Articolo 4 della Legge 5 giugno 2012, n. 88
Articolo 3
Versione
29 giugno 2012
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 giugno 2012