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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 856/2020 in materia di insidia stradale – responsabilità ex art. 2051
c.c.
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv. RAGUSA CARMELO parte attrice
CONTRO in persona del sindaco pro tempore, (C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. BURTONE GIUSEPPINA parte convenuta e contro denominata , con sede a in C.so Controparte_2 CP_3 CP_2
Vittorio Emanuele n. 61, p. iva , in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
MOSCATO PAOLA LUISA
Terzo chiamato in causa
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il comune di Niscemi al fine di vederlo dichiarare responsabile dell'evento accaduto a Niscemi in data
22/10/2018 alle ore 18,30 circa, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'evento.
L'attore assume che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo percorreva a piedi la Via
Torricelli quando, giunto in prossimità del civico n. 101, cadeva per terra a causa di una buca, non visibile né segnalata, esistente sul manto stradale determinata dalla mancanza di alcune mattonelle. L'attore asserisce che in conseguenza dell'evento ha riportato danni fisici e che a guarigione avvenuta ne sono derivati esiti invalidanti permanenti avanzando conseguente richiesta risarcitoria per l'importo di €.17.000,00 per danni non patrimoniali e non patrimoniali.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione atteso che risulta documentato che il luogo della caduta fu oggetto di lavori di sistemazione della rete idrica imputando a tale società la non perfetta realizzazione dei lavori di risistemazione dello scavo effettuato con conseguente imputazione di responsabilità per i danni causati all'attore.
Nel merito e in subordine viene comunque imputato l'evento a colpa esclusiva dell'attore per imprudenza e negligenza nel suo incedere sulla sede stradale con conseguente assenza di nesso causale tra evento e danno.
Viene avanzata richiesta di chiamata in causa della società gestore del servizio idrico.
A seguito del differimento dell'udienza e della rituale notifica dell'atto di citazione da parte del si è costituita la società eccependo l'inammissibilità della chiamata in Controparte_1 CP_3
garanzia operata dal comune convenuto sullo specifico presupposto che “la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto principale che abbia chiesto la chiamata in causa di un terzo ritenuto obbligato in sua vece è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia, la quale, per sua natura, presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione passiva.
Si eccepisce inoltre l'infondatezza della domanda di chiamata in garanzia di per CP_3
insussistenza del rapporto di manleva e di regresso, atteso che né per contratto né per legge la terza chiamata è tenuta a rilevare il convenuto dall'accoglimento della domanda dell'attore.
Nel merito si eccepisce l'infondatezza delle ragioni del circa l'effettuazione dei Controparte_1
lavori addebitati alla terza chiamata al tempo dell'evento e comunque l'infondatezza delle ragioni di parte attrice a cui viene addebitata la responsabilità dell'evento per imprudenza e negligenza con interruzione del nesso causale tra evento e danno.
All'udienza di comparizione le parti hanno reiterato le rispettive domande ed eccezioni,
Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. l causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini della prova dell'an dell'evento; è stata successivamente disposta CTU medico legale per l'accertamento del danno alla persona. All'udienza all'uopo fissata le parti hanno precisato le conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** *** ***
Va premesso che, nel caso in esame, va data applicazione al principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (così di recente Cass. Sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019; conf. Cass. Sez. 5 sent. n. 11458 del 11/05/2018).
Fatta la premessa, e per come appare emergere dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Sul nesso causale nel caso di specie
il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta. A tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in corso di causa in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, le circostanze narrate da sono chiare nel descrivere le reali condizioni Parte_2
dello stato dei luoghi;
Per quel che interessa, il teste afferma di aver visto cadere l'attore e di essere andato in suo soccorso;
specifica che al momento della caduta l'attore camminava “al disotto” del marciapiedi ed è caduto a causa della mancanza di mattonelle sulla sede stradale;
quanto alle dimensioni dell'anomalia il teste riferisce che la mancanza di mattonelle era ampia circa 60 cm rispetto alla sede stradale;
ha dichiarato che le mattonelle mancanti erano al di sotto del marciapiedi.
Ha specificato che l'incedere dell'attore sulla sede stradale era regolare e che al momento della caduta la strada non era ancora illuminata dal servizio pubblico.
Le circostanze riferite circa le condizioni dei luoghi appaio genuine e trovano conferma nel corredo fotografico prodotto in atti da cui emerge, però, l'assoluta non configurabilità né della imprevedibilità né dell'invisibilità dell'alterazione del manto di copertura della sede stradale. Infatti, la situazione rappresentata nelle foto allegate è evidente e manifesta, rendendo chiaramente percepibile la situazione di pericolo e ciò con specifico riferimento al rischio che si è concretato
(vale a dire, caduta al suolo da ricollegare alle irregolarità del manto stradale).
Né, d'altro canto, il dato addotto dalla difesa attorea quale elemento in base al quale ritenere che la situazione di pericolo fosse imprevedibile ed invisibile (omessa segnalazione) risulta essere idoneo ad integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, visto che l'omessa segnalazione della specifica criticità in cui l'attore è incappato è superata dalle ampie dimensioni del dissesto dovuto al distacco delle mattonelle che avrebbe dovuto indurre l'attore a maggior cautela nel transitare su di essa.
Ad abundantiam, l'analisi dei reperti fotografici è ulteriormente illuminante circa la possibilità che l'attore aveva di adottare un percorso di aggiramento dell'anomalia potendo spostarsi sul marciapiedi o verso il centro della strada (non è rimasto provato che tale ultima possibilità non fosse praticabile atteso che non emerge dalla narrazione nè dall'esame testimoniale che al momento della caduta la strada fosse occupata dal transito di autovetture); anche l'ulteriore circostanza riferita dal teste circa la mancanza di illuminazione pubblica a quell'ora non può ritenersi determinante ai fini della prova dell'invisibilità dell'anomalia atteso che il teste non dichiara nulla circa le condizioni di luce all'ora del sinistro
In merito alla disposta ct medico-legale si dica che tale scelta fu, illo tempore, effettuata aderendo ad uno specifico orientamento giurisprudenziale secondo cui se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile
(Cassazione civile ordinanza n.456 2021).
In sede di decisione, ad una attenta rilettura delle risultanze probatorie e della produzione documentale, questo tribunale ritiene che, nel caso di specie, il comportamento dell'attore integri gli elementi del caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi esso stesso all'origine del danno in via esclusiva.
L'attore - tenuto conto dell'evidente cattiva condizione del manto stradale di via Torricelli, avrebbe quindi dovuto tenere un comportamento più responsabile nel percorrere la strada, cosa, questa, che gli avrebbe consentito di evitare l'impatto con l'anomalia e la conseguente caduta.
Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito” ( principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Sulle spese legali
La domanda azionata deve quindi essere rigettata e le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, dall'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto.
Quanto alla regolamentazione delle spese nei confronti della terza chiamata Controparte_2
appare opportuno non discostarsi dalla prevalente giurisprudenza del Supremo Collegio laddove con decisione recente1 viene affermato il principio secondo cui “in forza del principio di causazione
- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Ed invero, nel caso di specie, la chiamata in causa della società che gestisce il servizio idrico integrato non è qualificabile come chiamata in garanzia, ma come chiamata in giudizio del terzo preteso responsabile dei danni allegati dall'attore: in questa seconda ipotesi, il terzo non viene chiamato in manleva dal convenuto, ma viene indicato come reale destinatario delle pretese dell'attore, con automatica estensione nei suoi confronti della domanda attorea.
La quantificazione dei compensi professionali a favore del terzo chiamato avviene seguendo gli stessi parametri tabellari relativi al valore della causa, alla qualità dell'attività processuale svolta, alle caratteristiche obiettive delle difese e all'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto.
Restano definitivamente a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice - Condanna alla rifusione dei compensi professionali a favore del Parte_1 [...]
e a favore di in persona dei rispettivi r.l.p.t, che si CP_1 Controparte_2 liquidano, per le ragioni di cui in motivazione in €. 2.100,00 ciascuno (compenso tabellare
€.3.000,00 detratti €.900,00 in applicazione dell'art. 4 comma 4 d.m. 55/2014) oltre al 15% del compenso per spese generali CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Gela, 17.02.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ordinanza n. 6144 del 07.3.2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 856/2020 in materia di insidia stradale – responsabilità ex art. 2051
c.c.
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv. RAGUSA CARMELO parte attrice
CONTRO in persona del sindaco pro tempore, (C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. BURTONE GIUSEPPINA parte convenuta e contro denominata , con sede a in C.so Controparte_2 CP_3 CP_2
Vittorio Emanuele n. 61, p. iva , in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
MOSCATO PAOLA LUISA
Terzo chiamato in causa
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il comune di Niscemi al fine di vederlo dichiarare responsabile dell'evento accaduto a Niscemi in data
22/10/2018 alle ore 18,30 circa, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'evento.
L'attore assume che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo percorreva a piedi la Via
Torricelli quando, giunto in prossimità del civico n. 101, cadeva per terra a causa di una buca, non visibile né segnalata, esistente sul manto stradale determinata dalla mancanza di alcune mattonelle. L'attore asserisce che in conseguenza dell'evento ha riportato danni fisici e che a guarigione avvenuta ne sono derivati esiti invalidanti permanenti avanzando conseguente richiesta risarcitoria per l'importo di €.17.000,00 per danni non patrimoniali e non patrimoniali.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione atteso che risulta documentato che il luogo della caduta fu oggetto di lavori di sistemazione della rete idrica imputando a tale società la non perfetta realizzazione dei lavori di risistemazione dello scavo effettuato con conseguente imputazione di responsabilità per i danni causati all'attore.
Nel merito e in subordine viene comunque imputato l'evento a colpa esclusiva dell'attore per imprudenza e negligenza nel suo incedere sulla sede stradale con conseguente assenza di nesso causale tra evento e danno.
Viene avanzata richiesta di chiamata in causa della società gestore del servizio idrico.
A seguito del differimento dell'udienza e della rituale notifica dell'atto di citazione da parte del si è costituita la società eccependo l'inammissibilità della chiamata in Controparte_1 CP_3
garanzia operata dal comune convenuto sullo specifico presupposto che “la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto principale che abbia chiesto la chiamata in causa di un terzo ritenuto obbligato in sua vece è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia, la quale, per sua natura, presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione passiva.
Si eccepisce inoltre l'infondatezza della domanda di chiamata in garanzia di per CP_3
insussistenza del rapporto di manleva e di regresso, atteso che né per contratto né per legge la terza chiamata è tenuta a rilevare il convenuto dall'accoglimento della domanda dell'attore.
Nel merito si eccepisce l'infondatezza delle ragioni del circa l'effettuazione dei Controparte_1
lavori addebitati alla terza chiamata al tempo dell'evento e comunque l'infondatezza delle ragioni di parte attrice a cui viene addebitata la responsabilità dell'evento per imprudenza e negligenza con interruzione del nesso causale tra evento e danno.
All'udienza di comparizione le parti hanno reiterato le rispettive domande ed eccezioni,
Concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. l causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini della prova dell'an dell'evento; è stata successivamente disposta CTU medico legale per l'accertamento del danno alla persona. All'udienza all'uopo fissata le parti hanno precisato le conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** *** ***
Va premesso che, nel caso in esame, va data applicazione al principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (così di recente Cass. Sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019; conf. Cass. Sez. 5 sent. n. 11458 del 11/05/2018).
Fatta la premessa, e per come appare emergere dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Sul nesso causale nel caso di specie
il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta. A tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in corso di causa in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, le circostanze narrate da sono chiare nel descrivere le reali condizioni Parte_2
dello stato dei luoghi;
Per quel che interessa, il teste afferma di aver visto cadere l'attore e di essere andato in suo soccorso;
specifica che al momento della caduta l'attore camminava “al disotto” del marciapiedi ed è caduto a causa della mancanza di mattonelle sulla sede stradale;
quanto alle dimensioni dell'anomalia il teste riferisce che la mancanza di mattonelle era ampia circa 60 cm rispetto alla sede stradale;
ha dichiarato che le mattonelle mancanti erano al di sotto del marciapiedi.
Ha specificato che l'incedere dell'attore sulla sede stradale era regolare e che al momento della caduta la strada non era ancora illuminata dal servizio pubblico.
Le circostanze riferite circa le condizioni dei luoghi appaio genuine e trovano conferma nel corredo fotografico prodotto in atti da cui emerge, però, l'assoluta non configurabilità né della imprevedibilità né dell'invisibilità dell'alterazione del manto di copertura della sede stradale. Infatti, la situazione rappresentata nelle foto allegate è evidente e manifesta, rendendo chiaramente percepibile la situazione di pericolo e ciò con specifico riferimento al rischio che si è concretato
(vale a dire, caduta al suolo da ricollegare alle irregolarità del manto stradale).
Né, d'altro canto, il dato addotto dalla difesa attorea quale elemento in base al quale ritenere che la situazione di pericolo fosse imprevedibile ed invisibile (omessa segnalazione) risulta essere idoneo ad integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, visto che l'omessa segnalazione della specifica criticità in cui l'attore è incappato è superata dalle ampie dimensioni del dissesto dovuto al distacco delle mattonelle che avrebbe dovuto indurre l'attore a maggior cautela nel transitare su di essa.
Ad abundantiam, l'analisi dei reperti fotografici è ulteriormente illuminante circa la possibilità che l'attore aveva di adottare un percorso di aggiramento dell'anomalia potendo spostarsi sul marciapiedi o verso il centro della strada (non è rimasto provato che tale ultima possibilità non fosse praticabile atteso che non emerge dalla narrazione nè dall'esame testimoniale che al momento della caduta la strada fosse occupata dal transito di autovetture); anche l'ulteriore circostanza riferita dal teste circa la mancanza di illuminazione pubblica a quell'ora non può ritenersi determinante ai fini della prova dell'invisibilità dell'anomalia atteso che il teste non dichiara nulla circa le condizioni di luce all'ora del sinistro
In merito alla disposta ct medico-legale si dica che tale scelta fu, illo tempore, effettuata aderendo ad uno specifico orientamento giurisprudenziale secondo cui se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile
(Cassazione civile ordinanza n.456 2021).
In sede di decisione, ad una attenta rilettura delle risultanze probatorie e della produzione documentale, questo tribunale ritiene che, nel caso di specie, il comportamento dell'attore integri gli elementi del caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi esso stesso all'origine del danno in via esclusiva.
L'attore - tenuto conto dell'evidente cattiva condizione del manto stradale di via Torricelli, avrebbe quindi dovuto tenere un comportamento più responsabile nel percorrere la strada, cosa, questa, che gli avrebbe consentito di evitare l'impatto con l'anomalia e la conseguente caduta.
Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito” ( principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Sulle spese legali
La domanda azionata deve quindi essere rigettata e le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, dall'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto.
Quanto alla regolamentazione delle spese nei confronti della terza chiamata Controparte_2
appare opportuno non discostarsi dalla prevalente giurisprudenza del Supremo Collegio laddove con decisione recente1 viene affermato il principio secondo cui “in forza del principio di causazione
- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Ed invero, nel caso di specie, la chiamata in causa della società che gestisce il servizio idrico integrato non è qualificabile come chiamata in garanzia, ma come chiamata in giudizio del terzo preteso responsabile dei danni allegati dall'attore: in questa seconda ipotesi, il terzo non viene chiamato in manleva dal convenuto, ma viene indicato come reale destinatario delle pretese dell'attore, con automatica estensione nei suoi confronti della domanda attorea.
La quantificazione dei compensi professionali a favore del terzo chiamato avviene seguendo gli stessi parametri tabellari relativi al valore della causa, alla qualità dell'attività processuale svolta, alle caratteristiche obiettive delle difese e all'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto.
Restano definitivamente a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice - Condanna alla rifusione dei compensi professionali a favore del Parte_1 [...]
e a favore di in persona dei rispettivi r.l.p.t, che si CP_1 Controparte_2 liquidano, per le ragioni di cui in motivazione in €. 2.100,00 ciascuno (compenso tabellare
€.3.000,00 detratti €.900,00 in applicazione dell'art. 4 comma 4 d.m. 55/2014) oltre al 15% del compenso per spese generali CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Gela, 17.02.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ordinanza n. 6144 del 07.3.2024