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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 3376/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Napoli, 8 marzo 2024, n. 6182), vertente
FRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta mandato in calce al ricorso di primo grado dall'avv. Romina Scarano (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliato in Napoli, al corso Meridionale n. C.F._2
7 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta recante reclamo incidentale dall'avv. Ugo Verrillo (c.f.: ), presso il cui C.F._4 studio è elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, al viale Trieste n. 26 (p.e.c.:
; Email_2 appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 16.03.2020, domandava Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli con
[...] il 10.09.1981, dal quale erano nati i figli e chiedendo dichiararsi CP_1 CP_2 Per_1 da lui non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della coniuge, difettandone i presupposti di legge;
con vittoria delle spese di lite.
Con memoria del 05.11.2020 si costituiva la resistente la quale aderiva Controparte_1 alla domanda sullo status, opponendosi però all'accoglimento dell'ulteriore avversa richiesta ed in particolare rappresentando che le condizioni patrimoniali delle parti non erano mutate successivamente alla separazione consensuale sancita giusta accordo di negoziazione assistita del 10.05.2016 ed al provvedimento n. 6043/'20, con cui il Tribunale di Napoli, tenuto conto del pensionamento del avvenuto nel 2017, aveva ridotto da euro 400,00 ad euro 200,00 Pt_1
l'importo dell'assegno mensile di mantenimento in favore della moglie precedentemente pattuito;
quindi, la resistente - evidenziando di non avere un'occupazione stabile (avendo solo percepito il cd. “reddito di emergenza” legato alla pandemia da Sars Covid 2 e lavorato saltuariamente come badante e baby sitter, fruendo altresì del sostegno dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti) - chiedeva fissarsi in suo favore un assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 al mese.
Sentite le parti nel corso dell'udienza presidenziale (al cui esito veniva confermato l'importo dell'assegno divorzile quale già rideterminato in euro 200,00 al mese), ammesse ed espletate le prove testimoniali (attraverso l'escussione di un teste per parte), pronunciata in data
25.06.2021 sentenza non definiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 6182 dell'8.03.2024, depositata il 17.06.2024, il Tribunale adito - pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti - poneva a carico di ed in Parte_1 favore di un assegno divorzile dell'importo di euro 200,00 al mese. Controparte_1
Nella specie, il Tribunale - esaminato il compendio probatorio - osservava che < concreto, è emerso che nulla è mutato dall'epoca del decreto del 2020 con il quale questo Tribunale - su ricorso della avente ad oggetto il versamento diretto dell' CP_1 CP_3 dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 previsto negli accordi di separazione - aveva ridotto ad euro 200,00 tale assegno sulla scorta delle difese del resistente. Il Collegio aveva, infatti, ritenuto rilevante, ai fini probatori, la documentazione prodotta dal he nel 2017 Pt_1 era stato collocato in pensione con una notevole flessione delle entrate mensili: da euro
1.400,00/1.600,00 ad euro 720,00 di trattamento pensionistico. Il inoltre, percepiva già Pt_1 all'epoca della separazione la somma di euro 900,00 come accompagnamento per la sua condizione di cecità assoluta. L'attuale condizione reddituale del ancora la medesima di Pt_1 cui al 2020, e tale situazione è stata valutata anche dal Presidente del Tribunale nel presente giudizio in sede di emissione di provvedimenti urgenti, laddove - con ordinanza del 16.11.2020
- ha confermato il suddetto decreto. Nel corso dell'istruttoria, inoltre, è emerso che la CP_1
- come dalla stessa sempre sostenuto - ha sempre dato il suo contributo al rapporto matrimoniale, sia economicamente con il proprio lavoro di insegnante per i primi venti anni di matrimonio, sia, poi, dedicandosi completamente alla cura del marito e dei figli, sacrificando ogni sua diversa aspirazione. La , dopo la chiusura della scuola privata ove lavorava, CP_1 non ha più potuto proseguire nell'insegnamento nella scuola pubblica proprio per non allontanarsi dal marito e dalla famiglia, non potendo accettare incarichi che l'avrebbero portata per lungo tempo fuori da Napoli od addirittura fuori dalla regione prima di diventare insegnante di ruolo>>. Di poi, riportati i passi salienti delle deposizioni dei testi Tes_1
e il Tribunale concludeva che, <
[...] Testimone_2 dubitare che la abbia dedicato la sua vita (trentacinque anni di matrimonio) alle cure CP_1 del marito ipovedente e della famiglia, rinunciando ad occasioni di lavoro pur di non allontanarsi da Napoli e dai suoi familiari, rinunciando, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico a favore dell'altro coniuge. Pertanto, tenuto conto anche dell'età della (che oggi ha 67 CP_1 anni), che le consentirebbe una sicura pensione, può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di assegno divorzile.
La somma, tuttavia, va confermata nella misura di euro 200,00, con rivalutazione dall'ottobre del 2020 - come già quantificata dal Collegio con decreto del 2020 -, non essendo sopraggiunte modifiche alle condizioni patrimoniali degli ex coniugi>>.
Conseguentemente, il veniva condannato alla refusione delle spese processuali in favore Pt_1 della controparte.
1.1. Con ricorso depositato il 16.07.2024 ha proposto appello , il quale, per le Parte_1 ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto dichiararsi da lui non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della controparte, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituita con comparsa di risposta Controparte_1 domandando confermarsi la sentenza impugnata quanto all'an dell'assegno divorzile e chiedendo - con appello incidentale - aumentarsi l'importo dell'assegno medesimo ad euro
400,00 al mese, con vittoria delle spese del grado.
All'esito della camera di consiglio del 05.02.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame, lamenta che erroneamente il Tribunale - nella valutazione Parte_1 delle sue entrate reddituali e di conseguenza nella ponderata considerazione delle rispettive situazioni patrimoniali - avrebbe tenuto conto dell'indennità di accompagnamento
(dell'importo di circa euro 900,00 al mese) che egli percepisce per la sua condizione di non vedente e che, in realtà, non contribuirebbe a formare il reddito del beneficiario, assolvendo ad una funzione eminentemente assistenziale, laddove il suo reddito effettivo andrebbe parametrato esclusivamente all'importo della pensione di vecchiaia (pari - a decorrere dal 2017
- ad euro 733,00 al mese, a fronte della retribuzione mensile di circa euro 1.600,00 al mese di cui fruiva quando era dipendente - quale centralinista - del Comune di Napoli).
Rappresenta, altresì, l'appellante che, in realtà, anche prima dell'assunzione (avvenuta nel
2000) alle dipendenze del Comune di Napoli da invalido civile perché non vedente e sin dall'inizio del matrimonio egli aveva contribuito al mènage familiare svolgendo vari lavori, fra i quali quello di custode notturno di un rimessaggio di autoveicoli commerciali, di addetto alla mensa presso lo stabilimento balneare della Polizia di Stato a Miliscola e di titolare del bar “Il
Caffè” (ubicato alla piazzetta Nilo in Napoli), poi ceduto ai figli. Pertanto, non corrisponderebbe al vero l'asserzione della controparte (condivisa dal Tribunale nella sentenza impugnata) secondo cui la aveva fatto fronte per vent'anni virtualmente da sola le CP_1 esigenze della famiglia grazie al suo stipendio di insegnante elementare presso una scuola paritaria, fino a quando egli aveva ottenuto l'impiego da centralinista;
peraltro, si rappresenta, come emerso dalla deposizione del teste (marito di una ex collega della Testimone_1
), la moglie aveva deciso - dopo la cessazione dell'attività di docente presso il cennato CP_1 istituto scolastico - di non partecipare ad ulteriori concorsi per ottenere nuovi incarichi di insegnamento. Ciò dimostrerebbe (in assenza di previ accordi familiari in tal senso) la mancata volontà della donna di contribuire in maniera concreta alle esigenze del nucleo familiare, circostanza che sarebbe confermata dalle dimissioni (nel 2019) della medesima dall'attività di assistente presso la catena di supermercati “Carrefour” sulla base di non meglio precisati postumi di una frattura al polso del 2016; peraltro - si osserva - la sarebbe munita di capacità lavorativa, CP_1 avendo svolto varie attività, pur omettendo di depositare la documentazione reddituale relativa ai tre precedenti anni d'imposta, così non consentendo di ricostruire con precisione la sua situazione patrimoniale, fatta salva la percezione del reddito di emergenza, che non sarebbe stata adeguatamente considerata dal Tribunale ai fini della ricostruzione della condizione economica della moglie.
In ogni caso - sottolinea l'appellante - la circostanza che la (com'è pacifico) abbia CP_1 acquistato (anche con il reimpiego della sua parte del ricavato dalla vendita della modesta ex casa coniugale, oggetto di divisione con il coniuge ai tempi della separazione) altro appartamento di maggiore valore e che a tal fine abbia contratto un mutuo per euro 60.000,00 comportante una rata mensile di circa 430 euro indurrebbe a ritenere che la medesima goda di guadagni non dichiarati, non essendo verosimile che ella possa fare fronte a tale spesa ed alle sue esigenze di vita solo grazie al sostegno dei figli, non avendo addotto la controparte di lavorare ancora all'attualità come badante;
da tanto discenderebbe l'inesistenza della condizione preliminare dell'assegno divorzile costituita dalla ricorrenza di un rilevante divario fra le condizioni patrimoniali delle parti.
In ogni caso - si osserva - non sarebbe stato in alcun modo dimostrato il sacrificio (concordato sulla base di comuni scelte di vita familiari) da parte dalla di concrete aspettative CP_1 professionali e comunque di remunerative occasioni di lavoro per provvedere alle esigenze della famiglia e del marito nonché alla cura della prole.
2.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata resiste nel merito
[...]
la quale eccepisce come ella non sarebbe incorsa in alcuna omissione nella CP_1 rappresentazione della sua situazione economica, avendo evidenziato nel corso del procedimento di primo grado di avere lavorato esclusivamente “al nero” come baby sitter o
“dama di compagnia” dall'epoca della separazione di fatto (2013) fino al periodo della pandemia sanitaria da Sars Covid 2, laddove all'attualità si manterrebbe (senza percepire il non più in vigore reddito di emergenza, la cui passata corresponsione dimostrerebbe comunque l'esiguità dei suoi mezzi) solo grazie al contributo dei suoi figli ed alla disponibilità della parte
(da lei conservata) del compenso percepito per la vendita della ex casa coniugale (di cui era proprietaria al 50% con il marito). Sottolinea - poi - l'appellata come esenti da censure sarebbero le valutazioni del Tribunale che hanno condotto l' ritenere dimostrato il suo apporto (ed il corrispondente sacrificio di CP_4 eventuali aspettative di evoluzione professionale) al mènage familiare attraverso l'interruzione della sua ventennale attività di insegnante, attesa la scelta concordata di dedicarsi esclusivamente alla crescita della prole ed alle esigenze del marito, affetto da patologia che lo stava privando progressivamente della vista, laddove il successivo svolgimento di attività di lavoro non professionalmente qualificata (ed “al nero”) si era reso necessario solo in coincidenza con la separazione di fatto dal Pt_1
Ricorrerebbero, dunque, i presupposti per la fruizione da parte della dell'assegno CP_1 divorzile a carico della controparte, il cui importo - con l'appello incidentale proposto - si chiede peraltro di aumentare nella misura di euro 400,00 al mese, tenuto conto della rilevante sperequazione delle rispettive condizioni patrimoniali.
3. Il gravame è fondato e va accolto, secondo le precisazioni che seguono.
Va evidenziato, in primo luogo, che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Ciò posto (e pur considerate condivisibili le sopra riportate osservazioni attraverso cui il
Tribunale di Napoli ha ritenuto provate le rinunce affrontate nel corso del matrimonio dalla a migliori e più remunerative occasioni di lavoro pur di non allontanarsi da Napoli e CP_1 dai suoi familiari per contribuire ai bisogni della famiglia ed a quelli - sempre crescenti - del marito ipovedente, osservazioni adeguatamente fondate sulla circostanza che la donna, in corrispondenza con l'assunzione del presso il Comune di Napoli, aveva abbandonato la Pt_1 professione di insegnante - come emerso anche dall'escussione del teste - Testimone_1 adattandosi solo in vista della separazione a lavori “al nero” e non ben remunerati, secondo quanto confermato dalla teste , deve preliminarmente osservarsi - quanto Testimone_2 all'esatta ricostruzione comparativa delle condizioni economiche delle parti - come l'indennità di accompagnamento non rappresenti una risorsa economica da considerare in punto di determinazione di un assegno di mantenimento, costituendo una misura assistenziale pubblica finalizzata a fronteggiare la situazione di inabilità del beneficiario e, dunque, a compensare l'incidenza dei maggiori costi che la patologia comporta per il medesimo, data la sua incapacità di provvedere da solo agli atti della vita quotidiana, sicchè non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass., Sez. I, ordinanza n. 10423 del 17.03.2023; Cass., n. 36565 del
14.12.2022; Cass., n. 35709 del 19.11.2021).
A tale stregua, dagli introiti complessivi (considerati dal Tribunale di Napoli) di cui beneficia mensilmente il bisogna defalcare la somma (pari a circa 900 euro al mese) che egli Pt_1 percepisce a titolo di indennità di accompagnamento, dal che discende che il reddito personale valutabile ai fini che interessano nel presente procedimento va parametrato esclusivamente all'importo della pensione di vecchiaia, pari ad euro 733,89 al mese, sul quale fino ad oggi incide l'ammontare (pari ad euro 200,00 al mese) del mantenimento dovuto alla moglie.
Tanto chiarito, deve ritenersi come fra le situazioni patrimoniali delle parti non sussista un rilevante divario, apparendo inverosimile (ed anzi indicativo di presumibili entrate non dichiarate fiscalmente) che (a seguire le argomentazioni spiegate sul punto dall'appellata) la possa fare fronte al pagamento delle rate mensili (pari ad euro 430,00 al mese) del CP_1 mutuo (della durata di dodici anni) contratto per l'acquisto dell'appartamento ubicato alla via
Cupa Vecchia n. 3 in Napoli ed alle sue esigenze di vita quotidiane esclusivamente grazie all'aiuto economico dei figli (avendo la donna rappresentato che dopo il lockdown - complici anche l'età e le non ottimali condizioni di salute - non ha più svolto l'attività di badante). Del resto, va in questa sede dato rilievo, sul punto, alla risolutiva circostanza - sopravvenuta all'esito del giudizio di primo grado e pervero segnalata come imminente anche al fl. 8 della sentenza impugnata - costituita dal compimento da parte della (in data 06.10.2024) CP_1 del sessantasettesimo anno d'età, che (considerati gli indicatori ufficiali della sua situazione reddituale) la legittima alla percezione della pensione sociale a carico dell (il cui CP_3 ammontare nel 2025 è previsto nell'ordine di euro 538,68 al mese per tredici mensilità).
Va, pertanto, dichiarato non dovuto a carico del alcun assegno divorzile in favore di Pt_1
a decorrere dalla data del compimento da parte della medesima del Controparte_1 sessantasettesimo anno di età.
Di conseguenza, deve rigettarsi l'appello incidentale proposto dalla in punto di CP_1 quantificazione dell'assegno divorzile, trattandosi di questione assorbita dalle argomentazioni sopra illustrate.
4. Tenuto conto del complessivo esito della causa e della rilevanza ai fini della decisione di un elemento sopravvenuto, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e da avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
6182/2024, emessa dal Tribunale di Napoli l'8.03.2024 e pubblicata il 17.06.20234, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello principale ed a riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuto da alcun assegno di divorzio in favore dell'appellata a decorrere dal Parte_1
06.10.2024, data del compimento da parte di del sessantasettesimo anno Controparte_1 di età;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 3376/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Napoli, 8 marzo 2024, n. 6182), vertente
FRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta mandato in calce al ricorso di primo grado dall'avv. Romina Scarano (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliato in Napoli, al corso Meridionale n. C.F._2
7 (p.e.c.: ; Email_1 appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta recante reclamo incidentale dall'avv. Ugo Verrillo (c.f.: ), presso il cui C.F._4 studio è elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, al viale Trieste n. 26 (p.e.c.:
; Email_2 appellata nonchè
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, atteso l'oggetto della causa, non involgente interessi facenti capo a soggetti di età minore.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 16.03.2020, domandava Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli con
[...] il 10.09.1981, dal quale erano nati i figli e chiedendo dichiararsi CP_1 CP_2 Per_1 da lui non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della coniuge, difettandone i presupposti di legge;
con vittoria delle spese di lite.
Con memoria del 05.11.2020 si costituiva la resistente la quale aderiva Controparte_1 alla domanda sullo status, opponendosi però all'accoglimento dell'ulteriore avversa richiesta ed in particolare rappresentando che le condizioni patrimoniali delle parti non erano mutate successivamente alla separazione consensuale sancita giusta accordo di negoziazione assistita del 10.05.2016 ed al provvedimento n. 6043/'20, con cui il Tribunale di Napoli, tenuto conto del pensionamento del avvenuto nel 2017, aveva ridotto da euro 400,00 ad euro 200,00 Pt_1
l'importo dell'assegno mensile di mantenimento in favore della moglie precedentemente pattuito;
quindi, la resistente - evidenziando di non avere un'occupazione stabile (avendo solo percepito il cd. “reddito di emergenza” legato alla pandemia da Sars Covid 2 e lavorato saltuariamente come badante e baby sitter, fruendo altresì del sostegno dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti) - chiedeva fissarsi in suo favore un assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 al mese.
Sentite le parti nel corso dell'udienza presidenziale (al cui esito veniva confermato l'importo dell'assegno divorzile quale già rideterminato in euro 200,00 al mese), ammesse ed espletate le prove testimoniali (attraverso l'escussione di un teste per parte), pronunciata in data
25.06.2021 sentenza non definiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 6182 dell'8.03.2024, depositata il 17.06.2024, il Tribunale adito - pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti - poneva a carico di ed in Parte_1 favore di un assegno divorzile dell'importo di euro 200,00 al mese. Controparte_1
Nella specie, il Tribunale - esaminato il compendio probatorio - osservava che < concreto, è emerso che nulla è mutato dall'epoca del decreto del 2020 con il quale questo Tribunale - su ricorso della avente ad oggetto il versamento diretto dell' CP_1 CP_3 dell'assegno di mantenimento di euro 400,00 previsto negli accordi di separazione - aveva ridotto ad euro 200,00 tale assegno sulla scorta delle difese del resistente. Il Collegio aveva, infatti, ritenuto rilevante, ai fini probatori, la documentazione prodotta dal he nel 2017 Pt_1 era stato collocato in pensione con una notevole flessione delle entrate mensili: da euro
1.400,00/1.600,00 ad euro 720,00 di trattamento pensionistico. Il inoltre, percepiva già Pt_1 all'epoca della separazione la somma di euro 900,00 come accompagnamento per la sua condizione di cecità assoluta. L'attuale condizione reddituale del ancora la medesima di Pt_1 cui al 2020, e tale situazione è stata valutata anche dal Presidente del Tribunale nel presente giudizio in sede di emissione di provvedimenti urgenti, laddove - con ordinanza del 16.11.2020
- ha confermato il suddetto decreto. Nel corso dell'istruttoria, inoltre, è emerso che la CP_1
- come dalla stessa sempre sostenuto - ha sempre dato il suo contributo al rapporto matrimoniale, sia economicamente con il proprio lavoro di insegnante per i primi venti anni di matrimonio, sia, poi, dedicandosi completamente alla cura del marito e dei figli, sacrificando ogni sua diversa aspirazione. La , dopo la chiusura della scuola privata ove lavorava, CP_1 non ha più potuto proseguire nell'insegnamento nella scuola pubblica proprio per non allontanarsi dal marito e dalla famiglia, non potendo accettare incarichi che l'avrebbero portata per lungo tempo fuori da Napoli od addirittura fuori dalla regione prima di diventare insegnante di ruolo>>. Di poi, riportati i passi salienti delle deposizioni dei testi Tes_1
e il Tribunale concludeva che, <
[...] Testimone_2 dubitare che la abbia dedicato la sua vita (trentacinque anni di matrimonio) alle cure CP_1 del marito ipovedente e della famiglia, rinunciando ad occasioni di lavoro pur di non allontanarsi da Napoli e dai suoi familiari, rinunciando, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico a favore dell'altro coniuge. Pertanto, tenuto conto anche dell'età della (che oggi ha 67 CP_1 anni), che le consentirebbe una sicura pensione, può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di assegno divorzile.
La somma, tuttavia, va confermata nella misura di euro 200,00, con rivalutazione dall'ottobre del 2020 - come già quantificata dal Collegio con decreto del 2020 -, non essendo sopraggiunte modifiche alle condizioni patrimoniali degli ex coniugi>>.
Conseguentemente, il veniva condannato alla refusione delle spese processuali in favore Pt_1 della controparte.
1.1. Con ricorso depositato il 16.07.2024 ha proposto appello , il quale, per le Parte_1 ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto dichiararsi da lui non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della controparte, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza cartolare di trattazione, si è costituita con comparsa di risposta Controparte_1 domandando confermarsi la sentenza impugnata quanto all'an dell'assegno divorzile e chiedendo - con appello incidentale - aumentarsi l'importo dell'assegno medesimo ad euro
400,00 al mese, con vittoria delle spese del grado.
All'esito della camera di consiglio del 05.02.2025, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'atto di gravame, lamenta che erroneamente il Tribunale - nella valutazione Parte_1 delle sue entrate reddituali e di conseguenza nella ponderata considerazione delle rispettive situazioni patrimoniali - avrebbe tenuto conto dell'indennità di accompagnamento
(dell'importo di circa euro 900,00 al mese) che egli percepisce per la sua condizione di non vedente e che, in realtà, non contribuirebbe a formare il reddito del beneficiario, assolvendo ad una funzione eminentemente assistenziale, laddove il suo reddito effettivo andrebbe parametrato esclusivamente all'importo della pensione di vecchiaia (pari - a decorrere dal 2017
- ad euro 733,00 al mese, a fronte della retribuzione mensile di circa euro 1.600,00 al mese di cui fruiva quando era dipendente - quale centralinista - del Comune di Napoli).
Rappresenta, altresì, l'appellante che, in realtà, anche prima dell'assunzione (avvenuta nel
2000) alle dipendenze del Comune di Napoli da invalido civile perché non vedente e sin dall'inizio del matrimonio egli aveva contribuito al mènage familiare svolgendo vari lavori, fra i quali quello di custode notturno di un rimessaggio di autoveicoli commerciali, di addetto alla mensa presso lo stabilimento balneare della Polizia di Stato a Miliscola e di titolare del bar “Il
Caffè” (ubicato alla piazzetta Nilo in Napoli), poi ceduto ai figli. Pertanto, non corrisponderebbe al vero l'asserzione della controparte (condivisa dal Tribunale nella sentenza impugnata) secondo cui la aveva fatto fronte per vent'anni virtualmente da sola le CP_1 esigenze della famiglia grazie al suo stipendio di insegnante elementare presso una scuola paritaria, fino a quando egli aveva ottenuto l'impiego da centralinista;
peraltro, si rappresenta, come emerso dalla deposizione del teste (marito di una ex collega della Testimone_1
), la moglie aveva deciso - dopo la cessazione dell'attività di docente presso il cennato CP_1 istituto scolastico - di non partecipare ad ulteriori concorsi per ottenere nuovi incarichi di insegnamento. Ciò dimostrerebbe (in assenza di previ accordi familiari in tal senso) la mancata volontà della donna di contribuire in maniera concreta alle esigenze del nucleo familiare, circostanza che sarebbe confermata dalle dimissioni (nel 2019) della medesima dall'attività di assistente presso la catena di supermercati “Carrefour” sulla base di non meglio precisati postumi di una frattura al polso del 2016; peraltro - si osserva - la sarebbe munita di capacità lavorativa, CP_1 avendo svolto varie attività, pur omettendo di depositare la documentazione reddituale relativa ai tre precedenti anni d'imposta, così non consentendo di ricostruire con precisione la sua situazione patrimoniale, fatta salva la percezione del reddito di emergenza, che non sarebbe stata adeguatamente considerata dal Tribunale ai fini della ricostruzione della condizione economica della moglie.
In ogni caso - sottolinea l'appellante - la circostanza che la (com'è pacifico) abbia CP_1 acquistato (anche con il reimpiego della sua parte del ricavato dalla vendita della modesta ex casa coniugale, oggetto di divisione con il coniuge ai tempi della separazione) altro appartamento di maggiore valore e che a tal fine abbia contratto un mutuo per euro 60.000,00 comportante una rata mensile di circa 430 euro indurrebbe a ritenere che la medesima goda di guadagni non dichiarati, non essendo verosimile che ella possa fare fronte a tale spesa ed alle sue esigenze di vita solo grazie al sostegno dei figli, non avendo addotto la controparte di lavorare ancora all'attualità come badante;
da tanto discenderebbe l'inesistenza della condizione preliminare dell'assegno divorzile costituita dalla ricorrenza di un rilevante divario fra le condizioni patrimoniali delle parti.
In ogni caso - si osserva - non sarebbe stato in alcun modo dimostrato il sacrificio (concordato sulla base di comuni scelte di vita familiari) da parte dalla di concrete aspettative CP_1 professionali e comunque di remunerative occasioni di lavoro per provvedere alle esigenze della famiglia e del marito nonché alla cura della prole.
2.1. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata resiste nel merito
[...]
la quale eccepisce come ella non sarebbe incorsa in alcuna omissione nella CP_1 rappresentazione della sua situazione economica, avendo evidenziato nel corso del procedimento di primo grado di avere lavorato esclusivamente “al nero” come baby sitter o
“dama di compagnia” dall'epoca della separazione di fatto (2013) fino al periodo della pandemia sanitaria da Sars Covid 2, laddove all'attualità si manterrebbe (senza percepire il non più in vigore reddito di emergenza, la cui passata corresponsione dimostrerebbe comunque l'esiguità dei suoi mezzi) solo grazie al contributo dei suoi figli ed alla disponibilità della parte
(da lei conservata) del compenso percepito per la vendita della ex casa coniugale (di cui era proprietaria al 50% con il marito). Sottolinea - poi - l'appellata come esenti da censure sarebbero le valutazioni del Tribunale che hanno condotto l' ritenere dimostrato il suo apporto (ed il corrispondente sacrificio di CP_4 eventuali aspettative di evoluzione professionale) al mènage familiare attraverso l'interruzione della sua ventennale attività di insegnante, attesa la scelta concordata di dedicarsi esclusivamente alla crescita della prole ed alle esigenze del marito, affetto da patologia che lo stava privando progressivamente della vista, laddove il successivo svolgimento di attività di lavoro non professionalmente qualificata (ed “al nero”) si era reso necessario solo in coincidenza con la separazione di fatto dal Pt_1
Ricorrerebbero, dunque, i presupposti per la fruizione da parte della dell'assegno CP_1 divorzile a carico della controparte, il cui importo - con l'appello incidentale proposto - si chiede peraltro di aumentare nella misura di euro 400,00 al mese, tenuto conto della rilevante sperequazione delle rispettive condizioni patrimoniali.
3. Il gravame è fondato e va accolto, secondo le precisazioni che seguono.
Va evidenziato, in primo luogo, che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C.
(Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle comuni scelte di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Ciò posto (e pur considerate condivisibili le sopra riportate osservazioni attraverso cui il
Tribunale di Napoli ha ritenuto provate le rinunce affrontate nel corso del matrimonio dalla a migliori e più remunerative occasioni di lavoro pur di non allontanarsi da Napoli e CP_1 dai suoi familiari per contribuire ai bisogni della famiglia ed a quelli - sempre crescenti - del marito ipovedente, osservazioni adeguatamente fondate sulla circostanza che la donna, in corrispondenza con l'assunzione del presso il Comune di Napoli, aveva abbandonato la Pt_1 professione di insegnante - come emerso anche dall'escussione del teste - Testimone_1 adattandosi solo in vista della separazione a lavori “al nero” e non ben remunerati, secondo quanto confermato dalla teste , deve preliminarmente osservarsi - quanto Testimone_2 all'esatta ricostruzione comparativa delle condizioni economiche delle parti - come l'indennità di accompagnamento non rappresenti una risorsa economica da considerare in punto di determinazione di un assegno di mantenimento, costituendo una misura assistenziale pubblica finalizzata a fronteggiare la situazione di inabilità del beneficiario e, dunque, a compensare l'incidenza dei maggiori costi che la patologia comporta per il medesimo, data la sua incapacità di provvedere da solo agli atti della vita quotidiana, sicchè non è diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass., Sez. I, ordinanza n. 10423 del 17.03.2023; Cass., n. 36565 del
14.12.2022; Cass., n. 35709 del 19.11.2021).
A tale stregua, dagli introiti complessivi (considerati dal Tribunale di Napoli) di cui beneficia mensilmente il bisogna defalcare la somma (pari a circa 900 euro al mese) che egli Pt_1 percepisce a titolo di indennità di accompagnamento, dal che discende che il reddito personale valutabile ai fini che interessano nel presente procedimento va parametrato esclusivamente all'importo della pensione di vecchiaia, pari ad euro 733,89 al mese, sul quale fino ad oggi incide l'ammontare (pari ad euro 200,00 al mese) del mantenimento dovuto alla moglie.
Tanto chiarito, deve ritenersi come fra le situazioni patrimoniali delle parti non sussista un rilevante divario, apparendo inverosimile (ed anzi indicativo di presumibili entrate non dichiarate fiscalmente) che (a seguire le argomentazioni spiegate sul punto dall'appellata) la possa fare fronte al pagamento delle rate mensili (pari ad euro 430,00 al mese) del CP_1 mutuo (della durata di dodici anni) contratto per l'acquisto dell'appartamento ubicato alla via
Cupa Vecchia n. 3 in Napoli ed alle sue esigenze di vita quotidiane esclusivamente grazie all'aiuto economico dei figli (avendo la donna rappresentato che dopo il lockdown - complici anche l'età e le non ottimali condizioni di salute - non ha più svolto l'attività di badante). Del resto, va in questa sede dato rilievo, sul punto, alla risolutiva circostanza - sopravvenuta all'esito del giudizio di primo grado e pervero segnalata come imminente anche al fl. 8 della sentenza impugnata - costituita dal compimento da parte della (in data 06.10.2024) CP_1 del sessantasettesimo anno d'età, che (considerati gli indicatori ufficiali della sua situazione reddituale) la legittima alla percezione della pensione sociale a carico dell (il cui CP_3 ammontare nel 2025 è previsto nell'ordine di euro 538,68 al mese per tredici mensilità).
Va, pertanto, dichiarato non dovuto a carico del alcun assegno divorzile in favore di Pt_1
a decorrere dalla data del compimento da parte della medesima del Controparte_1 sessantasettesimo anno di età.
Di conseguenza, deve rigettarsi l'appello incidentale proposto dalla in punto di CP_1 quantificazione dell'assegno divorzile, trattandosi di questione assorbita dalle argomentazioni sopra illustrate.
4. Tenuto conto del complessivo esito della causa e della rilevanza ai fini della decisione di un elemento sopravvenuto, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e da avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
6182/2024, emessa dal Tribunale di Napoli l'8.03.2024 e pubblicata il 17.06.20234, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello principale ed a riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuto da alcun assegno di divorzio in favore dell'appellata a decorrere dal Parte_1
06.10.2024, data del compimento da parte di del sessantasettesimo anno Controparte_1 di età;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)