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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2303 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: risarcimento del danno,
TRA
, , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al ricorso, dall'avv. Ennio Grassini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Caserta, c.so Giannone 86,
RICORRENTI
E
, in persona del Direttore generale p.t., con sede in via Controparte_1 degli Imbimbo 10/12, , CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 23/05/2024 i ricorrenti hanno esposto di essere medici di medicina generale, titolari di rapporto di convenzione a tempo indeterminato per la continuità assistenziale con l' ; che l'azienda, in relazione Parte_4 agli anni 2020 – 2021, era tenuta ad organizzare corsi di formazione, per i medici di continuità Parte assistenziale, della durata di 60 ore/anno; che l' non aveva organizzato alcun corso di formazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, capo IV dell'AIR Regione
Campania di cui al decreto regionale n. 87/2013, con la conseguenza di privarli sia di un più ampio aggiornamento professionale specifico, sia dei relativi compensi contrattualmente determinati per ciascuna ora. Parte Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio l' chiedendo di “1. accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale rapp.te p.t., in Controparte_1 relazione alle annualità come evidenziate nei conteggi allegati, non ha provveduto ad organizzare alcun corso di aggiornamento restando inadempiente rispetto alle statuizioni contrattuali evidenziate in ricorso, con conseguente danno di natura patrimoniale e, per l'effetto, condannare la in persona del Direttore Generale – suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Sede in Via CP_1
Degli Imbimbo 10/12, a corrispondere a titolo di risarcimento del detto danno patrimoniale da
1 lucro cessante, in favore dei ricorrenti: - dott.ssa l'importo di € 3.055,20, Parte_1 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo. - dott. l'importo di € 3.055,20, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà Parte_2 accertata in corso di causa anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo. - dott.ssa l'importo di Parte_3
€ 3.055,20, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo”; con vittoria delle spese e competenze di lite, maggiorate per l'utilizzo di tecniche informatiche nonché per l'assistenza di più parti nel processo, da attribuirsi al procuratore antistatario. Parte L non si è costituita nonostante il ricorso le sia stato regolarmente notificato;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa, di natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 dall'Accordo Integrativo regionale (AIR) Regione Campania di cui al decreto regionale n. 87 del 24 luglio 2013, rubricato “Formazione continua”, “1. I Corsi di formazione previsti dall'art 20 dell'ACN vigente sono organizzati obbligatoriamente dalle con incarico a tempo indeterminato per un Parte_5 orario complessivo annuo di 60 ore, di cui almeno 20 ore indirizzate all'attività formativa specifica per l'età pediatrica e tutte da organizzarsi al di fuori dell'orario di servizio, come già previsto dal precedente AIR.
2. Gli indirizzi di programma dei suddetti Corsi sono elaborati dal
Comitato Aziendale salvo specifici indirizzi regionali condivisi in Comitato ex art. 24 3. Al medico partecipante ai Corsi sono corrisposti i normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art. 9 del presente Capo”. In merito ai compensi, l'art. 9 (“Trattamento economico”) dispone che: “1. I compensi per ogni Contr ora di attività svolta ai sensi del Capo III del presente Accordo, dell' per la medicina generale vigente e così come previsto dal precedente AIR, sono stabiliti secondo la seguente tabella dalla pubblicazione del presente: Onorario Professionale € 22,46. Indennità art. 67 comma 8-11 € 0,88. 2. Tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo, di quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi nonché in considerazione che la Campania presenta in rapporto il più alto tasso di natalità, ma anche il maggiore tasso di morbilità e mortalità infantile, al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori, le parti concordano che ai medici di Continuità Assistenziale è corrisposta, così come già previsto dal precedente accordo regionale, una indennità oraria di € 3,00/ora. La corresponsione dell'indennità decorre da quanto previsto dal precedente AIR. […]”. Parte I ricorrenti lamentano la mancata attivazione da parte dell' dei corsi di formazione per gli anni 2020-2021 e la conseguente perdita della retribuzione. Parte Alla luce del dato testuale della norma, non vi è dubbio in ordine all'obbligo per l' di attivare i corsi di aggiornamento ivi previsti, al di fuori dell'orario di servizio. Parte L scegliendo di rimanere contumace, non ha dimostrato di avere organizzato tali corsi, né la riconducibilità dell'inadempimento a causa a sé non imputabile.
2 La mancata organizzazione dei corsi ha indubbiamente dato luogo a un pregiudizio sia sul piano del mancato accrescimento delle competenze, sia su quello strettamente economico, in considerazione della perdita del compenso.
Ne discende il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno, che può essere quantificato, sulla base del conteggio formulato in ricorso, in € 3.055,20 in favore di ciascun medico, importi ottenuti moltiplicando il compenso orario – pari a € 25,46 complessivi, giusta il disposto dell'art. 9, co. 1 e 2 dell'AIR – per il numero di ore di formazione dovuta e non effettuata. L va conseguentemente condannata al pagamento dei suddetti importi, oltre Parte_4 interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l.
n. 724 del 1994 dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima, ulteriormente ridotta del 30% tenuto conto dell'istruttoria documentale, della particolare semplicità delle questioni affrontate e della minima attività difensiva espletata, con incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e con incremento per la presenza di più parti con la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento di € 3.055,20 in Parte_4 favore di ciascun ricorrente, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n.
412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione del credito al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.584,35 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 49,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
Benevento, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2303 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: risarcimento del danno,
TRA
, , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al ricorso, dall'avv. Ennio Grassini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Caserta, c.so Giannone 86,
RICORRENTI
E
, in persona del Direttore generale p.t., con sede in via Controparte_1 degli Imbimbo 10/12, , CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 23/05/2024 i ricorrenti hanno esposto di essere medici di medicina generale, titolari di rapporto di convenzione a tempo indeterminato per la continuità assistenziale con l' ; che l'azienda, in relazione Parte_4 agli anni 2020 – 2021, era tenuta ad organizzare corsi di formazione, per i medici di continuità Parte assistenziale, della durata di 60 ore/anno; che l' non aveva organizzato alcun corso di formazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, capo IV dell'AIR Regione
Campania di cui al decreto regionale n. 87/2013, con la conseguenza di privarli sia di un più ampio aggiornamento professionale specifico, sia dei relativi compensi contrattualmente determinati per ciascuna ora. Parte Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio l' chiedendo di “1. accertare e dichiarare che la convenuta in persona del suo legale rapp.te p.t., in Controparte_1 relazione alle annualità come evidenziate nei conteggi allegati, non ha provveduto ad organizzare alcun corso di aggiornamento restando inadempiente rispetto alle statuizioni contrattuali evidenziate in ricorso, con conseguente danno di natura patrimoniale e, per l'effetto, condannare la in persona del Direttore Generale – suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Sede in Via CP_1
Degli Imbimbo 10/12, a corrispondere a titolo di risarcimento del detto danno patrimoniale da
1 lucro cessante, in favore dei ricorrenti: - dott.ssa l'importo di € 3.055,20, Parte_1 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo. - dott. l'importo di € 3.055,20, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà Parte_2 accertata in corso di causa anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo. - dott.ssa l'importo di Parte_3
€ 3.055,20, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo”; con vittoria delle spese e competenze di lite, maggiorate per l'utilizzo di tecniche informatiche nonché per l'assistenza di più parti nel processo, da attribuirsi al procuratore antistatario. Parte L non si è costituita nonostante il ricorso le sia stato regolarmente notificato;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa, di natura documentale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 dall'Accordo Integrativo regionale (AIR) Regione Campania di cui al decreto regionale n. 87 del 24 luglio 2013, rubricato “Formazione continua”, “1. I Corsi di formazione previsti dall'art 20 dell'ACN vigente sono organizzati obbligatoriamente dalle con incarico a tempo indeterminato per un Parte_5 orario complessivo annuo di 60 ore, di cui almeno 20 ore indirizzate all'attività formativa specifica per l'età pediatrica e tutte da organizzarsi al di fuori dell'orario di servizio, come già previsto dal precedente AIR.
2. Gli indirizzi di programma dei suddetti Corsi sono elaborati dal
Comitato Aziendale salvo specifici indirizzi regionali condivisi in Comitato ex art. 24 3. Al medico partecipante ai Corsi sono corrisposti i normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art. 9 del presente Capo”. In merito ai compensi, l'art. 9 (“Trattamento economico”) dispone che: “1. I compensi per ogni Contr ora di attività svolta ai sensi del Capo III del presente Accordo, dell' per la medicina generale vigente e così come previsto dal precedente AIR, sono stabiliti secondo la seguente tabella dalla pubblicazione del presente: Onorario Professionale € 22,46. Indennità art. 67 comma 8-11 € 0,88. 2. Tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo, di quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi nonché in considerazione che la Campania presenta in rapporto il più alto tasso di natalità, ma anche il maggiore tasso di morbilità e mortalità infantile, al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori, le parti concordano che ai medici di Continuità Assistenziale è corrisposta, così come già previsto dal precedente accordo regionale, una indennità oraria di € 3,00/ora. La corresponsione dell'indennità decorre da quanto previsto dal precedente AIR. […]”. Parte I ricorrenti lamentano la mancata attivazione da parte dell' dei corsi di formazione per gli anni 2020-2021 e la conseguente perdita della retribuzione. Parte Alla luce del dato testuale della norma, non vi è dubbio in ordine all'obbligo per l' di attivare i corsi di aggiornamento ivi previsti, al di fuori dell'orario di servizio. Parte L scegliendo di rimanere contumace, non ha dimostrato di avere organizzato tali corsi, né la riconducibilità dell'inadempimento a causa a sé non imputabile.
2 La mancata organizzazione dei corsi ha indubbiamente dato luogo a un pregiudizio sia sul piano del mancato accrescimento delle competenze, sia su quello strettamente economico, in considerazione della perdita del compenso.
Ne discende il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno, che può essere quantificato, sulla base del conteggio formulato in ricorso, in € 3.055,20 in favore di ciascun medico, importi ottenuti moltiplicando il compenso orario – pari a € 25,46 complessivi, giusta il disposto dell'art. 9, co. 1 e 2 dell'AIR – per il numero di ore di formazione dovuta e non effettuata. L va conseguentemente condannata al pagamento dei suddetti importi, oltre Parte_4 interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l.
n. 724 del 1994 dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima, ulteriormente ridotta del 30% tenuto conto dell'istruttoria documentale, della particolare semplicità delle questioni affrontate e della minima attività difensiva espletata, con incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e con incremento per la presenza di più parti con la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento di € 3.055,20 in Parte_4 favore di ciascun ricorrente, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n.
412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione del credito al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.584,35 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 49,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
Benevento, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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