Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5500/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
MINNUTO ANTONELLA e POTENZANO MARIO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. MANNINO CP_1
MARIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 6.06.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2879/2023 del 9-14.06.2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i due figli della coppia oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti dimoreranno presso l'abitazione coniugale insieme alla madre;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia contributo al mantenimento o assegno alimentare e/o divorzio in quanto economicamente autosufficienti;
4) i coniugi concordano che la casa coniugale di proprietà di entrambi, sita in Camporeale nella Via Anime Sante n. 8 Piano T-1-2-3 Categoria A/3, Classe
5, Foglio 11 Particella 4357 Subalterno 1, Atto in Notar del Persona_1
25 maggio 2017 repertorio n. 32121, rimarrà in uso alla sig.ra . CP_1
Il detto immobile verrà posto in vendita non appena i figli andranno a vivere altrove o costituiranno una propria famiglia e la somma ricavata verrà equamente divisa tra entrambi i coniugi;
5) in relazione all'immobile sito in Camporeale identificato al catasto terreno,
Foglio 20 Particelle 34, 173, seminativo classe 02 e 04 le parti stabiliscono che qualora dovessero decidere di metterlo in vendita ad un prezzo congruo il ricavato verrà suddiviso in maniera equa tra entrambi i coniugi;
- 2 - 6) L'autoveicolo modello MERCEDES CLASSE A, intestato al sig. Parte_1
, WDD1690071J040311, Targa DH040XC rimarrà in uso
[...] Pt_2 esclusivo allo stesso.
Per quant'altro non previsto dal presente atto ci si riporta alle norme vigenti in materia”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Camporeale (PA), in data 08/05/1995, da
, nato a [...] il [...] e da Parte_1
, nata a [...] il [...], iscritto negli atti CP_1 di matrimonio del medesimo Comune al n. 2, Parte I, dell'anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nGulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
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