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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1316/2024 R.G. promosso da da
nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e residente a [...], C.F._1
elettivamente domiciliata a MA (TP), via M. D'Azeglio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Antonino Salmeri ( che la Email_1 rappresenta e difende contro
nato a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2
e ivi residente in C/da Strasatti n. 779, elettivamente domiciliato a AZ del Vallo
(TP), via Castelvetrano n. 40/A, presso lo studio dell'Avv. Maria Cucchiara
, che lo rappresenta e difende Email_2
con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
1 ***
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento della presente impugnazione:
- riformare la sentenza n. 387/2024 del 10.5.2024, emessa dal Tribunale di
MA nel procedimento iscritto al n. RG 2037/2023, notificata in data 21.6.2024 e, per l'effetto
- rigettare integralmente il ricorso proposto da in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che carente di prova e, conseguentemente
- condannare il sig. a restituire alla signora Controparte_1 [...]
le somme corrispostegli da quest'ultima in esecuzione della Parte_1
sentenza impugnata;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, porre a carico del l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € Parte_1
500,00 o di importo maggiore o minore che sarà ritenuto conforme a giustizia, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore con decorrenza Per_1 dalla data della domanda (2.2.2024).
- Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Conclusioni per l'appellato/appellante incidentale:
Voglia la Corte adita rigettare, per le motivazioni di cui alla parte narrativa, lo spiegato atto di appello e, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato nell'interesse del sig. , ridurre ulteriormente l'entità del contributo a CP_1 titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore posto in capo al , CP_1
in misura pari ad euro 250,00 o a quella diversa somma maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia.
Vinte le spese da distrarre in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Conclusioni del P.G.:
Chiede il rigetto del ricorso. 2 Considerato in fatto
1. Letta la sentenza n. 599/2022 dei giorni 12/21.7.2022 con cui il Tribunale di
MA ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel
2013 da e secondo le Controparte_1 Parte_1
condizioni di cui alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti e per mezzo della quale è stato posto a carico del , tra le altre condizioni, l'obbligo di CP_1
corrispondere in favore della una somma mensile a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento del figlio (10 anni) dell'importo di € 350,00, da versare Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie concordate e documentate.
2. Letta la sentenza n. 387/2024 dei giorni 23.4/10.5.2024 con cui il medesimo
Tribunale, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal , ha CP_1
ridotto il contributo al mantenimento del predetto minore all'importo di € 300,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore della e da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, stabilendo, altresì, che il nuovo assegno, sulla scorta delle circostanze sopravvenute, avesse decorrenza dalla data della domanda.
3. Letto il ricorso, proposto con atto depositato il 19.7.24, con il quale
[...] ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, Parte_1
reiterando la domanda di innalzamento del contributo posto a carico del
[...]
alla somma di € 500,00 mensili o all'importo maggiore o minore che CP_1 sarà ritenuto conforme a giustizia, a decorrere dalla data della domanda (2.2.2024).
4. Letto l'atto di costituzione, depositato il 13.11.24, con cui CP_1
, contestando e opponendosi al ricorso promosso dalla , ha
[...] Pt_1 proposto appello incidentale al fine di ottenere l'ulteriore riduzione dell'entità del contributo dallo stesso dovuto alla minor somma di € 250,00, così come già chiesto in primo grado.
5. Visto il parere del P.G. che il 25.11.24 ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. Provvedendo in esito all'udienza del giorno 13.12.24, svoltasi nelle forme previste dall'art. 127ter c.p.c., comma 3,
In diritto si osserva
3 7. Costituisce consolidato orientamento dei giudici di legittimità (cfr. in ultimo
Cass. Ord. n. 6639/2023), quello secondo cui “le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata “rebus sic stantibus”, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”. Il mutamento della situazione di fatto idonea a fondare la richiesta del citato art. 9, pertanto, va esaminato con riferimento all'ultimo momento in cui le parti avrebbero potuto dedurli nel corso del giudizio di divorzio, coincidente con l'udienza in cui la causa è stata discussa e assunta in decisione.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di MA ha ritenuto di ridurre la somma mensile dovuta dal alla a titolo di contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento del figlio in virtù della sopravvenuta nascita del terzo Per_1 figlio dell'appellato, circostanza idonea, avuto riguardo al conseguente e prevedibile onere di carattere economico, ad incidere in peius sulla capacità reddituale del . CP_1
8. La , proposto appello, ha criticato la decisione del primo giudice, Pt_1
nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che la nascita di un altro figlio possa determinare in via automatica la riduzione di quanto dovuto da un genitore a titolo di mantenimento del figlio nato da una precedente relazione, stante, inoltre, la mancata dimostrazione di una correlata contrazione delle capacità patrimoniale dell'appellato, da valutare anche in relazione al reddito della sua nuova compagna.
L'appellante ha criticato, inoltre, l'omessa valutazione della sperequazione economica esistente tra i due ex coniugi, risultante dalle dichiarazioni prodotte e dalle quali si evincerebbe, a fronte di un reddito complessivo annuo di circa €
9.000,00 per la , un reddito medio annuo lordo di circa € 35.000,00 Pt_1
goduto, invece, dal . CP_1
9. Con il secondo motivo di appello la ha lamentato, altresì, l'omessa Pt_1
motivazione della sentenza con riguardo alla domanda riconvenzionale dalla stessa proposta in primo grado, per mezzo della quale era stato richiesto l'incremento del contributo dovuto, con l'innalzamento ad un importo non inferiore ad € 500,00 mensili. 4 In particolare, l'appellante ha evidenziato come l'importo mensilmente già corrisposto risultasse del tutto insufficiente al soddisfacimento delle accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche correlate al trascorrere dell'età del figlio (10 anni). Per_1
10. Il , costituitosi e chiesto il rigetto dell'impugnazione, ha CP_1
proposto appello incidentale, criticando la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la nascita del secondo figlio (al contrario terzo), frutto della nuova relazione dell'appellato e nato pochi giorni dopo l'emissione della sentenza di divorzio, fosse da ritenere circostanza già presa in considerazione negli accordi economici posti a fondamento della relativa sentenza e, pertanto, irrilevante ai fini della richiesta di modifica dell'assegno.
Il criticando tale assunto, ha sostenuto che tale circostanza, a CP_1
ben vedere, non fosse stata espressamente contemplata né nelle condizioni congiunte sottoscritte dalle parti e recepite dalla sentenza di divorzio, né tantomeno da quest'ultima; evidenziando, altresì, che il figlio era nato in data [...], ovverosia dopo la sottoscrizione delle condizioni congiunte e dopo l'emissione della sentenza di divorzio (avvenute entrambe nello stesso mese di luglio 2022).
Per tali ragioni e in considerazione dell'incidenza in termini economici che ha determinato il mantenimento del secondo figlio, ha chiesto l'ulteriore riduzione della somma dovuta alla ad un importo di € 250,00 mensili. Pt_1
11. Entrambi gli appelli, principale e incidentale, risultano infondati e non possono trovare accoglimento per le ragioni meglio di seguito spiegate;
per esigenze di unitarietà logica, si procederà alla trattazione congiunta dei motivi di impugnazione proposti dalle parti.
12. Orbene: va precisato che la decisione impugnata, contrariamente a quanto opinato dall'appellante incidentale, si pone coerentemente in linea con il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, come già precedentemente riportato, secondo cui il giudice, nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la revisione dei provvedimenti in materia di affidamento o mantenimento di figli minori di genitori divorziati, non può procedere alla diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere
5 fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività (rebus sic stantibus), potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato (cfr. Cass. n. 6639/2023).
La sopravvenienza di “giustificati motivi”, idonea a consentire di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, è ravvisabile nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo ((cfr. Cass. 28436/17).
Ciò detto, correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la nascita del secondo figlio (n. 28.7.22), avvenuta pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, costituisse circostanza già nota alle parti, la quale, anche se non espressamente contemplata negli accordi in sentenza, alla luce dell'avanzato stato di gravidanza della compagna del , ha CP_1 costituito certamente condizione determinante ai fini dei concordati assetti economici tra le parti, tale da non potersi ritenere che le parti non ne abbiano tenuto conto in sede di determinazioni congiunte.
In virtù di tali considerazioni, la decisione impugnata deve, pertanto, essere confermata sul punto, con conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto dal . CP_1
13. Con riferimento, poi, ai motivi di appello proposti dalla con Pt_1 appello principale, occorre precisare che, nel tipo di procedimento che ci occupa, il giudice, ove a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno dovuto vengano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, deve verificare se questi determinino un effettivo depauperamento delle relative sostanze, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dello stesso sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (cfr. ex multis Cass. n. 6289/2014).
Orbene, sulla base delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, per come deducibili dalla documentazione dalle stesse depositate, è possibile rilevare che il gode di uno stipendio di circa € 1.580,00 mensili, calcolato al CP_1 netto delle imposte e delle due cessioni del quinto dello stipendio su di esso gravanti (cfr. dichiarazione dei redditi ed estratti conto all. in primo grado); a
6 fronte del quale la percepisce, invece, uno stipendio di circa € 800,00 Pt_1 mensili, oltre all'intero importo erogato dall'INPS a titolo di “Assegno Unico” per il figlio Per_1
Ebbene, alla luce di una pur effettiva sperequazione economica esistente tra le parti, già sussistente all'epoca in cui è intervenuta la sentenza di divorzio, ciò che occorre verificare in questa sede è se, alla luce della nascita di un altro figlio all'interno del nuovo nucleo familiare del , il conseguente e CP_1 necessario onere economico sia o meno rilevante in relazione alla complessiva situazione economica dell'appellato e, quindi, tale da giustificare la riduzione di quanto dallo stesso dovuto a titolo di mantenimento del figlio Per_1
A tal fine è, allora, utile evidenziare che in tema di contributo al mantenimento dei figli, con particolare riguardo all'aspetto del rapporto genitori e figli, lo stesso deve essere informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli – indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori – hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (cfr. Cass. n.
2356/2024). Al contempo, per ciò che attiene alla prole nata da un precedente matrimonio, essa ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza.
Alla luce dei suesposti principi, allora, correttamente il Tribunale ha statuito la riduzione dell'importo dovuto dal a titolo di mantenimento del CP_1 figlio posto che, prendendo in considerazione la relativa condizione Per_1 reddituale e pur tenendo conto dell'apporto economico dato nuova compagna
(insegnante precario di sostegno), effettiva sarà la diminuzione della consistenza reddituale degli stessi in relazione ai nuovi impegni economici derivanti dal mantenimento di un ulteriore figlio.
La riduzione, operata in primo grado, dell'importo del contributo dovuto dal
[...]
, dalla somma di € 350,00 a € 300,00, consente, quindi, un'equa CP_1 distribuzione delle relative sostanze ai tre figli, e ciò avendo tenuto in considerazione la già analizzata capacità reddituale dell'appellato, la quale nella sua effettiva consistenza è suscettibile di essere incisa in modo rilevante dall'onere economico derivante dall'avvento di un altro figlio.
7 In virtù delle suesposte ragioni, la statuizione di riduzione del contributo al mantenimento posto a carico del , in favore del figlio CP_1 Per_1
deve essere confermata.
13.1 Ancora, sulla base delle argomentazioni già sin qui esposte non può trovare accoglimento la domanda riproposta dalla , volta ad ottenere Pt_1
l'innalzamento del contributo corrisposto dall'appellato all'importo di € 500,00 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Invero, in tema di assegno di mantenimento del figlio, se è pur vero che l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve comunque osservarsi il principio di proporzionalità, il quale richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto.
Ebbene, alla luce della già analizzata condizione economica del
[...]
e della relativa comparazione con quella del coniuge, nonché delle CP_1 ulteriori circostanze che caratterizzano il caso di specie, risulta congruo confermare il predetto importo alla somma di € 300,00.
14. In conclusione, rigettati entrambi gli appelli, quello principale proposto da e quello incidentale proposto da Parte_1 [...]
la sentenza impugnata va, pertanto, confermata. Controparte_1
15. La soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese processuali tra le parti e per entrambe, ancorché la sia ammessa al patrocinio a Pt_1
spese dello Stato, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con l'annotazione “ove dovuto”, spettando poi all'Amministrazione Finanziaria verificare le condizioni soggettive delle parti, nella loro specifica esistenza e permanenza, al momento della eventuale successiva attività di recupero.
P.Q.M.
La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il P.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, rigetta l'appello proposto nei Parte_1
confronti di nonché l'appello incidentale da quest'ultimo Controparte_1
8 proposto contro la sentenza n. 387/2024 dei giorni 23.4/10.5.2024 emessa dal
Tribunale di MA.
Dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado.
Dà atto che sussistono per entrambe le parti i presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012, fermo restando che il recupero potrà essere disposto dall'Amministrazione “se dovuto”.
Palermo, lì 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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