellante, che chiede che l'onere degli spostamenti del minore tra i due Comuni sia posta a carico del padre e non sia divisa tra i due genitori, tenuto conto sia dell'aspetto economico sia del maggior carico organizzativo e di gestione del minore che grava sulla madre. La domanda è fondata, per le ragioni illustrate dall'appellante. Va pertanto parzialmente modificato il capo 2 del dispositivo, disponendosi che il padre dovrà organizzarsi per prelevare il figlio dalla abitazione materna e riportarlo, nei giorni stabiliti dal Tribunale. Non può essere accolta la domanda di P_
(che è sì tardiva, ma a causa di un errore nel decreto di fissazione di udienza;
[...] in ogni caso, nell'interesse del minore, la richiesta può essere valutata). Si ritiene
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infatti di condividere la scelta del Tribunale di fissare il giorno infrasettimanale nel mercoledì-giovedì per le ragioni indicate dal Tribunale;
si ritiene infatti che il fine settimana debba essere totalmente libero per il genitore che non ha con sé il figlio.
Le parti potranno accordarsi perché il padre possa vedere il figlio in ulteriori periodi ma recandosi presso il Comune di residenza del minore. Quanto al periodo estivo, si condivide la previsione del Tribunale, non essendovi ragioni per diminuire i periodi già previsti;
peraltro, per l'estate 2025, le due settimane che il minore trascorrerà con il padre dovranno essere non consecutive. Vanno respinte tutte le altre richieste. Valutata la reciproca soccombenza, vanno compensante tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio, con la conseguenza che è tenuto a P_ restituire a quanto dalla stessa corrispostogli a titolo di spese del Parte_1 primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 3131/2024 emessa in data 18.7.2024, pubblicata in data 22.7.2024, nel contraddittorio delle parti, acquisito il parere del P.G., ogni altra domanda disattesa, così provvede:
- DISPONE che il padre provveda a prelevare il figlio dalla abitazione materna o dalla scuola e a riaccompagnarlo presso la abitazione della madre nei giorni stabiliti dal Tribunale di Brescia, con orario elastico in relazione al viaggio di ritorno presso la abitazione della madre (ovvero tra le 18 e le 20 e quindi, eventualmente, dopo cena);
- DISPONE che le due settimane di vacanze che il minore trascorrerà con il padre nell'estate 2025 non siano consecutive;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- CONDANNA a restituire a le somme dalla P_ Parte_1 stessa corrisposte a titolo di spese di causa
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata
Brescia, Camera di Consiglio del 6.5.2025
Pres. rel. Maria Grazia Domanico
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 2.3.23 – euro 200,00; 11.4.23 – euro 85,00; 15.5.23 – euro 180,00; 6.6.23 – euro 200,00; 6.7.23 – euro 250,00; 8.8.23 – euro 250,00; 8.9.23 – euro 250,00; 10.10.23 – euro 250,00; 13.11.23 – euro 250,00; 7.12.23
– euro 528,00 (di cui euro 200,00 per il mantenimento di novembre ed euro 164,00 per asilo nido novembre e euro 164,00 per l'asilo nido dicembre); ed 11.1.24 – euro 215,00 (euro 200,00 mantenimento dicembre euro 15,00 asilo nido). 2 Le fatture emesse dell'asilo hanno comportato una spesa di euro 992,00 per i mesi di novembre e dicembre 2023; euro 584,00 per il mese di gennaio 2024; euro 578,00 per il mese di febbraio 2024 ed euro 584,00 per il mese di marzo 2024. 5